CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 novembre 2012
732.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 156

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 6 novembre 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 14.

Proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.
COM(2012)511 final.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.
COM(2012)512 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Valutazione di conformità).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviati nella seduta del 31 ottobre 2012.

  Sandro GOZI (PD), relatore, formula una proposta di documento che valuta conformi le proposte al principio di sussidiarietà (vedi allegato), e che illustra nel dettaglio.
  Riterrebbe opportuno, con riferimento all'esame degli atti per gli aspetti di merito, ai fini del parere da rendere alla Commissione Finanze, che la XIV Commissione Pag. 157proceda ad alcune audizioni di esperti del settore, limitatamente ai profili di propria competenza.

  Mario PESCANTE, presidente, concorda con la proposta avanzata dal relatore, che potrà essere definita in una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, anche alla luce delle indicazioni dei gruppi.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

  Martedì 6 novembre 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 14.15.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
C. 2854-2862-2888-3055-3866-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mario PESCANTE, presidente, ricorda che la XIV Commissione è chiamata nella seduta odierna ad esaminare il progetto di riforma della legge n. 11 del 2005 e che il testo unificato del provvedimento – approvato in prima lettura dalla Camera il 23 marzo 2011 – è stato approvato con modificazioni dal Senato il 23 ottobre scorso.
  Sottolinea il rilievo della riforma, che ha avuto più volte occasione di ribadire nel corso della legislatura, e che consentirà – tra l'altro – un recepimento più rapido ed efficace delle direttive. Auspica quindi che il testo non subisca modifiche e che possa essere approvato definitivamente dalla Camera entro il corrente mese.
  Ricorda quindi che la Conferenza dei presidenti di gruppi ne ha fissato l'avvio dell'esame in Assemblea per la settimana del 12 novembre, al secondo punto all'ordine del giorno dopo la legge di stabilità. La XIV Commissione dovrà quindi votare il mandato al relatore entro il prossimo giovedì 8 novembre. A tal fine è stato fissato per il pomeriggio odierno alle 18 il termine per la presentazione di emendamenti e per domani mattina alle ore 8.30, alla presenza del Ministro per gli affari europei, la votazione degli eventuali emendamenti presentati. Il testo sarà dunque trasmesso alle Commissioni competenti per il parere e giovedì 8 novembre, sempre alle ore 8.30 e alla presenza del Ministro, potranno essere valutati i pareri espressi dalle Commissioni di settore e votato il mandato al relatore a riferire in Assemblea.

  Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, osserva preliminarmente che dalla lettura del testo del provvedimento, come modificato dal Senato, ci si può rendere conto dello straordinario lavoro fatto dalla Camera, e dalla XIV Commissione in particolare, nel corso della prima lettura, pervenendo alla definizione di un testo unificato, approvato all'unanimità in Commissione e in Assemblea, e nel quale trovano risposta, nella sostanza, le preoccupazioni che avevano motivato lo sforzo normativo posto in essere. Non si può nel contempo non rilevare come l'esame del provvedimento al Senato sia stato estremamente lungo, essendosi protratto per più di un anno e mezzo, benché molte delle modifiche apportate possano senz'altro essere valutate positivamente.
  Ricorda quindi che il Trattato di Lisbona è entrato in vigore il 1o dicembre 2009, e che – a tre anni di distanza – l'approvazione definitiva del provvedimento in esame è di estrema urgenza, e auspica che tutti i gruppi concorrano a raggiungere questo importante risultato. L'entrata in vigore delle nuove disposizioni Pag. 158contribuirà infatti a rendere più efficaci i rapporti tra Parlamento italiano e Istituzioni europee, sia nella fase ascendente che nella fasce discendente; si tratta in sintesi di adeguare e di modernizzare il modo di fare politica dell'Italia in Europa.
  Segnala innanzitutto che nel corso dell'esame al Senato il riferimento al Ministro delle politiche europee è stato opportunamente sostituito con quello al Ministro degli affari europei, tenendo conto della delega di funzioni al medesimo Ministro di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2011. Si tratta di un elemento di rafforzamento del ruolo del Ministro, benché in alcune disposizioni la previsione del concerto con altri Ministri susciti qualche perplessità; auspica in proposito che il Governo abbia la possibilità in questi casi, di rendere operative le disposizioni in questione.
  Il testo in esame consta di 61 articoli, suddivisi in nove Capi.
  Il Capo I (articoli 1 e 2) reca le disposizioni di carattere generale.
  L'articolo 1 presenta le finalità e l'oggetto della legge. Nel corso dell'esame al Senato è stato precisato che la legge disciplina la partecipazione dell'Italia, oltre che alla predisposizione degli atti dell'UE, alla formazione delle decisioni (termine generale che sembra includere anche deliberazioni di mera natura politica e, comunque, di carattere non normativo) e garantisce, oltre all'adempimento degli obblighi, l'esercizio dei poteri derivanti dall'appartenenza all'UE (tale riferimento sembra, in particolare, richiamare le prerogative di intervento riconosciute dai Trattati ai parlamenti nazionali).
  L'articolo 2 detta disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), organo già disciplinato dall'articolo 2 della legge 11 del 2005, così ridenominato a seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Il Senato ha introdotto alcune modifiche al testo approvato dalla Camera: in primo luogo si prevede che nell'adempimento dei suoi compiti il Comitato operi tenendo conto degli indirizzi espressi dalle Camere; si prevede poi che al Comitato partecipi anche il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport mentre è stato soppresso l'inciso che prevedeva la partecipazione, in assistenza del Ministro degli affari esteri, del Rappresentante permanente d'Italia presso l'UE o del Rappresentante permanente aggiunto. Quanto al funzionamento si prevede che il relativo decreto del Presidente della Repubblica sia adottato su proposta del solo Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito anche il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport. Sono stati aggiunti il comma 4 che prevede che il CIAE garantisca adeguata pubblicità ai propri lavori e i commi 7, 8 e 9 relativi al personale di supporto ai fini del funzionamento del Comitato: queste ultime disposizioni riproducono sostanzialmente il contenuto dell'articolo 17 del testo approvato dalla Camera, che disciplinava il funzionamento della Segreteria per gli affari europei istituita presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio, articolo soppresso nel corso dell'esame al Senato.
  Il Capo II (articoli 3-17) disciplina la partecipazione del Parlamento alla definizione della politica europea dell'Italia e al processo di formazione degli atti dell'UE.
  L'articolo 3, inserito nel corso dell'esame al Senato, ribadito che le Camere, intervengono, in coordinamento con il Governo, nella formazione delle normative e delle politiche europee, prevede, al comma 3, l'obbligo del Governo di assicurare l'assistenza documentale e informativa della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'UE agli uffici della Camera e del Senato presso le istituzioni dell'UE, secondo modalità stabilite d'intesa tra il Presidente del Consiglio dei ministri e i Presidenti delle Camere.
  L'articolo 4 dispone in merito agli obblighi di informazione e consultazione del Governo verso il Parlamento. Nel corso dell'esame al Senato:
   è stato soppresso l'obbligo, peraltro desueto, del Governo di riferire semestralmente alle Camere sui temi di maggiore interesse in sede di UE;Pag. 159
   è stato introdotto l'obbligo del Governo di trasmettere alle Camere relazioni e note informative predisposte dalla Rappresentanza permanente presso l'UE con riferimento a riunioni, anche informali, del Consiglio UE e dei suoi organismi preparatori, ai triloghi tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione, ad atti, progetti di atti o ad altre iniziative o questioni relative all'UE, a procedure di precontenzioso e contenzioso avviate nei confronti dell'Italia;
   è stato precisato che Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei assicura il raccordo con il Parlamento e, in particolare, con le commissioni competenti per ciascuna materia, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'UE;
   è stato introdotto l'obbligo del Governo di informare e consultare periodicamente le Camere, nell'ambito delle procedure individuate dalla legge rinforzata di cui al nuovo articolo 81, sesto comma, della Costituzione (relativo all'equilibrio di bilancio), e dai rispettivi Regolamenti, in merito al coordinamento delle politiche economiche e di bilancio e al funzionamento dei meccanismi di stabilizzazione finanziaria, disposti o perseguiti attraverso atti, i progetti di atti e documenti dell'Unione europea, cooperazioni rafforzate tra Stati membri e accordi e le ipotesi di accordi intergovernativi tra Stati membri dell'Unione europea;
   è stato precisato che il segreto professionale, l'inviolabilità degli archivi e i regimi di immunità delle persone non possono in ogni caso pregiudicare le prerogative di informazione e partecipazione del Parlamento, come riconosciute dal Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'UE, allegato al TUE e al TFUE, e dell'articolo 13 del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance (cosiddetto fiscal compact).

  L'articolo 5. inserito nel corso dell'esame al Senato, disciplina la consultazione delle Camere su accordi in materia finanziaria o monetaria, conclusi anche al di fuori delle disposizioni dei trattati, riproducendo parzialmente il testo dell'articolo 5 del disegno di legge comunitaria 2012, approvato in prima lettura dalla Camera il 2 ottobre 2012. In particolare, si prevede che il Governo: informi tempestivamente le Camere di ogni iniziativa volta alla conclusione di accordi tra gli Stati membri dell'UE che prevedano l'introduzione o il rafforzamento di regole in materia finanziaria o monetaria o producano conseguenze rilevanti sulla finanza pubblica; assicuri che la posizione rappresentata nella negoziazione degli accordi in questione tenga conto degli atti di indirizzo parlamentari e, nel caso in cui non abbia potuto conformarsi riferisca tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.
  L'articolo 6 disciplina la trasmissione dal Governo alle Camere di atti, progetti di atti e documenti dell'UE. Nel corso dell'esame al Senato sono stati estesi gli obblighi informativi del Governo connessi ai documenti trasmessi stabilendo che: nella nota illustrativa del Governo che accompagna i progetti di atti dell'UE di particolare rilevanza siano segnalati gli eventuali profili di urgenza ovvero, in caso di più atti, il grado di priorità per la loro trattazione; il Governo, qualora partecipi ad una procedura di consultazione avviata dalle istituzioni dell'UE, ne dia conto alle Camere trasmettendo i commenti inviati alle medesime istituzioni.
  L'articolo 7 stabilisce l'obbligo del Governo di assicurare che la posizione rappresentata in sede di Consiglio dell'UE ovvero di (rectius presso) altre istituzioni od organi dell'UE sia coerente con gli indirizzi delle Camere. Nel corso dell'esame al Senato è precisato che, ove il Governo non abbia potuto attenersi agli indirizzi delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro competente (anziché il Ministro degli affari europei) riferisca ai competenti organi parlamentari.Pag. 160
  L'articolo 8 concerne la partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà, ai sensi del Protocollo n. 2 allegato ai Trattati.
  L'articolo 9, inserito nel corso dell'esame al Senato, concerne la partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni dell'UE, che si è peraltro già sviluppato, a partire dal 2006, pur in assenza di specifiche disposizioni nei trattati, per effetto di un'iniziativa assunta dalla Commissione europea e sostenuta dal Consiglio europea. In particolare – ribadendo quanto disposto, nel caso della Camera, dal parere della Giunta per il Regolamento del 6 ottobre 2011 e le modalità consolidatesi nella prassi – si prevede che, fatta salva la procedura di allerta precoce per la valutazione di sussidiarietà, le Camere possano far pervenire alle istituzioni dell'UE e contestualmente al Governo ogni documento utile alla definizione delle politiche europee, tenendo anche conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome e dalle assemblee e dai consigli regionali e delle province autonome.
  L'articolo 10 disciplina la riserva di esame parlamentare. Nel corso dell'esame al Senato, è stato esteso da 20 a 30 giorni il periodo nel quale il Governo, in attesa della pronuncia delle Camere, non può procedere alle attività dirette alla formazione degli atti dell'UE oggetto di esame parlamentare.
  L'articolo 11 disciplina le prerogative delle Camere in relazione alle procedure semplificate di modifica dei Trattati o di decisioni la cui entrata in vigore è subordinata alla previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. Nel corso dell'esame al Senato è stato precisato che la decisione sulle risorse proprie dell'UE è approvata con legge.
  L'articolo 12 riguarda l'attivazione del cosiddetto «freno di emergenza» con la quale uno Stato membro può chiedere in seno al Consiglio che decisioni in ambito PESC, in materia di libera circolazione dei lavoratori, riconoscimento reciproco delle sentenze ed introduzione di ulteriori sfere di in cui stabilire norme minime relative alla definizione di reati e sanzioni, siano rimesse al Consiglio europeo. Nel corso dell'esame al Senato è stato precisato, in coerenza con quanto stabilito dai trattati, che, ove entrambe le Camere adottino un atto di indirizzo in tal senso «colui che rappresenta l'Italia nel Consiglio» è tenuto ad attivare il cosiddetto «freno di emergenza».
  L'articolo 13, cui il Senato ha apportato modificazioni formali, concerne le due relazioni annuali (consuntiva e programmatica) che il Governo sottopone al Parlamento.
  L'articolo 14 disciplina l'informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di precontenzioso riguardanti l'Italia. Nel corso dell'esame al Senato, è stato stabilito che il Governo comunichi alle Camere informazioni o documenti relativi alle procedure in questione – oltre che nei casi in cui siano poste alla base di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un decreto-legge o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare – in ogni altro caso, su richiesta di una delle due Camere.
  L'articolo 15, cui il Senato ha apportato modificazioni non sostanziali, concerne il controllo parlamentare sulle procedure d'infrazione riguardanti l'Italia.
  L'articolo 16 riguarda la relazione trimestrale del Governo al Parlamento sui flussi finanziari con l'Unione europea.
  L'articolo 17 disciplina l'informazione delle Camere in merito alla nomina di membri italiani di istituzioni dell'UE. Con le modifiche apportate dal Senato si stabilisce che:
   il Governo informi le Camere anche in merito alla designazione dei membri italiani del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e delle Agenzie dell'UE;
   l'informativa dia conto delle motivazioni della scelta nonché del curriculum vitae delle persone proposte o designate (anziché, come previsto nel testo approvato dalla Camera, della rispondenza della Pag. 161scelta ai requisiti prescritti per l'esercizio della funzione dai trattati e dei motivi che giustificano la candidatura secondo criteri di capacità professionale);
   le competenti Commissioni parlamentari possano chiederne l'audizione dei membri italiani di istituzioni e organi dell'UE dopo l'effettiva assunzione delle funzioni (anziché, come previsto nel testo approvato dalla Camera, procedervi all'atto della designazione o proposta di nomina).

  Il Capo III (articoli 18-21) reca disposizioni in materia di coordinamento della partecipazione italiana al processo normativo dell'UE.
  L'articolo 18 relativo al Dipartimento per le politiche europee riproduce l'articolo 15 del testo approvato dalla Camera.
  L'articolo 19 detta disposizioni relativamente al Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea, organo già disciplinato dall'articolo 2 della legge 11 del 2005, così ridenominato a seguito di apposito emendamento approvato dal Senato. Al comma 2 è stata inoltre eliminata la previsione che, nell'esercizio di alcune sue funzioni, il Comitato agisse d'intesa o in raccordo con il Ministero degli affari esteri, mentre al comma 8 si prevede che il decreto del Presidente della Repubblica che disciplina il funzionamento e l'organizzazione del Comitato sia adottato su proposta del solo Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri. Al comma 6 è stata infine aggiunta la previsione della partecipazione alle riunioni del Comitato, in qualità di osservatori, dei rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e province autonome, quando siano trattate materie che interessano le loro competenze.
  L'articolo 20 prevede l'individuazione presso le amministrazioni statali di nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea (così ridenominati nel corso dell'esame al Senato). Il Senato ha poi inserito un'ulteriore modifica al comma 3 al fine di precisare che i responsabili dei nuclei assistano i rappresentanti delle rispettive amministrazioni presso il Comitato tecnico di valutazione, a condizione che non siano essi stessi designati quali rappresentanti delle proprie amministrazioni in seno al Comitato stesso.
  L'articolo 21, che detta norme sugli esperti nazionali distaccati, riproduce l'articolo 19 del testo approvato dalla Camera con alcune modifiche approvate dal Senato volte a valorizzare il ruolo del Ministro per gli affari europei: in particolare il comma 3 è stato modificato nel senso di prevedere che le modalità di attuazione delle disposizioni dell'articolo in oggetto siano definite con decreto del Ministro degli affari europei e del Ministro degli affari esteri, di concerto, fra gli altri, anche con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
  Le disposizioni del Capo IV (articoli 22-27) riguardano la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE.
  Gli articoli 22 e 23, che riproducono senza modifiche sostanziali gli articoli 20 e 21 del testo approvato dalla Camera, dettano norme relativamente alla sessione europea della Conferenza Stato – regioni e della Conferenza Stato – città e autonomie locali.
  L'articolo 24, relativo alla partecipazione delle regioni e delle province autonome (e delle relative assemblee) alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'UE, riproduce senza modifiche sostanziali l'articolo 22 del testo approvato dalla Camera.
  L'articolo 25 disciplina la partecipazione delle assemblee, dei consigli regionali e delle province autonome alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà. Nel corso dell'esame al Senato è stato previsto che le assemblee in questione, quando trasmettono alle Camere (anziché ai rispettivi Presidenti) le loro osservazioni al riguardo ne diano contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.Pag. 162
  Gli articoli 26 e 27, relativi, rispettivamente, alla partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'UE e alla nomina dei membri italiani presso il Comitato delle regioni, riproducono senza modifiche sostanziali gli articoli 24 e 25 del testo approvato dalla Camera.
  Le previsioni del Capo V disciplinano il coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti sociali nella fase di formazione della posizione italiana su iniziative dell'UE. Il Capo contiene il solo articolo 28 che riproduce senza modifiche sostanziali l'articolo 26 del testo approvato dalla Camera.
  Il Capo VI (articoli 29-41), concernente gli adempimenti degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, prevede, in sostituzione dell'attuale legge comunitaria, due distinti provvedimenti per l'attuazione del diritto europeo nell'ordinamento nazionale: la legge di delegazione europea, da presentare alle Camere entro il 28 febbraio, e la legge europea per la quale non viene stabilito un termine specifico di presentazione, essendo la relativa presentazione eventuale e non necessaria (articolo 29, corrispondente all'articolo 27 del testo approvato dalla Camera). Al Senato è stato modificato il comma 6 – relativo all'espressione del parere sugli schemi di disegno di legge da parte della Conferenza Stato-regioni – novellando il decreto legislativo n. 281 del 1997 al fine di aggiornarne la formulazione alle modifiche di cui al provvedimento in esame. È stato inoltre introdotto il comma 8 che prevede la possibilità per il Governo, nel caso in cui insorgessero nuove esigenze di adempimento, di presentare entro il 31 luglio di ciascun anno un ulteriore disegno di legge di delegazione europea relativo al secondo semestre dell'anno stesso. Sottolinea l'importanza di queste disposizioni che consentiranno di garantire il recepimento, nel termini prescritti degli atti normativi dell'Unione europea; valuta altresì positivamente l'introduzione del citato comma 8 da parte del Senato, con finalità cautelative.
  Per quanto riguarda i contenuti, con la legge di delegazione europea si dovrà assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'UE indicando le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie. La legge europea conterrà, invece, le disposizioni modificative o abrogative di norme interne oggetto di procedure di infrazione o di sentenze della Corte di giustizia, quelle necessarie per dare attuazione agli atti dell'Unione europea ed ai Trattati internazionali conclusi dall'UE e quelle emanate nell'ambito del potere sostitutivo (articolo 30, corrispondente all'articolo 28 del testo approvato dalla Camera). Al Senato sono state introdotte modifiche al comma 2, che definiscono ulteriormente il contenuto della legge di delegazione: la delega legislativa conferita con tale legge deve essere volta unicamente all'attuazione degli atti da recepire, escludendo quindi ogni altra disposizione di delega non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei (lettera a) e lettera e)); può essere altresì conferita apposita delega legislativa per la modifica o abrogazione di disposizioni vigenti limitatamente a quanto necessario per garantire la conformità dell'ordinamento ai pareri motivati o alle sentenze di condanna della Corte di giustizia (lettera b)).
  L'articolo 31, che riproduce in maniera sostanzialmente identica la formulazione dell'articolo 29 del testo approvato dalla Camera, disciplina la procedura per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea.
  Gli articoli successivi dettano disposizioni che di norma erano previste nelle singole leggi comunitarie, quali i princìpi ed i criteri generali di delega (articolo 32, corrispondente all'articolo 30 del testo approvato dalla Camera) e la delega per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi europei (articolo 33, corrispondente all'articolo 31 del testo approvato dalla Camera). La modifica di maggior rilievo apportata al Senato (articolo 32, comma 1, lettera c)), sul quale richiama l'attenzione dei colleghi, è relativa Pag. 163all'introduzione di un ulteriore principio di delega, il cosiddetto gold plating, volto ad evitare la possibilità, per il legislatore delegato, di prevedere in sede di recepimento livelli di regolazione più restrittivi rispetto a quelli richiesti dalle direttive stesse. Ricorda che una norma analoga è stata inserita nel disegno di legge comunitaria 2012 nel corso dell'esame in sede referente da parte della XIV Commissione (A.C. 4295, attualmente all'esame del Senato).
  Le successive disposizioni del Capo VI riguardano le deleghe per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'UE (articolo 33) e per il recepimento di atti dell'UE contenuti in leggi diverse dalla legge di delegazione europea (articolo 34), il recepimento di direttive in via regolamentare ed amministrativa (articolo 35), l'attuazione di atti di esecuzione dell'UE (articolo 36), le misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'UE (articolo 37), le relazioni sul mancato o ritardato recepimento di direttive europee (articolo 39), il recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome (articolo 40) e i poteri sostitutivi dello Stato (articolo 41). Le disposizioni elencate riproducono, fatte salve alcune modifiche di dettaglio dovute essenzialmente ad esigenze di coordinamento interno, gli articoli da 31 a 38 del testo approvato dalla Camera.
  Il Senato ha inoltre aggiunto un nuovo articolo (articolo 38) che prevede la possibilità per il Governo, in casi di particolare importanza politica, economica e sociale, anche in considerazione di particolari atti di indirizzo delle Camere, di presentare un apposito disegno di legge volto a dare attuazione a un singolo atto normativo dell'UE. Le disposizioni di delega contenute in tale disegno di legge devono riferirsi esclusivamente all'attuazione dell'atto da recepire.
  Il Capo VII detta norme in materia di contenzioso.
  Gli articoli 42 e 43, che disciplinano rispettivamente i ricorsi alla Corte di giustizia e il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni e degli altri enti pubblici responsabili di violazioni, riproducono sostanzialmente gli articoli 39 e 40 del testo approvato dalla Camera. Nel corso dell'esame da parte del Senato è stato altresì aggiunta una nuova disposizione (articolo 42, comma 3) nella quale si precisa che l'agente che rappresenta lo Stato italiano davanti alla Corte di giustizia, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto della Corte stessa, è un avvocato dello Stato, nominato dal Governo sentito l'Avvocato generale dello Stato.
  Il Capo VIII (articoli 44-52) introduce nell'ordinamento norme in materia di aiuti di Stato, con l'intento di disciplinare le principali problematiche emerse nella prassi in questa materia. La gran parte delle disposizioni di cui al presente Capo riproduce senza modifiche di rilievo il testo degli articoli da 41 a 48 come approvato dalla Camera. Si tratta in particolare delle disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà di indirizzo per la tutela degli interessi nazionali nel settore degli aiuti pubblici (articolo 44), disciplinare le comunicazioni in ordine agli aiuti (articolo 45), vietare la concessione di aiuti a coloro che in precedenza hanno ricevuto e non rimborsato aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea (articolo 46), affidare alla società Equitalia S.p.A le procedure di recupero degli aiuti incompatibili (articolo 48), prevedere il ricorso dinanzi al TAR competente per gli aiuti illegalmente concessi (articolo 50) e la prescrizione della restituzione di un aiuto di Stato oggetto di una decisione di recupero per decorso del tempo (articolo 51), disciplinare le modalità di trasmissione al Governo delle informazioni relative agli aiuti di Stato concessi alle imprese (articolo 52). Per quanto riguarda l'articolo 49, che devolve le controversie relative all'esecuzione di una decisione di recupero alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, al Senato sono state introdotte modifiche volte a riformulare correttamente le fattispecie disciplinate e ad assicurare esigenze di coordinamento normativo.Pag. 164
  Nel corso dell'esame al Senato è stato inserito nel provvedimento un nuovo articolo (articolo 47) – probabilmente dettato dalla contingenza dei recenti eventi sismici – che detta norme in materia di aiuti pubblici per calamità naturali. Tale articolo indica, al comma 1, le condizioni alle quali è ammessa la concessione di aiuti pubblici, anche sotto forma di agevolazione fiscale, in conseguenza dei danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, a soggetti che esercitano un'attività economica, nei limiti del 100 per cento del danno subito, ivi comprese le somme dei versamenti a titolo di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti nel corso della durata dello stato di emergenza. Le condizioni contemplate dalla norma prevedono che: a) l'area nella quale il beneficiario esercita la propria attività economica rientri fra quelle per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi degli articoli 2, comma 1, e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (istituzione del Servizio nazionale della protezione civile); b) sia provato che il danno è conseguenza diretta dell'evento calamitoso; c) l'aiuto pubblico, anche se concesso da diverse autorità, statali, regionali o locali, non superi complessivamente l'ammontare del danno subìto; d) l'aiuto pubblico, cumulato con eventuali altri risarcimenti, non superi complessivamente l'ammontare del danno medesimo, maggiorato dell'importo dell'eventuale premio assicurativo pagato per l'anno in corso. Al comma 2 viene demandato ad un apposito decreto del Presidente della Repubblica (la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea), la definizione delle modalità attuative delle predette disposizioni. Nelle more dell'adozione di tale decreto la concessione di aiuti pubblici è soggetta a previa autorizzazione della Commissione europea (comma 3). Tale autorizzazione è altresì necessaria per ogni altra concessione di aiuti pubblici ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, al di fuori della disciplina precedentemente descritta (comma 4). Il comma 5, infine, esclude il settore agricolo dall'applicazione dell'articolo in commento.
  Il Capo IX (articoli 53-61) reca disposizioni transitorie e finali. Il testo riproduce sostanzialmente quello degli articoli da 49 a 58 approvati dalla Camera, con due modifiche: è stato soppresso l'articolo 50 del testo trasmesso dalla Camera, che modificava la denominazione della Commissione per l'attuazione della normativa comunitaria operante presso il Dipartimento per le politiche europee, e sono stati aggiunti due commi all'articolo 61: il comma 3 modifica l'articolo 3 della legge n. 69 del 2005, attuativa della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio sul mandato d'arresto europeo; in particolare viene sostituito il comma 3 relativo alla riserva di esame parlamentare delle modifiche dell'elenco dei reati rientranti nella disciplina di cui alla decisione quadro: la pronuncia non favorevole di una delle due Camere resta vincolante per il Governo, ma non pregiudica di per sé l'adesione dello Stato italiano alle modifiche proposte, come previsto nel testo vigente della legge n. 69 del 2005. Il comma 4, infine, prevede che la normativa vigente in materia di recupero di aiuti di Stato in esecuzione di decisioni adottate dalla Commissione europea continui ad applicarsi ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento.
  Osserva, in conclusione, come l'impianto del provvedimento approvato dalla Camera è stato sostanzialmente mantenuto nel corso dell'esame presso il Senato; naturalmente, come sempre avviene nel caso di interventi normativi di così ampia portata, il provvedimento reca alcune piccole incongruenze; poiché ritiene, tuttavia, assolutamente prioritario che la riforma possa essere approvata dall'Assemblea in via definitiva in tempi rapidi, anche al fine di consentire che il Governo possa renderla esecutiva già nella legislatura corrente, auspica che il testo non subisca modifiche e spera che sul punto possa esservi la condivisione di tutti i gruppi. Eventuali osservazioni e rilievi potranno Pag. 165certamente essere formulati e resteranno agli atti, anche al fine di apportare futuri aggiustamenti alla legge.

  Mario PESCANTE, presidente, condivide le valutazioni del relatore e coglie l'occasione per rivolgere un ringraziamento all'onorevole Ronchi che, nella sua qualità di allora Ministro per le politiche europee e presentatore del disegno di legge governativo, ha reso possibile pervenire ad un testo unificato con le quattro proposte di legge di iniziativa parlamentare presentate.

  Andrea RONCHI (Misto-FCP) richiama la priorità, allora come oggi, di pervenire all'approvazione di un provvedimento che giudica di fondamentale importanza. Richiama quindi le difficoltà connesse all’iter dei disegni di legge comunitaria che si sono succeduti nella legislatura corrente, assai spesso tramutati in provvedimenti omnibus. Sotto questo profilo ritiene molto positivo lo sdoppiamento del disegno di legge comunitaria operato dal provvedimento in legge di delegazione europea e legge europea; quest'ultimo strumento non deve tuttavia – diversamente da quanto accennato dal relatore – assumere un carattere meramente facoltativo, altrimenti si corre il rischio di allargare le maglie della legge di delegazione, vanificando le finalità delle disposizioni in questione. Assai positiva giudica anche la ridenominazione del Ministro per le politiche europee in Ministro per gli Affari europei.
  Osserva, in conclusione, che ciò che si sta realizzando è un quadro normativo migliore che contribuirà a rafforzare il ruolo e la credibilità del Paese in Europa.

  Sandro GOZI (PD) giudica quello attuale un momento molto importante per la XIV Commissione e per il Parlamento tutto, poiché si sta per approvare una delle poche riforme di sistema dell'attuale legislatura, che non è frutto di spinte corporative o di interessi di parte, ma è rivolta esclusivamente all'interesse generale dell'Italia. Si tratta di un risultato che rappresenta, per il gruppo del PD e per tutta la Commissione, motivo di grande soddisfazione. Concorda quindi pienamente, anche a nome del suo gruppo, sull'opportunità di non presentare alcun emendamento, al fine di pervenire quanto prima all'approvazione definitiva del provvedimento.
  Si sofferma, in particolare, sulle disposizioni che la XIV Commissione aveva già provveduto ad inserire negli ultimi disegni di legge comunitaria e che trovano ora posto nel provvedimento in esame, ovvero le norme dell'articolo 32 in materia di gold plating e quelle di cui all'articolo 5 relative al controllo parlamentare sugli accordi in materia finanziaria o monetaria; si tratta di passi in avanti che adattano il sistema italiano non solo alle novità introdotte dal Trattato di Lisbona, ma anche alla situazione conseguente alla crisi economica, al nuovo sistema di governance economica europea. Concorda quindi con il collega Ronchi sull'importanza della denominazione del Ministro per gli Affari europei, che non costituisce solo una opzione di carattere formale, ma rappresenta una chiara scelta politica, e condivide la scelta operata dal presidente del Consiglio Monti con la richiamata delega di funzioni del dicembre 2011.
  Ritiene, infine, che con la riforma della legge n. 11 del 2005 si faccia un passo in avanti importante al livello dei processi e delle procedure, sul quale occorre costruire, sin dalla prossima legislatura, un ulteriore passo in avanti, che riguardi le strutture. Ritiene infatti che quello del Ministro per gli Affari europei debba divenire un vero e proprio Ministero, e il Ministro debba assumere il ruolo di Vice Presidente del Consiglio, con il compito di rappresentare l'Italia al Consiglio Affari generali. A tal fine occorrerà prevedere un rafforzamento della struttura di supporto anche sotto il profilo della dotazione di personale.

  Mario PESCANTE, presidente, ricorda che il Senato ha introdotto nel provvedimento, all'articolo 3, la previsione di obblighi informativi della Rappresentanza Pag. 166permanente d'Italia presso l'UE nei confronti delle Camere. Segnala quindi che nella giornata di domani il Rappresentante permanente sarà ascoltato presso la Commissione Affari esteri della Camera.

  Marco MAGGIONI (LNP) rileva come l'attuale testo del provvedimento sia il frutto della mediazione tra tutte le forze politiche e ricorda che sei colleghi del gruppo della Lega Nord hanno sottoscritto la proposta di legge presentata dall'onorevole Stucchi. Certamente non si può non sottolineare la lentezza dell’iter del provvedimento: occorre dunque ora procedere speditamente, senza proporre modifiche al testo, che ne posticiperebbero l'approvazione.
  Sottolinea quindi l'importanza dell'attuale articolo 5, che disciplina la consultazione delle Camere su accordi in materia finanziaria o monetaria, e che riprende il testo dell'articolo 5 del disegno di legge comunitaria 2012, approvato in prima lettura dalla Camera lo scorso 2 ottobre. Alcune perplessità suscita invece l'articolo 32 in materia di gold plating.
  Conferma, in conclusione, il pieno sostegno del gruppo della Lega Nord al provvedimento.

  Nicola FORMICHELLA (PdL) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e si associa a quanto sottolineato dall'onorevole Gozi nel definire il provvedimento in esame una delle poche riforme sistemiche della legislatura; circa la lunghezza dell’iter – che a sua volta stigmatizza – auspica che possa essere di insegnamento, per il futuro, affinché i lavori parlamentari possano essere improntati a maggiore efficienza.

  Mario PESCANTE, presidente, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

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