CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 novembre 2012
732.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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COMITATO RISTRETTO

  Martedì 6 novembre 2012.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materiale ambientale.
C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato e C. 5060 Faenzi.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.55 alle 13.10.

RISOLUZIONI

  Martedì 6 novembre 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

  La seduta comincia alle 14.

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7-00959 Viola e 7-00995 Lanzarin: Individuazione delle migliori soluzioni, sotto il profilo ambientale, per la localizzazione del tracciato della linea AC/AV Venezia-Trieste.
(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00209).

  La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo rinviato da ultimo nella seduta del 10 ottobre scorso.

  Manuela LANZARIN (LNP), dopo aver ricordato che nella precedente seduta era stata presentata una proposta di testo unificato sulla quale il rappresentante del Governo si era riservato di esprimere, illustra una nuova proposta di riformulazione (vedi allegato) che impegna il Governo a verificare la disponibilità da parte della società RFI per l'elaborazione di un nuovo progetto, non necessariamente preliminare – come invece specificato nella precedente proposta di testo unificato – diretto a proseguire i necessari approfondimenti tecnici e la consultazione e coinvolgimento, anche nelle forme della progettazione partecipata, delle comunità ed amministrazioni locali, al fine di realizzare le soluzioni progettuali alternative di cui in premessa che limitano gli impatti ambientali e paesaggistici e riducono al minimo gli effetti derivanti dall'attraversamento dei centri abitati.

  Rodolfo Giuliano VIOLA (PD), nel concordare con la collega Lanzarin sulla nuova proposta di testo unificato illustrata, richiama l'attenzione sulla necessità di adottare iniziative dirette a svolgere una reale comparazione tra i possibili tracciati alternativi presentati al Governo, sia quello litoraneo all'esame della Commissione VIA, sia quello presentato dal Commissario Mainardi con lettera dell'8 agosto 2012 ed anche con tracciati non formalmente depositati che sono stati in ogni caso oggetto di valutazione da parte di RFI almeno nella prima fase, al fine di garantire la compiutezza e la validità sostanziale della procedura di valutazione di impatto ambientale in corso presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità il nuovo testo unificato delle risoluzioni 7-00959 Viola e 7-00995 Lanzarin, che assume il numero 8-00209.

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 6 novembre 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

  La seduta comincia alle 14.10.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
C. 2854-2862-2888-3055-3866-B approvata in un testo unificato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che la Commissione Ambiente è chiamata ad esprimere il prescritto parere, alla XIV Commissione, sul nuovo testo delle proposte di legge in oggetto, come modificato dal Senato in prima lettura, finalizzato ad introdurre una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, attualmente contenute nella legge n. 11 del 2005.Pag. 96
  Al riguardo, fa anzitutto presente che la Camera dei deputati ha approvato il provvedimento in prima lettura il 23 marzo 2011 e lo ha trasmesso al Senato, dove, pur mantenendosi coerente con l'impianto e le finalità originarie, il testo è stato ampiamente rielaborato dalla Commissione affari costituzionali e quindi approvato dall'Assemblea del Senato nella seduta del 23 ottobre 2012.
  Fa altresì presente che la VIII Commissione della Camera non si era espressa in prima lettura in sede consultiva, dato che il testo a suo tempo approvato dalla XIV Commissione non presentava norme di competenza della VIII Commissione.
  Aggiunge che la Commissione Ambiente è invece chiamata oggi ad esprimersi, considerato che nel nuovo testo approvato dal Senato è stato inserito l'articolo 47 recante norme in materia di aiuti pubblici per calamità naturali, che rientrano nella competenza della Commissione Ambiente.
  Circa il contenuto del provvedimento, osserva che esso risponde all'esigenza, oggi fondamentale, di riordinare la disciplina che regola le fasi ascendente e discendente del diritto dell'Unione europea, cioè il processo di formazione delle decisioni UE e il processo di recepimento delle direttive comunitarie nell'ordinamento italiano, adeguando le relative procedure al nuovo assetto dei rapporti fra l'Italia e l'Unione europea definito dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1o dicembre 2009. In tal senso, il provvedimento detta, da un lato, le nuove regole e procedure per rafforzare gli strumenti di coinvolgimento diretto del Parlamento (e in una certa misura anche delle autonomie locali) nell'attività e nel funzionamento delle istituzioni dell'Unione europea, e in particolare nel controllo da parte dei Parlamenti nazionali del rispetto del principio di sussidiarietà nell'attività legislativa dell'Unione Europea.
  Il provvedimento mira inoltre a velocizzare e razionalizzare il processo di recepimento del diritto dell'Unione Europea, attraverso una rivisitazione del suo strumento fondamentale, l'attuale legge comunitaria annuale, che viene, per così dire, articolata in due distinte leggi annuali: la legge di delegazione europea e la legge europea.
  Il provvedimento, infine, prevede anche norme più adeguate ad una gestione accelerata delle procedure d'infrazione e norme in materia di aiuti di Stato, con l'intento di disciplinare le principali problematiche emerse nella prassi in questa materia.
  Quanto alle modifiche introdotte dal Senato, tutte volte a migliorare e a consolidare l'impianto del testo approvato dalla Camera in prima lettura, segnala, in via esemplificativa, alcune fra quelle contenute nel Capo II del provvedimento (recante norme sulla partecipazione del Parlamento alla definizione della politica europea dell'Italia e al processo di formazione degli atti dell'UE). Così, ad esempio, l'articolo 4 del nuovo testo approvato dal Senato, introduce, da un lato, l'obbligo del Governo di trasmettere alle Camere relazioni e note informative su riunioni, anche informali, relative alla predisposizione di atti, progetti di atti o ad altre iniziative o questioni relative all'UE, a procedure di precontenzioso e contenzioso avviate nei confronti dell'Italia, e, dall'altro, l'obbligo del Governo di informare e consultare periodicamente le Camere, nell'ambito delle procedure individuate dalla legge rinforzata di cui al nuovo articolo 81, sesto comma, della Costituzione (relativo all'equilibrio di bilancio), e dai rispettivi Regolamenti, in merito al coordinamento delle politiche economiche e di bilancio e al funzionamento dei meccanismi di stabilizzazione finanziaria, disposti o perseguiti attraverso atti, i progetti di atti e documenti dell'Unione europea, cooperazioni rafforzate tra Stati membri e accordi e le ipotesi di accordi intergovernativi tra Stati membri dell'Unione europea.
  Il successivo articolo 5 del nuovo testo disciplina, inoltre, la consultazione delle Camere su accordi in materia finanziaria o monetaria, prevedendo che il Governo informi tempestivamente le Camere di Pag. 97ogni iniziativa volta alla conclusione di accordi tra gli Stati membri dell'UE che prevedano l'introduzione o il rafforzamento di regole in materia finanziaria o monetaria o producano conseguenze rilevanti sulla finanza pubblica. Al tempo stesso, il Governo è tenuto ad assicurare che la posizione rappresentata nella negoziazione degli accordi in questione tenga conto degli atti di indirizzo parlamentari e, nel caso in cui non abbia potuto conformarsi riferisca tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.
  Il nuovo articolo 9 del provvedimento, che completa il quadro della partecipazione del Parlamento alla «fase ascendente», prevede, quindi, la facoltà delle Camere di interloquire con le istituzioni dell'Unione europea entrando nel merito di ogni aspetto delle politiche europee, nell'ambito di ciò che viene definito in sede europea come «dialogo politico». In tale contesto, è previsto anche il coinvolgimento delle giunte e dei consigli regionali.
  Ricordando poi anche il tradizionale peso delle procedure d'infrazione sia in materia ambientale che in materia di infrastrutture, richiama l'attenzione sul contenuto dell'articolo 14 del provvedimento che disciplina l'informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di precontenzioso riguardanti l'Italia. Al riguardo, fa presente che nel corso dell'esame al Senato, è stato stabilito che il Governo comunichi alle Camere informazioni o documenti relativi alle procedure in questione – oltre che nei casi in cui siano poste alla base di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un decreto-legge o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare – anche in ogni altro caso, su richiesta di una delle due Camere.
  Quanto, poi, alle procedure concernenti, in senso proprio, gli adempimenti degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, segnala che esse sono disciplinate dagli articoli 29-41 del testo approvato dal Senato e che le stesse si basano sulla individuazione, in sostituzione dell'attuale legge comunitaria, di due distinti provvedimenti per l'attuazione del diritto europeo nell'ordinamento nazionale: la legge di delegazione europea, da presentare alle Camere entro il 28 febbraio, e la legge europea per la quale non viene stabilito un termine specifico di presentazione, essendo la relativa presentazione eventuale e non necessaria. Con una modifica introdotta al Senato, è stato previsto tuttavia che, nel caso in cui insorgano nuove esigenze di adempimento, il Governo possa presentare entro il 31 luglio di ciascun anno un ulteriore disegno di legge di delegazione europea relativo al secondo semestre dell'anno di riferimento.
  Per quanto riguarda i contenuti, con la legge di delegazione europea si dovrà assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'UE indicando le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie. Anche qui, con una modifica introdotta al Senato, è stato stabilito che la delega legislativa conferita con tale legge deve essere volta unicamente all'attuazione degli atti da recepire, escludendo quindi ogni altra disposizione di delega non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei. La legge europea conterrà, invece, le disposizioni modificative o abrogative di norme interne oggetto di procedure di infrazione o di sentenze della Corte di giustizia, quelle necessarie per dare attuazione agli atti dell'Unione europea ed ai Trattati internazionali conclusi dall'UE e quelle emanate nell'ambito del potere sostitutivo (articolo 30, corrispondente all'articolo 28 del testo approvato dalla Camera).
  Allo scopo di ampliare il più possibile gli strumenti a disposizione del Parlamento e del Governo per un celere adattamento alla normativa europea è stato, infine, introdotto al Senato l'articolo 38, che prevede, in casi di particolare importanza politica, economica e sociale, che il Governo possa presentare alle Camere un apposito disegno di legge recante le disposizioni occorrenti per dare attuazione ad Pag. 98un singolo atto legislativo europeo riguardante le materie di competenza legislativa statale. Anche in questo caso, è prevista la limitazione di contenuto, escludendo disposizioni che non siano in diretta correlazione con l'attuazione dell'atto normativo da recepire.
  Quanto, invece, all'articolo che interviene su materie di diretta competenza della VIII Commissione, l'articolo 47 introdotto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, osserva anzitutto che esso si inserisce in un complesso di norme (contenute negli articoli 44-52) che introducono nell'ordinamento nazionale una organica disciplina degli aiuti di Stato, con l'intento di superare le principali problematiche emerse nella prassi in questa materia. La gran parte delle disposizioni (peraltro non soggette a modifiche di rilievo al Senato) sono volte ad assicurare l'unitarietà di indirizzo per la tutela degli interessi nazionali nel settore degli aiuti pubblici (articolo 44), disciplinare le comunicazioni in ordine agli aiuti (articolo 45), vietare la concessione di aiuti a coloro che in precedenza hanno ricevuto e non rimborsato aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea (articolo 46), affidare alla società Equitalia S.p.A le procedure di recupero degli aiuti incompatibili (articolo 48), prevedere il ricorso dinanzi al TAR competente per gli aiuti illegalmente concessi (articolo 50) e la prescrizione della restituzione di un aiuto di Stato oggetto di una decisione di recupero per decorso del tempo (articolo 51), disciplinare le modalità di trasmissione al Governo delle informazioni relative agli aiuti di Stato concessi alle imprese (articolo 52).
  In questo quadro, il richiamato articolo 47 indica anzitutto, al comma 1, le condizioni alle quali è ammessa la concessione di aiuti pubblici, anche sotto forma di agevolazione fiscale, in conseguenza dei danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a soggetti che esercitano un'attività economica, nei limiti del 100 per cento del danno subito, ivi comprese le somme dei versamenti a titolo di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti nel corso della durata dello stato di emergenza.
  Le condizioni contemplate dalla norma prevedono, in particolare, che: a) l'area nella quale il beneficiario esercita la propria attività economica rientri fra quelle per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi degli articoli 2, comma 1, e 5 della legge n. 225 del 1992 (legge istitutiva del Servizio nazionale della Protezione civile); b) sia provato che il danno è conseguenza diretta dell'evento calamitoso; c) l'aiuto pubblico, anche se concesso da diverse autorità, statali, regionali o locali, non superi complessivamente l'ammontare del danno subìto; d) l'aiuto pubblico, cumulato con eventuali altri risarcimenti, non superi complessivamente l'ammontare del danno medesimo, maggiorato dell'importo dell'eventuale premio assicurativo pagato per l'anno in corso.
  Il successivo comma 2 dell'articolo in questione demanda, quindi, ad un apposito decreto del Presidente della Repubblica (la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea), la definizione delle modalità attuative delle predette disposizioni. Il comma 3 prevede, inoltre, che nelle more dell'adozione di tale decreto la concessione di aiuti pubblici è soggetta alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il citato paragrafo 3 dispone infatti che i progetti diretti a istituire aiuti pubblici devono essere comunicati alla Commissione europea in tempo utile perché presenti le sue osservazioni).
  Secondo quanto previsto, poi, dal successivo comma 4, detta autorizzazione preventiva è altresì necessaria per ogni altra forma di aiuti pubblici concessa, al di fuori della disciplina precedentemente descritta, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento Pag. 99dell'Unione europea. Il comma 5, infine, esclude il settore agricolo dall'applicazione dell'articolo in commento.
  Fa quindi presente che sulla materia regolata dall'articolo 47 è recentemente intervenuta la Commissione europea, la quale ha avviato un'indagine conoscitiva per capire se le agevolazioni fiscali e previdenziali introdotte dall'Italia a favore delle imprese delle zone colpite da calamità naturali – principalmente terremoti e inondazioni – rispettano la normativa dell'Unione sugli aiuti di Stato. Tra le misure oggetto di osservazione, secondo quanto riportato in un comunicato stampa della Commissione europea del 17 ottobre scorso, figurerebbero le agevolazioni a favore delle società situate nelle zone colpite dai terremoti di Umbria e Marche (1997), Molise e Puglia (2002), Abruzzo (2009) nonché dall'eruzione vulcanica e dal terremoto del 2002 in Sicilia.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

  Martedì 6 novembre 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

  La seduta comincia alle 14.20.

Reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani.
C. 4661 Iannuzzi.

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 ottobre 2012.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Propone, quindi, di fissare a lunedì 12 novembre 2012, alle ore 16, il termine per la presentazione di emendamenti e articoli aggiuntivi.

  La Commissione concorda.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame a altra seduta.

Principi fondamentali per il governo del territorio.
C. 329 Mariani, C. 438 Lupi, C. 1794 Mantini, C. 3379 Lupi, C. 3543 Morassut.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1o luglio 2012.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, comunica che l'onorevole Cosenza ha richiesto l'abbinamento alle proposte di legge in titolo della proposta di legge n. 5351, a sua prima firma, la quale, tuttavia, non può essere abbinata d'ufficio, non sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 77 del Regolamento. Sottopone pertanto alla valutazione della Commissione la proposta di abbinamento pervenuta.

  Chiara BRAGA (PD), alla luce dell'approfondimento condotto sul contenuto della proposta di legge di iniziativa della collega Cosenza, esprime dubbi sul suo abbinamento alle proposte di legge in titolo, attualmente in corso di esame in sede di Comitato ristretto, giacché tale abbinamento comporterebbe inevitabilmente un allungamento dell’iter parlamentare delle proposte di legge stesse. Fa quindi presente come in Comitato ristretto sia quasi conclusa la definizione di un testo unificato da approvare in tempi brevissimi, eventualmente in sede legislativa, in modo da facilitarne l'approvazione definitiva entro la fine della legislatura.

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  Franco STRADELLA (PdL), relatore, condivide le perplessità espresse dalla collega Braga, evidenziando come, in sede di Comitato ristretto, sia emersa la consapevolezza della necessità di approvare in via definitiva un provvedimento legislativo sul governo del territorio recante solo poche norme di principio. Ritiene pertanto che in tale prospettiva difficilmente potrebbe trovare collocazione nel provvedimento l'articolata disciplina in materia di governo del mare contenuta nella proposta di legge della collega Cosenza.

  Giulia COSENZA (PdL) precisa come a fondamento della richiesta di procedere all'abbinamento della proposta di legge n. 5351, a sua prima firma, non vi sia alcun intento dilatorio. Sottolinea quindi come tale richiesta sia unicamente basata sulla speranza che anche beni come l'ambiente marino e l'ambiente costiero, così essenziali per la vita e lo sviluppo delle comunità locali e dell'intero Paese, possano essere attentamente considerati in sede di riforma dei principi che regolano il governo del territorio. Conclude, quindi, esprimendo il proprio rammarico per le posizioni espresse dai colleghi fin qui intervenuti, rimettendosi in ogni caso al giudizio della Commissione sulla proposta di abbinamento in questione.

  Roberto MORASSUT (PD), pur comprendendo le ragioni che sono alla base della proposta di abbinamento della proposta di legge della collega Cosenza, ritiene che, soprattutto in ragione della ristrettezza dei tempi a disposizione e della scelta di fondo compiuta in seno al Comitato ristretto di concentrare in tre o quattro norme di principio il contenuto del testo unificato che è ormai in sede di definizione, non sussistano le condizioni per procedere all'abbinamento richiesto.

  Francesco ARACRI (PdL) denuncia il carattere strumentale delle posizioni espresse dai colleghi che frappongono inesistenti ostacoli alla richiesta di abbinamento della proposta di legge della collega Cosenza, che, al contrario, non può che essere giudicata favorevolmente sia sul piano procedurale che, a maggior ragione, sul piano del merito.

  Raffaella MARIANI (PD), nel respingere l'accusa di strumentalità rivolta dal collega Aracri, ribadisce la ragionevolezza di quanto sostenuto dai colleghi Braga e Morassut e, sostanzialmente, dallo stesso relatore, manifestando fin d'ora la disponibilità a valutare con la massima attenzione in sede di esame degli emendamenti le proposte che intendessero riprendere in tutto o in parte le norme contenute nella proposta di legge n. 5351 in materia di governo del mare, ferma l'esigenza di procedere all'approvazione di un provvedimento legislativo fatto di pochissime norme di principio, rispettoso delle competenze legislative sia dello Stato sia delle regioni, e tale da poter essere approvato definitivamente prima dell'ormai prossimo termine di scadenza della legislatura.

  Giulia COSENZA (PdL) nel ribadire l'importanza dei temi oggetto della sua proposta di legge, ribadisce il proprio rammarico per le osservazioni svolte dai colleghi, con particolare riferimento all'indicazione, a suo avviso opinabile, del fattore tempo come criterio dirimente per decidere sulla proposta di abbinamento in questione.

  Armando DIONISI (UdCpTP), nel richiamare la complessità dell’iter parlamentare delle proposte di legge in titolo e del lavoro svolto fin qui dal Comitato ristretto, nonché l'esigenza fortemente sentita da tutti gli operatori del settore di apportare, prima della fine della legislatura, quantomeno alcune modifiche alla ormai vecchia legislazione urbanistica, esprime perplessità sulla richiesta di abbinamento della proposta di legge n. 5351 che rischia di vanificare il lavoro fin qui svolto dal Comitato ristretto.

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  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge la proposta dell'onorevole Cosenza di abbinare la proposta di legge n. 5351, a sua prima firma, alle proposte di legge in titolo.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

COMITATO RISTRETTO

  Martedì 6 novembre 2012.

Principi fondamentali per il governo del territorio.
C. 329 Mariani, C. 438 Lupi, C. 1794 Mantini, C. 3379 Lupi, C. 3543 Morassut.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 15.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.
C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15 alle 15.10.

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