CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 novembre 2012
732.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 6 novembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

  La seduta comincia alle 13.

Delega al Governo per l'istituzione del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione e della riserva nazionale qualificata delle Forze armate.
Nuovo testo unificato C. 2861 e abb.

(Parere alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luciano PIZZETTI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Difesa, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2861 Paglia e delle abbinate proposte di legge C. 4106 Cirielli, C. 4174 Gidoni, C. 4375 Recchia e C. 4385 Di Stanislao, recante delega al Governo per l'istituzione del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione e della riserva nazionale qualificata delle Forze armate, come risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente.
  L'articolo 1 indica le finalità della legge, che intende colmare il vuoto normativo susseguente alla sospensione della leva obbligatoria con l'istituzione di una nuova Pag. 79struttura flessibile di supporto alle Forze armate, mobilitabile in situazioni di emergenza sul territorio italiano, nonché riformare la disciplina relativa alle forze di completamento delle Forze armate, attraverso la costituzione di una specifica struttura.
  L'articolo 2, comma 1, conferisce una delega al Governo per disciplinare l'istituzione e il funzionamento del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione (SNM), l'istituzione e il funzionamento di una Riserva nazionale qualificata delle Forze armate (RNQ), nonché per coordinare le norme relative alla contestuale partecipazione al Servizio nazionale militare e alla Riserva nazionale qualificata.
  L'articolo 3 reca i principi e criteri direttivi delle delega per l'istituzione del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione, al quale è attribuito, ai sensi della lettera a), il compito prioritario della difesa della Patria, nonché funzioni di concorso alle attività della protezione civile deliberate dal Governo.
  In base alla lettera b), il SNM è costituito su base regionale e organizzato in reparti aggregati a reparti già esistenti, periodicamente addestrati e composti da ufficiali, da sottufficiali e da personale di truppa di sesso maschile e femminile.
  Secondo la lettera c), con decreto annuale del Ministro della difesa sono definiti gli scaglioni di personale da reclutare nel SNM per l'anno successivo, ripartiti su base regionale, nei ruoli degli ufficiali, dei sottufficiali e del personale di truppa, tenuto conto delle esigenze manifestate dalle Forze armate, degli impieghi civili che possono essere svolti dagli aspiranti all'arruolamento e degli stanziamenti annuali di bilancio a disposizione.
  La lettera d) riguarda le modalità di arruolamento, che deve avvenire su base esclusivamente regionale, previa selezione psico-fisica e attitudinale e partecipazione a un corso propedeutico di formazione.
  La lettera e) prevede l'ammissione all'arruolamento nel SNM degli ufficiali, i sottufficiali e i volontari di truppa delle Forze armate collocati nella riserva o in congedo; di coloro che hanno adempiuto senza demerito ai prescritti obblighi di leva; di coloro che hanno prestato servizio senza demerito come volontari in ferma prefissata; dei cittadini italiani in possesso dei titoli richiesti dai regolamenti di ciascuna Forza armata.
  La lettera f) individua i requisiti essenziali per l'arruolamento, mentre la lettera g) prevede che il personale appartenente al SNM partecipi a cicli di addestramento tecnico-operativo a cadenza annuale, in centri di addestramento regionale.
  La lettera h) prevede che il richiamo in servizio del personale appartenente al SNM possa essere disposto ove si verifichino situazioni di emergenza nel territorio nazionale, disciplinando inoltre le modalità della convocazione per richiamo in servizio.
  Ai sensi della lettera i), il personale arruolato nel SNM svolge inizialmente le funzioni corrispondenti al grado militare di inquadramento e alla specialità di appartenenza, prevedendosi, inoltre, la definizione di percorsi di carriera e meccanismi di promozione a gradi superiori, nonché la sottoposizione del predetto personale alle leggi e ai regolamenti della disciplina militare.
  In tale ambito, si specifica che durante i periodi di addestramento o di richiamo il personale arruolato ha diritto al mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato ed al mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato.
  Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala i numeri 1) e 2) della lettera l), ai sensi dei quali devono essere previste (numero 1) agevolazioni fiscali in favore dei datori di lavoro, proporzionali alla durata delle assenze dei loro dipendenti arruolati nel SNM per i periodi di addestramento o richiamo, nonché (numero 2) agevolazioni fiscali relative «all'imposta sul reddito» in favore dei professionisti e dei lavoratori autonomi arruolati nel SNM, in ragione della durata dei periodi di addestramento o di richiamo.Pag. 80
  In merito alla formulazione dei predetti numeri 1) e 2) della lettera l), evidenzia, in primo luogo, come le previsioni agevolative siano formulate, soprattutto per quanto riguarda il numero 1), in termini estremamente generici, senza specificare, nemmeno per sommi capi, l'ambito di applicazione oggettivo, le caratteristiche, i criteri di determinazione dell'ammontare e le condizioni di fruizione delle stesse.
  Inoltre, con specifico riferimento al numero 2) della lettera, appare incongruo il richiamo ad una non meglio identificata «imposta sul reddito», laddove occorrerebbe almeno far riferimento alle imposte sui redditi.
  La medesima lettera l) sancisce, inoltre, il principio secondo cui ai volontari arruolati nel SNM che sono lavoratori dipendenti sia corrisposto l'intero trattamento economico e previdenziale per i periodi di addestramento o richiamo. Nel caso di dipendenti pubblici, il trattamento è a carico delle amministrazioni pubbliche di appartenenza, mentre, per i dipendenti privati, il trattamento è corrisposto direttamente dal datore di lavoro, il quale ne chiede il rimborso all'istituto di previdenza cui il lavoratore è iscritto, con oneri carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che versa annualmente agli enti previdenziali gli importi da questi rimborsati ai datori di lavoro.
  Per i volontari arruolati nel SNM, lavoratori autonomi o privi di occupazione al momento del richiamo, è invece prevista la corresponsione di un'indennità, per i periodi di addestramento o richiamo, corrispondente alla retribuzione prevista per il grado militare di inquadramento.
  L'articolo 4 detta, invece, sulla falsariga dell'articolo 3, i principi e criteri direttivi della delega relativa all'istituzione ed al funzionamento della riserva nazionale qualificata delle Forze armate, cui la lettera a) attribuisce il compito prioritario di sopperire a particolari esigenze di carattere temporaneo ed esclusivamente militare a supporto delle attività delle Forze armate.
  In tale contesto la lettera b) prevede che siano determinati i principi generali per la costituzione e l'impiego della RNQ, distribuendo il personale tra le Forze armate in ragione delle specialità e delle funzioni svolte da ciascuna di esse.
  Ai sensi della lettera c), l'organico della RNQ, suddiviso per ciascuna Forza armata e stabilito con decreto annuale del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tenuto conto delle esistenti dotazioni di bilancio, è complementare all'organico complessivo delle Forze armate.
  In base alla lettera d), deve essere previsto l'arruolamento volontario dei cittadini italiani che abbiano prestato servizio per almeno dodici mesi nell'Esercito, nella Marina militare o nell'Aeronautica militare e che siano stati posti in congedo senza demerito.
  Inoltre, si devono disciplinare: le modalità di presentazione della domanda di arruolamento; la revisione periodica, almeno triennale, degli elenchi degli arruolati; le modalità di cancellazione dalla RNQ; le condizioni di iscrizione nella RNQ per i cittadini, non appartenenti alle categorie degli ex militari, che intendano comunque mettere a disposizione della difesa nazionale la propria professionalità e le proprie competenze e che comunque devono essere esclusi dallo svolgimento dei compiti di carattere militare in combattimento; l'istituzione, presso il Ministero della difesa, del comitato di valutazione delle risorse della RNQ con il compito di selezionare i cittadini idonei a svolgere le attività individuate dalle autorità militari.
  La lettera e) riguarda la definizione dei requisiti essenziali per l'arruolamento nella RNQ, mentre la lettera f) concerne le modalità annuali di addestramento e di formazione tecnico-operativa.
  La lettera g) prevede: che la durata massima per il richiamo obbligatorio non superiore a dodici mesi, prorogabili, per solo un ulteriore anno, esclusivamente qualora una grave crisi internazionale nella quale l'Italia è coinvolta direttamente Pag. 81o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze armate; che il personale della RNQ richiamato sia assegnato agli enti, distaccamenti e reparti della rispettiva Forza armata di appartenenza, che al momento del richiamo necessitano di supporti organici; che sia possibile, a discrezione dei comandi, costituire unità di formazione autonoma composte esclusivamente di personale della RNQ; che il personale della RNQ richiamato svolga funzioni complementari a quelle svolte dal personale in servizio permanente per lo svolgimento di servizi supplementari rispetto a quelli assicurati dal medesimo personale.
  Ai sensi della lettera h), durante i periodi di addestramento e di richiamo, il personale iscritto nella RQN è sottoposto alle leggi ed ai regolamenti della disciplina militare.
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il numero 2 della lettera i), il quale prevede che anche al personale della RNQ siano riconosciuti incentivi, benefici fiscali e trattamento economico analoghi a quelli previsti per il personale arruolato nel SNM ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera l), numero 1).
  In merito a tale previsione richiama i rilevi già formulati con riferimento al predetto articolo 3, comma 1, lettera l).
  Il numero 1) della lettera i) prevede invece che durante i periodi di addestramento e di richiamo gli appartenenti alla RNQ hanno diritto al mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato e del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato.
  L'articolo 5 affida ad uno o più regolamenti, da adottare con decreto del Ministro della difesa, di concerto, per le parti di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, la definizione delle modalità attuative delle disposizioni relative: allo svolgimento dei corsi di formazione per l'arruolamento nel SNM; alla dislocazione dei reparti del SNM in centri di addestramento regionale; alla determinazione dei percorsi di carriera e delle modalità di promozione del personale della SNM; alle modalità di costituzione e impiego della RNQ; alle procedure di presentazione delle domande di arruolamento, nonché di gestione degli elenchi degli arruolati nella RNQ.
  L'articolo 6 reca la copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione della legge, cui si provvede a valere sullo stanziamento iscritto nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
  Rileva, infine, come il provvedimento debba essere inquadrato nell'ambito della complessiva riorganizzazione delle Forze armate italiane – cui il Governo in carica ha in animo di procedere –, che interesserà anche l'operatività delle stesse nell'ambito delle missioni internazionali.
  In tale contesto, osserva come il nuovo testo unificato in esame presenti indubbi profili di criticità, sia per quanto riguarda le segnalate problematiche di natura fiscale, sia per quanto attiene, più in generale, ai costi ad esso connessi.

  Gianfranco CONTE, presidente, ritiene opportuno rinviare ad altra seduta l'espressione del parere, al fine di approfondire gli elementi di criticità evidenziati dal relatore, nonché per acquisire la valutazione del Governo sul provvedimento.

  Silvana Andreina COMAROLI (LNP) osserva come sia necessario evitare sovrapposizioni tra la disciplina recata dal provvedimento in esame e quella concernente l'organizzazione e i compiti della Protezione civile.

  Francesco BARBATO (IdV) concorda con l'opportunità di non procedere nella seduta odierna all'espressione del parere sul provvedimento, al fine di valutarne appieno il contenuto.

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  Luciano PIZZETTI (PD), relatore, condivide l'opportunità di rinviare l'espressione del parere sul provvedimento, come suggerito dal Presidente.

  Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche.
Nuovo testo C. 3428 Aprea.

(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 febbraio scorso.

  Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che la Commissione ha già dedicato due sedute all'esame del provvedimento e che il relatore, Soglia, ha formulato, nella seduta del 29 febbraio, una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato), con cui si chiede alla Commissione di merito di sopprimere l'articolo 5, il quale prevede che i contratti di locazione aventi scadenza successiva alla data di entrata in vigore del provvedimento sono prorogati di diritto per un termine minimo di nove anni, decorrente dalla data di scadenza fissata tra le parti, salvi i casi di sfratto per morosità o dichiarata inadempienza, in quanto la citata proroga rischia di determinare un'impropria limitazione dell'autonomia contrattuale delle parti, in particolare per quanto riguarda i diritti del proprietario locatore, ovvero, quantomeno, di precisare esplicitamente che la previsione si riferisce ai contratti di locazione relativi ad immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, di cui all'articolo 3.

  Silvana Andreina COMAROLI (LNP), pur valutando con favore la condizione contenuta nella proposta di parere formulata dal relatore, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta stessa, in ragione della valutazione negativa sul provvedimento nel suo complesso.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea.
C. 2854 e abb.-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maurizio BERNARDO (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla XIV Politiche dell'Unione europea, la proposta di legge C. 2854-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, cui sono abbinate proposte di legge C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'unione europea.
  Segnala quindi come il testo, che era già stato esaminato in prima lettura dalla Commissione Finanze, la quale aveva espresso su di esso nulla osta nella seduta del 15 marzo 2011, abbia subito modifiche nel corso dell'esame al Senato, e si componga ora di 61 articoli, suddivisi in nove capi.
  Per quanto riguarda le principali modifiche rispetto al testo precedentemente esaminato in sede consultiva, all'articolo 1 si è specificato che l'intervento legislativo ha la finalità, oltre che di disciplinare il processo di partecipazione alla predisposizione degli atti dell'Unione europea e di Pag. 83garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, anche di regolare la partecipazione dell'Italia alla formazione delle decisioni in sede UE e di garantire l'esercizio dei poteri connessi con la partecipazione alla stessa UE.
  All'articolo 2, che disciplina il Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), si precisa che il CIAE opera tenuto conto anche degli indirizzi espressi dalle Camere ed è tenuto ad assicurare adeguata pubblicità ai suoi lavori. Inoltre, i nuovi commi da 7 a 9 dell'articolo regolano la possibilità di avvalersi, ai fini del funzionamento del CIAE, di un contingente di venti unità di personale comandato da altre amministrazioni, nonché di un contingente di sei unità di personale designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
  L'articolo 3, inserito durante l'esame al Senato, sancisce, innanzitutto, il principio che il Parlamento partecipa al processo decisionale dell'Unione europea, stabilendo in particolare che le Camere, in coordinamento con il Governo, intervengono nella fase di formazione delle normative e delle politiche europee. In tale ambito, il comma 3 prevede che il Governo assicuri, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, l'assistenza documentale e informativa della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea agli uffici della Camera e del Senato operanti presso le istituzioni europee.
  All'articolo 4, che è stato radicalmente modificato rispetto al testo approvato dalla Camera, si stabilisce, al comma 3, l'obbligo, per il Presidente del Consiglio o per il Ministro per gli affari europei, di trasmettere alle Camere le relazioni e note informative predisposte dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'UE, relativamente a riunioni del Consiglio dei Ministri della UE, riunioni informali riunioni del Comitato dei rappresentanti permanenti, riunione di Comitati o gruppi di lavoro del Consiglio, atti o progetti di atti adottati dalle istituzioni europee, altre iniziative o questioni concernenti tali istituzioni, nonché procedure di precontenzioso e contenzioso avviate nei confronti dell'Italia.
  Ai sensi del comma 4, il Governo informa e consulta periodicamente le Camere in merito al coordinamento delle politiche economiche e di bilancio, nonché circa il funzionamento dei meccanismi di stabilizzazione finanziaria. Il comma 5 prevede che il Presidente del Consiglio o il Ministro per gli affari europei assicurino il raccordo con le Commissioni parlamentari competenti per materia, mentre il comma 7 esclude che gli obblighi di segreto professionale, i vincoli di inviolabilità degli archivi e i regimi di immunità delle persone possano in ogni caso pregiudicare le prerogative di informazione e partecipazione del Parlamento in materia.
  All'articolo 6, il quale disciplina la partecipazione del Parlamento al processo di formazione degli atti dell'Unione europea (cosiddetta «fase ascendente»), si specifica che il Governo deve dare conto anche delle procedure di consultazione avviate dalle istituzioni dell'UE, nonché segnalare gli eventuali profili di urgenza.
  L'articolo 9, anch'esso inserito nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, prevede la possibilità, per le Camere, di trasmettere alle istituzioni dell'UE e al Governo ogni documento utile alla definizione delle politiche europee, tenendo anche conto delle eventuali osservazioni e proposte delle regioni e delle province autonome, nonché delle relative assemblee e consigli.
  All'articolo 17, il quale disciplina la nomina di membri italiani di istituzioni dell'Unione europea, si specifica che il Governo debba informare le Camere in merito alle motivazioni della scelta ed e circa il curriculum vitae dei nominati, prevedendosi che le Commissioni parlamentari competenti per materia possono chiedere l'audizione dei soggetti nominati dopo l'assunzione delle funzioni.
  All'articolo 19, che disciplina l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee, del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea, Pag. 84del quale il CIAE si avvale per la preparazione delle proprie riunioni, si specifica, al comma 6, che quando il Comitato tratta materie che interessano le regioni e le province autonome, ad esso partecipano, in qualità di osservatori, rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative, delle regioni e province autonome.
  All'articolo 29, il quale disciplina, individuandoli nella legge di delegazione europea e nella legge europea, gli strumenti per la trasposizione del diritto europeo nell'ordinamento nazionale, si specifica, al comma 6, che la Conferenza Stato-Regioni è chiamata ad esprimere il parere su entrambi tali disegni di legge. Inoltre, al nuovo comma 8, si contempla la possibilità che il Governo presenti alle Camere, entro il 31 luglio, un secondo disegno di legge di delegazione europea, relativo al secondo semestre dell'anno.
  All'articolo 30, che definisce dettagliatamente i contenuti della legge di delegazione europea e della legge europea, si precisa che la legge di delegazione non può contenere deleghe non direttamente riconducibili al recepimento degli atti legislativi europei, mentre può contenere deleghe dirette a garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea, ovvero a sentenze di condanna per inadempimento emesse dalla Corte di giustizia dell'UE.
  All'articolo 32, il quale precisa i principi e criteri generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea, ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla legge di delegazione europea e a quelli contenuti nelle direttive da attuare, si stabilisce che gli atti di recepimento di direttive europee non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiore a quelli minimi richiesti dalle stesse direttive.
  L'articolo 38, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, contempla la possibilità che il Governo presenti alle Camere disegni di legge volti ad attuare o applicare specifici atti normativi emanati dall'UE riguardanti materie di competenza statale; tali disegni di legge non possono contenere deleghe legislative, né disposizioni che non siano in diretta correlazione con tale attuazione o applicazione.
  All'articolo 42, il quale regolamenta i ricorsi dell'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea o gli interventi in procedimenti in corso davanti alla stessa Corte, si specifica che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro degli affari esteri nominano, quale agente del Governo italiano dinanzi alla Corte, un avvocato dello Stato.
  All'articolo 49, il quale stabilisce la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo circa gli atti e i provvedimenti relativi all'esecuzione di una decisione di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi, nonché sulle controversie relative all'esecuzione di una decisione di recupero, si specifica che tale competenza riguarda anche le controversie relative agli atti e provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Al comma 3 si prevede inoltre che, entro il 30 gennaio di ogni anno, le amministrazioni competenti al recupero trasmettono alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le politiche europee – l'elenco degli estremi delle sentenze di cui hanno avuto comunicazione, adottate nell'anno precedente relativamente alle controversie sulle predette materie.
  All'articolo 54, comma 1, il quale interviene sulla disciplina del Comitato per la lotto contro le frodi comunitarie, che viene ridenominato «Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea», è stata introdotta una previsione in base alla quale il Comitato è tenuto a presentare annualmente una relazione al Parlamento.
  All'articolo 61, il quale reca abrogazioni e modifiche di norme vigenti, sono stati introdotti i commi da 3 a 5. Il nuovo comma 3 modifica la disciplina concernente l'esame parlamentare dei progetti di modifica alla decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato di arresto europeo, confermando la previsione secondo Pag. 85cui la pronuncia non favorevole su tali progetti da parte della Camera o del Senato è vincolante per il Governo, ma eliminando l'ulteriore previsione in base alla quale tale pronuncia contraria non consente l'adesione dello Stato italiano alle modifiche proposte.
  I nuovi commi 4 e 5 recano norme volte a disciplinare il passaggio dalla vecchia disciplina in materia di giurisdizione sugli atti di recupero di aiuti di Stato alla nuova normativa prevista all'articolo 49 del provvedimento, stabilendo, sostanzialmente, che la competenza del giudice ordinario, nonché quella della Commissione tributaria provinciale in merito alla sospensione in via cautelare dell'esecuzione degli atti di recupero, continuino ad applicarsi ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso.
  Inoltre, sono stati soppressi l'articolo 17, il quale stabiliva che le attività istruttorie e di sostegno al funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) e del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea sono svolte congiuntamente dalla Segreteria per gli affari europei, e l'articolo 50, il quale istituiva presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee – la Commissione per l'attuazione del diritto dell'Unione europea.
  Per quanto riguarda gli aspetti di interesse della Commissione Finanze, segnala innanzitutto l'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame al Senato, il quale prevede una tempestiva informativa del Governo alle Camere circa ogni iniziativa volta alla conclusione di accordi tra gli Stati membri dell'UE che prevedano l'introduzione o il rafforzamento di regole in materia finanziaria o monetaria, ovvero conseguenze rilevanti per la finanza pubblica. Inoltre, il Governo è tenuto ad assicurare che la posizione dell'Italia nella fase di negoziazione dei predetti accordi tenga conto degli atti di indirizzo adottati dalle Camere, nonché a riferire tempestivamente qualora non abbia potuto conformarsi a tali indirizzi.
  All'articolo 11, disciplinante le procedure per le modifiche ai trattati dell'UE, si specifica, al comma 6, che la decisione circa le risorse proprie dell'UE (costituite sostanzialmente dai prelievi riscossi a livello comunitario sulle importazioni di prodotti agricoli, dai dazi doganali, ed altri diritti fissati sugli scambi con i paesi non membri, nonché dalla quota comunitaria del prelievo IVA) deve essere approvata con legge.
  Non ha, invece, subito modifiche il comma 2 dell'articolo 13, ai sensi del quale entro il 28 febbraio di ogni anno il Governo presenta alle Camere una relazione contenente informazioni:
   sugli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento;
   sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, e all'attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, tra le quali è compresa, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze, la politica fiscale;
   sull'attuazione delle politiche di coesione economica e sociale e territoriale, con indicazione circa l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione;
   sul seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.

  L'articolo 47, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, disciplina gli aiuti pubblici concessi, anche in forma di agevolazione fiscale, nel caso di calamità naturali, prevedendo, al comma 1, che essi possano essere riconosciuti a soggetti che esercitano un'attività economica, fino al Pag. 86100 per cento dei danni subiti, compresi i versamenti tributari, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti durante lo stato di emergenza. La disposizione subordina il beneficio al fatto che il beneficiario eserciti la propria attività nell'area geografica in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza; che il danno sia conseguenza diretta dell'evento calamitoso e che l'aiuto, cumulato anche con eventuali altre forme di risarcimento, non superi complessivamente il danno subito, maggiorato dell'eventuale premio assicurativo pagato.
  Il comma 2 rinvia la definizione delle relative modalità di attuazione ad un regolamento governativo da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, mentre i commi 3 e 4 ribadiscono la necessità di previa autorizzazione della Commissione medesima, fino all'adozione del predetto decreto, nonché per quanto riguarda le altre forme di aiuto pubblico ulteriori rispetto a quelle disciplinate dalla disposizione.
  Il comma 5 esclude il settore agricolo dall'ambito di applicazione dell'articolo.
  È rimasto, invece, identico l'articolo 48, il quale disciplina le procedure di recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi, prevedendo che esse siano effettuate da Equitalia S.p.a., per quanto riguarda le decisioni di recupero adottate in data successiva all'entrata in vigore della legge, a prescindere dalla forma dell'aiuto e del soggetto che l'ha concesso.
  Non è stato altresì modificato il comma 2 dell'articolo 54, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee – il Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea.
  Rileva quindi come il provvedimento non presenti profili problematici per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, proponendo pertanto di esprimere su di esso nulla osta.

  La Commissione approva la proposta del relatore.

  La seduta termina alle 13.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 6 novembre 2012.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.25.

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