CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 novembre 2012
732.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e III)
COMUNICATO
Pag. 17

SEDE REFERENTE

  Martedì 6 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente della III Commissione Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Antonino Gullo.

  La seduta comincia alle 13.05.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 5484 Li Gotti ed altri, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

  Stefano ALLASIA (LNP), relatore per la III Commissione, segnala che la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo è stata aperta alla firma il 16 maggio 2005 ed è in vigore internazionale dal 1o giugno 2007.
  Ricorda che il Consiglio d'Europa ha adottato la nuova Convenzione per accrescere l'efficacia degli strumenti internazionali esistenti in materia di lotta contro il terrorismo. Essa mira a favorire gli sforzi degli Stati membri nella prevenzione del terrorismo e prevede due modi per raggiungere questo obiettivo: anzitutto, definendo come reati certi atti che possono portare alla commissione di reati di terrorismo, quali la pubblica istigazione, il reclutamento e l'addestramento; in secondo luogo rafforzando la cooperazione in materia di prevenzione sia a livello interno (politiche nazionali di prevenzione) che internazionale (modifica degli accordi esistenti in materia di estradizione, mutua assistenza giudiziaria e predisposizione di strumenti supplementari).Pag. 18
  Osserva che la Convenzione contiene inoltre una disposizione relativa alla protezione e al risarcimento delle vittime del terrorismo. È anche previsto un processo di consultazione per garantire l'efficace attuazione della Convenzione.
  L'articolo 1 stabilisce che ai fini della Convenzione in esame è reato di terrorismo uno qualsiasi dei reati definiti nei dieci trattati universali delle Nazioni Unite contro il terrorismo elencati nell'allegato alla Convenzione medesima. Tuttavia una Parte, nel depositare il proprio strumento di ratifica, accettazione o adesione alla Convenzione, può dichiarare che nell'applicazione di essa non terrà conto di uno o più trattati elencati nell'allegato, se di questi non sia ancora divenuta Parte. Al riguardo, chiede al rappresentante del Governo di confermare se l'Italia sia o meno parte di tutti i predetti trattati.
  Sottolinea in ogni caso che il successivo articolo 16 stabilisce l'applicabilità della Convenzione ai soli reati di natura transnazionale, con esclusione dei casi di interesse esclusivo di un singolo Stato, ai quali, tuttavia, vi sarà la facoltà di applicare le disposizioni di cooperazione giudiziaria dei successivi articoli 17, 20 e 22 della Convenzione.
  L'articolo 2 fissa lo scopo della Convenzione nel miglioramento degli sforzi per la prevenzione del terrorismo e degli effetti negativi che ha sul pieno godimento dei diritti umani, in particolare il diritto alla vita, con provvedimenti di natura sia interna che internazionale, considerando il quadro pattizio bilaterale e multilaterale già esistente e applicabile tra le Parti della Convenzione.
  L'articolo 3 è dedicato alle politiche nazionali di prevenzione del terrorismo. Rimarca in particolare la previsione del comma 3, per il quale ciascuna delle Parti promuove il dialogo interreligioso e interculturale, con il coinvolgimento ove possibile di attori della società civile, per disinnescare le tensioni che potrebbero alimentare le spinte verso il terrorismo.
  Gli articoli da 5 a 7 rappresentano a suo avviso il nucleo della Convenzione, poiché individuano con esattezza i contorni di nuove figure di reato collegate alla commissione di atti di terrorismo.
  L'articolo 5 riguarda l'istigazione al compimento di un reato terroristico, che viene perpetrata con la diffusione al pubblico di un messaggio in tal senso, qualora ciò effettivamente dia luogo al rischio della commissione di un reato terroristico. L'articolo 6 colpisce il reclutamento per il terrorismo, che si articola nella sollecitazione a un'altra persona ad essere implicata in un reato di terrorismo, ovvero ad aderire ad un gruppo per contribuirvi.
  L'articolo 7 sanziona l'addestramento ad attività terroristiche, che si concreta nella fornitura di istruzioni per la fabbricazione e l'uso di esplosivi, armi da fuoco, sostanze nocive e pericolose, come anche di metodologie specifiche volte alla commissione di atti terroristici, nella consapevolezza che tale formazione preluda effettivamente alla realizzazione di questo obiettivo. Comune agli articoli 5-7 è la previsione per cui ciascuna delle Parti fa in modo di penalizzare nel diritto interno le tre figure di reato, se commesse illecitamente e intenzionalmente.
  L'articolo 9 è dedicato ai reati accessori, e prevede che ciascuna delle Parti provveda nel proprio ordinamento alla penalizzazione anche della complicità, ovvero dell'organizzazione o direzione, in relazione ai reati previsti dai precedenti articoli 5-7. Osserva che anche in questo caso la penalizzazione ha il presupposto della consapevolezza del reo dell'intenzione di mettere effettivamente in atto uno dei reati di cui ai precedenti articoli 5-7. Infine, ciascuna delle Parti si impegna a penalizzare nel proprio diritto interno anche il semplice tentativo di commissione di uno dei reati di cui in precedenza, ad eccezione di quello di istigazione.
  L'articolo 13 – rispetto al quale ricorda che la relazione introduttiva della proposta di legge in esame afferma esistere nell'ordinamento nazionale italiano una serie di misure già atte a soddisfare l'impegno convenzionale – prevede che ciascuna delle Parti metta in atto misure di Pag. 19protezione e sostegno alle vittime di atti terroristici commessi sul proprio territorio, inclusi l'assistenza economica e il risarcimento alle vittime e ai parenti più stretti.
  Ritiene assai rilevante quanto previsto dall'articolo 14 in materia di giurisdizione. Il comma 1 prevede che ciascuna Parte adotti senz'altro le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione sui reati previsti dalla presente Convenzione in tre specifici casi, ovvero quando il reato è commesso sul suo territorio, quando il reato è commesso a bordo di una nave battente bandiera della Parte interessata o a bordo di un aeromobile immatricolato nei registri della Parte medesima, quando il reato è commesso da un proprio cittadino. Ciascuna delle Parti si impegna inoltre a stabilire la sua giurisdizione sui reati previsti dalla Convenzione in oggetto nei confronti di persona che si trovi sul suo territorio e non venga estradata.
  L'articolo 15 sancisce per ciascuna delle Parti l'obbligo di indagine nei casi in cui venga informata che l'autore o presunto autore di un reato di cui alla presente Convenzione potrebbe trovarsi sul suo territorio. Se lo ritenga opportuno, la Parte nel cui territorio si trova l'autore o presunto autore del reato provvede alle misure necessarie nei confronti di tale persona al fine di renderla disponibile per l'azione penale o l'estradizione. Resta inteso che qualsiasi persona interessata dalle misure del presente articolo, anche in base alle previsioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, ha il diritto di comunicare prontamente con il più prossimo rappresentante dello Stato di cui è cittadino, nonché di ricevere la visita di tale rappresentante. Per i reati previsti dalla Convenzione in esame, l'articolo 17 prevede l'impegno delle Parti alla reciproca assistenza in ordine a indagini, procedimenti penali o estradizione, nel quadro degli obblighi internazionali condivisi, in carenza dei quali si agirà nell'ambito delle rispettive legislazioni nazionali.
  Gli articoli 18-21 riguardano l'applicazione del principio aut dedere, aut judicare, anche in rapporto al meccanismo per l'apposizione di riserve.
  L'articolo 19 è in particolare dedicato alla fattispecie dell'estradizione in relazione ai reati di terrorismo: si prevede anzitutto che i reati previsti dagli articoli 5-7, nonché dall'articolo 9 della Convenzione in esame, sono di diritto considerati tra quelli passibili di estradizione in qualsiasi trattato concluso fra le Parti anche prima dell'entrata in vigore della Convenzione. Le Parti si impegnano del resto a inserire tali fattispecie di reato fra quelle passibili di estradizione anche in tutti trattati di estradizione che stipuleranno in futuro tra di loro (comma 1). Una Parte, facoltativamente, potrà anche considerare i reati di cui agli articoli 5-7 e 9 della Convenzione in esame quale base giuridica per concedere un'estradizione a un'altra Parte della Convenzione con la quale tuttavia non ha un trattato bilaterale di estradizione (comma 2).
  Di ancora maggiore importanza appare a suo giudizio la disposizione del comma 5, per la quale tutte le disposizioni dei trattati eventualmente vigenti in materia di estradizione tra le Parti della Convenzione, in relazione ai reati di cui agli articoli 5-7 nonché 9 della medesima, saranno considerate modificate tra le Parti della Convenzione nella misura in cui siano incompatibili con il dettato di essa.
  L'articolo 20 esclude la clausola di eccezione politica, vale a dire che in relazione ai reati di cui agli articoli 5-7 nonché 9 della Convenzione non si potrà eccepire il carattere politico di essi e di conseguenza non si potrà con tale argomentazione rifiutare di concedere l'estradizione (comma 1).
  Tuttavia, uno Stato membro dell'Unione europea, al momento della firma o del deposito del suo strumento vincolante in via definitiva, può dichiarare che si riserva il diritto di non applicare il comma 1 precedente: in relazione a tale riserva le Parti si impegnano ad applicarla caso per caso con decisione debitamente motivata (comma 2). La riserva così apposta Pag. 20è valida per tre anni dall'entrata in vigore della Convenzione e può essere rinnovata per periodi della stessa durata (comma 5).
  L'articolo 21 consente di non ottemperare alle previsioni della Convenzione in ordine all'estradizione, qualora si ritenga che dopo l'estradizione la persona interessata potrebbe patire in relazione allo specifico reato torture o altri trattamenti inumani e degradanti; se esistano fondati motivi per ritenere che la domanda di estradizione sia avanzata con finalità persecutorie per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche; infine, se la persona di cui si richiede l'estradizione rischia la pena di morte nel territorio della Parte richiedente, ovvero anche solo l'ergastolo se la condanna a vita risulti esclusa nell'ordinamento della Parte richiesta. Il rifiuto all'estradizione potrà in quest'ultimo caso essere tuttavia superato nel caso in cui la Parte richiedente assicuri la non irrogazione della pena di morte, ovvero la sua non esecuzione, oppure la non inflizione dell'ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale.
  L'articolo 22 riguarda la possibilità che le autorità competenti di una Parte, senza preventiva richiesta, possano trasmettere alle omologhe autorità di un'altra Parte contraente della Convenzione informazioni ottenute nell'ambito di loro indagini, qualora ritengano ciò utile per iniziative investigative o giudiziarie dell'altra Parte – alla quale peraltro si possono sottoporre condizioni nell'uso delle informazioni ricevute.
  Attribuisce grande importanza all'articolo 26, dedicato agli effetti giuridici della Convenzione: in base al comma 1, la Convenzione integra i trattati e gli accordi multilaterali o bilaterali applicabili esistenti fra le Parti, incluse alcune Convenzioni del Consiglio d'Europa appositamente elencate, che sono: la Convenzione europea di estradizione del 1957; la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959, con i due Protocolli addizionali del 1978 e del 2001; la Convenzione europea per la repressione del terrorismo del 1977, con il Protocollo di emendamento del 2003.
  In base al comma 2, se due o più Parti della Convenzione ritengono di regolare i loro rapporti nelle materie oggetto della Convenzione medesima diversamente da come in essa disciplinati, in base ad accordi già stipulati o da stipulare tra loro, dovranno fare ciò in modo che l'applicazione non risulti incompatibile con gli obiettivi e i principi di fondo della Convenzione.
  Per quanto riguarda le Parti che sono anche Stati membri dell'Unione europea, nelle loro relazioni reciproche esse applicheranno il diritto comunitario eventualmente esistente che disciplina le materie della Convenzione in esame, salvaguardandone tuttavia l'oggetto e lo scopo (comma 3).
  In base al comma 4, nessuna disposizione della Convenzione in esame pregiudica altri diritti, obbligazioni e responsabilità di una Parte o di un individuo in base al diritto internazionale, incluso il diritto internazionale umanitario; il successivo comma 5 specifica che la Convenzione non si applica alle attività delle forze armate durante i conflitti armati, che devono rispondere al diritto internazionale umanitario e ad altre regole del diritto internazionale appositamente stabilite.

  Anna ROSSOMANDO (PD), relatore per la II Commissione, ricorda che la proposta di legge di ratifica si compone di 7 articoli ed è stata approvata dal Senato il 25 settembre scorso. I primi due articoli recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 novella alcune disposizioni del codice penale in tema di terrorismo, anche internazionale. In particolare, le lettere a) e b) intervengono sugli articoli 270-quater e 270-quinquies del codice, inserendo in entrambi un richiamo alle condotte di cui al successivo articolo 270-sexies.
  Il progetto di legge integra le fattispecie penali di cui agli articoli 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo) e Pag. 21270-quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo) prevedendo la loro applicazione anche quando l'arruolamento o l'addestramento siano finalizzati a compiere altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-sexies.
  La finalità perseguita sarebbe quella di superare l'attuale formulazione, che colpisce soltanto il disvalore rappresentato dall'arruolamento o dall'addestramento per il compimento di atti di violenza ovvero il sabotaggio di servizi pubblici essenziali. Tale formulazione presenterebbe pertanto alcuni limiti applicativi ai fini della punibilità di tutte le condotte di arruolamento ed addestramento con finalità terroristiche.
  A seguito delle modifiche introdotte al codice penale, ciò che la giurisprudenza ha affermato in relazione al rapporto tra articolo 270-bis e 270-sexies viene espressamente esteso dal legislatore alle fattispecie di cui agli articoli 270-quater e 270-quinquies. Inoltre, accanto al riferimento alle finalità di terrorismo, è introdotto il richiamo all'arruolamento e all'addestramento con riguardo a condotte «definite terroristiche».
  La lettera c) introduce nel codice penale l'articolo 270-septies, volto ad attribuire un'autonoma rilevanza penale alla condotta monosoggettiva di colui che finanzia un'attività terroristica o sovversiva.
  Ricorda che attualmente l'articolo 270-bis punisce con la reclusione da 7 a 15 anni chiunque «finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico». Osserva che la proposta di legge intende dunque affiancare alla repressione del finanziamento dell'associazione terroristica il finanziamento dell'attività terroristica.
  In particolare, l'articolo 270-septies, che il progetto di legge intende inserire nel codice penale, punisce con la reclusione da 7 a 15 anni chiunque «finanzia, in modo diretto o indiretto, una o più condotte definite terroristiche o con finalità di terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-sexies» (primo comma). Il secondo comma definisce il finanziamento come qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla «raccolta, provvista, intermediazione, deposito, custodia, erogazione o messa a disposizione» di risorse economiche destinate ad essere utilizzate al fine di agevolare il compimento di una condotta terroristica o con finalità terroristica ai sensi del primo comma, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione dei reati. Rileva che il finanziamento è dunque un reato di pericolo presunto, per il quale non è necessario accertare l'effettiva commissione dei reati-fine.
  L'articolo 4 interviene sul decreto legislativo n. 231 del 2001, relativo alla responsabilità amministrativa degli enti, per abrogare il comma 4 dell'articolo 25-quater con finalità di coordinamento, in quanto non residuano delitti di finanziamento del terrorismo esterni al codice penale e dunque non ricompresi nel campo d'applicazione del comma 1.
  L'articolo 5 condiziona la procedibilità del delitto di istigazione a compiere atti di terrorismo o crimini contro l'umanità (fattispecie aggravata del delitto di istigazione a delinquere) ad una richiesta del Ministro della giustizia quando ricorrano tutte le seguenti ipotesi: il delitto è commesso in Stato estero; il delitto è commesso da uno straniero; il delitto è commesso in danno dello Stato italiano.
  L'articolo 6 prevede la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 7 dispone in ordine all'entrata in vigore della legge di ratifica, senza attendere la vacatio legis, il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Gennaro MALGIERI (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, raccomanda la costante presenza del rappresentante del governo alle sedute delle Commissioni.

  Il sottosegretario Antonino GULLO conferma la piena disponibilità del Governo a partecipare ai lavori delle Commissioni.

  Franco NARDUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara Pag. 22concluso l'esame preliminare del provvedimento in titolo e fissa, con il consenso dei rappresentanti dei gruppi, alle ore 17 di lunedì 19 novembre il termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 5485 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

  Franco NARDUCCI, presidente, nel sostituire il relatore per la III Commissione, onorevole Matteo Mecacci, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna per un impegno internazionale, ricorda che il provvedimento in esame reca l'autorizzazione alla ratifica degli emendamenti, adottati l'8 luglio 2005, alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 1980.
  Segnala che la Convenzione, firmata a Vienna e New York il 3 marzo 1980, ratificata dall'Italia con la legge n. 704 del 1982 ed in vigore dall'8 febbraio 1987, è l'unico strumento internazionale vincolante sulla protezione fisica del materiale nucleare e fissa misure relative alla prevenzione, alla detenzione e alla sanzione delle violazioni in tale campo.
  Rammenta che gli emendamenti sono stati approvati da una conferenza diplomatica convocata nel luglio 2005 allo scopo di modificare la Convenzione e rafforzarne le disposizioni, una necessità via via più sentita dopo i tragici avvenimenti dell'11 settembre 2001. Gli emendamenti approvati – non ancora entrati in vigore – sono quattordici. In base all'articolo 20 della Convenzione, essi entreranno in vigore per ciascuno Stato contraente che deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, il trentesimo giorno successivo alla data nella quale i due terzi degli Stati contraenti avranno depositato i rispettivi strumenti di ratifica, accettazione o approvazione presso il depositario, il Direttore generale dell'AIEA.
  Gli emendamenti hanno lo scopo di estendere l'ambito della Convenzione prevedendo la protezione fisica del materiale nucleare usato per scopi pacifici, durante l'utilizzo, l'immagazzinamento o il trasporto, nonché la prevenzione e la punizione dei reati riguardanti detto materiale e i relativi impianti, come precisato nel nuovo articolo 1A introdotto nella Convenzione dopo l'articolo 1.
  Per includere nella protezione, oltre alle materie, anche le installazioni nucleari, è stato innanzitutto modificato il titolo della Convenzione ed è stato aggiunto, all'articolo 1, che contiene le definizioni, anche quella di «installazione nucleare». È inoltre stata introdotta anche la definizione di «sabotaggio».
  Gli Stati contraenti hanno l'obbligo di elaborare e attuare misure volte a garantire in modo efficace l'attuazione della Convenzione per prevenire, in particolare, il furto o la sparizione delle materie nucleari di cui sono responsabili, così come il sabotaggio degli impianti nucleari che si trovano sul loro territorio. Gli Stati Parte sono interamente responsabili dell'elaborazione, dell'applicazione e della manutenzione di un sistema di protezione fisica sul proprio territorio.
  Per adempiere agli obblighi previsti dalla Convenzione, gli Stati Parte devono rispettare un certo numero di principi di protezione, introdotti con il nuovo articolo 2A, fra i quali si menzionano quelli della responsabilità dello Stato e dei titolari di licenze e della riservatezza. Tra gli altri princìpi, vi è quello dell'autorità competente, istituita da ogni Stato Parte per attuare il quadro giuridico e normativo, alla quale sono conferite la facoltà, le competenze e le risorse finanziarie per garantire lo svolgimento delle sue funzioni. È prevista la cooperazione tra gli Stati Parte in caso di furto o sabotaggio o di Pag. 23rischio di tali evenienze. La cooperazione avviene in forma di scambio di informazioni con la garanzia della riservatezza delle stesse in rapporto a terzi.
  I reati previsti dalla Convenzione possono dare luogo a procedure di estradizione tra gli Stati membri. I motivi politici dell'infrazione non possono essere causa di rifiuto dell'estradizione o dell'aiuto giudiziario.
  Passando alle disposizioni del disegno di legge di ratifica di competenza della III Commissione, si limita a richiamare l'articolo 3 che reca alcune definizioni, in aggiunta a quelle già contenute nella Convenzione. In particolare, la «protezione fisica attiva» è la protezione fornita dalle forze dell'ordine per proteggere le materie nucleari da atti di sottrazione illecita e le materie e le installazioni da atti di sabotaggio.
  La relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica esclude nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato a seguito della ratifica degli emendamenti in questione.

  Fulvio FOLLEGOT, vicepresidente della II Commissione, nel sostituire il relatore per la II Commissione, onorevole Luca Rodolfo Paolini, impossibilitato a sua volta a prendere parte alla seduta odierna, ricorda che il disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato il 26 settembre 2012, si compone di nove articoli.
  I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca alcune definizioni, in aggiunta a quelle già contenute nella Convenzione.
  L'articolo 4 individua le autorità competenti, in ottemperanza all'articolo 2A della Convenzione: il Ministero degli esteri, che funge anche da punto di contatto ed esplica i compiti descritti nell'articolo 5 della Convenzione; il Ministero degli interni, che collabora con il Ministero degli esteri ed è competente per la protezione fisica attiva. Tra le autorità competenti sono elencati anche il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente.
  L'articolo 5 assegna al Ministero dell'interno il compito di definire gli scenari di riferimento della minaccia alle materie e alle installazioni nucleari al fine di predisporre i piani di protezione fisica. Tali piani devono essere comunicati al Ministero dello sviluppo economico e – a seguito dell'approvazione di un emendamento al Senato – al Ministero dell'ambiente.
  L'articolo 6 sancisce la necessità per l'esercente di installazioni nucleari di ottenere un'autorizzazione (nulla osta) per la protezione fisica delle materie e delle installazioni nucleari e definisce i termini per il suo rilascio. Analoghe disposizioni (il rilascio di un attestato) sono previste per il vettore che deve trasportare materiale nucleare. Competente per il rilascio di tali autorizzazioni è il Ministero dello sviluppo economico.
  L'articolo 7 affida al Ministero dell'interno il coordinamento degli interventi di recupero e messa in sicurezza delle materie nucleari.
  Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala, in particolare, gli articoli 8 e 9, che definiscono il regime sanzionatorio per le fattispecie contemplate dalla Convenzione e non del tutto previste dall'attuale normativa.
  L'articolo 8 integra il contenuto dell'articolo 433 del codice penale relativo ad attentati alla sicurezza di impianti industriali relativi a servizi pubblici essenziali. La disposizione aggiunge alle fattispecie dell'articolo 433 – di cui è conseguentemente integrata la rubrica – un comma, dopo il secondo, che introduce il delitto di attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari ovvero degli impianti e dei luoghi adibiti alla produzione, conservazione e trasporto di materiale nucleare. Il delitto è punito con la reclusione da 2 a 8 anni, fermo restando, anche in tal caso, la necessità che l'azione dell'autore del reato abbia costituito pericolo per la pubblica incolumità.
  L'articolo 9 stabilisce una griglia di sanzioni per numerosi comportamenti illeciti Pag. 24– di natura penale e amministrativa – relativi all'uso di materiale nucleare e le loro, eventuali conseguenze.
  Tali comportamenti sono attualmente sanzionati dall'articolo 3 della legge n. 704 del 1982 di ratifica della precedente Convenzione di New York del 1980 sulla protezione fisica dei materiali nucleari – ora abrogato per esigenze di coordinamento. Detta norma prevede che chiunque, senza autorizzazione, riceve, possiede, usa, trasferisce, trasforma, aliena o disperde materiale nucleare in modo da cagionare a una o più persone la morte o lesioni personali gravi o gravissime ovvero da determinare il pericolo dei detti eventi, ferme restando le disposizioni degli articoli 589 e 590 del codice penale, è punito con la reclusione fino a due anni. Quando è cagionato solo un danno alle cose di particolare gravità o si determina il pericolo di detto evento, si applica la pena della reclusione fino ad un anno.
  Rispetto alle previsioni del citato articolo 3 della legge n. 704 del 1982, l'articolo 9 in esame prevede solo fattispecie di reato di pericolo mentre l'articolo 3 contempla fattispecie sia di danno che di pericolo; eliminando incertezze interpretative, introduce la specificazione per cui il materiale nucleare può essere di qualsiasi tipo; sanziona esplicitamente l'acquisto, l'utilizzo, il trasporto, l'importazione-esportazione e la trasformazione del materiale nucleare; introduce la previsione del danno ambientale; estende la punibilità del reato a titolo di lesioni personali; prevede un regime di sanzionabilità per via amministrativa delle violazioni dei regimi autorizzatori introdotti dalla nuova Convenzione; incrementa in misura rilevante le sanzioni edittali, anche per danni alle sole cose.
  In particolare, osserva come l'innalzamento della pena massima per tali delitti miri a consentire l'effettuazione di intercettazioni telefoniche in relazione a condotte che spesso si sostanziano nel traffico internazionale di materiale nucleare.
  L'articolo 9 del disegno di legge prevede, infatti, la pena della reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 5.000 a 20.000 euro per acquisto, detenzione, utilizzo, trasporto, importazione-esportazione, trasformazione, vendita o dispersione nell'ambiente di materiale nucleare idoneo a cagionare la morte o lesioni personali di una o più persone o rilevanti danni a cose o all'ambiente, senza autorizzazione dell'autorità competente; la pena della reclusione da 3 a 7 anni e la multa da 50.000 a 250.000 se dagli indicati comportamenti deriva un pericolo concreto di una rilevante e durevole compromissione dell'ambiente; la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 15.000 per il mancato rispetto, da parte dei titolari, delle prescrizioni contenute nei nulla osta di protezione fisica passiva e nelle autorizzazioni al trasporto di materiali nucleari.
  Viene, infine, introdotta la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione, del nulla osta e dell'attestato ai titolari che siano stati condannati o cui siano state irrogate sanzioni amministrative in via definitiva per violazione delle prescrizioni applicabili agli esercenti delle installazioni nucleari.

  Arturo Mario Luigi PARISI (PD), con riferimento ai profili definitori delle nozioni di «materiale nucleare» e di «installazione nucleare», chiede chiarimenti in ordine al possibile coinvolgimento delle competenze del Ministero della difesa nelle materie trattate dal provvedimento in titolo.

  Il sottosegretario Antonino GULLO si riserva di approfondire i profili sollevati dall'onorevole Parisi.

  Franco NARDUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento in titolo e fissa, con il consenso dei rappresentanti dei gruppi, alle ore 17 di lunedì 19 novembre il termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione di atti di terrorismo nucleare, adottata dalle Nazioni Unite a New York il 13 aprile 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 5486 Li Gotti ed altri, approvata dal Senato.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

  Stefano ALLASIA (LNP), relatore per la III Commissione, ricorda che la Convenzione in esame è stata elaborata in seno alle Nazioni Unite alla luce dei principi, contenuti nella Carta, concernenti il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e la promozione di relazioni amichevoli e di cooperazione tra gli Stati. Essa s'inserisce in quell'attività di elaborazione di norme giuridiche internazionali volte all'eliminazione del terrorismo transnazionale, la cui base è rappresentata dalla Dichiarazione sulle misure volte ad eliminare il terrorismo internazionale, allegata alla risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU 49/60 del 9 dicembre 1994, nella quale gli Stati membri condannano fermamente tutti gli atti e le pratiche di terrorismo.
  Essa fa salvo il diritto degli Stati di sviluppare ed applicare l'energia nucleare a scopi pacifici e di fruire dei relativi benefici, tuttavia, tiene conto che gli atti di terrorismo nucleare possono tradursi in gravi conseguenze e rappresentare una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.
  La Convenzione, nell'affrontare la tematica del terrorismo compiuto attraverso l'uso, o la minaccia di usare, congegni o materiali radioattivi o nucleari per il perseguimento di obiettivi terroristici, espressamente esclude dal proprio campo di applicazione (articolo 4, paragrafo 4) la questione relativa alla «legalità dell'uso o della minaccia di fare uso di armi nucleari da parte degli Stati», limitandosi alla commissione di atti di terrorismo nucleare da parte di singoli o associazioni terroristiche.
  Richiama quindi talune disposizioni a suo avviso particolarmente significative dell'Accordo, tra le quali quelle recate dall'articolo 2 che descrive le fattispecie considerate reato. Commette reato chi detiene materie radioattive, fabbrichi un ordigno o danneggi un impianto nucleare al fine di provocare danni a persone, a beni o all'ambiente o per costringere una persona, un'organizzazione o un governo a compiere un atto o ad astenersene. Anche la sola minaccia di commettere un reato così definito è considerata altresì un reato stesso. Commette un reato anche chi è complice o istruisce altri affinché compiano una delle azioni sopra descritte.
  L'articolo 3 circoscrive il campo di applicazione della Convenzione. Prescrive, infatti, la non applicabilità quando: il reato è commesso all'interno di un solo Stato, il presunto autore e le vittime del reato sono cittadini di quello Stato, il presunto autore del reato si trova nel territorio di quello Stato e nessun altro Stato ha motivo di far valere la sua competenza.
  L'articolo 4, lasciando impregiudicati gli obblighi in capo agli Stati in virtù del diritto internazionale, esenta dall'applicazione di tali norme l'attività svolta dalle forze armate nel corso di un conflitto o nell'esercizio dei propri doveri.
  L'articolo 7 disciplina l'attività di collaborazione tra gli Stati Parte, al fine di prevenire o contrastare operazioni preparatorie sui rispettivi territori, tramite lo scambio di informazioni e il coordinamento di misure amministrative. Fa comunque salve quel tipo di informazioni riservate in base alla legislazione interna. Al fine di tale coordinamento, gli Stati Parte devono indicare al Segretario Generale dell'ONU le rispettive «persone di collegamento».
  L'articolo 13 obbliga a comprendere i reati di cui all'articolo 2 tra quelli che danno luogo ad estradizione in qualsiasi trattato di estradizione già esistente. Nel caso in cui non esista alcun trattato di estradizione tra due Stati Parte coinvolti, la Convenzione può essere usata quale base giuridica per l'estradizione di un Pag. 26colpevole da uno Stato Parte ad un altro. L'articolo 14 impone la massima assistenza tra Stati Parte durante la fase delle indagini o dei procedimenti penali aventi ad oggetto i reati di cui all'articolo 2.
  L'articolo 15 prevede che, ai fini dell'estradizione o dell'assistenza giudiziaria tra Stati Parte, nessuno dei reati di cui al precedente articolo 2 possa essere considerato come reato politico o ispirato da moventi politici e che, pertanto, la domanda di estradizione non possa essere respinta adducendo tale motivazione.
  Il successivo articolo 16 stabilisce che la Convenzione non possa essere interpretata nel senso di comportare un obbligo di estradizione o di assistenza giudiziaria se lo Stato Parte richiesto ha motivo di ritenere che la domanda di estradizione o di assistenza giudiziaria per i reati di cui all'articolo 2 sia stata presentata al fine di perseguire una persona per considerazioni di razza, di religione, di cittadinanza, di origine etnica o di opinioni politiche.
  L'articolo 18 definisce gli obblighi degli Stati Parte e le procedure da adottare dopo il sequestro di materiale o congegno radioattivo o di strutture nucleari, nell'ambito del perseguimento di un reato di cui all'articolo 2. Sono definite le procedure di restituzione del materiale ad altro Stato o, qualora non appartenga ad alcuno degli Stati Parte, è previsto che la destinazione dello stesso sia oggetto di una decisione presa dopo una consultazione tra gli Stati e le organizzazioni internazionali interessati.
  Osserva che la proposta di legge in esame – che riproduce i contenuti di un'analoga proposta presentata nella XV legislatura e non esaminata per l'intervenuto scioglimento delle Camere – è stata approvata dall'altro ramo del Parlamento il 25 settembre scorso.
  Venendo alle altre disposizioni recanti profili di competenza della III Commissione, evidenzia che l'articolo 3, riprendendo pressoché integralmente il contenuto dell'articolo 1 della Convenzione, definisce alcuni concetti chiave: «materiale radioattivo», «materiale nucleare», «impianto nucleare», «congegno nucleare» e «struttura dello Stato o del Governo». Con quest'ultima espressione si intendono «strutture o mezzi di trasporto permanenti o temporanei utilizzati o occupati da rappresentanti dello Stato, da membri del Governo, del potere legislativo o giurisdizionale, da funzionari o impiegati dello Stato o di ogni altra autorità o ente pubblico, ovvero da impiegati o funzionari di una organizzazione intergovernativa in relazione ai rispettivi doveri d'ufficio».
  Ritiene opportuno, a tale proposito, acquisire alcune precisazioni da parte del rappresentante del Governo poiché il contenuto di tale ultima definizione, integralmente tratta dalla Convenzione sembra scarsamente coerente con le locuzioni definitorie in uso nell'ordinamento italiano. Per quanto riguarda, invece, le definizioni più tecniche relative al materiale nucleare, queste a suo avviso appaiono in linea, seppur non coincidenti, con quelle previste dalla normativa vigente in materia di uso pacifico dell'energia nucleare, recata dalla legge n. 1860 del 1962 e dal decreto legislativo n. 230 del 1995.

  Anna ROSSOMANDO (PD), relatore per la II Commissione, rammenta che la proposta di legge di ratifica in esame si compone di nove articoli.
  I primi due articoli recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, subordinata all'entrata in vigore della Convenzione, che in base all'articolo 25 della stessa è condizionata al deposito di almeno 22 strumenti di ratifica. La Convenzione è entrata in vigore il 7 luglio 2007 e sono stati attualmente depositati 82 strumenti di ratifica su 115 firmatari.
  Rimanda alle osservazioni del collega Allasia sull'articolo 3.
  Osserva che l'articolo 4 introduce nel codice penale l'articolo 280-ter, volto a punire gli atti di terrorismo nucleare. La disposizione, costruita sul modello dell'articolo 2 della Convenzione, enuclea tre categorie di condotte, che punisce con pene diverse.
  Procedendo in ordine di gravità della fattispecie, rileva che il terzo comma Pag. 27prende in considerazione la condotta di colui che richiede un congegno nucleare o un impianto nucleare mediante minaccia, e la minaccia è compiuta in presenza di circostanze di fatto che ne avvalorano la credibilità, ovvero mediante violenza; minaccia di commettere taluno dei reati di cui al secondo comma, quando la minaccia è compiuta in presenza di circostanze di fatto che ne avvalorano la credibilità. La disposizione non richiede una particolare finalizzazione della condotta e la pena è la reclusione da 3 a 8 anni.
  Il primo comma delinea la condotta di colui che: si procura, eventualmente anche per trasferirlo ad altri, materiale radioattivo ovvero crea – o viene altrimenti in possesso – di un congegno radiologico o nucleare. Quando la condotta è finalizzata a causare morte o gravi lesioni personali ovvero a recare danni rilevanti a beni o all'ambiente, la pena è la reclusione da 5 a 10 anni.
  Il secondo comma punisce le condotte di colui che: utilizza in qualsiasi modo materiale radioattivo o un congegno nucleare; utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare – o con il concreto pericolo che rilasci – materiale radioattivo. Quando la condotta è finalizzata a causare morte o gravi lesioni personali, a recare danni rilevanti a beni o all'ambiente ovvero a «costringere una persona fisica o giuridica, un'organizzazione internazionale o uno Stato a compiere, o astenersi dal compiere, un atto», la pena è la reclusione da 7 a 15 anni.
  Il quarto comma stabilisce che le pene previste dai primi tre commi si applicano anche quando la condotta ha ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.
  L'articolo 5 novella la legge n. 895 del 1967 in tema di armi, aggiungendovi riferimenti al materiale radioattivo. In particolare, con la modifica dell'articolo 1 si prevede la reclusione da 3 a 12 anni e la multa da 10.000 euro a 50.000 euro anche per colui che senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo materiale radioattivo nonché congegni radiologici o nucleari. Con la novella dell'articolo 2 si punisce con la reclusione da 1 a 8 anni e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro colui che illegalmente detiene a qualsiasi titolo il materiale radioattivo e i congegni indicati nell'articolo 1.
  L'articolo 6 delinea, in relazione ai delitti di cui al nuovo articolo 280-ter, alcuni obblighi di comunicazione, anche a livello internazionale. In particolare, la disposizione prevede che, se procede per il delitto di atti di terrorismo nucleare, il pubblico ministero deve: comunicare immediatamente al Ministro della giustizia l'avvenuto esercizio dell'azione penale (comma 1); comunicare immediatamente al Ministro della giustizia l'applicazione della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, allegando copia del provvedimento che dispone la misura (comma 2); comunicare immediatamente al Ministro della giustizia il passaggio in giudicato della sentenza ovvero il deposito del decreto di archiviazione, allegando copia del relativo provvedimento (comma 3); comunicare al Ministro della giustizia il luogo ove i beni oggetto del reato sono custoditi e le modalità della loro conservazione (comma 3), per consentire l'applicazione dell'articolo 18 della Convenzione, che impone una tempestiva comunicazione con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica e, per il tramite di questa, con le altre Parti contraenti.
  Osserva che spetterà al Ministro della giustizia – in quanto punto di contatto responsabile della trasmissione e del ricevimento delle informazioni in base all'articolo 7 della Convenzione (comma 5) – tenere informato, oltre al direttore generale dell'Agenzia per l'energia atomica, anche il Segretario generale delle Nazioni Unite (comma 4).
  L'articolo 7 delinea la procedura da seguire in caso di sequestro dei materiali pericolosi oggetto del reato di cui all'articolo 280-ter, per garantirne la messa in sicurezza. La disposizione richiede che l'autorità giudiziaria informi il prefetto che, sentite le competenti autorità, provvede alla messa in sicurezza dei beni Pag. 28presso un impianto autorizzato allo stoccaggio provvisorio. La custodia sarà affidata all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che dovrà conservare il materiale in conformità alle norme di sicurezza previste dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica. Dopo il sequestro i beni dovranno essere confiscati. Per quanto concerne la destinazione successiva, sarà il Presidente del Consiglio a provvedervi eventualmente anche disponendo la restituzione ad uno Stato Parte e stipulando specifici accordi.
  L'articolo 8 contiene la clausola di invarianza finanziaria mentre il successivo articolo 9 dispone in ordine all'entrata in vigore della legge di ratifica, senza attendere la vacatio legis, il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Arturo Mario Luigi PARISI (PD), in analogia con il provvedimento precedente, chiede chiarimenti in ordine al possibile coinvolgimento delle competenze del Ministero della difesa in riferimento alla previsione di attività di reattori nucleari, anche collocati a bordo di natanti, e di esplosivi. Pur comprendendo le specifiche finalità del provvedimento, data la sua delicatezza rileva l'opportunità di affrontare ogni possibile profilo.

  Il sottosegretario Antonino GULLO si riserva di approfondire le questioni poste dall'onorevole Parisi.

  Francesco TEMPESTINI (PD) ritiene rilevante conoscere l'elenco dei Paesi che hanno siglato la Convenzione al fine di valutare se dal rifiuto di alcuni Stati non rischi di derivare la mancata implementazione della Convenzione sotto il profilo sostanziale.

  Franco NARDUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento in titolo e fissa, con il consenso dei rappresentanti dei gruppi, alle ore 17 di lunedì 19 novembre il termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.