CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 novembre 2012
732.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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COMITATO DEI NOVE

  Martedì 6 novembre 2012.

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
Emendamenti C. 5019-bis ed abb./A.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.05 alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 6 novembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

  La seduta comincia alle 14.35.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
C. 2854-2862-2888-3055-3866-B.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi VITALI (PDL), relatore, osserva che il provvedimento in esame è finalizzato ad introdurre, anche in ragione delle novità recate dal Trattato di Lisbona, una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, attualmente contenute nella legge 11 del 2005.
  La Camera dei deputati ha approvato il provvedimento in prima lettura il 23 Pag. 41marzo 2011 e, nella seduta del 16 marzo 2011, questa Commissione ha espresso un parere favorevole sul testo come allora formulato. Il testo è stato quindi trasmesso al Senato, che lo ha modificato in modo sostanziale ed approvato il 23 ottobre 2012.
  Ricorda che l'esame del provvedimento in sede consultiva ha ad oggetto le sole modifiche introdotte dal Senato che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione giustizia.
  Segnala, in primo luogo, l'articolo 14, che disciplina l'informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di precontenzioso riguardanti l'Italia. Nel corso dell'esame al Senato, è stato stabilito che il Governo comunichi alle Camere informazioni o documenti relativi alle procedure in questione: oltre che nei casi in cui siano poste alla base di un disegno di legge, di un decreto-legge o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, anche in ogni altro caso, su richiesta di una delle due Camere.
  Il Capo VI (artt. 29-41), concernente gli adempimenti degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, prevede, in sostituzione dell'attuale legge comunitaria, due distinti provvedimenti per l'attuazione del diritto europeo nell'ordinamento nazionale: la legge di delegazione europea, da presentare alle Camere entro il 28 febbraio, e la legge europea per la quale non viene stabilito un termine specifico di presentazione, essendo la relativa presentazione eventuale e non necessaria (articolo 29, corrispondente all'articolo 27 del testo approvato dalla Camera).
  Per quanto riguarda i contenuti, con la legge di delegazione europea si dovrà assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'UE indicando le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie. La legge europea conterrà, invece, le disposizioni modificative o abrogative di norme interne oggetto di procedure di infrazione o di sentenze della Corte di giustizia, quelle necessarie per dare attuazione agli atti dell'Unione europea ed ai Trattati internazionali conclusi dall'UE e quelle emanate nell'ambito del potere sostitutivo (articolo 30, corrispondente all'articolo 28 del testo approvato dalla Camera).
  Al Senato sono state introdotte modifiche al comma 2, che definiscono ulteriormente il contenuto della legge di delegazione: la delega legislativa conferita con tale legge deve essere volta unicamente all'attuazione degli atti da recepire, escludendo quindi ogni altra disposizione di delega non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei (lettera a) e lettera e)); può essere altresì conferita apposita delega legislativa per la modifica o abrogazione di disposizioni vigenti limitatamente a quanto necessario per garantire la conformità dell'ordinamento ai pareri motivati o alle sentenze di condanna della Corte di giustizia (lettera b)).
  Il Capo VII detta norme in materia di contenzioso.
  Gli articoli 42 e 43, che disciplinano rispettivamente i ricorsi alla Corte di giustizia e il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni e degli altri enti pubblici responsabili di violazioni, riproducono sostanzialmente gli articoli 39 e 40 del testo approvato dalla Camera. Nel corso dell'esame da parte del Senato è stata altresì aggiunta una nuova disposizione (articolo 42, comma 3) nella quale si precisa che l'agente che rappresenta lo Stato italiano davanti alla Corte di giustizia, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto della Corte stessa, è un avvocato dello Stato, nominato dal Governo sentito l'Avvocato generale dello Stato.
  Segnala, infine, l'articolo 49, che devolve le controversie relative all'esecuzione di una decisione di recupero alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, al Senato sono state introdotte modifiche volte a riformulare correttamente le fattispecie disciplinate e ad assicurare esigenze di coordinamento normativo.
  Nessuno chiedendo di intervenire, formula una proposta di parere favorevole.

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  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

  Martedì 6 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

  La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni per assicurare la libertà della circolazione nonché la libertà di accesso agli edifici pubblici, alle sedi di lavoro e agli impianti produttivi.
C. 1455 Lehner e C. 3475 Cirielli.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 24 ottobre 2012.

  Fulvio FOLLEGOT, presidente, ricorda che sono stati presentati emendamenti e subemendamenti al testo in esame e sugli stessi sono stati espressi i pareri (vedi allegato al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 10 ottobre 2012).

  Manlio CONTENTO (PdL), relatore, nel fornire al rappresentante del Governo i chiarimenti da questi richiesti nella precedente seduta in merito all'emendamento 2.1, volto a sopprimere l'articolo 2, precisa come non sia opportuno abrogare il decreto legislativo n. 66 del 1948, che disciplina anche fatti più gravi rispetto a quelli previsti dal provvedimento in esame. Non vi è quindi contraddizione tra quanto previsto dall'articolo 1 ed il mantenimento del predetto decreto legislativo, in quanto le relative disposizioni si integrano.

  Il Sottosegretario Antonino GULLO chiede al relatore di fornire taluni ulteriori chiarimenti in merito alla formulazione del suo emendamento 1.1, con particolare riferimento all'opportunità di determinare un concorso apparente di norme che sanzionano i medesimi fatti con sanzioni penali e amministrative.

  Manlio CONTENTO (PdL), relatore, ritiene che in tal caso prevalga la norma penale, riservandosi comunque di approfondire la questione e di fornire i richiesti chiarimenti nella prossima seduta.

  Marilena SAMPERI (PD) sottolinea come le disposizioni in esame appaiano in contrasto con la tendenza del legislatore a ridurre le pene detentive, anche al fine di non acuire il grave problema del sovraffollamento carcerario. Pur rendendosi conto dell'esigenza di bilanciare gli interessi in questione tenendo conto dei gravi disagi arrecati ai cittadini, ritiene che la pena detentiva sia particolarmente inadeguata quando si verifichi il semplice rallentamento della circolazione.

  Manlio CONTENTO (PdL), relatore, sottolinea come la fattispecie sia qualificata e delimitata dalla previsione del dolo specifico, per cui il rallentamento è punito solo se realizzato al fine di creare un grave disagio alla circolazione. Ritiene, piuttosto, che sia possibile discutere della misura della pena, anche in vista dell'eventuale approvazione del disegno di legge n. C. 5019-bis ed abb./A, attualmente all'esame dell'Assemblea, nel quale si prevede che, per i delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, la pena detentiva principale sia la reclusione presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza. Ricorda, infatti, di essersi rimesso alla Commissione con riferimento ai subemendamenti Cavallaro 0.1.1.2 e 0.1.1.4 che riguardano, appunto, l'entità della pena.

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  Giancarlo LEHNER (PT) precisa di non essere affetto un sostenitore delle pene detentive, sottolineando, tuttavia, come nel caso in esame tale pena sia appropriata in considerazione degli enormi danni arrecati, anche all'economia e all'ambiente, dalle condotte che il provvedimento intende reprimere.

  Fulvio FOLLEGOT, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, preso atto dell'esigenza di ulteriori approfondimenti manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.