CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 ottobre 2012
728.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 30 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI.

  La seduta comincia alle 15.35.

DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.
C. 5520 Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Daniela SBROLLINI (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 5520, di conversione in legge del decreto-legge recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012».
  Osserva che il decreto-legge in titolo si compone di 12 articoli, organizzati in tre titoli: il titolo I (articoli 1 e 2) contiene misure che investono la gestione finanziaria e i costi della politica nelle regioni; il titolo II (articoli 3-10) riguarda l'organizzazione, anche finanziaria, degli enti locali; il titolo III (articoli 11 e 12) contiene ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.
  Per quanto concerne le disposizioni che incidono maggiormente sulle competenze della Commissione affari sociali, richiama innanzitutto l'articolo 1, in materia di partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti territoriali, il cui comma 2 sottopone Pag. 303al controllo preventivo di legittimità delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, oltre agli atti normativi a rilevanza esterna, aventi riflessi finanziari, emanati dal Governo regionale ed agli atti amministrativi adottati dall'amministrazione regionale in adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, anche gli atti di programmazione e pianificazione regionali, ivi compreso il piano di riparto delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
  Il controllo introdotto dal comma 2 è esercitato secondo le procedure previste per il controllo preventivo da parte dalla Corte sugli atti dello Stato di cui all'articolo 3 della legge n. 20 del 1994, con riduzione alla metà dei termini, ed ha ad oggetto la verifica del rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, del patto di stabilità interno, nonché del diritto dell'Unione europea e di quello costituzionale.
  Per quanto concerne specificamente il controllo sul piano di riparto delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario regionale, ricorda che nell'audizione presso le Commissioni bilancio della Camera e del Senato del 2 ottobre 2012 sulla nota di aggiornamento della DEF, il Presidente della Corte dei conti ha evidenziato che «se sul fronte della spesa sanitaria le misure di contenimento si sono accompagnate a interventi mirati, che hanno rafforzato la strumentazione disponibile (manca ancora, tuttavia, un quadro complessivo – il nuovo Patto della salute – entro cui ridisegnare i confini dell'offerta pubblica), sul fronte degli enti territoriali il ritardo nel processo di definizione di valori di riferimento rischia di indebolire il legame tra tagli ed eccessi di spesa, rendendo la distribuzione dei sacrifici poco aderente alle effettive possibilità di riassorbimento di squilibri strutturali. Ciò mentre manca un riferimento certo dei margini entro cui ridisegnare le caratteristiche e i compiti propri ed economicamente sostenibili dell'intervento pubblico».
  Osserva che un'altra disposizione rilevante è quella di cui al comma 8 dello stesso articolo 1 che, con riferimento ai controlli su bilanci preventivi e rendiconti, sembra estendere non solo i criteri di accertamento che le sezioni regionali della Corte dei conti devono seguire nei confronti degli enti locali – salvaguardia dell'equilibrio di bilancio, rispetto del patto di stabilità interno, sostenibilità dell'indebitamento e assenza di irregolarità –, ma anche la platea dei soggetti i cui atti devono essere controllati. Infatti, mentre l'articolo 1, comma 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, riferisce tali controlli solo agli enti locali, il comma 8 menziona le «autonomie territoriali» e gli «enti che compongono il Servizio sanitario nazionale».
  Fa presente, poi, che un'ulteriore disposizione volta ad incidere sulla competenza della Commissione affari sociali è quella dettata dal comma 6 dell'articolo 2 – in materia di riduzione dei costi della politica nelle regioni – che incide sulle procedure relative ai piani di rientro sanitario escludendo la possibilità che il presidente di regione dimissionario o impedito nello svolgimento delle sue funzioni possa continuare a ricoprire l'incarico di commissario ad acta per la gestione del piano di rientro.
  A tal fine, la lettera c) del comma in commento introduce un comma 84-bis all'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, dove si prevede che, in caso di dimissioni o di impedimento del presidente della regione, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta fino all'insediamento del nuovo presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento.
  Le lettere a) e b) apportano delle modifiche formali ai commi 83 e 84 della predetta legge n. 191 del 2009, conseguenti all'introduzione del comma 84-bis.
  A questo proposito, ritiene utile ricordare che in ambito sanitario la legislazione vigente prevede meccanismi di controllo della spesa sanitaria con verifiche periodiche e un regime di incentivi e penalizzazioni, strettamente connesso con tali Pag. 304procedure. In particolare, ai sensi dell'articolo 2, comma 77, della legge n. 191 del 2009, una regione è obbligatoriamente assoggettata a piano di rientro in una situazione di disavanzo sanitario tale che comporti, rispetto al finanziamento sanitario ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, uno squilibrio economico pari o superiore al 5 per cento, se coperto dalla regione e, qualora la regione non possa farvi fronte, inferiore al 5 per cento. In tal caso, la regione interessata è tenuta a presentare un piano di rientro di durata non superiore al triennio, che deve contenere sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza sia le misure per garantire l'equilibrio di bilancio sanitario in ciascuno degli anni compresi nel piano stesso. In caso di riscontro positivo, il piano è approvato dal Consiglio dei ministri ed è immediatamente efficace ed esecutivo per la regione.
  Fa presente, quindi, che in caso di riscontro negativo, ovvero in caso di mancata presentazione del piano, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, nomina il Presidente della regione commissario ad acta per la predisposizione del piano di rientro e per la sua attuazione per l'intera durata del piano stesso (articolo 2, comma 79, della legge n. 191 del 2009). Il commissario adotta tutte le misure indicate nel piano, nonché gli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano (articolo 2, comma 83, della legge n. 191 del 2009).
  Osserva, inoltre, che il comma 84 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 ha previsto che, qualora il Presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, non adempia in tutto o in parte all'obbligo di redazione del piano o agli obblighi, anche temporali, derivanti dal piano stesso, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, adotti tutti gli atti necessari ai fini della predisposizione del piano di rientro e della sua attuazione. Pertanto, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, sentita la regione interessata, nomina uno o più commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano e non realizzati.
  Infine, ricorda che, al fine di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale anche sotto il profilo amministrativo e contabile, l'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, ha previsto, tra l'altro, la nomina di commissari ad acta nelle regioni che non rispettano gli adempimenti previsti dai piani di rientro dai deficit sanitari.
  Sempre con riferimento alle competenze della XII Commissione, appare altresì significativa la disposizione recata dal comma 5 dell'articolo 9, ai sensi del quale, per consentire una efficace gestione della procedura di erogazione delle devoluzioni del 5 per mille dell'IRPEF disposte dai contribuenti in favore delle associazioni del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nonché delle organizzazioni di promozione sociale e alle associazioni e fondazioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula apposite convenzioni a titolo gratuito con l'Agenzia delle entrate, al fine della erogazione dei contributi del 5 per mille alle medesime organizzazioni. La portata della norma, con particolare riferimento alla gratuità, viene estesa alle convenzioni già stipulate per gli anni finanziari 2010, 2011 e 2012.
  Si riserva, in conclusione, di formulare una proposta di parere alla luce delle considerazioni svolte e di quelle che emergeranno nel corso del dibattito, nonché delle modifiche che saranno eventualmente apportate al testo del decreto-legge dalle Commissioni di merito, con riferimento alle parti del provvedimento afferenti alla competenze della Commissione affari sociali.

  La seduta termina alle 15.50.

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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 30 ottobre 2012.

Audizione di rappresentanti della Federazione tra le associazioni nazionali dei disabili (FAND), della Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH), dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), dell'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL), della Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni (SIMLA) e di Cittadinanzattiva, in relazione allo schema di decreto ministeriale concernente l'approvazione delle nuove tabelle indicative delle percentuali di invalidità per le menomazioni e le malattie invalidanti (Atto n. 507).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.50 alle 17.10.