CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 ottobre 2012
728.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 273

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 30 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

  La seduta comincia alle 13.05.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).
C. 5534-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015.
C. 5535 Governo.

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli con osservazione e condizioni).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 24 ottobre 2012.

  Mario VALDUCCI, presidente, nell'avvertire che non sono stati presentati emendamenti Pag. 274riferiti ai disegni di legge in esame, ricorda che, nella seduta del 24 ottobre scorso, il sottosegretario Improta aveva fornito risposte ai soli quesiti posti dal relatore di competenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti e non anche a quelli di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rappresentante del Governo aveva quindi chiesto di poter disporre di ulteriore tempo per acquisire gli elementi di risposta ancora mancanti.

  Mario LOVELLI (PD), relatore, in merito alla richiesta di chiarimento concernente la dotazione a legislazione vigente del capitolo 7372 iscritto nella Tabella E del disegno di legge di stabilità e nella Tabella n. 2 del disegno di legge di bilancio, fa presente che, a seguito di un successivo approfondimento, è risultato che la diversità degli importi risultanti nei due documenti è dovuta al fatto che la Tabella E evidenzia solo una quota dello stanziamento a legislazione vigente iscritto nel predetto capitolo, vale a dire quella concernente il Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali, per un ammontare pari a 108 milioni per l'anno 2013, 110 milioni per l'anno 2014 e a 200 milioni per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, mentre il disegno di legge di bilancio evidenzia, oltre ai predetti importi, anche l'apporto dello Stato al capitale sociale della società ANAS SpA per un importo pari a 375 milioni per il solo anno 2013, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 138 del 2002.

  Il sottosegretario Guido IMPROTA concorda con le osservazioni testé svolte dal relatore.

  Mario LOVELLI (PD), relatore, sottolinea come l'assenza di chiarimenti da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, abbia condizionato la formulazione delle sue proposte di relazione. Presenta quindi una proposta di relazione favorevole con un'osservazione sulla Tabella 3 del disegno di legge di bilancio, relativa allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, limitatamente alle parti di competenza della Commissione e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità (vedi allegato 1).

  Il sottosegretario Guido IMPROTA concorda con la proposta di relazione del relatore.

  La Commissione approva la proposta di relazione favorevole con osservazione del relatore.

  Mario LOVELLI (PD), relatore, presenta quindi una proposta di relazione favorevole con condizioni relativamente sulla tabella 10 del disegno di legge di bilancio, relativa allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, limitatamente alle parti di competenza della Commissione e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità (vedi allegato 2), precisando che riguardo all'articolo 9 del disegno di legge di stabilità tale proposta intende offrirne una riformulazione sostanziale volta a consolidare il sistema di finanziamento del trasporto pubblico locale.

  Mario VALDUCCI, presidente, osserva che la proposta di parere del relatore, assai articolata, fa proprie le osservazioni emerse durante il dibattito.

  Marco DESIDERATI (LNP), nel ringraziare il relatore per il lavoro assai impegnativo svolto nell'elaborazione della proposta di relazione, esprime delle perplessità riguardo alla nuova formulazione dell'articolo 9, capoverso comma 4, laddove si prevede che le Regioni rimodulino i servizi di trasporto pubblico locale in modo da renderli efficienti, chiedendo loro essenzialmente di rimodularli in senso restrittivo, senza tener conto della possibile vigenza di contratti stipulati all'esito di gare predisposte sulla base dei più ampi servizi di trasporto attualmente offerti dall'ente territoriale. Osserva che subordinare i contributi statali all'efficientamento dei servizi potrebbe significare esporre Pag. 275l'ente territoriale, costretto eventualmente ad una riduzione dei servizi stessi, ad un possibile contenzioso con la società che gestisce il servizio, che ha dovuto, a suo tempo, dotarsi di personale e mezzi, che potrebbero risultare in esubero al momento della rimodulazione del servizio. Ritiene anomala anche la tempistica di emanazione dei decreti, dal momento che le Regioni dovranno prima programmare i loro servizi e poi conoscere la misura dei contributi ad esse destinati, ritenendo invece più opportuno che la programmazione dei servizi avvenga sulla base delle risorse disponibili. Al di fuori di ogni spirito polemico e condividendo l'esigenza di efficientamento dei servizi di trasporto pubblico e di eliminazione degli sprechi contenuto nella disposizione, ritiene opportuno svolgere un approfondimento al riguardo, essendo il trasporto pubblico locale un settore assai delicato, i cui servizi sono fruiti essenzialmente dalle fasce economicamente più deboli della popolazione.

  Settimo NIZZI (PdL) chiede al relatore un chiarimento riguardo alla proposta di relazione, nella parte in cui si prevede l'incremento della quota di compartecipazione regionale all'IVA in misura tale da garantire, alle sole Regioni a statuto ordinario, e non anche alle Regioni a statuto speciale e in particolare alla Regione Sardegna, l'assegnazione di un gettito pari a quello derivante dalla quota dell'accisa sulla benzina, da destinare al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

  Vincenzo PISO (PdL) giudica opportuno svolgere una riflessione in merito alle modalità di assegnazione delle risorse da destinare al trasporto pubblico locale, che attualmente sono erogate indistintamente alle Regioni e che, a suo avviso, dovrebbero, essere invece assegnate prioritariamente alle amministrazioni virtuose e negate a quelle che non riescono a rendere efficienti i propri servizi, previa introduzione di parametri adeguati che tengano conto delle particolari caratteristiche del territorio in cui viene offerto il servizio di trasporto.

  Daniele TOTO (FLpTP), dando atto al relatore del notevole lavoro svolto, nel sottolineare l'assenza dei chiarimenti da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, osserva che la proposta di relazione del relatore, non tiene contro della propria richiesta di verificare la possibilità di stornare, a favore del trasporto pubblico locale – stante la carenza di risorse del settore – le somme destinate al trasporto ferroviario di merci. Nel preannunciare pertanto la presentazione da parte del proprio gruppo di un ordine del giorno che impegni il Governo in tal senso, preannuncia altresì il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di relazione del relatore.

  Michele Pompeo META (PD), nell'osservare che il disegno di legge di stabilità suscita numerose perplessità, in parte risolte dal relatore, giudica opportuno che il provvedimento venga seguito con attenzione presso la Commissione bilancio, anche attraverso la presentazione di un emendamento che faccia proprie le indicazioni che emergono dalla proposta di relazione del relatore. Nel rilevare l'audacia del Governo nell'aver inserito la materia del trasporto pubblico locale nel disegno di legge di stabilità, sottolinea la necessità di un'accelerazione nell'emanazione dei decreti attuativi, al fine di rendere effettiva la disciplina di un settore assai delicato e oggetto di numerosi interventi da parte del Governo. Pur ritenendo che la materia del trasporto pubblico locale avrebbe dovuto essere stralciata dal provvedimento, in modo da poter essere affrontata compiutamente dalla IX Commissione, nel prendere atto del lavoro serio e responsabile svolto dal relatore, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di relazione del relatore.

  Carlo MONAI (IdV), nel fare presente che insieme al deputato Borghesi, componente della Commissione bilancio, ha predisposto alcune integrazioni dei criteri di ripartizione delle risorse, previsti dall'articolo 9, osserva che l'obiettivo dell'economicità Pag. 276perseguito dal Governo, se realizzato attraverso il taglio delle sole tratte diseconomiche, come ad esempio quelle notturne, potrebbe compromettere lo spirito stesso del servizio pubblico di trasporto che è alla base del concetto di servizio universale. Inoltre, chiede al relatore di poter inserire una specifica condizione volta all'abrogazione della disposizione di cui all'articolo 29, comma 1-quater della legge n. 14 del 2009, che reca la disciplina dei servizi di trasporto con conducente, che, malgrado la sospensione dell'efficacia stabilita da numerose disposizioni successive, viene applicata dagli organi amministrativi di alcune regioni, come ad esempio l'Abruzzo, e da ultimo anche dal porto di Civitavecchia, creando gravi distorsioni alla concorrenza.

  Mario LOVELLI (PD), relatore, nel giudicare opportuno acquisire l'avviso del Governo riguardo alle questioni evidenziate dai deputati intervenuti, ritiene che alcune di esse, come quella posta dal deputato Toto, ovvero quella relativa al taglio dei servizi contemplati dal contratto di servizio cui faceva riferimento il collega Monai, debbano costituire oggetto di riflessione in una sede diversa. Quanto all'osservazione del collega Nizzi, rileva che la disposizione in esame è volta al consolidamento delle risorse per il trasporto pubblico locale nelle Regioni a statuto ordinario, mantenendo l'attuale dotazione per quelle a statuto speciale. Quanto all'osservazione formulata dal deputato Desiderati, nel sottolineare che l'assenza di fatto dell'Autorità dei trasporti incide negativamente nel settore del trasporto pubblico locale, ritiene che la normativa contenuta nel disegno di legge di stabilità dia una prima risposta nella fase attuale in cui è necessario il consolidamento delle risorse e l'efficientamento dei servizi.

  Vincenzo GAROFALO (PdL), nell'apprezzare il lavoro svolto dal relatore, propone una modifica alla condizione volta alla soppressione dei commi da 35 a 38 dell'articolo 7, nel senso di trasferire le funzioni dell'Autorità marittima della navigazione dello Stretto alla capitaneria di porto di Messina, elevandola a direzione marittima.

  Il sottosegretario Guido IMPROTA, nel ricordare che il trasporto pubblico locale è un settore pesantemente investito da una recente pronuncia della Corte costituzionale, che, di fatto, ha vanificato il lavoro svolto da Governo e dal Parlamento, rileva che la difficoltà del Governo nel disciplinare tale materia è attribuibile essenzialmente al comportamento degli enti locali, che hanno infranto il patto di reciproca fiducia sancito dal decreto legislativo n. 422 del 1997. Sottolinea che la tematica va affrontata dal punto di vista industriale, intervenendo sui provvedimenti già all'esame del Parlamento, al fine di consentire, innanzitutto, l'attribuzione delle risorse per il trasporto pubblico locale relative all'anno 2012. In ordine alla proposta di relazione del relatore, giudica opportuno che la seconda condizione venga riformulata sottoforma di indicazioni per una riscrittura dell'articolo 9, in conformità con le indicazioni contenute nelle premesse della proposta di relazione, anziché come modifica puntuale dell'articolo 9.

  Mario LOVELLI (PD), relatore, riformula la proposta di relazione, nel senso indicato dal rappresentante del Governo e dal deputato Garofalo (vedi allegato 3).

  Il sottosegretario Guido IMPROTA concorda con la proposta di parere del relatore, come riformulata.

  La Commissione approva la proposta di relazione del relatore, come riformulata.
  Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del Regolamento della Camera, il deputato Lovelli quale relatore presso la Commissione bilancio per l'esame della Tabella n. 3, recante lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, e delle connesse parti del disegno di legge di stabilità, e per l'esame della Tabella n. 10, recante lo stato di previsione del Ministero delle Pag. 277infrastrutture e dei trasporti, e delle connesse parti del disegno di legge di stabilità.

DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.
C. 5520 Governo.
(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Deborah BERGAMINI (PdL), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alle Commissioni riunite I e V sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 174 del 2012. Ricorda che il decreto-legge n. 174 del 2012 reca disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.
  Rileva che il decreto-legge si compone di 12 articoli, suddivisi in tre titoli: il titolo I (articoli 1- 2) contiene misure che investono la gestione finanziaria e i costi della politica nelle Regioni; il titolo II (articoli 3-10) concerne l'organizzazione, anche finanziaria, degli enti locali; il titolo III (articoli 11 e 12) contiene ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.
  Passando ad una breve descrizione del contenuto dell'articolato, evidenzia che l'articolo 1 prevede controlli della Corte dei conti, preventivi e successivi, su atti delle Regioni, dei gruppi consiliari e delle assemblee regionali. L'articolo 2 è finalizzato alla riduzione dei costi della politica nelle Regioni, attraverso una serie di misure che incidono principalmente sulle spese per gli organi regionali. Le misure devono essere attuate entro il 30 novembre 2012, ovvero, se necessitano di modifiche statutarie, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. L'applicazione di gran parte delle disposizioni è condizione per la concessione dei trasferimenti erariali alle Regioni a decorrere dal 2013, ad esclusione di quelli dovuti a titolo di finanziamento del trasporto pubblico locale e in parte più limitata di quelli concernenti il servizio sanitario regionale. Inoltre, si dispone il commissariamento delle Regioni in caso di mancata attuazione delle misure di risparmio. Ricorda, per altro, che, in materia di trasporto pubblico locale, l'articolo 9 del disegno di legge di stabilità introduce un'apposita disciplina in materia di razionalizzazione della spesa che prevede specifiche misure sanzionatorie nei confronti degli enti inadempienti. L'articolo 3 contiene una serie di disposizioni volte a rafforzare i controlli in materia di enti locali, per lo più formulate in termini di novelle al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In particolare, si prevede, tra l'altro: l'introduzione di disposizioni in materia di anagrafe patrimoniale degli amministratori degli enti locali con più di 10 mila abitanti; l'ampliamento delle funzioni di controllo della Corte dei conti sugli enti locali, che viene a ricomprendere, anche in corso di esercizio, la regolarità della gestione finanziaria, gli atti di programmazione e l'efficacia dei controlli interni di ciascun ente, con conseguente attribuzione anche di un potere sanzionatorio nei confronti degli amministratori dell'ente locale; una nuova procedura per il riequilibrio finanziario pluriennale degli enti per i quali sussistano squilibri strutturali di bilancio in grado di provocarne il dissesto, istituendo al contempo un apposito Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di squilibrio finanziario.
  L'articolo 4 reca la dotazione finanziaria del «Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario». L'articolo 5 prevede che in sede di prima applicazione della nuova procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali che presentino squilibri strutturali di bilancio, qualora ricorrano eccezionali Pag. 278motivi di urgenza, agli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario possa essere concessa un'anticipazione, a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, da riassorbire in sede di predisposizione e attuazione del piano di riequilibrio finanziario. L'articolo 6 rafforza gli strumenti utilizzabili per la funzione di analisi della spesa pubblica affidata al Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa pubblica per acquisti di beni e servizi, istituito dall'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012 e interviene su diversi profili delle funzioni di controllo della Corte dei conti.
  L'articolo 7 reca norme di carattere organizzativo concernenti le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. L'articolo 8, tra l'altro, reca una norma interpretativa ai fini della determinazione dell'importo massimo della riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio – o del Fondo perequativo – da applicare, quale misura sanzionatoria, agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno. L'articolo 9, al comma 2, stabilisce che il gettito dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) sia destinato alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto avente causa o intestatario del veicolo, e non più alla Provincia presso il cui pubblico registro automobilistico (PRA) siano state espletate le formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli. Segnala che nella relazione illustrativa si spiega come la finalità principale della disposizione sia quella di risolvere il problema della migrazione delle imprese di noleggio, di leasing e di commercio veicoli – attraverso l'apertura di sedi secondarie nelle province, presso le quali la tariffa dell'IPT per le formalità automobilistiche messe in atto da tali soggetti è più bassa. Tuttavia, il mero richiamo alla tassazione legata alla sede legale dei soggetti di cui sopra rischia di essere insufficiente, poiché il trasferimento di sede legale è operazione semplice che non richiede il trasferimento della struttura produttiva. Osserva che, al fine di escludere fenomeni di elusione fiscale, si potrebbe prevedere che, in ogni caso, la misura del tributo, presso ciascuna Provincia, non possa essere inferiore a quella stabilita dalla tariffa determinata, assicurando l'invarianza del gettito, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e debba essere commisurata alla potenza del propulsore per i veicoli a motore, con facoltà di introdurre una ponderazione in relazione alla classe di inquinamento e alla massa complessiva per i restanti veicoli.
  L'articolo 10 reca un duplice ordine di interventi. In primo luogo, prevede una proroga in merito al processo di trasferimento delle funzioni già facenti capo all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali. Dispone, poi, la soppressione della Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale stabilendo, altresì, le regole per tutti gli adempimenti successivi e consequenziali a tale soppressione (commi 2-6). Nel contempo, viene istituito il Consiglio direttivo per la gestione dell'Albo presso il Ministero dell'interno (commi 7-8). L'articolo 11 reca ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012, volte a favorire la massima celerità applicativa delle disposizioni recate dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, in materia di credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati destinati a interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo. L'articolo 12 dispone l'entrata in vigore del provvedimento dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Infine, ritiene che si potrebbe valutare la possibilità inserire nel testo del provvedimento disposizioni volte a garantire la continuità territoriale:
   dei collegamenti marittimi che si svolgono in ambito regionale, nelle more del completamento del processo di privatizzazione di competenza delle Regioni Campania, Lazio e Sardegna, autorizzando, fino alla data del 30 giugno 2013, la corresponsione alle medesime Regioni delle risorse necessarie ad assicurare i Pag. 279servizi resi dalle Società Caremar S.p.A., Laziomar S.p.A. e Saremar S.p.A., appositamente stanziate, a decorrere dal 2010, dall'articolo 19-ter, comma 16, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;
   dei collegamenti con le isole minori della Sicilia, dotate di scali aeroportuali, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, prevedendo, a tal fine, l'utilizzo delle risorse già stanziate a legislazione vigente.

  In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione e una condizione (vedi allegato 4).

  Mario VALDUCCI, presidente, nel ricordare che la proposta di parere del relatore interviene sui soli aspetti di competenza della IX Commissione, sottolinea che l'osservazione posta riguardo all'imposta provinciale di trascrizione è volta ad evitare fenomeni di elusione fiscale che si sono verificati a seguito dell'applicazione della vigente normativa, che non associa l'imposta di trascrizione al territorio in cui i veicoli circolano effettivamente.

  Mario LANDOLFI (PdL), pur non condividendo la riforma del Titolo V della Costituzione e l'attuale formulazione dell'articolo 117, esprime un dubbio di costituzionalità riguardo all'articolo 2 del decreto-legge che, a suo avviso, interviene su un ambito demandato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 114 e 117 della Costituzione, alla competenza esclusiva delle Regioni.

  Marco DESIDERATI (LNP) chiede al relatore se la vigente normativa relativa all'imposta provinciale di trascrizione consenta di pagare tale imposta nella provincia in cui ha la sede legale l'impresa intestataria dei mezzi, anziché nella provincia in cui questa ha la residenza effettiva.

  Mario VALDUCCI, presidente, osserva che l'attuale normativa, consentendo alle imprese di pagare l'imposta di trascrizione nella provincia in cui queste hanno la sede legale e non dove effettivamente svolgono la propria attività, produce un'alterazione nella distribuzione di tali risorse alle varie province, premiando di fatto quelle in cui l'imposta risulta più bassa.

  Deborah BERGAMINI (PdL), relatore, rileva che lo spostamento della sede legale si configura come un'operazione amministrativa assai semplice, non comportando neanche il trasferimento della struttura produttiva.

  Carlo MONAI (IdV) esprime perplessità in merito all'introduzione di una tariffa minima di riferimento per l'imposta provinciale di trascrizione, che, eliminando qualsiasi forma di competizione fiscale, penalizzerebbe di fatto i cittadini di quegli enti territoriali in cui tale imposta è più bassa. Nell'osservare infatti che l'imposta è più bassa laddove l'ente territoriale riesce a garantire una trascrizione al pubblico registro automobilistico in modo più efficiente e competitivo, ritiene corretto che tali enti siano di fatto premiati rispetto agli altri che non riescono a ridurre l'imposta provinciale portandola allo stesso livello degli enti più virtuosi.

  Antonio MEREU (UdCpTP), nel concordare con le osservazioni del deputato Landolfi, riguardo alla dubbia costituzionalità dell'articolo 2 del decreto-legge in oggetto, ricorda che la Commissione per le questioni regionali si è espressa negativamente su tale articolo. Chiede infine al relatore di modificare la condizione posta nella proposta di parere, inserendo un riferimento anche alla garanzia della continuità territoriale dei collegamenti aerei con la Sardegna.

  Deborah BERGAMINI (PdL), relatore, riguardo alle considerazioni svolte dal deputato Pag. 280Monai, sottolinea l'opportunità che le imprese versino l'IPT alla provincia nella quale esercitano la loro attività commerciale, al fine di evitare il verificarsi di nuovi fenomeni di elusione fiscale.

  Carlo MONAI (IdV) ribadisce che bisognerebbe introdurre un meccanismo che obblighi le province meno virtuose ad adeguarsi a quelle più virtuose, che riescono a far pagare un'imposta inferiore ai propri cittadini in ragione della maggiore efficienza manifestata nello svolgimento delle operazioni di trascrizione.

  Marco DESIDERATI (LNP), pur condividendo in larga parte la logica che ispira la condizione indicata nella proposta di parere del relatore, osserva che l'introduzione di una tariffa minima non risolve il problema, in quanto non eliminerebbe il problema della «migrazione» delle operazioni di trascrizione dalle province che fissano un'aliquota superiore a quella minima stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il sottosegretario Guido IMPROTA, nel condividere la richiesta del deputato Mereu volta ad inserire nella proposta di parere del relatore un'apposita disposizione anche per i collegamenti aerei con la Sardegna, ritiene altresì che l'osservazione contenuta nella predetta proposta di parere relativa all'imposta provinciale di trascrizione, possa essere modificata, prevedendo l'introduzione di misure che favoriscano l'adozione di modelli organizzativi per l'esazione dell'imposta provinciale di trascrizione più omogenei tra loro, anche sotto il profilo dei costi.

  Mario VALDUCCI, presidente, giudica opportuno che la Commissione segnali alle Commissioni di merito questo problema, a motivo della forte influenza che l'imposta provinciale di trascrizione esercita sul mondo del trasporto.

  Deborah BERGAMINI (PdL), relatore, riformula la sua proposta di parere conformemente alle osservazioni del rappresentante del Governo (vedi allegato 5).
  La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

  La seduta termina alle 14.50.

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