CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 ottobre 2012
728.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 195

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 30 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

  La seduta comincia alle 17.35.

DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.
C. 5520 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giulia BONGIORNO, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Scelli, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra il contenuto del provvedimento.
  Osserva come l'articolo 1 del provvedimento in esame preveda controlli della Corte dei conti, preventivi e successivi, su atti delle regioni, dei gruppi consiliari e delle assemblee regionali, mentre l'articolo 2 è finalizzato alla riduzione dei costi della politica nelle regioni, attraverso una serie di misure che incidono principalmente sulle spese per gli organi regionali.
  Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione giustizia segnala, in primo luogo, l'articolo 3, comma 1, lettera a), in base al quale gli enti locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti devono disciplinare le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di loro competenza. L'adozione delle misure attuative di dettaglio è demandata ai regolamenti comunali e provinciali che dovranno operare secondo alcuni principi individuati dalla norma in esame quali: la previsione di una dichiarazione, da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, sul sito internet (recante i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni Pag. 196fiduciarie); la previsione di sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza all'onere della presentazione della dichiarazione, da un minimo di euro duemila a un massimo di euro ventimila.
  Segnala, inoltre come l'articolo 3, comma 1, lettera e), sostituisca l'articolo 148 del TUEL, in tema di controllo della Corte dei conti sugli enti locali, con un nuova e più estesa formulazione che amplia consistentemente la funzione di controllo della Corte medesima, che viene a ricomprendere, anche in corso di esercizio, la regolarità della gestione finanziaria, gli atti di programmazione e l'efficacia dei controlli interni di ciascun ente; è inoltre affidato alla Corte anche un potere sanzionatorio nei confronti degli amministratori dell'ente locale.
  In particolare, il comma 1, secondo periodo del nuovo testo dell'articolo 148 dispone che il sindaco (ad esclusione dei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti) o il Presidente della provincia trasmettono semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione autonomie della Corte.
  Nel terzo periodo si prevede che la Corte possa per tale attività di controllo avvalersi del Corpo della Guardia di finanza (che a tal fine, precisa il periodo in esame, agisce con i poteri previsti in sede di accertamento relativo alle imposte sul valore aggiunto e sui redditi) nonché disporre verifiche dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, in entrambi i casi previe le necessarie intese con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  Il quarto periodo dispone infine che in caso di «assenza od inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie» di cui al secondo periodo, rilevate dalla Sezione regionale di controllo, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili una sanzione pecuniaria che può variare da cinque a venti volte la retribuzione spettante al momento della violazione, fermo restando le eventuali ulteriori responsabilità per dolo o colpa grave di cui all'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.
  Segnala quindi l'articolo 3, comma 1, lettera s) che, mediante novella dell'articolo 248 del TUEL, reca norme volte a sanzionare il comportamento degli amministratori che abbiano cagionato il dissesto finanziario degli enti locali.
  La novella, confermando in linea generale l'impianto descritto dal citato articolo 248, realizza i seguenti interventi: sopprime il limite temporale dei cinque anni precedenti il dissesto accertato dalla magistratura contabile; inserisce l'espresso richiamo alle condotte omissive rilevanti ai fini delle cause ostative a ricoprire determinati incarichi ivi previste; introduce una sanzione pecuniaria da irrogare nei confronti degli amministratori giudicati responsabili dalle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti; implementa il sistema sanzionatorio previsto per i componenti del collegio dei revisori degli enti locali di cui la Corte dei conti abbia accertato gravi responsabilità nello svolgimento delle loro attività.
  La norma in esame, dunque, mette mano al sistema sanzionatorio vigente, specificando il quadro delle responsabilità e le relative sanzioni per gli amministratori locali.
  In primo luogo, fermo restando quanto previsto in materia di giurisdizione e controllo ex articolo 1 della legge n. 20 del 1994, per gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito al dissesto finanziario dell'ente con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, si conferma l'impossibilità a ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, revisore dei conti di enti locali e rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati.
  Viene, poi, mantenuto quanto prescritto in merito ai vertici dell'esecutivo, sindaco e presidente della provincia, ossia la sanzione dell'incandidabilità per coloro che sono stati riconosciuti dalla Corte dei conti Pag. 197come aventi responsabilità nel dissesto del rispettivo ente. Pertanto, per tali soggetti rimane l'incandidabilità, per un periodo di dieci anni, a tutte le cariche pubbliche elettive (sindaco, presidente di provincia, presidente di regione, nonché membro di consiglio comunale, di consiglio provinciale, delle assemblee e dei consigli regionali, membro del Parlamento e del Parlamento europeo). Resta, altresì, l'inibitoria a svolgere per un periodo di dieci anni qualsiasi carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici.
  In aggiunta a quanto sopra riportato, la novella in esame ha introdotto un'ulteriore forma di pena accessoria consistente nella irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti degli amministratori locali riconosciuti responsabili, da parte delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti. La disposizione precisa, inoltre, la misura di tale sanzione che dovrà esser pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento in cui la violazione è stata commessa.
  La norma in esame scorpora, poi, il complesso dei controlli, e delle relative sanzioni, che la legge prevede nei confronti dei collegi dei revisori degli enti locali (già previsti dall'ultimo periodo del comma 5), introducendo, nell'articolo 248 del TUEL, un nuovo comma 5-bis interamente dedicato ad esso.
  Il primo periodo del comma 5-bis, riproduce quanto già previsto dall'ultima parte dell'articolo 248, comma 5, TUEL, confermando, per il collegio dei revisori di cui la Corte dei conti abbia accertato gravi responsabilità nello svolgimento delle proprie attività ovvero ritardata o mancata comunicazione di informazioni, l'impossibilità a essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, da graduarsi a seconda della gravità accertata. Allo stesso modo resta la trasmissione, da parte della Corte, dell'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per consentire le valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari.
  A seguito della novella, viene introdotto un ulteriore adempimento comunicativo per la Corte dei conti la quale dovrà trasmettere le risultanze dei propri accertamenti anche al Ministero dell'interno per la conseguente sospensione dall'elenco di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge n. 138 del 2011.
  In ultima analisi, la novella prevede che, anche per i componenti del collegio dei revisori, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, ove li ritenga responsabili, irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

  Manlio CONTENTO (PdL) esprime considerazioni fortemente critiche sul provvedimento in esame, che appare idoneo a determinare un rilevante vulnus all'autonomia degli enti locali, i quali si troveranno a dipendere dalle valutazioni della Corte dei conti sostanzialmente in ogni loro attività.
  Per quanto concerne i profili sanzionatori, ritiene che le disposizioni in esame presentino delle vistose anomalie. Sottolinea, in primo luogo, come la sanzione prevista dal quarto periodo del nuovo testo dell'articolo 148 del TUEL sia del tutto sproporzionata. Ritiene inoltre inaccettabile che le sanzioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettera s) del provvedimento siano applicate non esclusivamente in base a una sentenza definitiva bensì anche in virtù di una sentenza di primo grado. Evidenzia quindi come il sistema sanzionatorio si incentri sulla responsabilità dei vertici politici degli enti locali, trascurando di far emergere i profili di responsabilità, altrettanto rilevanti, relativi ai funzionari amministrativi che, ad esempio, rendono i pareri sulla regolarità tecnica delle spese.

  Francesca CILLUFFO (PD) condivide i rilievi del collega Contento in relazione all'articolo 3, comma 1, lettera s), ritenendo che non si possano applicare le sanzioni ivi previste in base ad una sentenza Pag. 198non passata in giudicato. Rileva ulteriori profili di criticità negli articoli 1, comma 7, e 3, comma 1, lettera e), laddove si prevede che la Corte dei conti possa avvalersi del Corpo della Guardia di finanza, ritenendo non corretto prevedere che quest'ultima possa agire «con i poteri ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi». Quanto all'articolo 2, comma 1, lettera c) esprime forti perplessità sulla presenza di un parere obbligatorio del Ministero dell'interno per la revoca dell'incarico del responsabile del servizio finanziario da parte del legale rappresentante dell'Ente. Esprime quindi perplessità sulla formulazione dell'articolo 2, comma 1, lettere n) e q). Rileva infine come la previsione dell'articolo 7, comma 1, lettera a) non garantisca la terzietà del giudice allorché prevede che il Presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei conti possa avvalersi, per lo svolgimento della funzione di controllo, anche di magistrati assegnati alla sezione regionale giurisdizionale.

  Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 17.55.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 30 ottobre 2012.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
Emendamenti C. 3900-A.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 19.50 alle 19.55.