CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 ottobre 2012
728.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
COMUNICATO
Pag. 6

SEDE REFERENTE

  Martedì 30 ottobre 2012. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea, per l'interno Saverio Ruperto e per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 12.45.

DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.
C. 5520 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 ottobre 2012.

  Donato BRUNO, presidente, ricorda che il termine per gli emendamenti è scaduto alle ore 14 di venerdì scorso e che sono stati presentati circa 750 emendamenti (vedi allegato 1).
  Ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento della Camera, non sono ammissibili proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli Pag. 7aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo».
  Alla luce di tali criteri sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative, che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:
   Iapicca 1.14, limitatamente ai commi da 9-quater a 9-decies, che istituiscono un fondo per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario e disciplinano l'accesso ad esso, e al comma 9-undecies, che modifica la disciplina del patto di stabilità di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 95 del 2012;
   Borghesi 2.63, che modifica il decreto-legge n. 78 del 2010, per prevedere che in tutti gli enti pubblici gli organi di amministrazione e di controllo non costituiti in forma monocratica e il collegio dei revisori siano costituiti da non più di tre componenti; e per aumentare la quota di riduzione del compenso dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società pubbliche;
   gli identici Distaso 2.31 e Cera 2.48, che differiscono il termine di decorrenza della incompatibilità stabilita dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011, ai sensi del quale le cariche di deputato e senatore e di Governo sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali con più di 5.000 abitanti;
   Simonetti 2.44, che attribuisce al Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi poteri di verifica e certificazione dei livelli di spesa degli enti locali; e prevede la riduzione degli organici dei dipendenti delle regioni e degli enti locali le cui spese per il personale superino la media;
   Simonetti 2.45, che incarica il Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi di adottare provvedimenti di concerto con i presidenti delle regioni per riportare le spese delle regioni ad un indice di spesa calcolato attraverso comparazione della spesa regionale;
   D'Amico 2.47, che impone alle regioni di rivedere l'organico dei dipendenti per conformarsi ad un indice di spesa per il personale stabilito con una procedura comparativa tra regioni;
   Rubinato 3.67 che dispone che il Governo, entro il 30 giugno 2013, presenti al Parlamento un disegno di legge di riforma organica del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché delle altre disposizioni vigenti in materia di controllo della Corte dei conti sugli enti locali;
   Bressa 3.224 che reca una disciplina per la costituzione di un ufficio di direzione nei comuni dove è prevista la figura del direttore generale;
   Bressa 3.219 che reca modifiche alla disciplina di nomina e sostituzione del segretario comunale;
   Vincenzo Antonio Fontana 3.168 in materia di devoluzione alla Corte dei conti della giurisdizione in tema di azioni di responsabilità nei confronti di amministratori, sindaci, revisori e dipendenti di società partecipate in misura maggioritaria o totalitaria dagli enti pubblici;
   Marchi 3.49 che introduce una disciplina applicativa della norma per le indennità di funzioni dei presidenti di Circoscrizione delle città capoluogo di provincia prevista dal decreto-legge n.201 del 2011;
   Vanalli 3.110 che aumenta il periodo di rateizzazione della restituzione da parte Pag. 8degli enti locali di contributi ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 318 del 1986;
   Volpi 3.111 che sopprime il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2012 in materia di poteri di segnalazione del Commissario straordinario ivi previsto su provvedimenti che determinano spese o voci di costo delle singole amministrazioni;
   Bragantini 3.112 che sopprime il comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge n.52 del 2012 in materia di sospensione, revoca o annullamento d'ufficio di singole procedure relative all'acquisto di beni o servizi;
   Mantovano 3.178 che modifica le disposizioni del comma 20 dell'articolo 23 del decreto legge n. 201 del 2011 relative agli organo provinciali in scadenza dopo il 31 dicembre 2012;
   Osvaldo Napoli 3.34 che interviene sull'articolo 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000 al fine di prevedere che il riconoscimento da parte degli enti locali della legittimità dei debiti fuori bilancio derivi da «sentenze passate in giudicato» anziché da «sentenze esecutive»;
   Bitonci 3.114 volto a specificare che, ai fini dell'iscrizione nell'elenco nel cui ambito sono scelti i revisori dei conti degli enti locali, i revisori dei conti degli enti locali, nonché gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e gli esperti contabili in possesso di specifica qualificazione professionale non necessitano del conseguimento dei crediti formativi;
   Giachetti 3.05 che reca norme in materia di incarichi dei titolati di governo degli enti pubblici non economici statali, regionale locali e degli amministratori delle società a prevalente o totale partecipazione pubblica statale, regionale, provinciale e comunale;
   Montagnoli 3.01 volto a prevedere che l'incompatibilità tra le cariche di deputato e di senatore e di membro del governo con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali riguarda quelli aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 20.000 abitanti anziché 5.000 abitanti, come attualmente previsto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 138 del 2011;
   Santelli 3.02 che aggiunge tra la cause di scioglimento dei consigli comunali e provinciali – disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno – il caso in cui la provincia sia accorpata ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge n. 95 del 2012, specificando che in tal caso con il decreto di scioglimento di provvede alla nomina a commissario del presidente della provincia;
   Mantovano 3.03 che stabilisce la sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti degli amministratori e dei dipendenti delle società partecipate dallo Stato o da altri enti pubblici quando essi possiedano la maggioranza del capitale sociale o comunque ne esercitano il controllo;
   Marsilio 3.04 che reca nuove disposizioni in materia di obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica e la dirigenza pubblica, con particolare riguardo alla pubblicazione sui siti istituzionali di stipendi e benefici economici, di quote di partecipazione, nonché in materia di incompatibilità della carica di amministratore e componente del collegio sindacale e di revisore in più di un ente o organismo;
   Giovanelli 3.06 volto a integrare l'articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000 con disposizioni in materia di estinzione dell'unione di comuni o di recesso di uno o più comuni dall'unione medesima, volte a prevedere che i comuni interessati rispondono, unitamente all'unione, delle obbligazioni derivanti dai mutui e dai prestiti da questa assunti;
   Fluvi 3.09 volto a specificare che le disposizioni di cui al decreto-legge n. 95 del 2012 che recano il divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi Pag. 9comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione, non si applicano alle aziende speciali e agli enti ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali;
   Mura 3.07 che dispone la nomina del sindaco di Napoli quale Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate e per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso; reca inoltre norme per la gestione commissariale del comune di Napoli e prevede una anticipazione finanziaria nelle more dell'approvazione del piano di rientro;
   Di Pietro 3.08 che reca una specifica procedura, alternativa a quella di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r), del decreto-legge, volta a consentire al comune di Napoli di presentare un apposito piano con le misure necessarie per assicurare il riequilibrio economico-finanziario strutturale dell'ente. Si prevede, in tale ambito, che tutto il personale dipendente del comune di Napoli, dotato dei requisiti minimi, venga messo in quiescenza (comma 2) e che il medesimo comune possa, per specifiche finalità, stipulare contratti a tempo determinato (comma 3). Si attribuisce inoltre al comune di Napoli un contributo finanziario ad hoc (comma 6 e 7) da corrispondere dopo il decreto di approvazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso;
   Marinello 4.5, che prevede che possa stabilirsi, ai fini del riassorbimento dei lavoratori ritenuti eccedenti, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle già svolte;
   Rubinato 7.03 che reca disposizioni in materia di accesso agli atti di gestione delle risorse pubbliche;
   Fiorio 8.22, volto a elevare permanentemente a 3.000 abitanti la soglia oltre la quale i comuni sono assoggettati al patto di stabilità;
   Armosino 8.12, che destina all'estinzione anticipata dei debiti dei comuni le risorse erogate a titolo di compensazione territoriale ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 314 del 2003 e non utilizzate alla data del 31 dicembre 2012;
   Mariani 8.8, gli identici Bonavitacola 8.9 e Piccolo 8.23, nonché Armosino 8.11 e Vanalli 8.14, che prevedono specifiche esclusioni di alcune tipologie di pagamenti dal calcolo del saldo rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno;
   Armosino 8.10, che prevede una diversa ripartizione tra i comuni interessati delle misure di compensazione territoriale previste in favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare;
   Fiorio 8.30, che, nelle more dell'attuazione delle disposizioni in materia di riordino delle province, dell'istituzione delle città metropolitane, e delle funzioni comunale, di cui al decreto-legge n. 95 del 2012, reca disposizioni in merito alla mobilità del personale degli enti pubblici e in materia di applicazione delle norme concernenti la spesa per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
   Marsilio 8.31, che reca disposizioni in materia di riorganizzazione e accorpamento delle società strumentali dei comuni delle città metropolitane;
   Vanalli 8.19 che prevede l'istituzione presso la Cassa depositi e prestiti Spa, di un fondo per operazioni di cessione di crediti scaduti o esigibili, anche mediante cartolarizzazione degli stessi;
   gli identici articoli aggiuntivi Iannarilli 8.01, Vanalli 8.05, Cenni 8.03, e Marchi 8.06 recanti disposizioni in materia di riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio relativamente alle province e di sanzioni per il mancato rispetto dei parametri del patto di stabilita interno;
   Osvaldo Napoli 8.02, il quale, modificando l'articolo 86, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, reca disposizioni Pag. 10in materia di assicurazione degli amministratori locali contro i rischi conseguenti all'espletamento del proprio mandato;
   Osvaldo Napoli 8.04, che porta da tre a dieci anni il termine previsto dall'articolo 8 del decreto-legge n. 318 del 1986 per la restituzione da parte degli enti locali al Ministero dell'interno delle riduzione dei contributi per rettifiche qualora i suddetti enti dimostrino il pregiudizio al regolare espletamento dei servizi indispensabili;
   Marinello 9.21 volto a fissare l'importo base della imposta provinciale di trascrizione per tutte le provincie sulla base delle disposizioni del decreto ministeriale n. 435 del 1998 e successive modificazioni;
   Velo 9.37, limitatamente al comma 2-bis della parte consequenziale, nonché gli identici Corsaro 9.16, La Loggia 9.24 e Ciccanti 9.32 volti a prevedere l'introduzione di una nuova tariffa dell'imposta provinciale di trascrizione;
   Osvaldo Napoli 9.80 e 9.6, nonché Meroni 9.50, volti a precisare i criteri per la determinazione del comune cui è dovuto il pagamento dell'IMU in caso di immobili che insistono sul territorio di enti diversi;
   Vanalli 9.53, volto a sopprimere il limite di esenzione in favore di una sola pertinenza all'abitazione principale per il pagamento dell'IMU;
   Montagnoli 9.54, volto a ridurre la quota del gettito IMU riservata allo Stato;
   Osvaldo Napoli 9.7, in materia di pagamento dell'IMU in relazione alle parti comuni degli edifici;
   Osvaldo Napoli 9.81, volto a modificare la disciplina del termine per l'approvazione delle delibere IMU per il 2013;
   Meroni 9.51, in materia di riduzione dell'IMU in caso di presenza di persone non autosufficienti;
   Meroni 9.52, volto ad esentare dal pagamento dell'IMU le abitazioni principali date in comodato gratuito a familiari del soggetto passivo;
   Osvaldo Napoli 9.2, in materia di benefici nell'applicazione dell'IMU per gli immobili a prevalente utilizzo agricolo;
   Osvaldo Napoli 9.3, recante disposizioni ordinamentali in materia di potestà regolamentare dei comuni in materia di IMU;
   gli identici Osvaldo Napoli 9.4 e Lenzi 9.72, in materia di applicazione dell'IMU al coniuge non assegnatario sugli immobili di proprietà di coniugi legalmente separati;
   gli identici Osvaldo Napoli 9.5 e Lenzi 9.71, in materia di effetti fiscali della variazione della categoria catastale degli immobili;
   Vanalli 9.45, volto a differire il termine dell'entrata in vigore del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
   Vanalli 9.46, relativo all'affidamento delle fasi di gestione, affidamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
   Vanalli 9.47, volto a modificare la disciplina per la determinazione al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
   Giorgio Conte 9.57, volto a modificare l'articolo 208 del TUEL che determina i requisiti per i soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria;
   Borghesi 9.64, volto a modificare la disciplina delle sanzioni in tema di riscossione dei tributi;
   Borghesi 9.63, volto a modificare la disciplina per la remunerazione dei concessionari dei servizi di riscossione;
   Lenzi 9.69, volto a modificare la disciplina per l'utilizzazione di crediti d'imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali e investimenti finalizzati al miglioramento dei servizi pubblici locali;Pag. 11
   Lenzi 9.73, volto consentire il trasferimento a carico del contribuente degli oneri per la riscossione e il rimborso di oneri specifici connessi allo svolgimento di singole procedure;
   Libè 9.34, volto ad esentare dal pagamento dell'IMU le Università agrarie e gli enti gestori di demanio collettivo;
   Vanalli 9.38, volto a prevedere la deducibilità della maggiorazione al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011;
   Osvaldo Napoli 9.22, volto a prevedere la possibilità di effettuare anche presso gli sportelli comunali decentrati visure catastali esenti da tributi, qualora il richiedente risulti il titolare del diritto di proprietà;
   Giorgio Conte 9.59, volto a vincolare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia a specifiche finalità di investimento dei comuni;
   Mattesini 9.65, volto ad estendere a IPAB e aziende pubbliche di servizi alla persona la vigente disciplina in materia di aziende speciali dei comuni;
   Sereni 9.67, volto a modificare la disciplina per l'affidamento diretto;
   Codurelli 9.68, volto ad estendere la misura di incentivazione per la progettazione interna in materia di lavori pubblici a tutti gli atti di progettazione urbanistica;
   Lenzi 9.70, volto ad esentare gli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di servizi dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali;
   gli identici Iannarilli 9.01, Cenni 9.04, Meroni 9.019 e Marchi 9.025, in materia di disciplina dell'addizionale provinciale al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
   gli identici Iannarilli 9.02, Cenni 9.03, Cambursano 9.012, Bragantini 9.018 e Marchi 9.024, volti a favorire l'esodo del personale delle provincie in vista del relativo riordino;
   Osvaldo Napoli 9.05, in materia di canone di occupazione con servizi a rete laddove questi ultimi siano erogati da un soggetto diverso dal concessionario;
   Osvaldo Napoli 9.06, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in materia di determinazione dell'importo minimo al di sotto del quale non si effettuano accertamenti;
   Osvaldo Napoli 9.07, in materia di riduzione dell'accisa sull'energia elettrica per l'illuminazione pubblica e comunque volto a novellare una fonte di rango non legislativo;
   Osvaldo Napoli 9.08, relativo all'estensione agli enti locali della procedura di prenotazione a debito in materia di contributo unificato nel processo tributario;
   Osvaldo Napoli 9.09, volto ad attribuire il 50 per cento delle somme relative alle sanzioni civili applicate sui contributi sociali recuperati dai comuni ai medesimi enti territoriali;
   Osvaldo Napoli 9.010, volto ad integrare i criteri direttivi per l'applicazione dell'imposta municipale secondaria;
   Osvaldo Napoli 9.011, recante modifiche alla disciplina dell'imposta di soggiorno;
   Osvaldo Napoli 9.013, volto all'individuazione dell'autorità competente per l'approvazione del Piano finanziario annuale;
   Osvaldo Napoli 9.014, in materia di superficie assoggettabile al tributo sui rifiuti e sui servizi indivisibili;
   Osvaldo Napoli 9.015, volto a precisare i riferimenti istitutivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
   Osvaldo Napoli 9.020 e 9.016, volti a differire l'entrata in vigore del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
   Valducci 9.017, che destina un finanziamento alle Regioni Campania, Lazio e Pag. 12Sardegna finalizzato a garantire la continuità territoriale dei collegamenti marittimi;
   Osvaldo Napoli 9.021, volto ad integrare l'elenco delle funzioni fondamentali dei comuni;
   Bitonci 10.6, che prevede la possibilità che le funzioni di segretario comunale e provinciale siano svolte anche da avvocati e dottori commercialisti iscritti nei relativi albi;
   Cesare Marini 10.1, che prevede che i comuni possano nominare segretario comunale dipendenti dell'amministrazione in possesso di determinati requisiti;
   Pastore 10.5, che reca disposizioni in materia di riduzione dell'organico degli enti locali;
   Cazzola 10.01, Giorgio Conte 10.014 e De Micheli 10.019, che recano disposizioni in materia di ordinamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
   Corsaro 10.02 e gli identici Stucchi 10.012 e Codurelli 10.017, che recano disposizioni in materia di gestione della casa da gioco di Campione d'Italia;
   Osvaldo Napoli 10.03, che modifica la disciplina in materia di limiti al quantitativo di dipendenti che possono essere assunti dagli enti locali con contratti a tempo determinato;
   Osvaldo Napoli 10.04, che reca disposizioni in materia di assunzioni e limiti alla spesa per il personale nei comuni di minori dimensioni e nelle unioni di comuni;
   Osvaldo Napoli 10.05, che interviene in materia di limiti al trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici;
   Osvaldo Napoli 10.06, che reca norme per la riduzione e la razionalizzazione delle dotazioni organiche del personale degli enti locali;
   Osvaldo Napoli 10.07, reca norme per consentire l'indizione di concorsi interni per la copertura di posti vacanti nelle amministrazioni soggette al blocco delle assunzioni;
   gli identici Bonavitacola 10.010 e Piccolo 10.015, che recano disposizioni in materiali spese legali sostenute da pubblici amministratori;
   Della Vedova 10.013, che prevede lo svolgimento in un'unica data di elezioni amministrative e delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
   Simonetti 11.46, che modifica le procedure previste per la cessione pro soluto o pro solvendo dei crediti relativi a somministrazioni, forniture e appalti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale;
   Fugatti 11.47 e Fugatti 11.48, volto ad estendere l'applicabilità dell'istituto della compensazione delle somme dovute per imposte erariali;
   gli identici Polledri 11.28 e Bitonci 11.63 che prevedono che l'INAIL destini una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei programmi di investimento immobiliare previsti a legislazione vigente senza tuttavia indicare chiaramente le finalità di tale destinazione;
   Giovanelli 11.88 che autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2012 per la prosecuzione degli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di febbraio 2012 ai sensi dell'articolo 23, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012;
   Lolli 11.90 che prevede la proroga di tre contratti a tempo determinato di livello dirigenziale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 2009 recante ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile;Pag. 13
   Lolli 11.91 che assegna un contributo straordinario al comune dell'Aquila e agli altri comuni del cratere del sisma del 2009;
   Lolli 11.109 che dispone che le sopravvenienze attive derivanti dalle riduzioni del pagamento delle imposte e dei contributi previste per i territori colpiti da sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009 sono totalmente non imponibili;
   Lolli 11.110 che prevede la soppressione delle attività di accertamento e di controllo dell'Agenzia delle entrate ed Equitalia, nonché la notifica delle cartelle esattoriali nei comuni ricadenti nei territori colpiti dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009;
   Sereni 11.111 che estendono al comune di Marsciano alcune agevolazioni fiscali previste, dal decreto-legge n. 74 del 2012 in favore dei territori colpiti dal sisma del maggio 2012;
   Sereni 11.112 che riconosce, per il comune di Marsciano, una deroga al rispetto dei limiti per la riduzione delle spese di personale di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010.

  Ricorda che alle ore 14 di ieri è scaduto il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti dei relatori presentati nella giornata di venerdì scorso. Avverte che sono stati presentati circa 65 subemendamenti (vedi allegato 2), tra i quali un subemendamento del deputato Barbato all'emendamento 2.80 dei relatori che è irricevibile in quanto tendente a modificare il testo del decreto-legge e non l'emendamento dei relatori.
  Comunica che i relatori hanno testé presentato gli emendamenti 2.550 e 3.500, nonché nuove formulazioni dell'articolo aggiuntivo 1.03 e degli emendamenti 2.77, 2.80, 2.81 (vedi allegato 3). Avverte che i subemendamenti riferiti ai predetti emendamenti nella loro formulazione iniziale si intendono riferiti, dove possibile, alle nuove formulazioni. Il termine per la presentazione di subemendamenti ai nuovi emendamenti dei relatori e alle sole parti riformulate degli emendamenti già presentati è fissato alle ore 14 di oggi.

  Raffaele VOLPI (LNP) ritiene che il termine delle ore 14 sia troppo ravvicinato.

  Donato BRUNO, presidente, d'intesa con il presidente Giorgetti, comunica che il termine per la presentazione di subemendamenti ai nuovi emendamenti dei relatori e alle sole parti riformulate degli emendamenti già presentati si intende fissato alle ore 14.30 di oggi.

  Alfredo MANTOVANO (PdL) chiede la riammissione del suo emendamento 3.178 e del suo articolo aggiuntivo 3.03. Premesso che in un articolo apparso sul Corriere della sera di oggi viene annunciata la volontà del Governo di intervenire sulla materia del riordino delle province con un prossimo decreto-legge, si dichiara disponibile a non insistere nella richiesta di riammissione del suo emendamento 3.178 se il Governo conferma la notizia anticipata dalla stampa e si impegna ad introdurre nel decreto-legge in questione una norma che vada nel senso del suo emendamento 3.178.

  Marina SERENI (PD) chiede la riammissione dei suoi emendamenti 11.111 e 11.112, sostenendo che interventi a favore delle popolazioni colpite dai terremoti non sono estranee al decreto-legge in esame, in quanto l'articolo 11 di quest'ultimo reca disposizioni su questa materia. Sottolinea che il decreto-legge cosiddetto fiscale (n. 16 del 2012) ha previsto l'esenzione dal pagamento dell'IMU per la abitazioni danneggiate dal sisma che ha colpito l'Abruzzo nel 2009 e che non è quindi accettabile che la stessa misura non venga adottata anche per il comune umbro di Marsciano, colpito da terremoto nello stesso anno.

  Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) condivide le considerazioni della deputata Sereni Pag. 14e chiede la riammissione degli emendamenti Sereni 11.111 e 11.112.

  Pietro LAFFRANCO (PdL) condivide le considerazioni della deputata Sereni e sottoscrive i suoi emendamenti 11.111 e 11.112. Fa presente che si tratta di far valere il principio di uguaglianza tra i cittadini che si trovano in situazioni uguali.

  Pierguido VANALLI (LNP), nel preannunciare la presentazione di un ricorso per la riammissione degli emendamenti del suo gruppo dichiarati inammissibili, esprime l'avviso che la presidenza sia stata eccessivamente restrittiva nella valutazione degli emendamenti. Ricorda che l'articolo 96-bis, comma 7, del regolamento si limita a prevedere che siano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. A suo avviso, però, molti degli emendamenti testé dichiarati inammissibili sono strettamente attinenti alle materie affrontate dal decreto in esame.

  Donato BRUNO, presidente, ricorda che, con riferimento alla valutazione di ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, la circolare del Presidente della Camera 10 gennaio 1997, da lui già richiamata, al numero 5.3 chiarisce quanto segue: «La materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo».

  Maino MARCHI (PD) chiede la riammissione degli emendamenti Polledri 11.28 e Bitonci 11.63, che condivide. Fa presente che nella dichiarazione di inammissibilità pronunciata dal presidente si dice che gli stessi, nel prevedere che l'INAIL destini una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei programmi di investimento immobiliare previsti a legislazione vigente, non indicano chiaramente le finalità di tale destinazione. Rileva che non è così, in quanto gli emendamenti anzidetti indicano chiaramente le finalità della destinazione delle risorse in questione.
  Chiede altresì la riammissione del suo emendamento 3.49, in materia di indennità dei presidenti di circoscrizione, ritenendo che lo stesso non sia estraneo alla materia del decreto-legge in esame, considerato che questo interviene su materie connesse, come i costi della politica, gli enti locali e gli amministratori degli enti locali.

  Massimo POLLEDRI (LNP) chiede la riammissione del suo emendamento 11.28, sul quale è intervenuto anche il deputato Marchi.

  Oriano GIOVANELLI (PD) chiede la riammissione del suo articolo aggiuntivo 3.06, che prevede che i comuni che formano un'unione di comuni rispondano, insieme all'unione, delle obbligazioni derivanti dai mutui e dai prestiti assunti dall'unione. Fa presente che il Governo, con una nota del Ministero dell'interno alla Cassa depositi e prestiti, ha di fatto posto le premesse perché la Cassa non eroghi finanziamenti alle unioni di comuni, in considerazione del rischio di insolvenza che si determina nel caso in cui l'unione si sciolga. Il suo emendamento tende a regolamentare questa ipotesi, come alcune regioni hanno del resto già fatto con propria legge.
  Chiede altresì la riammissione del suo emendamento 11.88, che prevede risorse per la prosecuzione degli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito alcune aree del territorio nel febbraio 2012.

  Giorgio CONTE (FLpTP) chiede la riammissione dei suoi emendamenti 9.57 e 9.59, facendo presente che il decreto-legge in esame interviene ampiamente sul testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

  Donato BRUNO, presidente, avverte che le richieste di riammissione di emendamenti giudicati inammissibili dovranno Pag. 15pervenire alla presidenza entro le ore 14 di oggi.

  Raffaele VOLPI (LNP) richiama l'attenzione dei relatori e delle Commissioni sul parere espresso dal Comitato per la legislazione, avvertendo che, ove le condizioni e osservazioni contenute nel predetto parere non dovessero essere recepite senza che ciò sia debitamente motivato, il suo gruppo si riserva di chiedere al Presidente della Camera di avvalersi del potere che l'articolo 16-bis, comma 7, del regolamento gli attribuisce, ossia quello di convocare congiuntamente il Comitato per la legislazione e la Giunta per il Regolamento.

  Simonetta RUBINATO (PD) interviene in ordine alla dichiarazione di inammissibilità del proprio articolo aggiuntivo 7.03, volto a sancire il principio per cui tutti gli atti e i documenti delle pubbliche amministrazioni che comportano impegno di spesa o diminuzione di entrata o variazioni del patrimonio dell'ente sono resi accessibili ai cittadini. Ricorda, infatti, come ancora oggi sia in larga parte inattuato il principio generale dell'ordinamento di accessibilità degli atti. Con il proprio articolo aggiuntivo è invece finalmente possibile applicare pienamente tale principio a tutti gli organismi che svolgono funzioni pubbliche. L'articolo aggiuntivo afferma infatti l principio, applicato già nel Regno Unito, in base al quale le informazioni delle pubbliche amministrazioni appartengono ai cittadini, che hanno quindi il diritto di conoscerle. Ritiene che tale principio debba essere pienamente applicato anche nell'ordinamento italiano, salvo le eccezioni che si rendono necessarie e che devono essere motivate dalle pubbliche amministrazioni.

  Pierangelo FERRARI (PD), relatore per la I Commissione, anche a nome della relatrice per la V Commissione, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Cambursano 1.8 e Pastore 1.42; parere contrario sui subemendamenti Mantovano 0.1.106.14 e 0.1.106.15, Simonetti 0.1.106.3; parere favorevole sul subemendamento Mantovano 0.1.106.16; parere contrario sui subemendamenti Vanalli 0.1.106.4, Pastore 0.1.106.5 e Mantovano 0.1.106.17. Riguardo a quest'ultimo, pur rilevando come affronti una questione che ha elementi di fondatezza, esprime in questa sede un orientamento contrario in quanto il tema risulta essere in corso di esame nell'ambito della Conferenza Stato-regioni. Esprime parere favorevole sul subemendamento Ciccanti 0.1.106.22, nonché sul subemendamento Pastore 0.1.106.6, a condizione che quest'ultimo sia riformulato nei seguenti termini: «all'emendamento 1.106, al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
  Esprime parere contrario sui subemendamenti Mantovano 0.1.106.18 e Zeller 0.1.106.23; parere favorevole sul subemendamento Lanzillotta 0.1.106.1; parere contrario sui subemendamenti Vanalli 0.1.106.7, Simonetti 0.1.106.8 e Pastore 0.1.106.9; parere favorevole sui subemendamenti Polledri 0.1.106.10 e Vanalli 0.1.106.11; parere contrario sui subemendamenti Mantovano 0.1.106.19, Vanalli 0.1.106.12, Zeller 0.1.106.24, Mantovano 0.1.106.20, Polledri 0.1.106.13, Zeller 0.1.106.25 e 0.1.106.26, Lanzillotta 0.1.106.2.
  Raccomanda infine l'approvazione dell'emendamento 1.106 dei relatori, come risultante dai subemendamenti su cui ha espresso parere favorevole.

  Il sottosegretario Saverio RUPERTO esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Maria Piera PASTORE (LNP) accetta la riformulazione del proprio subemendamento 0.1.106.6, proposta dai relatori.

  Roberto SIMONETTI (LNP) rileva preliminarmente come sarebbe quanto mai importante un attento vaglio di costituzionalità sull'intero provvedimento, a cominciare dall'articolo 1. Pag. 16
  Illustra quindi le proposte emendative proposte dal suo gruppo, che entrano anche nel merito delle questioni e sono finalizzate in particolare ad uno snellimento delle forme di controllo della Corte dei conti, pur nella consapevolezza della necessità di intervenire sulla materia, visto in particolare quanto accaduto negli ultimi anni in molti enti locali. È tuttavia importante evitare di «fare di tutta l'erba un fascio», come invece sembra emergere dall'impostazione del decreto-legge in esame. Rileva come gli emendamenti del suo gruppo si sono fatti carico di assicurare, in primo luogo, tempi certi delle procedure di controllo, prevedendo in particolare il meccanismo del silenzio assenso nel caso in cui la Corte dei conti non si pronunci nei tempi previsti. Prende dunque atto con sconcerto del parere contrario del relatore e del Governo sugli emendamenti a ciò finalizzati, che consentirebbero invece uno snellimento delle procedure e una maggiore certezza dei tempi.
  Ricorda poi come alcuni emendamenti del suo gruppo sono volti a non utilizzare la Guardia di finanza per compiere i controlli, onde evitare che manchi poi il personale per l'attività di prevenzione e di verifica dell'evasione fiscale. Non vede altresì la ratio delle previsione della lettera e) del comma 1 dell'articolo 2, essendo – ad avviso del suo gruppo – necessario prevedere la pubblicazione della dichiarazione dei soli redditi connessi agli incarichi istituzionali.
  Rileva come un'ulteriore questione affrontata dal suo gruppo attenga alla soglia di abitanti per l'applicazione o meno per i comuni di talune previsioni contenute nel decreto-legge. Richiama quindi i profili che attengono alla nomina del collegio dei revisori di cui all'articolo 3, nel cui ambito era stato presentato dal collega Bitonci un emendamento che, senza ragione, è stato dichiarato inammissibile. Si tratta dell'emendamento Bitonci 3.114 volto a specificare che, ai fini dell'iscrizione nell'elenco nel cui ambito sono scelti i revisori dei conti degli enti locali, i revisori dei conti degli enti locali nonché gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e gli esperti contabili in possesso di specifica qualificazione professionale non necessitano del conseguimento dei crediti formativi.
  Si sofferma, infine, sulle questioni che riguardano le proroghe di cui all'articolo 9, sottolineando in particolare come il suo gruppo ritenga che non deve essere a carico degli enti locali il contributo per l'Albo dei segretari comunali e provinciali.

  Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Cambursano 1.8 e Pastore 1.42.

  Donato BRUNO, presidente, ricorda che, come convenuto, le Commissioni sospendono ora i propri lavori per consentire ai componenti della Commissione bilancio di riunirsi secondo il proprio ordine del giorno. Avverte che la seduta riprenderà al termine della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che sarà convocata per le ore 15.15 di oggi. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 30 ottobre 2012.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 16.

SEDE REFERENTE

  Martedì 30 ottobre 2012. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea, per l'interno Saverio Ruperto e per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 16.

Pag. 17

DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.
C. 5520 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.

  Donato BRUNO, presidente, ricorda che il termine per la presentazione di subemendamenti alle parti riformulate degli emendamenti dei relatori 1.03, 2.77. 2.80 e 2.81 e agli emendamenti 2.550 e 3.500 dei relatori è scaduto alle ore 14.30. Avverte che sono stati presentati alcuni subemendamenti (vedi allegato 3), tra i quali due subemendamenti del deputato Mantovano riferiti all'articolo aggiuntivo 1.03, i quali sono irricevibili in quanto non riferiti alle parti riformulate degli emendamenti dei relatori, e due subemendamenti all'emendamento 2.81, anch'essi del deputato Mantovano, i quali sono irricevibili in quanto riproducono i subemendamenti Mantovano 0.2.81.3 e 0.2.81.4, che si intendono riferiti al predetto emendamento 2.81.
  Comunica che sono stati testé presentati dai relatori gli ulteriori emendamenti 3.501, 3.502, 3.503, 3.504, 3.505, 3.011, 8.32, 9.82, 10.20 e 10.020 (vedi allegato 4). Avverte che il termine per la presentazione di subemendamenti a questi ultimi emendamenti dei relatori è fissato alle ore 18.30 di oggi.
  Quanto alla richiesta di riesame di talune proposte emendative dichiarate inammissibili, comunica che la Presidenza ritiene, a seguito del nuovo esame, di poter ammettere le seguenti proposte emendative: Bitonci 3.114, che riferendosi a profili attinenti alla formazione professionale dei revisori contabili degli enti locali, può ritenersi riconducibile alla materia oggetto del decreto-legge; e Vanalli 8.14 e Vanalli 8.05, che, sia pure con riferimento a specifici profili, recano disposizioni relative al patto di stabilità interno. A seguito della nuova valutazione sull'emendamento Vanalli 8.14 e sull'articolo aggiuntivo Vanalli 8.05, devono conseguentemente ritenersi ammissibili anche gli identici emendamenti Bonavitacola 8.9 e Piccolo 8.23, gli emendamenti Armosino 8.11 e Mariani 8.8, nonché gli articoli aggiuntivi Cenni 8.03 e Marchi 8.06.
  È invece confermato il giudizio di inammissibilità espresso relativamente alle seguenti proposte emendative:
   Cera 2.48, in quanto l'emendamento reca disposizioni relative alla disciplina dell'incompatibilità tra l'incarico parlamentare e le cariche pubbliche elettive in enti territoriali, affrontando un tema estraneo all'oggetto del decreto-legge;
   Marchi 3.49, in quanto reca disposizioni in materia di remunerazione dei Presidenti di Circoscrizione, intervenendo su una materia non strettamente attinente all'oggetto del decreto-legge, che reca disposizioni riferite alle indennità dei consiglieri e degli assessori regionali;
   Mantovano 3.178, in quanto la proposta ha ad oggetto una modifica della disciplina relativa al commissariamento nell'ambito della procedura di accorpamento delle province, mentre il decreto-legge disciplina esclusivamente il commissariamento degli enti locali per ragioni finanziarie, regolamentato da una diversa normativa;
   Giovanelli 3.06, in quanto il decreto-legge non reca disposizioni ordinamentali sulle unioni di comuni;
   Rubinato 7.03, che rende accessibili tutti gli atti e i documenti delle pubbliche amministrazioni che determinano effetti finanziari o variazioni patrimoniali, mentre il decreto-legge prevede disposizioni riferite esclusivamente agli enti territoriali;
   Giorgio Conte 9.57, volto ad individuare i soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria per gli enti locali, in quanto, pur trattandosi di un aspetto connesso alla gestione degli enti locali, non può ritenersi strettamente attinente alle materie oggetto del decreto-legge;Pag. 18
   Giorgio Conte 9.59, volto a vincolare i proventi di determinate concessioni edilizie alla realizzazione di determinati interventi, che incide su materia del tutto estranea all'oggetto del decreto-legge;
   Codurelli 9.68, che reca una norma interpretativa in materia di progettazione dei lavori pubblici, materia del tutto estranea all'oggetto del decreto-legge;
   gli identici emendamenti Stucchi 10.012 e Codurelli 10.017, relativi alla gestione della casa da gioco di Campione d'Italia, materia del tutto estranea al contenuto del decreto-legge;
   gli identici emendamenti Polledri 11.28 e Bitonci 11.63, in quanto recano disposizioni di carattere generale relative ai programmi di investimento immobiliare dell'INAIL, che dovrebbero assicurare il prioritario finanziamento di interventi di ricostruzione, introducendo una norma che non appare strettamente attinente alle materie oggetto del decreto-legge, che all'articolo 11 reca disposizioni riferite al solo sisma del maggio 2012;
   Giovanelli 11.88 e Sereni 11.111 e 11.112, in quanto l'articolo 11 del decreto-legge ha ad oggetto esclusivamente il sisma del 20 e 29 maggio scorso.

  Comunica, infine, che il gruppo Lega Nord Padania, tenuto conto anche di quelle già richiamate, ha formulato una richiesta di riesame riferita a ventinove proposte emendative, tre delle quali, in precedenza ricordate, sono state considerate ammissibili.
  La Presidenza conferma invece il giudizio di inammissibilità delle seguenti ulteriori proposte emendative: Simonetti 2.44, Simonetti 2.45, D'Amico 2.47, Vanalli 3.110, Volpi 3.111, Bragantini 3.112, Montagnoli 3.01, Vanalli 8.19, Meroni 9.50, Vanalli 9.53, Montagnoli 9.54, Meroni 9.51, Vanalli 9.52, Vanalli 9.45, Vanalli 9.46, Vanalli 9.47, Vanalli 9.38, Meroni 9.019, Bragantini 9.018, Bitonci 10.6, Pastore 10.5, Simonetti 11.46, Fugatti 11.47 e Fugatti 11.48.
  La conferma del giudizio di inammissibilità rispetto alle proposte emendative da ultimo richiamate è dovuto, con riferimento alle differenti tipologie di proposte, alle seguenti considerazioni. Non possono ritenersi strettamente attinenti al contenuto del decreto-legge le proposte emendative comunque volte a determinare risparmi di spesa da parte degli enti territoriali, né quelle comunque dirette ad incidere sulla gestione dei bilanci dei medesimi enti. La stessa valutazione va espressa per le proposte emendative volte a disciplinare profili dell'imposta municipale sugli immobili diversi dai limitati aspetti della stessa oggetto del provvedimento, nonché per quelle volte a disciplinare tributi locali diversi ovvero a introdurre disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali. Sono, poi, del tutto estranee alle materie oggetto del decreto-legge le proposte emendative relative alla cessione dei crediti relativi a forniture degli enti territoriali e alla compensazione delle somme dovute per imposte erariali.

  Angelo CERA (UdCpTP) rimarca le pesanti conseguenze che avrà sugli enti locali la mancata presa in considerazione del suo emendamento 2.48, di differimento del termine di decorrenza della incompatibilità stabilita dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011 – ai sensi del quale le cariche di deputato e senatore e di Governo sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali con più di 5.000 abitanti – sottolineando che la norma obbligherà molti comuni a nuove elezioni. Contesta pertanto la valutazione di inammissibilità dell'emendamento, anche in considerazione del fatto che proposte di modifica del testo così rilevanti non vengono dichiarate inammissibili presso l'altro ramo del Parlamento. Invita pertanto con forza la presidenza a tenere conto delle sue osservazioni e a rivedere il giudizio sul suo emendamento, evitando una inutile mortificazione del ruolo dei parlamentari.

Pag. 19

  Donato BRUNO, presidente, nel riconfermare il giudizio di inammissibilità sull'emendamento Cera 2.48, ricorda che, per quanto riguarda le procedure di esame dei decreti-legge, il Senato applica criteri diversi e meno stringenti di quelli previsti dalla Camera.

  Pier Paolo BARETTA (PD), nell'invitare i colleghi ad una più approfondita riflessione sulle conseguenze della pronuncia di ammissibilità di taluni emendamenti, si chiede dove e quando il Parlamento, nella pienezza delle sue funzioni, dovrebbe parlare degli argomenti di viva attualità come gli eventi alluvionali recenti o il recente terremoto, che non possono essere esclusi dal dibattito solo perché il Governo, nel titolo del decreto-legge, ha fatto riferimento soltanto al terremoto del maggio 2012, tanto più quando al Senato si segue una interpretazione differente in merito alla possibilità di ammettere al voto le proposte emendative.

  Donato BRUNO, presidente, ricorda che, avendo le Commissioni già respinto gli identici emendamenti soppressivi Cambursano 1.8 e Pastore 1.42, si procederà ora alla votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1.106 dei relatori.

  Alfredo MANTOVANO (PdL) ritira il suo subemendamento 0.1.106.14. Con riferimento poi al suo subemendamento 0.1.106.15, invita i relatori e il Governo a modificare il loro parere contrario, sottolineando che la modifica prospettata consentirebbe di effettuare le verifiche della Corte dei conti alla scadenza naturale, cioè ogni anno, rendendo meno oneroso il lavoro dei Consigli regionali, già oberate dalle attività istituzionali.

  Linda LANZILLOTTA (Misto) ritiene incongruente che la Corte dei conti intervenga con una periodicità diversa rispetto a quella, annuale, degli atti sottoposti a verifiche, ed invita quindi i relatori e il Governo ad una riflessione su questo punto. Fa presente altresì che la cadenza semestrale del controllo aveva un senso rispetto al contesto normativo del testo originario e potrebbe pertanto essere oggetto di modifiche.

  Pierguido VANALLI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul subemendamento Mantovano 0.1.106.15, che va nella direzione di uno snellimento burocratico, pur mantenendo il necessario controllo della Corte dei Conti.

  Chiara MORONI (FLpTP), relatore per la V Commissione, conferma il parere contrario dei relatori sul subemendamento Mantovano 0.1.106.15.

  Le Commissioni respingono il subemendamento Mantovano 0.1.106.15.

  Antonio BORGHESI (IdV) sottoscrive il subemendamento Simonetti 0.1.106.3. Ritiene infatti che l'assenza di un termine perentorio per le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti potrebbe comportare un inutile e dannoso blocco dell'attività dell'ente interessato dalla verifica. Perciò ritiene necessario un termine perentorio breve per la pronuncia della Corte dei conti, in assenza della quale si deve intendere che la stessa sia resa in senso favorevole.

  Matteo BRAGANTINI (LNP) ritiene assurda l'assenza di un termine per la pronuncia delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Raccomanda perciò l'approvazione del subemendamento Simonetti 0.1.106.3, che prevede un termine in tal senso, in mancanza del quale si produrranno dannose lungaggini burocratiche.

  Enrico LA LOGGIA (PdL) ritiene che in mancanza della pronuncia entro un termine dato vi debba essere, semmai, il silenzio-rifiuto, considerato che il silenzio-assenso va nella direzione contraria rispetto a quella del decreto-legge, che vuole porre le condizioni per una pubblica amministrazione più sana. Ritiene pertanto ragionevole la norma predisposta dai relatori.

Pag. 20

  Gianclaudio BRESSA (PD), nel condividere le affermazioni del collega La Loggia, ricorda che l'emendamento dei relatori modifica l'impostazione del controllo, nel senso di un controllo non più preventivo e di legittimità, ma teso a verificare il rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dall'articolo 119 della Costituzione, nonché la sostenibilità dell'indebitamento. Sottolinea che per questi controlli occorre un tempo congruo.

  Maria Piera PASTORE (LNP) ritiene che si debba stabilire un termine congruo entro il quale la Corte dei conti può fare una valutazione seria e rigorosa.

  Oriano GIOVANELLI (PD) ritiene che i relatori dovrebbero compiere uno sforzo per individuare una formulazione meno equivoca del loro emendamento 1.106, pur condividendo nel merito il parere contrario espresso sul subemendamento Simonetti 0.1.106.3.

  Linda LANZILLOTTA (Misto) concorda con il collega La Loggia in merito al meccanismo di verifica non sospensivo su atti di carattere generale di programmazione economico-finanziari. Ritiene infatti che le verifiche della Corte dei conti siano penetranti e abbiano effetti rilevanti.

  Giuseppe CALDERISI (PdL) ritiene preferibile una diversa formulazione della norma che specifichi che i bilanci sottoposti a verifica debbano essere quelli approvati da regioni ed enti locali.

  Oriano GIOVANELLI (PD), nel rilevare che la norma attribuisce un ruolo di particolare rilievo e delicatezza alle sezioni regionali della Corte dei conti, sostiene che la procedura di controllo delineata non condiziona preventivamente le attività della regione, come invece paventato da alcuni colleghi.

  David FAVIA (IdV) ritiene opportuno definire la disciplina applicabile nella fase transitoria qualora il controllo non venga effettuato nei tempi previsti.

  Rolando NANNICINI (PD) ritiene congruo e legittimo che sul bilancio preventivo e consultivo delle regioni si attui il controllo della Corte dei conti, in analogia alle verifiche effettuate sul bilancio dello Stato. Suggerisce di precisare che i tempi per il controllo sui bilanci regionali siano i medesimi, ovvero la metà, di quelli stabiliti per il controllo del bilancio statale.

  Gianclaudio BRESSA (PD) propone una diversa formulazione della norma, secondo cui le sezioni regionali della Corte dei conti devono esaminare il bilancio consuntivo sulla base del diretto confronto con il bilancio preventivo approvato dalla regione.

  Chiara MORONI (FLpTP), relatore per la V Commissione, ritiene che, qualora il collega Simonetti concordi con una riformulazione del suo subemendamento 0.1.106.3 nei termini testé prospettati dal deputato Bressa, tale proposta emendativa potrebbe essere valutata favorevolmente.

  Pierguido VANALLI (LNP) avanza la richiesta di accantonare l'emendamento dei relatori 1.106, al fine di poterne approfondire i contenuti e valutare le eventuali modifiche da apportare.

  Donato BRUNO, presidente, invita il presentatore a ritirare il suo subemendamento 0.1.106.3.

  Pierguido VANALLI (LNP) chiede che si ponga ai voti la sua proposta emendativa.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Simonetti 0.1.106.3; approvano, quindi, il subemendamento Mantovano 0.1.106.16.

  Pierguido VANALLI (LNP), intervenendo sul suo subemendamento 0.1.106.4, chiarisce che i controlli effettuati dalle sezioni regionali della Corte dei conti dovrebbero avere cadenza annuale per produrre una sostanziale efficacia.

Pag. 21

  Le Commissioni respingono il subemendamento Vanalli 0.1.106.4.

  Maria Piera PASTORE (LNP) illustra il suo subemendamento 0.1.106.5, secondo cui i rendiconti delle regioni dovrebbero specificare le quote di partecipazione.

  Le Commissioni respingono il subemendamento Pastore 0.1.106.5.

  Alfredo MANTOVANO (PdL), illustrando il suo subemendamento 0.1.106.17, rammenta che il Governo e i relatori sembravano apprezzarne i contenuti pur avendo espresso sul medesimo parere contrario. Fa notare, che prevedere un controllo sulle partecipazioni in relazione al fatturato significa fare riferimento a un parametro impreciso e incongruo. Propone che il controllo sia previsto per tutte le partecipazioni superiori ad un determinato limite, quale può essere il 20 per cento.

  Pierangelo FERRARI (PD), relatore per la I Commissione, dichiara di non essere favorevole al subemendamento in oggetto, in quanto sulla materia si è definito un preciso accordo in sede di Conferenza Stato-regioni.

  Linda LANZILLOTTA (Misto) evidenzia che la norma è oscura, in quanto non risulta agevole interpretare la previsione secondo cui occorre tenere conto del fatturato della partecipazione pubblica nel bilancio; non appare chiaro inoltre se tale partecipazione debba essere o meno consolidata. Avanza la richiesta al Governo di esprimersi con maggiore precisione su tale delicata materia.

  Rolando NANNICINI (PD) fa notare che il fatturato di una partecipazione è un parametro aleatorio e variabile. Occorre pertanto meglio definire la formulazione della norma.

  David FAVIA (IdV) evidenzia che il voler tener conto di una partecipazione in un bilancio implica di per sé un consolidamento; il criterio del fatturato è comunque aleatorio e si dichiara quindi favorevole al subemendamento Mantovano, che prevede come parametro un preciso limite di partecipazione.

  Chiara MORONI (FLpTP), relatore per la V Commissione, propone di accantonare il subemendamento in oggetto.

  Giancarlo GIORGETTI (LNP) sottolinea che l'entità del fatturato non è conoscibile nella fase preventiva in cui si attuano i controlli; aggiunge che non è possibile altresì conoscere ex ante se il medesimo fatturato si possa o meno consolidare. In tali condizioni, la Corte dei conti non avrebbe strumenti efficaci di controllo. Ravvisa quindi l'esigenza di approfondire ulteriormente tali temi, particolarmente complessi e delicati, e condivide la proposta di accantonamento del subemendamento in esame avanzata dal relatore.

  Raffaele VOLPI (LNP), nel condividere le osservazioni del collega Giorgetti, ritiene incongrua la norma e apprezza la proposta di accantonare l'emendamento in titolo.

  Donato BRUNO, presidente, propone quindi l'accantonamento del subemendamento Mantovano 0.1.106.17.

  Le Commissioni consentono; approvano quindi il subemendamento Ciccanti 0.1.106.22.

  Maria Piera PASTORE (LNP) dichiara di aderire alla proposta di riformulazione precedentemente avanzata dai relatori del suo subemendamento 0.1.106.6.

  Le Commissioni approvano il subemendamento Pastore 0.1.106.6, come riformulato.

  Donato BRUNO, presidente, avverte che sono stati ritirati dai presentatori i subemendamenti Mantovano 0.1.106.18 e Zeller 0.1.106.23.

Pag. 22

  Le Commissioni approvano il subemendamento Lanzillotta 0.1.106.1.

  Pierguido VANALLI (LNP) illustra il subemendamento 0.1.106.7 a sua firma, volto a perseguire una semplificazione della procedura ivi contemplata.

  Le Commissioni respingono il subemendamento Vanalli 0.1.106.7.

  Roberto SIMONETTI (LNP), illustrando il subemendamento 0.1.106.8 a sua firma, ne evidenzia le finalità volte a rendere più tempestiva la procedura di controllo per fornire maggiori certezze alle attività dei gruppi.

  Le Commissioni respingono il subemendamento Simonetti 0.1.106.8.

  Rolando NANNICINI (PD) invita i relatori a riflettere sulle previsioni recate dai commi 7 e 8, che, di fatto, non consentono una tempestiva e agevole attuazione della procedura di controllo.

  Maria Piera PASTORE (LNP) illustra il proprio subemendamento 0.1.106.9, volto a prevedere il termine per la pronuncia della Corte dei conti.

  Raffaele VOLPI (LNP) giudica ragionevole il contenuto del subemendamento Pastore 0.1.106.9.

  Antonio BORGHESI (IdV) dichiara di voler sottoscrivere il subemendamento Pastore 0.1.106.9.

  Le Commissioni respingono il subemendamento Pastore 0.1.106.9.

  Pierangelo FERRARI (PD), relatore per la I Commissione, propone una riformulazione del subemendamento Polledri 0.1.106.10 volta a sostituire le parole «sito internet della regione» con le parole «sito istituzionale della regione».

  Il sottosegretario Saverio RUPERTO condivide la riformulazione proposta.

  Massimo POLLEDRI (LNP) accoglie la proposta di riformulazione del suo subemendamento.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano il subemendamento Polledri 0.1.106.10, nel testo riformulato. Approvano quindi l'emendamento Vanalli 0.1.106.11.

  Alfredo MANTOVANO (PdL) illustra le finalità del proprio subemendamento 0.1.106.19, volto a rendere non superficiale e non saltuaria la verifica della Corte dei conti.

  Pierangelo FERRARI (PD), relatore per la I Commissione, anche a nome della relatrice per la V Commissione, fa presente che il parere sul subemendamento 0.1.106.19 può essere favorevole ove lo stesso sia riformulato nel senso di sostituire il termine «quaranta» con il termine «trenta».

  Il sottosegretario Saverio RUPERTO condivide la riformulazione proposta.

  Alfredo MANTOVANO (PdL) accoglie la riformulazione proposta.

  Le Commissioni approvano il subemendamento Mantovano 0.1.106.19, come riformulato.

  Pierguido VANALLI (LNP) illustra le finalità del proprio subemendamento 0.1.106.12.

  Le Commissioni respingono il subemendamento Vanalli 0.1.106.12.

  Donato BRUNO, presidente, prende atto che il subemendamento Zeller 0.1.106.24 è stato ritirato.

  Alfredo MANTOVANO (PdL) chiede di riconsiderare il parere espresso sul suo subemendamento 0.1.106.20.

  Pierangelo FERRARI (PD), relatore per la I Commissione, rilevata la correttezza Pag. 23del subemendamento Mantovano 0.1.106.20, anche a nome della relatrice per la V Commissione, cambia il parere precedentemente espresso, pronunciandosi a favore della proposta emendativa.

  Il sottosegretario Saverio RUPERTO concorda con la valutazione dei relatori.

  Le Commissioni approvano il subemendamento Mantovano 0.1.106.20.

  Raffaele VOLPI (LNP) illustra il subemendamento Polledri 0.1.106.13, di cui è cofirmatario, volto ad impedire l'aumento di organico della Corte dei conti.

  Massimo POLLEDRI (LNP) sottolinea che, nel caso siano necessari aumenti di organico, si deve ricorrere all'istituto della mobilità. Chiede quindi rassicurazioni al rappresentante del Governo sul fatto che, per lo svolgimento delle nuove funzioni attribuite dal decreto-legge in esame alla Corte dei conti, non si procederà a nuove assunzioni.

  Chiara MORONI (FLpTP), relatore per la V Commissione, premesso che la Corte dei conti è sotto organico e che il presidente Giampaolino ha sostenuto che la stessa è in grado di assolvere alle nuove funzioni ad essa attribuite con il personale attualmente in servizio, propone una riformulazione al subemendamento Polledri 0.1.106.13, volta a sostituire le parole da «il personale in servizio» a «unità di personale» con le seguenti: «le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  Donato BRUNO, presidente, fa presente che la Corte dei conti ha già bandito un concorso per nuove assunzioni in data precedente all'adozione del decreto-legge in esame.

  Linda LANZILLOTTA (Misto) ritiene che, se si ammette nell'ordinamento un meccanismo in cui si affidano nuovi compiti alle amministrazioni e si stabilisce, al contempo, l'invarianza della spesa, si introduce un principio molto pericoloso. Sottolinea la necessità di una relazione tecnica che dimostri che, con l'organico attuale, la Corte dei conti è in grado di assolvere alle nuove funzioni ad essa attribuite. Rileva che una soluzione potrebbe essere quella di un riparto dell'organico in servizio tra le funzioni di controllo, giurisprudenza e procura, in modo che non si determini una compressione del numero degli addetti ad una funzione rispetto al numero di addetti alle altre funzioni.

  Chiara MORONI (FLpTP), relatore per la V Commissione, sottolinea che la riformulazione da lei proposta in riferimento al subemendamento Polledri 0.1.106.13 contiene la formula tipica utilizzata dalla Commissione bilancio nei provvedimenti in cui non sono previste spese.

  Alfredo MANTOVANO (PdL) osserva che il provvedimento in esame attribuisce alla Corte dei conti compiti aggiuntivi, ma non si preoccupa di potenziarne l'organico. Rileva che sono attualmente previste 613 unità, mentre sono di fatto in servizio 444 magistrati, di cui 11 fuori ruolo. Ciò significa che già ora la Corte opera con una carenza di organico pari al 30 per cento. In base a semplici calcoli, si può vedere come nella regione Lombardia, ad esempio, la Corte dovrebbe assolvere alle nuove competenze con sole nove unità.

  Enrico LA LOGGIA (PdL) ritiene che il subemendamento Polledri 0.1.106.13 sia inammissibile perché il suo contenuto viola palesemente la Carta costituzionale.

  Donato BRUNO, presidente, ricorda i contenuti della lettera inviata dal presidente della Corte dei conti, della quale ha già dato integrale lettura nella seduta del 23 ottobre scorso, in risposta alla richiesta di chiarimenti in ordine alla adeguatezza degli attuali organici della Corte dei conti a fare fronte ai nuovi compiti ad essa attribuiti.

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  Mario TASSONE (UdCpTP) prende atto del contenuto della lettera del presidente della Corte dei conti e ritiene non condivisibile il subemendamento Polledri 0.1.106.13.

  Salvatore VASSALLO (PD) ritiene che, malgrado l'autorevolezza della fonte, le argomentazioni addotte nella lettera del Presidente della Corte dei conti richiamata dal presidente Bruno non siano sufficienti a fugare il timore che la Corte dei conti non sia in grado di assicurare lo svolgimento delle nuove funzioni assegnatele con il decreto in esame senza un incremento del proprio organico. Richiamando le osservazioni svolte dall'onorevole Mantovano, chiede se si intenda approvare una norma manifesto oppure una norma effettivamente applicabile. Osserva peraltro come la dotazione di personale della Corte, pur essendo molto differenziata da regione a regione, sia comunque già oggi dappertutto al di sotto dell'organico. Esprime pertanto la sua contrarietà rispetto al subemendamento Polledri 0.1.106.13, anche qualora venisse accolta la riformulazione proposta dal relatore.

  Amedeo CICCANTI (UdCpTP) sottolinea come, dal punto di vista della V Commissione, la clausola di invarianza proposta dai relatori possa essere sufficiente, in quanto il provvedimento non assegna nuove funzioni alla Corte dei conti, ma si limita a organizzare diversamente quelle esistenti.

  Rolando NANNICINI (PD) esprime la preoccupazione che, nel caso in cui si accogliesse la proposta emendativa in discussione, si potrebbe impedire anche lo svolgimento dei concorsi per l'accesso alla Corte dei conti già previsti a legislazione vigente. Propone comunque di accantonare la proposta emendativa e di discuterne insieme all'articolo 7, lasciando all'articolo 1 solo la definizione delle nuove competenze della Corte dei conti.

  Massimo POLLEDRI (LNP) sottolinea come la lettera del presidente Giampaolino confermi la opportunità del suo subemendamento in esame.

  Donato BRUNO, presidente, chiede all'onorevole Polledri se convenga sull'opportunità di discutere il subemendamento a sua prima firma insieme alle proposte emendative riferite all'articolo 7.

  Massimo POLLEDRI (LNP) dichiara di concordare con i relatori che hanno ritenuto di inserire l'argomento in questa sede.

  Donato BRUNO, presidente, propone di accantonare il subemendamento Polledri 0.1.106.13 al fine di valutare la opportunità di discuterlo insieme alle proposte emendative riferite all'articolo 7.

  Chiara MORONI (FLpTP), relatore per la V Commissione, condivide la proposta del presidente Bruno.

  Le Commissioni accantonano il subemendamento Polledri 0.1.106.13.

  Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) annuncia il ritiro dei subemendamenti a sua prima firma 0.1.106.25 e 0.1.106.26, nonché delle analoghe proposte emendative riferite all'articolo 3, avendo convenuto con i relatori sulla opportunità di una previsione di una generale clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

  Giulio CALVISI (PD) ricorda di aver presentato proposte emendative di tenore analogo a quelle richiamate dall'onorevole Zeller e si dice fiducioso sul fatto che i relatori si preoccuperanno di introdurre la clausola di salvaguardia.

  Linda LANZILLOTTA (Misto) ritira il subemendamento a sua prima firma 0.1.106.2, sottolineando come la questione abbia una rilevanza nazionale e non limitata alle sole regioni a statuto speciale e alle province autonome.

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  Donato BRUNO, presidente, preso atto che non è allo stato possibile definire una posizione in merito al subemendamento Polledri 0.1.106.13, testé accantonato, rinvia il seguito dell'esame alla giornata di domani, avvisando che la seduta sarà convocata venti minuti dopo il termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea e i lavori riprenderanno dal subemendamento accantonato. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 17.45.

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