CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 ottobre 2012
725.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 24 ottobre 2012. — Presidenza del presidente della II Commissione Giulia BONGIORNO. — Intervengono il Ministro della giustizia, Paola Severino Di Benedetto e il sottosegretario di Stato per la giustizia, Sabato Malinconico.

  La seduta comincia alle 12.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
C. 4434-B Governo.

(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che nella riunione congiunta svoltasi ieri, gli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni I e II, hanno stabilito che l'esame in sede referente del disegno di legge sia avviato oggi per concludersi, acquisiti i parerei delle Commissioni competenti, domani, al fine di consentire una sua eventuale iscrizione nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 29 ottobre. La seduta di oggi è quindi dedicata all'esame preliminare. Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 9 di domani. Questi saranno poi esaminati nella seduta che si terrà nella medesima giornata.

  Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, ricorda che il provvedimento in esame tre origine da un disegno di legge presentato dal Governo il 4 maggio 2010 (S. 2156). Il testo attuale, risultante da due letture del Senato ed una prima lettura della Camera dei deputati, risulta profondamente modificato rispetto all'impianto originario. Il testo approvato dalla Camera il 14 giugno 2012 è stato modificato dal Senato e torna quindi nuovamente all'esame della Camera. Il testo che viene dal Senato consta di due soli articoli: l'articolo 1, composto da 83 commi recanti la disciplina sostanziale, e l'articolo 2, relativo alla clausola di invarianza finanziaria.
  Ricorda che il disegno di legge nel complesso reca misure volte a prevenire e reprimere la corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione; ed introduce nel codice penale importanti modifiche alla disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione. Il testo approvato con Pag. 8modificazioni dalla Camera dei deputati il 14 giugno 2012 era composto da 27 articoli. Nel corso dell'esame al Senato, a seguito dell'approvazione di un emendamento del Governo, i primi 26 articoli sono stati sostituiti e inglobati in un articolo unico.
  L'esame della Camera si limiterà in questa fase alle sole parti del testo modificate nell'ultima lettura al Senato. Ciò premesso, la mia relazione esporrà molto sinteticamente il contenuto provvedimento soffermandosi sulle modifiche introdotte dal Senato in relazione agli arbitrati negli appalti pubblici e alla incompatibilità dei dipendenti pubblici. La collega Angela Napoli descriverà invece le modifiche apportate dal Senato alla disciplina del collocamento fuori ruolo in magistratura e a quella sul traffico di influenze illecite e sulla corruzione tra privati.
  Per quanto riguarda la prevenzione e repressione della corruzione nella pubblica amministrazione, il provvedimento individua nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit) l'Autorità nazionale anticorruzione (il ruolo è, attualmente, ricoperto dal Dipartimento della funzione pubblica). Sono dettate specifiche misure volte alla trasparenza dell'attività amministrativa, compresa l'attività relativa agli appalti pubblici e al ricorso ad arbitri, e nell'attribuzione di posizioni dirigenziali oltre a misure per l'assolvimento di obblighi informativi ai cittadini da parte delle pubbliche amministrazioni. È dettata una più stringente disciplina delle incompatibilità, del cumulo di impieghi e degli incarichi di dipendenti pubblici ed è affidata al Governo la definizione di un codice di comportamento dei pubblici dipendenti e degli illeciti e delle sanzioni disciplinari relative ai termini dei procedimenti amministrativi. Il Governo viene delegato all'adozione entro un anno di un testo unico in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo a seguito di condanne definitive per delitti non colposi. È prevista la tutela del pubblico dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite apprese in ragione del suo rapporto di lavoro. Sono elencate le attività d'impresa particolarmente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa ed è istituito presso ogni prefettura l'elenco dei fornitori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa. È incrementato il catalogo dei reati alla cui condanna consegue, per l'appaltatore, la risoluzione del contratto con una pubblica amministrazione. È previsto un obbligo di adeguamento per Regioni ed enti locali. È prevista – come dirà la collega Napoli – una più restrittiva disciplina del «fuori ruolo» per i magistrati e gli avvocati dello Stato. È reso più incisivo il giudizio di responsabilità amministrativa nei confronti del dipendente pubblico che ha causato un danno all'immagine della pubblica amministrazione. Sono dettate nuove cause ostative alle candidature negli enti locali e nuovi casi di decadenza o sospensione dalla carica. Sono previste misure organizzative da parte delle amministrazioni in caso di rinvio a giudizio di un dipendente per concussione per induzione. È modificato il procedimento di revoca dei segretari comunali.
  Con riguardo alle modifiche al codice penale, oltre ad un complessivo aumento delle pene e alle modifiche processuali di coordinamento, il provvedimento in esame prevede che il reato di concussione (articolo 317) diventi riferibile al solo pubblico ufficiale (e non più anche all'incaricato di pubblico servizio) e rivede la fattispecie per induzione, oggetto di un autonomo reato. L'attuale fattispecie di reato di cui all'articolo 318 relativo alla cosiddetta corruzione impropria del pubblico ufficiale (Corruzione per un atto d'ufficio), ora rubricato «corruzione per l'esercizio della funzione», viene rideterminata in modo da rendere più evidenti i confini tra le diverse forme di corruzione: da una parte, la corruzione propria di cui all'articolo 319, che rimane ancorata alla prospettiva del compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio; dall'altra, l'accettazione o la promessa di una utilità indebita, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico Pag. 9servizio, che prescinde dall'adozione o dall'omissione di atti inerenti al proprio ufficio.
  È aggiunto al codice il nuovo articolo 319-quater, con il delitto di «Induzione indebita a dare o promettere utilità» (cosiddetta concussione per induzione), che punisce sia il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che induce il privato a pagare (reclusione da 3 a 8 anni) sia il privato che dà o promette denaro o altra utilità (reclusione fino a 3 anni). È altresì inserito nel codice il delitto di «Traffico di influenze illecite» (nuovo articolo 346-bis) del quale parlerà la relatrice Angela Napoli. Viene poi riformulata anche l'attuale fattispecie di cui all'articolo 2635 del codice civile (Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità): anche di questo parlerà la relatrice Angela Napoli. Infine, viene adeguata alle nuove fattispecie anche la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche.
  Per quanto riguarda le modifiche introdotte dal Senato – lasciando da parte quelle di semplice coordinamento conseguenti alla nuova numerazione dei commi e degli articoli e la soppressione dell'articolo 2 del testo della Camera sul finanziamento della CIVIT, che è già in vigore per effetto dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge n. 95 del 2012 – tali modifiche riguardano, come già detto, gli arbitrati negli appalti pubblici; l'incompatibilità dei dipendenti pubblici; la disciplina del collocamento fuori ruolo in magistratura; il nuovo reato di traffico di influenze illecite; e il nuovo reato di corruzione tra privati.
  Quanto agli arbitrati negli appalti pubblici, il testo approvato dalla Camera (articolo 3, comma 5) ha previsto, novellando l'articolo 241 del Codice degli appalti (di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006), che le controversie sui diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione di appalti pubblici, comprese quelle derivanti dal mancato raggiungimento di un accordo bonario tra le parti, possano essere risolte con un arbitrato soltanto previa autorizzazione dell'organo di governo della pubblica amministrazione; in mancanza dell'autorizzazione, sia il ricorso ad arbitri che l'inclusione della clausola compromissoria nel bando o avviso-invito di gara sono nulli. Il successivo comma 6 dell'articolo 3 ha esteso tale disciplina autorizzatoria anche agli analoghi contenziosi in cui sia parte una società a partecipazione pubblica o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico di bilanci pubblici. Il testo approvato dal Senato (articolo 1, comma 20) ha esteso ulteriormente alle società controllate o collegate ad una società partecipata pubblica (di cui all'articolo 2359 del codice civile) l'obbligo di previa autorizzazione motivata all'arbitrato da parte dell’«organo di governo». Il comma 34 riguarda invece l'ambito applicativo delle disposizioni in materia di trasparenza amministrativa (commi da 15 a 33 dell'articolo 1). Il testo approvato dalla Camera riferiva tali disposizioni a tutte le pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici nazionali nonché alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. La modifica del Senato aggiunge le società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile alla lista dei destinatari della disposizione.
  Quanto alle incompatibilità dei dipendenti pubblici, il Senato ha precisato la formulazione di un passaggio del nuovo comma 16-ter dell'articolo 53 del testo unico sul pubblico impiego (di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001). La norma, nel testo approvato dalla Camera stabilisce che i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali previsioni sono nulli; è vietato ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche Pag. 10amministrazioni per i successivi tre anni. Il testo della Camera stabilisce inoltre che «è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti». La modifica approvata dal Senato precisa il testo chiarendo che dove si dice che «è prevista la restituzione» dei compensi, si intende che c’è l’«obbligo di restituzione» dei compensi.

  Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, precisa che si soffermerà sulle parti di competenza della Commissione giustizia, che si riferiscono alle modifiche del testo della Camera relative alla disciplina del collocamento fuori ruolo in magistratura ed ai nuovi reati di traffico di influenze illecite e di corruzione tra privati.
  In merito alla disciplina del collocamento fuori ruolo in magistratura, l'articolo 1, commi da 66 a 74, prevede una nuova disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (cui sono stati aggiunti dal Senato i magistrati militari) e degli avvocati e procuratori dello Stato.
  Nel testo approvato dalla Camera (articolo 18), tale disciplina stabiliva che i magistrati potessero prestare servizio in posizione di fuori ruolo, o in un'altra analoga posizione, per non più di cinque anni consecutivi e, nel corso dell'intera carriera, per un tempo massimo complessivo di dieci anni; che i ricollocati in ruolo non potessero essere nuovamente collocati fuori ruolo se non avessero esercitato continuativamente ed effettivamente le proprie funzioni per almeno cinque anni; che il collocamento fuori ruolo non potesse determinare alcun pregiudizio relativo al posizionamento nei ruoli di appartenenza e che il magistrato fuori ruolo mantenesse, nel nuovo incarico, esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, compresa l'indennità, rimanendo a carico della stessa i relativi oneri. L'articolo 18, infine, precisava la prevalenza della nuova disciplina su ogni normativa speciale, nonché la sua applicazione agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore.
  Il testo approvato dal Senato – interamente sostitutivo – introduce l'obbligo per i citati magistrati e avvocati e procuratori dello Stato con funzioni apicali o semiapicali (compresi i capi di gabinetto) presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali, di essere collocati fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico. In mancanza di provvedimento di collocamento fuori ruolo nei 180 giorni successivi all'entrata in vigore della legge, gli incarichi in corso cessano di diritto. Sarà inoltre il Governo, attraverso l'esercizio di una delega – di cui sono stabiliti principi e criteri direttivi – a individuare, entro 4 mesi, eventuali ulteriori incarichi per cui sarà obbligatorio il collocamento fuori ruolo. I principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega sono la specificità di regimi e funzioni, la durata dell'incarico, l'impegno lavorativo del medesimo, i possibili conflitti d'interesse. Viene confermata in 10 anni la durata massima delle attività fuori ruolo, ma è introdotta un'eccezione per chi ha incarichi di Governo od elettivi, presso organi di autogoverno (come il CSM) e corti internazionali. Per i magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale ed il CSM resta il termine massimo di 10 anni, che scatterà dall'entrata in vigore della legge, anche se gli incarichi sono stati conferiti dopo tale data; il magistrato con un altro incarico in corso all'entrata in vigore della legge, che abbia già maturato il termine decennale (o lo maturerà successivamente), è confermato nel fuori ruolo fino alla scadenza naturale della legislatura, del mandato, della consiliatura. Se l'incarico non ha un termine prefissato, il collocamento fuori ruolo è confermato per i 12 mesi successivi all'entrata in vigore della legge. È stata soppressa dal Senato la citata previsione dell'articolo 18 (comma 2) per la quale i fuori ruolo mantengono solo il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza (cui spettano i relativi oneri), compresa Pag. 11l'indennità. Dalla nuova disciplina transitoria introdotta, deriva la soppressione del comma 3 dell'articolo 18 del testo Camera, che recava la clausola di prevalenza delle nuove disposizioni su ogni altra norma, anche speciale, e prevedeva l'applicabilità anche agli incarichi in corso. In fine, è previsto che entro un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive.
  Passa quindi all'esame delle disposizioni penali, partendo dal reato di «traffico di influenze illecite». Il testo dell'articolo 19, approvato dalla Camera, introduce nel codice penale il nuovo reato di «traffico di influenze illecite» (articolo 346-bis) che, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318 e 319 (corruzione propria e impropria) e 319-ter (corruzione in atti giudiziari), punisce con la reclusione da uno a tre anni chi, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. Sono previste aggravanti e attenuanti speciali.
  La norma è stata modificata dal Senato con l'obiettivo di meglio specificare la condotta, superando quelle perplessità sulla determinatezza della formulazione della fattispecie che avrebbe potuto portare, secondo alcuni, ad incriminazioni di condotte in realtà non lesive di beni giuridici penalmente rilevanti. L'articolo 1, comma 75, lettera r), infatti: configura la possibilità del concorso del reato di traffico di influenze illecite con la corruzione impropria (articolo 318 del codice penale, corruzione per l'esercizio della funzione) che non compare più nella clausola «fuori dei casi...»; precisa che la mediazione illecita è «verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio»; esplicita che la condotta deve essere in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.
  Si potrebbe dire che è stata rafforzata la prodromicità del reato rispetto ai fatti corruttivi, andando a punire condotte che avrebbero potuto configurare, in alcuni casi, dei veri e propri tentativi di corruzione.
  In merito al reato di corruzione tra privati, la nuova norma sostituisce l'attuale fattispecie di cui all'articolo 2635 del Codice civile (“Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità”) con quella di “Corruzione tra privati”. La disposizione prevede che siano puniti con la reclusione da uno a tre anni gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, compiendo o omettendo atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionano nocumento alla società. È stabilita l'applicazione della pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al precedente comma. Il nuovo articolo 2635 dispone, poi, che il soggetto che dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate sia punito con le pene ivi previste. La norma infine, statuisce che le pene sopraindicate siano raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58/1998).
  Il testo approvato dal Senato (articolo 1, comma 76), senza modificare la fattispecie penale ex articolo 2635 del Codice civile, approvata dalla Camera, ha introdotto la procedibilità a querela della corruzione tra privati; si procede tuttavia d'ufficio quando dall'illecito derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni e servizi.
  Dichiara che avrebbe preferito un provvedimento più incisivo rispetto a quello in Pag. 12esame, al fine di contrastare in maniera efficace la corruzione che oramai è diventata un fenomeno dilagante. In particolare avrebbe preferito che nel testo fossero introdotte anche le disposizioni concernenti il falso in bilancio, l'autoriciclaggio, il voto di scambio senza il passaggio di denaro, considerato che si tratta di questioni tutte strettamente connesse e, in alcuni casi, prodromiche agli atti corruttivi. Inoltre avrebbe preferito che la delega in materia d'incandidabilità fosse ben più rigorosa rispetto a quella contenuta ora nel testo. Per tale ragione auspica che il Governo attui quanto prima la delega in materia di incandidabilità e presenti delle proposte di iniziativa legislativa volte ad integrare il provvedimento in esame, andando a colpire il fenomeno della corruzione nella sua interezza.
  Tuttavia, nonostante queste sue perplessità, ritiene opportuno approvare quanto prima il provvedimento in esame, auspicando che questo possa poi essere migliorato attraverso successivi interventi legislativi, ritenendo che sia intollerabile che l'Italia non abbia ancora approvato un provvedimento che, sia pure parzialmente, cerchi di intervenire in maniera articolata sul gravissimo fenomeno della corruzione.

  Federico PALOMBA (IdV) dichiara di non condividere assolutamente la fretta di approvare un testo del tutto insoddisfacente, che non affronta in maniera adeguata il fenomeno della corruzione.
  Ritiene che vi sia una grave responsabilità del Governo e della sua maggioranza parlamentare nel non voler risolvere realmente la questione della corruzione, accontentandosi di un testo che è inaccettabile per la sua pochezza e che, come si è già fatto in altri casi, come – ad esempio – per il disegno di legge sulle intercettazioni, dovrebbe essere abbandonato dal Parlamento, per esaminare poi un nuovo testo che intervenga in maniera adeguata sul tema della corruzione. Ritiene inoltre che il testo approvato dalla Camera, riguardo al quale ribadisce tutta la sua contrarietà, sia stato addirittura peggiorato dal Senato.
  Sottolinea come sia scorretto giustificare il testo in esame facendo riferimento ai moniti che arrivano dall'Europa circa l'esigenza di approvare una legge contro la corruzione. A tale proposito ricorda che l'Europa chiede all'Italia non una legge qualsiasi, quanto piuttosto una legge che contrasti efficacemente la corruzione, andando a colpire anche l'autoriciclaggio e il falso in bilancio nonché incidendo sulla disciplina della prescrizione del reato attraverso una completa rivisitazione della legge ex Cirielli. Tutto ciò non è presente nel testo in esame. Anzi, l'applicazione delle nuove normative in materia penale e, in particolare, quelle sulla concussione per induzione, porteranno alla chiusura di un numero notevole di processi a causa della prescrizione dei reati. Ricorda che più volte ha chiesto al Governo di fornire i dati circa gli effetti che la nuova normativa determinerebbe sui processi in corso, senza limitarsi a quelli pendenti in Cassazione, considerato che anche processi che si trovano in fasi processuali antecedenti, come ad esempio quello che vede coinvolto Filippo Penati, termineranno con la prescrizione del reato. Ritiene inoltre che le modifiche apportate al reato di concussione avranno come effetto quello di azzerare le denunce da parte di coloro che oggi sono considerate vittime della concussione. Ricorda infine che lo stesso Consiglio superiore della magistratura ha criticato il testo approvato dal Senato ritenendolo eccessivamente blando.

  Enrico COSTA (PdL) esprime tutto il suo disappunto per l'intervento della relatrice per la II Commissione, onorevole Angela Napoli, che ha espresso delle critiche al testo in esame che non possono trovare alcun accoglimento se non violando il principio costituzionale secondo cui non si può intervenire su parti del testo approvate in maniera identica da Camera e Senato, come ad esempio quelle sull'incandidabilità. Ritiene che sia del tutto strumentale che un relatore critichi ora il testo per delle parti non più modificabili.

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  Donatella FERRANTI (PD) ritiene che, per quanto l'esame della Camera si limiti alle parti del testo modificate dal Senato, sia doveroso per chi, come i deputati del PD, abbia dato sempre un contributo coerente volto a rendere più efficace il disegno di legge del Governo nella lotta contro la corruzione, sottolineare come talune affermazioni critiche dell'onorevole Palomba siano demagogiche, non potendo portare ad alcun risultato positivo o comunque migliorativo del testo. Ritiene anzi che questo atteggiamento di forte critica al testo debba comportare una seria responsabilità politica in quanto si traduce in un tentativo di affossare una legge che, per quanto non sia quella ideale, è comunque diretta ad affrontare la grave questione del dilagante fenomeno della corruzione in Italia.
  Che non si tratti per lei del testo ideale risulta chiaramente dagli emendamenti da lei stessa presentati, così come da altri deputati del suo gruppo, che poi sono stati respinti dalle Commissioni riunite. Nonostante la reiezione di tali emendamenti, ritiene che comunque il testo in esame rappresenti sicuramente un importante passo in avanti nella lotta contro la corruzione, la quale ha bisogno non solamente di norme repressive, che sono comunque necessarie, ma anche di misure preventive, come lo sono molte delle disposizioni contenute nel testo.
  Per tale ragione, lascia molto perplessi il «gioco al massacro» che certa stampa e alcune parti politiche fanno nei confronti del testo per raggiungere uno scopo che non si riesce bene a comprendere.
  Replica all'onorevole Palomba ricordando come anche il gruppo dell'Italia dei Valori avesse presentato degli emendamenti al disegno di legge originario, volti ad abrogare il reato di concussione riscrivendolo nell'ambito del reato di corruzione. Rileva inoltre che la circostanza che alcune disposizioni penali del testo in esame possano trovare applicazione a processi in corso sia del tutto naturale, essendo la conseguenza dell'applicazione delle norme generali relative alla successione delle leggi penali nel tempo, come peraltro è avvenuto quando si è riformato il delitto di abuso di ufficio.
  Ricorda inoltre che le modifiche relative al reato di concussione non potranno avere degli effetti complessivamente negativi, in quanto la nuova formulazione delle fattispecie penali garantisce comunque continuità, secondo i principi della successione delle leggi penali nel tempo, tra le vecchie e le nuove fattispecie.
  Vi è poi un dato del quale non si può non tenere conto quando si valuta l'efficacia del testo in esame: l'esiguità del numero delle condanne per concussione e corruzione a fronte di un fenomeno dilagante dimostrano come vi sia una reale esigenza di modificare la normativa penale vigente. Per tale ragione, ritiene estremamente grave affermare che non si dovrebbe ora approvare il testo in esame per lasciare la normativa vigente nello stato nel quale si trova.
  Rileva inoltre che la circostanza che l'Europa non chieda all'Italia di modificare il reato di concussione non derivi dal fatto che la sua formulazione sia generalmente condivisa a livello europeo, quanto piuttosto dal fatto che tale reato è previsto solo in Italia, in quanto colui che noi consideriamo concusso in Europa è considerato comunque un corruttore.
  Relativamente all'esigenza di intervenire sulla disciplina della prescrizione del reato al fine di eliminare tutti gli effetti negativi derivanti dalla «legge ex Cirielli» ricorda a tutti che, all'inizio della legislatura, il Partito democratico aveva indicato tale esigenza come una delle proprie priorità in materia di giustizia, ottenendo che una proposta di legge in materia venisse posta all'ordine del giorno della Commissione Giustizia in quota opposizione. L’iter legislativo dopo poche sedute si è fermato e ciò sicuramente non può essere imputato al gruppo del PD, che ha per lungo tempo continuato a chiedere che venisse ripreso l'esame di tale proposta di legge. Conclude sottolineando come non sia il provvedimento in esame a far emergere l'esigenza di modificare le norme sulla prescrizione, considerato peraltro che questo provvedimento Pag. 14alza la pena del reato di corruzione intervenendo di conseguenza sui tempi di prescrizione del reato stesso.

  Maurizio PANIZ (PdL) ricorda che in occasione della prima lettura da parte della Camera, si dichiarò critico rispetto ad alcuni punti del provvedimento in esame, quali l'introduzione dei nuovi reati di traffico di influenze e di corruzione tra privati nonché l'allungamento dei tempi di prescrizione dei reati. Ringrazia ora il ministro della giustizia, la professoressa Paola Severino, per lo sforzo compiuto al Senato al fine di garantire un maggior grado di determinatezza alle fattispecie penali relative ai predetti nuovi reati, ritenendo che si sia svolto comunque un buon lavoro. Esprime pertanto il suo rammarico per l'atteggiamento critico di alcuni organi di informazione, che non colgono gli aspetti positivi del lavoro svolto. Ritiene che il risultato raggiunto sia positivo, essendo peraltro il frutto di un lavoro di mediazione politica tra i gruppi e il Governo. Ricorda a tale proposito come ogni forza politica abbia dovuto abbandonare alcune posizioni personali al fine di pervenire comunque all'approvazione di un testo che rappresentasse un passo in avanti nella lotta contro la corruzione. Ritiene importante precisare, alla luce di molte critiche apportate al testo, che le modifiche al codice penale previste non inficino il lavoro finora svolto da magistrati.

  Angela NAPOLI (FLpTP), relatrice per la II Commissione, replica all'onorevole Costa dichiarandosi dispiaciuta del fatto che non abbia seguito attentamente il suo intervento e non abbia colto come ella abbia voluto limitarsi ad evidenziare alcune criticità del testo, affermando comunque l'esigenza di approvarlo senza modifiche. Ritiene che non vi sia alcuna contraddizione tra l'evidenziare come si sarebbe potuto approvare un testo più efficace e l'affermare l'esigenza di approvare il provvedimento in esame, considerato che comunque costituisce un importante passo in avanti nella lotta contro la corruzione.

  Il Ministro Paola SEVERINO DI BENEDETTO, dopo avere preannunciato che non potrà essere presente alla seduta che si svolgerà domani, in quanto impegnata con il Presidente Monti in un vertice internazionale che si terrà in Israele, dichiara di aver preso atto degli interventi svolti, ritenendo opportuno non intervenire in replica ma affidarsi serenamente al lavoro che svolgerà la Camera, approvando un testo che servirà sicuramente a contrastare con maggiore efficacia il gravissimo fenomeno della corruzione.

  Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in esame è stato fissato alle ore 9 di domani. Rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata domani al termine delle votazioni che si svolgeranno nella seduta antimeridiana dell'Assemblea.

  La seduta termina alle 13.05.