CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 ottobre 2012
724.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 41

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 23 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 17.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).
C. 5534-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015.
C. 5535 Governo.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazione alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

  Gianfranco CONTE, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 5534-bis, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» ed il disegno di legge C. 5535, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015», nonché le annesse Tabella 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015, e Tabella 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015.Pag. 42
  Ricapitolando brevemente le modalità di esame dei provvedimenti da parte della Commissione Finanze, rammenta che l'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione Bilancio di una relazione per ciascuno stato di previsione e connesse parti del disegno di stabilità, e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.
  In particolare, per quel che riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione dell'entrata (Tabella 1) e lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), limitatamente alle parti di competenza.
  Per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, ricordo che il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione Finanze è scaduto alle ore 12 di oggi, con la presentazione del solo emendamento Barbato 5534-bis/VI/12.1, riferito al disegno di legge di stabilità, e che al momento il calendario dei lavori prevede che la Commissione concluderà l'esame dei documenti di bilancio nella seduta di domani.

  Cosimo VENTUCCI (PdL), relatore, illustrando il contenuto dei provvedimenti in esame, rammenta in primo luogo come la struttura dei documenti di bilancio abbia subito rilevanti modifiche a seguito della complessiva riforma realizzata dalla legge n. 196 del 2009, che ha abrogato la normativa previgente contenuta nella legge n. 468 del 1978.
  Ai sensi della citata legge n. 196, la manovra finanziaria triennale si articola ora nella legge di bilancio e nella legge di stabilità (che ha sostituito la legge finanziaria) e, eventualmente, nei disegni di legge collegati.
  Per quanto riguarda in particolare la legge di stabilità, si prevede che essa sia correlata con il carattere triennale della manovra, e che debba contenere norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato nel bilancio pluriennale.
  Più in dettaglio, i contenuti propri della legge di stabilità sono:
   l'indicazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale (ivi comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse) e le variazioni di aliquote, detrazioni e scaglioni, nonché le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, in relazione alle diverse tipologie di imposte, tasse e contributi, con effetti a partire dal 1o gennaio dell'anno cui la legge di stabilità medesima si riferisce; in relazione alle sole imposte, essa indica altresì le correzioni conseguenti all'andamento dell'inflazione, mentre, con riferimento alle variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni recate dalla legge di stabilità, è fatta salva la normativa specifica riferita ai tributi, alle addizionali e alle compartecipazioni delle regioni e degli enti locali recata dalla legge n. 42 del 2009, recante delega per l'attuazione del federalismo fiscale;
   l'indicazione dell'importo massimo da destinare ai contratti del pubblico impiego e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;
   le regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge stabilità dalle leggi vigenti;
   norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, ad esclusione delle norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, facendo salva l'eccezione delle spese recate da norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno, nonché a realizzare il Patto di convergenza, come disciplinato dalla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale;
   le norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi la cui Pag. 43attuazione possa recare pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;
   le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del richiamato Patto di stabilità interno e del Patto di convergenza;
   le tabelle in allegato alla legge di stabilità, che sono:
    1) Tabelle A e B, le quali recano, come nella normativa previgente, gli importi dei fondi speciali per la copertura di nuovi provvedimenti legislativi, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, che si prevede verranno approvati nel corso del futuro esercizio finanziario;
    2) Tabella C, la quale contiene autorizzazioni legislative di spese a carattere permanente dalle quali, rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente, vengono espunte le autorizzazioni di spese aventi natura obbligatoria, i cui importi sono corrispondentemente riallocati nel disegno di legge di bilancio, attraverso l'istituzione di appositi capitoli di spesa;
    3) Tabella D, la quale riporta i definanziamenti delle autorizzazioni legislative di spesa relativi alla sola parte corrente;
    4) Tabella E, la quale reca i contenuti delle previgenti tabelle D, E e F per le spese in conto capitale, con evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni degli importi destinati al finanziamento delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale. La tabella evidenzia separatamente le voci concernenti la legislazione vigente al momento della presentazione del disegno di legge e l'importo definitivo che sconta gli effetti della stessa legge di stabilità.

  Passando ad esaminare il contenuto specifico del disegno di legge C. 5534-bis, recante la legge di stabilità 2013, il quale si compone di 14 articoli, rileva, in linea generale come, sul piano degli effetti finanziari, le misure recate dalla legge di stabilità, nel testo del disegno di legge presentato dal Governo, determinino complessivamente, per il 2013, un miglioramento del saldo netto da finanziare di 216,5 milioni, a fronte di un peggioramento di circa 3 miliardi per il fabbisogno e l'indebitamento netto. Nel biennio successivo gli effetti si invertono, comportando un peggioramento del saldo netto da finanziare (rispettivamente 1,3 miliardi nel 2014 e 7,7 miliardi nel 2015), a fronte di un miglioramento degli altri saldi (9,4 milioni e 130 milioni nei due anni).
  La composizione della manovra lorda evidenzia inoltre come le risorse (date dalla somma delle maggiori entrate e delle minori spese) siano reperite prevalentemente dal lato delle entrate, pari a 6,4 miliardi nel 2013, a 6,2 miliardi nel 2014 e a 5,7 miliardi nel 2015, a fronte di un contenimento della spesa di 3,8 miliardi nel 2013 e nel 2014 e di 3,7 miliardi nel 2015. All'interno di quest'ultima nettamente prevalente è la componente di parte corrente.
  Dal lato degli impieghi (somma delle minori entrate e delle maggiori spese), le risorse vengono riallocate in larga parte a compensazione delle minori entrate, previste in 8,7 miliardi nel 2013, 7,3 miliardi nel 2014 e 6 miliardi nel 2015. La manovra determina pertanto una riduzione netta delle entrate rispetto alla legislazione vigente. All'interno delle maggiori spese, le risorse sono ripartite per circa il 55-60 per cento tra le spese correnti, a fronte del 40-45 per cento di spese in conto capitale.
  Per quanto riguarda le disposizioni del disegno di legge rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, esse sono contenute negli articoli 7, commi da 1 a 3, 8, commi 14 e 23, 9 e 12.
  I commi da 1 a 3 dell'articolo 7 intervengono sulle tematiche degli immobili pubblici.
  Il comma 1 introduce tre nuovi commi dopo il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011, in materia di acquisto e locazione di immobili da parte delle amministrazioni pubbliche.
  Il nuovo comma 1-bis prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2014, nel caso di Pag. 44operazioni di acquisto di immobili da parte di amministrazioni statali, il decreto del Ministro dell'economia con cui si verifica il rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica sia emanato anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità dell'acquisto, attestata dal responsabile del procedimento. La disposizione affida all'Agenzia del demanio il compito di attestare la congruità del prezzo, previo rimborso delle spese, fermo restando quanto già previsto dal contratto di servizi stipulato tra l'Agenzia e il Ministero dell'economia e delle finanze, e rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, la definizione delle modalità di attuazione della disposizione.
  Il nuovo comma 1-ter prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2014, gli enti territoriali e gli enti del servizio sanitario nazionale, al fine di ottenere risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, acquistano immobili solo nel caso in cui sia comprovata documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Inoltre si stabilisce che sul sito internet dell'ente deve essere data preventiva notizia dell'operazione di acquisto, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito.
  Il nuovo comma 1-quater prevede che, per l'anno 2013, tutte le amministrazioni pubbliche, incluse le autorità indipendenti, tra cui la CONSOB, non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva, salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti.
  Il comma 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 2013, un fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2013, di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dal 2016.
  La norma si ricollega a precedenti interventi in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare statale e sembra connettersi ad un modello di valorizzazione del tipo «sale and lease back», secondo il quale le amministrazioni centrali dello Stato, dopo aver conferito propri immobili a fondi immobiliari, continuino ad occuparli mediante contratti di locazione passiva. La «messa a reddito» del patrimonio pubblico realizzata in tal modo garantirebbe, pertanto, la valorizzazione dello stesso e la redditività dei fondi immobiliari a cui gli immobili andrebbero conferiti.
  Il comma 3, attraverso una modifica all'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, interviene sulla misura del capitale sociale della Società di gestione del risparmio, costituita per la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare degli enti locali e dello Stato attraverso la gestione di un sistema integrato di fondi immobiliari chiusi, eliminando il limite massimo di capitale di 2 milioni di euro attualmente previsto per il 2012, fermo restando il limite minimo di un milione. Per l'anno 2013 è autorizzata inoltre la spesa di 3 milioni di euro per l'apporto al capitale sociale della stessa SGR.
  Si stabilisce altresì che i decreti aventi ad oggetto il conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento immobiliare siano assoggettati al controllo preventivo della Corte dei conti.
  L'articolo 8, al comma 14, dispone la rassegnazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo versamento all'entrata del bilancio statale, dei proventi derivanti dallo svolgimento di attività e prestazioni di servizi già in capo alla Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI). Ricorda infatti che l'ASSI è stata soppressa dall'articolo 23-quater, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, e che le relative attività e servizi sono stati Pag. 45conseguentemente trasferiti alla competenza del Ministero delle politiche agricole.
  Il comma 23 del medesimo articolo 8 opera una riduzione delle dotazioni finanziarie della Missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», interamente iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, per un importo pari a 3,2 miliardi di euro per l'anno 2013, a 1,2 miliardi per il 2014 e a 1 miliardo a decorrere dall'anno 2015.
  La relazione tecnica afferma che la norma provvede alla copertura degli oneri recati da disegno di legge con impatto solo in termini di saldo netto da finanziare, mediante la riduzione delle dotazioni finanziarie del Programma di spesa «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta», nell'ambito della citata Missione «Politiche economico finanziarie e di bilancio del MEF».
  L'articolo 9, attraverso la sostituzione dell'articolo 16-bis del decreto legge n. 95 del 2012, interviene sul meccanismo di finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, istituendo, a decorrere dal 2013, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario.
  Tale Fondo è alimentato da una quota di compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio e sulla benzina, riferita alla previsione annuale del gettito stesso, come risultante iscritto sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata. La norma affida a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2013, il compito di stabilire l'aliquota di compartecipazione al gettito delle accise sul gasolio e sulla benzina, in misura tale da assicurare che la dotazione del Fondo sia equivalente alla somma dei seguenti importi:
   465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di euro per l'anno 2014 e 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;
   le risorse del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, la cui dotazione è stata portata a 800 milioni di euro annui a decorrere dal 2012;
   le risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sulla benzina, al netto della quota destinata al finanziamento corrente del Servizio Sanitario nazionale, compartecipazioni che sono pertanto abrogate dal 1o gennaio 2013.

  In tale contesto la compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina destinata al finanziamento del Fondo sanitario nazionale, di cui si prevede l'abrogazione, sarà sostituita dall'aumento della compartecipazione all'IVA destinata al citato fondo sanitario.
  In connessione con le predette disposizioni, l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 9 abroga il secondo periodo dell'articolo 30, comma 3, del decreto- legge n. 201 del 2011, il quale prevede che, a decorrere dal 2013, il Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, è alimentato dalle predette compartecipazioni al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina.
  Inoltre si prevede che i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo siano definiti, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto, in particolare, del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, nonché salvaguardando esigenze della mobilità nei territori, anche con differenziazione dei servizi.Pag. 46
  L'articolo 12, comma 1, modificando i commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 40 del decreto-legge n. 98 del 2011, dispone che dal 1o luglio 2013 le aliquote IVA del 10 e del 21 per cento siano rideterminate, rispettivamente, nella misura dell'11 e del 22 per cento (e non del 12 e 23 per cento, come previsto ai sensi della disciplina vigente).
  Al riguardo rammenta che le aliquote IVA sono state oggetto, negli ultimi due anni, di diversi interventi legislativi.
  In primo luogo, i commi da 2-bis a 2-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 hanno innalzato l'aliquota normale IVA del 20 per cento al 21 per cento.
  Successivamente, l'articolo 18 del decreto-legge n. 201 del 2011, al fine di «sterilizzare» le riduzioni (del 5 per cento nel 2013 e del 20 per cento a decorrere dal 2014) previste dall'articolo 40, comma 1-ter, del decreto-legge n. 98 del 2011, dei regimi di esenzione esclusione e favore fiscale riportati nell'allegato C-bis al medesimo decreto-legge n. 98, ha previsto, al posto delle predette riduzioni, l'incremento di 2 punti percentuali delle aliquote IVA del 10 e del 21 per cento (che sarebbero passate al 12 e al 23 per cento) a decorrere dal 1o ottobre 2012. Inoltre, la medesima norma disponeva che, a decorrere dal 1o gennaio 2014, le predette aliquote aumentassero ulteriormente di 0,5 punti percentuali.
  Da ultimo, l'articolo 21 del decreto- legge n. 95 del 2012 ha posticipato l'incremento delle aliquote IVA del 2 per cento disposto dal decreto-legge n. 201 del 2011, fissandone la decorrenza al 1o luglio 2013 e fino al 31 dicembre 2013 (in luogo del periodo 1o ottobre 2012-31 dicembre 2012). Di conseguenza, le norme attualmente vigenti prevedono che nel periodo 1o luglio-31 dicembre 2013 le aliquote IVA del 10 e del 21 per cento aumentino, rispettivamente, al 12 e al 23 per cento.
  Inoltre il predetto articolo 21 ha previsto la rideterminazione, dal 1o gennaio 2014, di dette aliquote, con un incremento dell'1 per cento, anziché del 2,5 per cento come previsto dal testo previgente. Di conseguenza, dal 1o gennaio 2014 le aliquote IVA del 10 e del 21 per cento avrebbero dovuto essere rideterminate, rispettivamente, nella misura dell'11 e del 22 per cento.
  Il già citato articolo 21 ha altresì demandato alla legge di stabilità 2013 l'indicazione delle misure di attuazione del programma di razionalizzazione della spesa pubblica (previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge n. 52 del 2012) e le disposizioni di eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale (previste dall'articolo 40, comma 1-quater, del decreto-legge n. 98 del 2011), prevedendo che i risparmi e le maggiori entrate così ottenuti, assieme ai risparmi derivanti dal riordino di enti ed organismi statali disposti dall'articolo 12 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, concorrano ad evitare il previsto aumento dal 1o luglio 2013 delle aliquote IVA.
  Il comma 2, intervenendo sull'articolo 11, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, abbassa di un punto percentuale le aliquote dei primi due scaglioni di reddito ai fini dell'imposizione IRPEF. Per quanto riguarda lo scaglione di reddito da 0 a 15.000 euro, l'aliquota passa dal 23 al 22 per cento, mentre l'aliquota applicabile allo scaglione da 15.001 a 28.000 euro scende dal 27 al 26 per cento.
  In mancanza di ogni diversa statuizione in merito, trattandosi di imposta periodica, l'applicazione della misura decorrerà (ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000) dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della disposizione.
  Il comma 3 proroga a tutto il 2013 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, a tal fine introducendo una speciale agevolazione, peraltro non meglio specificata.
  In merito ricorda che la tassazione agevolata dei contratti di produttività, introdotta dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 93 del 2008, originariamente in via transitoria e sperimentale, Pag. 47consiste nell'applicazione, alle remunerazioni connesse a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché ad altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali fissata in misura pari al 10 per cento.
  La disposizione indica che l'agevolazione trova applicazione nel limite massimo di 1.200 milioni nel 2013 e 400 milioni nell'anno 2014, demandando a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione delle modalità di attuazione dell'agevolazione, nel rispetto del predetto limite massimo.
  La norma indica che, qualora il richiamato decreto attuativo non fosse emanato entro il 15 gennaio 2013 ed il Governo non promuovesse un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse ad altra finalità, esse sarebbero destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
  In merito alla formulazione della norma richiama l'opportunità di specificare, almeno in linea di principio, le caratteristiche essenziali dell'agevolazione.
  I commi da 4 a 7 limitano, a determinate condizioni e a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, la deducibilità e la detraibilità di taluni oneri (indicati rispettivamente negli articoli 10 e 15 del TUIR), fissando una franchigia (cioè una quota non deducibile o detraibile) pari a euro 250, nei confronti dei contribuenti con un reddito complessivo superiore a euro 15.000.
  In particolare, il comma 4 introduce una franchigia di 250 euro per alcuni oneri deducibili previsti dall'articolo 10 del TUIR. Si tratta, in dettaglio, degli oneri relativi:
   ai canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della Pubblica Amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati;
   agli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
   agli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti dai soggetti obbligati ai sensi delle disposizioni del codice civile;
   ai contributi versati ai fondi sanitari integrativi fino ad un massimo di euro 3.615,20;
   alle somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
   ai contributi, donazioni e oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi di legge, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
   alle indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore, in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
   al cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione di minori stranieri;
   alle erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche;
   alle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie, del Fondo per il merito degli studenti universitari e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto Pag. 48superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

  Sono invece esclusi dalla franchigia gli oneri relativi:
   a spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione;
   ai contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza;
   ai contributi versati alle forme pensionistiche complementari;
   alle erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di due milioni di lire (circa 1.006 euro), a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
   alle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di altre confessioni religiose, ovvero delle Unione delle Chiese cristiane avventiste, delle Assemblee di Dio in Italia e delle Chiese rappresentate dalla Tavola valdese;
   agli oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare, fino a 1.549,37 euro.

  Il comma 5 introduce, al primo periodo, una franchigia di 250 euro anche per i seguenti oneri detraibili a fini IRPEF, per un importo pari al 19 per cento, ai sensi dell'articolo 15 del TUIR:
   gli interessi passivi e i relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
   gli interessi passivi, i relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione in dipendenza di mutui ipotecari su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
   i compensi comunque denominati pagati a intermediari immobiliari in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità;
   le spese sanitarie, per le quali la franchigia è dunque elevata da 129,11 a 250 euro (si tratta delle spese mediche e di assistenza specifica diverse da quelle sostenute nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, delle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere);
   le spese veterinarie, fino all'importo di 387,34 euro e con una franchigia di 129,11 euro, la quale deve intendersi superata dalle norme in esame, che la innalzano a 250 euro;
   le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone interessate dall'obbligo di versamento degli alimenti, e di affidati o affiliati, per importo non superiore a in misura non superiore a 1.549,37 euro per ciascuna di dette persone;
   le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali;
   i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a 1.291,14 euro;
   le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro di cose vincolate, nella misura effettivamente rimasta a carico;
   le erogazioni liberali in denaro a favore di determinati soggetti pubblici e privati: Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, comitati, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute Pag. 49senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose vincolate, nonché al costo specifico o, in mancanza, al valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad un'apposita convenzione, ai soggetti e per le predette attività di natura culturale;
   le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo;
   le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065,83 euro, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nonché i contributi associativi, nei limiti di legge, versati dai soci a società di mutuo soccorso volte ad assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie, per un importo non superiore a 1.291,14 euro, versati tramite banca o ufficio postale;
   le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, versati tramite banca o ufficio postale;
   le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 euro, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
   le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica;
   i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro, nonché ai canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella cosiddetta «white list»;
   le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa;
   le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici;
   gli interessi passivi e i relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione Pag. 50per mutui ipotecari contratti per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, nella misura del 19 per cento e per un ammontare complessivo non superiore a 2.582,28 euro.

  In merito alla formulazione della norma rileva, con riferimento alla detraibilità delle spese (prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies) del TUIR), per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi, come la franchigia introdotta risulterebbe superiore all'importo massimo detraibile e dunque comporterebbe, nei fatti, l'indetraibilità assoluta di tali spese.
  Il secondo periodo del comma esclude esplicitamente dall'applicazione della franchigia:
   le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti disabili;
   le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi di legge;
   le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro;
   la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida, per cui spetta una detrazione forfettaria di 516,46 euro.

  Il comma 6 estende la franchigia di cui ai commi 4 e 5 anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui deducibilità detraibilità dall'imposta lorda è «riconducibile», rispettivamente, agli articoli 10 e 15 del TUIR.
  In merito alla formulazione della norma rileva come essa risulti eccessivamente generica, in quanto l'estensione dell'ambito applicativo della franchigia, attraverso il ricorso al concetto di «riconducibilità» agli articoli 10 e 15 del TUIR, potrebbe dar luogo a incertezze circa l'effettiva applicabilità della franchigia medesima, determinando conseguentemente l'insorgere di contenzioso.
  Il comma 7, come già accennato in precedenza, prevede che le franchigie di cui ai commi 4, 5 e 6 non si applicano nei confronti dei soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000.
  Inoltre, in deroga alle disposizioni sull'efficacia temporale non retroattiva delle norme tributarie recate dall'articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000, la norma prevede che le franchigie introdotte dai commi da 4 a 6, così come le relative esclusioni per i redditi pari o inferiori a 15.000 euro, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.
  Il comma 8 introduce un limite massimo di 3.000 euro, per ciascun periodo di imposta, alla detraibilità dall'IRPEF delle somme indicate nell'articolo 15 del TUIR e a quelle, pur non ivi indicate, la cui detraibilità è «riconducibile» al predetto articolo 15 del TUIR.
  In merito a tale ultima parte della norma segnala, analogamente a quanto rilevato con riferimento al comma 6, come l'estensione dell'ambito applicativo del limite di detraibilità attraverso il ricorso al concetto di «riconducibilità» agli articoli 10 e 15 del TUIR, possa dar luogo a incertezze circa l'effettiva applicabilità della franchigia medesima, determinando conseguentemente l'insorgere di contenzioso.
  Il secondo periodo del comma prevede espressamente che nel computo del limite massimo di 3.000 euro non sono considerate:
   le spese sanitarie, ivi comprese le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi Pag. 51tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti disabili;
   le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi di legge;
   le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro e la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida;

  Il comma 9 prevede che il limite di 3.000 euro introdotto dal comma 8 non si applichi nei confronti dei soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000.
  Il comma 10 stabilisce, anche in questo caso in deroga alle norme dello Statuto dei diritti del contribuente sull'efficacia nel tempo delle norme tributarie, che le norme di cui ai commi 8 e 9 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.
  Il comma 11 abroga il comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), il quale, nel disciplinare la determinazione dell'IRPEF gravante sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, previste dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR, ha introdotto una «clausola di salvaguardia», prevedendo che su tali importi si applichino, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006, anziché quelli introdotti, a decorrere dal 1o gennaio 2007, dalla medesima legge finanziaria 2007.
  Per ragioni di coordinamento, la norma abroga anche l'articolo 2, comma 514, quarto periodo, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) che, nel disporre la riduzione del prelievo sul TFR e sulle altre indennità connesse il cui diritto alla percezione fosse decorso dal 1o aprile 2008, manteneva ferma la predetta clausola di salvaguardia.
  Il comma 12 assoggetta anche i certificati penali ad imposta di bollo, integrando conseguentemente il Testo unico in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
  Il comma 13 stabilizza l'incremento delle accise sui carburanti disposto con la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane 9 agosto 2012, n. 88789: pertanto, dal 1o gennaio 2013, l'aliquota di accisa sulla benzina sarà pari a 728,40 euro per mille litri e quella sul gasolio usato come carburante a 617,40 euro per mille litri.
  I commi da 14 a 16, al fine, dichiarato nella relazione illustrativa del disegno di legge, di evitare l'apertura di una procedura d'infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia, prevedono, attraverso modifiche della Tabella A, parti II e III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che le prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni siano assoggettate all'aliquota IVA del 10 per cento, anziché del 4 per cento.
  Si tratta, in dettaglio:
   delle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza;
   delle prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presìdi sanitari e vitto, nonché delle prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
   delle prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e di quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla Pag. 52fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;
   delle prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
   delle prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS.

  Al riguardo ricorda che il vigente n. 41-bis) della tabella A, parte seconda, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 assoggetta ad aliquota del 4 per cento le prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.
  Per ragioni di coordinamento, il comma 15 abroga il primo e il secondo periodo dell'articolo 1, comma 331, della legge n. 296 del 2006, che aveva ricompreso nelle prestazioni assoggettate all'IVA al 4 per cento anche quelle di cui ai sopra citati numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) rese da cooperative e loro consorzi (primo periodo) e che fa salva la facoltà per le cooperative sociali di optare per il regime agevolativo applicato alle ONLUS.
  In merito alle previsioni di cui ai commi 14 e 15, dal momento che la nuova norma con cui si dispone l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento fa riferimento alle sole cooperative sociali, segnala l'opportunità di chiarire il regime IVA applicabile alle cooperative diverse da quelle sociali per l'esecuzione delle predette prestazioni.
  Il comma 16 prevede che le disposizioni recate dai commi 14 e 15 si applichino alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla loro entrata in vigore.
  Il comma 17 prevede che l'esenzione IRPEF per le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione, delle relative indennità accessorie, degli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, delle pensioni connesse alle decorazioni dell'ordine militare d'Italia e dei soprassoldi connessi alle medaglie al valor militare, prevista dall'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, opera esclusivamente per i soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000.
  I commi da 18 a 21 introducono, a decorrere dal 1o gennaio 2013, un'imposta di bollo, con aliquota dello 0,05 per cento sulle compravendite di azioni ed altri strumenti partecipativi emessi da soggetti residenti nel territorio dello Stato e sulle operazioni sui cosiddetti «strumenti derivati», nelle quali almeno una delle due controparti sia residente in Italia e che siano diverse da quelle relative ai titoli di Stato emessi da Paesi dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo, che consentono uno scambio di informazioni adeguate.
  Al riguardo rammenta che l'ordinamento tributario prevedeva, fino al 2007, un'imposta sulle transazioni finanziarie, applicabile su ciascuna operazione di borsa nella misura dell'1,4 per mille; ma era stata definitivamente cancellata dall'ordinamento con il decreto-legge n. 248 del 2007.Pag. 53
  Successivamente, l'articolo 19 del decreto-legge n. 201 del 2011 è intervenuto in materia di tassazione delle attività finanziaria, modificando – a decorrere dal 1o gennaio 2012 – l'aliquota dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli e, al contempo, ampliando la base imponibile su cui insiste l'imposta, al fine di includervi anche i prodotti e gli strumenti finanziari non soggetti all'obbligo di deposito – ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari – per i quali viene prevista un'imposta su base proporzionale pari all'1 per mille per il 2012 e all'1,5 per mille a decorrere dal 2013, calcolati in base al valore di mercato o, in mancanza, a quello «nominale o di rimborso» degli investimenti.
  In ambito europeo, la Commissione europea aveva già presentato il 28 settembre 2011 una proposta di direttiva (COM(2011)594) volta ad introdurre un'imposta sulle transazioni finanziarie in tutti i 27 Stati membri dell'Unione europea; il Consiglio ECOFIN del 9 ottobre 2012, ha superato tale impostazione, prendendo atto che esistono le condizioni per procedere alla presentazione di una proposta di cooperazione rafforzata relativa all'introduzione di una imposta sulle transazioni finanziarie, in quanto sette Stati membri (Belgio, Germania, Grecia, Francia, Austria, Portogallo e Slovenia) l'hanno già richiesta alla Commissione europea, mentre altri quattro Stati (Italia, Spagna Estonia e Slovacchia) hanno dichiarato che lo faranno a breve.
  In particolare, il comma 18 prevede che la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore oggetto della transazione e che il prelievo è dovuto anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato, sempre che una delle controparti sia residente nel territorio dello stesso. Sono invece escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari.
  Ai sensi del comma 19, sono soggette alla medesima imposta di bollo con l'aliquota dello 0,05 per cento, calcolata sul valore nozionale di riferimento del contratto, al momento della conclusione, le operazioni su strumenti finanziari derivati diverse da quelle su titoli di Stato di Paesi appartenenti all'Unione europea e aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, in cui una delle controparti sia residente in Italia.
  Il comma 20, nel definire le procedure di versamento, chiarisce che l'imposta è dovuta in parti uguali dalle controparti delle operazioni, mentre sono esclusi i soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni (controparti centrali) e che l'imposta è quindi versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni. Negli altri casi, l'imposta è versata dal contribuente.
  La disposizione esenta dall'imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
  La norma specifica inoltre, all'ultimo periodo, che in caso di mancato pagamento dell'imposta l'operazione è nulla.
  Il comma 21 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le modalità di applicazione dell'imposta.
  Il comma 22, modificando l'articolo 164, comma 1, lettera b), del TUIR, riduce dal 27,5 al 20 per cento la percentuale deducibile dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo delle spese e degli altri componenti negativi (perdite, oneri fiscali/contributivi) relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori ed ai motocicli impiegati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, nel caso di utilizzo esclusivo del mezzo di trasporto per fini aziendali, Pag. 54fermo restando l'importo massimo relativo al costo di acquisizione dei predetti mezzi.
  Al riguardo ricorda che l'articolo 4, comma 72, della legge n. 92 del 2012 ha già ridotto dal 40 al 27,5 per cento la quota percentuale di deducibilità delle predette spese e componenti negativi.
  I commi da 23 a 26 intervengono sulla disciplina dell'affrancamento dei valori contabili, ovvero sulle norme che consentono, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva del 16 per cento, di riallineare fiscalmente i maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito di operazioni aziendali «straordinarie» (fusione, cessione d'azienda) a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali.
  In particolare il comma 23, modificando l'articolo 23, comma 14 del decreto-legge n. 98 del 2011, posticipa la decorrenza degli effetti dell'affrancamento, in modo che gli effetti del riallineamento decorrerebbero dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, in luogo del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 (per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, gli effetti decorrerebbero dal 2018 in luogo del 2013).
  Il comma 24 differisce gli effetti del regime dell'imposta sostitutiva disciplinata dal citato articolo 20 del decreto-legge n. 201 del 2011, che ha esteso anche alle operazioni aziendali straordinarie effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011 la possibilità di affrancare fiscalmente i maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito delle predette operazioni straordinarie, a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali, mediante pagamento di imposta sostitutiva.
  In particolare, per gli affrancamenti effettuati secondo tali disposizioni, gli effetti decorreranno dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 in luogo del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, gli effetti decorrono dal 2020 in luogo del 2015).
  Il comma 25 interviene sull'articolo 20, comma 1 del richiamato decreto-legge n. 201 del 2011, che, nella formulazione vigente, impone di versare l'imposta sostitutiva in tre rate di pari importo da versare, prevedendo invece che il versamento debba avvenire in un'unica rata da versare entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012.
  Il comma 26 apporta le opportune modifiche di coordinamento all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011.
  Il comma 27 integra l'articolo 1 del decreto-legge n. 209 del 2002, il quale a decorrere dall'anno 2003, ha stabilito che le società e gli enti che esercitano attività assicurativa siano tenuti al versamento di un'imposta pari allo 0,20 per cento delle riserve tecniche, successivamente elevata allo 0,35 per cento, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008, dall'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008.
  La norma modifica ulteriormente la misura dell'imposta, portandola allo 0,50 per cento per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012, e allo 0,45 per cento a decorrere dai periodi d'imposta successivi.
  Il comma 28 chiarisce che il versamento del predetto acconto, che costituisce credito d'imposta, può essere compreso tra i crediti d'imposta da utilizzare ai fini della copertura delle riserve tecniche nonché tra gli attivi delle gestioni separate, derogando al dettato dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, il quale prevede che non possono costituire attività della gestione separata i crediti infruttiferi.
  Il comma 29 prevede che, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2012, 2013 e 2014, il reddito dominicale e quello agrario siano rivalutati del 15 per cento, Pag. 55mentre per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, si prevede una rivalutazione del 5 per cento.
  L'ultimo periodo della disposizione specifica che l'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge n. 662 del 1996 che aveva già rivalutato i redditi dominicali e agrari, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento.
  Il comma 30 abroga l'articolo 1, commi 1093 e 1094, della legge n. 296 del 2006, i quali, al fine di promuovere lo sviluppo della forma societaria in agricoltura, consentivano alle società agricole costituite da persone o a responsabilità limitata, di optare per l'applicazione di un regime fiscale più favorevole, consistente nella tassazione in base al reddito catastale agrario, ai sensi dell'articolo 32 del TUIR, nonché di considerare imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitassero esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.
  La disposizione precisa che le opzioni esercitate ai sensi della normativa abrogata perdono efficacia con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012, in esplicita deroga alle disposizioni sull'irretroattività delle norme tributarie di cui all'articolo 3 legge n. 212 del 2000 – Statuto del contribuente.
  Il comma 31 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle disposizioni transitorie per l'applicazione del comma 30.
  Il comma 32 prevede, al primo periodo, che, per ammettere all'agevolazione consistente nell'applicazione di aliquote ridotte di accisa per alcuni oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, le regioni utilizzino i dati desunti dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
  Al riguardo ricorda che il punto 5 della tabella A allegata al Testo unico sulle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 prevede, per i predetti impieghi agricoli, l'applicazione di un'aliquota ridotta pari al 22 per cento dell'aliquota normale sul gasolio, di un'aliquota ridotta pari al 49 per cento dell'aliquota normale sulla benzina, nonché l'esenzione da accisa per gli oli vegetali.
  Il secondo periodo del comma dispone che le superfici dei terreni dichiarate ai fini dell'erogazione dei quantitativi di carburante agevolato non possono essere superiori a quelle indicate nel fascicolo aziendale.
  Il comma 33 stabilisce la riduzione del 5 per cento, a decorrere dal 1o gennaio 2013, dei consumi medi dei prodotti petroliferi da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura, come determinati in modo standardizzato nell'Allegato 1 al decreto del Ministero delle politiche agricole del 26 febbraio 2002), determinando in sostanza una riduzione del 5 per cento delle assegnazioni di agevolazioni concesse agli aventi diritto per i valori medi standardizzati.
  Il comma 36, modificando gli articoli 15 e 78 del TUIR, introduce la possibilità di detrarre dalle imposte sui redditi, sia a fini IRPEF sia a fini IRES, una quota, pari al 19 per cento, delle erogazioni liberali in denaro in favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato effettuate mediante versamento bancario o postale, ovvero secondo altre modalità da stabilire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  Alla nuova detrazione si applicano le modifiche al regime delle detrazioni apportate dai commi da 4 a 10 dell'articolo, in base alle quali alle somme detraibili si applica, nei confronti dei contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000 euro, una franchigia di 250 euro, nonché un tetto massimo annuale di 3.000 euro.
  Il comma 37 modifica le vigenti procedure di riscossione delle cosiddette Pag. 56multe per le quote latte, attribuendo all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), la possibilità, nei casi di mancata adesione del debitore alla rateizzazione e di decadenza dello stesso dal beneficio della dilazione, di procedere alla riscossione di tali somme a mezzo ruolo con le modalità e secondo la disciplina previste per la riscossione coattiva delle imposte dirette, avvalendosi, per le fasi di formazione del ruolo, di stampa della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, nonché per l'eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso, sulla base di apposite convenzioni, delle società del Gruppo Equitalia, nonché, per le attività di notificazione e espropriazione forzata, della Guardia di finanza, laddove invece l'attuale disciplina prevede che in tali casi si debba procedere secondo la disciplina della riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, cioè attraverso il meccanismo dell'ingiunzione previsto dal regio decreto n. 639 del 1910.
  Nell'ambito dell'Elenco 1, recante le riduzioni degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei programmi dei Ministeri, segnala le riduzioni apportate a taluni programmi del Ministero dell'economia e delle finanze afferenti ai profili di competenza della Commissione Finanze.
  In particolare, allo stanziamento relativo al programma 1.1 «Regolazione, giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» è apportata una riduzione di 12,7 milioni nel 2013, 14,3 nel 2014 e 15,3 nel 2015.
  Lo stanziamento relativo al programma 1.3 «Prevenzione e repressioni delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali» è ridotto di 15 milioni nel 2013, 15,9 milioni nel 2014 e 18,9 milioni nel 2015.
  Lo stanziamento relativo al programma 1.4 «Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario» è ridotto di 189.000 euro nel 2013, 292.000 euro nel 2014 e 215.000 euro nel 2015.
  Lo stanziamento relativo al programma 1.5 «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte» è ridotto di 24,9 milioni nel 2013, 26,4 milioni nel 2014 e 29 milioni nel 2015.
  Per quanto riguarda invece le Tabelle allegate al disegno di legge di stabilità, la Tabella A, relativa al Fondo speciale di parte corrente, l'accantonamento afferente al Ministero dell'economia e delle finanze, reca un'appostazione di 48,6 milioni nel 2013, e di 43,64 milioni in ciascuno degli anni 2014 e 2015.
  Con riferimento alla Tabella B, relativa al Fondo speciale di conto capitale, l'accantonamento afferente al Ministero dell'economia e delle finanze reca uno stanziamento di 495,7 milioni nel 2014 e di 495,6 milioni nel 2015.
  Per quel che attiene alla Tabella C, relativa agli stanziamenti la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità, richiama, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il finanziamento in favore della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), che viene stabilito in 402.000 euro per il 2013, 392.000 euro per il 2014 e 396.000 euro per il 2015.
  Con riferimento alla Tabella E, relativa agli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali, segnala, con riferimento ai profili di interesse della Commissione Finanze:
   una riduzione di 48,1 milioni per il 2013 e di 58,5 milioni per il 2014 (anno terminale dell'autorizzazione di spesa) degli stanziamenti finalizzati all'introduzione di un credito di imposta, ai sensi dell'articolo 1, comma 271, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria per il 2007), a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise;
   una riduzione per il 2013 di oltre 1 milione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 39, comma 4-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, relativa al finanziamento delle zone franche urbane che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 39 del 2009 il CIPE può individuare, nell'ambito dei territori colpiti dal sisma Pag. 57dell'Abruzzo, ai fini dell'applicazione di agevolazioni fiscali e tributarie in favore delle piccole e medie imprese: in merito ricorda che il CIPE ha approvato l'individuazione e la perimetrazione della Zona franca urbana del comune de L'Aquila, subordinandone tuttavia l'attivazione all'autorizzazione della Commissione europea al fine di assicurarne l'effettiva compatibilità comunitaria.

  Risultano invece confermati, rispetto alla legislazione vigente, gli stanziamenti concernenti:
   i contributi quindicennali per l'ammortamento della flotta, il miglioramento delle comunicazioni e il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della Guardia di finanza, per complessivi 51,8 milioni di euro annui fino al 2023;
   l'incremento del fondo di dotazione del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, per 396,6 milioni di euro nel 2013 e 393,9 milioni di euro nel 2014;
   la concessione di crediti di imposta e finanziamenti agevolati per la ricostruzione di immobili colpiti dal sisma del maggio 2012, per 450 milioni di euro annui fino al 2025.

  Per quanto riguarda il disegno di legge C. 5535, recante il bilancio annuale di previsione dello Stato per il 2013 e il bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, anche in questo caso rileva preliminarmente come la legge n. 196 del 2009 abbia apportato alcune significative modifiche alla struttura del bilancio.
  Tale nuova articolazione è fondata sulla riclassificazione delle spese dei Ministeri per missioni e programmi e sulla riclassificazione delle entrate per ricorrenza (entrate riferite a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime, ovvero limitata a uno o più esercizi) e per tipologia dell'entrata medesima. La nuova classificazione ha operato una profonda revisione in senso funzionale della struttura delle voci di bilancio, volta a meglio evidenziare la relazione tra risorse disponibili e finalità delle politiche pubbliche, anche al fine di superare la tradizionale logica incrementale nel rifinanziamento delle politiche di spesa e di rendere più agevole l'attività di misurazione e verifica dei risultati raggiunti con la spesa pubblica.
  Conseguentemente, sia per le entrate sia per le spese, l'unità di voto parlamentare risulta spostata ad un livello superiore rispetto a quello del quello del macroaggregato (unità previsionale di base) in precedenza previsto.
  Passando quindi al contenuto specifico del disegno di legge C. 5535, recante il bilancio preventivo per il 2013 ed il bilancio triennale 2013-2015, sottolinea preliminarmente come gli importi delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato siano comprensivi degli effetti finanziari derivanti dall'incorporazione, operata dall'articolo 23-quater del decreto-legge n. 95 del 2012, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) nell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate, nonché della soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), le cui funzioni e risorse sono state ripartite tra il Ministero delle politiche agricole e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  In particolare, tali operazioni hanno comportato un incremento delle entrate erariali derivante dall'acquisizione al bilancio dello Stato delle risorse finanziarie che precedentemente affluivano ai bilanci dell'AAMS e dell'ASSI (circa 11,5 miliardi di euro per ciascun anno del triennio 2013-2015) ed un complessivo aumento delle spese (circa 11,2 miliardi per ciascun anno del triennio), in relazione ai maggiori trasferimenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli per lo svolgimento delle funzioni trasferite dall'AAMS e alle maggiori spese del Ministero delle politiche agricole per il funzionamento dell'ASSI.
  Il disegno di legge prevede per il 2013, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi Pag. 58IVA, entrate finali per 516,4 miliardi di euro e spese finali per 524,5 miliardi.
  Il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, risulta invece pari, sempre per il 2013, a oltre 8,1 miliardi di euro in termini di competenza ed a 75,7 miliardi di euro in termini di cassa.
  Per il biennio 2014-2015, il disegno di legge evidenzia un progressivo miglioramento del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, che si riduce a 3,9 miliardi nel 2014 e assume un valore positivo di oltre 6 miliardi nel 2015.
  Per quanto riguarda lo Stato di previsione dell'entrata (Tabella 1), le previsioni aggiornate per il triennio 2013-2015 sono state elaborate sulla base del nuovo quadro macroeconomico, come ridefinito dalla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, anche in base agli effetti del già citato decreto-legge n. 95 del 2012, il quale, in particolare, ha parzialmente neutralizzato l'aumento dell'IVA previsto dal decreto-legge n. 201 del 2011, con conseguenti minori introiti pari a circa 7 miliardi di euro per il 2013 e 10 miliardi a regime.
  In tale contesto le entrate finali, per il 2013 sono previste pari a 516.381 milioni, in aumento di 14.264 milioni rispetto al dato assestato 2012, determinato da un incremento delle entrate extra-tributarie (+14.777 milioni di euro).
  Con riferimento specifico alle entrate tributarie, esse ammontano a 457.122 milioni di euro, in lieve flessione rispetto al dato assestato 2012 (pari a 457.700 milioni di euro).
  In particolare, aumentano di 2.554 milioni le tasse e imposte sugli affari (+1,8 per cento) e di 1.457 milioni le imposte sulla produzione, consumi e dogane (+4,2 per cento).
  In dettaglio, il gettito IVA (al netto dei rimborsi) subisce una lieve flessione, passando a 113.249 milioni nel 2013, rispetto ai 113.986 milioni del dato assestato 2012, mentre le imposte di registro, bollo e sostitutive passano da 14.249 a 17.266 milioni, le accise e imposte sugli oli minerali crescono da 25.977 a 27.439 milioni, mentre quelle su altri prodotti si riducono lievemente, passando da 8.903 a 8.867 milioni.
  Rileva invece una flessione delle entrate relative alle imposte sul patrimonio e sul reddito pari a circa 2.067 milioni di euro (-0,8 per cento).
  In particolare, il gettito IRPEF passa da 188.578 milioni del dato assestato 2012 a 183.820 milioni nel 2013, l'IRES aumenta da 43.898 delle previsioni assestate 2012 a 46.493 milioni di euro nel 2013 e per le imposte sostitutive di indica un incremento di 759 milioni.
  Rimane stabile il gettito dai prodotti di monopolio (10.951 milioni), mentre per il settore lotto, lotterie e giochi evidenzia una riduzione di 2.522 milioni (-17,7 per cento), riconducibile alla diversa contabilizzazione degli utili derivanti da alcuni giochi, in conseguenza della richiamata incorporazione dell'AAMS.
  In tale ambito ricorda che, ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge n. 196 del 2009, gli allegati A e B alla nota integrativa della Tabella 1 recano, rispettivamente, gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti ed a quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.
  Rispetto alle misure dell'allegato A inserito nella nota integrativa dello stato di previsione delle entrate per l'anno finanziario 2012, il numero delle disposizioni recanti esenzioni o riduzione del prelievo obbligatorio, nel complesso, comprende 263 misure (con una riduzione di 3), quali risultanti dalla variazione in aumento derivante dall'ingresso di nuove disposizioni (Allegato B) introdotte nell'esercizio e quella in diminuzione correlata alle disposizioni non più in vigore.
  Gli effetti indicati, riferiti al triennio 2013-2015, sono stati aggiornati per tener conto degli affinamenti delle metodologie di stima di alcune misure, nonché dei dati delle dichiarazioni dei redditi ultimi disponibili, Pag. 59con estrapolazione all'anno 2013 e proiezioni per il biennio successivo (2014-2015).
  L'ammontare complessivo degli effetti dei 263 regimi agevolativi indicati nell'Allegato A è pari a 156.231 milioni per il 2013, a 156.168 milioni per il 2014 e a 155.423 milioni per il 2015.
  L'Allegato B indica che gli effetti, scorporati dall'allegato A, delle 15 agevolazioni introdotte da ottobre 2011 a settembre 2012 ammonta a 1.366 milioni per il 2013, a 2.950 milioni per il 2014 e a 3.638 milioni per il 2015.
  Per quel che riguarda il versante della spesa, con riferimento allo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), segnala innanzitutto, per quanto riguarda i settori di competenza della Commissione Finanze, come la già ricordata incorporazione dell'AAMS nell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate, disposta dall'articolo 23-quater del decreto-legge n. 95, abbia determinato modifiche nello stato di previsione del MEF con la creazione e soppressione di capitoli di spesa, ma soprattutto con l'aumento sia delle entrate sia delle spese, poiché sino al 2012 il bilancio dell'AAMS era un'appendice del bilancio del MEF in quanto azienda autonoma e soltanto una parte delle risorse figurava nel bilancio dello Stato (la parte «gestioni autonome e speciali» restava all'interno del bilancio AAMS).
  In particolare, la dotazione dell'Agenzia delle entrate (capitolo 3890), a seguito dell'incorporazione dell'Agenzia del territorio, passa dai 2.625 milioni del dato assestato 2012 a circa 3.095 milioni (+470 milioni). Raffrontando il dato con il bilancio di previsione 2012 (2.507 milioni), segnala una variazione in aumento di 588 milioni. A titolo di confronto rammenta che la dotazione dell'Agenzia del territorio (capitolo 3911) ammontava a 582 milioni nel bilancio preventivo e a 609 milioni in quello assestato 2012.
  La nuova Agenzia delle dogane e dei monopoli (capitolo 3920) reca invece una dotazione di 968 milioni, con un incremento di 296 milioni rispetto all'assestamento 2012 e di oltre 350 milioni sul dato di previsione.
  In dettaglio, i capitoli di nuova istituzione nei quali confluiscono le risorse precedentemente attribuite all'AAMS riguardano:
   restituzioni delle cauzioni versate dai concessionari dei giochi, per 300 milioni;
   spese necessarie all'integrazione dei montepremi delle lotterie, per 10 milioni;
   spese per il pagamento delle vincite dei giochi, scommesse, bingo e lotterie, per 149 milioni;
   somma da corrispondere ai concessionari delle lotterie a titolo di aggio, per 1,9 milioni;
   somma da versare all'entrata per gli aggi ed i compensi trattenuti dai concessionari e dai rivenditori dei giochi, per 2.558,1 milioni;
   somma da versare all'entrata del bilancio dello stato per le piccole vincite trattenute dai concessionari e dai rivenditori, per 8.617,8 milioni;
   spese relative alle vincite del gioco del lotto (ex capitolo 1634), per 4.061 milioni;
   contributo all'Istituto per il credito sportivo (proventi da giochi), per 1,4 milioni.

  Per quel che riguarda l'Agenzia del demanio (capitolo 3901) sono indicate risorse per il 2013 pari a 90,8 milioni, con un incremento di 1,4 milioni rispetto al 2012.
  Rileva quindi, nel bilancio a legislazione vigente per il 2013, relativamente al finanziamento dei crediti di imposta, le seguenti significative variazioni:
   è stato istituito un nuovo capitolo 7810 «Somma da versare all'entrata del bilancio dello stato per i crediti d'imposta fruiti dai soggetti danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 e beneficiari dei finanziamenti ottenuti per gli interventi di Pag. 60riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo», con una dotazione annuale di 450 milioni;
   la dotazione del capitolo «Somme occorrenti alla concessione di contributi anche sottoforma di crediti d'imposta alle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009» passa da 266 a 293 milioni;
   la dotazione del capitolo 7809 «Crediti di imposta per investimenti nel Mezzogiorno», passa da 316 milioni del 2012 a 662 milioni nel 2013;
   le somme destinate al credito di imposta in agricoltura (capitolo 7806) passano da 70,8 a 80,6 milioni;
   gli stanziamenti per l'erogazione del credito d'imposta in favore della ricerca (capitolo 7803) passa da 36 a 91 milioni.

  Segnala quindi come gli stanziamenti relativi alla «Giustizia tributaria», che, fino all'esercizio 2012, erano ricompresi nell'ambito della Missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», Programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità», siano stati inseriti, ai fini del bilancio 2013, nel nuovo Programma «Giustizia tributaria» nell'ambito della Missione n. 27 «Giustizia», con creazione di nuovi capitoli e trasferimento delle risorse relative dagli originari capitoli.
  Per quanto attiene alle risorse destinate al Corpo della Guardia di finanza, esse sono invece considerate nella Missione n. 1 «Politiche economico finanziarie e di bilancio» – Programma n. 1.3 «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali» (con una dotazione di 2.481 milioni di euro in termini di competenza nel 2013, una riduzione rispetto alle previsioni assestate 2012 di 108 milioni, ed una previsione di spesa di 2.471 milioni nel 2014 e 2.470 milioni nel 2015) e nella Missione n. 5 «Ordine pubblico e sicurezza» – Programma n. 5.1 «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica» (con una dotazione di 1.406 milioni di euro in termini di competenza nel 2013, una riduzione rispetto alle previsioni assestate 2012 di 101 milioni, ed una previsione di spesa di 1.398 milioni nel 2014 e nel 2015).
  Informa quindi di aver predisposto due contributi scritti, che pone a disposizione dei componenti della Commissione, nei quali sono sintetizzati, in forma di osservazioni, una serie di rilievi sul contenuto dei provvedimenti in esame, al fine di facilitare l'esame e di favorire la predisposizione, con il contributo di tutte le forze politiche, delle proposte di relazione da trasmettere alla Commissione Bilancio.

  Gianfranco CONTE, presidente, rileva, anche sulla base dell'analisi effettuata dal relatore, come i provvedimenti in esame, e in particolare il disegno di legge di stabilità, presentino numerosi elementi di criticità che, a suo giudizio, dovrebbero indurre la Commissione ad esprimere su di esso una valutazione negativa. In ogni caso, nel condividere l'impostazione seguita dal relatore, che ha predisposto un contributo scritto per aiutare la Commissione ad esaminare i provvedimenti, ritiene che sia opportuno esplicitare chiaramente, nelle relazioni che saranno trasmesse alla Commissione Bilancio, tali rilievi, naturalmente alla luce del dibattito e delle sensibilità politiche che emergeranno in merito.

  Alberto FLUVI (PD), anche alla luce degli elementi problematici evidenziati dal relatore e della rilevanza delle misure di carattere tributario contenute nel disegno di legge di stabilità, nonché in ragione delle perplessità manifestate circa alcuni aspetti dei provvedimenti in esame dai relatori per la V Commissione e in vista degli incontri politici che si svolgeranno nei prossimi giorni tra esponenti dei partiti di maggioranza ed il Governo, ritiene opportuno consentire alla Commissione Finanze di approfondire adeguatamente i contenuti dei disegni di legge, senza affrettare la conclusione dell'esame da parte della Commissione stessa, che potrebbe a suo giudizio protrarsi anche nella prossima settimana.

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  Gianfranco CONTE, presidente, rileva come il termine per l'espressione del parere sui documenti di bilancio da parte delle Commissioni di settore sia stato fissato dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo per la giornata di martedì 25 ottobre prossimo.
  Ritiene inoltre, anche sulla scorta delle considerazioni svolte dal deputato Fluvi, che la Commissione non possa limitarsi ad una mera presa d'atto dei contenuti dei provvedimenti in esame, ma debba svolgere un'analisi attenta e puntuale dei disegni di legge, in particolare del disegno di legge di stabilità, che, a suo giudizio, meriterebbe una valutazione francamente negativa.

  Alberto FLUVI (PD) ribadisce la sua proposta di concludere l'esame dei provvedimenti nella seduta di martedì 30 ottobre prossimo, atteso anche che il termine per la presentazione degli emendamenti presso la Commissione Bilancio scadrà il 31 ottobre.

  Cosimo VENTUCCI (PdL), relatore, pur comprendendo le considerazioni svolte dal deputato Fluvi, rileva come la Commissione Finanze abbia a disposizione strumenti piuttosto limitati per incidere direttamente sulle scelte che saranno compiute dalla Commissione Bilancio: in tale ottica il contributo scritto da lui predisposto, che sintetizza in forma di osservazioni una serie di rilievi attinenti agli aspetti dei provvedimenti rientranti negli ambiti di competenza della VI Commissione, intende appunto facilitare il lavoro di quest'ultima, focalizzando l'attenzione sulle tematiche più importanti, in vista della predisposizione delle vere e proprie proposte di relazione.

  Francesco BARBATO (IdV), alla luce del dibattito finora svolto, rileva come l'intero esame dei documenti di bilancio rischi di ridursi ad una sorta di confronto bilaterale tra il Partito democratico, il Popolo delle libertà ed il Governo, attraverso modalità inusuali ed antiparlamentari che ritiene di stigmatizzare con forza, in quanto limiterebbero il dibattito ai soli «capi bastone» dei partiti di maggioranza. Invita quindi il Presidente della Commissione a seguire le procedure d'esame previste dai regolamenti parlamentari, approfondendo in questa sede gli aspetti critici dei provvedimenti in esame, al fine della predisposizione delle relazioni da trasmettere alla Commissione Bilancio.
  Rileva, in tale contesto, come i provvedimenti presentino molteplici aspetti di rilievo tributario, e necessitino di un esame approfondito da parte della Commissione Finanze, anche con il contributo costruttivo delle opposizioni, il cui ruolo non può in alcun modo essere cancellato dai conciliaboli interni alla maggioranza. In questo spirito invita il Sottosegretario, ed il Governo nel suo complesso, ad approcciarsi al dibattito con spirito di apertura, evitando di blindare provvedimenti che, evidentemente, necessitano di numerose correzioni ed integrazioni.

  Gianfranco CONTE, presidente, ritiene che, prima di passare al merito specifico delle questioni, sia necessario stabilire il percorso attraverso il quale la Commissione svolgerà l'esame dei provvedimenti, nonché definire quale sia il tono complessivo che si intende dare alle relazioni da trasmettere alla Commissione Bilancio, le quali, come già sottolineato, potrebbero anche spingersi ad esprimere una valutazione negativa sui disegni di legge in esame, pur nella consapevolezza di come la VI Commissione abbia, in questa sede, competenze solo consultive che, evidentemente, non potranno determinare le scelte della Commissione Bilancio e del Governo.
  In tale contesto, ritiene che la Commissione debba comunque svolgere il proprio ruolo, assumendosi pienamente le proprie responsabilità, anche decidendo di lanciare un segnale forte rispetto alla necessità di rivedere il contenuto dei provvedimenti in esame.

  Alberto FLUVI (PD), in riferimento alle considerazioni appena svolte dal Presidente, sottolinea come non possa sfuggire il rilievo politico che assumerà il contenuto Pag. 62delle relazioni approvate sui provvedimenti dalla Commissione Finanze, a prescindere dal contenuto delle relazioni stesse.

  Cosimo VENTUCCI (PdL), relatore, con riferimento ad alcune notazioni polemiche, che respinge pienamente, emerse nel corso del dibattito odierno, sottolinea come finora sia stato compiuto un certosino lavoro di approfondimento sui contenuti dei provvedimenti in esame attinenti ai profili di competenza della Commissione Finanze. In tale spirito i contributi scritti da lui predisposti sono appunto volti a fare in modo che il dibattito si focalizzi sui contenuti di merito dei provvedimenti, evidenziando una serie di aspetti a suo giudizio inaccettabili.

  Francesco BARBATO (IdV), nel rilevare come il procedimento legislativo non possa procedere per tentativi, evidenzia come i contributi scritti messi a disposizione della Commissione dal relatore esprimano comunque un giudizio sostanzialmente favorevole sui provvedimenti in esame, riservandosi quindi di formulare proposte di relazione alternative a quelle che saranno formalizzate dal relatore, con particolare riferimento alle numerose questioni che incidono direttamente sugli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

  Gianfranco CONTE, presidente, con riferimento alle considerazioni del deputato Barbato, evidenzia come il relatore non abbia ancora formalizzato alcuna proposta di relazione, ma si sia limitato a fornire alla Commissione un contributo che sintetizza, in forma di osservazioni, una serie di notazioni su taluni aspetti dei provvedimenti in esame.

  Francesco BARBATO (IdV) rileva come le criticità segnalate dal relatore siano la spia di un evidente malessere dei gruppi di maggioranza rispetto al contenuto dei provvedimenti in esame, comprendendo in tale ottica le perplessità ripetutamente espresse in merito dal Presidente.
  Passando al contenuto specifico del disegno di legge di stabilità, evidenzia come le misure di carattere tributario da esso recate risultino sbrigative e carenti sul piano tecnico, al punto che non si riesce a comprendere quali siano gli effetti macroeconomici e le ricadute sui contribuenti che esse esplicheranno. Infatti, mentre, da un lato, si prevede la riduzione delle aliquote IRPEF sui due primi scaglioni di reddito, dall'altro si opera una drastica riduzione delle deducibilità e detraibilità attualmente previste dagli articoli 10 e 15 del TUIR, oltre a confermarsi sostanzialmente l'incremento delle aliquote IVA del 10 e 21 per cento, a decorrere dal 1o luglio 2013.
  A tale ultimo proposito, evidenzia come l'innalzamento dell'imposizione IVA avrà effetti disastrosi sull'economia e sui consumi, in particolare per quanto riguarda le fasce sociali più deboli, anche in quanto gli operatori economici incorporeranno anticipatamente nei prezzi dei beni e dei servizi il predetto incremento di aliquota.
  Stigmatizza quindi la scelta del Governo di prevedere la retroattività delle nuove norme tributarie di sfavore, in violazione delle disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente e, soprattutto, in stridente contraddizione con l'obiettivo, più volte proclamato, di giungere ad un rapporto tra fisco e contribuente improntato ad uno spirito di lealtà e buona fede.
  Rileva quindi come l'eliminazione del regime agevolativo in favore delle società agricole previsto all'articolo 1, commi 1093 e 1094, della legge n. 296 del 2006, disposto dal comma 30 dell'articolo 12, rischi di mettere in seria difficoltà l'intero comparto agricolo, anche in quanto tale modifica ha effetti retroattivi, incidendo dunque sulle scelte imprenditoriali e d'investimento già compiute dalle imprese.
  Con riferimento all'aumento dell'aliquota dell'imposta sulle riserve tecniche delle assicurazioni, disposta dal comma 27 del medesimo articolo 12, sottolinea come tale scelta si ponga in netta contraddizione con il lavoro svolto dalla Commissione Finanze per contrastare l'incremento dei costi delle polizze, rilevando come il predetto Pag. 63inasprimento tributario sarà inevitabilmente scaricato dalle compagnie assicurative sugli assicurati. Inoltre, su un piano più in generale, senza pur voler in alcun modo assumere il ruolo di difensore delle compagnie, evidenzia come queste ultime non possano essere considerate dal Governo alla stregua di «galline dalle uova d'oro» dalle quali estrarre maggior gettito tributario quando ciò risulti necessario per ragioni di bilancio.
  Sottolinea quindi, nel complesso, come l'impostazione delle norme tributarie contenute nel disegno di legge di stabilità confermi la scellerata politica fiscale finora seguita dall'Esecutivo, che si limita ad aumentare continuamente il carico tributario imposto sui contribuenti onesti, senza minimamente considerare gli effetti deleteri che ciò sta avendo sulla tenuta economica e sociale del Paese.

  Renzo CARELLA (PD), nel condividere molte delle considerazioni espresse dal relatore, sottolinea come sia perfettamente legittimo che i partiti ed i gruppi politici di maggioranza operino per modificare, laddove lo ritengano, il contenuto dei disegni di legge in esame, respingendo nettamente lo spirito e la terminologia demagogica utilizzata da taluni nel corso del dibattito per contestare impropriamente la legittimità di colloqui ed incontri politici tra esponenti di maggioranza e Governo che, invece, risultano del tutto fisiologici in ogni democrazia.

  Marco CAUSI (PD) sottolinea come molti dei rilievi espressi dal relatore su specifici aspetti dei provvedimenti in esame sollecitino una serie di chiarimenti da parte del Governo, ad esempio per quanto riguarda i commi 6 ed 8 dell'articolo 12, la cui formulazione solleva, effettivamente, alcuni dubbi.

  Francesco BARBATO (IdV), con riferimento alle considerazioni del deputato Carella, respinge l'accusa di demagogia da questi formulata nei suoi confronti, ribadendo con forza l'esigenza che l'esame parlamentare dei provvedimenti avvenga nel rigoroso rispetto delle procedure regolamentari e ritenendo inaccettabili le modalità attraverso le quali i partiti ed i gruppi di maggioranza intendono scavalcare tali procedure.

  Gianfranco CONTE, presidente, invita i gruppi ad approfondire il contenuto dei provvedimenti ed i contributi predisposti dal relatore, al fine di definire l'orientamento della Commissione rispetto al contenuto delle relazioni da trasmettere alla Commissione Bilancio.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani mattina.

  La seduta termina alle 17.45.

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