CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 ottobre 2012
722.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 29

INTERROGAZIONI

  Giovedì 18 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT, indi del presidente Giulia BONGIORNO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sabato Malinconico.

  La seduta comincia alle 14.10.

5-07132 Maurizio Turco: Sulle richieste di rogatoria internazionale nei confronti dello Stato Città del Vaticano.
5-07139 Maurizio Turco: Sulle rogatorie nei confronti dello Stato Città del Vaticano riguardanti il caso Banco Ambrosiano.
5-07140 Maurizio Turco: Sulla collaborazione da parte dello Stato Città del Vaticano nei confronti dell'autorità giudiziaria italiana.

  Fulvio FOLLEGOT, presidente, avverte che il Governo, ritenendo che interrogazioni in titolo vertano sul medesimo argomento, ha chiesto di fornire un'unica Pag. 30risposta sulle stesse. Le interrogazioni saranno quindi svolte congiuntamente.

  Il sottosegretario Sabato MALINCONICO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Maurizio TURCO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita. Rileva, in particolare, come il rappresentante del Governo abbia precisato che lo IOR è un ente della Santa Sede che pertanto gode delle guarentigie previste dall'articolo 11 del Concordato tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, mentre pochi giorni addietro il Governo, presso la Commissione Affari costituzionali della Camera, ha affermato esattamente il contrario e, cioè, che lo IOR non godrebbe di quelle guarentigie, aprendo sostanzialmente la possibilità di una rilettura degli ultimi 50 anni della storia Italiana. Ritiene inoltre inaccettabile che risulti impossibile reperire talune richieste di rogatoria, ritenendo che questo costituisca la prova di una grave disattenzione verso la ricostruzione storica e processuale di fatti di primaria rilevanza per la storia del Paese.

5-07386 Bernardini: Sulla sistemazione dei detenuti del penitenziario di Ferrara e sulle condizioni della struttura in seguito al recente terremoto in Emilia Romagna.

  Il sottosegretario Sabato MALINCONICO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita, dalla quale, tra l'altro, non risulta chiaro se i detenuti sfollati abbiano in seguito fatto ritorno nel carcere di Ferrara. Ricorda, infatti, come, nonostante le affermazioni del Governo sul principio di territorializzazione della pena, siano circa ventiduemila i detenuti dislocati a centinaia di chilometri dal luogo ove risiede la propria famiglia. Inoltre, dalla risposta non risulta con chiarezza quali siano le conseguenze delle opere per la messa in sicurezza sulla fruizione dei servizi essenziali all'interno del carcere.

5-07426 Bernardini: Sulla nomina definitiva del provveditore dell'amministrazione penitenziaria della regione Calabria.

  Il sottosegretario Sabato MALINCONICO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta dal Governo, limitatamente alla notizia secondo la quale il dottor De Gesu non sarebbe più costretto a gestire una situazione oggettivamente insostenibile, costituito dalla reggenza sia del Provveditorato calabrese sia di quello della Sardegna. Esprime forte preoccupazione sulla parte restante della risposta, poiché, nonostante si parli di riorganizzazione dell'amministrazione penitenziaria, le risulta che vi siano direttori che reggono anche tre carceri e che gli uffici di esecuzione penale esterna siano in grave difficoltà.

5-07346 Bernardini: Sul decesso di un detenuto del carcere di Genova Marassi.

  Il sottosegretario Sabato MALINCONICO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal Governo, sottolineando la situazione di particolare gravità e disagio che riguarda i circa ventiquattromila detenuti tossicodipendenti. Sottolinea come il caso affrontato dall'interrogazione sia uno dei moltissimi casi di detenuti malati e disperati che in carcere non sono seguiti e curati e come le misure che si stanno discutendo in Parlamento siano assolutamente inadeguate ad affrontare e risolvere Pag. 31i più generale problema di illegalità delle carceri italiane.

  Giulia BONGIORNO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 18 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

  La seduta comincia alle 18.15.

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
C. 5019-bis Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 17 ottobre 2012.

  Giulia BONGIORNO, presidente, dopo avere dato conto dei pareri pervenuti, fa presente che oggi l'onorevole Sisto ha chiesto al presidente della Camera di valutare diversamente il vaglio di inammissibilità per estraneità di materia effettuato dalla Presidenza della Commissione Giustizia in merito alla suo emendamento 3.57, volto a subordinare il patteggiamento per il reato di omicidio colposo a seguito di incidente stradale o per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro al risarcimento del danno nei confronti delle persone offese.
  Il Presidente della Camera ha confermato l'inammissibilità dell'articolo aggiuntivo, rilevando che l'oggetto del provvedimento in esame risulta limitato a tre istituti: la pena detentiva domiciliare, la messa alla prova e la sospensione del processo relativamente agli irreperibili. L'articolo aggiuntivo, invece, si riferisce al patteggiamento, cioè ad una materia che non è trattata dal testo in esame. La circostanza che il patteggiamento sia una causa di estinzione del reato come la messa alla prova e che il testo preveda che quest'ultima possa essere condizionata al risarcimento del danno non può essere considerato un dato rilevante ai fini della individuazione della materia oggetto di esame. Si tratta piuttosto di una ratio comune tra il testo e l'articolo aggiuntivo che però non rappresenta il parametro in base al quale valutare l'ammissibilità delle proposte emendative.
  Questa comunanza di ratio avrebbe potuto giustificare una richiesta di abbinamento di eventuali proposte aventi ad oggetto norme simili a quella prevista dall'emendamento 3.57.
  Prima di procedere alla deliberazione sul conferimento del mandato ai relatori è opportuno apportare al testo alcune modifiche che non ne alterano in alcun modo il contenuto sostanziale delle sue disposizioni, ma che servono a coordinare meglio tali disposizioni anche all'esito degli emendamenti già approvati.
  In primo luogo agli articoli 9-bis e 9-ter, introdotti nel testo base a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 9.01 presentato dall'onorevole Bernardini, occorre sostituire il riferimento all'articolo 420-bis del codice di procedura penale con il riferimento all'articolo 420-quater, in quanto quest'ultimo articolo prevede la sospensione del processo per assenza dell'imputato al quale si vuole far riferimento nell'articolo aggiuntivo approvato.
  Per ragioni di coordinamento appare opportuno inserire all'articolo 1, dopo il comma 4, la disposizione prevista dal comma 2 dell'articolo 10, riferendosi questa unicamente all'attuazione della delega prevista dall'articolo 1. Occorre pertanto sopprimere il comma 2 dell'articolo 10 ed inserire all'articolo 1, dopo il comma 4, un comma con una formulazione identica.
  Vi è poi una condizione apposta nel parere del Comitato per la legislazione nella quale si chiede che sia previsto che Pag. 32i decreti correttivi devono rispettare i principi e i criteri direttivi indicati per l'esercizio della delega principale.
  A tal fine occorre riformulare il comma 3, dell'articolo 1, in tal modo: «Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanate disposizioni integrative e correttive dei medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con il procedimento di cui al comma 2».
  Propone pertanto di modificare il testo come indicato.

  La Commissione concorda e, nessuno chiedendo di intervenire, delibera di conferire il mandato ai relatori, onorevoli Enrico Costa e Donatella Ferranti, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Giulia BONGIORNO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 18.20.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Delega al Governo in materia di depenalizzazione.
C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini e C. 5019-
ter Governo.

Disposizioni per assicurare la libertà della circolazione nonché la libertà di accesso agli edifici pubblici, alle sedi di lavoro e agli impianti produttivi.
C. 1455 Lehner e C. 3475 Cirielli.

Disposizioni in materia di misure cautelari personali.
C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota, C. 4616 Bernardini, C. 5295 Papa e C. 5399 Ferranti.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 9 ottobre 2012, a pagina 48, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla prima colonna, settima riga, le parole: «all'attribuzione della funzione di polizia giudiziaria a soggetti che, come nel caso del servizio sanitario pubblico, non appaiono avere le competenze necessarie per lo svolgimento della delicata funzione di polizia giudiziaria;» sono sostituite con le seguenti: «allo svolgimento della funzione di polizia giudiziaria da parte di soggetti che non appaiono avere le competenze necessarie per lo svolgimento della delicata funzione di polizia giudiziaria, come potrebbero essere le guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile richiamate dal comma 1 dell'articolo 28;»;
   b) alla seconda colonna, diciottesima riga, le parole: «1) all'articolo 28 sia soppresso il comma 2;» sono sostituite con le seguenti: «1) all'articolo 28, comma 1, dopo le parole “possono avvalersi” siano inserite le seguenti: “, salvo che per l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria”;».

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