CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 ottobre 2012
722.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 18 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Sabato Malinconico e Antonino Gullo.

  La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale.
C. 5419, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, illustra il progetto di legge in esame, già approvato dal Senato (A.S. 3412), che prevede la concessione di un contributo straordinario in favore di quattro festival musicali e operistici italiani, a decorrere dal 2013, per complessivi 4 milioni di euro annui.
  Si tratta della Fondazione Rossini Opera Festival, della Fondazione Festival dei due Mondi, della Fondazione Ravenna Manifestazioni e della Fondazione Festival Pucciniano.
  In particolare, l'articolo 1 inquadra il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale nell'ambito delle Pag. 21finalità di salvaguardia e di promozione del patrimonio culturale, storico, artistico e musicale, che fanno capo alla Repubblica.
  In tale contesto, l'articolo 2 assegna alle quattro fondazioni menzionate un contributo di un milione di euro ciascuna, a decorrere dal 2013.
  Ricorda che le quattro Fondazioni ricevono già il contributo annuale erogato dal Ministero per i beni e le attività culturali a valere sui fondi del cap. 3670, ai sensi dell'articolo 32, commi 2 e 3, della legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002).
  Sulla base di tale contesto normativo la rubrica dell'articolo 2 qualifica il contributo come «straordinario», ad indicarne, cioè, quel «carattere aggiuntivo» rispetto alle risorse statali di cui già beneficiano le quattro fondazioni, evidenziato durante l'esame al Senato.
  Rileva che la relazione illustrativa dell'A.S. 3412, specificando anch'essa la natura «straordinaria» del contributo, chiarisce che il finanziamento «è destinato a garantire la realizzazione e la prosecuzione di tutta quella serie di iniziative, manifestazioni e programmazioni poste in essere da queste Fondazioni che sono destinatarie di benefici proprio in virtù della loro rilevanza culturale e artistica. Il contributo potrà consentire loro di operare con maggiore certezza di sovvenzioni annuali».
  L'articolo 3 dispone che alla copertura finanziaria dell'onere – pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2013 – si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa che ha incrementato, dal 2011, la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS).
  L'articolo 4 dispone l'immediata entrata in vigore del provvedimento.
  Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
C. 5019-bis ed abb.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, illustra il nuovo testo del disegno di legge C. 5019-bis Governo ed abb., recante «Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili».
  Rileva preliminarmente che il provvedimento riguarda la materia «ordinamento civile e penale» che l'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Si sofferma in primo luogo sull'articolo 2, in cui, nel disciplinare l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, si fa riferimento alla prestazione di un lavoro di pubblica utilità che, ai sensi del comma 3, costituisce una «prestazione non retribuita» .
  Rileva che il procedimento di sospensione con messa alla prova è subordinato alla volontà dell'imputato. Ricorda che l'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, già disciplina il lavoro di pubblica utilità prevedendo che il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità su richiesta dell'imputato e che tale lavoro «non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi e consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato».
  Evidenzia come, rispetto alle previsioni dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 Pag. 22agosto 2000, n. 274, all'articolo 2 del testo in esame, rispetto alla prestazione non retribuita, non è previsto un termine massimo e che la durata massima della sospensione è stabilita in due anni dal nuovo articolo 464-quater, comma 5, del c.p.p., come introdotto dall'articolo 3.
  Rileva, altresì, che la prestazione lavorativa non retribuita di cui all'articolo 2 si inserisce in un programma di trattamento e non viene configurata come pena, a differenza di quanto previsto dal succitato articolo 54.
  Ricorda che l'articolo 36 della Costituzione sancisce che «il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa».
  Richiama altresì, per quanto riferita ad una ipotesi diversa da quella in esame, la sentenza della Corte Costituzionale n. 1087 del 1988, nella parte in cui, pur riconoscendo che il lavoro svolto dal detenuto non può ritenersi del tutto identico, specie per la sua origine, per le condizioni in cui si svolge, per le finalità cui è diretto e che deve raggiungere, afferma che «non può assolutamente affermarsi che esso non debba essere protetto specie alla stregua dei precetti costituzionali (articoli 35 e 36 della Costituzione)».
  Ritiene necessario che sia evidenziata l'opportunità che la Commissione di merito valuti la configurazione dell'istituto disciplinato dal Capo II alla luce dell'articolo 36 della Costituzione.
  Rileva che l'articolo 1, lettera e), reca – tra i criteri e principi direttivi – quello di prevedere che, nella fase dell'esecuzione della pena, il giudice possa sostituire le pene previste nelle lettere a) e b) con le pene della reclusione o dell'arresto, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero sulla base delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.
  Evidenzia come la disposizione in questione, nel fare riferimento all'idoneità del domicilio, potrebbe determinare una disparità di trattamento tra persone in base al solo fatto che esse posseggano o meno il requisito.
  Segnala l'esigenza, all'articolo 1, comma 2, di prevedere che nel procedimento di adozione dei decreti legislativi ivi previsti sia stabilito il coinvolgimento del Ministro dell'interno.
  Considerato che all'articolo 1, comma 2, si prevede che «nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente comma il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega», evidenzia la necessità di specificare che le suddette modificazioni sono tenute in considerazione dal Governo nel rispetto dell'oggetto della delega e dei criteri e principi direttivi fissati all'articolo 1, comma 1.
  Rileva che all'articolo 3, comma 4 è previsto che il programma di trattamento preveda, oltre alle modalità di coinvolgimento dell'imputato, anche le modalità di coinvolgimento del suo nucleo familiare.
  A riguardo evidenzia come appaia necessario chiarire il ruolo e la funzione del nucleo familiare nella definizione del programma di trattamento.
  Si sofferma infine sull'articolo 3, comma 4, capoverso articolo 657-bis, che prevede che «in caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda».

  Pierluigi MANTINI (UdCpTP) concorda con quanto testé evidenziato dalla relatrice. Rispetto alla questione che attiene all'articolo 2, ritiene peraltro opportuno che, nel parere da esprimere alla II Commissione, il rilievo sia evidenziato come osservazione e non come condizione, trattandosi di un tema importante ma in parte già disciplinato dall'ordinamento.
  Ritiene poi importante evidenziare nel parere, anche come condizione, la questione Pag. 23della disparità di trattamento tra persone che abbiano o meno un idoneo domicilio. Sussiste, infatti, un obbligo in capo allo Stato di assicurare condizioni idonee e di pari opportunità. Consentire un trattamento più afflittivo a carico di chi non ha un domicilio idoneo è di dubbia legittimità costituzionale.

  Il sottosegretario Sabato MALINCONICO chiede al Presidente di sospendere brevemente la seduta per svolgere alcuni approfondimenti riguardo a quanto testé evidenziato dalla relatrice.

  Isabella BERTOLINI, presidente, non essendovi obiezioni, sospende la seduta del Comitato permanente per i pareri, che riprenderà al termine delle sedute della Commissione.

  La seduta, sospesa alle 14.40, è ripresa alle 18.

  Il sottosegretario Antonino GULLO fa presente che nella relazione introduttiva svolta dalla relatrice nella seduta odierna si afferma che l'articolo 2 del disegno di legge 5019-bis, nella parte in cui stabilisce che la prestazione di un lavoro di pubblica utilità costituisce «prestazione non retribuita» (comma 3), andrebbe valutato in relazione all'articolo 36 della Costituzione, anche alla luce dei principi affermati nella sentenza n.1097 del 1988 della Corte costituzionale.
  In realtà, rileva come i principi affermati nella sentenza n.1097 del 1988 riguardino esclusivamente il lavoro penitenziario, vale a dire il rapporto tra detenuti e amministrazione penitenziaria. Al di fuori di tale contesto, essi non possono essere automaticamente applicati.
  Evidenzia quindi che non è assimilabile a tale fattispecie ma è del tutto alternativo ad essa l'istituto della messa alla prova e del lavoro di pubblica utilità, previsto dall'articolo 2, comma 3, del testo in esame.
  In questo caso, la prestazione lavorativa rappresenta l’in sé della messa alla prova: in quanto tale, essa non può prescindere da un necessario contenuto di afflittività funzionale alla rinuncia all'esercizio della pretesa punitiva dello Stato e alla conseguente estinzione del reato.
  Tutto ciò, del resto, è una conseguenza del fatto che il lavoro di pubblica utilità costituisce una prestazione volontaria, che deve essere necessariamente richiesta dallo stesso imputato.
  Nella relazione introduttiva della relatrice si dà atto che la mancata previsione di un corrispettivo alla prestazione lavorativa è già contemplata dall'ordinamento sia pure in relazione ad istituti alternativi alla detenzione quale quello previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Vengono in rilievo inoltre gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada; l'articolo 165, primo comma, del codice penale; l'articolo 73, comma 5-bis decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990; gli articoli 102 e seguenti della legge n. 689 del 1981.
  Quanto alla possibilità di applicare, in sede di esecuzione della pena, la detenzione carceraria in luogo della reclusione o dell'arresto presso il domicilio, nei casi di inidoneità del domicilio medesimo, osserva che essa è già prevista dalla legge n. 199 del 26 novembre 2010 e che corrisponde a un'esigenza di tutela della collettività rispetto a casi di oggettiva impossibilità di eseguire la detenzione domiciliare.

  Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, preso atto di quanto evidenziato dal sottosegretario Gullo e dopo aver svolto ulteriori considerazioni, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni che illustra (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente relatore.

  La seduta termina alle 18.10.

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SEDE REFERENTE

  Giovedì 18 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

  La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.
Testo unificato C. 3466-3528-4254-4271-4415-4697/B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Donato BRUNO, presidente, ricorda che la proposta di legge in esame è stata approvata dalla Camera e modificata dal Senato e che la Conferenza dei Presidenti di gruppo ha stabilito che il suo esame in Assemblea abbia inizio a decorrere da lunedì 29 ottobre 2012. In considerazione di tale termine, propone che l'esame preliminare si svolga interamente nella seduta odierna, dopo lo svolgimento della relazione introduttiva.

  La Commissione concorda.

  Donato BRUNO, presidente, sostituendo la relatrice, impossibilitata a prendere parte alla seduta, ricorda che la proposta di legge in esame risulta dalle modifiche che il Senato ha apportato al testo unificato delle proposte di legge C. 3466 e abbinate, approvato dalla Camera in prima lettura l'8 maggio 2012. Le modifiche introdotte dal Senato sono due.
  La prima modifica interviene sull'articolo 1, che novella l'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali per specificare che gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per garantire – e non semplicemente per promuovere come nel testo vigente – la presenza di entrambi i sessi, oltre che nelle giunte, negli organi collegiali del comune della provincia nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. La modifica introdotta dal Senato limita la portata del principio ai soli organi collegiali non elettivi. Secondo quanto emerge dal dibattito presso la Commissione Affari costituzionali del Senato, la modifica mira ad evitare che la presenza di entrambi i sessi diventi un requisito di regolare costituzione degli organi elettivi, con un condizionamento diretto del risultato elettorale. Secondo i colleghi del Senato, l'obiettivo del rafforzamento della parità di genere negli organi elettivi, e in particolare nei consigli comunali e circoscrizionali, resta comunque affidato agli strumenti predisposti a tal fine dalla proposta di legge in esame: ossia le quote di lista e la doppia preferenza di genere.
  La seconda modifica riguarda la sanzione in caso di presentazione nelle elezioni comunali di una lista elettorale in cui un genere sia rappresentato in misura superiore a due terzi, in contrasto con le disposizioni del nuovo comma 3-bis introdotto dal provvedimento in esame nell'articolo 71 del testo unico delle leggi sugli enti locali. Il testo approvato dalla Camera modificava infatti gli articoli 30 e 33 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, prevedendo che, in caso di mancato rispetto del vincolo dei due terzi, la Commissione elettorale dovesse cancellare dalle liste i nomi dei candidati del genere rappresentato oltre i due terzi, iniziando dall'ultimo della lista, e che, qualora dopo tale operazione il numero dei candidati rimasti in lista fosse risultato inferiore a quello minimo prescritto, la Commissione dovesse ricusare la lista.Pag. 25
  Le modifiche apportate al testo dal Senato fanno venire meno la sanzione della ricusazione della lista, ma soltanto per le elezioni nei comuni più piccoli. In sostanza, a seguito delle modifiche del Senato, è previsto che, nei comuni più piccoli, in caso di presentazione di una lista che non rispetti il vincolo dei due terzi – ossia il vincolo secondo cui nessun sesso può essere presente in oltre due terzi della lista – la Commissione dovrà cancellare i nomi di candidati del sesso più rappresentato, partendo dal basso, ma dovrà fermarsi quando la lista conterrà il numero minimo di candidati che una lista deve contenere. Se anche a quel punto la lista non risulterà rispondente al vincolo dei due terzi, essa non sarà comunque ricusata.
  Dal dibattito presso la Commissione affari costituzionali del Senato, si ricava che la modifica è stata suggerita dalla considerazione che, nei comuni più piccoli, è previsto un collegamento necessario tra il candidato a sindaco e una sola lista, con la conseguenza che la ricusazione della lista comporterebbe anche il venir meno della candidatura a sindaco, con possibili implicazioni troppo estese sulla competizione elettorale comunale.
  Quindi, preso atto che non vi sono richieste di intervento, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 14 di lunedì 22 ottobre 2012.

  Pierguido VANALLI (LNP) chiede di posticipare di almeno un giorno il termine per la presentazione degli emendamenti.

  Donato BRUNO, presidente, considerata la richiesta del deputato Vanalli e non essendovi obiezioni, fissa il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 14 di martedì 23 ottobre 2012. Ricorda quindi che, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del regolamento, in caso di testi già approvati dalla Camera e modificati dal Senato la Camera può deliberare solo sulle parti modificate e le proposte emendative possono riferirsi ed essere conseguenti esclusivamente alle medesime. Avverte, quindi, che emendamenti volti a modificare o ad introdurre materie nuove rispetto a disposizioni del testo approvate dalla Camera e non modificate dal Senato, e per le quali si è quindi già realizzata la doppia lettura conforme costituzionalmente richiesta per l'approvazione delle leggi, saranno considerati irricevibili e non saranno inseriti nel fascicolo degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

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