CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 ottobre 2012
720.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 197

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 16 ottobre 2012.

Audizione di rappresentanti dell'Unione navigazione interna italiana (UNII), nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta, recanti «Riforma della legislazione in materia portuale».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.50 alle 13.05.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 16 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

  La seduta comincia alle 13.50.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 5457 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco PROIETTI COSIMI (FLpTP), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione Affari costituzionali il proprio parere sul disegno di legge C. 5457 – approvato in sede deliberante dalla I Commissione del Senato il 12 settembre 2012 – recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana Pag. 198Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Tale comma stabilisce, infatti, che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze.
  Segnala che l'Unione induista italiana, che ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 2000, è stata fondata nel 1996 e conta 5.000 aderenti, ai quali vanno aggiunti circa 36.000 immigrati praticanti.
  Passando ad una breve descrizione del contenuto degli articoli, osserva che l'articolo 1 precisa che la legge intende regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e l'Unione induista italiana sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 4 aprile 2007, con la quale si allarga il numero delle confessioni religiose con le quali lo Stato italiano ha un rapporto pienamente conforme al dettato costituzionale. L'articolo 2 riconosce l'autonomia dell'Unione Induista italiana liberamente organizzata e la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto, nell'organizzazione ecclesiastica e negli atti disciplinari e spirituali. L'articolo 3 assicura all'Unione la libertà di riunione e di manifestazione del pensiero sia a mezzo scritto, sia oralmente, sia tramite ogni altro mezzo di diffusione. L'articolo 4 garantisce agli appartenenti all'Unione induista italiana l'assegnazione, su loro richiesta, al servizio civile in caso di reclutamento obbligatorio per guerra o grave crisi internazionale. Ai sensi dell'articolo 5, è assicurato agli appartenenti all'Unione induista italiana il diritto all'assistenza spirituale da parte di propri ministri di culto.
  L'articolo 6 affronta il tema dell'istruzione riconoscendo agli alunni il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi, prevedendo che l'ordinamento scolastico provveda affinché tale insegnamento non abbia luogo secondo orari e modalità discriminanti. L'articolo 7 riconosce il diritto di istituire scuole e istituti di educazione nonché l'equipollenza del trattamento scolastico con gli studenti delle scuole pubbliche alle scuole cui sia riconosciuta la parità. L'articolo 8 prevede che la qualifica di ministri di culto sia certificata dall'Unione induista italiana. L'articolo 9 riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto dell'Unione induista italiana. L'articolo 10 riconosce il rispetto delle regole della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento delle salme.
  Gli articoli da 11 a 16 disciplinano il regime del riconoscimento degli enti religiosi e ne determinano il regime tributario. Gli articoli 17 e 18 disciplinano la tutela degli edifici aperti al culto pubblico induista. L'articolo 19 autorizza l'affissione e la distribuzione di pubblicazioni e stampati a carattere religioso all'interno dei luoghi di culto induista. Gli articoli da 20 a 24 estendono all'Unione induista europea la disciplina dei rapporti finanziari tra lo Stato e le confessioni religiose. L'articolo 25 consente agli appartenenti dell'Unione induista europea di osservare la festa indù «Dipavali».
  L'articolo 26, di particolare interesse per la Commissione, contiene disposizioni in relazione alle emittenti radiotelevisive della confessione religiosa. La disposizione prevede che, tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai princìpi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo, garantiti dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si tenga conto delle richieste presentate dalle emittenti, gestite dall'Unione induista italiana o da enti facenti parte dell'Unione induista italiana, operanti in ambito locale; queste possono quindi richiedere disponibilità di bacini di utenza, idonei a favorire l'economicità della gestione e una adeguata pluralità di emittenti, in conformità alla disciplina del settore.
  Gli articoli 27 e 29 prevedono che l'Unione induista italiana dovrà essere consultata dalle competenti amministrazioni nella fase attuativa della legge, nonché in occasione di future iniziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e l'Unione induista italiana. L'articolo 28 stabilisce che con l'entrata in vigore della Pag. 199legge cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'Unione induista italiana la legge n. 1159 del 1929, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, e le relative norme di attuazione. L'articolo 30 reca, infine, la norma di copertura finanziaria.
  In conclusione, poiché il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista delle competenze della IX Commissione, propone di esprimere parere favorevole sul progetto di legge in oggetto.

  Il sottosegretario Guido IMPROTA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.05.

INTERROGAZIONI

  Martedì 16 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

  La seduta comincia alle 14.05.

5-07611 Tullo: Grave disservizio verificatosi su un traghetto della Compagnia italiana di navigazione (CIN) sulla tratta Genova-Olbia.

  Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

  Mario TULLO (PD), replicando, nel dichiararsi soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo, soprattutto riguardo alla modifica dei parametri del sistema utilizzato dalla Compagnia italiana di navigazione per la gestione della capienza del garage all'interno dei traghetti, auspica che in futuro non accadano gravi episodi di overbooking, come quello oggetto dell'interrogazione.

  Silvia VELO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.10.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente.
Nuovo testo C. 5361 Valducci.

Riforma della legislazione in materia portuale.
C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta.

INTERROGAZIONI

5-07329 Gibiino: Criticità nel piano di modernizzazione della linea ferroviaria Catania-Palermo presentato da RFI.

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