CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 ottobre 2012
720.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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COMITATO RISTRETTO

  Martedì 16 ottobre 2012.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.
C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.15. alle 14.30.

SEDE REFERENTE

  Martedì 16 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Guido Improta.

  La seduta comincia alle 14.30.

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Sull'ordine dei lavori.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, a seguito della richiesta in tal senso formulata dal rappresentante del Ministero delle infrastrutture, propone di procedere ad un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare subito all'esame in sede referente della proposta di legge C. 4573 Motta, per tornare successivamente all'esame in Comitato ristretto della proposta di legge C. 4240 B e abbinate.

  La Commissione concorda.

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
C. 4573 Motta.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 settembre 2012.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, comunica che sono stati presentati emendamenti (vedi allegato).Comunica altresì che è stato trasmesso il parere del Comitato per la legislazione e che il relatore ha presentato l'emendamento 1.10 per recepire il contenuto del parere medesimo (vedi allegato).

  Chiara BRAGA (PD), relatore, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 1.2, 1.10 e 1.3; invita quindi al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, dell'emendamento Piffari 1.1.

  Il sottosegretario Guido IMPROTA esprime parere conforme a quello del relatore, fatta eccezione per l'emendamento Braga 1.3 del quale propone la riformulazione nel senso di prevedere espressamente la ricostituzione della Commissione ministeriale di studio atteso che essa, avendo ultimato i propri compiti, è stata di recente soppressa in attuazione di quanto prescritto dall'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 95 del 2012.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 1.2 del relatore.

  Sergio Michele PIFFARI (IdV), con riferimento all'emendamento a sua firma 1.1, invita a riconsiderare il parere già espresso, ritenendo che il termine di nove mesi per l'emanazione del prescritto regolamento governativo, previsto dall'emendamento 1.10 del relatore, sia troppo ampio.

  Chiara BRAGA (PD), relatore, alla luce delle considerazioni testè formulate dall'onorevole Piffari, riformula il proprio emendamento 1.10 prevedendo, quale termine per l'emanazione del regolamento governativo, il termine di sei mesi in luogo dell'originario termine di nove mesi (vedi allegato).

  Il sottosegretario Guido IMPROTA esprime parere favorevole sull'emendamento 1.10 del relatore come riformulato.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 1.10 del relatore, come riformulato.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, dichiara quindi preclusa la votazione sull'emendamento Piffari 1.1 dall'approvazione dell'emendamento 1.10 del relatore, come riformulato.

  Chiara BRAGA (PD), relatore, condividendo le considerazioni formulate dal rappresentante del Governo, riformula il suo emendamento 1.3 (vedi allegato), di cui raccomanda l'approvazione.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 1.3 del relatore, come riformulato.

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  Angelo ALESSANDRI, presidente, avverte che il testo come risultante dall'approvazione degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti per il parere.

  La seduta termina alle 14.45.

COMITATO RISTRETTO

  Martedì 16 ottobre 2012.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materiale ambientale.
C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato e C. 5060 Faenzi.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.45 alle 15.30.

SEDE REFERENTE

  Martedì 16 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Tullio FANELLI.

  La seduta comincia alle 15.30.

Reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani.
C. 4661 Iannuzzi.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 ottobre 2012.

  Roberto TORTOLI, presidente, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era impegnato ad approfondire le problematiche emerse dal dibattito, al fine di esprimere un compiuto orientamento sulla proposta di legge in esame. Chiede, quindi, al sottosegretario Fanelli se intenda intervenire al riguardo.

  Il sottosegretario Tullio FANELLI, alla luce degli approfondimenti istruttori svolti, fa presente che il Governo potrebbe valutare favorevolmente una modifica della proposta di legge che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legge n. 201 del 2011, specifichi che le funzioni di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerente la raccolta differenziata in Campania sono gestite dai Comuni della regione stessa, sopprimendo, conseguenzialmente, i commi 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto legge n. 195 del 2009.

  Salvatore MARGIOTTA (PD), relatore, nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dal sottosegretario Fanelli, si riserva di valutare attentamente la posizione del Governo, anche al fine di tradurla in una propria proposta emendativa.

  Tino IANNUZZI (PD) ritiene che le osservazioni formulate dal rappresentante del Governo vadano si pongono in linea con l'obiettivo della proposta di legge in esame, volta a superare definitivamente la legislazione speciale frutto dell'esperienza emergenziale e a restituire ai comuni campani tutte quelle competenze in materia di gestione del ciclo dei rifiuti, che sono riconosciute al resto dei comuni italiani. Auspica, pertanto, che tutti i gruppi possano esprimersi favorevolmente per un positiva conclusione dell’iter parlamentare del provvedimento. Conclude, quindi, prospettando al Governo l'opportunità di valutare, alla luce di quanto oggi rappresentato alla Commissione e in considerazione dell'approssimarsi della conclusione della legislatura, se non sia il caso di procedere alle modifiche legislative necessarie con un intervento legislativo d'urgenza.

   Roberto TORTOLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

  La seduta termina alle 15.45.

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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 16 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

  La seduta comincia alle 15.45.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 5457 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Simeone DI CAGNO ABBRESCIA (PdL), relatore, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere alla I Commissione sul disegno di legge AC 5457, approvato dalla I Commissione del Senato, in sede deliberante (AS 2235), che reca norme per regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e l'Unione Induista Italiana (UII), Sanatana Dharma Samgha, sulla base dell'allegata intesa stipulata il 4 aprile 2007.
  Come risulta dalla relazione illustrativa presentata al Senato (AS 2235), il testo dell'intesa è stato elaborato dalla Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, composta da rappresentanti dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze, della difesa, della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, della salute. La Commissione è stata integrata, per l'occasione, dai rappresentanti dell'Unione induista italiana.
  Osserva, quindi, che la bozza di intesa predisposta dalla Commissione è stata siglata nel 2004 dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal presidente dell'Unione. L'iter di approvazione, sospeso nel corso della XIV legislatura, è stato riavviato nella legislatura successiva su impulso del Presidente del Consiglio. La bozza di intesa è stata quindi approvata dalla Commissione d'intesa con l'Unione induista italiana ed è stata nuovamente siglata dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio unitamente al Presidente della confessione religiosa, il 21 febbraio 2007, prima del suo esame da parte del Consiglio dei ministri in data 7 marzo 2007 e della firma da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.
  Circa il contenuto del disegno di legge, rileva che l'articolo 2 riconosce l'autonomia dell'UII liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto, e la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto, nell'esercizio del culto, nell'organizzazione della confessione e negli atti disciplinari e spirituali.
  L'articolo 3 riconosce all'UII e agli organismi da essa rappresentati piena libertà nello svolgimento delle propria missione e a coloro che ne fanno parte il diritto di professare e praticare la religione, di insegnarla ed osservarla in qualsiasi forma, individuale od associata, e di esercitarne in privato o in pubblico il culto. L'articolo assicura, quindi, la libertà di riunione e di manifestazione del pensiero sia a mezzo scritto, sia oralmente, sia tramite ogni altro mezzo di diffusione.
  L'articolo 4 stabilisce che, in caso di ripristino del servizio di leva obbligatorio, agli induisti è garantita, a richiesta, l'assegnazione al servizio civile, tenuto conto della loro contrarietà all'uso delle armi.
  L'articolo 5 assicurata agli appartenenti all'UII il diritto all'assistenza spirituale da parte di propri ministri di culto nonché da parte di assistenti spirituali, anche se prestano servizio militare, se ricoverati in ospedali, case di cura o di riposo, o se detenuti in istituti penitenziari. A tal fine l'UII dovrà trasmettere alle autorità competenti l'elenco dei ministri. I relativi oneri sono a carico dell'UII.
  Ai sensi dell'articolo 6, in tema di istruzione, la Repubblica italiana riconosce agli alunni di fede induista il diritto di Pag. 191non avvalersi di insegnamenti religiosi; a tal fine l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline.
  L'articolo 7 riconosce, in conformità al principio costituzionale della libertà della scuola e dell'insegnamento, il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, nonché l'equipollenza del trattamento scolastico con gli studenti delle scuole pubbliche alle scuole cui sia riconosciuta la parità.
  L'articolo 8 prevede che la qualifica di ministri di culto sia certificata dall'UII che ne rilascia attestazione. I ministri di culto godono del libero esercizio del loro ministero, possono iscriversi al Fondo di previdenza ed assistenza per il clero, possono chiedere di essere assegnati al servizio nazionale civile, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva. Ad essi sono corrisposti assegni equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente (articolo 23).
  L'articolo 9 riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto dell'UII. L'articolo 10 assicura il rispetto dei riti di inumazione dei fedeli defunti purché conformi alla vigente normativa in materia.
  Con gli articoli da 11 a 16 viene disciplinato, sul modello delle precedenti intese, il regime degli enti religiosi. Gli articoli citati disciplinano il riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, beneficenza e assistenza (articolo 11); l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche (articolo 12); le modalità per ottenere il riconoscimento (articolo 13); la prescrizione in virtù della quale l'UII deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge (articolo 14); il mutamento degli enti stessi (articolo 15); la revoca del riconoscimento (articolo 15); il regime tributario degli enti (articolo 16).
  L'articolo 17 – che investe direttamente la competenza della VIII Commissione – reca disposizioni per la tutela degli edifici aperti al culto pubblico, di cui l'UII tiene apposito elenco trasmesso alle competenti autorità. In particolare, a norma del comma 1, gli edifici aperti al culto pubblico, non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la UII.
  Mentre l'articolo 18 del disegno di legge reca norme per la tutela dei beni culturali, l'articolo 19 autorizza l'affissione e la distribuzione, all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle loro pertinenze, di pubblicazioni e stampati di carattere religioso, senza autorizzazione o ingerenza da parte dello Stato, così come possono essere liberamente raccolte offerte, effettuate nei predetti luoghi, esenti da qualsiasi tributo.
  I successivi articoli 20, 21, 22, 24 disciplinano gli effetti connessi alla approvazione dell'intesa, a seguito dei quali verrà esteso all'UII il sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le confessioni religiose, delineato dalla legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi) e dalle leggi di approvazione delle precedenti intese concluse.
  Con l'approvazione dell'intesa, ai sensi dell'articolo 25, si consentirà agli appartenenti all'UII di osservare la festa Indù «Dipavali» , nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario.
  L'articolo 26 contiene disposizioni analoghe a quelle di alcune intese già approvate, in relazione alle emittenti radiotelevisive dell'UII.
  Dal combinato disposto degli articoli 27 e 29 discende che l'UII deve essere obbligatoriamente consultata dalle competenti amministrazioni nella fase attuativa della legge, nonché in occasione di future iniziative Pag. 192legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa. In ogni caso, dopo dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'intesa.
  L'articolo 28 prevede che con l'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'UII, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte, la legge 24 giugno 1929, n. 1159, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, e le relative norme di attuazione di cui al regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289. Infine l'articolo 30 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge.
  Tutto ciò considerato e valutato positivamente, per i limitati aspetti di competenza della VIII Commissione, il testo del provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole, ferma restando la propria disponibilità a valutare tutte le osservazioni e i rilievi che dovessero emergere nel corso del dibattito.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole sul provvedimento formulata dal relatore.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 5458 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Gabriella MONDELLO (UdCpTP), relatore, fa presente che a Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere alla I Commissione sul disegno di legge AC 5458, approvato dalla I Commissione del Senato, in sede deliberante (AS 2236), che reca norme per regolare i rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana UBI), in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, sulla base dell'allegata intesa stipulata il 4 aprile 2007.
  Come risulta dalla relazione illustrativa presentata al Senato, le trattative per l'intesa sono iniziate nel 1997 ed il testo è stato firmato nel 2000 dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente dell'UBI. Presentato in Parlamento, il disegno di legge di approvazione dell'intesa è decaduto a causa della fine della XIII legislatura. Nel corso della XIV legislatura il disegno di legge non è stato ripresentato.
  Su impulso dell'allora Presidente del Consiglio dei Ministri Prodi, il testo è stato aggiornato alla luce della normativa approvata successivamente al 2000, ed è stato siglato il 21 febbraio 2007 dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Presidente dell'UBI, prima del suo esame da parte del Consiglio dei ministri in data 7 marzo 2007 e della firma da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.
  Il testo dell'intesa, come evidenziato dalla relazione allegata, è stato elaborato sulla falsariga delle intese già concluse per quanto adattabili alle esigenze della UBI con il parere della Commissione consultiva per la libertà religiosa, istituita presso la Presidenza del Consiglio.
  Con riferimento al contenuto del disegno di legge, rileva che l'articolo 2 riconosce l'autonomia dell'UBI liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto, e la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto, nell'organizzazione della confessione e negli atti disciplinari e spirituali.
  L'articolo 3 riconosce all'UBI ed agli organismi da essa rappresentati piena libertà di svolgimento della propria missione e a coloro che ne fanno parte libertà di riunione e di manifestazione del pensiero.
  L'articolo 4 garantisce ai fedeli dell'UBI, in caso di ripristino del servizio di leva obbligatorio, l'assegnazione al servizio civile.
  L'articolo 5 assicurata agli appartenenti all'UBI il diritto all'assistenza spirituale da parte di propri ministri di culto nonché da Pag. 193parte di assistenti spirituali, anche se prestano servizio militare, se ricoverati in ospedali, case di cura o di riposo, o se detenuti in istituti penitenziari. A tal fine l'UBI dovrà trasmettere alle autorità competenti l'elenco dei ministri. I relativi oneri sono a carico dell'UBI.
  In tema di istruzione, l'articolo 6 afferma che la Repubblica italiana riconosce agli alunni di fede buddhista il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi; a tal fine l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline.
  L'articolo 7 riconosce, in conformità al principio costituzionale della libertà della scuola e dell'insegnamento, il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, nonché l'equipollenza del trattamento scolastico con gli studenti delle scuole pubbliche alle scuole cui sia riconosciuta la parità.
  L'articolo 8 prevede che la qualifica di ministri di culto sia certificata dall'UBI che ne rilascia attestazione. I ministri di culto godono del libero esercizio del loro ministero, possono iscriversi al Fondo di previdenza ed assistenza per il clero, possono chiedere di essere assegnati al servizio nazionale civile, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva.
  L'articolo 9, per quanto concerne la tradizione buddhista relativa al trattamento delle salme, ne dispone il rispetto, purché avvenga in maniera conforme alla normativa in materia (a tal proposito si ricorda che la cremazione è il metodo normale di trattamento della salma per i buddhisti). Nei cimiteri possono essere altresì previsti reparti riservati, ai sensi della normativa vigente, analogamente a quanto previsto nella legge di approvazione dell'intesa con l'Unione delle comunità ebraiche.
  Con gli articoli da 10 a 15 viene disciplinato, sul modello delle precedenti intese, il regime degli enti religiosi. Gli articoli citati prevedono, in primo luogo, cosa debba intendersi, ai fine del ddl in esame, per attività di religione e di culto (articolo 10); il riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, beneficenza e assistenza (articolo 11); le modalità per ottenere il riconoscimento (articolo 12); l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche (articolo 13); il mutamento degli enti religiosi e la revoca del riconoscimento (articolo 14); il regime tributario dell'UBI (articolo 15).
  Gli articoli 16 e 17 sono dedicati alla tutela degli edifici aperti al culto pubblico buddhista, di cui l'UBI tiene apposito elenco trasmesso alle competenti autorità, ai quali si estendono le garanzie già previste dall'ordinamento giuridico, nonché alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale buddhista. Con particolare riferimento all'articolo 16, che investe la competenza della VIII Commissione, faccio presente che prevede che gli edifici aperti al culto pubblico, non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'UBI.
  L'articolo 18 stabilisce che all'interno dei luoghi di culto possono essere affisse e distribuite pubblicazioni di carattere religioso senza autorizzazione o ingerenza da parte dello Stato, così come possono essere effettuate collette a fini religiosi esenti da qualsiasi tributo.
  Gli articoli 19, 20, 21 e 23 estendono all'UBI il sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le confessioni religiose, delineato dalla legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), concernente la Chiesa cattolica, e dalle leggi di approvazione delle precedenti intese concluse. Tale sistema consentirà la deduzione, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), delle erogazioni in denaro, fatte dalle persone fisiche, a favore dell'UBI e degli organismi da essa rappresentati destinate al sostentamento dei ministri di culto e a fini di istruzione, assistenza e beneficenza. Pag. 194
  L'articolo 24 consentirà agli appartenenti all'UBI di osservare la festa buddhista del Vesak, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario, restando salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.
  Ai sensi degli articoli 25 e 26, l'UBI dovrà essere consultata delle competenti amministrazioni nella fase attuativa della legge, nonché in occasione di future iniziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e l'UBI. Con l'entrata in vigore della legge cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'UBI, di enti, istituzioni, associazioni, organismi e persone che ne fanno parte, la citata legge 24 giugno 1929, n. 1159 e le relative norme di attuazione di cui al regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.
  L'articolo 27 prevede che dopo dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge de qua, le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'intesa.
  L'articolo 28 prevede, infine, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge.
  In conclusione, nell'esprimere un giudizio favorevole sul provvedimento nel suo complesso e sui limitati ambiti di competenza della VIII Commissione, formula una proposta di parere favorevole sulla proposta di legge in esame.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole sul provvedimento formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00959 Viola e 7-00995 Lanzarin: individuazione delle migliori soluzioni, sotto il profilo ambientale, per la localizzazione del tracciato della linea AC/AV Venezia-Trieste.

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