CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 ottobre 2012
720.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 16 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

  La seduta comincia alle 14.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 5457 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Elvira SAVINO (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria ai fini dell'espressione del parere alla I Commissione Affari costituzionali, il disegno di legge C. 5457, approvato in sede deliberante dalla 1a Commissione permanente del Senato, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge, l'articolo 1 prevede che i rapporti tra lo Stato italiano e l'Unione Induista Italiana (UII), Santana Dharma Samgha, siano regolati dalla legge, sulla base dell'Intesa firmata il 4 aprile 2007, allegata al provvedimento.
  L'articolo 2, comma 1, dà atto dell'autonomia dell'UII, mentre il comma 2 riconosce che le nomine dei ministri del culto, l'esercizio del culto, l'organizzazione della confessione e gli atti in materia spirituale e disciplinare si svolgono senza ingerenze dello Stato.Pag. 173
  L'articolo 3, comma 1, riconosce il diritto dell'UII di svolgere liberamente la sua missione spirituale, educativa, culturale e umanitaria.
  Ai sensi del comma 2 si garantisce all'UII, ai suoi organismi e a quanti ne fanno parte, piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero, mentre il comma 3 sancisce il diritto dell'UII e dei suoi appartenenti a professare la fede e a praticare la religione, in forma individuale o associata, sia in privato sia in pubblico.
  L'articolo 4 garantisce agli appartenenti agli organismi dell'UII la possibilità, in caso di ripristino del servizio di leva obbligatorio, di essere assegnati, su loro richiesta, al servizio civile, ovvero, in caso di richiamo in servizio di appartenenti agli organismi dell'UII che abbiano già prestato servizio militare, di essere assegnati, su loro richiesta, al servizio civile o ai servizi sanitari.
  L'articolo 5, ai commi 1 e 2, assicura il diritto dei militari in servizio e dei degenti in strutture sanitarie, socio – sanitarie e sociali, appartenenti agli organismi dell'UII, di fruire dell'assistenza spirituale dei ministri del culto.
  Analogo diritto è riconosciuto dal comma 3 ai detenuti in istituti penitenziari, nonché il diritto a permessi di accesso in tali strutture per i ministri del culto.
  Il comma 5 sancisce il diritto dei militari in servizio appartenenti agli organismi dell'UII di partecipare alle attività religiose della comunità geograficamente più vicina.
  Ai sensi del comma 4 gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo sono a carico dell'UII.
  L'articolo 6 affronta il tema dell'istruzione, escludendo, al comma 1, ogni ingerenza nell'educazione religiosa degli alunni appartenenti alla confessione induista.
  I commi 2 e 3 riconoscono il diritto degli alunni di non avvalersi di insegnamenti religiosi, prevedendo a questo fine che tale insegnamento non debba aver luogo secondo orari e modalità discriminanti, mentre il comma 4, nel quadro del carattere pluralistico della scuola, riconosce agli incaricati dall'UII il diritto di rispondere ad eventuali richieste relative allo studio del fatto religioso, che possano pervenire dagli studenti, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici, nell'ambito delle attività scolastiche facoltative decise dalle singole istituzioni scolastiche e senza oneri a carico dello Stato.
  L'articolo 7 riconosce, in conformità al principio costituzionale della libertà della scuola e dell'insegnamento, il diritto dell'UII di istituire scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.
  L'articolo 8, comma 1, indica che la qualifica di ministri di culto sarà certificata dall'UII.
  Ai sensi dei commi 2 e 4 ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto sia venuto a loro conoscenza nello svolgimento della loro funzione, nonché il diritto di svolgere il servizio militare, nel caso di rispristino della leva obbligatoria, nelle strutture del servizio nazionale civile.
  In base al comma 3 i ministri di culto possono iscriversi al Fondo di previdenza e assistenza del clero.
  L'articolo 9, comma 1, riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto dell'UII aventi la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto sia trascritto allo stato civile e previe pubblicazioni.
  I commi da 2 a 8 regolano gli aspetti relativi alla richiesta di pubblicazioni, al rilascio del nulla osta da parte dell'ufficiale dello stato civile, alla compilazione dell'atto di matrimonio da parte del ministro del culto celebrante e alla relativa trasmissione all'ufficiale dello stato civile, nonché ai termini di trasmissione dello stesso atto nei registri dello stato civile.
  L'articolo 10 riconosce il diritto degli appartenenti all'UII al rispetto delle regole tradizionali sul trattamento delle salme, in conformità alle norme vigenti, stabilendo, inoltre, che, ove possibile, siano previste nei cimiteri aree riservate.Pag. 174
  L'articolo 11 definisce le attività di religione e di culto relative alla confessione induista: in tale contesto, si comprendono le attività dirette a pratiche meditative, alle iniziazioni, alle ordinazioni e cerimonie religiose, alla lettura e commento dei testi sacri, all'assistenza e ai ritiri spirituali, nonché alla formazione monastica e laica dei ministri di culto.
  L'articolo 12 prevede, ferma restando la personalità giuridica dell'UII, già riconosciuta, che la personalità giuridica degli altri centri e organismi religiosi sia concessa con decreto del Ministro dell'interno, mentre l'articolo 13 regolamenta le modalità per il riconoscimento, che può avvenire solo nei confronti degli enti costituiti nell'ambito dell'UII che abbiano sede in Italia e abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, beneficenza e assistenza.
  L'articolo 14 disciplina l'iscrizione dell'UII nel registro delle persone giuridiche e degli enti religiosi induisti civilmente riconosciuti.
  L'articolo 15 stabilisce, al comma 1, che ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio o nel modo di esistenza dell'UII e degli enti religiosi induisti riconosciuti civilmente, abbia efficacia civile previo riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.
  I commi da 2 a 4 disciplinano l'ipotesi di perdita dei requisiti prescritti per il riconoscimento degli enti religiosi induisti, prevedendo in tal caso la revoca del riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'UII, nonché la devoluzione dei beni dell'ente.
  L'articolo 17 riguarda la tutela degli edifici aperti al culto induista, prevedendo, al comma 1, il divieto di occupazione, requisizione, espropriazione o demolizione, se non per gravi ragioni e in accordo con l'UII, nonché, al comma 2, che la forza pubblica possa accedere a tali edifici solo previo avviso e accordi con il legale rappresentante del centro cui l'edificio appartiene.
  L'articolo 18 prevede la collaborazione tra lo Stato italiano e l'UII per la tutela e valorizzazione dei beni culturali parte del patrimonio dell'UII e degli organismi che rappresenta.
  L'articolo 19 prevede che le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni, atti e stampati, all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle loro pertinenze, siano effettuate senza alcuna autorizzazione o ingerenza, nonché, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, che siano esenti da ogni tributo.
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 16 e gli articoli da 20 a 24.
  L'articolo 16 prevede, al comma 1, che, ai fini tributari, l'UII e gli organismi religiosi civilmente riconosciuti da essa rappresentati sono equiparati agli enti aventi fine di beneficenza o di istruzione.
  Ai sensi del comma 2, l'UII ed i predetti organismi possono svolgere attività diverse da quelle di religione e di culto, ma esse sono soggette alle relative normative statali ed al regime tributario previsto per esse.
  Ai sensi dell'articolo 20, comma 1, la Repubblica prende atto che l'UII si sostiene finanziariamente con i contributi volontari degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.
  Il comma 2 prevede la deducibilità, a fini IRPEF, nel limite di 1.032,91 euro, delle erogazioni liberali in denaro destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché alle esigenze di culto e alle attività di religione, come specificate dall'articolo 11, effettuate in favore dell'UII e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati.
  Le modalità relative alle deduzioni, ai sensi del comma 3, saranno determinate da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  L'articolo 21 stabilisce, al comma 1, che l'UII concorre, ai sensi della normativa vigente, alla ripartizione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF, destinando tali somme a fini di sostentamento dei ministri di culto, alle esigenze di culto e di religione, nonché ad interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali anche in altri Paesi. Pag. 175
  Il comma 2 specifica che l'attribuzione della quota avviene sulla base delle scelte espresse dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi, mentre l'UII rinuncia all'attribuzione proporzionale delle quote relative alle scelte non espresse.
  Il comma 3 disciplina le modalità di corresponsione all'UII, da parte dello Stato, delle quote dell'8 per mille, che avverrà a decorrere dal terzo anno successivo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge.
  L'articolo 22 stabilisce che eventuali modifiche, proposte da una delle Parti, al regime di deducibilità IRPEF prevista dall'articolo 20 e dell'aliquota dell'8 per mille di cui all'articolo 21, saranno valutate da un'apposita Commissione paritetica.
  L'articolo 23 prevede che gli assegni corrisposti ai ministri di culto dall'UII e dagli organismi da essa rappresentati sono fiscalmente equiparati ai redditi da lavoro dipendente, stabilendo che i predetti enti provvedono ad operare le relative ritenute fiscali, nonché ad effettuare i versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali.
  L'articolo 24 prevede l'obbligo, per l'UII, di trasmettere annualmente al Ministero dell'interno i rendiconti relativi all'effettiva utilizzazione dei contributi dedotti dall'IRPEF ai sensi dell'articolo 20, nonché delle quote dell'8 per mille attribuite all'UII in base all'articolo 21. Tali rendiconti sono trasmessi in copia dal Ministro dell'interno al Ministro dell'economia e delle finanze.
  L'articolo 25 prevede il riconoscimento, agli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII, del diritto di osservare, compatibilmente con le esigenze dei servizi essenziali, la festa indù «Dipavali», la cui data è comunicata annualmente dall'UII al Ministero dell'interno.
  L'articolo 26 prevede che, nella pianificazione delle radiofrequenze, si tenga conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dall'UII o da enti facenti parte della confessione dell'UII, operanti in ambito locale.
  L'articolo 27 prevede che le autorità competenti, in sede di attuazione della legge, tengano conto delle esigenze fatte presenti dall'UII e avviano, su richiesta, consultazioni.
  L'articolo 28 stabilisce, al comma 1, che con l'entrata in vigore della legge cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'UII, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte, della legge n. 1159 del 1929, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, e le relative norme di attuazione di cui al Regio decreto n. 289 del 1930.
  Il comma 2 specifica che le disposizioni della legge si applicano agli organismi che si associano all'UII, mentre cessano di avere efficacia nei confronti degli enti che perdono la qualifica di associato.
  Al comma 3 si prevede inoltre una clausola in forza della quale tutte le norme contrastanti con la legge perdono efficacia dalla data della sua entrata in vigore.
  Ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 2, trascorsi dieci anni dall'entrata in vigore dalla legge, le Parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'Intesa; si stabilisce inoltre che le Parti potranno convocarsi prima del predetto termine decennale e che le eventuali modifiche all'intesa saranno realizzate attraverso la stipulazione di una nuova intesa e la conseguente presentazione di un disegno di legge alle Camere.
  Il comma 3 stabilisce inoltre, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, la promozione di intese in occasione della presentazione di disegni di legge su materie che coinvolgono i rapporti tra lo Stato e l'UII.
  L'articolo 30 reca la clausola copertura degli oneri finanziari determinati dalla legge, determinati in 22.000 euro per il 2013 ed in 12.000 euro annui a decorrere dal 2014, ai quali si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
  Per quanto riguarda il contenuto dell'Intesa tra la Repubblica italiana e Pag. 176l'Unione Induista Italiana, Santana Dharma Samgha, essa si compone di 29 articoli, che risultano sostanzialmente identici al testo degli articoli da 2 a 29 del disegno di legge.
  In linea generale, rileva come le norme di competenza della Commissione Finanze recate dal provvedimento ricalchino sostanzialmente, salvo talune particolarità, le previsioni in materia contenute nelle altre precedenti intese stipulate tra lo Stato italiano e confessioni religiose, proponendo, pertanto, di esprimere parere favorevole sul disegno di legge.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 5458 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Massimo MARCHIGNOLI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria ai fini dell'espressione del parere alla I Commissione Affari costituzionali, il disegno di legge C. 5458, approvato in sede deliberante dalla 1a Commissione permanente del Senato, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge, l'articolo 1 prevede che i rapporti tra lo Stato italiano e l'Unione Buddhista Italiana (UBI), siano regolati dalla legge, sulla base dell'Intesa firmata il 4 aprile 2007, allegata al provvedimento.
  L'articolo 2, comma 1 dà atto dell'autonomia dell'UBI, mentre il comma 2 riconosce che le nomine dei ministri del culto, l'esercizio del culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale si svolgono senza ingerenze dello Stato ed il comma 3 garantisce la libera comunicazione dell'UBI con le organizzazioni buddhiste che ne fanno parte.
  L'articolo 3, comma 1, riconosce il diritto dell'UBI e degli organismi da essa rappresentati di svolgere liberamente la sua missione spirituale, educativa, culturale e umanitaria.
  Ai sensi del comma 2 si garantisce all'UBI, ai suoi organismi e a coloro che ne fanno parte, piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero.
  L'articolo 4 garantisce agli appartenenti agli organismi dell'UBI la possibilità, in caso di ripristino del servizio di leva obbligatorio, di essere assegnati, su loro richiesta, al servizio civile, ovvero, in caso di richiamo in servizio di appartenenti agli organismi dell'UBI che abbiano già prestato servizio militare, di essere assegnati, su loro richiesta, al servizio civile o ai servizi sanitari.
  L'articolo 5, ai commi 1 e 2, assicura il diritto dei militari in servizio e dei degenti in istituti ospedalieri o in case di cura o riposo, appartenenti agli organismi dell'UBI, di fruire dell'assistenza spirituale dei ministri del culto.
  Analogo diritto è riconosciuto dal comma 3 ai detenuti in istituti penitenziari, nonché il diritto a permessi di accesso in tali strutture per i ministri del culto.
  Il comma 5 sancisce il diritto dei militari in servizio appartenenti agli organismi dell'UBI di partecipare alle attività religiose della comunità geograficamente più vicina.
  Ai sensi del comma 4 gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo sono a carico dell'UBI.
  L'articolo 6 affronta il tema dell'istruzione, riconoscendo, ai commi 1 e 2 il Pag. 177diritto degli alunni di non avvalersi di insegnamenti religiosi, prevedendo a questo fine che tale insegnamento non debba aver luogo secondo orari e modalità discriminanti, mentre il comma 3 riconosce a persone designate dall'UBI il diritto di rispondere ad eventuali richieste relative allo studio del fatto religioso, che possano pervenire dagli studenti, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici, nell'ambito delle attività scolastiche facoltative decise dalle singole istituzioni scolastiche e senza oneri a carico dello Stato.
  L'articolo 7 riconosce, in conformità al principio costituzionale della libertà della scuola e dell'insegnamento, il diritto dell'UBI di istituire scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.
  L'articolo 8, comma 1, indica che la qualifica di ministri di culto sarà certificata dall'UBI.
  Ai sensi dei commi 2 e 4 ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto sia venuto a loro conoscenza nello svolgimento della loro funzione, nonché il diritto di svolgere il servizio militare, nel caso di rispristino della leva obbligatoria, nelle strutture del servizio nazionale civile.
  In base al comma 3 i ministri di culto possono iscriversi al Fondo di previdenza e assistenza del clero.
  L'articolo 9 riconosce il diritto degli appartenenti all'UBI al rispetto delle regole tradizionali sul trattamento delle salme, in conformità alle norme vigenti, stabilendo, inoltre, che, ove possibile, siano previste nei cimiteri aree riservate.
  L'articolo 10 definisce le attività di religione e di culto: in tale contesto, si comprendono le attività dirette a pratiche meditative, alle iniziazioni, alle ordinazioni e cerimonie religiose, alla lettura e commento dei testi di Dharma, all'assistenza e ai ritiri spirituali, nonché alla formazione monastica e laica dei ministri di culto.
  L'articolo 11 prevede, ferma restando la personalità giuridica dell'UBI, dell'associazione Santacittarama, dell'Istituto italiano Zen Soto Shobozan Fudenji, della Fondazione per la preservazione della tradizione Mahayana, già riconosciute, che la personalità giuridica degli altri centri e organismi religiosi sia concessa con decreto del Ministro dell'interno, mentre l'articolo 12 regolamenta le modalità per il riconoscimento, che può avvenire solo nei confronti degli enti costituiti nell'ambito dell'UBI che abbiano sede in Italia e abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, beneficenza e assistenza.
  L'articolo 13 disciplina l'iscrizione dell'UBI nel registro delle persone giuridiche e degli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti.
  L'articolo 14 stabilisce, al comma 1, che ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio o nel modo di esistenza dell'UBI e degli enti religiosi buddhisti riconosciuti civilmente, abbia efficacia civile previo riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.
  I commi da 2 a 4 disciplinano l'ipotesi di perdita dei requisiti prescritti per il riconoscimento degli enti religiosi buddhisti, prevedendo in tal caso la revoca del riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'UBI, nonché la devoluzione dei beni dell'ente.
  L'articolo 16 riguarda la tutela degli edifici aperti al culto buddhista, prevedendo, al comma 1, il divieto di occupazione, requisizione, espropriazione o demolizione, se non per gravi ragioni e in accordo con l'UBI, nonché, al comma 2, che la forza pubblica possa accedere a tali edifici solo previo avviso e accordi con il legale rappresentante responsabile del centro cui l'edificio appartiene.
  L'articolo 17 prevede la collaborazione tra lo Stato italiano e l'UBI per la tutela e valorizzazione dei beni culturali parte del patrimonio dell'UBI e degli organismi che rappresenta.
  L'articolo 18 prevede che le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e spirituale dell'UBI, all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle loro pertinenze, siano Pag. 178effettuate senza alcuna autorizzazione o ingerenza, nonché, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, che siano esenti da ogni tributo.
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 15 e gli articoli da 19 a 23.
  L'articolo 15 prevede, al comma 1, che, ai fini tributari, l'UBI e gli organismi religiosi civilmente riconosciuti da essa rappresentati sono equiparati agli enti aventi fine di beneficenza o di istruzione.
  Ai sensi del comma 2, l'UBI ed i predetti organismi possono svolgere attività diverse da quelle di religione e di culto, ma esse sono soggette alle relative normative statali ed al regime tributario previsto per esse.
  Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, la Repubblica prende atto che l'UBI si sostiene finanziariamente con i contributi volontari degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.
  Il comma 2 prevede la deducibilità, a fini IRPEF, nel limite di 1.032,91 euro, delle erogazioni liberali in denaro destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché alle esigenze di culto e alle attività di religione, come specificate dall'articolo 10, effettuate in favore dell'UBI e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati.
  Le modalità relative alle deduzioni, ai sensi del comma 3, saranno determinate da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  L'articolo 20 stabilisce, al comma 1, che l'UBI concorre, ai sensi della normativa vigente, alla ripartizione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF, destinando tali somme a fini di sostentamento dei ministri di culto, alle esigenze di culto e di religione, nonché ad interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali anche in altri Paesi.
  Il comma 2 specifica che l'attribuzione della quota avviene sulla base delle scelte espresse dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi, mentre l'UBI rinuncia all'attribuzione proporzionale delle quote relative alle scelte non espresse.
  Il comma 3 disciplina le modalità di corresponsione all'UBI, da parte dello Stato, delle quote dell'8 per mille, che avverrà a decorrere dal terzo anno successivo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge.
  L'articolo 21 stabilisce che eventuali modifiche, proposte da una delle Parti, al regime di deducibilità IRPEF prevista dall'articolo 19 e dell'aliquota dell'8 per mille di cui all'articolo 20, saranno valutate da un'apposita Commissione paritetica.
  L'articolo 22 prevede che gli assegni corrisposti ai ministri di culto dall'UBI e dagli organismi da essa rappresentati sono fiscalmente equiparati ai redditi da lavoro dipendente, stabilendo che i predetti enti provvedono ad operare le relative ritenute fiscali, nonché ad effettuare i versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali.
  L'articolo 23 prevede l'obbligo, per l'UBI, di trasmettere annualmente al Ministero dell'interno i rendiconti relativi all'effettiva utilizzazione dei contributi dedotti dall'IRPEF ai sensi dell'articolo 19, nonché delle quote dell'8 per mille attribuite all'UBI in base all'articolo 20. Tali rendiconti sono trasmessi in copia dal Ministro dell'interno al Ministro dell'economia e delle finanze.
  L'articolo 24 prevede il riconoscimento, agli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI, del diritto di osservare, compatibilmente con le esigenze dei servizi essenziali, la festa del Vesak, che celebra la nascita, illuminazione e morte del Buddha e che ricorre l'ultimo sabato e domenica di maggio.
  L'articolo 25 prevede che le autorità competenti, in sede di attuazione della legge, tengano conto delle esigenze fatte presenti dall'UBI e avviano, su richiesta, consultazioni.
  L'articolo 26 stabilisce, al comma 1, che con l'entrata in vigore della legge cesseranno di avere efficacia ed applicabilità, nei riguardi dell'UBI, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte, della legge n. 1159 del 1929, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi Pag. 179nello Stato, e le relative norme di attuazione di cui al Regio decreto n. 289 del 1930.
  Il comma 2 specifica che le disposizioni della legge si applicano agli organismi che associano all'UBI, mentre cessano di avere efficacia nei confronti degli enti che perdono la qualifica di associato.
  Al comma 3 si prevede inoltre una clausola in forza della quale tutte le norme contrastanti con la legge perdono efficacia dalla data della sua entrata in vigore.
  Ai sensi dell'articolo 27, commi 1 e 2, trascorsi dieci anni dall'entrata in vigore dalla legge, le Parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'Intesa; si stabilisce inoltre che le Parti potranno convocarsi prima del predetto termine decennale e che le eventuali modifiche all'intesa saranno realizzate attraverso la stipulazione di una nuova intesa e la conseguente presentazione di un disegno di legge alle Camere.
  Il comma 3 stabilisce inoltre, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, la promozione di intese in occasione della presentazione di disegni di legge su materie che coinvolgono i rapporti tra lo Stato e l'UBI.
  L'articolo 28 reca la clausola copertura degli oneri finanziari determinati dalla legge, determinati in 130.000 euro per il 2013 ed in 70.000 euro annui a decorrere dal 2014, ai quali si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
  Per quanto riguarda il contenuto dell'Intesa tra la Repubblica italiana e l'Unione Buddhista Italiana, essa si compone di 27 articoli, che risultano sostanzialmente identici al testo degli articoli da 2 a 27 del disegno di legge.
  In linea generale, rileva come le norme di competenza della Commissione Finanze recate dal provvedimento ricalchino sostanzialmente, salvo specifiche particolarità, le previsioni in materia contenute nelle altre precedenti intese stipulate tra lo Stato italiano e confessioni religiose, proponendo, pertanto, di esprimere parere favorevole sul disegno di legge.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.15.