CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 ottobre 2012
720.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 59

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 16 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Guido Improta.

  La seduta comincia alle 13.20.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente.
C. 5361 Valducci.

(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 16 ottobre 2012.

  Manlio CONTENTO (PdL), relatore, presenta una proposta di parere (vedi allegato 1), che illustra.

  Cinzia CAPANO (PD) invita la Commissione a valutare se la condotta di omissione di concorso di cui all'articolo 189 del codice della strada, richiamata nella proposta di parere nonché nel testo in esame, sia effettivamente determinata.

  Mario CAVALLARO (PD) ritiene che il periodo di revoca della patente debba essere differenziato in base all'entità di pena principale comminata al reo, in quanto altrimenti si rischia di violare i principi costituzionali.

  Manlio CONTENTO (PdL), relatore, dichiara di comprendere e condividere le preoccupazioni appena espresse dai collega. Tuttavia, fa presente che la formulazione del predetto articolo 189 non è oggetto di esame e che la previsione di un termine fisso della revoca sia un punto sul quale si è raggiunto un accordo unanime presso la Commissione di merito. Ciò che appare sicuramente eccessivo la fissazione del termine a quindici anni.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1).

  Giulia BONGIORNO, presidente, sospende la seduta per poter effettuare la seduta delle Commissioni riunite II e IX, convocata alle ore 13.30

  La seduta sospesa alle 13.30 è ripresa alle 13.40.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 5457 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mario CAVALLARO (PD), relatore, osserva che il disegno di legge A.C. 5457, approvato dalla I Commissione del Senato, in sede deliberante (A.S. 2235), intende regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, sulla base dell'allegata intesa stipulata il 4 aprile 2007.
  In riferimento agli ambiti di competenza della Commissione giustizia, si segnala l'articolo 9, che riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto dell'UII.
  Con gli artt. da 11 a 16 viene disciplinato, sul modello delle precedenti intese, il regime degli enti religiosi. Gli articoli citati disciplinano il riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, beneficenza e assistenza (articolo 11); l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche (articolo 12); le modalità per ottenere il riconoscimento (articolo 13); la prescrizione in virtù della quale l'UII deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche Pag. 60entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge (articolo 14); il mutamento degli enti stessi (articolo 15); la revoca del riconoscimento (articolo 15); il regime tributario degli enti (articolo 16).
  Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 5458 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mario CAVALLARO (PD), relatore, osserva che il disegno di legge A.C. 5458, approvato dalla I Commissione del Senato, in sede deliberante (A.S. 2236), intende regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e l'Unione Buddhista Italiana (UBI), sulla base dell'allegata intesa stipulata il 4 aprile 2007.
  Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, si segnalano gli articoli da 10 a 15, che disciplinano, sul modello delle precedenti intese, il regime degli enti religiosi. Gli articoli citati prevedono, in primo luogo, cosa debba intendersi, al fine del ddl in esame, per attività di religione e di culto (articolo 10); il riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, beneficenza e assistenza (articolo 11); le modalità per ottenere il riconoscimento (articolo 12); l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche (articolo 13); il mutamento degli enti religiosi e la revoca del riconoscimento (articolo 14); il regime tributario dell'UBI (articolo 15).
  Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012.
C. 5521 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Anna ROSSOMANDO (PD), relatore, osserva che l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012, è finalizzato allo sviluppo della cooperazione bilaterale nel trasferimento nello Stato di cittadinanza dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, in modo che tali soggetti possano scontare la pena comminata nel proprio Paese.
  Segnala le disposizioni più rilevanti dell'accordo, che si compone di 20 articoli.
  L'articolo 2 illustra i principi generali dell'Accordo in base ai quali il trasferimento può essere richiesto dallo Stato ricevente o da quello trasferente, dal condannato o da terzi aventi titolo ad agire per suo conto. L'Accordo non è applicabile se la persona è stata condannata per un reato previsto dalla legge militare.
  Con l'articolo 3 vengono individuate le Autorità centrali competenti ad inoltrare le richieste di trasferimento: per il Governo della Repubblica italiana il Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia penale. L'Autorità centrale per il Governo della Repubblica dell'India è il Ministero dell'interno.
  L'articolo 4, che enuncia le condizioni per il trasferimento, prevede che il condannato sia cittadino dello Stato ricevente, che gli atti o omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscano reato Pag. 61anche per la legge dello Stato ricevente, che la sentenza sia definitiva, che non vi siano procedimenti penali a carico del trasferito, che lo stesso debba scontare ancora come minimo un anno di pena, che il trasferimento sia consenziente e infine che via sia accordo in merito al singolo provvedimento di trasferimento tra Stato ricevente e Stato trasferente.
  L'articolo 8 subordina la decisione relativa al trasferimento alla previa verifica di conformità dello stesso con le finalità dell'Accordo, affinché il trasferimento favorisca il reinserimento sociale del condannato. La norma prevede, altresì, che le Autorità degli Stati contraenti considerino, tra gli altri fattori, la gravità del reato commesso, i precedenti penali del condannato, i rapporti socio-familiari che il medesimo ha conservato con l'ambiente di origine e le sue condizioni di salute.
  Con l'articolo 12 si stabilisce la cessazione dell'esecuzione della pena da parte dello Stato ricevente non appena informato dallo Stato Trasferente di qualsiasi decisione o misura in forza della quale la pena cessa di essere eseguibile.
  L'articolo 18 disciplina le modalità di risoluzione delle controversie di interpretazione, applicazione ed esecuzione dell'Accordo che, quando non possibile tra le Autorità centrali, avverrà attraverso canali diplomatici
  Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra Italia e India del 10 agosto 2012 sul trasferimento delle persone condannate.
  Segnala, in particolare, l'articolo 3.
  Il comma 1 quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo. La copertura di tali oneri è reperita a valere sullo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  In base al comma 2, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196/2009), viene disposta una specifica clausola di salvaguardia a fronte di scostamenti rispetto agli oneri previsti rilevati in sede di monitoraggio dal Ministro della giustizia che ne riferisce al Ministro dell'economia e delle finanze. Quest'ultimo provvede, per gli oneri relativi alle spese di missione, mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e comunque della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
  Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

  Martedì 16 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO – Intervengono il Ministro della giustizia, Paola Severino Di Benedetto e il sottosegretario di Stato per la giustizia, Antonino Gullo.

  La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, per il contrasto dell'omofobia e della transfobia.
C. 2807 Di Pietro e C. 4631 Concia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 10 ottobre 2012.

  Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che nella scorsa seduta il relatore ha Pag. 62chiesto di procedere all'adozione del testo base, ricordando che la proposta di legge C. 2807 Di Pietro è in esame in quota opposizione e che in più sedute nessuno ha chiesto di intervenire. Dopo aver ricordato che la richiesta fatta dal relatore rientra nell'ambito della programmazione dei lavori della commissione, che spetta all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, anche quando si tratti di proposte di legge in quota opposizione, avverte che, secondo quanto disposto in tale sede, mercoledì 24 ottobre sarà posta in votazione la scelta del testo base. Nessuno chiedendo di intervenire rimanda il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
C. 5019-bis Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 9 ottobre 2012.

  Giulia BONGIORNO, presidente, comunica che sono stati presentati emendamenti (vedi allegato 2). Dà quindi la parola al Ministro che ha chiesto di intervenire.

  Il Ministro Paola SEVERINO DI BENEDETTO preliminarmente sottolinea l'importanza che il Governo annette al disegno di legge in esame, che completa il piano relativo al superamento dell'emergenza del sovraffollamento delle carceri, che il Governo ha avviato con il cosiddetto decreto legge salva-carceri. Dopo aver rilevato che i due provvedimenti sono stati adottati contemporaneamente dal Governo in una ottica unitaria, dichiara che la scelta di non intervenire con lo strumento della decretazione d'urgenza anche per il provvedimento in esame è stata dettata da una forma di rispetto che il Governo ha ritenuto di tenere nei confronti del Parlamento ed, in particolare, della Camera dei deputati, considerato che presso questa già si trovavano all'esame progetti di legge in materia di messa alla prova e di tenuità del fatto. Per quanto non sia stato emanato anche in questo caso un decreto legge non significa, quindi, che per il Governo non sia urgente intervenire sulle materie oggetto del provvedimento, quanto piuttosto che si è ritenuto di rispettare una prassi in base alla quale il Governo rispetta il lavoro che il Parlamento ha già compiuto relativamente ad una determinata materia in relazione alla quale vi è l'intenzione di intervenire. Sottolinea che proprio per questa ragione e per la circostanza che intanto il Senato aveva avviato l'esame del decreto legge salva-carceri ha ritenuto di far presentare alla Camera il provvedimento in esame. Ricorda di aver poi chiesto alla Presidenza della Commissione giustizia che al provvedimento venisse data una via privilegiata di esame, considerata la forte efficacia deflattiva ad esso connessa specialmente in relazione al gravissimo fenomeno del sovraffollamento delle carceri.
  Ricorda che il provvedimento nel suo testo originario basava l'effetto deflattivo su tre diversi pilastri: la depenalizzazione dei reati minori, la messa alla prova e la pena detentiva domiciliare.
  Per quanto attiene alla depenalizzazione, l'urgenza di presentare in tempi celeri il disegno di legge portò il governo a formulare l'articolo 2 facendo riferimento solamente a quei reati la cui gravità era stata già verificata dalla Commissione ministeriale presieduta dal professor Fiorella. Si è poi visto che in realtà l'effetto deflattivo che si sarebbe prodotto sarebbe stato minimo, se non addirittura vicino allo zero. Considerato che non è intenzione del Governo approvare norme manifesto di scarsa applicazione pratica, dichiara di aver ritenuto opportuno accedere alla proposta della Commissione di procedere allo stralcio dell'articolo 2, per poter poi approfondire separatamente la questione della depenalizzazione. In tal modo non si sarebbe rallentata l'approvazione del disegno di legge riguarda alle Pag. 63altre parti. Precisa che nel frattempo non ha tralasciato la questione della depenalizzazione ma ha continuato ad approfondirla al fine di poter presentare alla Commissione giustizia un elenco di reati dalla cui depenalizzazione deriverebbe questa volta un efficace effetto deflattivo.
  In ordine alla messa alla prova, ricorda che si tratta di un istituto già sperimentato in Italia nel processo minorile e che in altri Paesi europei ha visto una applicazione sicuramente soddisfacente. Ritiene importante sottolineare che attraverso questo istituto il Governo non intende introdurre nell'ordinamento alcun tipo di automatismo che possa portare a commettere dei reati con la convinzione di non andare poi in carcere. Ricorda che dalla disciplina della messa alla prova si evince chiaramente come l'estinzione del reato si possa ottenere solo nel caso in cui la prova abbia dato esito positivo e che quindi il soggetto beneficiario non sia pericoloso. Obiettivo del Governo è stato quello di coniugare l'esigenza di deflazionare il processo con l'esigenza, non meno importante, di garantire la sicurezza sociale.
  Il medesimo obiettivo si è posto il Governo anche con l'introduzione della pena detentiva domiciliare, quale pena principale comminata dal giudice di cognizione. In questo caso le esigenze deflattive si riferiscono al sovraffollamento delle carceri. L'obiettivo è il medesimo: evitare qualsiasi automatismo che possa determinare in qualcuno il convincimento che dalla commissione di un reato rientrante tra quelli ai quali è applicabile la nuova pena possa necessariamente non derivare la detenzione in carcere. Si è ritenuto invece di introdurre nell'ordinamento una pena detentiva alternativa al carcere facendo riferimento esclusivamente a reati che comunque secondo il legislatore hanno una pericolosità minore, come si può desumere dall'entità della pena massima edittale, individuata in quattro anni. Al criterio oggettivo si è voluto accompagnare un criterio soggettivo, quale è il vaglio di pericolosità del soggetto condannato, che deve essere effettuato dal giudice di cognizione sulla base degli stessi elementi previsti dall'articolo 133 del codice penale. Solo nel caso in cui il soggetto si dimostrasse in concreto meritevole, il giudice applicherebbe la pena detentiva non carceraria. Tale meccanismo consente quindi di salvaguardare sia le esigenza di sicurezza sociale sia il principio secondo cui la detenzione in carcere deve rappresentare una extrema ratio. Si deve poi ricordare che la detenzione domiciliare rappresenta comunque una misura privativa della libertà, per cui è sbagliato considerarla come se se fosse una sanzione non afflittiva. Si tratta piuttosto di una pena che consente di limitare la libertà del condannato senza per questo prevedere il carcere in tutti quei casi in cui sarebbe controproducente rispetto alla natura della pena.
  La novità che non deve essere assolutamente sottovalutata è quella che si introduce nell'ordinamento una pena detentiva che si affianca a quella carceraria quale pena principale. Ricorda a questo proposito le esperienze positive di altri Paesi dove da tempo sono state introdotte misure punitive diverse dal carcere che svolgono efficacemente le diverse funzioni che la nostra Costituzione attribuisce alla pena.
  Dichiara di essere disponibile ad intervenire sulla materia anche attraverso norme direttamente precettive qualora ci siano i tempi e la possibilità concreta di farlo.

  Giulia BONGIORNO, presidente, ringrazia il Ministro per l'intervento svolto, avvisando la Commissione che il Ministro deve ora lasciare i lavori dovendo intervenire al Senato.
  Per quanto attiene all'intervento del Ministro dichiara di condividere pienamente gli obiettivi del disegno di legge in esame, mentre esprime fortissime perplessità sugli strumenti scelti per conseguirli. In particolare ritiene che non possa essere l'introduzione di una pena detentiva non carceraria da affiancare a quella carceraria, come pena principale, il modo migliore per risolvere od attenuare il problema del sovraffollamento carcerario. Ritiene Pag. 64che sia contraddittorio che il legislatore da un lato preveda che un reato sia punibile con il carcere e dall'altro consenta la pena detentiva domiciliare come pena principale.

  Manlio CONTENTO (PdL) ritiene che l'obiettivo del Ministro di conciliare l'esigenza di deflazionare il sovraffollamento carcerario e di garantire allo stesso tempo la sicurezza sociale non possa essere raggiunto prevedendo la detenzione domiciliare quale pena principale da applicare normalmente ai delitti puniti con pena detentiva fino a quattro anni. Occorrerebbe in realtà rovesciare il concetto, stabilendo, così come è previsto dal suo emendamento 1.4, che illustra, che la pena principale sia sempre il carcere dando però al magistrato la possibilità, quale eccezione, di disporre che la detenzione possa essere espiata presso la propria abitazione, qualora vi siano le condizioni.

  Rita BERNARDINI (PD) ritiene che il Ministro nel ricostruire la presentazione del provvedimento in esame insieme al cosiddetto decreto salva-carceri, che secondo lei dovrebbe essere appellato come «salva-carceri illegali esistenti», non abbia ricordato che il provvedimento ora in esame è iniziato nel marzo scorso e che sia stato fortemente indebolito sottraendogli la parte relativa alla depenalizzazione, che si sarebbe potuta invece incrementare nel corso dell'esame parlamentare, introducendovi ad esempio il reato di coltivazione domestica della cannabis, secondo quanto previsto dalla sua proposta di legge abbinata. A tale proposito evidenzia come anche in questa occasione la Commissione giustizia abbia dimostrato di non tenere in nessuna considerazione le proposte di legge abbinate, concentrandosi unicamente sul disegno di legge presentato dal Governo.
  Ritiene inoltre che sia del tutto intollerabile l'atteggiamento della Commissione che continua a non tener conto di ciò che drammaticamente avviene ogni giorno nelle carceri, dove nell'indifferenza più totale continuano a suicidarsi detenuti. A titolo esemplificativo ricorda che dall'inizio dell'anno si sono suicidati già dieci detenuti a Poggioreale senza che il Parlamento si sia mai posta la questione del perché ciò avvenga. Sottolinea come tutto ciò sia folle per chi crede nella democrazia.
  Si sofferma poi sull'esigenze di sicurezza sociale richiamata dal Ministro sottolineando come il le carceri italiane siano in realtà un sistema criminogeno che di per sé rappresenta il primo vero pericolo per tale esigenza. Per comprendere ciò è sufficiente fare riferimento ai dati relativi alla recidiva, che sono in costante aumento. Conclude esprimendo tutta la sua contrarietà per la scelta del Governo di investire milioni di euro in braccialetti elettronici, sulla cui efficacia esprime dubbi.

  Federico PALOMBA (IdV) ritiene che il testo in esame sia iniquo in molte sue parti, come ad esempio laddove si prevede che le pene detentive non carcerarie si possano applicare ai delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni. Ritiene in particolare che in tal caso non sia chiaro se si faccia riferimento alla pena in concreto ovvero a quella edittale, esprimendo tutta la sua contrarietà a tale disposizione nel caso in cui ci si riferisse alla pena concreta. Invita il Governo a chiarire quale sia la reale portata applicativa della delega in materia di pene detentive non carcerarie fornendo alla Commissione i dati relativi ai detenuti che si trovano in carcere per essere stati condannati per reati ai quali si dovrebbe poi applicare la nuova pena prevista dal provvedimento in esame. Dichiara di essere pienamente d'accordo con il Ministro a che la concessione della messa alla prova nonché l'applicazione della pena detentiva non carceraria siano condizionate da una valutazione in concreto della pericolosità del soggetto. Conclude sottolineando come sarebbe stato comunque preferibile intervenire attraverso una efficace depenalizzazione di tutti quei reati minori la cui gravità non richiede l'applicazione di una sanzione penale.

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  Il sottosegretario Antonino GULLO rassicura l'onorevole Palomba che la delega si riferisce unicamente ai reati puniti con pena edittale non superiore nel massimo a quattro anni, come risulta evidente sia dalla formulazione dell'articolo 1 che dallo stesso intervento appena svolto dal Ministro.

  Anna ROSSOMANDO (PD) dichiara di condividere pienamente l'intervento del sottosegretario, ritenendo che, anche alla luce di altre disposizioni del codice penale, non possano sorgere equivoci in merito. Concorda anche con il Ministro che, riprendendo peraltro quanto già affermato da diverse Commissioni di studio costituite da diversi Ministri della giustizia, ritiene che il carcere debba essere una extrema ratio. A tale proposito non comprende come questo principio in questi giorni sia affermato per quanto attiene al reato di diffamazione a mezzo stampa e sia invece negato per altri reati sicuramente non gravi. Ritiene che il Parlamento non possa non cercare di risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri, anche se sarebbe stato meglio procedere attraverso una efficace politica di depenalizzazione dei reati minori. Sottolinea infine l'importanza della esclusione di qualsiasi automatismo sia nell'applicazione delle pene detentive non carcerarie che per la concessione del beneficio della messa alla prova, così come ritiene estremamente importante che quest'ultimo sia stato condizionato anche ad attività di natura riparatoria a favore delle vittime del reato.

  Giulia BONGIORNO, presidente, ritiene che molto probabilmente per cercare di ridurre il sovraffollamento delle carceri sarebbe stato più opportuno dare una corsia privilegiata alle proposte di legge di riforma delle misure cautelari personali, considerato che una gran parte delle persone detenute in carcere si trova in attesa di giudizio.

  Donatella FERRANTI (PD), relatore, dopo aver ricordato che il suo gruppo ha presentato una proposta di legge di riforma della disciplina delle misure cautelari personali, rileva che 1.200 degli oltre 66.000 detenuti sono stati condannati per reati puniti con una pena massima fino a quattro anni. Il prevedimento in esame non costituisce quindi una fuga dalle carceri né rappresenta la soluzione del problema del sovraffollamento carcerario. Tuttavia, attraverso i diversi tipi di intervento in esso previsti si può incidere tanto sul sovraccarico del processo penale quanto sul sovraffollamento delle carceri, attraverso una azione combinata. In sostanza ritiene che il provvedimento nel suo complesso possa ridurre i tempi del processo in quanto avrebbe sicuramente effetti deflattivi sul carico di lavoro dei magistrati. Dichiara di non essere assolutamente contraria al principio che la pena detentiva non carceraria possa affiancare quella carceraria, purché siano previsti principi e criteri direttivi ben determinati che consentano di introdurre una normativa che risponda efficacemente alle due diverse esigenze indicate dal Ministro. Annuncia di aver presentato insieme al correlatore, onorevole Costa, alcuni emendamenti (vedi allegato 3) in materia di messa alla prova che tengono conto anche degli emendamenti presentati dagli altri deputati.

  Giulia BONGIORNO, presidente, ritiene che la Commissione debba valutare attentamente l'opportunità di introdurre quale pena principale la pena detentiva non carceraria, ritenendo che sia un pessimo segnale per la società approvare una legge il cui risultato è quello di non prevedere il carcere nel caso in cui un soggetto sia stato condannato per un reato punito con il carcere fino a quattro anni. Sarebbe piuttosto meglio evitare che entrino in carcere persone non condannate che successivamente possono essere prosciolti con sentenza definitiva. Ritiene in sostanza che occorra modificare la disciplina delle misure cautelari personali prevedendo che queste siano applicate come extrema ratio e solo nei casi in cui ricorrano effettivamente tutti i requisiti richiesti dalla legge.Pag. 66
  Rinvia il seguito della seduta alla seduta convocata al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

  La seduta termina alle 15.40.

SEDE REFERENTE

  Martedì 16 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Antonino Gullo.

  La seduta comincia alle 18.15.

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
C. 5019-bis Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta odierna.

  Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che la Commissione dovrà concludere entro oggi l'esame degli emendamenti. Dichiara inoltre inammissibile per estraneità di materia l'emendamento Sisto 3.57.

  Donatella FERRANTI (PD), relatore, anche a nome del correlatore, onorevole Costa, chiede di accantonare l'articolo 1 e di poter passare all'espressione dei pareri sui restanti articoli del provvedimento.

  La Commissione accoglie la proposta di accantonamento.

  Donatella FERRANTI (PD), relatore, anche a nome del correlatore, onorevole Costa, esprime parere favorevole sugli emendamenti Nicola Molteni 2.10, ove riformulato; Nicola Molteni 2.11; Contento 2.15, ove riformulato; Cirielli 2.16, ove riformulato; Sisto 3.50; esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Contento 4.01; sull'emendamento dei relatori 9.1 e sull'articolo aggiuntivo Bernardini 9.01. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti dei relatori 2.17 (Nuova formulazione), 2.100, 3.100, 3.200, 3.300 e 3.400. Invita quindi al ritiro di tutte le altre proposte emendative riferite agli articoli 2, 3, 4, 5, 8 e 9 del provvedimento.

  Il Sottosegretario Antonino GULLO esprime parere conforme a quello dei relatori, fatta eccezione per gli emendamenti Molteni 2.10, ove riformulato, e 2.11, sui quali si rimette alla Commissione.

  Federico PALOMBA (IdV) insiste per l'approvazione degli emendamenti presentati dal proprio gruppo, preannunciando il voto di astensione sulle altre proposte emendative.

  La Commissione respinge l'emendamento Molteni 2.1.

  Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio emendamento 2.2, volto ad aumentare da quattro a cinque anni la pena edittale detentiva massima dei reati per i quali è prevista l'applicazione della sospensione del processo con messa alla prova, al fine di rendere l'istituto più efficace.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bernardini 2.2, Molteni 2.3, 2.4 e 2.5.

  Maurizio PANIZ (PdL) fa proprie le proposte emendative degli onorevoli Sisto, Contento e Cirielli riferite agli articoli 2, 3, 4, 5, 8 e 9 del provvedimento, ritirando quelle sulle quali i relatori e il Governo abbiano espresso un invito in tal senso.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Pietro 2.6, Nicola Molteni 2.7, 2.8 e 2.9.

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  Nicola MOLTENI (LNP) accetta la proposta di riformulazione del proprio emendamento 2.10 (vedi allegato 4).

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Nicola Molteni 2.10 (Nuova formulazione) e 2.11 (vedi allegato 4).

  Marilena SAMPERI (PD) ritira i propri emendamenti 2.13 e 2.14.

  Maurizio PANIZ (PdL) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento Contento 2.15, in precedenza fatto proprio.

  La Commissione approva l'emendamento Contento 2.15 (Nuova formulazione) (vedi allegato 4).

  Maurizio PANIZ (PdL) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento Cirielli 2.16, in precedenza fatto proprio.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Cirielli 2.16 (Nuova formulazione) (vedi allegato 4), respinge l'emendamento Nicola Molteni 2.19 e approva l'emendamento 2.100 dei relatori (vedi allegato 4).

  Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento 2.100 dei relatori, non saranno posti in votazione gli emendamenti Lussana 2.20, Di Pietro 2.21 e 2.22, e Bernardini 2.23.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 2.17 (Nuova formulazione) dei relatori (vedi allegato 4); respinge l'emendamento Nicola Molteni 3.1; approva l'emendamento Sisto 3.50, fatto proprio dall'onorevole Paniz, e l'emendamento 3.100 dei relatori (vedi allegato 4); respinge gli emendamenti Nicola Molteni 3.3 e 3.4; approva l'emendamento 3.200 dei relatori (vedi allegato 4); respinge l'emendamento Bernardini 3.5; approva quindi l'emendamento 3.300 dei relatori (vedi allegato 4).

  Federico PALOMBA (IdV) illustra l'emendamento Di Pietro 3.6 e ne raccomanda l'approvazione, precisando come lo stesso sia volto a chiarire che l'imputato può rinunciare alla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova qualora non accetti le ulteriori prescrizioni con le quali il giudice ha integrato il programma di trattamento.

  Donatella FERRANTI (PD), relatore, ritiene che si tratti di una precisazione superflua, anche in considerazione della formulazione dell'ultimo periodo del comma 4 del capoverso «Art. 464-quater».

  Federico PALOMBA (IdV) ritira l'emendamento Di Pietro 3.6, del quale è cofirmatario, riservandosi di ripresentarlo in vista dell'esame in Assemblea.

  Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio emendamento 3.8, volto a rimuovere una discriminazione nei confronti di indagati o imputati stranieri, tramite l'attribuzione a costoro di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia. Invita quindi i relatori e il Governo a modificare il proprio parere.

  Donatella FERRANTI (PD), relatore, anche a nome del correlatore, onorevole Costa, ribadisce all'onorevole Bernardini l'invito a ritirare l'emendamento 3.8.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bernardini 3.8 e 3.11, e approva l'emendamento 3.400 dei relatori (vedi allegato 4).

  Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento 3.400 dei relatori, non sarà posto in votazione l'emendamento Bernardini 3.13.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Nicola Molteni 4.1 e 4.2; approva l'articolo aggiuntivo Contento 4.01 (vedi allegato 4), fatto proprio dall'onorevole Paniz; respinge gli emendamento Nicola Molteni 8.1 e 8.2; Pag. 68approva quindi l'emendamento 9.1 dei relatori e l'articolo aggiuntivo Bernardini 9.01 (vedi allegato 4).

  Carolina LUSSANA (LNP) interviene sul complesso degli emendamenti all'articolo 1 dichiarando che il suo gruppo è disponibile a discutere dell'applicazione del principio secondo cui il carcere deve essere una extrema ratio, purché si tenga conto che per molti reati il carcere ha un effetto deterrente che il legislatore non può cancellare, come invece avverrebbe qualora venisse attuata la delega prevista dall'articolo 1 del testo relativa alla pena detentiva non carceraria. A tale proposito non considera per nulla sufficiente la garanzia prevista dal testo, secondo cui il giudice della cognizione deve verificare volta per volta la pericolosità del soggetto condannato, non concedendo la detenzione domiciliare nel caso in cui questo risulti pericoloso. Osserva che tra i reati puniti con la pena massima fino a 4 anni di reclusione ve ne sono alcuni di particolare gravità per i quali in alcun modo si può prendere in considerazione la possibilità che la persona condannata espii normalmente la sentenza presso la propria abitazione. Ritiene che la disposizione in esame rischi anche le stesse censure di legittimità costituzionale che hanno colpito la norma che prevedeva l'applicazione della misura cautelare detentiva nei confronti di coloro che avessero commesso il reato di violenza di gruppo, facendo salvo il caso in cui gli stessi avessero provato la non ricorrenza dei criteri previsti dalla legge per poter applicare tale misura. In sostanza, viene affidata al giudice della cognizione una discrezionalità che rischia di configgere con il principio di legalità della pena. Esprime inoltre fortissime perplessità nei confronti degli strumenti elettronici di controllo, che finora non hanno dato alcun risultato positivo. Per le ragioni esposte insiste nell'approvazione dell'emendamento soppressivo dell'articolo 1 presentato dal suo gruppo e, qualora la Commissione non l'approvasse nell'approvazione degli altri emendamenti diretti a ridurre il danno derivante dall'introduzione nell'ordinamento della pena detentiva non carceraria quale pena principale, sia pure in relazione ad alcuni reati.

  Giulia BONGIORNO, presidente, dichiara di condividere le critiche fatte dall'onorevole Lussana all'articolo 1, ribadendo tutte le perplessità da lei già espresse nel corso della seduta antimeridiana odierna. Sottolinea nuovamente che il risultato deflattivo desumibile dai dati forniti dall'onorevole Ferranti non servirebbe a controbilanciare, in ragione della sua esiguità, la gravità del messaggio negativo che il Parlamento darebbe alla società civile approvando una legge il cui risultato sarebbe quello di evitare il carcere a soggetti che vengono condannati per reati per il quale lo stesso legislatore ha previsto fin ora o sta prevedendo il carcere.

  Federico PALOMBA (IdV) ribadisce che la scelta migliore per deflazionare sia le carceri che il processo penale sarebbe quella di procedere ad un'efficace e corretta depenalizzazione dei reati minori.

  Rita BERNARDINI (PD) dichiara di non condividere gli interventi finora svolti, ritenendo invece che la delega relativa alle pene detentive non carcerarie sia uno dei punti qualificanti rimasti.

  Donatella FERRANTI (PD), relatore, intervenendo anche a norme del correlatore onorevole Costa, dichiara di essere ben consapevole che il testo della delega di cui all'articolo 1 può essere sicuramente migliorato, precisandone meglio i principi e criteri. Tuttavia tiene a precisare che – anche alla luce del dato secondo cui attualmente su circa 66 mila detenuti solo 1200 sono stati condannati per reati puniti con pena massima non superiore a 4 anni – non si tratta assolutamente di una modifica al sistema delle pene che consentirebbe una fuga dal carcere. A questo proposito precisa che la nuova pena detentiva non carceraria troverebbe applicazione solo per il futuro, considerata che verrebbe applicata dal giudice della cognizione Pag. 69e non da quella dell'esecuzione.
  Dichiara di comprendere le preoccupazioni appena espresse dall'onorevole Lussana, tuttavia ritiene che, qualora siano ben precisati i principi di delega si possano attribuire al giudice degli spazi di discrezionalità ben definiti, che salvaguarderebbero il rispetto del principio di legalità.
  Per quanto attiene agli emendamenti presentati esprime l'invito al ritiro dei medesimi, precisando che tale parere non è dettato da una contrarietà nel merito rispetto a tutti gli emendamenti, quanto piuttosto dall'esigenza di un'ulteriore approfondimento degli stessi che non è stato possibile effettuare al momento, considerati i tempi a disposizione della Commissione per poter concludere l'esame del provvedimento rispettando la programmazione dei lavori dell'Assemblea. A tale proposito ritiene che alcuni emendamenti, come ad esempio l'emendamento 1.4 presentato dall'onorevole Contento, volto a sostituire l'articolo 1 del testo, contengano molti spunti che potrebbero essere utilizzati per migliorare il testo in esame.
  Chiede pertanto il ritiro di tutti gli emendamenti presentati.

  Enrico COSTA (PdL), relatore, facendo riferimento proprio all'emendamento Contento 1.4, invita la Commissione ed il Governo a valutare attentamente la lettera a) del comma 1, dove viene rovesciata l'impostazione del disegno di legge del Governo, prevedendo che la pena detentiva non carceraria costituisca una eccezione alla pena detentiva carceraria, che rimane la pena principale. In sostanza la pena detentiva non carceraria rappresenterebbe una sostituzione di quella carceraria, anziché una pena che a questa si verrebbe ad affiancare. Si tratta di una questione che occorrerà valutare in vista dell'esame che si svolgerà in Assemblea.
  Ritiene inoltre che la Commissione dovrebbe affrontare quanto prima anche la questione delle modalità di trattamento dei detenuti condannati con pene minori, affinché non accada più che il carcere si trasformi in un luogo che produce recidività. Ciò possibile se in primo luogo viene consentito a costoro di lavorare.

  Il sottosegretario Antonino GULLO esprime il parere conforme ai relatori. Ribadisce inoltre quanto già affermato nel corso della seduta antimeridiana dal Ministro in relazione alla ratio del provvedimento, che deve essere individuata nel bilanciamento di due esigenze solamente a prima vista diverse: quella di deflazionare il sovraffolamento carcerario e quella di garantire la sicurezza sociale. Proprio in questa ottica si è voluta evitare qualsiasi automaticità nell'applicare la pena detentiva non carceraria.

  Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che l'onorevole De Girolamo ha fatto propri gli emendamenti presentati dagli onorevoli Contento e Sisto e che, alla luce dell'invito al ritiro espresso dai relatori e dal Governo, li ha ritirati.
  Avverte altresì che considerata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.2, si intende che questi vi abbia rinunciato.

  Nicola MOLTENI (LNP) raccomanda l'approvazione del suo emendamento volto a sopprimere l'articolo 1, ribadendo che per il suo gruppo non è assolutamente condivisibile la delega relativa alle pene detentive non carcerarie.

  La Commissione respinge l'emendamento Nicola Molteni 1.3.

  Rita BERNARDINI (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.5, volto a consentire al giudice di non applicare la pena qualora questa gli sembrasse un fatto non naturale tenuto conto della personalità del condannato.

  Giulia BONGIORNO, presidente, avverte altresì che considerata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.6, si intende che questi vi abbia rinunciato.

  La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Nicola Molteni Pag. 701.9, 1.8 e 1.7, Bernardini 1.10, Nicola Molteni 1.11, 1.12 e 1.13, Lussana 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 e 1.18 e Di Pietro 1.19.

  Rita BERNARDINI (PD) illustra e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.20 che consentirebbe sicuramente di rendere ben più efficace la situazione del sovraffolamento delle carceri che la delega in esame si prefigge. Inoltre la depenalizzazione imprevista sarebbe sicuramente un duro colpo alla criminalità organizzata.

  La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Bernardini 1.20, 1.21, 1.22 e 1.23 e Di Pietro 1.24, 1.25 e 1.26.

  Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che il testo risultante degli emendamenti presentati verrà trasmesso alle commissioni competenti per l'espressione del parere.

  La seduta termina alle 19.30.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

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