CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 ottobre 2012
717.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 12

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 10 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

  La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Donato BRUNO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Sui recenti fenomeni di protesta organizzata in forma violenta in occasione di manifestazioni e sulle possibili misure da adottare per prevenire e contrastare tali fenomeni.
Audizione del direttore generale del CENSIS, dott. Giuseppe Roma.
(Svolgimento e conclusione).

  Donato BRUNO, presidente, introduce l'audizione.

  Giuseppe ROMA, direttore generale del CENSIS, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

  Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Fabio MERONI (LNP) e Mario TASSONE (UdCpTP), Maurizio TURCO (PD) e Doris LO MORO (PD).

  Giuseppe ROMA, direttore generale del CENSIS, risponde ai quesiti posti.

  Donato BRUNO, presidente, ringrazia il dott. Giuseppe Roma per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.50.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 10 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. – Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.

  La seduta comincia alle 14.50.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 5457 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 ottobre 2012.

  Donato BRUNO, presidente, ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative è scaduto alle ore 13 di lunedì 8 ottobre. Comunica che sono stati presentati 13 emendamenti e un articolo aggiuntivo (vedi allegato 1), tutti da parte del gruppo Lega Nord Padania. Ricorda che nella prassi parlamentare, ferma l'autonomia del Parlamento nell'approvare o Pag. 13respingere l'intesa nel suo complesso, l'emendabilità dei disegni di legge di approvazione delle intese è limitata alle sole parti che non incidono sui contenuti dell'intesa. Sulla base di tale criterio, sono da considerare inammissibili le seguenti proposte emendative: Meroni 3.2 e Volpi 19.1, che condizionano all'uso della lingua italiana la libertà di riunione e di manifestazione del pensiero e la distribuzione di pubblicazioni; Vanalli 3.1, che condiziona il diritto alla professione del culto all'assenza del ricorso a tecniche di condizionamento psicologico; Pastore 4.1, Volpi 5.1, Bragantini 6.1, Vanalli 8.1, Meroni 10.1 e Meroni 26.1, che sopprimono articoli o commi del disegno di legge che riproducono testualmente contenuti dell'intesa; Bragantini 21.1, che sopprime la possibilità di destinare anche a favore di altri Paesi le somme devolute dallo Stato in base alla ripartizione della quota dell'otto per mille.
  Sono invece da considerare ammissibili, e saranno quindi poste in votazione, le seguenti proposte emendative: Pastore 12.1, che prevede che, ai fini dell'emanazione del decreto del Ministro dell'interno di concessione della personalità giuridica all'ente religioso, siano sentite le commissioni parlamentari competenti; Vanalli 24.1, che prevede che la relazione del Ministro dell'interno sul rendiconto dell'effettiva utilizzazione delle somme percepite dall'Unione Induista italiana sia trasmessa anche alle Commissioni competenti per materia; Vanalli 30.1, che riduce l'entità della copertura finanziaria del provvedimento; Pastore 30.01, che detta disposizioni in materia di entrata in vigore del provvedimento.

  Roberto ZACCARIA (PD), relatore, informa preliminarmente la Commissione che la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia gli ha inviato, in qualità di relatore sulla proposta di legge C. 5473, della documentazione utile per l'istruttoria relativa alla predetta proposta, che sarà sua cura inoltrare a tutti i componenti la Commissione.
  Per quanto riguarda gli emendamenti presentati alla proposta di legge in titolo, esprime parere contrario sull'emendamento Pastore 12.1, non ritenendo appropriato coinvolgere il Parlamento nel procedimento volto al riconoscimento della personalità giuridica di una confessione religiosa, che è un articolato procedimento a carattere amministrativo, nel quale è prevista tra l'altro l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato in merito alla compatibilità dello statuto dell'ente richiedente con l'ordinamento giuridico italiano. Sottolinea che il riconoscimento della personalità giuridica è il presupposto per la ricerca delle intese che saranno poi oggetto del disegno di legge e della fase di esame parlamentare.
  Quanto agli emendamenti Vanalli 24.1 e Vanalli 30.1 e all'articolo aggiuntivo Pastore 30.01, pur ritenendoli in parte migliorativi del testo, invita i presentatori a ritirarli, in quanto una modifica del provvedimento deliberato – tra l'altro all'unanimità – dalla Commissione affari costituzionali del Senato comporterebbe una ulteriore prima lettura da parte dell'altro ramo del Parlamento, con il conseguente rischio che non si riesca ad approvare la legge prima della conclusione della legislatura.

  Il sottosegretario Saverio RUPERTO esprime parere conforme a quello del relatore.

  Pierguido VANALLI (LNP) ritira i suoi emendamenti 24.1 e 30.1, riservandosi di ripresentarli in Assemblea.

  Maria Piera PASTORE (LNP) ritira il suo emendamento 12.1 nonché il suo articolo aggiuntivo 30.01, riservandosi di ripresentarli in Assemblea.

  Donato BRUNO, presidente, avverte che il testo sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Quindi nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 5458 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 ottobre 2012.

  Donato BRUNO, presidente, ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative è scaduto alle ore 13 di lunedì 8 ottobre. Comunica che sono stati presentati 12 emendamenti e un articolo aggiuntivo (vedi allegato 2), tutti da parte del gruppo della Lega Nord Padania. Ricorda che nella prassi parlamentare, ferma restando l'autonomia del Parlamento nell'approvare o respingere l'intesa nel suo complesso, l'emendabilità dei disegni di legge di approvazione delle intese è limitata alle sole parti che non incidono sui contenuti dell'intesa.
  Sulla base di tale criterio, sono da considerare inammissibili le seguenti proposte emendative: Vanalli 3.1, e Meroni 18.1 che condizionano rispettivamente la libertà di riunione e di manifestazione del pensiero e la distribuzione di pubblicazioni all'uso della lingua italiana; Bragantini 3.2, che condiziona la libertà di riunione e di manifestazione del pensiero all'assenza del ricorso a tecniche di condizionamento psicologico; Vanalli 4.1, Meroni 5.1, Pastore 6.1, Volpi 8.1, Bragantini 9.1 e Bragantini 26.1 che sopprimono articoli o commi del disegno di legge che riproducono testualmente contenuti dell'intesa; Pastore 20.1, che sopprime la possibilità di destinare anche a favore di altri Paesi le somme devolute dallo Stato in base alla ripartizione della quota dell'otto per mille.
  Sono invece da considerare ammissibili e saranno poste in votazione le seguenti proposte emendative: Vanalli 12.1, che prevede che ai fini dell'emanazione del decreto del Ministro dell'interno di concessione della personalità giuridica all'ente religioso siano sentite le commissioni parlamentari competenti; Volpi 23.1, che prevede che la relazione del Ministro dell'interno sul rendiconto dell'effettiva utilizzazione delle somme percepite dall'Unione Buddhista italiana sia trasmessa anche alle Commissioni competenti per materia; Meroni 28.01, che detta disposizioni in materia di entrata in vigore del provvedimento.

  Roberto ZACCARIA (PD), relatore, ribadendo quanto detto in relazione al disegno di legge di approvazione dell'intesa con l'Unione induista italiana (C. 5457), invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 12.1 e 23.1, nonché l'articolo aggiuntivo 28.01

  Il sottosegretario Saverio RUPERTO esprime parere conforme a quello del relatore.

  Maria Piera PASTORE (LNP) ritira gli emendamenti Vanalli 12.1 e Volpi 23.1, nonché l'articolo aggiuntivo Meroni 28.01, di cui è cofirmataria, riservandosi di ripresentarli in Assemblea.

  Matteo BRAGANTINI (LNP), in merito alla dichiarazione d'inammissibilità, osserva che, alla luce dei principi esposti dal presidente, il testo di un'intesa con confessioni religiose non cattoliche non potrà mai essere migliorato. L'esigenza non si pone tanto per le due intese che sono oggi all'esame della Commissione, ma potrebbe porsi in futuro ove si trattasse di regolare con intese i rapporti con organizzazioni quali ad esempio Scientology. In tal caso, sarebbe a suo avviso sbagliato impedire al Parlamento la possibilità di emendare il testo dell'intesa.

  Donato BRUNO, presidente, fa presente che l'inemendabilità del testo delle intese ha fondamento nell'articolo 8 della Costituzione. Avverte quindi che il testo sarà inviato alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.
Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 ottobre 2012.

  Donato BRUNO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha espresso il parere sulle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 3, mentre il rappresentante del Governo ha comunicato l'intenzione, in questa fase, di rimettersi alla Commissione per tutte le proposte emendative.
  Ricorda altresì che nella medesima seduta di ieri è stato accantonato l'articolo 1, ed è iniziato l'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 2.1 (nuova formulazione), del relatore. Sono stati ritirati i subemendamenti Favia 0.2.1.7, 0.2.1.5 e 0.2.1.6, Mantini 0.2.1.8 e Raisi 0.2.1.11. L'esame si è interrotto al subemendamento Amici 0.2.1.9, sul quale il relatore aveva espresso parere favorevole.
  Comunica che il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.100 del relatore è scaduto alle ore 19 di ieri e che sono stati presentati 4 subemendamenti (vedi allegato 3).

  Andrea ORSINI (PT), relatore, invita i presentatori a ritirare il subemendamento Pastore 0.1.100.1 in quanto il suo contenuto è ricompreso nell'emendamento Vanalli 1.1, su cui ha espresso parere favorevole nella seduta di ieri. Esprime parere contrario sul subemendamento Vassallo 0.1.100.2; esprime parere favorevole sul subemendamento Favia 0.1.100.3 a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire le parole: «al sistema democratico» con le seguenti: «alla vita democratica». Esprime parere contrario sul subemendamento Favia 0.1.100.4 e raccomanda nuovamente l'approvazione del proprio emendamento 1.100.

  Donato BRUNO, presidente, ricorda che il sottosegretario D'Andrea nella seduta di ieri ha preannunciato l'intenzione del Governo, in questa fase dell’iter parlamentare, di rimettersi alla Commissione riguardo agli emendamenti presentati.

  Gianclaudio BRESSA (PD), intervenendo sulla questione posta dal subemendamento Pastore 0.1.100.1 e dall'emendamento Vanalli 1.1, invita i colleghi a svolgere una riflessione di carattere generale riguardo all'opportunità di un espresso riferimento ai «movimenti politici» nell'ambito della disciplina dei partiti. Comprende infatti che vi è un'esigenza di assicurare il necessario coordinamento con la recente legge n. 96 del 2012, che parla, in ogni sua parte, di partiti e movimenti politici. Sarebbe infatti paradossale richiamare entrambe le categorie nell'ambito delle norme sul funzionamento dei contributi pubblici e non in quelle sul contenuto dello statuto.
  Ritiene al contempo altrettanto utile e necessario riconoscere ai partiti politici lo svolgimento di funzioni di rilievo costituzionale, come si propone di fare l'emendamento 1.100 del relatore.
  Pertanto, ferma restando l'esigenza di affrontare entrambe le questioni e di risolverle positivamente, non ritiene soddisfacente l'attuale formulazione del testo. Chiede quindi di accantonare le proposte emendative riferite all'articolo 1 per consentire di svolgere ulteriori riflessioni al riguardo.

  Mario TASSONE (UdCpTP) ricorda che l'articolo 49 della Costituzione fa riferimento alla nozione di «partiti», stabilendo che tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Sottopone quindi alla Commissione l'esigenza di svolgere un'attenta riflessione al riguardo.

  Maria Piera PASTORE (LNP) ritira il proprio subemendamento 0.1.100.1, in Pag. 16considerazione delle motivazioni esposte dal relatore.
  Per quanto riguarda la questione in discussione ricorda che nel proprio statuto la Lega Nord Padania viene qualificata come un «movimento»: qualora dunque non si accedesse alla modifica proposta dal suo gruppo il rischio sarebbe quello di non poter considerare come partito politico la stessa Lega Nord Padania.

  Salvatore VASSALLO (PD) ritiene che alla base della questione vi sia un nodo da sciogliere che peraltro ha contorni alquanto nitidi: ritiene infatti che se alcuni, per ragioni essenzialmente di comunicazione pubblica, ritengono opportuno definirsi «movimenti», nulla cambia ai fini giuridici. In questa sede viene definita una disciplina di attuazione dell'articolo 49 stabilendo determinati requisiti e procedure per la natura giuridica di «partito», ma nulla osta che la stessa si applichi anche a soggetti che utilizzano una denominazione differente. Lo stesso ragionamento potrebbe applicarsi alle associazioni che, pur avendo gli stessi contorni giuridici delle associazioni non riconosciute, utilizzano una denominazione differente.

  Roberto ZACCARIA (PD), condivide la proposta di accantonare l'articolo 1 e gli emendamenti e subemendamenti ad esso riferiti. Anche se condivide lo spirito sia dell'emendamento Vanalli 1.1 che dell'emendamento 1.100 del relatore, li ritiene infatti imprecisi nella loro formulazione.
  Osserva che, riguardo al rapporto con la legge n. 96 del 2012, bisogna fare attenzione al fatto che il provvedimento che la Commissione sta esaminando oggi deve costituire la fonte principale in materia di partiti e che l'articolo 49 della Costituzione, che si tratta di attuare, parla soltanto di «partiti politici». È quindi necessario affermare nella legge qualcosa di sostanziale riferito al concetto di partito politico che non ponga limiti a possibili definizioni future.
  Desidera porre al relatore uno spunto di riflessione per un possibile emendamento che riformuli il concetto espresso dall'emendamento 1.1. Propone di aggiungere all'articolo 1 il seguente inciso: «Ai fini della presente legge il riferimento ai partiti politici si estende ai movimenti politici e agli altri soggetti che abbiano analoga natura e rispondano alle prescrizioni della presente legge». In sostanza il riferimento va tipizzato al fine di comprendere tutto ciò che è sostanzialmente sinonimo dei partiti politici previsti dall'articolo 49 della Costituzione.
  Con riferimento all'emendamento 1.100, apprezza il riferimento alle funzioni di rilievo costituzionale, ma non condivide la formulazione dell'emendamento e il suo inserimento nell'articolo 1. Rileva come la posizione ideale sia invece il comma 2 dell'articolo 2 del testo, che elenca nelle lettere da a) ad e) le funzioni dei partiti politici. Propone quindi di aggiungere al comma 2 dell'articolo 2 una lettera f), con un riferimento generico a funzioni di rilievo costituzionale riconosciute dall'ordinamento. Si tratterebbe di una norma di chiusura, mentre posizionata all'articolo 1 e nella formulazione attuale assume un diverso rilievo.

  Giuseppe CALDERISI (PdL) concorda sulla proposta di accantonamento formulata dal deputato Bressa in vista di un approfondimento sulla questione se si debba fare riferimento soltanto ai partiti o anche ai movimenti politici. Fa presente, al riguardo, che, a parte la legge n. 96 del 2012, che parla di «partiti e movimenti politici», c’è da considerare il testo unico delle leggi elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che a sua volta usa la locuzione «partiti e gruppi politici organizzati». In ogni caso, ritiene condivisibile l'idea del deputato Zaccaria secondo cui tutti i movimenti politici, comunque denominino se stessi, si configurano come partiti politici ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione nel momento in cui svolgono determinate funzioni di rilievo pubblico. Non condivide invece la proposta del deputato Zaccaria di fare riferimento alle funzioni di rilievo costituzionale dei partiti Pag. 17in una distinta lettera f) dell'articolo 2. A suo avviso, infatti, la funzione di rilievo costituzionale è connaturata all'intera attività del partito e riguarda quindi tutte le attività elencate nelle lettere da a) ad e).

  Matteo BRAGANTINI (LNP) ritiene indispensabile fare riferimento, oltre che ai «partiti», anche ai «movimenti politici», ritenendo scorretto assimilare il concetto di movimento politico a quello di partito, in quanto le qualificazioni di «movimento politico» e di «partito» si rifanno a concezioni di fondo molto diverse, e per certi versi addirittura opposte. Sottolinea che la Lega Nord Padania non si qualifica come partito e che dacché esiste intende se stessa come un movimento politico.

  Maria Piera PASTORE (LNP) dichiara che il suo gruppo non è contrario all'accantonamento richiesto dal deputato Bressa in vista di una riflessione, ma ribadisce la necessità di fare riferimento, oltre che ai partiti, anche ai movimenti politici.

  Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.30.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 10 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

  La seduta comincia 15.30.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
Emendamenti C. 3900-A ed abb., approvata dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 10 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.
C. 5440 Governo.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Doris LO MORO (PD), relatore, premesso che la sua relazione si riferirà al testo iniziale del decreto, in attesa che la Commissione di merito concluda l'esame in sede referente, ricorda che il decreto-legge n. 158 del 2012, presentato dal Governo alla Camera dei deputati il 13 settembre 2012, reca disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.
  Il provvedimento è composto da 16 articoli suddivisi in quattro capi. Giova peraltro preliminarmente ricordare che la XII Commissione sta esaminando in questi giorni i numerosi emendamenti presentati al testo, modificando ed integrando quindi il contenuto originario del provvedimento.
  Nella seduta odierna si limiterà quindi ad illustrare le linee ispiratrici dell'intervento normativo, riservandosi di presentare una proposta di parere nella giornata di domani, tenendo conto del testo che sarà trasmesso dalla Commissione Affari sociali e dei contributi che i colleghi vorranno fornire al dibattito.
  Come ricordato anche nella relazione illustrativa al disegno di legge, varie manovre Pag. 18di contenimento della spesa pubblica hanno determinato negli ultimi anni una contrazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale. Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha ridotto il finanziamento annuale per il Servizio sanitario nazionale per un importo pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013, e il successivo decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha stabilito una ulteriore riduzione del finanziamento annuale pari a 2,5 miliardi di euro per l'anno 2013 e a 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014.
  Da ultimo, il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha introdotto ulteriori misure che portano ad una riduzione dei costi del settore sanitario pari a 900 milioni di euro nel 2012, 1.800 milioni nel 2013, 2.000 milioni nel 2014 e 2.100 milioni a decorrere dal 2015. Tali misure si aggiungono a quelle citate.
  In considerazione dunque delle suddette modifiche e, in particolare, dei seguenti fattori: l'ulteriore contenimento della spesa farmaceutica; la riduzione del 5 per cento della spesa per beni e servizi (con esclusione dei farmaci) e altre misure volte a contenere tali voci di spesa; la riduzione dello standard di posti letto da 4 a 3,7 per mille abitanti, con riduzione del tasso di ospedalizzazione da 180 a 160 per mille abitanti; l'abbassamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici; la riduzione complessiva degli acquisti da erogatori privati per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e assistenza ospedaliera; la proroga al 2015 dell'obiettivo di contenimento della spesa complessiva di personale previsto dalla legislazione vigente per gli anni 2012-2014, il Governo ha ritenuto necessario e urgente assumere misure conseguenti, che ne garantiscano l'efficacia, procedendo al completamento del processo di riassetto dell'organizzazione sanitaria in coerenza con gli obiettivi di crescita e sviluppo, attraverso la riorganizzazione e l'efficientamento di alcuni fondamentali elementi del Servizio sanitario nazionale, nonché promuovendo in tale ottica un più alto livello di tutela della salute e affrontando le nuove sfide poste dal profondo ridimensionamento dell'offerta assistenziale di tipo ospedaliero.
  È stata in particolare ravvisata l'esigenza di un contestuale urgente riassetto, in primo luogo, del sistema delle cure territoriali e, in secondo luogo, di alcuni aspetti della governance del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, in particolare del personale medico, nonché il completamento della riqualificazione e razionalizzazione dell'assistenza farmaceutica. Il provvedimento, inoltre, si fa carico di disporre misure urgenti su alcune specifiche tematiche del settore sanitario con particolare riferimento ad alcune allarmanti situazioni di dipendenza, relative ai principali fattori di rischio per la salute.
  Il capo I reca norme per la razionalizzazione dell'attività assistenziale e sanitaria.
  L'articolo 1 fornisce strumenti per la riorganizzazione delle cure primarie, nella consapevolezza che il processo di deospedalizzazione, se non è accompagnato da un corrispondente e contestuale rafforzamento del territorio, di fatto determina una impossibilità per i cittadini di usufruire dell'assistenza sanitaria.
  I punti qualificanti del progetto di riordino delle cure primarie sono: assicurare un'attività assistenziale continuativa e pluridisciplinare mediante l'integrazione monoprofessionale e multiprofessionale secondo modelli individuati dalle singole regioni anche al fine di decongestionare gli ospedali; ruolo unico e accesso unico per tutti i professionisti medici nell'ambito della propria area convenzionale al fine di far fronte alle esigenze di continuità assistenziale, di organizzazione e gestione, di prestazioni strumentali, di coordinamento informativo, di specifiche competenze cliniche richieste; sviluppo dell'Information and Communication Technology (ICT) che rappresenta uno strumento irrinunciabile Pag. 19sia per l'aggregazione funzionale sia per l'integrazione delle cure territoriali e ospedaliere ai fini di servizio, gestionali e di governo clinico.
  Viene quindi demandata alle regioni la disciplina delle unità complesse di cure primarie privilegiando la costituzione di reti di poliambulatori territoriali dotati di strumentazione di base, aperti al pubblico per tutto l'arco della giornata, nonché nei giorni prefestivi e festivi con idonea turnazione, che operano in coordinamento e in collegamento telematico con le strutture ospedaliere, con la presenza di personale esercente altre professioni sanitarie già dipendente presso le medesime strutture, in posizione di comando ove il soggetto pubblico incaricato dell'assistenza territoriale sia diverso dalla struttura ospedaliera.
  Infine, si consente alle regioni, per comprovate esigenze di riorganizzazione della rete assistenziale di attuare, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, processi di mobilità del personale delle aziende sanitarie con ricollocazione del medesimo personale presso altre aziende sanitarie della regione situate al di fuori dell'ambito provinciale, previo accertamento delle situazioni di eccedenza ovvero di disponibilità di posti.
  L'articolo 2 reca modifiche alla legge n. 120 del 2007 in materia di attività professionale intramoenia dei medici.
  L'articolo 2, comma 1, lett. b), prevede un parere «vincolante» del collegio di direzione o, in mancanza, di una commissione paritetica ai fini dell'acquisto, della locazione o della stipula delle convenzioni finalizzate al reperimento di spazi ambulatoriali esterni. Ricorda in proposito che una disposizione dello stesso tenore è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 371/2008.
  L'articolo 3 mira a contenere il fenomeno della cosiddetta «medicina difensiva», che determina la prescrizione di esami diagnostici inappropriati, con gravi conseguenze sia sulla salute dei cittadini, sia sull'aumento delle liste di attesa e dei costi a carico delle aziende sanitarie. Si agevola l'accesso, attraverso l'adozione, sulla base di precisi criteri direttivi, di un provvedimento di natura regolamentare, da parte degli esercenti le professioni sanitarie, alle polizze assicurative, attraverso una serie di previsioni in grado anche di determinare il contenimento dei relativi costi.
  L'articolo 4 interviene sulla dirigenza sanitaria e sul governo delle attività cliniche, riprendendo i contenuti essenziali del progetto di legge di iniziativa parlamentare C. 278 e abbinati, licenziato dalla XII Commissione di merito il 30 maggio 2012 per l'esame dell'Assemblea, e su cui la I Commissione aveva espresso una serie di dettagliati rilievi che andranno quindi tenuti in considerazione anche in questa sede.
  L'articolo 5 muove dall'esigenza e necessità da più parti evidenziata di procedere con urgenza, entro il 31 dicembre 2012, all'aggiornamento delle prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza (LEA), sulla base della procedura prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405; ciò al fine di tener conto, da un lato, del mutato assetto strutturale del Servizio sanitario nazionale, dall'altro, di alcune patologie emergenti, verso cui viene appunto orientato il richiamato aggiornamento dei LEA.
  L'articolo 6 affronta la specifica emergenza connessa all'opportunità di un più allargato ricorso alla finanza di progetto nei processi di adeguamento edilizio e tecnologico delle strutture del Servizio sanitario nazionale, reso tanto più necessario dal già richiamato riassetto strutturale complessivo dello stesso Servizio.
  Reca inoltre disposizioni per supportare le regioni e le aziende sanitarie nell'impatto che la fondamentale normativa antincendio sta avendo nella conduzione delle strutture da esse gestite e si provvede anche a velocizzare le modalità con cui le regioni potranno accedere alle risorse messe loro a disposizione dal decreto-legge n. 211 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2012, per le Pag. 20strutture interessate al definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.
  Il capo II reca disposizioni per la riduzione dei rischi sanitari connessi all'alimentazione e alle emergenze veterinarie.
  L'articolo 7 detta disposizioni urgenti in materia di vendita di prodotti da tabacco, di bevande e di misure di contrasto alla ludopatia.
  L'articolo 8 interviene in materia di sicurezza dei prodotti destinati a un'alimentazione particolare, quali i dietetici e gli alimenti per la prima infanzia.
  L'articolo 9 reca disposizioni in materia di emergenze veterinarie, allo scopo di risolvere alcune rilevanti problematiche di carattere sanitario, rimaste insolute da lungo tempo, che hanno determinato la persistenza, sul territorio nazionale, di alcune malattie animali.
  Il capo III reca disposizioni in materia di farmaci.
  L'articolo 10 apporta urgenti modifiche al decreto legislativo n. 219 del 2006, che disciplina l'immissione in commercio dei medicinali, snellendo procedure amministrative riguardanti la fabbricazione di princìpi attivi destinati a farmaci da usare in sperimentazioni di fase I ed esentando i radiofarmaci dall'obbligo dell'apposizione del bollino farmaceutico. Si tratta di un complesso di disposizioni definite al fine di «alleggerire» il carico burocratico di un settore industriale che necessita di un forte rilancio.
  L'articolo 11 interviene in materia di revisione del Prontuario farmaceutico nazionale a carico del Servizio sanitario nazionale per fornire al sistema un indispensabile supporto per affrontare la situazione che andrà a configurarsi con la programmata riduzione dei limiti di spesa farmaceutica.
  L'articolo 12 reca disposizioni relative alle procedure di classificazione dei medicinali nell'ambito di quelli erogabili dal Servizio sanitario nazionale, anche al fine di evitare che la durata delle procedure di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio vada ben oltre il termine fissato dal diritto europeo e di fare in modo che in ogni caso i nuovi medicinali disponibili siano messi a disposizione dei soggetti che ne hanno urgente bisogno.
  L'articolo 13 interviene in materia di farmaci omeopatici, proponendosi lo scopo di semplificarne le procedure pur mantenendo le necessarie garanzie di qualità e sicurezza, superando una criticità che si sta determinando in relazione ai farmaci omeopatici già in commercio, che in fase di prima applicazione della disciplina di settore hanno beneficiato di una procedura transitoria che non può essere ulteriormente prorogata allo scopo di semplificarne la procedura di registrazione.
  I medicinali omeopatici attualmente in commercio, infatti, nonostante godano di un'autorizzazione ope legis ove ricorrano determinate condizioni, sulla base prima dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 185 del 1995 e ora dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 219 del 2006, non sono comunque esenti dalla sottoposizione alle misure dell'AIFA volte a garantirne la qualità e la sicurezza.
  Il capo IV reca norme finali.
  L'articolo 14 opera una sistemazione e una razionalizzazione di taluni enti sanitari.
  Con l'articolo 15 prendendo atto di alcune difficoltà attuative della disposizione normativa già adottata con l'articolo 4 della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità per il 2012) in materia di trasferimento delle funzioni di assistenza sanitaria al personale navigante dal Ministero della salute al Servizio sanitario nazionale, sono previste alcune urgenti misure correttive di tale disposizione, finalizzate a semplificare i procedimenti connessi a tale trasferimento in modo da portarlo a termine entro la data fissata del 31 dicembre 2012.
  L'articolo 16, infine, prevede l'entrata in vigore del provvedimento.

  Isabella BERTOLINI, presidente, ricorda che il Comitato proseguirà e concluderà l'esame nella seduta di domani, una volta disponibile il testo del decreto risultante dal lavoro della Commissione in sede referente. Nessuno chiedendo di intervenire, Pag. 21rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002.
C. 5466 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Pierluigi MANTINI (UdCpTP), relatore, ricorda che il Protocollo in titolo ha l'obiettivo di istituire un sistema di ispezioni regolari a livello universale nei luoghi di detenzione per prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. La relazione illustrativa evidenzia che il meccanismo ispettivo fondamentale per assicurare standard elevati di tutela dei diritti delle persone private della libertà. Il Protocollo prevede inoltre l'introduzione di un meccanismo nazionale di prevenzione consistente in un organo indipendente di controllo dei luoghi in cui le persone sono private della libertà, quindi non solo nelle carceri, ma anche nelle stazioni di polizia, nei centri di detenzione per immigrati, negli ospedali psichiatrici, eccetera.
  La relazione illustrativa ricorda che la parte IV del Protocollo prevede, all'articolo 17, la costituzione, entro un anno dalla sua entrata in vigore (previsto per il mese successivo al deposito della ventesima ratifica), di meccanismi nazionali indipendenti e che alla realizzazione di questo obiettivo nel nostro paese può essere collegata l'approvazione del disegno di legge in materia di Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e protezione dei diritti umani, approvato dal Senato e attualmente in discussione presso la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati (C. 4534).
  Quanto al contenuto, il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, all'esame della Commissione, consta di un preambolo e di 37 articoli.
  Nel breve preambolo, gli Stati Parte ribadiscono, tra l'altro, che la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti sono vietati e costituiscono violazioni gravi dei diritti dell'uomo. Gli Stati di dichiarano persuasi della necessità di adottare ulteriori provvedimenti per raggiungere gli obiettivi della Convenzione contro la tortura.
  La parte I del Protocollo (articoli da 1 a 4) contiene i principi generali.
  L'articolo 1 istituisce un sistema di visite regolari, effettuate da organismi indipendenti internazionali e nazionali, nei luoghi in cui si trovano persone private della libertà, allo scopo di prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
  L'articolo 2 istituisce, in seno al Comitato contro la tortura, un Sottocomitato per la prevenzione della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, che esercita le funzioni definite nel presente Protocollo.
  Il Sottocomitato svolge i suoi lavori nel quadro dello Statuto delle Nazioni Unite, ispirandosi ai fini e ai principi in esso enunciati, nonché alle norme dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inerenti al trattamento delle persone private della libertà.
  L'articolo 3 prevede che ogni Stato Parte istituisca, designi e gestisca, a livello nazionale, uno o più organismi con poteri di visita per la prevenzione della tortura e altri trattamenti crudeli.
  L'articolo 4 precisa che ogni Stato autorizza le visite in tutti i luoghi posti sotto la sua giurisdizione in cui si trovano persone private della libertà per ordine di un'autorità, da parte degli organismi di cui ai due precedenti articoli.
  La parte II (articoli da 5 a 10) disciplina la composizione del sottocomitato.
  L'articolo 5 stabilisce che esso è composto da dieci membri, che saranno portati a venticinque quando sarà stato raggiunto Pag. 22il numero di cinquanta ratifiche o adesioni al presente Protocollo. I membri sono scelti fra personalità di elevata moralità e di riconosciuta esperienza professionale nel campo dell'amministrazione della giustizia.
  La composizione deve assicurare un'equa ripartizione geografica e la rappresentanza delle diverse forme di civiltà e dei diversi sistemi giuridici degli Stati Parte, nonché un'equa rappresentanza dei sessi. Non può farvi parte più di un cittadino del medesimo Stato.
  Gli articoli successivi esplicitano le modalità ed i requisiti per la designazione dei membri, le procedure relative alla loro elezione nel corso di riunioni biennali degli Stati Parte, alla loro sostituzione ed alla durata dell'incarico, nonché le procedure per l'adozione del regolamento che disciplina il funzionamento del Sottocomitato.
  La parte III (articoli da 11 a 16) definisce le funzioni del Sottocomitato.
  In particolare esso ha il compito di: effettuare le visite previste dall'articolo 4 e rivolgere agli Stati raccomandazioni concernenti la protezione delle persone private della libertà contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
  Il Sottocomitato, con riferimento ai meccanismi nazionali di prevenzione, se necessario, consiglia e assiste gli Stati Parte ai fini dell'istituzione di tali meccanismi, intrattiene con loro contatti diretti e offre loro formazione, assistenza tecnica, consulenza e assistenza. Il Sottocomitato coopera infine, ai fini della prevenzione della tortura, con gli organi e meccanismi competenti dell'ONU, così come con le altre organizzazioni od organismi internazionali, regionali e nazionali (articolo 11).
  Vengono definiti gli obblighi dei singoli Stati parte verso il Sottocomitato per consentire il suo l'espletamento dei suoi compiti (articoli 12 e 14) e le modalità di programmazione delle visite (articolo 13), nonché le garanzie ai cittadini che, nei singoli Stati parte, collaborano con il Sottocomitato (articolo 15).
  L'articolo 16 prevede che il Sottocomitato comunichi, a titolo confidenziale, le sue raccomandazioni e le sue osservazioni allo Stato Parte ed eventualmente al meccanismo nazionale per la prevenzione, i quali possono chiederne la pubblicazione. Il Sottocomitato per la prevenzione presenta ogni anno al Comitato contro la tortura un rapporto pubblico sulle proprie attività.
  La parte IV, relativa ai meccanismi nazionali per la prevenzione, prevede, all'articolo 17, che ogni Stato Parte mantenga, costituisca o crei, entro un anno dall'entrata in vigore del Protocollo o dalla sua ratifica, uno o più meccanismi nazionali indipendenti di prevenzione.
  L'articolo 18 impegna gli Stati Parte a garantire l'indipendenza dei meccanismi nazionali per la prevenzione nell'esercizio delle loro funzioni e l'indipendenza del loro personale, oltre che a mettere a disposizione le risorse necessarie al loro funzionamento.
  Gli articoli 19 e 20 individuano le attribuzioni dei meccanismi nazionali per la prevenzione: prima fra tutte il compito di esaminare regolarmente la situazione delle persone private della libertà che si trovano nei luoghi di detenzione di cui all'articolo 4. Essi indicano inoltre le garanzie di accesso alle informazioni ed ai luoghi, nonché la possibilità di contattare direttamente le persone private della libertà e qualsiasi altra persona che il meccanismo nazionale per la prevenzione ritenga possa fornire informazioni pertinenti.
  L'articolo 21 vieta alle autorità ed ai funzionari statali di infliggere sanzioni alle persone che collaborano o forniscono notizie al meccanismo nazionale per la prevenzione.
  L'articolo 22 impegnano ciascuno Stato Parte ad esaminare le raccomandazioni del meccanismo nazionale per la prevenzione e ad instaurare con esso un dialogo in merito ai possibili provvedimenti di attuazione.
  Con l'articolo 23, ogni Stato Parte si impegna a pubblicare e a divulgare i rapporti annuali dei meccanismi nazionali per la prevenzione.
  La parte V consente agli Stati parte di fare, al momento della ratifica, una dichiarazione Pag. 23secondo la quale differiscono (per un massimo di tre anni) l'esecuzione degli obblighi che incombono loro in virtù della Parte terza o quarta del presente Protocollo (articolo 24).
  La parte VI (articoli 25 e 26) reca le disposizioni finanziarie.
  Le spese risultanti dai lavori del Sottocomitato sono sostenute dall'ONU (articolo 25), che mette a sua disposizione le strutture necessarie per l'adempimento delle sue funzioni. A tale scopo è costituito un Fondo speciale, amministrato secondo il regolamento finanziario e le regole di gestione finanziaria dell'ONU.
  La parte VII (articoli da 27 a 37) contiene le disposizioni finali.
  L'articolo 27 disciplina le procedure di adesione al Protocollo, mentre l'articolo 28 stabilisce i termini e le modalità di entrata in vigore dello stesso, che avviene, come sopra ricordato, il mese successivo al deposito della ventesima ratifica.
  L'articolo 29 esclude ogni eccezione o limitazione all'applicazione del Protocollo, sul quale l'articolo 30
  Precisa che non è ammessa alcuna riserva.
  Gli articoli 31 e 32 escludono effetti derivanti dal Protocollo sugli obblighi assunti dagli Stati Parte in virtù di una convenzione regionale che istituisce un sistema di visita dei luoghi di detenzione, né sugli obblighi che incombono agli Stati Parte in virtù delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei relativi Protocolli aggiuntivi del 1977, né sulla possibilità di ciascuno Stato Parte di autorizzare il Comitato internazionale della Croce Rossa a recarsi nei luoghi di detenzione in casi non previsti dal diritto internazionale umanitario.
  L'articolo 33 disciplina le modalità di denuncia del Protocollo, mentre l'articolo 34 ne prevede le procedure per la sua emendabilità. I successivi articoli 35 e 36 attribuiscono ai membri del Sottocomitato i privilegi e le immunità necessari per poter esercitare in piena indipendenza le loro funzioni, previsti dalla Convenzione del 13 febbraio 1946 sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, obbligandoli altresì a rispettare le leggi e i regolamenti in vigore in ciascuno degli Stati parte presso il quale effettuano una visita, e ad astenersi da qualsiasi azione o attività incompatibile con il carattere imparziale e internazionale delle loro funzioni.
  Il diritto penale italiano non prevede il reato di tortura, nonostante i tentativi del Parlamento, a partire dalle ultime due legislature, di approvare in tal senso una novella al codice penale. Infatti occorre ricordare che, pur avendo l'Italia in più occasioni condannato ogni forma di tortura (ad esempio attraverso la ratifica con legge 4 agosto 1955, n. 848 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali siglata a Roma nel 1950 o, più specificamente, dando esecuzione con la legge 3 novembre 1988, n. 498, alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984), nel nostro ordinamento per reprimere condotte riconducibili a maltrattamenti di questa natura occorre fare riferimento ai delitti codificati come lesioni (articolo 582 c.p.), violenza privata (articolo articolo 610 c.p.) e minacce (articolo 612 c.p.).
  In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.
C. 5465 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, ricorda che la ratifica dei Protocolli alla Convenzione delle Alpi, finalmente Pag. 24conseguita con la legge 5 aprile 2012, n. 50 – ad eccezione del Protocollo sui trasporti oggetto del presente provvedimento – ha avuto un iter parlamentare assai articolato. È opportuno infatti ricordare che un progetto di legge di autorizzazione alla ratifica dei nove Protocolli alla Convenzione delle Alpi era già stato presentato al Parlamento nella XIV e nella XV legislatura, senza peraltro riuscire ad ottenere l'approvazione definitiva.
  Nella XIV legislatura, dopo l'approvazione da parte della Camera, il Senato aveva modificato il testo del provvedimento per espungere il riferimento al Protocollo trasporti. Il testo così emendato è stato trasmesso alla Camera che però lo ha nuovamente modificato reinserendo la lettera i) soppressa dal Senato (che consentiva, appunto, la ratifica del Protocollo Trasporti). L’iter del progetto di legge si è successivamente interrotto presso la Commissione Esteri del Senato.
  Nella XV Legislatura il progetto di legge d'iniziativa governativa (C. 2861) fu discusso alla Camera congiuntamente a tre proposte di origine parlamentare ed adottato come testo base dalla Commissione Esteri. L'iter del provvedimento si è fermato nella seduta del 20 dicembre 2007 con la chiusura della discussione generale e la richiesta del gruppo di Forza Italia di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame.
  Come nel passato, anche nella presente Legislatura la questione di maggior problematicità è stata rappresentata dall'articolo 11 del Protocollo Trasporti, che prevede l'impegno delle Parti ad astenersi dalla costruzione di nuove strade di grande comunicazione per i trasporti transalpini, salvo che per alcune condizioni specifiche dettagliatamente previste. Dopo l'approvazione al Senato, il 14 maggio 2009, del disegno di legge governativo (S. 1474), che ha assorbito quattro disegni di legge di iniziativa di diversi senatori, il ddl di autorizzazione alla ratifica dei Protocolli alla Convenzione delle Alpi ha iniziato il suo iter alla Camera, ove un emendamento approvato dalla Commissione Affari esteri ha espunto il Protocollo trasporti dal novero degli atti oggetto di autorizzazione alla ratifica. Successivamente, il Senato ha approvato in via definitiva (21 marzo 2012) il nuovo testo trasmesso da Montecitorio.
  L'iniziativa parlamentare per la ratifica separata del Protocollo sui trasporti ha tuttavia determinato, sin dall'inizio della legislatura, la presentazione al Senato di due progetti di legge di iniziativa parlamentare (senatori Peterlini e Thaler Ausserhofer): il 10 gennaio 2012 il sen. Peterlini presentava un'ulteriore proposta di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo sui trasporti (A.S. 3086), che l'Assemblea di Palazzo Madama ha approvato il 18 settembre 2012, e che si trova ora all'esame in sede referente da parte della III Commissione della Camera.
  Il Protocollo sui trasporti, le cui trattative sono iniziate nel 1994, ha presentato particolari difficoltà nella messa a punto del testo, in considerazione della delicatezza degli aspetti economici e ambientali che esso riveste, concernendo una regione di passaggio come quella alpina.
  Il Protocollo mira a un coordinamento dello sviluppo integrato dei sistemi di trasporto transfrontalieri nell'arco alpino; un particolare rilievo assume lo sviluppo del trasporto intermodale, giacché esso permette anche un maggior rispetto dell'ambiente, adattando i trasporti a quest'ultimo e non viceversa. Si sostiene inoltre che le esternalità di costo vanno imputate a chi ne è causa, e ciò nel contesto di un tentativo di riduzione del volume complessivo dei trasporti; non meno importante è la previsione del progressivo passaggio a una fiscalità che favorisca i mezzi di trasporto a minore impatto ambientale.
  Un'altra preoccupazione del Protocollo è la realizzazione di opere di protezione delle vie di trasporto contro i rischi naturali, speculare a quella della tutela dell'ambiente naturale e umano dall'impatto dei trasporti.
  Nei trasporti pubblici occorre anzitutto il potenziamento di sistemi di trasporto eco-compatibili: pertanto le strutture e le infrastrutture ferroviarie devono essere Pag. 25migliorate intorno a grandi progetti transalpini, che oltre agli assi principali terranno nel debito conto anche gli altri punti della rete e i vari terminali. Di vitale importanza ecologica è ovviamente il passaggio su rotaia del trasporto merci nell'arco alpino.
  In materia di trasporti stradali, come già ricordato, l'articolo 11 del Protocollo fissa l'impegno delle Parti contraenti ad astenersi dalla costruzione di strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino, mentre solo in ben precise condizioni è consentita quella per il trasporto tra zone diverse dell'arco alpino.
  Come riportato nella relazione illustrativa che accompagnava il citato progetto di legge (A.S. 1474) per l'autorizzazione alla ratifica dei nove Protocolli, in occasione della discussione svoltasi in sede comunitaria il Governo italiano ha ottenuto che la sottoscrizione della Convenzione da parte della CE fosse accompagnata da una dichiarazione interpretativa mirante a chiarire la portata degli articoli 8 (Valutazione di progetti e procedura di consultazione interstatale) ed 11 (Trasporto su strada). In quella sede il Consiglio e la Commissione hanno confermato che i il contenuto del Protocollo sui trasporti è conforme all’acquis comunitario e non impone alcun obbligo giuridico supplementare. «Conformemente alle rispettive competenze – prosegue la dichiarazione – la Commissione e gli Stati membri garantiranno che le misure adottate ai fini dell'attuazione del protocollo sono e saranno coerenti non solo con il protocollo ma anche con le altre disposizioni pertinenti del diritto comunitario e con lo spirito della politica in materia dei trasporti dell'UE definita negli strumenti pertinenti comunitari, fra cui la direttiva sull'Eurobollo, gli orientamenti RTE ed il regolamento “Marco Polo”».
  Il traffico aereo dovrà a sua volta ridurre il proprio impatto ambientale e acustico. I trasporti pubblici dovranno comunque essere privilegiati per i collegamenti con le numerosissime stazioni turistiche della regione alpina, e si contempla anche la creazione di zone a bassa intensità di traffico o perfino vietate al traffico.
  Il Protocollo auspica infine lo stabilimento di un sistema di monitoraggio dell'interazione trasporti-ambiente.
  Quanto alla proposta di legge in esame, questa si compone di tre articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo alla Convenzione delle Alpi relativo ai Trasporti. L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  In conclusione, rilevato che per i profili di competenza della Commissione non sussistono aspetti problematici, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).
  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana.
C. 5309 Narducci.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, ricorda che la proposta di legge – che non registra modifiche rispetto al testo originario – prevede la concessione di un contributo annuale al Centro di studi per la ricerca letteraria, linguistica e filologica Pio Rajna per 9 anni, dal 2013 al 2021, anno nel quale si celebrerà il settimo centenario della morte di Dante. In particolare, l'articolo 1 dispone che il contributo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2021, è destinato a sostenere le attività di ricerca storica, Pag. 26filologica e bibliografica sulla cultura umanistica italiana svolte dal Centro, con particolare attenzione: alle iniziative mirate allo sviluppo della ricerca su Dante e la sua opera, in occasione del settimo centenario della morte; all'informatizzazione della Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana (BiGLI), al fine di garantirne l'accesso attraverso il sito del Centro.
  Il Centro Pio Rajna è stato fondato nel 1988 con il compito statutario di promuovere iniziative per lo sviluppo della ricerca scientifica nei settori letterario, linguistico e filologico e per la diffusione della cultura umanistica, anche attraverso scambi socio-culturali in Italia e con l'estero.
  Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 19 febbraio 1999 al Centro è stata riconosciuta la personalità giuridica e ne è stato approvato lo statuto.
  Il Centro è stato poi incluso nella Tabella triennale delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato ai sensi dell'articolo 1 della legge 534 del 1996.
  L'articolo 2 dispone che entro il 31 gennaio di ogni anno il Centro Pio Rajna trasmette al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e al Ministro degli affari esteri, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi statali e al perseguimento delle due finalità indicate nell'articolo 1.
  Entro il successivo 15 febbraio, i Ministri indicati trasmettono la relazione alle Camere.
  L'articolo 3 dispone le modalità di copertura finanziaria, per la quale si ricorre, a decorrere dal 2013, alle proiezioni, per gli anni 2013 e 2014, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per il 2012, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 6).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 15.50.

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