CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 ottobre 2012
716.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 9 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO indi del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

  La seduta comincia alle 14.

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.
C. 5291 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 ottobre 2012.

  Manuela DAL LAGO, presidente, avverte che è pervenuto alla Commissione il testo del disegno di legge in esame come modificato nel corso dell'esame dalla VI Commissione. Su tale testo oggi dovrà essere espresso il parere.

  Andrea LULLI (PD), relatore, informa la Commissione che la Commissione Finanze, nel corso dell'esame in sede referente, ha modificato ampiamente il disegno di legge recante delega al Governo per un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita; da un punto di vista strettamente formale, ora il testo – in origine articolato su 17 articoli – è strutturato su soli 4 articoli.
  Chiarisce che nella presente relazione si soffermerà sulle parti del testo modificate maggiormente connesse alle materie attinenti la competenza della X Commissione.
  Nell'articolo 1 (che riassume in sé il preesistente articolo 1, recante la delega, e gli articoli già 16 e 17, concernenti le procedure e l'invarianza finanziaria) occorre segnalare l'introduzione di una disposizione, al comma 3, che prevede che, Pag. 103nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi nell'attuazione della delega ai pareri parlamentari, debba trasmettere nuovamente i testi alle Commissioni competenti con le osservazioni e eventuali modificazioni; solo dopo un ulteriore parere il governo può procedere.
  Nell'articolo 2, concernente la revisione del catasto, nel quale sono anche confluiti gli articoli già 3 e 4, è stato introdotto fra i principi della delega anche una nuova procedura finalizzata alla determinazione del patrimonio abitativo in relazione alle unità immobiliari di interesse storico e artistico; nelle disposizioni relative alla stima e monitoraggio dell'evasione fiscale sono state meglio definiti i compiti e le finalità della commissione, da istituire presso il MEF, incaricata di redigere il rapporto annuale sull'evasione fiscale e contributiva.
  Al comma 8 dell'articolo 2 (già articolo 4-bis) è stata introdotta la previsione della predisposizione da parte del Governo, nell'esercizio della delega, di norme dirette a coordinare la sua attuazione con le vigenti procedure di bilancio, definendo in particolare le regole per la alimentazione del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale.
  All'articolo 3 (che unifica i precedenti articoli da 5 a 10), tra le norme volte alla costruzione di un migliore rapporto tra fisco e contribuenti riguardanti in particolare le imprese di maggiori dimensioni, che dovranno costituire sistemi aziendali strutturati di gestione e controllo del rischio fiscale, è stata prevista l'istituzione di forme premiali, consistenti in una riduzione degli adempimenti, in favore dei contribuenti che aderiscano a meccanismi di tutoraggio, nonché la previsione di una specifica delega per ampliare l'ambito applicativo dell'istituto della rateazione dei debiti tributari.
  I commi 12 e 13, introdotti nel corso dell'esame dalla Commissione, recano una delega al Governo per una complessiva razionalizzazione e revisione dell'organizzazione dell'amministrazione finanziaria, sulla base di principi e criteri direttivi che includono: l'accorpamento delle strutture aventi compiti omogenei; il potenziamento del dipartimento delle finanze nell'ambito delle funzioni di indirizzo e controllo delle agenzie fiscali; la trasformazione dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in Agenzia dei giochi; la riduzione degli uffici territoriali a livello sub-provinciale; il rafforzamento delle sinergia con Corpo della Guardia di finanza e altre amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali; la salvaguardia dei diritti e delle legittime esigenze dei contribuenti e degli operatori economici, in particolare nel senso della riduzione degli oneri burocratici; la valorizzazione delle competenze professionali e la tendenziale riduzione del numero degli incarichi dirigenziali; l'integrazione delle banche dati esistenti presso l'amministrazione finanziaria. Con il comma 14, già articolo 10 relativo al contenzioso tributario e alla riscossione degli enti locali, sono stati meglio definiti i principi e i criteri direttivi finalizzati all'esercizio della delega con l'obiettivo di assicurare certezza, efficienza ed efficacia della riscossione, nonché, in relazione all'eventuale esternalizzazione delle funzioni di riscossione, assicurare la massima trasparenza e certezza, introducendo adeguati sistema di controllo.
  Il nuovo articolo 4 del disegno di legge unifica il contenuto dei precedenti articoli 11, 12, 13 e 15 (l'articolo 14, concernente la fiscalità ambientale, è stato soppresso); ricorda che l'articolo 11 recava i principi e i criteri direttivi cui deve uniformarsi il governo nell'introdurre norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi di impresa: in particolare, i decreti legislativi devono prevedere l'assimilazione dell'imposizione su tutti i redditi d'impresa commerciale o di lavoro autonomo, da assoggettare a un'imposta unica individuata nell'imposta sul reddito delle società (IRES); devono disporre l'introduzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni, che possano anche prevedere pagamenti forfetari, coordinandoli con analoghi regimi vigenti; possono essere previste particolari premialità per le nuove attività produttive; devono introdurre forme di opzionalità per i contribuenti. Pag. 104Ai sensi del nuovo comma 2 dell'articolo 4, il Governo nell'esercizio della delega dovrà anche chiarire la definizione di autonoma organizzazione ai fini dell'assoggettabilità all'IRAP dei professionisti e dei piccoli imprenditori.
  Ai sensi del comma 3 (già articolo 12), la revisione del reddito d'impresa è volta a migliorare la certezza e la stabilità del sistema fiscale. In particolare, si prescrive l'introduzione di norme volte a ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e per favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, l'introduzione di criteri chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio, estendendo il regime fiscale previsto per le procedure concorsuali anche ai nuovi istituti introdotti dalla riforma fallimentare e dalla normativa sul sovraindebitamento; la revisione della disciplina impositiva delle operazioni transfrontaliere; la revisione dei regimi di deducibilità degli ammortamenti, delle spese generali e di particolari categorie di costi; è stato inoltre introdotto il principio della revisione e razionalizzazione della disciplina delle società di comodo e del regime dei beni assegnati ai soci o ai loro familiari, con il duplice obiettivo di evitare indebiti vantaggi fiscali da un lato e favorire, dall'altro, la continuità dell'attività produttiva in caso di trasferimento della proprietà, anche fra familiari. Con i commi 6 e 7, infine, è ridefinita la delega al Governo a riordinare la disciplina in materia di giochi, con l'introduzione, fra l'altro, di specifiche disposizioni rivolte al rilancio del settore ippico.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione volta al rafforzamento di una politica fiscale mirata con decisione a spostare il prelievo e la pressione fiscale da lavoro e impresa alla rendita finanziaria e al consumo di beni di lusso (vedi allegato 1).

  Raffaello VIGNALI (PdL) chiede al relatore di prevedere nella proposta di parere un'ulteriore osservazione volta ad inserire quale principio che il Governo dovrà seguire nell'esercizio della delega il criterio di proporzionalità nella definizione dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie con riferimento alla dimensione delle imprese.

  Alberto TORAZZI (LNP), sottolineato che nel provvedimento in esame è affrontata la questione della revisione del catasto in termini che potrebbero essere condivisibili, ritiene che il sistema individuato deve essere omogeneamente applicato su tutto il territorio nazionale. Con riferimento alle disposizioni sull'IVA, ricorda che la normativa europea ammette disomogeneità di applicazione all'interno dei diversi Stati membri solamente per la tassazione diretta. Sottolinea al riguardo che l'Italia è un paese manifatturiero e che, a differenza di molti altri Stati membri la cui economia è principalmente basata su scambi commerciali, è interessato notevolmente dalla tassazione diretta. Ritiene che il Governo italiano avrebbe dovuto agire in maniera più incisiva a livello europeo per evidenziare questo aspetto che penalizza molto i cittadini italiani. Osserva, infine, che in base a notizie di stampa estera, l'Italia e la Spagna, che pure si sono dichiarate favorevoli alla Tobin tax, non sarebbero tra i primi nove paesi firmatari della cooperazione rafforzata. Riterrebbe pertanto opportuno avere maggiori informazioni sulla vicenda.

  Stefano SAGLIA (PdL), espresso apprezzamento per il lavoro del relatore, riterrebbe preferibile prevedere, al posto dell'osservazione proposta, un'osservazione finalizzata al rafforzamento di una politica fiscale mirata alla riduzione del cuneo fiscale sul lavoro e sull'impresa.

  Andrea LULLI (PD) riformula la proposta di parere recependo le osservazioni dei colleghi Saglia e Vignali (vedi allegato 2). Con riferimento alle osservazioni dell'onorevole Torazzi sulla Tobin tax, che condivide nel merito, osserva che si tratta di materia estranea al provvedimento in esame.

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  Alberto TORAZZI (LNP) dichiara voto contrario sulla proposta di parere, come riformulata.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.
C. 5465, Peterlini ed altri, approvato dal Senato e abbinate.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giustina MISTRELLO DESTRO (Misto-LI-PLI), relatore, illustra il contenuto del provvedimento in titolo, di iniziativa parlamentare, già approvato dal Senato, la cui discussione in Assemblea è prevista a partire dal prossimo 15 ottobre.
  Ricorda, preliminarmente, che il Parlamento si è occupato più volte della Convenzione delle Alpi e segnatamente del suo Protocollo sui trasporti, risalente a oltre vent'anni fa. Un progetto di legge di autorizzazione alla ratifica dei nove protocolli allegati alla Convenzione era già stato presentato, infatti, nella XIV e nella XV legislatura, senza riuscire ad ottenere l'approvazione definitiva che è invece intervenuta – con l'esclusione dell'atto in esame – con la legge 5 aprile 2012, n.50; in questa legislatura, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei Protocolli alla Convenzione delle Alpi, dopo l'approvazione al Senato il 14 maggio 2009, ha iniziato il 15 luglio 2009 il suo iter alla Camera, ove un emendamento approvato dalla Commissione Affari esteri ha espunto il Protocollo trasporti dal novero degli atti oggetto di autorizzazione alla ratifica.
  Successivamente, il Senato ha approvato in via definitiva (21 marzo 2012) il nuovo testo trasmesso da Montecitorio. È stata contestualmente avviata un'iniziativa parlamentare per la ratifica separata del Protocollo sui trasporti, sia al Senato che alla Camera. L'Assemblea di Palazzo Madama ha approvato il 18 settembre scorso la proposta di legge attualmente in esame.
  Ricorda che il Protocollo sui trasporti, le cui trattative sono iniziate nel 1994, ha presentato particolari difficoltà nella messa a punto del testo, in considerazione della delicatezza degli aspetti economici e ambientali che esso riveste, concernendo una regione di passaggio come quella alpina. Per quanto attiene ai trasporti pubblici, il Protocollo prevede innanzitutto il potenziamento di sistemi di trasporto eco-compatibili: pertanto le strutture e le infrastrutture ferroviarie devono essere migliorate intorno a grandi progetti transalpini, che oltre agli assi principali terranno nel debito conto anche gli altri punti della rete e i vari terminali. Di vitale importanza ecologica è il passaggio su rotaia del trasporto merci nell'arco alpino.
  Il Protocollo si compone di 25 articoli suddivisi in Capitoli.
  Segnala, in particolare, che in materia di trasporti stradali, l'articolo 11 del Protocollo, che ha sempre costituito il profilo di maggiore criticità nel corso dell'esame parlamentare, fissa l'impegno delle Parti contraenti ad astenersi dalla costruzione di strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino, mentre solo ad alcune condizioni è consentita la realizzazione di progetti stradali di grande comunicazione per il trasporto intra-alpino. I trasporti pubblici dovranno essere privilegiati per i collegamenti con le numerosissime stazioni turistiche della regione alpina, mentre si contempla anche la creazione di zone a bassa intensità di traffico o perfino vietate al traffico. Il Protocollo auspica infine lo stabilimento di un sistema di monitoraggio dell'interazione trasporti-ambiente.
  Sottolinea che la materia in questione è stata oggetto di una disamina in sede parlamentare particolarmente approfondita, come hanno confermato le audizioni Pag. 106svolte dalla Commissione di merito in occasione dell’iter del precedente provvedimento.
  Segnala altresì che, in occasione della discussione svoltasi in sede comunitaria, il Governo italiano ha ottenuto che la sottoscrizione della Convenzione da parte della CE fosse accompagnata da una dichiarazione interpretativa mirante a chiarire la portata dell'articolo 8 (Valutazione di progetti e procedura di consultazione interstatale) e del citato articolo 11 (Trasporto su strada). In quella sede il Consiglio e la Commissione hanno confermato che il contenuto del Protocollo sui trasporti è conforme all’acquis comunitario e non impone alcun obbligo giuridico supplementare.
  Passando al contenuto del disegno di legge di ratifica, segnala che la proposta di legge in esame si compone di tre articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo alla Convenzione delle Alpi relativo ai Trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.
  L'articolo 3, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Manuela DAL LAGO, presidente, ricorda che nella giornata di domani dovrà essere deliberato il parere sul disegno di legge e rinvia il seguito dell'esame.

  La seduta termina alle 14.35.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per la riorganizzazione e l'efficienza del mercato nonché per il contenimento dei prezzi dei carburanti per uso di autotrazione.
C. 4200 Scilipoti, C. 4210 Ciccanti, C. 4325 Alessandri, C. 4377 Lulli e C. 4418 Dell'Elce.

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