CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 ottobre 2012
716.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 25

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 9 ottobre 2012.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
Emendamenti C. 3900-A.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.30 alle 10.50 e dalle 14.40 alle 16.20.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 9 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 13.50.

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Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.
C. 5291 Governo.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Manlio CONTENTO (PdL), relatore, osserva che il provvedimento, come modificato nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, reca una delega al governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in commento, uno o più decreti legislativi, recanti la revisione del sistema fiscale.
  Illustra quindi le disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione giustizia e, in particolare, dell'articolo 2, comma 1, lettera a) e dell'articolo 3, commi 1, 9 e 14.
  L'articolo 2 contiene la delega all'attuazione della revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati.
  Il comma 2, comma 1, lettera a), segnatamente, ridefinisce le competenze delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, stabilendo, tra l'altro; che delle stesse facciano parte anche magistrati appartenenti alla giurisdizione ordinaria e amministrativa.
  L'articolo 3, comma 1, introduce il principio generale del divieto dell'abuso del diritto, del quale viene fornita una prima definizione che comprende la fattispecie dell'elusione ed è applicabile a tutti i tributi: costituisce abuso del diritto l'uso distorto di strumenti giuridici allo scopo prevalente di ottenere un risparmio d'imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione. Resta salvaguardata la legittimità della scelta tra regimi alternativi espressamente previsti dal sistema tributario.
  In particolare, il governo è delegato ad attuare la revisione delle vigenti disposizioni antielusive al fine di unificarle al principio generale di divieto dell'abuso del diritto, esteso ai tributi non armonizzati. A tal fine sono dettati numerosi principi e criteri direttivi.
  La norma di delega è volta quindi a riequilibrare il rapporto tra lo strumento anti-elusione e la certezza del diritto, messa in discussione dalla prassi amministrativa di sindacare ex post le scelte dei contribuenti sulla base di orientamenti non noti al momento in cui le operazioni sottoposte a controllo sono già decise ed effettuate.
  Pertanto, da un lato è stabilito il generale divieto di utilizzare in modo distorto gli strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione (lettera a)). Dall'altro lato è riconosciuto al contribuente il diritto di scelta tra diverse operazioni comportanti un diverso carico fiscale, purché essa non sia volta unicamente ad ottenere indebiti vantaggi fiscali; viene riconosciuta l'ammissibilità dell'operazione qualora essa sia giustificata da ragioni extrafiscali «non marginali»; costituiscono ragioni extrafiscali anche quelle che non producono necessariamente una redditività immediata dell'operazione ma rispondono ad esigenze di natura organizzativa e consistono in un miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda del contribuente (lettera b)).
  La fattispecie abusiva è inopponibile all'amministrazione finanziaria, la quale può disconoscere immediatamente l'indebito risparmio d'imposta (lettera c)).
  È prevista una implementazione della disciplina procedurale sotto i seguenti profili.
  Il regime della prova: a carico dell'amministrazione è posto l'onere di dimostrare il disegno abusivo e le modalità di manipolazione e di alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati nonché la loro non conformità ad una normale logica di mercato; a carico del contribuente grava l'onere di allegare l'esistenza Pag. 27di valide ragioni extrafiscali che giustificano il ricorso degli strumenti giuridici utilizzati (lettera d)). La motivazione dell'accertamento: nell'atto di accertamento, a pena di nullità, deve essere formalmente e puntualmente individuata la condotta abusiva (lettera e)). Il contraddittorio e il diritto di difesa: devono essere garantiti in ogni fase del procedimento di accertamento (lettera f)). L'esecutività della sentenza: in caso di ricorso, le sanzioni sono riscuotibili dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale (lettera g)).
  L'articolo 3, comma 9, reca i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio penale.
  Il Governo, segnatamente, è delegato a procedere alla revisione del sistema sanzionatorio penale secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti, prevedendo: la punibilità con la pena detentiva compresa fra un minimo di sei mesi e un massimo di sei anni, dando rilievo, tenuto conto di adeguate soglie di punibilità, alla configurazione del reato per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione falsa, per i quali non possono comunque essere ridotte le pene minime previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; l'individuazione dei confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie; la revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare, nel rispetto del principio di proporzionalità, le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti; la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni amministrative anziché penali, tenuto anche conto di adeguate soglie di punibilità; l'estensione, ai beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari, della possibilità, per l'Autorità giudiziaria, di affidare in giudiziale custodia tali beni agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta, al fine di utilizzarli direttamente per le proprie esigenze operative.
  L'articolo 3, comma 14, contiene una delega al Governo ad introdurre norme per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, nonché per l'accrescimento dell'efficienza nell'esercizio dei poteri di riscossione delle entrate degli enti locali, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) ampliamento dell'istituto della conciliazione giudiziale relativamente alle controversie tributarie di competenza delle commissioni tributarie; b) miglioramento dell'efficienza delle commissioni tributarie attraverso la ridistribuzione territoriale del personale giudicante; c) riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali; c-bis) rafforzamento, costante aggiornamento, piena informatizzazione e condivisione tra gli uffici competenti dei meccanismi di monitoraggio ed analisi statistica circa l'andamento, in pendenza di giudizio, e circa gli esiti del contenzioso tributario; c-ter) progressivo superamento del principio della compensazione delle spese all'esito del giudizio; d) revisione del regime dei costi da reato, subordinandone l'indeducibilità alla sentenza di condanna penale; d-bis) non pignorabilità dei beni mobili strumentali all'esercizio di arti, imprese e professioni, necessari al proseguimento dell'attività economica; d-ter) ampliamento delle possibilità di rateizzazione, in connessione a comprovate situazioni di difficoltà finanziaria, e riduzione delle sanzioni in caso di regolare adempimento degli obblighi dichiarativi.
  Presenta, quindi, e illustra una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 1).

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI fornisce taluni chiarimenti sulla formulazione dei commi 1 e 9 dell'articolo 3, con particolare riferimento alla tematiche dell'abuso del diritto in relazione alle disposizioni antielusive e alla complessità della definizione di una linea di confine tra le fattispecie di elusione e di evasione fiscale.

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  Donatella FERRANTI (PD), anche alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, invita il relatore a riformulare la proposta di parere, trasformando le condizioni in osservazioni.

  Manlio CONTENTO (PdL), relatore, accoglie l'invito dell'onorevole Ferranti e riformula la proposta di parere (vedi allegato 2).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

  Martedì 9 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sabato Malinconico.

  La seduta comincia alle 14.20.

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
C. 5019-bis Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti.
(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 4 ottobre 2012.

  Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che nella seduta antimeridiana dell'Assemblea è stato deliberato, su richiesta della Commissione giustizia, lo stralcio dell'articolo 2, in materia di depenalizzazione, del disegno di legge C. 5019, come risultante dalla riformulazione adottata dalla Commissione nella seduta del 4 ottobre scorso. A seguito dello stralcio sono state abbinate al disegno di legge C. 5019-bis, recante il titolo: «Delega al Governo in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, pene detentive non carcerarie, nonché sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili», i progetti di legge C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti. Al disegno di legge C. 5019-ter, recante il titolo: «Delega al Governo in materia di depenalizzazione», sono state abbinate le proposte di legge C. 92 Stucchi e C. 2641 Bernardini.
  Ricordo che lo stralcio è stato chiesto dalla Commissione giustizia al fine di rispettare la programmazione dei lavori dell'Assemblea, secondo i quali l'esame del disegno di legge C. 5019 dovrebbe iniziare lunedì 22 ottobre. In particolare, si è ritenuto che la materia della depenalizzazione necessita di un ulteriore approfondimento che non potrebbe concludersi entro la predetta data. Si è quindi stabilito di proseguire l'esame delle disposizioni in materia di messa alla prova, contumacia, e pene detentive non carcerarie in maniera tale da concluderlo entro i tempi prefissati dalla programmazione dei lavori nonché di esaminare allo stesso tempo i provvedimenti in materia di depenalizzazione per poter procedere agli approfondimenti ritenuti necessari.
  Considerato che ora si procede all'esame del disegno di legge C. 5019-bis e dei progetti abbinati e che nella seduta del 4 ottobre scorso si è adottato come testo base un nuovo testo del disegno di legge C. 5019, nel quale già non era presente la delega in materia di depenalizzazione, chiede alla Commissione se tale testo possa essere considerato come testo base anche dei progetti di legge C. 5019-bis, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti.

  La Commissione acconsente ed adotta come testo base il nuovo testo del disegno di legge C. 5019-bis (vedi allegato 3).

  Giulia BONGIORNO, presidente, preso atto della scelta della Commissione invita la stessa a valutare attentamente la portata Pag. 29della delega in materia di pene detentive non carcerarie, che dichiara di non condividere specialmente nella parte in cui si prevede che tale pena detentiva si possa applicare a tutti i reati puniti con la pena della reclusione non superiore a quattro anni. A tale proposito auspica che sia approvato in emendamento che mitighi gli effetti della disposizione riducendo l'entità della pena che costituisce la soglia per applicare la pena detentiva non carceraria. Ritiene, infatti, che si tratti di una innovazione del sistema delle pene che possa avere degli effetti negativi che devono essere ponderati attentamente, rischiando di escludere il carcere per reati generalmente riconosciuti gravi, come emerge in questi giorni in relazione all'esame presso il Senato del cosiddetto disegno di legge anticorruzione. Vi sarebbe il rischio dell'applicazione della pena detentiva non carceraria a reati previsti in quel disegno di legge.

  Enrico COSTA (PdL) , relatore, interviene in merito a quanto dichiarato dal Presidente sulla delega in materia di pene non detentive sottolineando che lui, così come la correlatrice, onorevole Ferranti, avrebbe preferito che si fosse disposto lo stralcio anche di tale delega, non apparendo sufficientemente determinati e specificati i principi di delega. Rileva che non si è proceduto in tal senso a fronte della contrarietà del Governo che si è dichiarato disponibile allo stralcio della sola delega in materia di depenalizzazione. Ritiene comunque che la disciplina in questione debba essere meglio specificata per evitare di approvare una normativa generica.

  Donatella FERRANTI (PD) , relatore, dopo aver concordato con quanto appena dichiarato dal correlatore, ritiene che la disciplina in questione debba essere adeguatamente migliorata e modificata in sede emendativa, auspicando la presentazione di emendamenti del Governo.

  Rita BERNARDINI (PD) esprime tutta la sua perplessità nell'osservare che solo oggi, in prossimità della scadenza del termine di presentazione degli emendamenti emergono delle questioni relative alla disciplina delle pene detentive carcerarie, senza tenere conto che questa è volta, se non a risolvere, almeno a migliorare il drammatico fenomeno del sovraffollamento carcerario. Dopo la incomprensibile scelta di abbandonare di fatto la via della depenalizzazione, prende sempre più corpo il rischio di far saltare una altro punto del disegno di legge del governo che avrebbe avere effetti deflattivi per il sovraffollamento. È preoccupata anche della scelta del Governo di proseguire attraverso lo strumento della delega, anziché attraverso norme precettive, nonostante che la legislatura stia volgendo al termine.

  Giulia BONGIORNO, presidente, fa presente all'onorevole Bernardini che la delega può essere esercitata immediatamente dopo l'entrata in vigore della legge senza dover aspettare la scadenza di un anno previsto dall'articolo 2 del testo base..

  Rita BERNARDINI (PD) replica al Presidente di essere ben consapevole che la delega possa essere esercitata immediatamente. Il problema a suo parere è un altro: la mancanza di una volontà concreta e reale da parte del Governo di approvare disposizioni precettive volte ad introdurre nell'ordinamento la pena detentiva non carceraria.

  Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda che alle ore 19 di oggi sarebbe scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti al nuovo testo del disegno di legge C. 5019, che oggi è stato sostituito dal nuovo testo del disegno di legge C. 5019-bis. Accogliendo le richieste dei gruppi, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al nuovo testo base alle ore 13 di mercoledì 10 ottobre. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 9 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sabato Malinconico.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002.
C. 5466 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Angela NAPOLI (FLpTP), relatore, rileva come il Protocollo in esame abbia l'obiettivo di istituire un sistema di ispezioni regolari a livello universale nei luoghi di detenzione per prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. La relazione illustrativa evidenzia che il meccanismo ispettivo fondamentale per assicurare standard elevati di tutela dei diritti delle persone private della libertà.
  Il Protocollo prevede inoltre l'introduzione di un meccanismo nazionale di prevenzione consistente in un organo indipendente di controllo dei luoghi in cui le persone sono private della libertà, quindi non solo nelle carceri, ma anche nelle stazioni di polizia, nei centri di detenzione per immigrati, negli ospedali psichiatrici, eccetera.
  La relazione illustrativa ricorda che la parte IV del Protocollo prevede, all'articolo 17, la costituzione, entro un anno dalla sua entrata in vigore (previsto per il mese successivo al deposito della ventesima ratifica), di meccanismi nazionali indipendenti e che alla realizzazione di questo obiettivo nel nostro paese può essere collegata l'approvazione del ddl in materia di Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e protezione dei diritti umani, approvato dal Senato e attualmente in discussione presso la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati (A.C. 4534).
  Quanto al contenuto, il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, all'esame della Commissione, consta di un preambolo e di 37 articoli.
  Nel breve preambolo, gli Stati Parte ribadiscono, tra l'altro, che la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti sono vietati e costituiscono violazioni gravi dei diritti dell'uomo. Gli Stati di dichiarano persuasi della necessità di adottare ulteriori provvedimenti per raggiungere gli obiettivi della Convenzione contro la tortura.
  La parte I del Protocollo (articoli da 1 a 4) contiene i principi generali.
  L'articolo 1 istituisce un sistema di visite regolari, effettuate da organismi indipendenti internazionali e nazionali, nei luoghi in cui si trovano persone private della libertà, allo scopo di prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
  L'articolo 2 istituisce, in seno al Comitato contro la tortura, un Sottocomitato per la prevenzione della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, che esercita le funzioni definite nel presente Protocollo.
  Il Sottocomitato svolge i suoi lavori nel quadro dello Statuto delle Nazioni Unite, ispirandosi ai fini e ai principi in esso enunciati, nonché alle norme dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inerenti al trattamento delle persone private della libertà.
  L'articolo 3 prevede che ogni Stato Parte istituisca, designi e gestisca, a livello nazionale, uno o più organismi con poteri di visita per la prevenzione della tortura e altri trattamenti crudeli.
  L'articolo 4 precisa che ogni Stato autorizza le visite in tutti i luoghi posti sotto la sua giurisdizione in cui si trovano persone private della libertà per ordine di un'autorità, da parte degli organismi di cui ai due precedenti articoli.Pag. 31
  La parte II (articoli da 5 a 10) disciplina la composizione del sottocomitato.
  L'articolo 5 stabilisce che esso è composto da dieci membri, che saranno portati a venticinque quando sarà stato raggiunto il numero di cinquanta ratifiche o adesioni al presente Protocollo. I membri sono scelti fra personalità di elevata moralità e di riconosciuta esperienza professionale nel campo dell'amministrazione della giustizia.
  La composizione deve assicurare un'equa ripartizione geografica e la rappresentanza delle diverse forme di civiltà e dei diversi sistemi giuridici degli Stati Parte, nonché un'equa rappresentanza dei sessi. Non può farvi parte più di un cittadino del medesimo Stato.
  Gli articoli successivi esplicitano le modalità ed i requisiti per la designazione dei membri, le procedure relative alla loro elezione nel corso di riunioni biennali degli Stati Parte, alla loro sostituzione ed alla durata dell'incarico, nonché le procedure per l'adozione del regolamento che disciplina il funzionamento del Sottocomitato.
  La parte III (articoli da 11 a 16) definisce le funzioni del Sottocomitato.
  In particolare esso ha il compito di: effettuare le visite previste dall'articolo 4 e rivolgere agli Stati raccomandazioni concernenti la protezione delle persone private della libertà contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
  Il Sottocomitato, con riferimento ai meccanismi nazionali di prevenzione, se necessario, consiglia e assiste gli Stati Parte ai fini dell'istituzione di tali meccanismi, intrattiene con loro contatti diretti e offre loro formazione, assistenza tecnica, consulenza e assistenza. Il Sottocomitato coopera infine, ai fini della prevenzione della tortura, con gli organi e meccanismi competenti dell'ONU, così come con le altre organizzazioni od organismi internazionali, regionali e nazionali (articolo 11).
  Vengono definiti gli obblighi dei singoli Stati parte verso il Sottocomitato per consentire il suo l'espletamento dei suoi compiti (articoli 12 e 14) e le modalità di programmazione delle visite (articolo 13), nonché le garanzie ai cittadini che, nei singoli Stati parte, collaborano con il Sottocomitato (articolo 15).
  L'articolo 16 prevede che il Sottocomitato comunichi, a titolo confidenziale, le sue raccomandazioni e le sue osservazioni allo Stato Parte ed eventualmente al meccanismo nazionale per la prevenzione, i quali possono chiederne la pubblicazione. Il Sottocomitato per la prevenzione presenta ogni anno al Comitato contro la tortura un rapporto pubblico sulle proprie attività.
  La parte IV, relativa ai meccanismi nazionali per la prevenzione, prevede, all'articolo 17, che ogni Stato Parte mantenga, costituisca o crei, entro un anno dall'entrata in vigore del Protocollo o dalla sua ratifica, uno o più meccanismi nazionali indipendenti di prevenzione.
  L'articolo 18 impegna gli Stati Parte a garantire l'indipendenza dei meccanismi nazionali per la prevenzione nell'esercizio delle loro funzioni e l'indipendenza del loro personale, oltre che a mettere a disposizione le risorse necessarie al loro funzionamento.
  Gli articoli 19 e 20 individuano le attribuzioni dei meccanismi nazionali per la prevenzione: prima fra tutte il compito di esaminare regolarmente la situazione delle persone private della libertà che si trovano nei luoghi di detenzione di cui all'articolo 4. Essi indicano inoltre le garanzie di accesso alle informazioni ed ai luoghi, nonché la possibilità di contattare direttamente le persone private della libertà e qualsiasi altra persona che il meccanismo nazionale per la prevenzione ritenga possa fornire informazioni pertinenti.
  L'articolo 21 vieta alle autorità ed ai funzionari statali di infliggere sanzioni alle persone che collaborano o forniscono notizie al meccanismo nazionale per la prevenzione.
  L'articolo 22 impegnano ciascuno Stato Parte ad esaminare le raccomandazioni del meccanismo nazionale per la prevenzione Pag. 32e ad instaurare con esso un dialogo in merito ai possibili provvedimenti di attuazione.
  Con l'articolo 23, ogni Stato Parte si impegna a pubblicare e a divulgare i rapporti annuali dei meccanismi nazionali per la prevenzione.
  La parte V consente agli Stati parte di fare, al momento della ratifica, una dichiarazione secondo la quale differiscono (per un massimo di tre anni) l'esecuzione degli obblighi che incombono loro in virtù della Parte terza o quarta del presente Protocollo (articolo 24).
  La parte VI (articoli 25 e 26) reca le disposizioni finanziarie.
  Le spese risultanti dai lavori del Sottocomitato sono sostenute dall'ONU (articolo 25), che mette a sua disposizione le strutture necessarie per l'adempimento delle sue funzioni. A tale scopo è costituito un Fondo speciale, amministrato secondo il regolamento finanziario e le regole di gestione finanziaria dell'ONU.
  La parte VII (articoli da 27 a 37) contiene le disposizioni finali.
  L'articolo 27 disciplina le procedure di adesione al Protocollo, mentre l'articolo 28 stabilisce i termini e le modalità di entrata in vigore dello stesso, che avviene, come sopra ricordato, il mese successivo al deposito della ventesima ratifica.
  L'articolo 29 esclude ogni eccezione o limitazione all'applicazione del Protocollo, sul quale l'articolo 30
  Precisa che non è ammessa alcuna riserva.
  Gli articoli 31 e 32 escludono effetti derivanti dal Protocollo sugli obblighi assunti dagli Stati Parte in virtù di una convenzione regionale che istituisce un sistema di visita dei luoghi di detenzione, né sugli obblighi che incombono agli Stati Parte in virtù delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei relativi Protocolli aggiuntivi del 1977, né sulla possibilità di ciascuno Stato Parte di autorizzare il Comitato internazionale della Croce Rossa a recarsi nei luoghi di detenzione in casi non previsti dal diritto internazionale umanitario.
  L'articolo 33 disciplina le modalità di denuncia del Protocollo, mentre l'articolo 34 ne prevede le procedure per la sua emendabilità. I successivi articoli 35 e 36 attribuiscono ai membri del Sottocomitato i privilegi e le immunità necessari per poter esercitare in piena indipendenza le loro funzioni, previsti dalla Convenzione del 13 febbraio 1946 sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, obbligandoli altresì a rispettare le leggi e i regolamenti in vigore in ciascuno degli Stati parte presso il quale effettuano una visita, e ad astenersi da qualsiasi azione o attività incompatibile con il carattere imparziale e internazionale delle loro funzioni.
  Il diritto penale italiano tuttora non prevede il reato di tortura, nonostante i ripetuti tentativi del Parlamento, a partire dalle ultime due legislature, di approvare in tal senso una novella al codice penale.
  Infatti occorre ricordare che, pur avendo l'Italia in più occasioni condannato ogni forma di tortura (ad esempio attraverso la ratifica con legge 4 agosto 1955, n. 848 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali siglata a Roma nel 1950 o, più specificamente, dando esecuzione con la legge 3 novembre 1988, n. 498, alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984), nel nostro ordinamento per reprimere condotte riconducibili a maltrattamenti di questa natura occorre fare riferimento ai delitti codificati come lesioni (articolo 582 c.p.), violenza privata (articolo articolo 610 c.p.) e minacce (articolo 612 c.p.).
  Si ricorda che attualmente l'Assemblea del Senato sta esaminando una serie di disegni di legge (AA.S. nn. 256, 264, 374, 1237, 1596, 1884 e 3267) volti a introdurre nel codice penale il reato di tortura.
  In particolare, il testo unificato elaborato dalla Commissione Giustizia reca il titolo «Introduzione del reato di tortura e norme di adeguamento» e intende dare attuazione alla Convenzione ONU, ratificata nel 1988, inserendo nell'ordinamento Pag. 33il reato di tortura. Tale reato è punito con la reclusione da tre a dieci anni ed è connotato dalla gravità delle sofferenze fisiche o psichiche inflitte alla vittima, privata della libertà, al fine di estorcerle informazioni o confessioni o di punirla per motivi etnici, razziali, religiosi o politici.
  Il testo prevede inoltre: l'inutilizzabilità delle dichiarazioni ottenute mediante tortura, se non contro le persone accusate di tale delitto; il divieto di respingimento, espulsione o estradizione di una persona verso uno Stato nel quale esistano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura; l'esclusione dell'immunità diplomatica per i cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Paese o da un tribunale internazionale.
  Nella seduta del 26 settembre 2012, l'Assemblea del Senato ha deliberato il rinvio del testo in Commissione.
  La proposta di legge in esame si compone di quattro articoli. I primi due articoli recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002.
  L'articolo 3 reca la clausola di neutralità finanziaria.
  Il comma 1 stabilisce che le spese connesse all'istituzione e al funzionamento del Sottocomitato sulla prevenzione sono poste interamente a carico delle Nazioni Unite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Il comma 2 precisa che i componenti del Sottocomitato non ricevono alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento a carico della finanza pubblica.
  Il comma 3 prevede che il meccanismo nazionale di prevenzione, di cui agli articoli 17 e seguenti del Protocollo, è costituito e mantenuto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge di ratifica nel giorno successivo alla sua data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Dopo avere rilevato come il provvedimento presenti taluni profili di complessità relativi alle parti di competenza della Commissione giustizia, si riserva di presentare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito.

  Giulia BONGIORNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per l'istituzione del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione e della riserva nazionale qualificata delle Forze armate.
Testo unificato C. 2861 Paglia ed abb.

(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Anna ROSSOMANDO (PD), relatore, osserva come il provvedimento in esame sia diretto a colmare il vuoto normativo susseguente alla sospensione della leva obbligatoria con l'istituzione di una nuova struttura flessibile di supporto alle Forze armate, da mobilitare essenzialmente in situazioni di emergenza sul territorio italiano, in grado di garantire uno strumento di difesa aderente alle esigenze del Paese e di assicurare un contatto più costante tra i cittadini e le medesime Forze armate.
  Il testo inoltre è volto a riformare la disciplina relativa alle forze di completamento delle Forze armate, mediante la costituzione di una specifica struttura più facilmente impiegabile a supporto degli impegni, anche internazionali, dei contingenti militari.
  Non si ravvisano disposizioni rientranti nell'ambito di competenza della Commissione Pag. 34giustizia e pertanto si propone di esprimere il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica.
Testo unificato C. 1172 Santelli e abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 4 ottobre 2012.

  Marilena SAMPERI (PD) , relatore, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 4).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.40.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

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