CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 ottobre 2012
716.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 9 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 11.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
Emendamenti C. 3900-A ed abb., approvata dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alessandro NACCARATO, presidente, sostituendo il relatore, impossibilitato ad essere presente alla seduta odierna, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 9 e gli emendamenti 5.900, 9.900, 11. 900, 11.901, 13.900, 17.910 e 21.900 della Commissione non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Pag. 13

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico.
Emendamenti C. 5103-A Damiano ed abb.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 11.05.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 9 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

  La seduta comincia 13.45.

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.
C. 5291 Governo.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Misto), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame dispone una delega al Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in commento, uno o più decreti legislativi, recanti la revisione del sistema fiscale.
  Nel corso dell'esame in sede referente l'originario testo, composto di 17 articoli, ha subito numerose modifiche ed è stato accorpato in 4 articoli, concernenti, oltre alle procedure di delega (articolo 1), la revisione del catasto dei fabbricati nonché norme in materia di evasione ed erosione fiscale (articolo 2), una disciplina per il contrasto dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale, norme in materia di tutoraggio, semplificazione fiscale e revisione del sistema sanzionatorio, una delega per la razionalizzazione organizzativa dell'Amministrazione finanziaria, nonché la revisione della disciplina sulla riscossione degli enti locali (articolo 3). Infine, l'articolo 4 reca una delega per la revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfettari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché per la razionalizzazione della determinazione del reddito d'impresa e di imposte indirette e in materia di giochi pubblici. L'articolo 14 in materia di tassazione ambientale è stato soppresso, in considerazione del fatto che non è ancora stata approvata in via definitiva la proposta di direttiva sulla tassazione dell'energia (COM(2011)169) in discussione a livello europea, che mira ad adeguare i meccanismi del mercato interno alle nuove esigenze ambientali.
  In particolare, nel corso dell'esame in sede referente è stato riformulato l'articolo 1, al fine di includere tra i principi di delega il rispetto dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento all'articolo 3, in materia di efficacia temporale delle norme tributarie. È stata inserita tra i principi di delega altresì la necessità di coordinare i decreti legislativi con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, nonché con gli obiettivi di semplificazione e riduzione degli adempimenti Pag. 14e di adeguamento ai principi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione europea.
  È prevista una procedura rinforzata per il parere parlamentare sugli schemi di decreti legislativi, ai sensi della quale il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
  Attraverso la riforma del catasto degli immobili (articolo 2) si intende correggere le sperequazioni insite nelle attuali rendite, accentuate dall'aumento generalizzato disposto con il decreto-legge n. 201 del 2011, che ha introdotto l'imposta municipale sperimentale (IMU). Tra i principi e criteri direttivi da applicare per la determinazione del valore catastale delle unità immobiliari urbane censite al catasto fabbricati la delega indica, in particolare, la definizione degli ambiti territoriali del mercato immobiliare, nonché la determinazione del valore patrimoniale utilizzando la superficie dell'unità immobiliare in luogo del numero dei vani attualmente utilizzato.
  Nel corso dell'esame in sede referente è stato assicurato il coinvolgimento dei comuni nel processo di revisione delle rendite. Inoltre per gli immobili di riconosciuto interesse storico e artistico il valore patrimoniale deve essere determinato tenendo conto dei più gravosi oneri di manutenzione e del complesso dei vincoli legislativi. È stato precisato che la riforma del catasto deve avvenire a invarianza di gettito. I contribuenti potranno chiedere la rettifica delle nuove rendite attribuite, con obbligo di risposta entro 60 giorni. Contestualmente all'entrata in vigore dei nuovi valori, dovranno essere aggiornati i trasferimenti perequativi attraverso i fondi di riequilibrio e i fondi perequativi della finanza comunale. È prevista la ridefinizione delle competenze delle commissioni censuarie, provinciali e centrale.
  La riforma fiscale è anche orientata a proseguire il contrasto all'evasione e all'elusione nonché il riordino dei fenomeni di erosione fiscale (cosiddette tax expenditures) – ferma restando la tutela, oltre che della famiglia e della salute, dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da imprese minori e dei redditi da pensione – con l'obiettivo di eliminare distorsioni e rendere più efficiente il sistema economico. A questo fine, nelle procedure di bilancio sono inseriti un rapporto sulle spese fiscali (articolo 2, commi 6 e 7) e un rapporto sulla strategia seguita e sui risultati conseguiti in materia di contrasto all'evasione fiscale (articolo 2, comma 5) i cui contenuti sono stati precisati nel corso dell'esame in sede referente, nel senso di prevedere la distinzione tra imposte riscosse e accertate nonché tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento, in particolare evidenziando i risultati del recupero di somme dichiarate e non versate e della correzione di errori nella liquidazione delle dichiarazioni; il rapporto indica altresì le strategie per il contrasto all'evasione, le aggiorna, confronta i risultati con gli obiettivi, evidenziando, ove possibile, il recupero di evasione attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti.
  Nel corso dell'esame in sede referente, sono stati altresì precisati (articolo 2, comma 4) i contenuti del rapporto sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale, che deve essere redatto da una Commissione di esperti istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, e non presso l'Istat come nel testo originario. Tale rapporto reca una stima ufficiale dell'ammontare delle risorse sottratte al bilancio pubblico dall'evasione, con la massima disaggregazione possibile dei dati a livello territoriale, settoriale e dimensionale, con l'obiettivo, tra l'altro, di individuare le linee di intervento e prevenzione contro la diffusione del fenomeno dell'evasione, Pag. 15nonché per stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali.
  Nel corso dell'esame in sede referente è stata inoltre inserita (articolo 2, comma 8) una delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in tema di monitoraggio dell'evasione e dell'erosione fiscale con le procedure di bilancio, e a definire in particolare le regole di alimentazione del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, istituito dal decreto-legge n. 138 del 2011.
  Tra gli obiettivi delineati dal Governo emerge inoltre la certezza del sistema tributario, da perseguire in particolare attraverso la definizione dell'abuso del diritto (articolo 3, comma 1), inteso come uso distorto di strumenti giuridici idonei a ottenere un risparmio d'imposta, ancorché la condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione; deve essere garantita la scelta tra regimi alternativi quando l'operazione è giustificata da ragioni extrafiscali non marginali. In sede referente è stato precisato che, in caso di ricorso, le sanzioni (e non anche gli interessi) sono riscuotibili dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.
  Per stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali la delega introduce altresì norme volte alla costruzione di un migliore rapporto tra fisco e contribuenti attraverso forme di comunicazione e cooperazione rafforzata (articolo 3, comma 2). Le imprese di maggiori dimensioni dovranno costituire sistemi aziendali strutturati di gestione e controllo del rischio fiscale, con una chiara attribuzione di responsabilità nel sistema dei controlli interni. A fronte di ciò saranno previsti minori adempimenti per i contribuenti, con la riduzione delle eventuali sanzioni, nonché – secondo le modifiche introdotte in sede referente – forme premiali, consistenti in una riduzione degli adempimenti, in favore dei contribuenti che aderiscano ai predetti meccanismi di tutoraggio, i quali potranno utilizzare, inoltre, un interpello preventivo specifico con procedura abbreviata.
  Nel corso dell'esame in sede referente, sono state poi introdotte norme volte ad ampliare l'ambito applicativo degli istituti del tutoraggio e della rateazione dei debiti tributari, attraverso la semplificazione degli adempimenti amministrativi e patrimoniali a carico dei contribuenti nonché la possibilità per questi ultimi di richiedere la dilazione del pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione, ove dimostri di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà (articolo 3, commi 3-6).
  Si prevede poi la revisione delle sanzioni penali e amministrative (articolo 3, comma 9) che deve essere attuata secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti, dando rilievo alla configurazione del reato tributario per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e utilizzo di documentazione falsa per i quali – secondo quanto previsto in sede referente – non possono comunque essere ridotte le pene minime previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 138 del 2011; si prevede, al riguardo, la revisione del regime della dichiarazione infedele e la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi, ovvero di applicare sanzioni amministrative anziché penali, tenuto anche conto – secondo le modifiche introdotte in sede referente – di adeguate soglie di punibilità.
  Il Governo, inoltre, è delegato a definire la portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini (articolo 3, comma 10), prevedendo che tale raddoppio si verifichi soltanto in presenza di effettivo invio della denuncia entro un termine correlato allo spirare del termine ordinario di decadenza, fatti comunque salvi – secondo quanto precisato in sede referente – gli effetti dei controlli già notificati alla data di entrata in vigore dei decreti delegati. Con una modifica approvata in sede referente è previsto che l'Autorità giudiziaria possa affidare i beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria.
  L'articolo 3, comma 11, indica quindi i principi e i criteri da perseguire nell'introduzione Pag. 16di norme volte al rafforzamento dei controlli fiscali, in particolare – secondo quanto inserito in sede referente – con il rafforzamento del contrasto alle frodi carosello, nonché agli abusi nelle attività di money transfer e di trasferimento di immobili. Si intende dunque prevedere il rafforzamento dei controlli mirati, possibilmente in sinergia con altre autorità pubbliche. Si prevede l'obbligo di garantire la riservatezza nell'attività conoscitiva e di controllo fino alla completa definizione dell'accertamento il quale, deve essere ispirato al principio di riduzione al minimo degli ostacoli al normale svolgimento dell'attività economica del contribuente. Deve inoltre essere rispettato il principio di proporzionalità e rafforzato il contraddittorio con il contribuente. Si prevede poi che, nella riforma dell'attività di controllo, siano espressamente previsti i metodi di pagamento sottoposti a tracciabilità promuovendo – secondo le modifiche introdotte in sede referente – adeguate forme di coordinamento con i Paesi esteri, in particolare con gli Stati membri dell'Unione Europea. Infine si prevede che sia potenziato l'utilizzo della fatturazione elettronica.
  Nel corso dell'esame in sede referente è stata inserita (articolo 3, commi 12-13), una delega al governo per la razionalizzazione dell'Amministrazione finanziaria, prevedendo, tra l'altro: l'accorpamento delle strutture che svolgono funzioni o compiti comuni omogenei; il potenziamento del Dipartimento delle finanze, nel ruolo di presidio delle attività di indirizzo, monitoraggio e controllo delle attività operative delle Agenzie fiscali; la trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in Agenzia dei giochi; l'unificazione della gestione delle imposte di consumo in capo all'Agenzia delle dogane e il trasferimento ad essa delle competenze in materia di accisa sui tabacchi; la ridefinizione delle competenze e dell'organizzazione dell'Agenzia del territorio, con l'obiettivo primario di garantire la revisione del catasto dei fabbricati; la riduzione degli uffici territoriali a livello sub-provinciale e la conseguente ridefinizione del livello degli incarichi dirigenziali.
  Conseguentemente viene sospesa, fino alla scadenza del termine per l'esercizio della delega, l'applicazione delle disposizioni relative all'incorporazione, a decorrere dal 1o dicembre 2012, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate. Tali disposizioni risulteranno soppresse alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi.
  Si prevede inoltre (articolo 3, comma 14) il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, attraverso l'estensione della conciliazione giudiziale alle controversie di competenza delle Commissioni tributarie; il miglioramento dell'efficienza delle Commissioni medesime.
  Il medesimo comma 14 dispone inoltre il riordino della riscossione delle entrate locali assicurando certezza, efficienza ed efficacia, competitività e trasparenza. Nel corso dell'esame in sede referente si è delegato il Governo, tra l'altro, a revisionare la procedura dell'ingiunzione fiscale e le ordinarie procedure di riscossione coattiva dei tributi (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973), per adattarle alle peculiarità della riscossione locale. Si dovrà procedere inoltre alla revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei concessionari, all'emanazione di linee guida per la redazione di capitolati e relativi contratti di affidamento o di servizio, nonché a introdurre strumenti di controllo e a garantire la pubblicità dei principali elementi dei contratti stipulati, così come l'allineamento degli oneri e dei costi del servizio di riscossione.
  Le attività di riscossione dovranno essere assoggettate a regole pubblicistiche; i soggetti ad essa preposte opereranno secondo un codice deontologico, con specifiche cause di incompatibilità per chi riveste ruoli apicali negli enti affidatari dei servizi di riscossione.
  Tra i principi e i criteri direttivi per la tutela dei contribuenti sono stati inseriti: Pag. 17l'impignorabilità di alcune categorie di beni di impresa; l'estensione dell'ambito applicativo dell'istituto della rateazione dei debiti tributari, in connessione a comprovate situazioni di difficoltà finanziaria, e la riduzione delle sanzioni in caso di regolare adempimento degli obblighi dichiarativi; il progressivo superamento del principio della compensazione delle spese all'esito del giudizio. È prevista infine la revisione del regime dei costi da reato, subordinandone l'indeducibilità alla sentenza di condanna penale.
  L'articolo 4, anch'esso riformulato durante l'esame del provvedimento in sede referente, reca i principi e i criteri direttivi cui deve uniformarsi il governo nell'introdurre norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi di impresa e per la disciplina dei regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni.
  Sotto il primo profilo, si prevede che i decreti legislativi dispongano l'assimilazione delle imposte sui redditi di impresa (anche in forma associata) prodotti dai soggetti IRPEF, con assoggettamento a un'imposta sul reddito imprenditoriale, la cui aliquota – come specificato in sede referente – è proporzionale ed allineata a quella dell'IRES.
  Resta ferma la deducibilità dalla base imponibile delle somme prelevate dall'imprenditore e dai soci, che concorreranno alla formazione del reddito IRPEF.
  Sotto il secondo profilo, il disegno di legge delega il Governo a introdurre regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni e, per i contribuenti «minimi», regimi sostitutivi forfetari con invarianza del quantum dovuto, anche con eventuali differenziazioni in funzione del settore economico e del tipo di attività svolta, nonché istituti premiali per le nuove attività produttive, in coerenza con le norme già vigenti in materia di premialità.
  Nel corso dell'esame in sede referente, il Governo è stato altresì delegato a chiarire la definizione di «autonoma organizzazione» ai fini IRAP per professionisti e piccoli imprenditori (articolo 4, comma 2).
  Allo stesso tempo, la revisione del reddito d'impresa è volta a migliorare la certezza e la stabilità del sistema fiscale (articolo 4, comma 3). In particolare si prescrive l'introduzione di norme volte a ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e per favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, l'introduzione di criteri chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio, estendendo il regime fiscale previsto per le procedure concorsuali anche ai nuovi istituti introdotti dalla riforma fallimentare e dalla normativa sul sovraindebitamento; la revisione della disciplina impositiva delle operazioni transfrontaliere, con particolare riferimento, tra l'altro, al regime dei lavoratori all'estero; la revisione dei regimi di deducibilità degli ammortamenti, delle spese generali e di particolari categorie di costi. Durante l'esame in sede referente è stato inserito un ulteriore principio, ai sensi del quale si dovrà procedere alla revisione, razionalizzazione e coordinamento della disciplina delle società di comodo e del regime dei beni assegnati ai soci o ai loro familiari, con il duplice obiettivo di evitare vantaggi fiscali dall'uso dei predetti istituti e di dare continuità all'attività produttiva in caso di trasferimento della proprietà, anche tra familiari.
  L'attuazione della delega in materia di IVA deve avvenire attraverso la semplificazione dei sistemi speciali e l'attuazione del regime del gruppo IVA (articolo 4, comma 4). Allo stesso tempo, il governo è delegato ad introdurre norme per la revisione delle altre imposte indirette, attraverso la semplificazione degli adempimenti, la razionalizzazione delle aliquote nonché l'accorpamento o la soppressione di fattispecie particolari (articolo 4, comma 5).
  I commi 6 e 7 dell'articolo 4, riscritti nel corso dell'esame in sede referente, recano la delega al Governo in materia di giochi pubblici, nell'ambito della quale sono previste – oltre ad una raccolta sistematica della disciplina e ad un riordino del prelievo erariale sui singoli giochi – specifiche disposizioni volte, tra l'altro: a tutelare i minori dalla pubblicità dei giochi e a recuperare i fenomeni di ludopatia; Pag. 18a definire le fonti di regolazione dei diversi aspetti legati all'imposizione, nonché alla disciplina dei singoli giochi, per i quali si dispone una riserva di legge esplicita alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge ordinaria; alla rivisitazione degli aggi e compensi spettanti ai concessionari; ai controlli ed all'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, nonché al sistema sanzionatorio.
  Viene quindi confermato il modello organizzativo fondato sul regime concessorio ed autorizzatorio.
  Si dispone, altresì, il rilancio del settore ippico anche attraverso l'istituzione della Lega ippica italiana (comma 7, lettera l)), cui sono attribuite funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, di controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, di ripartizione e di rendicontazione del fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico. Il Fondo è alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega Ippica Italiana, nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché di eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017.
  In conclusione, rilevato che il provvedimento non presenta aspetti problematici per i profili di competenza della Commissione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 9 ottobre 2012.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.40.

SEDE REFERENTE

  Martedì 9 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. – Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea e il sottosegretario di Stato per l'interno Giovanni Ferrara.

  La seduta comincia alle 14.40.

Distacco del comune di Lamon dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige.
C. 1698 cost. Luciano Dussin e C. 455 cost. Bressa.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 ottobre 2012.

  Donato BRUNO, presidente, avverte che, conformemente a quanto convenuto nella precedente seduta, ha provveduto ad acquisire dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, secondo periodo, del regolamento, l'assenso ai fini della richiesta alla Commissione bilancio del parere sul provvedimento in esame.
  Propone, quindi, di adottare la proposta di legge costituzionale C. 1698 Luciano Dussin come testo base per il seguito dell'esame.

  La Commissione delibera di adottare la proposta di legge costituzionale C. 1698 Luciano Dussin come testo base per il seguito dell'esame.

  Donato BRUNO, presidente, fa presente che scriverà quindi al presidente della V Commissione per chiedere che la Commissione bilancio esprima il parere sul testo base adottato dalla Commissione.

  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Pag. 19

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.
Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 ottobre 2012.

  Donato BRUNO, presidente, comunica che il relatore ha presentato il nuovo emendamento 1.100 (vedi allegato 2).

  Andrea ORSINI (PT), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Vanalli 1.1 e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.100.

  Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA preannuncia che, almeno in questa fase, il Governo si rimette alle valutazioni che la Commissione riterrà di assumere riguardo al provvedimento in esame. Si riserva in ogni modo di fornire un eventuale contributo del Governo nel prosieguo dell’iter.

  Giuseppe CALDERISI (PdL) evidenzia l'opportunità di poter acquisire dal relatore anche il parere sugli emendamenti riferiti ad altri articoli del provvedimento, considerata la forte interconnessione delle disposizioni del testo tra loro e l'esigenza per i gruppi di disporre di un quadro di riferimento complessivo tenendo conto degli orientamenti del relatore.

  Gianclaudio BRESSA (PD), con riferimento all'emendamento 1.100 del relatore, evidenzia l'esigenza di comprendere quale sia la ratio che ne è alla base, non essendo chiara da una prima lettura del testo.

  Roberto ZACCARIA (PD) rileva come l'emendamento 1.100 del relatore sembra recare un commento alla legge piuttosto che una prescrizione normativa. Sarebbe invece, a suo avviso, opportuno descrivere quali sono le funzioni svolte dai partiti e non limitarsi ad un inquadramento in categorie concettuali.
  Con riguardo all'emendamento Vanalli 1.1, evidenzia come, mentre per i partiti vi è una definizione più chiara, appare meno agevole comprendere quali siano i confini giuridici del concetto di «movimento politico».

  Donato BRUNO, presidente, con riferimento a quanto da ultimo evidenziato dal collega Zaccaria, ricorda che la recente legge n. 96 del 2012, approfonditamente esaminata dalla I Commissione, prevede in più parti il riferimento ai «partiti e movimenti politici».

  Maurizio TURCO (PD) con riferimento a quanto testé ricordato dal presidente, fa presente che nel corso dell’iter parlamentare della legge n. 96 del 2012 non vi furono obiezioni riguardo a tale aspetto.

  Pierguido VANALLI (LNP) chiede alla presidenza di fissare un termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.100 del relatore.

  Donato BRUNO, presidente, preso atto della richiesta testé formulata, avverte che il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.100 del relatore è fissato alle ore 19 della giornata odierna.

  Mario TASSONE (UdCpTP) preannuncia l'intenzione del suo gruppo di presentare subemendamenti all'emendamento 1.100 del relatore ed evidenzia, riguardo alla nozione di «movimenti politici», come il testo in esame abbia uno scopo e una ratio differenti rispetto a quelli della legge n. 96 del 2012, trattandosi di una diretta attuazione di una norma costituzionale. Occorre quindi a suo avviso chiarire una volta per tutte se le nozioni di «partito politico» e di «movimento politico» siano tra loro interscambiabili.

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  Andrea ORSINI (PT), relatore, fa presente di avere espresso una valutazione favorevole sull'emendamento Vanalli 1.1 per un'esigenza di omogeneità di definizione rispetto alla legge n. 96 del 2012. Rileva come i caratteri di un movimento politico, così come quelli di un partito politico, sono descritti negli articoli successivi del provvedimento in esame. Resta inteso che nulla vieta ai cittadini di associarsi liberamente ma per configurare le suddette categorie – di partiti e movimenti politici – dovranno ricorrere i requisiti previsti dalla legge.
  Quanto al proprio emendamento 1.100, fa presente che si tratta di una definizione, in linea con quanto si è soliti fare ai primi articoli delle leggi. Ritiene che, tanto più in un clima in cui la funzione svolta dai partiti per il funzionamento del sistema democratico viene messa in discussione da una fin troppo agevole antipolitica, è quanto mai importante riaffermare tale principio.
  Passando alle proposte emendative presentate all'articolo 2, esprime parere contrario sui subemendamenti Favia 0.2.1.7, Mantini 0.2.1.8, Favia 0.2.1.5, Raisi 0.2.1.11 e Favia 0.2.1.6. Esprime parere favorevole sul subemendamento Amici 0.2.1.9, preannunciando tuttavia l'esigenza di un coordinamento rispetto ad un'analoga previsione contenuta nel testo.
  Esprime parere contrario sui subemendamenti Moroni 0.2.1.12 e Tassone 0.2.1.4. Esprime parere favorevole sui subemendamenti Vanalli 0.2.1.1, Bragantini 0.2.1.2 e Pastore 0.2.1.3. Riguardo a quest'ultimo subemendamento fa presente che non vi è alcuna intenzione di rimettere in questa sede in discussione la complessa questione che attiene al riordino delle province ma può essere condivisibile prevedere un richiamo anche a tali enti, che allo stato sono configurati come enti di secondo grado dalla legge.
  Esprime parere contrario sul subemendamento Amici 0.2.1.10 e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.1 (Nuova formulazione). Invita al ritiro tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2, diventando, di fatto, superati ove approvato il proprio emendamento all'articolo 2.
  Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime parere contrario all'emendamento Vassallo 3.1. Esprime parere favorevole sull'emendamento Calderisi 3.48 (Nuova formulazione), a condizione che sia riformulato tenendo conto di quanto stabilito dal proprio emendamento 3.100, che va ad incidere sul medesimo articolo 3, comma 1. Si riserva quindi di presentare una nuova proposta, in tal senso, nella seduta di domani e di ritirare conseguentemente il proprio emendamento 3.100.
  Esprime parere contrario sugli emendamenti Maurizio Turco 3.2, Favia 3.49, Bragantini 3.3, Amici 3.4 e Favia 3.50. Esprime parere favorevole sull'emendamento Volpi 3.5; esprime parere contrario sull'emendamento Amici 3.6 mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Vassallo 3.7 e Amici 3.8, quest'ultimo a condizione che sia così riformulato: «al comma 2, lettera d), dopo le parole: “ modalità di partecipazione ” aggiungere le seguenti: “ e di consultazione degli iscritti ”».
  Esprime parere contrario sugli emendamenti Amici 3.9, Mantini 3.10, Amici 3.11 e 3.12, Meroni 3.13, Maurizio Turco 3.14, Meroni 3.15, Vassallo 3.16, Amici 3.17 e Moroni 3.60.
  Esprime parere favorevole sull'emendamento Amici 3.18 mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Volpi 3.19, Amici 3.20 e Vassallo 3.21.
  Esprime parere favorevole sull'emendamento Mantini 3.22, richiamando la medesima precisazione svolta con riferimento al subemendamento Pastore 0.2.1.3. Esprime parere contrario sull'emendamento Moroni 3.61 mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Pastore 3.24 e Bragantini 3.25. Esprime parere contrario sugli emendamenti Amici 3.26, Maurizio Turco 3.27, Vassallo 3.28 e Amici 3.29.
  Esprime parere favorevole sull'emendamento Amici 3.30 a condizione che sia così riformulato: «Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere le seguenti: “ l-bis) il soggetto Pag. 21a cui è attribuita la rappresentanza legale del partito ”; “ l-ter) la nomina di un collegio sindacale composto da revisori dei conti in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità”».
  Esprime parere contrario sugli emendamenti Vassallo 3.31, Mantini 3.32, Raisi 3.62, Vassallo 3.33, anche alla luce della riformulazione proposta rispetto all'emendamento Amici 3.30, Maurizio Turco 3.34, 3.35 e 3.36, Vassallo 3.37 e 3.38, anche alla luce della riformulazione proposta rispetto all'emendamento Amici 3.30, Vassallo 3.39, 3.40 e 3.41, quest'ultimo anche alla luce della riformulazione proposta rispetto all'emendamento Amici 3.30, Meroni 3.42, Maurizio Turco 3.43 e Amici 3.44.
  Esprime parere favorevole sull'emendamento Vanalli 3.45, riservandosi peraltro ulteriori approfondimenti rispetto alla formulazione più idonea, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Vassallo 3.46, Maurizio Turco 3.47 e Favia 3.51. Si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti sull'emendamento Favia 3.52 prima di esprimere il relativo parere; esprime infine parere contrario sull'emendamento Favia 3.53 e sull'articolo aggiuntivo Maurizio Turco 3.01.
  Ritiene invece opportuno rinviare l'espressione del parere di competenza sulle proposte emendative riferite agli articoli 4 e 5 ad altra seduta, considerato che affrontano questioni distinte rispetto a quelle oggetto dei primi articoli.

  Donato BRUNO, presidente, fa presente che l'esame dell'articolo 1 è accantonato in attesa che scadano i termini per la presentazione di subemendamenti al nuovo emendamento 1.100 del relatore.

  Roberto ZACCARIA (PD) sottoscrive i subemendamenti Favia 0.2.1.7, 0.2.1.5 e 0.2.1.6, e li ritira alla luce del parere del relatore.

  Mario TASSONE (UdCpTP) sottoscrive e ritira il subemendamento Mantini 0.2.1.8 alla luce del parere espresso dal relatore.

  Andrea ORSINI (PT), relatore, intende chiarire che in molti casi ha espresso un parere non favorevole su emendamenti, pur ritenendoli concettualmente condivisibili nel merito, al fine di evitare di introdurre nel testo definizioni che appaiono tautologiche. Questo è il caso del subemendamento Mantini 0.2.1.8, riguardo al quale andrebbero comunque svolte ulteriori riflessioni rispetto al concetto di etica pubblica.

  Maurizio TURCO (PD) sottoscrive il subemendamento Raisi 0.2.1.11 e lo ritira alla luce del parere del relatore.

  Donato BRUNO, presidente, ricorda che con riferimento al subemendamento Amici 0.2.1.9 il relatore aveva preannunciato l'opportunità di una riformulazione considerato che il requisito della forma dell'atto pubblico per l'atto costitutivo e lo statuto dei partiti politici è già stabilito al comma 1 dell'articolo 3. Occorre quindi chiarire se con il subemendamento in esame si intende anticipare all'articolo 2 tale previsione.

  Gianclaudio BRESSA (PD) ritiene che l'articolo 2, che riguarda la natura giuridica dei partiti politici, sia la sede più idonea per stabilire la forma dell'atto costitutivo e dello statuto dei partiti politici. Ricorda, infatti, che lo statuto è lo strumento che un partito adotta per definirsi tale e costituisce dunque un elemento, generale ed astratto, che deve riguardare tutti. Non è quindi una scelta da lasciare nell'ambito delle previsioni che attengono al contenuto dello statuto.

  Jole SANTELLI (PdL) fa presente che, sotto il profilo sistematico, la previsione in questione appare più opportunamente riferibile all'articolo 3 che stabilisce che i partiti sono tenuti a dotarsi di uno statuto.

  Giuseppe CALDERISI (PdL) prospetta l'opportunità di riferire l'intera previsione del comma 1 dell'articolo 3 all'articolo 2 come comma 1-bis, tenuto conto di quanto testé emerso dal dibattito.

  Gianclaudio BRESSA (PD) concorda con la proposta testé formulata dal collega Calderisi ed evidenzia contestualmente Pag. 22l'esigenza di un coordinamento anche con l'emendamento Calderisi 3.48 (Nuova formulazione), su cui il relatore ha espresso parere favorevole.

  Maria Piera PASTORE (LNP) prospetta l'opportunità di inserire la previsione del comma 1 dell'articolo 3 dopo il comma 3 del nuovo articolo 2, come riformulato dall'emendamento 2.1 (Nuova formulazione) del relatore.

  Donato BRUNO, presidente, considerato che alle ore 15.30 sono previste votazioni in Assemblea, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.25.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 629 del 27 marzo 2012, a pagina 29, prima colonna, dopo la sedicesima riga, inserire il seguente capoverso: «all'articolo 8, commi 1 e 2, dopo le parole: «può avvalersi» aggiungere le seguenti: «, senza oneri finanziari,»».

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 630 del 28 marzo 2012, a pagina 63, prima colonna, dopo la ventisettesima riga, inserire il seguente capoverso: «all'articolo 8, commi 1 e 2, dopo le parole: «può avvalersi» aggiungere le seguenti: «, senza oneri finanziari,»».

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