CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 ottobre 2012
711.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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COMITATO DEI NOVE

  Martedì 2 ottobre 2012.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
Emendamenti C. 3900-A.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.20 alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 2 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

  La seduta comincia alle 15.20.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.
Ulteriore nuovo testo C. 4534 Governo, approvato dal Senato, ed abb.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Fulvio FOLLEGOT, presidente e relatore, osserva come il provvedimento in esame sia diretto a costituire la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani con lo scopo di promuovere e di tutelare i diritti fondamentali della persona, riconosciuti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.
  Considerato che la Commissione opera con indipendenza di giudizio e di valutazione nonché in piena autonomia decisionale, gestionale e finanziaria; a tal fine, si prevede che il Presidente e i due componenti siano scelti, assicurando un'adeguata rappresentanza dei due sessi, tra persone altamente qualificate nel settore dei diritti umani, di riconosciuta indipendenza e idoneità alla funzione e che possiedano un'esperienza pluriennale nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani.
  I due componenti sono eletti rispettivamente dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati a maggioranza dei due terzi dei loro componenti. Il Presidente della Commissione è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. La prima nomina del Presidente e dei due componenti della Commissione è effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  Il Presidente e i due componenti durano in carica cinque anni e non possono essere confermati per più di una volta.
  I componenti della Commissione, per tutta la durata dell'incarico, non possono ricoprire cariche elettive o governative o altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né ricoprire incarichi per conto di un'associazione o di un partito o movimento politico.
  Al Presidente della Commissione compete un'indennità di funzione determinata in misura non superiore a 200 mila euro annui. Agli altri due componenti compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al Presidente.
  Tra le competenze della Commissione l'articolo 3 individua in primo luogo il monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia riconducibili ai principi della Costituzione e del diritto internazionale, umanitario, pattizio e consuetudinario.
  Oltre ad una serie di compiti propositivi a livello culturale nonché consultivi nei confronti del Governo e del Parlamento su tutte le questioni concernenti i predetti diritti, si prevede anche il compito di valutare le segnalazioni in materia di violazioni o limitazioni dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1, provenienti dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano, ai fini del successivo inoltro agli uffici competenti della pubblica amministrazione qualora non sia stata già adita l'autorità giudiziaria.
  Inoltre la Commissione deve promuovere gli opportuni contatti con le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici, quali i difensori civici e i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati, cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1.
  Per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, in particolare per quanto attiene alle funzioni appena descritte, la Commissione può chiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto o ente pubblico, di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela dei diritti umani nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Le amministrazioni interpellate devono rispondere entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
  La Commissione può chiedere a enti e amministrazioni pubbliche di accedere, previe intese, a banche di dati o ad archivi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La presente disposizione non si applica ai dati ed alle informazioni conservati nel Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 8 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nonché nella Banca dati nazionale del DNA di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85.Pag. 27
  La Commissione, qualora ne ricorra la necessità, anche ai fini del riscontro delle segnalazioni, può effettuare visite, accessi e verifiche nei luoghi (ad esempio nelle carceri) ove si sarebbe verificata la violazione previa notifica all'amministrazione responsabile della struttura interessata.
  Le amministrazioni pubbliche responsabili delle strutture oggetto di visite, accessi e verifiche e, ove necessario, altri organi dello Stato, collaborano con la Commissione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.
  Ai sensi dell'articolo 4 la Commissione ha l'obbligo di presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente ogni qualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato.
  Altra disposizione di competenza della Commissione giustizia è l'articolo 9 secondo cui i componenti della Commissione e i soggetti di cui la Commissione si avvale per espletare il proprio mandato sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.
  Considerato che la scelta di merito rispetto all'opportunità di istituire la Commissione in esame è di competenza della Commissione affari costituzionali, spetta alla Commissione giustizia valutare se alla Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani siano attribuite competenze che confliggono con quelle dell'Autorità giudiziaria. Nel caso in esame la Commissione nazionale servirebbe ad evidenziare questioni, quali le lesioni dei diritti umani, rispetto alle quali vi è naturalmente competenza da parte dell'autorità giudiziaria.
  Considerata l'esigenza di tutelare efficacemente i diritti umani, propone di esprimere parere favorevole, che potrà essere posto in votazione domani al fine di consentire ai commissari di approfondire le questioni relative alla istituzione della Commissione nazionale.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012.
Doc. LVII, n. 5-bis.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maurizio PANIZ (PdL) relatore, osserva come legge di contabilità pubblica (n 196 del 2009) preveda che il processo di programmazione economico-finanziaria inizi con la presentazione alle Camere del Documento di Economia e Finanza (DEF), che avviene già il 10 aprile di ogni anno in modo da consentire al Parlamento di esprimersi sugli obiettivi programmatici, in tempo utile per inviare, entro il 30 aprile, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma contenuti nel DEF. Sulla base del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma contenuti nel DEF di quest'anno il 30 maggio 2012 la Commissione europea ha definito le proprie raccomandazioni di politica economica e di bilancio, che il 10 luglio 2012 sono state approvate dal Consiglio ECOFIN.
  Anche al fine di tener conto delle raccomandazioni formulate dalle autorità europee, la legge di contabilità prevede la presentazione, entro il 20 settembre di ogni anno, di una Nota di aggiornamento del DEF. La presentazione della Nota di aggiornamento è obbligatoria, in base all'articolo 7 della legge di contabilità. Alla Nota di aggiornamento del DEF devono essere allegate le relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e le relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali.
  Con riferimento alla Nota di aggiornamento del DEF 2012, nella risoluzione parlamentare di approvazione della Nota Pag. 28medesima dovrebbero essere indicati i disegni di legge collegati mediante cui attuare il programma di ripensamento della spesa (spending review) di cui al decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52
  Venendo ai profili di competenza della Commissione Giustizia, si segnala, più che la Nota in sé, che non presenta aspetti di interesse per questa Commissione, alla relazione programmatica sulle spese di investimento per singole missioni di spesa del Ministero della Giustizia (allegato I, volume I). Nelle relazioni programmatiche in questione, articolate per ministeri, vengono illustrate da ciascun Ministero le attività programmate che si intende porre in essere nell'ambito della missione e viene dimostrata la coerenza e la compatibilità tra le risorse necessarie e le risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente oppure viene proposta una modifica degli stanziamenti previsti e vengono eventualmente indicate le risorse aggiuntive necessarie. Per quanto riguarda il Ministero della Giustizia, in particolare, vengono segnalate diverse attività programmate per le quali le risorse stanziate a legislazione vigente risultano insufficienti alla luce del quadro economico e di finanza pubblica che la Nota di aggiornamento delinea.
  Questa contiene infatti una revisione al ribasso delle stime del DEF di aprile sull'andamento dell'economia italiana per l'anno in corso e per gli anni successivi. Il peggioramento delle previsioni è dovuto al deterioramento dello scenario macroeconomico internazionale avvenuto nel corso dell'anno a seguito dell'acuirsi delle tensioni sui mercati del debito sovrano e dell'incertezza che ha caratterizzato il contesto dell'area dell'euro.
  In considerazione dell'indebolimento delle prospettive economiche mondiali, la Nota di aggiornamento rivede il quadro di previsione macroeconomico italiano per il 2012 e per il triennio 2013-2015, evidenziando un andamento dell'economia italiana meno favorevole rispetto alle previsioni formulate nel DEF.
  La programmazione del triennio 2012-2014 per le spese di investimento è avvenuta secondo le fasi ed i tempi previsti per la predisposizione degli adempimenti previsti in materia di bilancio.
  In particolare, fra le priorità individuate nell'atto di indirizzo del Ministro della giustizia per il triennio 2012-2014 in data 10 ottobre 2011, evidenzia, in relazione alle infrastrutture, la razionalizzazione dell'uso delle infrastrutture giudiziarie, penitenziarie, minorili e degli Archivi notarili, riducendo gli stabili in affitto e la progettazione e costruzione, ristrutturazione e ampliamento delle strutture penitenziarie.
  Sulla base di questa priorità sono stati presentati, con le note integrative al bilancio di previsione, alcuni obiettivi strategici che illustra.
  Per le iniziative programmate per il triennio relative alle priorità, sulla base delle risorse disponibili, ed inserite nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione, sono previste le seguenti spese: per il 2012 euro 188.660.888,00, per il 2013 euro 179.889.011,00 e per il 2014 euro 179.419.669,00.
  Le leggi pluriennali, riguardanti gli anni precedenti e riferibili a questa missione di spesa, hanno esaurito i loro effetti.
  Ritiene che nell'esprimere il parere non si possa non tener conto dell'indebolimento delle prospettive economiche mondiali e del trend di crescita dell'economia italiana meno favorevole rispetto alle previsioni formulate nel Documento di economia e finanza presentato ad aprile 2012, ma non si possa neanche non rilevare l'estrema gravità della situazione nella quale versano le carceri italiane.
  È quindi necessario, in ogni caso, assicurare adeguati stanziamenti di bilancio per la manutenzione del patrimonio edilizio penitenziario e dare una rapida attuazione al Piano di edilizia carceraria. Il che, almeno per quanto possibile, appare fatto, considerato che tra gli obiettivi strategici del Ministero della Giustizia vi proprio è il rafforzamento delle infrastrutture penitenziarie.
  Propone, quindi, di esprimere, in relazione alle sole parti di competenza della Commissione Giustizia, parere favorevole.

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  Fulvio FOLLEGOT, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che la proposta di parere sarà posta in votazione domani. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.
Testo unificato C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marilena SAMPERI (PD) relatore, rileva come il testo unificato delle proposte di legge in titolo si propone di riformare il sistema delle agenzie ambientali. In particolare – al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria della salute pubblica – viene attribuito rilievo normativo alla connotazione sistemica delle agenzie ambientali, attraverso l'istituzione del Sistema nazionale per la prevenzione e protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), disciplinato dall'articolo 4, e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, disciplinate dall'articolo 6.
  L'articolo 2 reca un elenco di definizioni ai fini dell'applicazione della legge, mentre l'articolo 3 elenca in modo dettagliato le funzioni del Sistema, che vanno, tra l'altro, dal monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione al controllo dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente derivanti da fenomeni di origine antropica o naturale anche di carattere emergenziale; dalla produzione e trasmissione dell'informazione ambientale al supporto tecnico e scientifico e alla collaborazione con le altre amministrazioni operanti in campo ambientale L'articolo precisa che il Sistema svolge le funzioni precedentemente accennate nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  L'articolo 4, destinato a disciplinare l'ISPRA, è stato profondamente modificato nel corso dell'esame in sede di Comitato ristretto al fine di sostituire il lungo elenco di attribuzioni previsto dal testo originario delle proposte di legge con disposizioni più di principio che dettano le linee generali e gli obiettivi da perseguire. Viene quindi previsto che l'ISPRA, in base alla propria legge istitutiva, svolga funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità, sia a supporto del Ministero dell'ambiente, sia in via diretta, in materia di monitoraggio, valutazione, controllo, gestione dell'informazione ambientale e coordinamento del Sistema e che emani, altresì, norme tecniche in materia di monitoraggio, valutazioni ambientali, controllo, gestione dell'informazione e coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'efficienza, nonché il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalità operative del Sistema nazionale e degli altri soggetti tecnici operanti in materie ambientali. Inoltre viene disposto che l'ISPRA operi in una logica di rete, assicurando il pieno raccordo con gli altri soggetti competenti e favorendo le più ampie sinergie. La norma, inoltre, ribadisce la sottoposizione dell'ISPRA alla vigilanza del Ministero dell'ambiente – in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 28 del decreto-legge n. 112/2008 istitutivo dell'ISPRA – e l'autonomia tecnico-scientifica e organizzativa.
  L'articolo 5 elenca le funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico dell'ISPRA, finalizzate a rendere omogenee sotto il profilo tecnico le attività del Sistema nazionale.
  L'articolo 6 disciplina le agenzie regionali, alle quali viene attribuita personalità Pag. 30giuridica di diritto pubblico ed autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile, nonché affidato alle rispettive regioni il compito di disciplinarne struttura, funzionamento, finanziamento e pianificazione delle attività (nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale di attività del Sistema di cui al successivo articolo 8).
  L'articolo 7 prevede la definizione dei LEPTA e la loro determinazione e aggiornamento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Sistema nazionale è tenuto a garantire tali livelli essenziali anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione previsti dai livelli essenziali di tutela sanitaria.
  L'articolo 8 disciplina la programmazione delle attività dell'ISPRA, prevedendo, al comma 1, la predisposizione di un programma triennale di attività (nell'ambito del quale sono adottati i piani delle attività predisposti dalle agenzie) al fine di assicurare l'attuazione dei LEPTA sul territorio nazionale.
  L'articolo 9 affida all'ISPRA la realizzazione e la gestione del Sistema informativo nazionale ambientale in collaborazione con i punti focali regionali ambientali (PFR), che insieme costituiscono la rete SINANET.
  L'articolo 10 prevede l'organizzazione di una rete accreditata di laboratori nazionali che si occupano di analisi ambientali.
  L'articolo 11 disciplina l'istituzione del Consiglio del Sistema nazionale deputato a promuovere e indirizzare lo sviluppo del Sistema.
  L'articolo 12 disciplina le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema. In particolare, l'ISPRA, con il contributo delle Agenzie, elabora una proposta di regolamento che stabilisce le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale, ai sensi della vigente normativa ambientale e comunitaria, le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, favorendo il principio di rotazione del medesimo personale al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.
  Di particolare interesse per la Commissione giustizia è il comma 5 ove si prevede che il presidente di ISPRA e i legali rappresentanti delle Agenzie possono individuare e nominare, tra il personale, quanti nell'esercizio delle loro funzioni operano con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.
  L'articolo 13 disciplina le modalità di finanziamento per il funzionamento dell'ISPRA e delle agenzie. Tale disposizione disciplina in particolare: la definizione di un contributo statale annuale integrativo del fondo ordinario previsto per lo svolgimento delle attività istituzionali (comma 1); il finanziamento delle agenzie mediante una quota annuale del fondo sanitario regionale (commi 2 e 3) in relazione ai LEPTA da garantire. La norma prevede inoltre la definizione di nuovi tariffari nazionali approvati dal Ministero dell'ambiente sulla base dei quali porre a carico dei gestori le spese per il rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e allo svolgimento dei successivi controlli.
  L'articolo 14 reca le disposizioni transitorie e finali e l'articolo 15 dispone l'abrogazione della legge 21 gennaio 1994 n. 61, ma solo «per le parti non coerenti o configgenti con la presente legge», senza indicare quindi espressamente le disposizioni oggetto di abrogazione.
  Si riserva quindi di formulare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito.

  Fulvio FOLLEGOT, presidente, nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.40.

SEDE REFERENTE

  Martedì 2 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

  La seduta comincia alle 15.40

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Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti.

(Rinvio del seguito dell'esame).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 27 settembre 2012.

  Fulvio FOLLEGOT, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di misure cautelari personali.
C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota, C. 4616 Bernardini, C. 5295 Papa e C. 5399 Ferranti.

(Rinvio del seguito dell'esame).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 27 settembre 2012.

  Fulvio FOLLEGOT, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

  Enrico COSTA (PdL) richiama l'attenzione della Commissione e in particolare della presidenza in merito all'inserimento all'ordine del giorno della Commissione giustizia del Senato, in sede deliberante delle proposte di legge in materia di diffamazione a mezzo stampa, nonostante che provvedimenti aventi il medesimo oggetto sono stati già inseriti nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 29 ottobre, qualora la Commissione giustizia ne abbia nel frattempo concluso l'esame. Ricorda che, proprio per rispettare la programmazione dei lavori dell'Assemblea, l'avvio dell'esame dei predetti provvedimenti è previsto per la seduta di domani convocata alle ore 14. Chiede pertanto come si intenda procedere, ritenendo che sarebbe del tutto irrazionale la contemporaneità dell'esame da parte del Senato e della Camera di progetti di legge che abbiano il medesimo oggetto.

  Fulvio FOLLEGOT, presidente, ricorda che l'articolo 79 del regolamento prevede che nel caso in cui provvedimenti che abbiano il medesimo oggetto siano all'esame dei due rami del Parlamento si proceda alle cosiddette intese da parte dei due presidenti. Nel caso in esame si dovrà quindi procedere in tal senso.

  Enrico COSTA (PdL) ritiene che la soluzione da adottare sia quella che consenta di rispettare la programmazione dei lavori della Camera, non escludendo pertanto la possibilità che sia il Senato a proseguire l'esame qualora vi sia la garanzia di una celere trasmissione alla Camera del provvedimento esaminato in sede deliberante.

  Donatella FERRANTI (PD) dichiara di condividere le considerazioni dell'onorevole Costa, rilevando tuttavia che alla Commissione giustizia dovrà comunque essere lasciato un margine di tempo che consenta di procedere anche ad alcune audizioni di esperti della materia, quali docenti universitari e rappresentanti della magistratura e dell'avvocatura, nonché di rappresentanti dei giornalisti e degli editori.

  La seduta termina alle 15.50.