CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 ottobre 2012
711.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 6

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 2 ottobre 2012.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.35 alle 12.45.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 2 ottobre 2012.

Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale.
Emendamenti C. 5149 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato C. 4664 cost. Palomba e C. 4711 cost. Consiglio regionale della Sardegna.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 12.45 alle 13.

Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
Emendamenti C. 5148 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato e C. 4834 cost. Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13 alle 13.15.

Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie.
Emendamenti C. 5150 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato e C. 4856 cost. Assemblea regionale siciliana.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.15 alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 2 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

  La seduta comincia alle 13.35.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012.
Doc. LVII, n. 5-bis.

(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 settembre 2012.

  Pierangelo FERRARI (PD), relatore, presenta e illustra una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Raffaele VOLPI (LNP) prende atto che la proposta di parere del relatore non contiene né osservazioni né condizioni e Pag. 7che quindi il relatore non ritiene che la Commissione debba segnalare problemi di sua competenza in relazione al documento in esame, laddove la relazione programmatica sulle spese di investimento per singole missioni di spesa allegata alla Nota di aggiornamento evidenzia diversi problemi di insufficienza di risorse finanziarie per programmi di spesa del Ministero dell'interno.

  Pierangelo FERRARI (PD), relatore, sottolinea che la sua proposta di parere contiene un riferimento, anche se solo nelle premesse, ai problemi segnalati dalla relazione allegata alla Nota in esame e all'esigenza di risolverli quanto prima, fermo restando che occorre, a suo avviso, prendere atto responsabilmente del fatto che la gravità del quadro economico e di finanza pubblica delineato dalla stessa Nota non consente in questo momento di affrontare i problemi in questione, che sono connessi all'insufficienza di risorse finanziarie.

  Raffaele VOLPI (LNP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

  Gianclaudio BRESSA (PD), Pierluigi MANTINI (UdCpTP), Giorgio CONTE (FLpTP) e Giuseppe CALDERISI (PdL) preannunciano il voto favorevole dei rispettivi gruppi.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

  Martedì 2 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

  La seduta comincia alle 13.40.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 5457 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Roberto ZACCARIA (PD), relatore, intervenendo anche a nome del relatore Distaso, impossibilitato ad essere presente alla seduta odierna, ricorda preliminarmente che la I Commissione ha già esaminato ed approvato, nel corso della XVI legislatura, i seguenti disegni di legge riguardanti intese religiose in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione: modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7o giorno (C. 2262), divenuto legge 8 giugno 2009, n. 67; modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese (C. 2321), divenuto legge 8 giugno 2009, n. 68; norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (C. 4517), divenuto legge 30 luglio 2012, n. 126; norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia (C. 4518), divenuto legge 30 luglio 2012, n. 128; modifica della legge 12 aprile 1995, n. 116, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia (C. 4569), divenuto legge n. 34 del 12 marzo 2012; norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (C. 4716), divenuto legge 30 luglio 2012, n. 127.Pag. 8
  Preliminarmente, ricorda che, come già evidenziato in occasione dell'esame dei precedenti disegno di legge riguardanti le intese, la libertà religiosa è una delle libertà alle quali la Costituzione dedica maggiore attenzione, principalmente con gli articoli 2, 3, 7, 8, 19 e 20, ma anche con numerosi altri articoli che se ne occupano indirettamente. In via generale, infatti, già i cardini dell'ordinamento costituzionale, vale a dire gli articoli 2 e 3, da una parte riconoscono i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, «sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità» e, dall'altra stabiliscono il principio di eguaglianza che pone il divieto assoluto di discriminazione in base a ragioni legate al sesso alla razza, alla lingua, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e, appunto, alla religione. In particolare i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose non cattoliche sono regolati dall'articolo 8 della Costituzione, che sancisce il principio di eguale libertà di tutte le confessioni religiose, sebbene questo debba intendersi come fonte di «uguaglianza nella libertà» e non come uguaglianza nel trattamento giuridico, che nell'applicazione legislativa è stato modulato, ragionevolmente, anche alla luce del numero degli aderenti, delle radici sociali e delle tradizioni storiche di ciascun culto. Viene riconosciuta alle confessioni non cattoliche l'autonomia organizzativa sulla base di propri statuti, a condizione che questi non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano ed è posto il principio secondo il quale i rapporti delle confessioni con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
  A partire dal 1984, lo Stato italiano, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, ha proceduto a stipulare intese con alcune confessioni religiose. In particolare l'intesa con la Tavola valdese è stata approvata con la legge n. 449 del 1984, integrata con la legge n. 409 del 1993, mentre l'intesa con l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7o giorno è stata approvata con la legge n. 516 del 1988, modificata dalla legge n. 637 del 1996. Sono state approvate con legge anche le intese con le Assemblee di Dio in Italia, l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia e la Chiesa evangelica luterana in Italia.
  Fa inoltre presente che la procedura per la stipulazione delle intese non è disciplinata in via legislativa. Si è formata peraltro, a partire dal 1984, data della prima attuazione del dettato costituzionale in tale materia, una prassi consolidata. Le trattative vengono avviate soltanto con le confessioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica nel nostro Paese ai sensi della legge n. 1159 del 1929. Tale riconoscimento presuppone che sia stata già effettuata una verifica della compatibilità dello statuto dell'ente rappresentativo della confessione con l'ordinamento giuridico italiano, così come richiesto dallo stesso articolo 8, secondo comma, della Costituzione.
  L'esame di compatibilità viene condotto sia dal Ministero dell'interno, competente per l'istruttoria volta al riconoscimento, sia dal Consiglio di Stato, il quale è chiamato ad esprimere il proprio parere in merito. Come in precedenza ricordato, il parere del Consiglio di Stato in materia non è obbligatorio, pur essendo sempre riservata all'Amministrazione la facoltà di richiederlo concernente anche il carattere confessionale dell'organizzazione richiedente.
  La competenza ad avviare le trattative, in vista della stipulazione di tali intese, spetta al Governo: a tal fine, le confessioni interessate che hanno conseguito il riconoscimento della personalità giuridica si devono rivolgere, tramite istanza, al Presidente del Consiglio.
  L'incarico di condurre le trattative con le rappresentanze delle confessioni religiose è affidato dal Presidente del Consiglio al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri, il quale si avvale di una apposita Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri presso la stessa Presidenza. Tale Commissione predispone Pag. 9le bozze di intesa insieme alle delegazioni delle confessioni religiose che ne hanno fatto richiesta e su di esse esprime il proprio parere la Commissione consultiva per la libertà religiosa operante presso la Presidenza del Consiglio con funzioni di studio, informazione e proposta per tutte le questioni attinenti all'attuazione dei principi della Costituzione e delle leggi in materia di libertà di coscienza, di religione o credenza. Le intese sono quindi sottoposte all'esame del Consiglio dei ministri ai fini dell'autorizzazione alla firma da parte del Presidente del Consiglio. Una volta che siano state firmate dal Presidente del Consiglio e dal Presidente della confessione religiosa, le intese sono trasmesse al Parlamento per l'approvazione con legge. Questa è una legge atipica, in quanto quella dell'articolo 8 della Costituzione – secondo il quale i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati per legge, ma sulla base di intese con le relative rappresentanze – è una riserva di legge rinforzata, caratterizzata da aggravamenti procedurali che non consentono la modifica, l'abrogazione o la deroga delle disposizioni contenute nell'intesa, per questo essendo necessaria una nuova intesa conseguita con la descritta procedura bilaterale di formazione.
  Passando al contenuto del disegno di legge C. 5457, riguardante la regolazione dei rapporti tra lo Stato e Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, rileva che questo recepisce l'intesa siglata il 4 aprile 2007 dal Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, onorevole Romano Prodi, ed il presidente dell'Unione induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, avvocato Franco Di Maria. Il testo dell'intesa è stato elaborato dalla Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, presieduta dal professor Francesco Pizzetti, composta da rappresentanti dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze, della difesa, della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, della salute. La Commissione è stata integrata, per l'occasione, dai rappresentanti dell'Unione induista italiana.
  Nella relazione di accompagnamento al disegno di legge si ricorda che le trattative per l'intesa sono iniziate il 18 aprile 2001. La bozza di intesa predisposta dalla Commissione è stata siglata, la prima volta, nel 2004 dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri pro-tempore e dal presidente dell'Unione induista italiana.
  L’iter di approvazione, sospeso nel corso della XIV legislatura, è stato quindi riavviato. La bozza di intesa è stata approvata dalla Commissione d'intesa con l'Unione induista italiana ed è stata nuovamente siglata dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente al Presidente della confessione religiosa, il 21 febbraio 2007, prima del suo esame da parte del Consiglio dei ministri in data 7 marzo 2007 e della firma da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.
  Sempre nella relazione di accompagnamento si ricorda come il testo dell'intesa sia stato elaborato, per quanto possibile, secondo il modello delle intese già concluse, modello che si è rivelato adattabile alle esigenze dell'Unione induista italiana. Viene quindi sottolineato come la Commissione abbia comunque esaminato il contenuto dell'intesa sotto ogni profilo, con particolare riguardo alla sua compatibilità con l'ordinamento giuridico italiano e con i princìpi della Costituzione. È stato anche acquisito in merito il parere della Commissione consultiva per la libertà religiosa, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e presieduta dal professor Francesco Margiotta Broglio.
  Nel corso dell’iter presso il Senato è stato approvato un emendamento del relatore volto a prevedere una copertura finanziaria a decorrere dal 2013.
  Ricorda che è, l'Induismo è tra le principali religioni del mondo, che conta circa 1 miliardo di fedeli. L'Unione induista italiana è stata fondata nel 1996 ed è un'associazione che opera per la tutela, il Pag. 10coordinamento, lo studio, la pratica della religione e della cultura hindu. In Italia i cittadini aderenti all'Unione sono circa 5.000, ai quali vanno aggiunti circa 36.000 immigrati. Nella relazione tecnica vengono quindi complessivamente stimati in circa lo 0,03 per cento della popolazione italiana.
  L'Unione induista italiana ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 2000.
  Illustra quindi il contenuto dell'articolato, ricordando che l'articolo 1 afferma che i rapporti tra lo Stato e l'UII sono regolati dalle disposizioni della legge, sulla base dell'allegata intesa.
  L'articolo 2 riconosce l'autonomia dell'UII liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto, e la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto, nell'organizzazione ecclesiastica e negli atti disciplinari e spirituali.
  L'articolo 3 riconosce all'UII e agli organismi da essa rappresentati piena libertà nello svolgimento delle propria missione e a coloro che ne fanno parte il diritto di professare e praticare la religione, di insegnarla ed osservarla in qualsiasi forma, individuale od associata e di esercitarne in privato o in pubblico il culto. L'articolo assicura, quindi, la libertà di riunione e di manifestazione del pensiero sia a mezzo scritto, sia oralmente, sia tramite ogni altro mezzo di diffusione. Come sottolineato dalla relazione illustrativa, tale disposizione rileva in quanto, in queste materie, la legislazione sui cosiddetti culti ammessi (legge 24 giugno 1929, n. 1159), non più applicabile all'UII dopo l'approvazione dell'intesa, prevede approvazioni e controlli da parte dello Stato.
  L'articolo 4 stabilisce che, in caso di ripristino del servizio di leva obbligatorio, agli induisti è garantita, a richiesta, l'assegnazione al servizio civile, tenuto conto della loro contrarietà all'uso delle armi.
  L'articolo 5 assicura agli appartenenti all'UII il diritto all'assistenza spirituale da parte di propri ministri di culto nonché da parte di assistenti spirituali, anche se prestano servizio militare, se ricoverati in ospedali, case di cura o di riposo, o se detenuti in istituti penitenziari. A tal fine l'UII dovrà trasmettere alle autorità competenti l'elenco dei ministri. I relativi oneri sono a carico dell'UII.
  Ai sensi dell'articolo 6, in tema di istruzione, la Repubblica italiana riconosce agli alunni di fede induista il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi; a tal fine l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline.
  L'articolo 7 riconosce, in conformità al principio costituzionale della libertà della scuola e dell'insegnamento, il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, nonché l'equipollenza del trattamento scolastico con gli studenti delle scuole pubbliche alle scuole cui sia riconosciuta la parità.
  L'articolo 8 prevede che la qualifica di ministri di culto sia certificata dall'UII che ne rilascia attestazione. I ministri di culto godono del libero esercizio del loro ministero, possono iscriversi al Fondo di previdenza ed assistenza per il clero, possono chiedere di essere assegnati al servizio nazionale civile, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva. Ai sensi dell'articolo 23 ad essi sono corrisposti assegni equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
  L'articolo 9 riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto dell'UII. L'articolo 10 assicura il rispetto dei riti di inumazione dei fedeli defunti purché conformi alla vigente normativa in materia.
  Con gli articoli da 11 a 16 viene disciplinato, sul modello delle precedenti intese, il regime degli enti religiosi. Gli articoli citati disciplinano il riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, beneficenza e assistenza (articolo 11); l'iscrizione nel registro delle Pag. 11persone giuridiche (articolo 12); le modalità per ottenere il riconoscimento (articolo 13); la prescrizione in virtù della quale l'UII deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge (articolo 14); il mutamento degli enti stessi (articolo 15); la revoca del riconoscimento (articolo 15); il regime tributario degli enti (articolo 16).
  Gli articoli 17 e 18 sono dedicati alla tutela degli edifici aperti al culto pubblico, di cui l'UII tiene apposito elenco trasmesso alle competenti autorità, ai quali si estendono le garanzie già previste dall'ordinamento giuridico, nonché alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale induista. La relazione evidenzia che, rispetto al corrispondente articolo dell'intesa, all'articolo 18 del disegno di legge è stata apportata una modifica di tipo meramente formale, consistente nella soppressione della parola «artistico» al fine di rendere omogeneo il linguaggio legislativo con quello del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che, all'articolo 2, in tema di patrimonio culturale, sussume la categoria dei beni artistici nel concetto unitario di «beni culturali».
  L'articolo 19 autorizza l'affissione e la distribuzione, all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle loro pertinenze, di pubblicazioni e stampati di carattere religioso, senza autorizzazione o ingerenza da parte dello Stato, così come possono essere liberamente raccolte offerte, effettuate nei predetti luoghi, esenti da qualsiasi tributo.
  I successivi articoli 20, 21, 22, 24 disciplinano gli effetti connessi alla approvazione dell'intesa, a seguito dei quali verrà esteso all'UII il sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le confessioni religiose, delineato dalla legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi) e dalle leggi di approvazione delle precedenti intese concluse.
  Con l'articolo 20 viene riconosciuto il principio secondo cui il sostegno finanziario dell'UII proviene da offerte volontarie; viene introdotta la detraibilità a fini IRPEF delle erogazioni liberali in denaro fatte dalle persone fisiche in favore dell'UII, degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, destinate al sostentamento dei ministri di culto, alle esigenze di culto ed alle attività dirette alle pratiche meditative, alle iniziazioni, alle ordinazioni religiose, alle cerimonie religiose, alla lettura e commento dei testi sacri, all'assistenza spirituale, ai ritiri spirituali, alla formazione monastica e laica dei ministri di culto. Tale detrazione è fruibile a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del disegno di legge in commento e nel limite di 1.032,91 euro con modalità determinate da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo con l'UII. La previsione ricalca quanto attualmente previsto (compresi i limiti di detraibilità) dalla legislazione vigente in materia di erogazioni liberali in denaro a favore di alcune istituzioni religiose (tra cui, ai sensi dell'articolo 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, l'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana).
  L'articolo 21 consente la partecipazione alla ripartizione della quota dell'8 per mille del gettito IRPEF, destinata, oltre che ai sopra elencati fini, ad interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente anche a favore di Paesi stranieri.
  La norma si applica a decorrere del periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Per quanto concerne le modalità applicative della norma, si prevede che lo Stato corrisponda annualmente all'UII – a decorrere dal terzo anno successivo – entro il mese di giugno, la somma spettante, come determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della n. 448 del 1998 (ovvero, sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'imposta sui redditi delle persone fisiche, risultanti dal rendiconto generale dello Stato) sulla base delle Pag. 12dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla stessa UII la quale, poi, ai sensi dell'articolo 24, trasmette annualmente al Ministero dell'interno, entro il mese di luglio dell'anno successivo, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme, in cui sono precisate: a) il numero dei ministri di culto cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione; b) l'ammontare complessivo delle somme destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme; c) gli interventi operati per le altre finalità previste dall'articolo 20 (deduzioni agli effetti IRPEF) e 21.
  Copia del rendiconto è trasmessa dal Ministero dell'interno con propria relazione al Ministero dell'economia e delle finanze.
  Eventuali modifiche al sistema possono essere valutate da un'apposita commissione paritetica nominata dal Governo italiano e dall'UII (articolo 22).
  Con l'approvazione dell'intesa, ai sensi dell'articolo 25, si consentirà agli appartenenti all'UII di osservare la festa Indù «Dipavali», nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario.
  L'articolo 26 contiene disposizioni analoghe a quelle di alcune intese già approvate, in relazione alle emittenti radiotelevisive dell'UII.
  Dal combinato disposto degli articoli 27 e 29 si evince che l'UII deve essere obbligatoriamente consultata dalle competenti amministrazioni nella fase attuativa della legge, nonché in occasione di future iniziative legislative concernenti i rapporti tra i due. In ogni caso, dopo dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'intesa.
  L'articolo 28 prevede che con l'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'UII, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte, la legge 24 giugno 1929, n. 1159, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, e le relative norme di attuazione di cui al regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.
  Infine l'articolo 30 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge valutati in 22.000 euro per l'anno 2013 e 12.000 euro a decorrere dall'anno 2014. Alla copertura dei suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo interventi strutturali di politica economica (articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004). La norma, inoltre, dispone, nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni, che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda a apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
  Rileva, infine, che, come evidenziato anche nella relazioni di accompagnamento, con l'approvazione di questa intesa, così come delle successive che la Commissione si appresta oggi ad esaminare, si compie un ulteriore passo avanti nell'attuazione dell'articolo 8 della Costituzione, allargando l'ambito ed il numero delle confessioni religiose con le quali lo Stato italiano ha un rapporto pienamente conforme al dettato costituzionale.
  Ricorda quindi che nel corso della XVI legislatura la I Commissione ha esaminato ben nove disegni di legge riguardanti intese religiose, di cui sei nuove intese e tre modifiche di testi già esistenti.
  Si potrà dunque dire che i provvedimenti riguardanti le intese religiose hanno rappresentato la parte più significativa dell'attività della I Commissione in questa legislatura. Evidenzia, infatti, che le prime procedure riguardanti le intese hanno avuto inizio nel 1984 ma solo nella legislatura in corso si può dire di essere riusciti a portare a conclusione l’iter di un numero cospicuo di intese.
  Ricorda come nella scorsa legislatura si tentò di definire un legge, di portata generale, sulla libertà religiosa, che tuttavia non fu poi approvata dal Parlamento anche a causa della conclusione anticipata della legislatura.Pag. 13
  Rileva come si possa, quindi, affermare che la XVI legislatura ha rappresentato la stagione delle intese, che costituiscono una via tendenzialmente, anche se non necessariamente, alternativa, e comunque diversa, rispetto all'approvazione di una legge sulla libertà religiosa.

  Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 5458 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Roberto ZACCARIA (PD), relatore, intervenendo anche a nome del relatore Distaso, impossibilitato ad essere presente alla seduta odierna, richiama quanto già evidenziato, sotto il profilo generale, con riferimento al disegno di legge C. 5457, riguardante la regolazione dei rapporti tra lo Stato e Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, testé esaminato dalla Commissione.
  Illustra quindi il provvedimento in titolo, ricordando che la relativa intesa è stata firmata il 4 aprile 2007 dal Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, onorevole Romano Prodi, ed il Presidente dell'Unione Buddhista Italiana (UBI), dottor Raffaello Longo. Il testo dell'intesa è stato elaborato dalla suddetta Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed integrata, per l'occasione, dai rappresentanti dell'UBI.
  Le trattative per l'intesa sono iniziate nel 1997, ed il testo è stato firmato nel 2000 dal Presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore e dal Presidente dell'UBI. Presentato in Parlamento, il disegno di legge di approvazione dell'intesa decadde a causa della fine della XIII legislatura. Nel corso della XIV legislatura il disegno di legge non è stato ripresentato.
  Nella relazione di accompagnamento al disegno di legge si evidenzia che, su impulso del Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Prodi, il testo è stato aggiornato alla luce della normativa approvata successivamente al 2000, ed è stato siglato il 21 febbraio 2007 dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Presidente dell'UBI, prima del suo esame da parte del Consiglio dei ministri in data 7 marzo 2007 e della firma da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.
  Nella medesima relazione si sottolinea che il testo dell'intesa è stato elaborato, per quanto possibile, secondo il modello delle intese già concluse, che si è rivelato adattabile anche alle esigenze dell'UBI. La Commissione ha comunque esaminato il contenuto dell'intesa sotto ogni profilo, con particolare riguardo alla sua compatibilità con l'ordinamento giuridico italiano e con i principi della Costituzione. È stato anche acquisito in merito il parere della Commissione consultiva per la libertà religiosa, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e presieduta dal professor Francesco Margiotta Broglio.
  Nel corso dell’iter presso il Senato è stato approvato un emendamento del relatore volto a prevedere una copertura finanziaria a decorrere dal 2013.
  Giova ricordare che l'UBI è stata fondata a Milano nel 1985 dai centri buddhisti di tutte le tradizioni, che sentivano la necessità di conoscersi, unirsi e cooperare, come è accaduto in altri Paesi europei (Francia, Germania, Austria, Olanda, Spagna, Portogallo, eccetera). L'UBI è infatti nata con lo scopo di rispondere alle numerose richieste degli italiani interessati al buddhismo e dei praticanti buddhisti, per aiutare la conoscenza e la pratica degli insegnamenti del Buddha secondo le diverse tradizioni presenti in Italia e sviluppare le relazioni tra i vari centri sia in Italia che in Europa.Pag. 14
  L'UBI è stata riconosciuta, su conforme parere del Consiglio di Stato, come ente morale con personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1991. Associata all'Unione Buddhista Europea, riunisce trentaquattro centri italiani ed i loro iscritti, che seguono le tradizioni theravada (Sud-Est asiatico), mahayana zen (Estremo Oriente), mahayana vajrayana (Tibet). Attualmente la stima dei praticanti buddhisti italiani è di circa 50 mila persone, cui si possono aggiungere circa diecimila simpatizzanti ed altri diecimila buddhisti di provenienza extracomunitaria.
  Illustra quindi il contenuto dell'articolato, ricordando che l'articolo 1 afferma in via di principio che i rapporti tra lo Stato e l'UBI sono regolati dalle disposizioni della legge, sulla base dell'allegata intesa. L'articolo 2, riconosce l'autonomia dell'UBI liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto, e la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto, nell'organizzazione ecclesiastica e negli atti disciplinari e spirituali.
  L'articolo 3 riconosce all'UBI ed agli organismi da essa rappresentati e a coloro che ne fanno parte il diritto di professare e praticare la religione, di insegnarla ed osservarla in qualsiasi forma, individuale od associata e di esercitarne in privato o in pubblico il culto. L'articolo assicura, quindi, la libertà di riunione e di manifestazione del pensiero sia a mezzo scritto, sia oralmente, sia tramite ogni altro mezzo di diffusione. Come sottolineato dalla relazione illustrativa, tale disposizione rileva in quanto, in queste materie, la legislazione sui cosiddetti culti ammessi (legge 24 giugno 1929, n. 1159), non più applicabile all'UBI dopo l'approvazione dell'intesa, prevede approvazioni e controlli da parte dello Stato.
  L'articolo 4 garantisce ai fedeli dell'UBI, in caso di ripristino del servizio di leva obbligatorio, l'assegnazione al servizio civile.
  L'articolo 5 assicurata agli appartenenti all'UBI il diritto all'assistenza spirituale da parte di propri ministri di culto nonché da parte di assistenti spirituali, anche se prestano servizio militare, se ricoverati in ospedali, case di cura o di riposo, o se detenuti in istituti penitenziari. A tal fine l'UBI dovrà trasmettere alle autorità competenti l'elenco dei ministri. I relativi oneri sono a carico dell'UBI.
  In tema di istruzione, l'articolo 6 afferma che la Repubblica italiana riconosce agli alunni di fede buddhista il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi; a tal fine l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline.
  L'articolo 7 riconosce, in conformità al principio costituzionale della libertà della scuola e dell'insegnamento, il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, nonché l'equipollenza del trattamento scolastico con gli studenti delle scuole pubbliche alle scuole cui sia riconosciuta la parità.
  L'articolo 8 prevede che la qualifica di ministri di culto sia certificata dall'UBI che ne rilascia attestazione. I ministri di culto godono del libero esercizio del loro ministero, possono iscriversi al Fondo di previdenza ed assistenza per il clero, possono chiedere di essere assegnati al servizio nazionale civile, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva. Ad essi sono corrisposti assegni equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente (articolo 22).
  L'articolo 9, per quanto concerne la tradizione buddhista relativa al trattamento delle salme, ne dispone il rispetto, purché avvenga in maniera conforme alla normativa in materia (a tal proposito si ricorda che la cremazione è il metodo normale di trattamento della salma per i buddhisti). Nei cimiteri possono essere altresì previsti reparti riservati, ai sensi della normativa vigente, analogamente a quanto previsto nella legge di approvazione dell'intesa con l'Unione delle comunità ebraiche.Pag. 15
  Con gli articoli da 10 a 15 viene disciplinato, sul modello delle precedenti intese, il regime degli enti religiosi. Gli articoli citati prevedono, in primo luogo, cosa debba intendersi, ai fine del ddl in esame, per attività di religione e di culto (articolo 10); il riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, beneficenza e assistenza (articolo 11); le modalità per ottenere il riconoscimento (articolo 12); l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche (articolo 13); il mutamento degli enti religiosi e la revoca del riconoscimento (articolo 14); il regime tributario dell'UBI (articolo 15).
  Gli articoli 16 e 17 sono dedicati alla tutela degli edifici aperti al culto pubblico buddhista, di cui l'UBI tiene apposito elenco trasmesso alle competenti autorità, ai quali si estendono le garanzie già previste dall'ordinamento giuridico, nonché alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale buddhista.
  La relazione evidenzia che, rispetto al corrispondente articolo dell'intesa, all'articolo 17 del disegno di legge è stata apportata una modifica di tipo meramente formale, consistente nella soppressione della parola «artistici» al fine di rendere omogeneo il linguaggio legislativo con quello del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che, all'articolo 2, in tema di patrimonio culturale, sussume la categoria dei beni artistici nel concetto unitario di «beni culturali».
  L'articolo 18 stabilisce che all'interno dei luoghi di culto possono essere affisse e distribuite pubblicazioni di carattere religioso senza autorizzazione o ingerenza da parte dello Stato, così come possono essere effettuate collette a fini religiosi esenti da qualsiasi tributo.
  Gli articoli 19, 20, 21 e 23 estendono all'UBI il sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le confessioni religiose, delineato dalla legge 20 maggio 1985, n.222 recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi, concernente la Chiesa cattolica, e dalle leggi di approvazione delle precedenti intese concluse. Tale sistema consentirà la deduzione, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), delle erogazioni in denaro, fatte dalle persone fisiche, a favore dell'UBI e degli organismi da essa rappresentati destinate al sostentamento dei ministri di culto e a fini di istruzione, assistenza e beneficenza. Tale detrazione sarà fruibile a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del disegno di legge in commento e nel limite di 1.032,91 euro con modalità determinate da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo con l'UBI.
  Dallo stesso periodo è consentita la partecipazione alla ripartizione della quota dell'8 per mille del gettito IRPEF, destinata, oltre che ai sopra elencati fini, ad interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente anche a favore di Paesi stranieri.
  La norma si applica a decorrere del periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Per quanto concerne le modalità applicative della norma, si prevede che lo Stato corrisponda annualmente all'UBI – a decorrere dal terzo anno successivo – entro il mese di giugno, la somma spettante, come determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della n. 448 del 1998 (vale a dire, sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'imposta sui redditi delle persone fisiche, risultanti dal rendiconto generale dello Stato) sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla stessa UBI la quale, poi trasmette annualmente al Ministero dell'interno, entro il mese di luglio dell'anno successivo, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme, in cui sono precisate: a) il numero dei ministri di culto cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione; b) l'ammontare complessivo delle somme destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali Pag. 16somme; c) gli interventi operati per le altre finalità previste dagli articoli 19 e 20.
  Copia del rendiconto è trasmessa dal Ministero dell'interno con propria relazione al Ministero dell'economia e delle finanze.
  Eventuali modifiche al sistema possono essere valutate da un'apposita commissione paritetica nominata dal Governo italiano e dall'UII (articolo 21).
  L'articolo 24 consentirà agli appartenenti all'UBI di osservare la festa buddhista del Vesak, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario, restando salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.
  Ai sensi degli articoli 25 e 26, l'UBI dovrà essere consultata delle competenti amministrazioni nella fase attuativa della legge, nonché in occasione di future iniziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e l'UBI. Con l'entrata in vigore della legge cesseranno, come di consueto, di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'UBI, di enti, istituzioni, associazioni, organismi e persone che ne fanno parte, la citata legge 24 giugno 1929, n. 1159 e le relative norme di attuazione di cui al regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.
  L'articolo 27 prevede che dopo dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge de qua, le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'intesa.
  L'articolo 28 prevede, infine, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge valutati in 130.000 euro per l'anno 2013 e 70.000 euro a decorrere dall'anno 2014. Alla copertura dei suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo interventi strutturali di politica economica (articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004). La norma, inoltre, dispone, nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni, che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

  Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 5473 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Roberto ZACCARIA (PD), relatore, intervenendo anche a nome del relatore Distaso, impossibilitato ad essere presente alla seduta odierna, richiama quanto già evidenziato, sotto il profilo generale, con riferimento al disegno di legge C. 5457, riguardante la regolazione dei rapporti tra lo Stato e Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, testè esaminato dalla Commissione.
  Illustra quindi il provvedimento in titolo, ricordando che l'intesa tra il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, onorevole Romano Prodi, ed il vice presidente della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, dottor Denni Angeli, è stata firmata il 4 aprile 2007, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Il testo dell'intesa è stato elaborato dalla suddetta Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ed integrata, per l'occasione, dai rappresentanti della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova.
  Le trattative per l'intesa sono iniziate nel 1997 ed il testo è stato firmato nel 2000 dal Presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore e dal presidente della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova. Presentato in Parlamento, il disegno di legge d'approvazione dell'intesa è decaduto a causa della fine della XIII Pag. 17legislatura. Nel corso della XIV legislatura il disegno di legge non è stato ripresentato.
  Nella relazione di accompagnamento al disegno di legge si evidenzia come, su impulso del Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Prodi, il testo è stato aggiornato alla luce della normativa approvata successivamente al 2000, ed è stato siglato il 21 febbraio 2007 dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal vice presidente della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, prima del suo esame da parte del Consiglio dei ministri in data 7 marzo 2007 e della firma da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.
  Nella medesima relazione si fa presente come il testo dell'intesa sia stato elaborato, per quanto possibile, secondo il modello delle intese già concluse, che si è rivelato adattabile alle esigenze della confessione religiosa di cui si tratta. Si sottolinea come la Commissione interministeriale ha comunque esaminato il contenuto dell'intesa sotto ogni profilo, con particolare riguardo alla sua compatibilità con l'ordinamento giuridico italiano e con i princìpi della Costituzione. È stato anche acquisito in merito il parere della Commissione consultiva per la libertà religiosa, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e presieduta dal professor Francesco Margiotta Broglio.
  Nel corso dell’iter presso il Senato è stato approvato un emendamento del relatore volto a prevedere una copertura finanziaria a decorrere dal 2013.
  Ricorda poi come l'organizzazione dei testimoni di Geova nasca nel 1870 negli Stati Uniti. In Italia sono presenti dal 1891 ed il primo gruppo organizzato si è formato nel 1903 a San Germano Chisone, in provincia di Torino.
  Attualmente i testimoni di Geova in Italia sono circa 400.000, appartenenti a 3.000 comunità.
  La Congregazione cristiana dei testimoni di Geova è stata riconosciuta come ente morale, con personalità giuridica, con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1986, n. 783, su conforme parere del Consiglio di Stato.
  Per quanto riguarda il contenuto dell'articolato, gli articoli 2 e 3 contengono norme generali sulla libertà religiosa, che si richiamano ai princìpi di libertà contenuti nella Costituzione. L'articolo 2, in particolare, riconosce l'autonomia della Congregazione liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto, e la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto, nell'organizzazione comunitaria e negli atti disciplinari e spirituali.
  Nella relazione si evidenzia che tale disposizione appare significativa in quanto, in queste materie, la suddetta legislazione sui cosiddetti «culti ammessi» (legge 24 giugno 1929, n. 1159, e relative norme di attuazione di cui al regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289), non più applicabile alla Congregazione centrale dopo l'approvazione dell'intesa, prevede approvazioni e controlli da parte dello Stato.
  Il diritto all'assistenza spirituale da parte di propri ministri di culto è assicurato agli appartenenti alla Congregazione centrale, come ai fedeli delle confessioni che hanno già concluso un'intesa con lo Stato, anche se ricoverati in ospedali, case di cura o di riposo, o se detenuti in istituti penitenziari. A tale fine la Congregazione centrale dovrà trasmettere alle rispettive amministrazioni competenti l'elenco dei ministri di culto. Gli oneri finanziari derivanti sono a carico della Congregazione stessa (articoli 4 e 5).
  In tema di istruzione, la Repubblica riconosce agli alunni, come è già avvenuto con le altre confessioni che hanno concluso un'intesa, il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi; a tal fine l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. All'articolo 6, comma 1, si afferma inoltre, come nell'intesa con l'Unione delle comunità ebraiche, che l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e che deve essere esclusa qualsiasi ingerenza Pag. 18nell'educazione religiosa degli alunni testimoni di Geova. Si riconosce altresì agli incaricati della Congregazione il diritto di rispondere ad eventuali richieste relative al fenomeno religioso che possano pervenire dagli studenti, senza aggiungere oneri a carico dello Stato.
  L'articolo 7 del disegno di legge riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto dei testimoni di Geova. Tale norma, contenuta nelle intese già approvate, segna un ulteriore distacco dal regime della normativa sui culti ammessi con la caduta dei controlli sui ministri di culto, che costituiscono, in quell'ambito legislativo, i presupposti per la rilevanza civile del matrimonio «acattolico».
  Il disegno di legge consente inoltre agli appartenenti ai testimoni di Geova di osservare la festività religiosa della Commemorazione della morte di Gesù. Entro il 15 gennaio di ogni anno tale data è comunicata al Ministero dell'interno che ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (articolo 8).
  L'articolo 9 è dedicato alla tutela degli edifici aperti al culto pubblico della Congregazione, ai quali si estendono le garanzie già previste dall'ordinamento giuridico.
  L'articolo 10 contiene disposizioni analoghe a quelle di alcune intese già approvate, in relazione alle emittenti radiotelevisive della confessione religiosa.
  Con gli articoli da 11 a 16 viene disciplinato, sul modello delle precedenti intese, il regime degli enti della confessione dei testimoni di Geova. Gli articoli citati disciplinano: il riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con i fini di istruzione o beneficenza, il mutamento degli enti stessi, la revoca del riconoscimento, l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, il regime tributario degli enti.
  Con l'approvazione dell'intesa verrà esteso alla Congregazione centrale il sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le confessioni religiose, delineato dalla legge 20 febbraio 1985, n. 222, concernente la Chiesa cattolica, e dalle leggi di approvazione delle precedenti intese concluse. Tale sistema consentirà, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, la deduzione, agli effetti dell'IRPEF, delle erogazioni in denaro a favore della Congregazione centrale e degli organismi da essa rappresentati, destinate al sostentamento dei ministri di culto e a fini di istruzione, assistenza e beneficenza. Dallo stesso periodo è consentita la partecipazione alla ripartizione della quota dell'8 per mille del gettito IRPEF, destinata ad interventi assistenziali, scientifici culturali, e per la realizzazione e la manutenzione degli edifici di culto. I rendiconti sull'utilizzazione delle somme percepite devono essere trasmessi annualmente al Ministero dell'interno. Un'apposita commissione paritetica verificherà l'andamento del sistema dei rapporti finanziari al fine di predisporre eventuali modifiche (articoli 17-19).
  La Congregazione centrale dovrà infine essere consultata dalle competenti amministrazioni nella fase attuativa della legge, nonché in occasione di future iniziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova (articoli 20 e 22).
  Con l'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte, la legge 24 giugno 1929, n. 1159, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, le relative norme di attuazione, di cui al regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 (articolo 21). Al riguardo, nella relazione di accompagnamento si precisa che la rubrica dell'articolo 21 è stata riformulata sostituendo la parola «abrogazione», usata per errore nell'articolo 20 dell'intesa firmata dal Presidente del Consiglio il 4 aprile 2007, con la parola «cessazione di efficacia».
  Infine l'articolo 23 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge, valutati in 490.000 euro per l'anno 2013 e 280.000 euro a decorrere dall'anno 2014. Alla copertura dei suddetti Pag. 19oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo interventi strutturali di politica economica (articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004). La norma, inoltre, dispone, nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni, che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda a apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
  Riguardo al provvedimento in esame, ricorda come il provvedimento sia stato approvato in sede deliberante dalla 1a Commissione del Senato il 19 settembre scorso, con il voto favorevole di tutti i gruppi presenti. La Commissione aveva ritenuto opportuno svolgere – nella medesima data – un'audizione di rappresentanti dell'organizzazione.
  In proposito, ricorda che, in sede di dichiarazione finale, è stato evidenziato – dal gruppo del Popolo delle libertà – come i convincimenti religiosi della Congregazione dei testimoni di Geova siano spesso oggetto di pregiudizi, mentre non sono affatto in contrasto con i princìpi fissati dalla Costituzione nonché – dal gruppo del Partito democratico – che l'approvazione del provvedimento non implica una valutazione dei convincimenti religiosi e dei comportamenti degli appartenenti alla confessione. In tal modo si riaffermano le regole dello Stato, che la confessione religiosa riconosce, beneficiando di vantaggi e impegnandosi a onorare i connessi doveri. Da parte del gruppo della Lega nord Padania, al termine della dichiarazione di voto favorevole, è stato formulato un invito a tenere conto del possibile contrasto tra alcuni convincimenti religiosi, e le condotte conseguenti, della Congregazione dei testimoni di Geova e l'ordinamento giuridico italiano, che impone il dovere di cura del malato.

  Mauro LIBÈ (UdCpTP), premesso che non sono in discussione profili di compatibilità del provvedimento con i principi giuridici dell'ordinamento, rileva come alcune convinzioni seguite dai testimoni di Geova nel loro credo religioso non rispondano pienamente a principi di libertà; in particolare, taluni orientamenti religiosi, come quello riguardante le trasfusioni, i trapianti e il fine vita, e le difficoltà che si incontrano ad uscire dalla comunità lasciano ancora dubbi e perplessità riguardo al rispetto dei principi fondanti della Costituzione.

  Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di Governo.
C. 16 cost. Zeller, C. 441 cost. Amici, C. 650 cost. D'Antona, C. 978 cost. Bocchino, C. 2168 cost. Baccini, C. 2473 cost. Casini, C. 2816 cost. Jannone, C. 2902 cost. Versace, C. 3068 cost. Luciano Dussin, C. 3573 cost. Calearo Ciman, C. 3738 cost. Mario Pepe (PdL), C. 4051 cost. Calderisi, C. 4282 cost. Sardelli, C. 4315 cost. Mantini, C. 4490 cost. Antonio Pepe, C. 4514 cost. Donadi, C. 4691 cost. Della Vedova, C. 4847 cost. Calderisi, C. 4915 cost. Vassallo, C. 5053 cost. Bossi, C. 5120 cost. La Loggia, C. 5337 cost. Maran e C. 5386 cost., approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 settembre 2012.

  Donato BRUNO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.
C. 442 Bressa, C. 1915 Di Pietro, C. 2664 Colombo, C. 2668 Veltroni e C. 4874 Cambursano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Pag. 20

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 settembre 2012.

  Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Distacco del comune di Lamon dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige.
C. 1698 cost. Luciano Dussin e C. 455 cost. Bressa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Donato BRUNO, presidente, ricorda che nella seduta del 26 settembre scorso l'Assemblea ha deliberato di rinviare alla Commissione le proposte di legge costituzionale C. 1698 Luciano Dussin e C. 455 Bressa, le quali dispongono il distacco del comune di Lamon dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. Nella medesima seduta, infatti, il Governo ha espresso l'avviso che siano necessari approfondimenti in ordine all'impatto che il provvedimento potrebbe avere sotto il profilo finanziario e di bilancio.
  Ricorda che, come presidente della Commissione, ha segnalato che la questione dei possibili oneri finanziari recati dalla proposta di legge costituzionale in esame non è stata sollevata dal Governo nel corso dell'esame in sede referente; ha fatto presente che, qualora il Governo in quella sede l'avesse posta, la Commissione se ne sarebbe senz'altro fatta carico, se del caso adottando una procedura diversa dal «ripescaggio» e valutando se chiedere la relazione tecnica al Governo; infine ha espresso l'avviso che, avendo il Governo sollevato il problema, l'Assemblea avrebbe potuto disporre il rinvio del provvedimento in Commissione al solo fine di permettere alla Commissione di valutarne gli eventuali profili finanziari. L'Assemblea, come detto, ha convenuto sull'opportunità del rinvio del provvedimento in Commissione.
  Ricorda che la Commissione affari costituzionali aveva concluso l'esame del provvedimento il 28 ottobre 2008, adottando la procedura cosiddetta di «ripescaggio», ossia la procedura di cui all'articolo 107, comma 3, del regolamento, che prevede che nel termine di sei mesi dall'inizio della legislatura una Commissione può, previo sommario esame preliminare, deliberare di riferire all'Assemblea sui progetti di legge approvati dalla Commissione stessa in sede referente nel corso della precedente legislatura e di adottare l'eventuale relazione scritta allora presentata.
  Ricorrendo alla procedura testé descritta, in questa legislatura la Commissione ha nuovamente assunto il lavoro svolto nella precedente sulla proposta di legge costituzionale C. 1427 Governo, che – lo ricorda – era stata rimessa all'Assemblea con una valutazione favorevole della I Commissione in sede referente.
  Per quanto riguarda la valutazione degli eventuali oneri finanziari del provvedimento, fa presente – lasciando qui da parte la questione fino a che punto le leggi costituzionali siano soggette al vincolo di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, secondo cui ogni legge che preveda una spesa deve indicare i mezzi per farvi fronte – che questa valutazione è stata effettuata nella scorsa legislatura. Nella seduta della Commissione bilancio del 26 luglio 2007, infatti, il Governo allora in carica ha depositato agli atti un documento dal quale risulta che, a giudizio del Governo stesso, il nuovo testo della proposta di legge costituzionale C. 1427 risultante dall'esame in sede referente – e riprodotto nella proposta di legge costituzionale C. 1698 Dussin oggi in esame – supera i profili di criticità finanziaria sottesi al precedente testo e che tale nuovo testo «non comporta effetti finanziari immediati in quanto viene rimessa alla competenza della regione interessata (Trentino Alto Adige) la predisposizione delle misure Pag. 21legislative o regolamentari necessarie a garantire la concreta attuazione del disposto del provvedimento». Il documento del Governo conclude che «non si hanno osservazioni da formulare sull'ulteriore corso del provvedimento». Nella stessa seduta del 26 luglio 2007, tuttavia, la Commissione bilancio ha deliberato di esprimere sul provvedimento parere contrario. Alla luce della posizione assunta dal Governo, la Commissione affari costituzionali ha peraltro ritenuto di non conformarsi al parere della Commissione bilancio e di rimettere le valutazioni del caso all'Assemblea.
  Come ha più volte ricordato, la scelta compiuta dalla Commissione nella XV legislatura è stata fatta propria dalla nuova Commissione nel momento in cui questa ha deciso di ricorrere alla procedura di «ripescaggio» del testo del 2007, il quale, come detto, è stato ripresentato nella nuova legislatura con la proposta di legge costituzionale C. 1698 Luciano Dussin.
  A questo punto, considerato che il Governo in carica ha ritenuto di dover sollevare la questione dei possibili oneri finanziari del provvedimento e che l'Assemblea ha deliberato di rinviare il provvedimento in Commissione per i necessari approfondimenti al riguardo, ritiene che del problema dovrebbe essere investita la Commissione bilancio.
  Poiché peraltro i progetti di legge costituzionale C. 1698 e C. 455 non sono assegnati alla Commissione bilancio in sede consultiva, propone che la Commissione, sulla base dell'articolo 73, comma 1, secondo periodo, del regolamento, deliberi di chiedere al Presidente della Camera di valutare l'opportunità di assegnare tali provvedimenti alla Commissione bilancio in sede consultiva.

  Pierguido VANALLI (LNP) ritiene che, se il parere della Commissione bilancio è già stato acquisito nella precedente legislatura e se il lavoro svolto nella precedente legislatura è stato ripreso nella corrente legislatura, non ci dovrebbe essere ragione di sentire nuovamente la Commissione bilancio. Si chiede, allora, che ragione abbia il rinvio del provvedimento in Commissione.

  Donato BRUNO, presidente, fa presente che l'istruttoria legislativa compiuta dalla Commissione affari costituzionali è stata basata, per quanto attiene alle questioni di carattere finanziario, sulla valutazione del Governo in carica nel 2007. Poiché tuttavia il Governo attualmente in carica ha ritenuto di sollevare la questione, l'Assemblea ha responsabilmente rinviato il provvedimento in Commissione in modo che si possano svolgere tutte le verifiche del caso. Ciò premesso, ritiene che, essendo trascorsi quasi quattro anni da quando la Commissione ha deciso di riprendere il provvedimento in esame con la procedura di «ripescaggio» e oltre cinque anni da quando la Commissione, nella precedente legislatura, ha concluso l'istruttoria, ritiene che il rinvio in Commissione potrebbe costituire l'occasione per una verifica, oltre che sui profili finanziari del provvedimento, anche delle posizioni dei gruppi sul merito delle proposte di legge.

  Pierluigi MANTINI (UdCpTP) dichiara che il suo gruppo è favorevole a chiedere al Presidente della Camera di valutare l'eventuale assegnazione delle proposte di legge costituzionale in esame alla Commissione bilancio. Quanto al merito del provvedimento, dichiara la contrarietà del suo gruppo, facendo presente come la regione ricevente, cioè il Trentino Alto Adige, si è espressa in senso contrario al distacco-aggregazione del comune di Lamon e che la regione cedente, ossia il Veneto, si è di fatto espressa anch'essa in senso contrario, sia pure attraverso l'omissione dell'espressione del parere richiesto. Si aggiunga che la Commissione ha ravvisato l'opportunità di modificare la disciplina costituzionale di riferimento, prevedendo un maggiore coinvolgimento delle popolazioni delle regioni cedente e ricevente non direttamente coinvolte dal passaggio di regione, ed ha avviato l'esame di Pag. 22proposte di legge costituzionale in tal senso (C. 1221).

  Maria Piera PASTORE (LNP), relatore, sottolinea che non sussistono gli elementi per affermare che il parere della regione Veneto è contrario in quanto il consiglio regionale non si è espresso, mentre la commissione consiliare competente aveva espresso parere favorevole al distacco-aggregazione.

  Gianclaudio BRESSA (PD) concorda sulla proposta di chiedere al Presidente della Camera di valutare l'eventuale assegnazione delle proposte di legge costituzionale in esame alla Commissione bilancio. Quanto al merito delle stesse, fa presente che il Parlamento non è chiamato in questo momento a riflettere su una possibile revisione dell'articolo 132 della Costituzione, ma ad applicare l'articolo vigente in un caso specifico. È a suo avviso essenziale che la discussione sia ricondotta al suo oggetto proprio, visto che anche in Assemblea la discussione ha divagato su questioni di carattere generale, come l'opportunità di mantenere l'attuale articolo 132 o di mantenere le regioni a statuto speciale.

  Donato BRUNO, presidente, pone in votazione la sua proposta di chiedere al Presidente della Camera di valutare l'opportunità di assegnare i progetti di legge costituzionale C. 1698 e C. 455 alla Commissione bilancio in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, secondo periodo, del regolamento.

  La Commissione approva la proposta formulata dal presidente.

  Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 2 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

  La seduta comincia alle 14.15.

Legge comunitaria 2012.
Emendamenti C. 4925-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Isabella BERTOLINI, presidente, sostituendo il relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori.
Emendamenti C. 2438-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

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  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
Emendamenti C. 3900-A ed abb., approvata dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Isabella BERTOLINI (PdL), presidente e relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 6 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.20.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali.
Emendamenti testo unificato C. 953 Aprea ed abb.

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