CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 settembre 2012
710.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 8

COMITATO DEI NOVE

  Giovedì 27 settembre 2012.

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.
Emendamenti C. 4041-A.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.15 alle 9.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 27 settembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

  La seduta comincia alle 13.35.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota, C. 4616 Bernardini, C. 5295 Papa e C. 5399 Ferranti, recanti disposizioni in materia di misure cautelari personali.
Audizione del dott. Ernesto Lupo, Primo Presidente della Corte di Cassazione, del prof. Oliviero Mazza, ordinario di diritto processuale penale presso l'Università Bicocca di Milano, del prof. Paolo Pag. 9Ferrua, ordinario di diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Torino, del prof. Carlo Fiorio, ordinario di diritto processuale penale e diritto penitenziario presso l'Università degli studi di Perugia, e del prof. Enrico Marzaduri, ordinario di diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Pisa.
(Svolgimento e conclusione).

  Giulia BONGIORNO, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Ernesto LUPO, Primo Presidente della Corte di Cassazione, Oliviero MAZZA, ordinario di diritto processuale penale presso l'Università Bicocca di Milano, Paolo FERRUA, ordinario di diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Torino, Carlo FIORIO, ordinario di diritto processuale penale e diritto penitenziario presso l'Università degli studi di Perugia, e Enrico MARZADURI, ordinario di diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Pisa, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Giulia BONGIORNO, presidente, ringrazia gli auditi per il loro intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.55.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 27 settembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

  La seduta comincia alle 15.

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 20 settembre 2012.

  Lorenzo RIA (UdCpTP) esprime ampio consenso sulla bozza di articolato presentata dall'onorevole Ferranti, relativa alla definizione di norme direttamente precettive sulla sospensione del procedimento con messa alla prova e sulla sospensione del processo per assenza dell'imputato. Condivide l'impostazione normativa in entrambi i casi, poiché si pone in linea con il proposito, già annunciato e già condiviso dal gruppo dell'Unione di centro, di procedere celermente all'approvazione di misure sicuramente deflattive del processo con effetti rilevanti, per ciò che attiene alla messa alla prova, anche sul sovraffollamento carcerario e sulla rieducazione del reo. Analizzando le modifiche al codice penale e al codice di procedura penale (relative alla possibilità, per gli imputati di reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, di chiedere la sospensione del processo con messa alla prova), ritiene opportuna la scelta operata in ordine alla necessità di sospendere il corso della prescrizione del reato lungo il periodo di messa alla prova e di prevedere specifiche ipotesi di revoca per grave o reiterata trasgressione del programma di trattamento o per il caso in cui l'imputato commetta, durante il periodo di messa alla prova, un nuovo delitto non colposo o un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede. Coerente con l'impianto procedurale appare anche l'individuazione dei termini procedurali entro cui presentare la richiesta di Pag. 10sospensione. Sui dubbi espressi dal collega Contento in merito al coordinamento dell'istituto della messa alla prova con l'azione civile, di reiterabilità dell'istanza e di eventuale collegamento tra reati diversi, per i quali l'istituto non risulterebbe applicabile in maniera omogenea, ritiene che tali dubbi abbiano una loro specificità e rilevanza e vadano tenuti in considerazione nel senso di prevedere una precisa disciplina delle ipotesi critiche sollevate. Relativamente al problema del coordinamento della messa alla prova con l'esigenza di tutelare la parte civile, condivide la disposizione inserita al comma 8 dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale. Essa prevede che «nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica l'articolo 75 comma 3, del codice di procedura penale». Quindi se l'azione civile è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile non è sospeso fino alla pronuncia di sentenza penale non più soggetta a impugnazione. Con ciò si salvaguarda la possibilità di proseguire l'azione civile in sede civile senza che il processo penale incida sui relativi tempi processuali. Per quanto riguarda la reiterabilità della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova, si pone il problema di coordinare i due tempi del caso ovvero la tendenza a delinquere eventualmente dimostrata dall'imputato ed il contenuto rieducativo della messa alla prova: a mio parere, dovremmo evitare di cadere nell'errore di considerare l'imputato per il suo passato, formulando una sorta di giudizio preventivo in base al quale egli verrebbe escluso dalla possibilità di andare in prova se ha già avuto accesso all'istituto in precedenza, ed inoltre è necessario accordarsi su quale «valore» attribuire alla messa in prova. Si tratta, infatti, di prestare in maniera non retribuita un lavoro di pubblica utilità in favore della collettività e di porre in essere condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose derivanti dal reato. Ritiene a tale proposito che si aprirebbe una ulteriore parentesi sulla possibilità-necessità di risarcire la persona offesa, il che sostanzialmente risolverebbe anche il tema della salvaguardia degli interessi della parte civile costituita nel processo penale. La prova, dunque, seppure sospende il processo ed in caso di esito positivo estingue il reato, possiede essa stessa natura sanzionatoria, probabilmente più efficace allo stato dei fatti del carcere. Alla luce di tali considerazioni, dunque, reputa più che opportuna la disposizione inserita al comma 4 dell'articolo 168-bis del codice penale, volta a contenere la proliferazione di richieste di messa in prova da parte di uno stesso imputato per diversi reati, ad un massimo di due, salvo reati della stessa indole per i quali la reiterazione della richiesta non è ammessa affatto.
  Quanto alle perplessità espresse sulla disciplina da prevedere in caso in cui il reato per cui sia applicabile la messa alla prova sia collegato a reati più gravi avevo già avanzato la possibilità di fare riferimento alla pena risultante dall'intero capo di imputazione, tenendo conto delle norme di cui all'articolo 81 del codice penale (reato continuato). Alla luce del nuovo testo normativo presentato dall'onorevole Ferranti tale precisazione potrebbe essere inserita nell'ambito dell'articolo 168-bis del codice penale, laddove il riferimento al «reato-tipo» per cui si può concedere la messa alla prova dell'imputato andrebbe integrato con la disciplina del reato continuato, precisando, ad esempio, che la pena edittale da considerare in caso di continuazione tra più reati sarebbe quella risultante a seguito dell'aumento di pena previsto dall'articolo 81 del codice penale. Si potrebbe a suo avviso, convenire eventualmente anche su altre soluzioni, purché si preveda un coordinamento esplicito del nuovo istituto con il vecchio, specialmente per evitare lacune legislative che lascerebbero all'interprete uno spazio troppo ampio di libertà, in considerazione del capo di imputazione nel suo complesso. La sua posizione, dunque, seppure ad oggi può ritenersi una mera indicazione, sarebbe quella di considerare i reati avvinti dal vincolo della continuazione come un unico Pag. 11reato, ai fini della messa alla prova, ed invece riconoscere come autonomi i reati eventualmente ricompresi nello stesso capo di imputazione senza continuazione e cioè soggetti alla regola del cumulo materiale delle pene. Quanto alle disposizioni in materia di sospensione del processo per assenza dell'imputato ovvero per sua contumacia, argomenti più strettamente procedurali, condivido l'impostazione legislativa proposta, che mi pare puntuale, coerente con l'impianto originario dei principi di delega e adeguata al raggiungimento dello scopo cui è preposta.

  Giulia BONGIORNO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

INTERROGAZIONI

  Giovedì 27 settembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

  La seduta comincia alle 15.15.

  Giulia BONGIORNO, presidente, constatata l'assenza del presentatore, avverte che le interrogazioni previste per oggi ai sensi dell'articolo 134, comma 2 del Regolamento saranno iscritte all'ordine del giorno della Commissione per la prossima settimana.

  La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-07404 Bernardini: Sulle condizioni strutturali critiche del carcere di Lanusei.

5-07411 Bernardini: Sulle condizioni di salute di un detenuto del carcere di Siano, Catanzaro.

5-07417 Bernardini: Sulla chiusura del carcere di Marsala.

5-07421 Bernardini: Sul decesso di un detenuto del carcere di Genova Marassi.

5-07422 Bernardini: In merito all'apertura di una nuova sezione nel carcere di Matera.