CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 settembre 2012
709.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 124

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 26 settembre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

  La seduta comincia alle 10.15.

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, adottati a Ginevra il 24 novembre 1998.
C. 5420 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Elisabetta RAMPI (PD), relatore, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione sul disegno di legge – approvato dal Senato senza modifiche – recante la ratifica degli emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), adottati a Ginevra il 24 novembre 1998. Al riguardo, rileva preliminarmente che l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) è stata fondata nel 1951 sotto il nome di «Comitato Pag. 125intergovernativo provvisorio per i movimenti migratori dall'Europa», per assistere il rientro dei profughi del secondo conflitto mondiale e per promuovere migrazioni ordinate, in una stagione segnata da una forte ripresa dei movimenti migratori soprattutto dall'Europa verso le Americhe. Successivamente, insieme al mutamento della denominazione, l'Organizzazione ha mutato anche progressivamente la propria missione, nel senso di trasformarsi da agenzia prevalentemente logistica ad agenzia migratoria. Fa notare che l'Organizzazione, che ha assunto l'attuale denominazione nel 1989, ha infatti svolto un ruolo importante di sostegno nei confronti di centinaia di migliaia di profughi, facendo fronte ad altre a situazioni di grave emergenza come quelle del Kosovo, dell'Afghanistan, del Myanmar e oggi della Libia: l'espansione della sua sfera d'intervento ha fatto sì che essa crescesse fino a raggiungere un budget annuale di 1,3 miliardi di dollari nel 2011, con 7.800 unità di personale operanti in più di 100 paesi; all'OIM, peraltro, aderiscono attualmente 146 Stati (l'Italia ne è membro dal 1953 ed è tra i principali contributori dell'Organizzazione).
  Evidenzia che, come chiarito dalla relazione illustrativa, gli emendamenti alla Costituzione dell'organizzazione in questione, adottati dal Consiglio dell'OIM il 24 novembre 1998 e tesi a rafforzarne la struttura e a snellirne il processo decisionale, entreranno in vigore quando saranno ratificati dai due terzi dei membri dell'Organizzazione (attualmente hanno provveduto solo 62 Stati membri); tali proposte di modifica riguardano lo status di Paese membro, l'esercizio del diritto di voto per gli Stati in arretrato con i contributi finanziari, il limite all'esercizio del doppio mandato, la modifica del quorum per l'adozione degli emendamenti alla Costituzione OIM e la sua variazione per l'adozione degli stessi emendamenti. Per quanto concerne i profili di più diretto interesse della XI Commissione, sottolinea le modifiche alla Costituzione riguardanti l'elezione e il mandato del Direttore e del Vice direttore generale, che limitano ad un solo mandato la possibilità di rielezione dei vertici dell'OIM, nonché quelle che prevedono l'eliminazione del Comitato esecutivo (ExCom), che attualmente ha il compito di esaminare i programmi e le attività dell'Organizzazione, così come ogni questione di bilancio che rientri nella competenza del Consiglio: con l'abolizione di tale organo, l'OIM realizzerebbe un risparmio di risorse materiali (affitto dei locali del Palais des Nations a Ginevra, ove ha sede l'organizzazione; spese di interpretariato, documentazione e simili), senza contare il risparmio in impiego di risorse umane. Rileva, infatti, che il Comitato esecutivo ha oggi una limitata rilevanza operativa e costituisce un livello decisionale non significativo, in quanto duplicazione dell'attività del Comitato permanente finanze e programmi.
  In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento, anche per quanto concerne i limitati profili di interesse della Commissione, e considerato che esso persegue l'obiettivo generale di semplificare le procedure decisionali dell'OIM e adeguarle al mutato contesto internazionale in cui si va generalizzando l'approccio multilaterale alle questioni legate alle politiche migratorie, propone di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge in esame.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 5434 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Elisabetta RAMPI (PD), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere alla III Commissione sul disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, recante altresì norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Evidenzia anzitutto che nell'attuale ordinamento italiano esiste una evidente lacuna in tema di immunità giurisdizionali degli Stati, dal momento che in materia vige solo il decreto-legge n. 63 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2010: esso, senza prevedere regole sostanziali sull'immunità, si limita a prescrivere la sospensione delle misure esecutive nelle more di procedimenti davanti a istanze giurisdizionali internazionali; tale sospensione, per volontà parlamentare, è stata però vincolata ad una scadenza temporale, poi prorogata, per effetto dell'articolo 7 del decreto-legge n. 216 del 2011, al 31 dicembre del corrente anno. Fa presente che l'adesione italiana alla Convenzione di New York del 2 dicembre 2004 è stata quindi sollecitata da un ordine del giorno accolto dal Governo il 25 maggio 2010, in occasione della conversione del primo decreto-legge sopra richiamato: la presentazione del disegno di legge in esame adempie a tale atto di indirizzo parlamentare.
  Evidenzia, quindi, che la Convenzione in oggetto persegue proprio l'obiettivo di garantire maggiore certezza nei rapporti giuridici in materia di riconoscimento dell'immunità dello Stato straniero e dei suoi beni. Ricorda, infatti, che in tale materia ha trovato a lungo applicazione una norma consuetudinaria, derivante da un principio internazionale – accolto nell'ordinamento italiano per il tramite dell'articolo 10, primo comma, della Costituzione – di indipendenza e di eguaglianza sovrana tra gli Stati, da cui deriva l'impossibilità di giudicare gli atti e i comportamenti di uno Stato straniero senza il consenso dello Stato stesso, purché tali atti siano compiuti jure imperii, esercitando cioè i suoi poteri sovrani, e non jure privatorum o jure gestionis, ossia agendo come se fosse un privato. Tuttavia, fa presente che, poiché tale principio di diritto internazionale generale sull'immunità dalla giurisdizione civile – presentando, come tutte le norme di natura consuetudinaria, i caratteri della generalità, della spontaneità e della flessibilità – ha comportato una delicata e talora ardua attività di interpretazione circa la sua applicazione alle singole fattispecie concrete, in particolare, in merito all'esatta distinzione tra atti jure imperii e atti jure gestionis, si è avvertita forte l'esigenza a livello internazionale di rafforzare il principio della certezza del diritto, nonché di rinvenire, in particolare nei rapporti tra Stati e persone fisiche e giuridiche, un corretto bilanciamento tra il rispetto dell'eguaglianza sovrana degli Stati e il rispetto del diritto alla tutela giurisdizionale: da ciò è derivata, quindi, l'adozione della Convenzione di New York. Sottolinea che quest'ultima è stata adottata il 2 dicembre 2004 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con risoluzione 53/83, e aperta alla firma il 17 gennaio 2005; il trattato è stato adottato dopo venticinque anni di lavori svolti dapprima dalla Commissione di diritto internazionale (che nel 1977 ha iscritto l'argomento nella sua agenda), quindi da un Comitato ad hoc istituito dall'Assemblea generale nel 2000: la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione (ad oggi, ventotto Stati hanno firmato la Convenzione e soltanto tredici Stati l'hanno ratificata o vi hanno aderito).
  Esaminando il contenuto di tale Convenzione, osserva che essa si compone di un preambolo e di trentatré articoli suddivisi in sei parti; alla Convenzione è annesso un allegato contenente un'intesa recante un'interpretazione concordata di alcune disposizioni della Convenzione stessa. Rileva che la Convenzione detta innanzitutto principi generali in materia di immunità dalla giurisdizione, enunciando l'immunità quale regola generale, ma enumerando, successivamente, una serie di eccezioni – sia di portata generale che di Pag. 127portata specifica – nelle quali la giurisdizione civile può essere esercitata. Sottolineato che le eccezioni di portata generale alla regola dell'immunità dalla giurisdizione civile di cognizione (parte seconda, articoli 7-9) equivalgono a casi di rinuncia espressa o tacita all'immunità, evidenzia che la parte terza della Convenzione disciplina le ipotesi specifiche (ratione materiae) in cui l'immunità non può essere invocata dallo Stato convenuto, tra cui assumono rilevanza, per quanto concerne i profili di diretto interesse della Commissione, i procedimenti relativi ai contratti di lavoro.
  Rileva infatti che, ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione, uno Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato competente in materia in un procedimento concernente un contratto di lavoro tra lo Stato e una persona fisica per un lavoro eseguito o da eseguire, interamente o in parte, sul territorio dell'altro Stato, fatta eccezione per determinate fattispecie, nelle quali tutti i criteri indicati a seguire devono essere cumulativamente soddisfatti; si fa riferimento, in particolare: ai rapporti che comportano lo svolgimento di funzioni particolari nell'esercizio dell'attività di Governo; ai rapporti di lavoro degli agenti diplomatici, consolari e assimilati; alle azioni aventi ad oggetto l'assunzione, il rinnovo del contratto di impiego o la riassunzione del lavoratore; ai rapporti di lavoro che, a giudizio del Capo dello Stato, del Capo del Governo o del Ministro degli esteri dello Stato che ha assunto il lavoratore, interferiscono o rischiano di interferire con gli interessi della sicurezza dello Stato; ai rapporti di lavoro nei quali il lavoratore ha la cittadinanza dello Stato datore di lavoro, a meno che il lavoratore non abbia stabilito la sua residenza stabile nello Stato del foro; ai rapporti di lavoro per i quali lo Stato e il lavoratore hanno diversamente convenuto per iscritto.
  Al riguardo, segnala che, da un punto di vista teorico, tale norma parrebbe porre delicati problemi in relazione agli orientamenti espressi in materia dalla giurisprudenza italiana, che tende ad offrire una tutela più estesa al lavoratore, ammettendo la giurisdizione in tutte le ipotesi di mansioni del lavoratore soltanto accessorie, periferiche o ausiliarie rispetto al perseguimento delle funzioni pubbliche dell'ente convenuto (dunque inidonee ad interferire sui poteri sovrani dello Stato straniero). Evidenzia, tuttavia, che tale tutela è stata riconosciuta quasi esclusivamente per aspetti patrimoniali del rapporto di lavoro (retribuzione, indennità di licenziamento e simili): nella concreta prassi giurisprudenziale, infatti, sono molto rari i casi in cui il giudice italiano ha riconosciuto sussistente la giurisdizione rispetto a domande di carattere non patrimoniale (quali la reintegrazione nel posto di lavoro o l'inquadramento superiore).
  Per tali ragioni, propone di esprimere un parere favorevole con osservazione sul provvedimento in esame (vedi allegato), sottolineando alla Commissione competente la necessità di assicurare un'applicazione del principio dell'immunità giurisdizionale, per quanto attiene la specifica fattispecie del diritto del lavoro, che possa riconoscere l'appropriata distinzione degli atti compiuti in funzione delle attività gestionali, tipici del rapporto privatistico, per i quali appare adeguato riconoscere il ruolo della giurisdizione interna, con particolare riferimento a tutte le mansioni che non attengono alla pura sfera diplomatica.

  Silvano MOFFA, presidente, giudica condivisibile l'osservazione contenuta nella proposta di parere formulata dal relatore, che pone in risalto gli aspetti che consentono di focalizzare l'attenzione sui profili di competenza della XI Commissione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012.
C. 5446 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giovanni Carlo Francesco MOTTOLA (PT), relatore, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione sul disegno di legge n. 5446, di iniziativa del Governo, recante l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo sulla ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e il Bureau International des Expositions (BIE) sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012. Rileva, in via preliminare, che il BIE è l'organizzazione intergovernativa che gestisce le Esposizioni Universali e Internazionali (Expo): essa venne creata nel 1928 tramite la Convenzione di Parigi, che divenne effettiva a partire dal 1931; quelle gestite dal BIE sono esposizioni internazionali di natura non commerciale, organizzate ufficialmente da uno Stato, e prevedono la partecipazione, in qualità di partecipanti ufficiali, di Paesi e Organizzazioni internazionali intergovernative e, come partecipanti non ufficiali, di entità pubbliche e private, nazionali e internazionali. Fa notare che l'Italia, in qualità di Stato ospitante dell'edizione 2015 (che, come è noto, avrà luogo a Milano), nel rispetto delle disposizioni previste dalla Convenzione di Parigi del 1928, così come modificata, e dai Regolamenti BIE, è tenuta a creare una serie di meccanismi volti a facilitare la partecipazione dei partecipanti ufficiali e non ufficiali. Sottolinea che, a tal fine, sin dall'aprile 2010 l'Italia si è impegnata a procedere alla stipulazione di un «accordo di sede» tra il Governo italiano e il BIE (come, peraltro, già avvenuto nel caso dell'esposizione di Saragozza 2008): l'accordo di sede in questione, quindi, è finalizzato a determinare i meccanismi che faciliteranno la partecipazione di Stati, Organizzazioni internazionali, soggetti pubblici e privati di tutto il mondo all'Expo Milano 2015, anche garantendo loro le necessarie condizioni fiscali e operative secondo la prassi già invalsa in precedenti edizioni.
  Passando al merito del provvedimento, evidenzia che l'ambito dell'Accordo di sede in esame riguarda, in primo luogo, le agevolazioni da accordare al personale permanente dei partecipanti ufficiali, ossia ai rappresentanti dei Governi o delle Organizzazioni internazionali intergovernative che intendano partecipare all'esposizione (Commissari generali delle Sezioni dei partecipanti ufficiali), al personale accreditato presso le singole Sezioni, ai familiari a carico e al personale dipendente al seguito. Rileva altresì che l'Accordo copre anche le agevolazioni che l'Italia intende concedere ai soggetti autorizzati dal Commissario generale dell'Esposizione (partecipanti non ufficiali); ciò alla luce della crescente importanza e ruolo che vanno assumendo nelle Expo i cosiddetti partecipanti non ufficiali, ossia il settore privato e la società civile.
  Passando ai profili di più immediato interesse della Commissione, sottolinea, innanzitutto, l'articolo 6, che disciplina l'ingresso e il soggiorno dei vari rappresentanti dei partecipanti all'Expo, prevedendo, al comma 2, il rilascio, da parte del Cerimoniale diplomatico della Repubblica a talune categorie di soggetti, di una carta di identità a validità limitata, che esime tali lavoratori dal rilascio del permesso di soggiorno. Evidenzia, poi, l'articolo 12, che prevede l'esenzione da ogni forma di tassazione diretta sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica italiana, nonché sui salari, emolumenti, indennità pagati dai Commissariati generali di sezione (organi in rappresentanza di ciascuno Stato o organizzazione partecipante) o per loro conto in corrispettivo dell'attività lavorativa svolta in occasione dell'Esposizione per il personale delle Sezioni che non abbia la cittadinanza Pag. 129italiana o la residenza permanente nel territorio italiano. Sottolinea, altresì, che il disegno di legge di ratifica, all'articolo 3, prevede una copertura finanziaria degli oneri, attraverso l'utilizzazione del programma fondi di riserva e speciali del Ministero dell'economia e delle finanze con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  In conclusione, preso atto degli aspetti di competenza della Commissione e vista l'importanza di tale ratifica, che è volta a contribuire alla buona riuscita dell'Expo Milano 2015, ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento positivo della XI Commissione. Propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 10.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 26 settembre 2012.

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo ottobre-dicembre 2012.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

COMITATO RISTRETTO

  Mercoledì 26 settembre 2012.

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.
Ulteriore nuovo testo unificato C. 3871 Gnecchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli.

  Il comitato ristretto si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 26 settembre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

  La seduta comincia alle 15.20.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Silvano MOFFA, presidente, comunica che il deputato Aniello Formisano cessa di fare parte della Commissione.

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in materia di ricongiunzione onerosa dei contributi previdenziali.
C. 3693 Gnecchi, C. 5215 Santelli e C. 5219 Fedriga.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 19 settembre 2012.

  Silvano MOFFA, presidente e relatore, ricorda che nella precedente seduta sono stati richiesti al Governo dati ed elementi conoscitivi in relazione alle verifica della platea dei soggetti potenzialmente beneficiari dei provvedimenti in esame e dei conseguenti oneri finanziari.
  In proposito, fa presente che – come già emerso nella riunione del Comitato ristretto nominato per l'esame delle proposte di legge n. 3871 e abbinate, appena conclusasi – non sono ancora pervenuti alla Commissione i dati richiesti: chiede, pertanto, al viceministro di indicare i tempi previsti per l'adempimento di tale impegno, fermo restando che entro la prossima settimana – anche in assenza di elementi informativi utili – si è convenuto che si proceda comunque alla conclusione dell'esame preliminare e alla determinazione delle successive fasi dell’iter.

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  Il viceministro Michel MARTONE comunica che il Ministero ha assicurato che farà di tutto per fornire i dati richiesti alla Commissione, avendone già investito anche l'INPS, che sta svolgendo i necessari approfondimenti.

  Silvano MOFFA, presidente, preso atto di quanto comunicato dal viceministro Martone, avverte che – anche in base agli elementi emersi nella richiamata riunione del Comitato ristretto nominato per l'esame delle proposte di legge n. 3871 e abbinate, in cui diversi rappresentanti di gruppo hanno esposto le proprie perplessità e lamentato una scarsa collaborazione del Governo con il Parlamento – la presidenza invierà in tempi brevi, ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, una lettera per richiamare il Governo a improntare la propria azione a principi di leale collaborazione con la Commissione.
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.25.

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