CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 settembre 2012
709.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 42

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 26 settembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 11.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009.
C. 5418 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Renato CAMBURSANO (Misto), relatore, illustra brevemente il contenuto del disegno di legge, richiamando per quanto riguarda le sue implicazioni finanziarie, il contenuto della relazione tecnica. Con riferimento alle disposizioni dell'Accordo, rileva che andrebbe acquisito un chiarimento dal Governo circa la natura dell'onere in esame, che l'articolo 3 del disegno di legge definisce «pari ad euro 10.164.000», mentre la relazione tecnica afferma non potersi configurare come limite massimo di spesa. Osserva che tale chiarimento appare necessario anche alla luce di quanto affermato dalla stessa relazione tecnica circa la possibilità che la medesima spesa sia soggetta alle oscillazioni derivanti da successive intese relative agli articoli da 7 a 9 dell'Accordo, riguardanti le interrogazioni automatizzate dei profili del DNA, nonché alla luce della mancata previsione di una clausola di monitoraggio. Ciò premesso, ritiene opportuno che il Governo fornisca i dati e gli elementi di quantificazione del predetto onere. Sul punto, infatti, la relazione tecnica si limita ad affermare che le spese sono state stimate sulla base della valutazione dei costi effettuata dalla società aggiudicataria. Con riferimento alle disposizioni del disegno di legge relative alla copertura finanziaria, rileva che l'articolo 3 dispone che all'onere derivante dal presente provvedimento, pari a 10.164.000 euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2012-2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Al riguardo, osserva che l'accantonamento del fondo speciale utilizzato reca le necessarie disponibilità.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento, confermando che lo stanziamento previsto è sufficiente a garantire la copertura finanziaria del disegno di legge.

  Renato CAMBURSANO (Misto), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 5418 Governo recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 5434 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Renato CAMBURSANO (Misto), relatore, fa presente che il provvedimento autorizza la ratifica e l'esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, segnalando che esso non è corredato di relazione tecnica, mentre la relazione tecnica precisa che dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Dichiara, pertanto, di non avere nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che siano esclusi eventuali effetti finanziari di carattere indiretto in Pag. 44relazione al contenzioso in essere e alle connesse pretese risarcitorie.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento.

  Renato CAMBURSANO (Misto), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 5434 Governo, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.
Nuovo testo C. 4534.

(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 settembre 2012.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che è di nuovo all'esame della Commissione il testo unificato dei progetti di legge relativi all'istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, approvato dal Senato della Repubblica e modificato nel corso dell'esame in sede referente dalla I Commissione della Camera dei deputati. In proposito, ricorda che la Commissione ha già esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato della proposta nella seduta del 6 settembre 2012. Segnala che, in quell'occasione la Commissione, pur rilevando che il testo era stato modificato al fine di tenere conto delle osservazioni contenute nell'aggiornamento della relazione tecnica ed era stata prevista una riduzione degli oneri derivanti dalle spese di funzionamento della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e per il relativo personale, espresse perplessità in merito alla scelta di destinare risorse aggiuntive alle finalità oggetto del provvedimento in esame nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria. A tal fine, in data 7 settembre 2012, ha trasmesso al Presidente della Commissione affari costituzionali una lettera interlocutoria volta a richiedere una riduzione più significativa degli oneri finanziari recati dal provvedimento. Informa, poi, che il Presidente della Commissione affari costituzionali gli ha inviato una lettera di risposta nella quale fa presente che, in seguito alle decisioni prese nelle sedute del 13 e del 19 settembre 2012, pur nella comprensione del difficile momento di crisi economica e finanziaria, non ha potuto aderire all'invito della Commissione in considerazione dell'importanza del provvedimento e del fatto che lo stesso è volto a dare attuazione alla risoluzione n. 48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993, che impegna tutti gli Stati firmatari ad istituire organismi nazionali quali quello previsto dal provvedimento, impegno poi ribadito dall'Italia nel divenire membro del Consiglio dei diritti umani dell'ONU per il triennio 2007-2010. Segnala, peraltro, che la Commissione affari costituzionali, nella suddetta lettera, ha anche sottolineato di aver già ridotto gli oneri previsti dal provvedimento in esame del 24 per cento rispetto al testo approvato dal Senato in prima lettura.

  Claudio D'AMICO (LNP), relatore, richiamando quanto già evidenziato nelle Pag. 45precedenti sedute, fa presente che già esistono in ambito parlamentare Commissioni speciali competenti in materia di tutela e di promozione dei diritti umani e che la presidenza di tali Commissioni è costantemente attribuita a parlamentari dell'opposizione e che, pertanto, non si può in alcun modo dubitare della loro indipendenza dall'Esecutivo. Questi organismi potrebbero, quindi, soddisfare pienamente i requisiti di autonomia ritenuti necessari dalle Nazioni Unite. A suo avviso, si tratterebbe di una soluzione pienamente rispondente agli impegni assunti dal nostro Paese, che consentirebbe evidenti risparmi, dal momento che non si renderebbe necessario stanziare nuove somme, specialmente considerando la difficile situazione economica e finanziaria. In ogni caso, segnala l'esigenza di un'integrazione della relazione tecnica al fine di acquisire più precise informazioni circa i maggiori costi derivanti dall'istituzione della Commissione nazionale rispetto alle spese di funzionamento dei corrispondenti organi parlamentari.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, ricordando brevemente l’iter del provvedimento, fa presente che il suo contenuto è stato ricalibrato anche al fine di tenere conto delle osservazioni a suo tempo formulate dalla Commissione bilancio, acquisendo un aggiornamento della relazione tecnica iniziale che ha consentito una riduzione del 24 per cento dell'onere a regime derivante dal progetto di legge in esame. Alla luce di tali considerazioni, fa presente che il provvedimento non presenta profili finanziari problematici e, pertanto, salve le valutazioni espresse nel dibattito, esprime parere favorevole all'ulteriore corso dello stesso.

  Rolando NANNICINI (PD) sottolinea che la Commissione di merito, come ricordato dal presidente, ha già provveduto ad una sensibile riduzione dei costi di funzionamento della istituendo Commissione. Evidenzia inoltre come l'istituzione della Commissione derivi da un obbligo internazionale dell'Italia e non si tratti di uno spreco. Osserva pertanto come si debba rispettare il lavoro svolto dalla I Commissione e ritiene necessario procedere all'espressione di un parere favorevole.

  Massimo POLLEDRI (LNP) fa presente che la costituzione di una nuova Commissione, pur rappresentando un segnale di meritorio interesse per il tema della tutela dei diritti umani, rischia di determinare aggravi amministrativi e finanziari notevoli, connessi anche alle spese per il personale che dovrebbe prestare servizio presso l'organismo di nuova istituzione. Nel segnalare l'opportunità di un esame più approfondito del contenuto della risoluzione delle Nazioni Unite citata dalla Presidenza della Commissione affari costituzionali, ne sottolinea comunque la natura di atto di indirizzo, auspicando che il Governo fornisca un'integrazione della relazione tecnica riferita al provvedimento per valutarne meglio gli effetti finanziari. Chiede, pertanto, di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del progetto di legge.

  Antonio BORGHESI (IdV), nel richiamare le considerazioni da lui già svolte sul provvedimento, pur consapevole che la Commissione dovrebbe limitarsi ad esaminare la correttezza delle coperture finanziarie, osserva come, nell'attuale momento di crisi economica, avallare la spesa di 1,5 milioni di euro per la costituzione di un nuovo apparto non sia in linea con le priorità che chiedono i cittadini. Evidenzia come tali somme potrebbero essere piuttosto impiegate per la vicenda dei cosiddetti esodati oppure per iniziative in favore dei disabili. Ritiene che l'istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani possa invece aspettare qualche anno e preannuncia che il suo gruppo sosterrà una proposta di parere contrario.

  Renato CAMBURSANO (Misto) osserva, preliminarmente, che il rappresentante del Governo ha già chiarito che il provvedimento non presenta profili finanziari problematici Pag. 46e che, pertanto, non vi sarebbero ragioni per non esprimere un parere favorevole sul progetto di legge in esame. Prende, tuttavia, atto delle considerazioni del relatore, che, peraltro, evidenziano l'esistenza di valutazioni discordanti all'interno della Lega Nord, testimoniate dalla circostanza che il relatore sul provvedimento presso la Commissione affari costituzionali è l'onorevole Volpi, che appartiene allo stesso gruppo del collega D'Amico. Qualora, quindi, il relatore dovesse propendere per l'espressione di un parere contrario sul provvedimento, annuncia sin d'ora che si asterrebbe dal voto.

  Pier Paolo BARETTA (PD) osserva come l'argomento dovrebbe richiedere una condivisione politica e invita quindi a valutare la possibilità di individuare una posizione mediana tra la tesi, a suo avviso condivisibile, rappresentata dall'onorevole Nannicini e quelle sostenute da altri deputati. Evidenzia in proposito la delicatezza, in questo momento, di procedere all'istituzione di un nuovo organismo che riconosce la corresponsione di stipendi maggiori dell'indennità parlamentare, spesso invocata come parametro di riferimento. Auspica quindi un'ulteriore riflessione sul punto, anche da parte del Governo.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) dichiara di concordare con il collega Baretta, osservando che le finalità del provvedimento sono senz'altro da condividere, mentre occorrerebbe una più approfondita riflessione sulla costituzione di un nuovo organismo, che si aggiungerebbe alle innumerevoli strutture già esistenti. A suo avviso, la costituzione, in questa fase economica, di un nuovo organismo pubblico potrebbe essere male interpretata e, pertanto, occorre contemperare l'esigenza di un rafforzamento della tutela dei diritti umani con quella di contenere gli oneri per la finanza pubblica, anche avviando una opportuna interlocuzione con la Commissione di merito.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva come la I Commissione abbia risolto dal suo punto di vista i problemi di merito e, pur riconoscendo la correttezza delle coperture finanziarie individuate, rileva che il Ministero dell'economia e delle finanze dovrebbe dimostrare una maggiore coerenza con le scelte di riduzione della spesa pubblica effettuate dal Governo.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) osserva che, al fine di conseguire il contenimento degli oneri derivanti dalla costituzione del nuovo organismo, potrebbe ipotizzarsi che siano chiamati a farne parte soggetti che già percepiscono redditi, quali i dirigenti delle pubbliche amministrazioni in quiescenza.

  Alfredo MANTOVANO (PdL) rileva come il punto centrale della lettera trasmessa dal presidente della I Commissione sia la sottolineatura che l'istituzione della Commissione risponde all'adempimento ad una risoluzione delle Nazioni unite. Chiede in proposito una ricognizione delle strutture che già si occupano della materia per valutare eventuali sovrapposizioni.

  Massimo POLLEDRI (LNP) fa presente che, ai sensi del decreto-legge n. 129 del 2012, il Commissario straordinario incaricato degli interventi urgenti di bonifica e riqualificazione dell'area di Taranto è tenuto ad operare nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva come effettivamente si potrebbe procedere all'istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani solo dopo avere soppresso le altre strutture che si occupano del tema. Alla luce del dibattito svoltosi e non essendovi altri iscritti a parlare, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, invitando il rappresentante del Governo a svolgere i necessari approfondimenti.

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Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
C. 3900 e abb.-A

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e condizione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite, rinviato nella seduta del 19 giugno 2012.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, ricorda preliminarmente di aver svolto la propria relazione nella seduta del 19 giugno 2012, richiedendo chiarimenti sul testo del provvedimento e su alcune proposte emendative. Fa presente, altresì, che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 4 degli emendamenti. Rileva che i nuovi emendamenti presenti non compresi nel fascicolo n. 2, sul quale aveva riferito nella ricordata seduta del 19 giugno, non appaiono comportare aspetti problematici dal punto di vista finanziario ad eccezione dell'emendamento Raisi 9.701 che prevede che con regolamento del Ministro della giustizia di cui al comma 1 dell'articolo 9, vengano previste le modalità con cui ha luogo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'aggiornamento professionale dell'avvocato specialista con riferimento alla disciplina giuridica per cui ha conseguito il titolo. Al riguardo, segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della clausola di invarianza finanziaria prevista dalla proposta emendativa ad escludere effetti negativi per la finanza pubblica. Oltre a quanto segnalato nella seduta del 19 giugno 2012, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo sugli effetti finanziari dell'emendamento Cavallaro 48.1, già contenuto nel fascicolo n. 2 degli emendamenti, che prevede l'aumento del numero dei componenti della Commissione esaminatrice per l'abilitazione alla professione di avvocato. Considerato che i componenti della Commissione sono soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione, il loro incremento rispetto a quanto previsto a legislazione vigente appare suscettibile di comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Antonio BORGHESI (IdV) osserva come la riduzione da 10 a 5 anni della prescrizione per gli obblighi contributivi potrebbe essere suscettibile di ricadute negative indirette sulla finanza pubblica, nel caso la cassa previdenziale forense si trovasse in squilibrio. Inoltre evidenzia come anche la partecipazione di pubblici dipendenti, in particolare magistrati, alle commissioni disciplinari potrebbe dare luogo ad oneri per la finanza pubblica. Su tali questioni chiede un chiarimento al rappresentante del Governo.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO in riferimento dell'articolo 7, comma 5, ritiene opportuno inserire un ulteriore periodo volto a precisare, anche per gli avvocati che esercitano all'estero, l'obbligo del contributo annuale per l'iscrizione all'albo; con riferimento all'articolo 24, evidenzia la necessità di aggiungere il riferimento alle discipline applicabili agli ordini circondariali e al Consiglio nazionale forense in materia di gestione economico-finanziaria; al fine di garantire la neutralità finanziaria della disposizione recata dall'articolo 30, ritiene opportuno inserire al comma 2 un ulteriore periodo, volto a specificare che gli oneri derivanti dall'espletamento delle attività dello sportello sono posti a carico degli iscritti a ciascun albo, elenco o registro, nella misura e secondo le modalità fissate da ciascun consiglio dell'ordine ai sensi dell'articolo 29 della presente legge»; relativamente all'articolo 41, al fine di scongiurare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, privi di adeguata copertura finanziaria, ritiene che si debba ripristinare la formulazione originaria del comma 8, risultante dal testo approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica, nella parte in cui si prevede la non applicazione Pag. 48al tirocinio presso gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato delle disposizioni sulla corresponsione di un adeguato compenso al tirocinante; con riferimento all'articolo 47, afferma che, al fine di scongiurare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, privi di adeguata copertura finanziaria, sia necessario ripristinare la previsione originaria di cui al comma 13, contenuta nel testo approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica, che precisa come i costi per l'espletamento delle procedure di esame debbano essere posti a carico dei soggetti partecipanti. Esprime quindi parere contrario sulle seguenti proposte emendative: sugli emendamenti Bernardini 1.6, Cavallaro 1.251, Bernardini 1.700, limitatamente al capoverso Art. 37, comma 5, Bernardini 3.2, Ferranti 9.2, Cavallaro 15.250, Beltrandi 16.1, Frassinetti 16.250, Cavallaro 21.700, Cavallaro 22.2, Beltrandi 29.6, Cavallaro 40.251, Ferranti 41.1, Cavallaro 41.7, Beltrandi 41.31, Cavallaro 43.3, Beltrandi 43.4, 43.5, 43.6 e 43.7, Cavallaro 43.250, Lussana 43.701, Cavallaro 46.2, Beltrandi 46.3, 46.4 e 46.5 e Cavallaro 48.1.

  Maino MARCHI (PD) ritiene che andrebbe considerata attentamente la proposta di prevedere la gratuità del tirocinio svolto presso l'Avvocatura dello Stato o gli uffici legali degli enti pubblici, ritenendo necessario garantire un trattamento uniforme a tutti i tirocinanti, a prescindere dalla natura pubblica o privata del soggetto presso cui operano.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, dichiara di concordare con le considerazioni del collega Marchi, disapprovando la presenza di una doppia morale, a seconda che si tratti di operatori pubblici o privati, che si applica ai campi più disparati, dal trattamento dei collaboratori al prelievo fiscale. Anche alla luce della propria esperienza professionale, invita, comunque, a considerare gli aspetti problematici di una regolamentazione troppo rigida del tirocinio, osservando come essa possa portare ad effetti indesiderati e, in particolare, a forme di elusione o di arroccamento ereditario dei professionisti, che precluderebbero l'accesso alle professioni da parte delle giovani generazioni.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO osserva come una disparità di trattamento tra i praticanti che svolgano la loro attività presso strutture pubbliche e quelli che la svolgono presso studi privati sarebbe difficilmente giustificabile sotto il profilo costituzionale.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, suggerisce di accantonare per il momento la valutazione in ordine all'articolo 41 e sulle proposte emendative ad esso riferite, chiedendo al Governo di svolgere i necessari approfondimenti, e di procedere all'espressione del parere sulle restanti parti del testo e sulle proposte emendative non riferite a tale articolo.

  Maino MARCHI (PD) concorda con la proposta metodologica del relatore.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3900 e abb. A, ad esclusione dell'articolo 41 e delle proposte emendative ad esso riferite, recante nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 4;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale appare opportuno prevedere:
    all'articolo 7 che per gli avvocati italiani che esercitano la professione all'estero non venga meno l'obbligo del contributo annuale per l'iscrizione all'albo;
    all'articolo 47, una disposizione volta a stabilire che all'espletamento delle procedure per l'esame di Stato per l'abilitazione Pag. 49all'esercizio della professione di avvocato si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenendo ferma la corresponsione all'Erario della tassa a carico dei candidati, di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, come rideterminata dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1990, n. 303;
    all'articolo 30, che gli oneri derivanti dall'espletamento delle attività di sportello sono posti a carico degli iscritti a ciascun albo, elenco o registro, nella misura e secondo le modalità fissate da ciascun consiglio dell'ordine ai sensi dell'articolo 29, comma 3;
   rilevato che, al fine di garantire la neutralità finanziaria del provvedimento in esame, è necessario apportare alcune modifiche al testo, e in particolare:
    prevedere, all'articolo 1, che dall'adozione dei regolamenti ivi previsti, e con i quali viene data attuazione al presente provvedimento, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    modificare l'articolo 5, al fine sia di prevedere che lo schema di decreto concernente la delega al Governo per l'esercizio in forma societaria della professione forense sia trasmesso anche alle commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario sia di inserire una apposita clausola di neutralità finanziaria;
   sarebbe, inoltre, opportuno ripristinare, all'articolo 1, comma 4, la procedura già contenuta nel testo trasmesso dal Senato e successivamente soppressa dalla Commissione di merito alla Camera, che prevedeva un doppio parere da parte delle commissioni parlamentari per l'adozione dei regolamenti per l'attuazione del presente provvedimento;
   sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

  All'articolo 1, dopo il comma 4, inserire il seguente: 4-bis. Dall'attuazione dei regolamenti di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  All'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
e per le conseguenze di carattere finanziario.;
   dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 5. Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  All'articolo 7, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo per gli avvocati di cui al presente comma l'obbligo del contributo annuale per l'iscrizione all'albo.

  All'articolo 30, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Gli oneri derivanti dall'espletamento delle attività di sportello di cui al presente articolo sono posti a carico degli iscritti a ciascun albo, elenco o registro, nella misura e secondo le modalità fissate da ciascun consiglio dell'ordine ai sensi dell'articolo 29, comma 3.

  All'articolo 47, dopo il comma 12, aggiungere il seguente: 13. Agli oneri per l'espletamento delle procedure dell'esame di Stato di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta ferma la corresponsione all'Erario della tassa di cui all'articolo Pag. 501, primo comma, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, come rideterminata dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1990, n. 303;

  e con la seguente condizione:

  All'articolo 1, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il Ministro della giustizia, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva;
   sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.6, 1.251, 1.700, limitatamente al capoverso Art. 37, comma 5, 3.2, 9.2, 15.250, 16.1, 16.250, 21.700, 22.2, 29.6, 40.251, 43.3, 43.4, 43.5, 43.6, 43.7, 43.250, 43.701, 46.2, 46.3, 46.4, 46.5, 48.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative».

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO dichiara di concordare con la proposta del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, tenuto conto che restano da esaminare l'articolo 41 e le proposte emendative ad esso riferite, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori.
Testo unificato C. 2438 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Rolando NANNICINI (PD), relatore, ricorda che il provvedimento, recante la disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori, è già stato esaminato dalla Commissione nella seduta del 20 settembre 2012, che ha espresso un parere di nulla osta. Segnala che la Commissione affari costituzionali, nella medesima data, ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, apportando alcune modifiche riferite, in particolare, all'articolo 3, volte a precisare che la retribuzione del collaboratore non possa essere inferiore ai minimi contrattuali o definiti dalla legge ovvero all'equo compenso e che l'Amministrazione della Camera di appartenenza del Parlamentare provvede all'assolvimento degli oneri fiscali e previdenziali legati alla retribuzione dei collaboratori senza assumere la veste di sostituto di imposta del collaboratore ai sensi della legislazione vigente in materia. Fa presente che le modifiche apportate al testo sembrano avere carattere eminentemente ordinamentale e non appaiono, pertanto, comportare aspetti problematici di carattere finanziario, così come le proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea. Al riguardo, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento, concordando sull'assenza di profili finanziari problematici nelle proposte emendative presentate.

Pag. 51

  Rolando NANNICINI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il testo unificato del progetto di legge C. 2438 e abb.-A, recante disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del parlamento e i loro collaboratori e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 2;
   esprime
   sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA».

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo che modifica la convenzione tra l'Italia e il Belgio in vista di evitare la doppia imposizione e di prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e il protocollo finale, firmati a Roma il 29 aprile 1983, fatto a Bruxelles l'11 ottobre 2004.
C. 5417 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Rolando NANNICINI (PD), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame reca la ratifica del secondo protocollo aggiuntivo che modifica la Convenzione tra l'Italia e il Belgio al fine di evitare le doppie imposizioni e di prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, firmato a Bruxelles l'11 ottobre 2004. Rileva che il disegno di legge è corredato di una relazione tecnica, che afferma che gli effetti finanziari positivi e negativi recati dal provvedimento in esame sono di non rilevante entità in considerazione del modesto numero dei soggetti interessati.
  Per quanto attiene ai profili finanziari del provvedimento, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la presumibile esiguità dei casi che potranno rientrare nella nuova disciplina in esame e, pertanto, dichiara di non avere osservazioni da formulare al riguardo.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento.

  Rolando NANNICINI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 5417 Governo recante Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo che modifica la convenzione tra l'Italia e il Belgio in vista di evitare la doppia imposizione e di prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi ed il protocollo finale, firmati a Roma il 29 aprile 1983, fatto a Bruxelles l'11 ottobre 2004;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012.
C. 5446 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il Pag. 52disegno di legge, recante l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e il Bureau International des Expositions (BIE), dell'11 luglio 2012, sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione universale di Milano del 2015, è corredato di relazione tecnica.
  Con riferimento all'articolo 5 dell'Accordo, concernente le responsabilità dell'Organizzatore, osserva che le norme non sono considerate dalla relazione tecnica e non risultano finanziate a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3 del disegno di legge. Ritiene pertanto necessario che il Governo precisi se, e per quale ammontare, l'istituzione del Centro servizi rientri tra le opere finanziabili a valere sull'autorizzazione di spesa complessivamente prevista dal decreto-legge n. 112 del 2008, ovvero indichi le diverse risorse con cui fare fronte al predetto onere.
  Relativamente all'articolo 6, recante disposizioni in materia di ingresso e soggiorno dei partecipanti sia una facoltà già attribuita dalla normativa vigente al Ministero degli affari esteri e, pertanto, la norma non rechi effetti finanziari. Viceversa, l'esenzione dalla richiesta del permesso di soggiorno, conseguente alla concessione, in sua vece, della carta di identità, comporta un mancato introito pari a 135.00 euro nel 2014 e 315.000 euro nel 2015. Sottolinea che la relazione tecnica precisa che, sulla base della normativa vigente, i permessi di soggiorno che riguardano il personale delle Sezioni, circa 5.000 persone, potrebbero essere o di durata superore a tre mesi e inferiore ad un anno (80 euro) ovvero superiore ad un anno e inferiore o pari a due anni (100 euro). La relazione tecnica, pertanto, calcola un costo medio del permesso di soggiorno di 90 euro, per un totale di 450.000 euro, ed ipotizza che, dei 5.000 soggetti qualificati come personale delle Sezioni, il 30 per cento avrebbe richiesto il permesso di soggiorno nel 2014 (per un mancato introito complessivo pari a 135.000 euro) e il restante 70 per cento lo avrebbe richiesto nel 2015 (per un mancato introito complessivo di 315.000 euro). Al riguardo, osserva che il mancato introito quantificato dalla relazione tecnica sembrerebbe calcolato solo sul personale delle sezioni e non anche, come previsto dal comma 2, sui componenti del nucleo familiare. In proposito, ritiene, pertanto, che andrebbe acquisito un chiarimento. Con riferimento alle procedure accelerate per il rilascio dei visti ai partecipanti all'Expo, considera necessario che sia chiarito se gli uffici interessati potranno sostenere l'aggravio delle attività nell'ambito delle risorse disponibili per ciascuna amministrazione.
  In relazione all'articolo 7 dell'Accordo, riguardante l'uso gratuito delle frequenze radioelettriche, ritiene utile acquisire dal Governo una stima del costo della cessione a titolo gratuito delle frequenze ai partecipanti ufficiali, allo scopo di verificare la capienza delle risorse autorizzate dal decreto-legge n. 112 del 2008 in favore dell'Organizzatore.
  Con riferimento all'articolo 10 dell'Accordo, recante l'esenzione dalle imposte per i Commissariati generali di sezione, rileva che la relazione tecnica non ascrive effetti di minor gettito alle agevolazioni fiscali in esame ritenendo che, per alcune di esse, gli effetti finanziari si configurano come rinuncia a maggior gettito. Osserva in proposito che tale valutazione presuppone che le attività oggetto dei benefici fiscali diano luogo ad elementi di reddito aggiuntivi rispetto alle previsioni economico-finanziarie a suo tempo formulate e non ad elementi sostitutivi rispetto alla normale attività svolta dai soggetti interessati. In tale ultima ipotesi – infatti – la sostituzione di attività sottoposte a tassazione con altre esenti da imposizione potrebbe determinare perdite di gettito. In proposito, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo, che considera utile anche con riferimento ai possibili effetti finanziari di alcune norme non considerate dalla relazione tecnica e, in particolare, del comma 4, relativo ad esenzioni in materia di TOSAP, di imposta pubblicitaria e di imposta municipale secondaria, del comma 6, relativo all'esenzione Pag. 53dall'accisa dei consumi di energia elettrica e di gas e dei commi 7 e 8, in materia di esenzione da dazi ed imposte dei beni importati dai Commissariati. Riguardo al coordinamento fra le norme in esame e l'ordinamento interno, fa presente che le norme introducono esenzioni e agevolazioni fiscali anche con riferimento ad imposte il cui gettito è – in base alla disciplina sul federalismo fiscale – di competenza degli enti territoriali. Segnala, in particolare, che il decreto che disciplina il federalismo comunale prevede che una quota del gettito di alcuni tributi erariali (imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale, ed altre) sia destinata a finanziare un apposito Fondo perequativo per gli enti locali. Infine, al fine di verificare i possibili effetti finanziari del comma 11, considera necessario acquisire un chiarimento in ordine alla portata applicativa della disposizione in base alla quale tutte le esenzioni in esame «non si applicano alle tasse ed ai prelievi corrispettivi di servizi resi ai Commissariati generali di sezione».
  Riguardo gli articoli 11 e 17 dell'Accordo, concernenti le Assicurazioni sociali e sanitarie per il personale delle Sezioni e dei Partecipanti non ufficiali, non ha osservazioni da formulare in merito alle disposizioni sull'assistenza sanitaria, che non appaiono innovare la materia dell'assistenza da prestare agli stranieri presenti sul territorio nazionale, mentre, riguardo ai profili previdenziali, ritiene che andrebbe acquisita conferma della neutralità finanziaria delle norme.
  Con riferimento all'articolo 12 dell'Accordo, riguardante il personale delle sezioni, considera necessario acquisire una conferma circa la completa riconducibilità delle agevolazioni in esame alle convenzioni internazionali già vigenti in materia di doppia imposizione.
  Circa l'articolo 14 dell'Accordo, relativo alla frequenza del sistema scolastico ed universitario, ritiene necessario un chiarimento sulla portata applicativa delle disposizioni. In particolare, da un lato, l'Accordo pone in capo alle scuole l'obbligo di accoglienza, dall'altro, tale obbligo risulta limitato dall'entità delle risorse a disposizione. Ritiene che non sia chiaro, inoltre, se le disponibilità finanziarie nei limiti delle quali è consentita l'accoglienza siano quelle dei singoli istituti scolastici, quelle della regione Lombardia o, invece, quelle derivanti dall'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 14 del decreto-legge n. 112 del 2008. Su tali aspetti considera necessario un chiarimento del Governo.
  Riguardo all'articolo 16 dell'Accordo, in materia di esenzione dalle imposte per i Partecipanti non ufficiali, rileva che la relazione tecnica non ascrive effetti di minor gettito alle agevolazioni fiscali in esame, ritenendo che gli effetti finanziari si configurino come rinuncia a maggior gettito. Osserva in proposito che tale valutazione presuppone che le attività oggetto dei benefici fiscali diano luogo ad elementi di reddito aggiuntivi rispetto alle previsioni economico-finanziarie a suo tempo formulate e non ad elementi sostitutivi rispetto alla normale attività svolta dai soggetti interessati. In tale ultima ipotesi – infatti – la sostituzione di attività sottoposte a tassazione con altre esenti da imposizione potrebbe determinare perdite di gettito. In proposito, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo. Con riferimento all'esenzione dalle imposte dirette disposta dal comma 1, osserva come la relazione tecnica affermi che essa riguarda soggetti non residenti. Tuttavia, l'articolo 1 dell'Accordo include nella definizione di Partecipanti non ufficiali «ogni entità giuridica, nazionale od estera». Sul punto, al fine di escludere effetti finanziari, ritiene opportuno acquisire un chiarimento del Governo. In merito al comma 4, segnala che le modalità semplificate inerenti le procedure doganali da adottare sono riferite non solamente alle importazioni in ammissione temporanea, ma anche alle importazioni definitive. In proposito valuta necessari chiarimenti, anche in considerazione del fatto che le agevolazioni fiscali in favore dei Commissariati generali di sezione previste dal precedente articolo 10, comma 7, dell'Accordo Pag. 54sono riferite esclusivamente alle importazioni di beni in regime di ammissione temporanea.
  Segnala, peraltro, che – come evidenziato nell'Analisi tecnico normativa (punto 10) – la Convenzione di Parigi del 1928 obbliga i Paesi che organizzano esposizioni internazionali a consentire l'ammissione temporanea di beni da parte dei partecipanti a dette esposizioni. Riguardo al coordinamento fra le norme in esame e l'ordinamento interno, fa presente che le norme introducono esenzioni ed agevolazioni fiscali anche con riferimento ad imposte il cui gettito è – in base alla disciplina sul federalismo fiscale – di competenza degli enti territoriali. Segnala, in particolare, che il decreto che disciplina il federalismo comunale prevede che una quota del gettito di alcuni tributi erariali (imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale, ed altre) sia destinata a finanziare un apposito Fondo perequativo per gli enti locali.
  Con riferimento all'articolo 18 dell'Accordo, concernente il regime applicabile al personale dei partecipanti non ufficiali, rinvia, quanto all'applicazione della disciplina in materia scolastica e universitaria, alle osservazioni formulate con riferimento al precedente articolo 14.
  Riguardo gli articoli 19 e 20 dell'Accordo, recanti agevolazioni fiscali per l'Organizzatore, con riferimento alle disposizioni che esentano dall'IRES e dall'IRAP i contributi pubblici erogati alla Expo 2015 SpA e alla AREXPO SpA, osserva che di norma, in assenza di una deroga esplicita, i contributi pubblici concorrono alla formazione della base imponibile IRES ed IRAP. Pertanto, l'assenza di oneri indicata dalla relazione tecnica presuppone che, a fronte dell'iscrizione in bilancio degli oneri relativi al finanziamento dell'Esposizione, non siano stati iscritti, a suo tempo, anche i relativi effetti (positivi) fiscali. Sul punto ritiene necessario un chiarimento del Governo. Andrebbe, inoltre, chiarito il coordinamento fra le norme in esame e la disciplina sul federalismo fiscale, tenuto conto che vengono introdotte agevolazioni ed esenzioni anche con riferimento ad imposte il cui gettito è di competenza degli enti territoriali, ad esempio l'IRAP per le regioni. Ciò con particolare riferimento all'articolo 19, comma 6, per il quale l'Accordo prevede un prolungamento della validità fino al 30 aprile 2017. Segnala, in proposito, che il decreto che disciplina il federalismo comunale prevede che una quota del gettito di alcuni tributi erariali (imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale, ed altre) sia destinata a finanziare un apposito Fondo perequativo per gli enti locali.
  Con riferimento all'articolo 21 dell'Accordo, recante disposizioni in materia di eredità immateriale dell'Expo, considera necessario che il Governo precisi con quali disponibilità finanziarie sarà possibile dare attuazione alla norma, tenuto conto che la proiezione temporale delle risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 112 del 2008 termina nel 2015, mentre per le attività in esame potrebbero rendersi necessari finanziamenti a carattere permanente.
  Circa l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, recante la copertura finanziaria, rileva che l'accantonamento del quale è previsto l'utilizzo reca le necessarie disponibilità. Dal punto di vista formale segnala che, trattandosi di un onere limitato agli anni 2014 e 2015, quest'ultimo non ricompreso nel triennio di riferimento dei Fondi speciali, il riferimento alle proiezioni previsto dalla norma andrebbe integrato con l'inciso: per l'anno 2014. Quanto alla formulazione della clausola di copertura finanziaria, osserva che essa è configurata in termini di autorizzazione di spesa, mentre la relazione tecnica indica che gli oneri sono riconducibili ad una stima delle minori entrate derivanti dall'esenzione dalla richiesta del permesso di soggiorno. Ritiene, pertanto, opportuno che il Governo chiarisca se la formulazione della clausola di copertura sia compatibile con la natura degli oneri derivanti dal provvedimento o se si renda, invece, necessario configurare la disposizione in termini previsionali ed introdurre una specifica clausola di salvaguardia.

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  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di acquisire gli elementi informativi richiesti dal presidente.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto della richiesta del rappresentante del Governo, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.15.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 700 del 6 settembre 2012, a pagina 83, seconda colonna, sostituire dalla trentottesima al quarantaduesima riga con le seguenti:
  «indicati dal progetto di legge, poiché risultano già istituite due Commissioni parlamentari che garantiscono l'indipendenza richiesta in sede internazionale.».