CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 settembre 2012
706.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
Pag. 59

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Staffan de Mistura.

  La seduta comincia alle 9.

Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo che modifica la convenzione tra l'Italia e il Belgio in vista di evitare la doppia imposizione e di prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi ed il protocollo finale, firmati a Roma il 29 aprile 1983, fatto a Bruxelles l'11 ottobre 2004.
C. 5417 Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Enrico PIANETTA (PdL), relatore, segnala che il Protocollo in esame è volto a modificare la disciplina convenzionale vigente Pag. 60al fine di disciplinare in maniera più equilibrata e non discriminatoria i rapporti economico-fiscali tra l'Italia e il Belgio.
  Il protocollo ha per oggetto la modifica dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione del 1983 – resa esecutiva in Italia dalla legge n. 148 del 1989 – riguardante le remunerazioni pagate, a fronte di servizi resi allo Stato, ovvero a una sua suddivisione o ente locale (cosiddette «funzioni pubbliche»). La disposizione attualmente vigente attribuisce il diritto di imposizione su questa tipologia di redditi allo Stato che ha effettuato i pagamenti, mentre il paragrafo 1, lettera b), prevede alcune deroghe a questo principio qualora la persona fisica sia residente nell'altro Stato e ivi svolga la sua attività lavorativa.
  Il protocollo firmato l'11 ottobre 2004, prevede che le remunerazioni in questione siano assoggettate a tassazione esclusiva nello Stato della fonte se corrisposte a cittadini di tale Paese, indipendentemente dal fatto che i medesimi siano divenuti o no residenti nello Stato in cui svolgono la propria attività al solo fine della prestazione del servizio.
  Osserva che ciò avrà effettivi effetti positivi per i numerosi cittadini italiani che prestano la propria attività in Belgio, compresi coloro che prestano la propria attività presso le rappresentanze diplomatiche dello Stato italiano e le rappresentanze permanenti dell'Unione europea e della NATO.
  Ricorda che la relazione illustrativa sottolinea la presumibile esiguità delle ipotesi applicative interessate e l'assenza, pertanto, di effetti complessivi significativi in termini di oneri finanziari, che dovrebbero essere in ogni caso di segno netto positivo.

  Il sottosegretario di Stato Staffan de MISTURA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

  Franco NARDUCCI (PD) ringrazia il relatore per il lavoro svolto, rallegrandosi per il fatto che il provvedimento in titolo getti le premesse per sanare un contenzioso che da lungo tempo grava su numerosi connazionali.

  Stefano STEFANI, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009.
C. 5418 Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Francesco TEMPESTINI (PD), relatore, rammenta che l'Accordo in esame, in materia di cooperazione di polizia tra l'Italia e gli Stati Uniti nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, sancisce l'impegno dei due Paesi a collaborare, nell'azione di prevenzione e di attività investigativa, attraverso la facoltà di interrogazioni automatizzate dei dati dattiloscopici e dei profili del DNA.
  Osserva che gli organismi designati per l'esecuzione dell'Accordo sono, per l'Italia, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e, per gli Stati Uniti d'America, il Dipartimento di giustizia e il Dipartimento per la sicurezza interna. La conclusione dell'Accordo, i cui negoziati hanno avuto inizio il 13 febbraio 2009, si è resa necessaria per rafforzare la cooperazione di polizia, attraverso una condivisione delle informazioni e uno sviluppo di tecnologie automatizzate che favoriscano più incisive forme di controllo, soprattutto alle frontiere. Pag. 61
  L'intesa, nel suo articolato, concentra la propria portata applicativa sulla prevenzione e sulla lotta contro le forme gravi di criminalità transfrontaliera e il terrorismo, ispirandosi al Trattato intergovernativo fatto a Prüm il 27 maggio 2005, a cui l'Italia ha aderito ai sensi della legge n. 85 del 2009. Ai fini dell'attuazione dell'intesa, le Parti garantiscono la disponibilità dei dati di riferimento (profili e dati identificativi del DNA, dati dattiloscopici e identificativi delle impronte digitali), creati per la prevenzione e le investigazioni sulle forme gravi di criminalità, purché non consentano l'identificazione diretta del soggetto interessato.
  Sottolinea la rilevanza che questo tipo di dati sta assumendo nelle tecniche investigative e l'opportunità del loro utilizzo per una lotta a tutto campo alla grande criminalità transnazionale.
  L'Accordo, nel rispetto delle competenze degli organi attuatori, autorizza i rispettivi punti di contatto nazionali ad accedere, tramite interrogazioni automatizzate effettuate singolarmente, ai dati di riferimento contenuti sia nei sistemi nazionali di identificazione delle impronte digitali appositamente creati, sia negli schedari dei profili del DNA. Le intese attuative definiscono i limiti quantitativi delle richieste e le modalità tecniche e procedurali di accesso alle banche dati con riferimento a un gruppo esaustivo di reati che formeranno oggetto di cooperazione, che sono sostanzialmente individuabili nelle fattispecie punibili con una pena privativa della libertà superiore nel massimo ad un anno o con una pena più severa.
  Qualora si constati la concordanza di dati dattiloscopici o di profili del DNA, nell'ambito della procedura esaminata, la trasmissione degli ulteriori dati avviene in base alle procedure della Parte richiesta e nel rispetto della propria legislazione nazionale. Nell'Accordo vengono indicati i limiti al trattamento dei dati e delle informazioni, le procedure per la rettifica, il blocco o la cancellazione dei dati, le modalità di documentazione e le misure tecniche e organizzative tese alla sicurezza.
  È sancita la trasparenza delle procedure nonché la non incidenza dell'Accordo su diritti e su obblighi derivanti da altri accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, sottoscritti dall'Italia e dagli Stati Uniti d'America (articolo 18).
  Per quanto attiene agli oneri dell'Accordo, pari a 10.164.000 euro per l'anno 2012, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Tali oneri, come si desume dalla relazione tecnica, sono in larga parte (9.922.000 euro) riconducibili alla sviluppo del sistema automatizzato di identificazione delle impronte (AFIS), ivi incluso l'adeguamento delle infrastrutture hardware, nonché specifici interventi di software e l'aggiornamento del sistema.
  In conclusione, manifesta apprezzamento per il rispetto nell'Accordo in esame delle necessarie garanzie connesse all'estrema delicatezza delle informazioni trattate, pur nella consapevolezza dell'esigenza di rafforzare gli strumenti per la lotta al crimine transnazionale.

  Il sottosegretario di Stato Staffan de MISTURA si associa alle considerazioni del relatore, sostenendo l'importanza della ratifica in titolo, nonostante gli elevati costi da affrontare sul piano tecnologico, nell'intento di ribadire l'impegno in prima linea del nostro Paese contro la criminalità.

  Stefano STEFANI, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Pag. 62Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 5434 Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Stefano STEFANI, presidente, fa presente che la Commissione ha dovuto già occuparsi del tema oggetto della Convenzione in titolo nell'esame delle norme di necessità ed urgenza varate in relazione al giudizio presso la Corte internazionale di giustizia sul caso degli internati italiani in Germania nella seconda guerra mondiale.

  Mario BARBI (PD), relatore, ricorda che la Commissione si è già dovuta occupare della problematica soggiacente all'Accordo in esame: l'assenza di un'adeguata legislazione interna riguardante le immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni.
  Osserva che nell'attuale ordinamento italiano vige solo il decreto-legge n. 63 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2010, che senza prevedere regole sostanziali sull'immunità, si limita a prescrivere la sospensione delle misure esecutive a loro carico nelle more di procedimenti davanti a istanze giurisdizionali internazionali. Tale sospensione, per volontà parlamentare, è stata però vincolata ad una scadenza temporale, poi prorogata, per effetto dell'articolo 7 del decreto-legge n. 216 del 2011, al 31 dicembre del corrente anno.
  Evidenzia di avere perorato in tale contesto l'adesione italiana alla Convenzione di New York del 2 dicembre 2004 con un ordine del giorno accolto dal Governo il 25 maggio 2010 in occasione della conversione del primo decreto-legge sopra richiamato. Rileva che la presentazione del disegno di legge in esame adempie quindi a tale atto di indirizzo parlamentare. La Convenzione, adottata per consensus il 2 dicembre 2004 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, contribuisce alla certezza dei rapporti giuridici, consentendo di disporre di criteri univoci volti a orientare la giurisprudenza,
  La Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione. Ad oggi, ventotto Stati hanno firmato la Convenzione e soltanto tredici Stati l'hanno ratificata o vi hanno aderito (tra i quali l'Austria, la Francia, il Giappone, la Norvegia, il Portogallo, la Romania, la Spagna, la Svizzera e la Svezia).
  Per quanto la Convenzione non sia ancora entrata in vigore né stia presumibilmente per entrarvi in tempi brevi, rileva che è vigente sul piano internazionale, per lo Stato firmatario l'obbligo di agire in buona fede, ossia di comportarsi in modo non contraddittorio e contrastante rispetto alla disciplina fissata nel testo convenzionale. Acquisisce quindi comunque rilievo per l'Italia divenire al più presto Stato-parte della Convenzione, anche per far fronte ai contenziosi già aperti sui quali chiede che il Governo voglia fornire i ragguagli che riterrà opportuni.
  La Convenzione si compone di un preambolo e di trentatré articoli suddivisi in sei parti. La parte prima (articoli 1-4) fissa gli scopi generali della Convenzione e contiene disposizioni relative all'uso dei termini impiegati nel trattato ed all'ambito di applicazione dello stesso. La parte seconda (articoli 5-9) è dedicata ai princìpi generali in materia di immunità dalla giurisdizione e detta le modalità pratiche attraverso le quali operano i suddetti princìpi. La parte terza (articoli 10-17) disciplina le ipotesi in cui l'immunità non può essere invocata dallo Stato convenuto. La parte quarta (articoli 18-21) detta norme in materia di immunità dalle misure di esecuzione e dalle misure cautelari riguardanti beni di proprietà dello Stato straniero o crediti ad esso riferibili. La parte Pag. 63quinta (articoli 22-24) prevede disposizioni di natura procedurale. Infine, la parte sesta (articoli 25-33) contiene clausole finali, tra le quali spicca per importanza quella relativa al sistema di soluzione delle controversie.
  La Convenzione, che fa salvi gli accordi internazionali preesistenti in materie oggetto della Convenzione stessa, di cui comunque l'Italia non è parte, enuncia l'immunità quale regola generale: lo Stato-parte è tenuto a darvi immediato effetto, astenendosi dall'esercitare la giurisdizione in un procedimento pendente davanti ai propri tribunali contro un altro Stato e dovendo assicurare che i suoi tribunali accertino d'ufficio che l'immunità dell'altro Stato sia rispettata.
  Stabilita la regola generale dell'immunità, la Convenzione enumera una serie di eccezioni nelle quali la giurisdizione civile può essere esercitata. Le eccezioni sono di due tipi: ve ne sono alcune di portata generale, disciplinate nella parte seconda della Convenzione, e altre di portata specifica, perché relative a determinate categorie di procedimenti, disciplinate nella parte terza.
  Il testo convenzionale non prevede espressamente la distinzione tra atti iure imperii ed atti iure gestionis, ma la presuppone, in quanto i procedimenti per i quali lo Stato può essere legittimamente convenuto in un giudizio civile corrispondono al compimento di atti statali tradizionalmente qualificati come attività di tipo privatistico dal diritto internazionale consuetudinario.
  In particolare, la Convenzione individua tre categorie di procedimenti a seconda del loro oggetto: la prima attiene alle transazioni commerciali tra Stati e persone fisiche e giuridiche straniere (articolo 10). La disposizione non si applica alle transazioni commerciali tra Stati.
  L'applicazione di tale disposizione della Convenzione nell'ordinamento italiano non dovrebbe comportare problemi particolari alla luce della prassi giurisprudenziale. Infatti, per giurisprudenza costante il carattere commerciale di una transazione o di un contratto è desunto in via esclusiva dalla natura oggettiva dell'attività degli Stati stranieri, conformemente all'esigenza di assicurare la minore restrizione possibile al diritto dei singoli alla tutela giurisdizionale. Ne consegue che il giudice italiano ha finora teso a escludere l'immunità giurisdizionale tutte le volte in cui l'atto aveva natura privatistica.
  Ricorda che anche recentemente, con riferimento al noto caso dei bonds argentini, la Corte di cassazione ha applicato il criterio della natura dell'atto, concludendo che le emissioni e la collocazione sul mercato di obbligazioni da parte di uno Stato straniero rientrano nella categoria degli atti privatistici, per i quali è esclusa l'immunità, e che, invece, i provvedimenti di moratoria, che perseguono la funzione pubblica di tutela dei bisogni primari di sopravvivenza economica della popolazione, devono essere sottratti dal controllo giurisdizionale.
  Una seconda importante categoria di eccezioni alla regola generale dell'immunità comprende i procedimenti relativi a contratti di lavoro
  Per la Convenzione di New York il procedimento civile può essere promosso solo nei casi in cui tutti i criteri elencati nell'articolo 11 siano cumulativamente soddisfatti. A contrario, per orientamento costante della giurisprudenza italiana, espresso per la prima volta nel 1989 dalla Corte di cassazione, la giurisdizione può essere esercitata allorché sia soddisfatto alternativamente uno dei due seguenti criteri: a) le mansioni del lavoratore, a prescindere dalla natura della pretesa fatta valere, siano soltanto accessorie, periferiche o ausiliarie rispetto al perseguimento delle funzioni pubbliche dell'ente convenuto e dunque inidonee ad interferire sui poteri sovrani dello Stato straniero; oppure, b) la pretesa azionata, a prescindere dalle mansioni svolte dal lavoratore, riguardi esclusivamente aspetti patrimoniali del rapporto di lavoro (retribuzione, indennità di licenziamento, eccetera).
  Ai sensi della Convenzione, i due criteri delineati devono invece sussistere cumulativamente ai fini del riconoscimento dell'immunità. Pertanto, prima facie, a confronto Pag. 64con il consolidato orientamento della giurisprudenza italiana, la Convenzione delle Nazioni Unite può considerarsi meno protettiva dei diritti del lavoratore. Tuttavia occorre rilevare che sono molto rari i casi in cui il giudice italiano ha riconosciuto sussistente la giurisdizione rispetto a domande di carattere non patrimoniale (quali la reintegrazione nel posto di lavoro o l'inquadramento superiore).
  La terza categoria di procedimenti per i quali non è possibile invocare l'immunità concerne i procedimenti relativi al risarcimento dei danni derivanti da morte o lesioni personali e dei danni ai beni. Ai sensi della Convenzione, e sempre che gli Stati interessati non abbiano convenuto diversamente, uno Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente un'azione di risarcimento del danno in caso di morte o di lesione alla persona o in caso di danno o perdita di beni materiali, dovuti a un atto od omissione presumibilmente attribuibile allo Stato.
  Distinta dalla questione dell'immunità dalla giurisdizione nei procedimenti di cognizione è quella delle immunità dalle misure di coercizione, disciplinata dalla parte quarta della Convenzione. Le immunità dalla giurisdizione e le immunità dalle misure coercitive, per quanto fortemente connesse, non hanno un'estensione coincidente, dovendosi riconoscere alle immunità dalle misure coercitive una sfera di applicazione più ampia di quella prevista per le immunità dalla giurisdizione. L'indirizzo seguito dalla Convenzione di New York è in linea con le soluzioni cui perviene la giurisprudenza italiana, secondo cui non è lo Stato straniero a essere soggettivamente immune dalla giurisdizione esecutiva, ma sono i suoi beni a non poter essere oggetto di esecuzione se destinati all'adempimento delle sue funzioni pubbliche.
  Relativamente alle immunità dello Stato dalle misure di coercizione posteriori alla sentenza, la Convenzione dispone che nessuna misura di coercizione (pignoramento, sequestro, esecuzione contro i beni di uno Stato) può essere adottata in relazione a un procedimento davanti ad un tribunale di un altro Stato, salvo che: lo Stato vi abbia espressamente consentito; lo Stato abbia riservato o destinato dei beni per la soddisfazione della domanda oggetto del procedimento; lo Stato abbia stabilito che i beni sono specificamente utilizzati o destinati a essere utilizzati a scopi diversi da quelli di servizio pubblico non commerciali e sono situati nel territorio dello Stato del foro, a condizione che le misure coercitive posteriori alla sentenza riguardino soltanto beni che hanno un legame con l'ente contro il quale è stato promosso il procedimento.
  Ai fini di una migliore comprensione del contesto giuridico-internazionale nel quale si colloca l'adesione italiana alla Convenzione di New York, ricorda che la sentenza resa dalla Corte internazionale di giustizia resa il 3 febbraio 2012 a definizione della controversia apertasi tra Italia e Germania sulle riparazioni dovute a cittadini italiani per i crimini di guerra commessi dalle Forze armate del Terzo Reich in Italia ha statuito che l'Italia ha violato la norma di diritto internazionale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati sotto un triplice profilo: ha consentito che fossero istituiti dei procedimenti contro la Germania per le violazioni del diritto internazionale umanitario; ha consentito che fosse iscritta ipoteca giudiziale su un bene della Germania adibito a funzioni pubbliche; ha dato esecuzione alle sentenze greche di condanna della Germania per violazione del diritto internazionale umanitario. La Corte ha peraltro riconosciuto che l'immunità dalla giurisdizione impedisce alle vittime di ricorrere in giudizio contro la Germania, rinviando la soluzione del problema ad un eventuale negoziato diretto tra i due stati.
  Sottolinea che la disposizione dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica serve ad evitare situazioni incresciose come quelle createsi con il contenzioso dinanzi alla Corte dell'Aja: in particolare, la disposizione normativa delinea le modalità di attuazione delle sentenze con le quali la Corte internazionale di giustizia ha escluso Pag. 65la sussistenza della giurisdizione civile relativamente a specifiche condotte adottate da uno degli Stati coinvolti nella controversia, posta la loro qualificazione in termini di atti iure imperii.
  Osserva che si tratta di un intervento legislativo necessitato alla luce dell'interpretazione che la stessa Corte internazionale dà dell'articolo 59 del proprio Statuto, tale cioè da comprendere, nelle condotte esecutive del decisum internazionale che lo Stato soccombente è tenuto ad adottare, anche quelle volte a privare di effetti i provvedimenti giurisdizionali nazionali, pur divenuti irrevocabili, pronunciati rispetto a condotte coperte dall'immunità statale dalla giurisdizione civile.
  A fronte di una pronuncia della Corte che nega la giurisdizione del giudice civile nazionale nei confronti di altro Stato, il disegno di legge delinea due strade: se la causa civile in Italia è ancora in corso, il comma 1 demanda al giudice adito davanti al quale pende la controversia di dichiarare, d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio, il proprio difetto di giurisdizione; se la causa civile è già conclusa e dunque si è già formato il giudicato civile, il comma 2 consente la revocazione della sentenza in deroga alle disposizioni generali del codice di procedura civile.
  Auspica una rapida conclusione dell’iter del provvedimento, suggerendo comunque di risentire almeno l'autorevole giurista audito in occasione della conversione in legge del decreto-legge n. 63 del 2010, il professor Natalino Ronzitti, anche al fine di valutare l'impatto della Convenzione sul diritto internazionale umanitario a cui la nota vicenda dei crimini di guerra faceva riferimento.
  Prima di licenziare il disegno di legge per l'Assemblea, ritiene altresì necessario un chiarimento tecnico circa l'opportunità di precisare i termini per l'acquisizione dello status di parte della convenzione da parte dell'Italia, dal momento che il nostro Paese non l'ha sottoscritta entro la scadenza prevista.
  Osserva in conclusione che il provvedimento in esame presenta profili di indubbio interesse istituzionale, internazionale e politico, con evidenti riflessi su attese e aspettative di numerosi soggetti ma che allo stesso pone rimedio ad una situazione la cui insostenibilità è stata già ampiamente riconosciuta.

  Il sottosegretario di Stato Staffan de MISTURA si associa alle considerazioni del relatore sull'urgenza ed importanza del provvedimento, in quanto attualmente sono in corso circa venti vicende giudiziarie che coinvolgono Stati esteri in cui risulta rilevante l'immunità giurisdizionale.

  Stefano STEFANI, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Considera al riguardo particolarmente rilevante, come per gli analoghi precedenti, il parere che sarà reso dalla Commissione Giustizia. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012.
C. 5446 Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Stefano STEFANI, presidente e relatore, ricorda che l'Accordo in esame, tra l'Italia ed il Bureau International des Expositions (BIE), concluso a Roma l'11 luglio scorso, fissa alcune misure intese a facilitare lo svolgimento dell'Esposizione di Milano del 2015.
  L'Italia, in qualità di Stato ospitante dell'edizione 2015, nel rispetto delle disposizioni Pag. 66previste dalla Convenzione di Parigi del 1928 e dai Regolamenti BIE, è tenuta a prevedere una serie di facilitazioni per i partecipanti ufficiali e non ufficiali e a garantire loro taluni privilegi ed esenzioni, indispensabili per il pieno successo dell'evento.
  L'ambito dell'Accordo riguarda, in primo luogo, i privilegi e le agevolazioni da accordare al personale permanente dei partecipanti ufficiali, ossia ai rappresentanti dei Governi o delle organizzazioni internazionali intergovernative che intendano partecipare all'esposizione, al personale accreditato presso le singole sezioni, ai familiari a carico e al personale dipendente al seguito. L'Accordo include anche i privilegi e le agevolazioni che l'Italia intende concedere ai soggetti autorizzati dal Commissario generale dell'Esposizione (partecipanti non ufficiali). Ciò alla luce della crescente importanza che vanno assumendo il settore privato e la società civile.
  L'Accordo prevede, infine, agevolazioni fiscali per la società di gestione EXPO 2015 Spa (ente organizzatore), che comportano una rinuncia a maggiori gettiti, al fine di ottimizzare le risorse finanziarie messe a sua disposizione da parte del Governo e degli altri azionisti (Comune di Milano, Regione Lombardia, Provincia di Milano e Camera di commercio di Milano).
  Segnala il rilievo dell'articolo 21 che raccomanda la continuità nel tempo dell'EXPO di Milano attraverso la costituzione di una fondazione, ovvero analogo ente, che coinvolga il mondo scientifico ed il mondo finanziario, senza tuttavia oneri per lo Stato, come recita la relazione tecnica allegata al disegno di legge.
  Rammenta che per l'attuazione provvedimento in esame è prevista una spesa di euro 135.000 per l'anno 2014 e di euro 315.000 per l'anno 2015. Ai relativi oneri si provvederà mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri. Tali oneri derivano sostanzialmente dai mancati introiti per la concessione dei visti gratuiti.
  Rilevando che la norma relativa alla copertura finanziaria potrebbe richiedere una riformulazione tecnica secondo le eventuali indicazioni che la Commissione Bilancio potrebbe formulare, raccomanda la rapida approvazione del provvedimento per sottolineare l'impegno del Parlamento italiano a contribuire alla migliore riuscita dell'evento milanese.

  Il sottosegretario di Stato Staffan de MISTURA si associa alle considerazioni del relatore, osservando come la ratifica in titolo costituisca una condicio sine qua non per gli sviluppi organizzativi della manifestazione.

  Enrico PIANETTA (PdL) sottolinea come l'EXPO 2015 sia l'unica grande manifestazione internazionale prevista in Italia nei prossimi anni, il cui tema relativo all'alimentazione sicura ed all'energia per la vita rappresenta una grande sfida per l'umanità, anche in relazione agli Obiettivi di sviluppo del Millennio. Nel ricordare come oltre 850 milioni di esseri umani soffrano ancora di malnutrizione, auspica il massimo coinvolgimento delle forze pubbliche e private nel sostegno all'evento milanese.

  Stefano STEFANI, presidente e relatore, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.45.

Pag. 67

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Staffan de Mistura.

  La seduta comincia alle 9.45.

Priorità dell'Unione europea per la 67ma sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
N. 11424/12.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 31 luglio 2012.

  Stefano STEFANI presidente, sottolinea l'importanza del punto all'ordine del giorno in vista della partecipazione parlamentare all'apertura della nuova sessione dell'Assemblea generale la prossima settimana.

  Enrico PIANETTA (PdL), relatore, anche a nome del collega Tempestini, illustra, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, una proposta di documento finale (vedi allegato 1), ribadendo l'importanza del rafforzamento della coesione europea in tema di azione internazionale e riprendendo i temi principali dell'atto esaminato, dai seguiti della Conferenza di Rio+20 alla revisione degli Obiettivi di sviluppo del Millennio, dalla promozione della democrazia e dei diritti umani alla riforma dell'Organizzazione ed alla gestione della pace e della sicurezza.

  Il sottosegretario Staffan de MISTURA, nel preannunciare la sua presenza ai lavori dell'Assemblea generale dell'ONU, manifesta vivo apprezzamento per il contributo che verrà dalla delegazione parlamentare. Segnala l'utilità che l'Europa parli con una voce sola e ribadisce come molti spunti italiani siano stati recepiti nelle priorità adottate, anche se il risultato finale tiene evidentemente conto delle posizioni comuni a tutti gli Stati membri. Ricorda, a questo proposito, le osservazioni svolte nella precedente seduta dall'onorevole Frattini circa la prospettiva europea della riforma del Consiglio di sicurezza.

  Francesco TEMPESTINI (PD), relatore, riallacciandosi alle appena menzionate osservazioni del collega Frattini, fa presente che esse collimano con il punto politico della proposta di documento con riferimento all'impegno al Governo per il seggio europeo nel Consiglio di sicurezza, che non è avanzato in termini retorici, pur nella consapevolezza delle diverse posizioni esistenti in seno all'UE. Ritiene che tale questione debba essere affrontata con il Governo in termini strategici ai fini della precisazione della nostra politica estera in un quadro più generale. Pur ribadendo le caratteristiche a tratti meramente descrittive dell'atto esaminato, apprezza gli sviluppi delle relazioni UE-ONU, anche a seguito della risoluzione approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel maggio 2011. Evidenzia tuttavia una carenza sulle questioni economico-finanziarie oggi così attuali.

  Fiamma NIRENSTEIN (PdL), pur comprendendo come la proposta di documento corrisponda alle finalità della procedura in corso, auspica maggiore incisività nella critica all'ONU sul tema dei diritti umani ed in particolare della libertà religiosa, a fronte dei recenti fallimenti in Darfur e in Siria, oltre che dello stallo del Consiglio per i diritti umani di Ginevra. Ricorda poi l'intervento del Segretario generale dell'ONU Ban Ki Moon alla recente conferenza dei paesi non allineati contro le minacce rivolte tra Stati membri, per stigmatizzare ancora una volta l'atteggiamento anti-israeliano dell'Iran. Conclude auspicando che l'UE faccia sentire la sua voce in modo più deciso sui diritti umani soprattutto in Medio Oriente.

  Jean Leonard TOUADI (PD) ritiene che si debba dare maggiore importanza ai risultati di Rio+20 in quanto si è superata Pag. 68la precedente contrapposizione tra paesi ricchi e paesi poveri sul tema dello sviluppo, rafforzando la consapevolezza delle responsabilità nei confronti dell'ambiente. Ribadendo la critica al presente modello di sviluppo che non sfrutta razionalmente le risorse naturali, invita l'UE a fare un passo avanti a fronte dell'attuale crisi economica forse più strutturale che congiunturale. Raccomanda infine di valorizzare le battaglie italiane per la moratoria universale della pena di morte e le mutilazioni genitali femminili.

  Francesco TEMPESTINI (PD), relatore, considera meritevoli di riflessione le osservazioni della collega Nirenstein.

  Simone Andrea CROLLA (PdL) raccomanda all'esperienza del sottosegretario de Mistura l'esigenza di una riflessione sulla governance del segretariato generale delle Nazioni Unite anche in termini di spending review al fine di rendere più efficace l'uso delle risorse disponibili. Lamenta altresì la ridotta presenza sia italiana che europea nei ruoli apicali in seno all'ONU.

  Daniele GALLI (FLpTP) sottolinea la debolezza dell'UE che, pur essendo il primo contributore dell'ONU, non riesce a fare valere le sue posizioni in quanto non è dotata di una politica estera veramente comune. Auspica un atteggiamento più severo dell'Organizzazione verso quei Paesi che non riconoscono i principi della libertà individuale, facendo l'esempio delle mutilazioni genitali femminili e dei diritti delle donne e delle minoranze in genere.

  Il sottosegretario Staffan de MISTURA sottolinea l'utilità del dibattito, apprezzando in particolare il rilievo dell'onorevole Crolla sugli aspetti finanziari. Ribadisce l'esigenza che le priorità tengano conto delle posizioni di tutti gli Stati membri, ma anche l'opportunità che l'Italia non rinunci a precisare il suo punto di vista, così come ha fatto lui stesso a Vienna in una recente riunione dell'AIEA in cui è intervenuto, dopo il rappresentante europeo, per rimarcare le nostre valutazioni sulla Siria, sull'Iran e sulla Corea del Nord.

  Enrico PIANETTA (PdL), relatore, ringrazia i colleghi intervenuti ed il rappresentante del Governo. Nel condividere la natura di mediazione dell'atto esaminato, si associa alle considerazioni critiche in tema di diritti umani auspicando che l'Italia sia sempre di pungolo per una voce più forte e determinata dell'UE. Nel riformulare, anche a nome del collega Tempestini, la proposta di documento finale alla luce del dibattito svolto (vedi allegato 2), invita il Governo ad utilizzare il presente atto di indirizzo in tutte le sedi opportune.

  La Commissione approva, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, la proposta di documento finale come riformulata, che sarà trasmessa anche alle istituzioni europee.

Sui lavori della Commissione.

  Stefano STEFANI, presidente, a seguito delle considerazioni svolte nella seduta dello scorso 12 settembre, ritiene opportuno, ai fini della programmazione dei lavori della Commissione, che il rappresentante del Governo aggiorni la Commissione stessa sui seguiti dell'attentato a Bengasi.

  Il sottosegretario Staffan de MISTURA, segnalando che nella seduta di domani in Assemblea il Governo risponderà ad un'interpellanza urgente sul tema, rileva che il recente attentato si inserisce nella strategia di Al Qaeda di infiltrare la «primavera Pag. 69araba» per recuperare spazi politici. Nel caso specifico, un piccolo gruppo salafita si sarebbe inserito in una più ampia manifestazione sfruttandola per i suoi fini. Pur segnalando come in Libia circolino ancora troppe armi, ritiene che quel Paese, pur avendo all'interno diverse anime, abbia complessivamente iniziato un cammino di moderazione che trova naturalmente il pieno sostegno italiano. Osserva, peraltro, come ogni rivoluzione non possa prescindere da una fase di graduale assestamento.

  Stefano STEFANI, presidente, ringrazia il sottosegretario de Mistura e dichiara conclusa la seduta.

  La seduta termina alle 10.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.25 alle 10.30.

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