CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 settembre 2012
706.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sabato Malinconico.

  La seduta comincia alle 10.30.

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 18 settembre 2012.

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  Rita BERNARDINI (PD) dopo aver ricordato che il Consiglio d'Europa ha più volte richiamato il Parlamento ed il Governo italiano per l'irragionevole durata dei processi oltre che per il sovraffollamento delle carceri, invita la Commissione ed il Governo a riflettere sulla responsabilità che si assumono nel voler accantonare, attraverso la soppressione dell'articolo 2 del disegno di legge C. 5019 ovvero lo stralcio del medesimo, la parte relativa alla depenalizzazione, che invece serve proprio a deflazionare sia i processi che, qualora si dovesse procedere ad una depenalizzazione anche nel senso delle proposte di legge da lei presentate ed abbinate al disegno di legge del Governo, dello stesso sovraffollamento delle carceri.
  Invita in particolare il Governo, anche in considerazione dei «crono-programmi» ai quali è uso fare riferimento ultimamente il Presidente Monti, a chiarire come intenda intervenire sulla questione della durata e del numero eccessivo dei procedimenti giudiziari pendenti.
  Conclude evidenziando alla Commissione la responsabilità che questa si assume anche nei confronti dell'Europa nel momento in cui viene stabilito di cancellare la materia della depenalizzazione dal testo in esame.

  Il sottosegretario Sabato MALINCONICO prende atto dell'intervento dell'onorevole Bernardini, riservandosi di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

  Donatella FERRANTI (PD), relatore, presenta dei documenti di lavoro (vedi allegati 1 e 2) in merito alle materie della messa alla prova e della contumacia affinché possano servire da spunto in vista della predisposizione di una proposta di testo base. Si tratta in particolare di due articolati che esplicitano in disposizioni direttamente applicative gli interventi da lei svolti nelle precedenti sedute con riferimento a due delle materie oggetto del disegno di legge del Governo. Per quanto attiene alla materia delle pene detentive non carcerarie invita il Governo ad elaborare principi di delega maggiormente determinati rispetto a quelli contenuti nell'articolo 5 ovvero a formulare una disciplina direttamente applicativa della materia oggetto di tale articolo.

  Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.15.

COMITATO DEI NOVE

  Mercoledì 19 settembre 2012.

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.
Emendamenti C. 4041-A.

  Il comitato dei nove si è riunito dalle 12 alle 13.15.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 19 settembre 2012.

Audizione in relazione all'esame del progetto di legge C. 2519-B, approvato dal Senato, recante disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, dell'Autorità Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, Dott. Vincenzo Spadafora, di rappresentanti dell'Associazione italiana magistrati per i minorenni e per la famiglia (AIMMF) e di rappresentanti dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie (ANFAA).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO indi del vicepresidente Federico PALOMBA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sabato Malinconico.

  La seduta comincia alle 15.15.

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Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori.
Testo unificato C. 2438 Codurelli e C. 5382 Cazzola.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame testo unificato e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, osserva che la Commissione Giustizia è chiamata ad esprimersi sul testo unificato delle abbinate proposte C. 2438 Codurelli e C. 5382 Cazzola, recanti la disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori.
  Prima di illustrare il testo ritiene opportuno ricordare che l'esame in sede consultiva si limita alle parti di competenza della Commissione, che nel caso in esame si sostanziano nei richiamo al codice civile ed a istituti ivi previsti.
  Per quanto attiene al testo, questo reca disposizioni per la regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari, con particolare riferimento ad alcuni aspetti peculiari di tale rapporto, al fine di introdurre nell'ordinamento alcune disposizioni di legge necessarie a garantire il corretto svolgimento del rapporto di collaborazione, evitando incertezze interpretative circa la titolarità del contratto e la giurisdizione competente.
  Più in particolare, l'articolo 1 stabilisce che i membri del Parlamento hanno diritto a essere assistiti, per le attività connesse all'esercizio delle funzioni inerenti al proprio mandato, da collaboratori da loro liberamente scelti tra personale esterno alle amministrazioni delle Camere, secondo le disposizioni previste dalla presente legge.
  L'articolo 2 è diretto a disciplinare il rapporto di lavoro e la normativa applicabile. Si prevede che il rapporto di lavoro in esame ha natura fiduciaria ed è fondato sull'accordo delle parti e che, in caso di stipulazione di contratti di lavoro subordinato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2118 del codice civile, che disciplina il cosiddetto recesso ad nutum. Si tratta di recesso libero, cioè possibile senza che sia dovuta alcuna giustificazione. In materia di licenziamenti individuali, al di fuori delle situazioni in cui trovano applicazione gli istituti della tutela «reale» e «obbligatoria», permane un'area, ormai residuale, in cui si applica il regime di libera recedibilità. Tale disposizione prevede, in caso di recesso ad nutum di uno dei contraenti, il diritto ad un congruo preavviso per l'altro contraente. In mancanza del preavviso, colui che recede è tenuto a corrispondere all'altra parte un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. Attualmente, il regime di libera recedibilità si applica a dirigenti, prestatori di lavoro domestico, sportivi professionisti, lavoratori assunti in prova, lavoratori ultrasessantasettenni. L'applicabilità di tale tipo di recesso al rapporto di lavoro in esame trova giustificazione nella natura strettamente fiduciaria dello stesso, per cui appare corretto il richiamo all'articolo 2118.
  Si prevede, inoltre, che, salvo diverso accordo tra le parti, i contratti hanno durata commisurata a quella della legislatura nel corso della quale sono instaurati e possono essere rinnovati. Gli stessi contratti si risolvono di diritto in caso di cessazione anticipata del mandato del membro del Parlamento rispetto alla conclusione della legislatura.
  Vi è poi un divieto corretto nel contenuto, ma impreciso nella formulazione. Mi riferisco all'ultimo periodo del comma 2, dove si prevede che membri del Parlamento non possono stipulare contratti di lavoro ai sensi del presente provvedimento con propri parenti o affini entro il secondo grado. Appare evidente che occorre inserire tra i soggetti con i quali non si può instaurare il rapporto di lavoro anche il coniuge del parlamentare, che, secondo quanto stabilito dal Codice Civile, non può essere considerato né parente né affine. Su questo punto si potrebbe prevedere una condizione nel parere. Ritiene che per le medesime ragioni di opportunità che costituiscono la ratio del divieto in esame, si dovrebbe estendere questo anche al convivente Pag. 44more uxorio, il quale oramai è sempre di più parificato dall'ordinamento al coniuge. Si potrebbe pertanto prevedere una osservazione in tal senso.
  Si specifica poi che i rapporti di lavoro in esame non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio tra i collaboratori e le amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e che per le relative controversie è competente l'autorità giurisdizionale ordinaria.
  L'articolo 3 ha per oggetto la retribuzione dei collaboratori. Si prevede che gli Uffici di Presidenza delle Camere, con proprie delibere adottate d'intesa tra loro tenendo presente l'esigenza che la nuova disciplina entri in vigore fin dall'inizio della XVII legislatura, disciplinano il pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori da parte dell'amministrazione della Camera di appartenenza dei relativi membri del Parlamento nonché l'assolvimento degli oneri fiscali e previdenziali, nei limiti delle somme previste a tal fine dalle deliberazioni degli Uffici di Presidenza di Camera e Senato. La responsabilità della Camera di appartenenza è limitata all'erogazione della retribuzione, in base al contratto stipulato tra il singolo membro del Parlamento e il proprio collaboratore, non inferiore ai minimi contrattuali o definiti dalla legge ovvero all'equo compenso e nei limiti stabiliti dagli stessi Uffici di Presidenza, nonché all'assolvimento degli oneri accessori, ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti.
  Si prevede inoltre che gli Uffici di Presidenza delle Camere, d'intesa tra loro, possono altresì disciplinare ulteriori condizioni per lo svolgimento dell'attività dei collaboratori presso le sedi e gli uffici del Parlamento.
  Vi è poi una norma di chiusura dove si chiarisce che i membri del Parlamento possono avvalersi di ulteriori collaboratori, con retribuzione e con oneri accessori a proprio esclusivo carico e che, in tale caso, si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 2.

  Manlio CONTENTO (PdL) ritiene che il testo in esame meriti più di una riflessione, rilevando che sembra presumere un duplice rapporto di lavoro tra il Parlamentare ed il suo collaboratore. In alcuni casi il rapporto sarà di lavoro autonomo ed in altri invece di lavoro subordinato. Ritiene che il testo trasmesso dalla Commissione di merito sia carente proprio su tale punto, non delimitando in maniera chiara e certa i confini tra i due tipi di rapporto di lavoro. Vi è poi la questione delicata della disciplina del recesso che il testo in esame, nel caso di contratto di lavoro subordinato, disciplina attraverso un mero rinvio all'articolo 2118 del codice civile, mentre invece sarebbe necessaria una disciplina legislativa specifica che tenga conto di tutte le peculiarità proprie del rapporto di lavoro tra il Parlamentare ed il suo collaboratore.

  Cinzia CAPANO (PD) condivide le osservazioni dell'onorevole Contento, ritenendo che non sia corretto il richiamo all'articolo 2118 per quanto attiene la disciplina del recesso, che dovrebbe essere disciplinato specificatamente da una normativa il cui contenuto dovrebbe ispirarsi a quella già prevista per le organizzazioni di tendenza.

  Donatella FERRANTI (PD) ritiene che il testo non sia sufficientemente chiaro in merito ai diversi tipi di rapporto di lavoro che possono intercorrere tra il parlamentare ed un suo collaboratore e che pertanto possa suscitare dubbi interpretativi la normativa prevista dal testo in merito al suo ambito di applicazione.

  Angela NAPOLI (FLpTP) condivide le perplessità espresse dai colleghi finora intervenuti invitando il relatore a tenerne conto nella predisposizione della proposta di parere.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ritiene che il mero divieto di instaurazione del rapporto di lavoro tra il parlamentare e il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti e gli affini del medesimo non sia Pag. 45sufficiente, in quanto potrebbe instaurarsi tale rapporto tra un parlamentare e soggetti che appartengono alle categorie oggetto di divieto con riferimento ad altri parlamentari del medesimo gruppo. Invita pertanto ad inserire nel parere una condizione volta a rendere trasparenti tali tipi di rapporti attraverso una autocertificazione.

  Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ritiene che le preoccupazioni espresse dall'onorevole Paolini siano fondate anche con riferimento a deputati appartenenti a gruppi diversi. Per tale ragione osserva che si potrebbe estendere il divieto previsto dal testo in esame a tutti coloro che rientrano nelle categorie oggetto del divieto stesso indipendentemente dal fatto che il rapporto di lavoro si instauri nei confronti del deputato con il quale sussiste la relazione oggetto di divieto.

  Francesca CILLUFFO (PD) condivide quanto appena dichiarato dal Presidente.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) osserva che il suo intervento non era volto tanto ad estendere il divieto previsto dal testo in esame, quanto a prevedere delle forme di trasparenza.

  Lorenzo RIA (UdCpTP) ritiene che l'estensione del divieto al convivente more uxorio debba essere fatto con riferimento agli stessi parametri con i quali viene individuato già oggi il convivente more uxorio da parte della Camera per fini amministrativi in merito ad altre questioni.

  Donatella FERRANTI (PD), pur comprendendo le preoccupazione del presidente in merito a possibili abusi della disciplina in esame, chiede se abbia realmente senso sostituire il divieto previsto dal testo in relazione ai rapporti del parlamentare con i propri parenti ed affini e, secondo la condivisibile proposta del Presidente, il proprio coniuge o convivente more uxorio, con un divieto assoluto per tutti coloro che rientrano in queste categorie che impedisca a costoro di avere un rapporto di lavoro subordinato con altri parlamentari.

  Federico PALOMBA, presidente, ritiene che la Commissione si debba soffermare anche sulla parte relativa all'entità minima del compenso, ritenendo che non tenga conto della possibile esigenza del parlamentare di avere diversi rapporti di lavoro con propri collaboratori ciascuno dei quali finalizzato ad una sola e specifica parte del lavoro parlamentare.

  Ida D'IPPOLITO VITALE (UdCpTP) ritiene che il testo in esame possa presentare alcune criticità nella parte in cui si prevede che il contratto di lavoro subordinato, che rientra nell'autonomia contrattuale possa essere integrato nel suo contenuto da delibere dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati. Invita pertanto la Commissione a soffermarsi su tale questione verificando se la disciplina prevista dal testo in merito sia conforme ai principi costituzionali ed in particolare ai principi sui quali si fonda l'autonomia contrattuale.

  Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.40.

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sabato Malinconico.

  La seduta comincia alle 15.40.

5-07355 Bernardini: Sul decesso di un detenuto nella sezione penale del carcere di Sulmona.

  Il sottosegretario Sabato MALINCONICO risponde all'interrogazione in titolo Pag. 46nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Rita BERNARDINI (PD), replicando, rileva come dalla risposta emerga il ritardo degli esiti dell'indagine amministrativa disposta, tenuto conto che il detenuto Nicola Grieco, che non risultava soffrire di alcuna patologia, è deceduto improvvisamente per arresto cardiaco il 3 giugno 2012.

5-07416 Bernardini: Sulle carenze strutturali e di personale nel carcere di Matera.

  Il sottosegretario Sabato MALINCONICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Rita BERNARDINI (PD), replicando, sottolinea come nella risposta non si faccia menzione della generale carenza degli stanziamenti per l'ordinaria e straordinaria manutenzione, che concorre a determinare la situazione di grave degrado in cui versano le carceri italiane. Con riferimento al tema della carenza di personale appartenente alla polizia penitenziaria, la risposta risulta inadeguata perché, come in ogni altra risposta alle interrogazioni da lei presentate e riferite ad un elevato numero di carceri, si continua a rispondere che la questione sarà tenuta in debita considerazione in occasione dell'assegnazione delle unità che concluderanno il 165o corso di formazione, mentre è noto che con tale assegnazione non sarà possibile coprire il complessivo fabbisogno di organico.

5-07434 Bernardini: Sulle condizioni di salute di un detenuto nel carcere di Palmi.

  Il sottosegretario Sabato MALINCONICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Rita BERNARDINI (PD), replicando, osserva come la risposta confermi la costante sottovalutazione dello stato di salute dei detenuti da parte dell'amministrazione e l'illogicità dei trasferimenti subiti dal detenuto in questione, affetto da problematiche di tipo psichiatrico. Questi, infatti, nel giro di pochi mesi, da Palmi è stato trasferito prima a Livorno, poi ad Agrigento e quindi posto agli arresti domiciliari

  Federico PALOMBA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno

  La seduta termina alle 15.55.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di misure cautelari personali.
C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota, C. 4616 Bernardini, C. 5295 Papa e C. 5399 Ferranti.

Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, per il contrasto dell'omofobia e della transfobia.
C. 2807 Di Pietro e C. 4631 Concia

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati).
(COM(2012)11 final).

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Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini della prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati.
(COM(2012)10 final).

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Nuovo testo unificato C. 4662 Valducci ed abb.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente.
C. 5361 Valducci.

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