CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 settembre 2012
703.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 139

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 12 settembre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

  La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.
Ulteriore nuovo testo unificato C. 3871 Gnecchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 luglio 2012.

  Silvano MOFFA, presidente, ricorda che, in data 25 luglio 2012, la Commissione ha richiesto al Governo la predisposizione di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, per la quantificazione degli oneri recati dal provvedimento in esame.
  Avverte, quindi, che – nei termini fissati dal Parlamento – è stato reso noto il contenuto della predetta relazione tecnica: essa risulta negativamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sia per quanto attiene alla quantificazione degli oneri sia per quanto concerne la copertura finanziaria.
  Per tali ragioni, giudica opportuno che la Commissione – alla luce dei dati economico-finanziari forniti dal Governo – valuti le modalità più opportune di prosecuzione Pag. 140dell'esame dell'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge in titolo, atteso anche che la stessa Commissione – nel momento in cui ha stabilito di chiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica – ha convenuto di non fissare un termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento.
  In particolare, ritiene che la Commissione debba ora stabilire se procedere con la fissazione del predetto termine ovvero tornare a deferire, in tempi ravvicinati, il testo al Comitato ristretto, già nominato per lo svolgimento dell'attività istruttoria, in modo da verificare gli eventuali interventi modificativi da apportare al provvedimento, che siano in grado di superare i rilievi di carattere finanziario evidenziati nella citata relazione tecnica.

  Il viceministro Michel MARTONE fa presente che il Governo prende doverosamente atto della verifica che la Ragioneria generale dello Stato ha fornito rispetto alla relazione tecnica, che evidenzia una quantificazione di forte onerosità delle disposizioni recate dal provvedimento, ribadendo tuttavia la piena disponibilità del suo dicastero a collaborare con la Commissione, in vista della definizione di interventi che possano affrontare con serietà la problematica in oggetto. Nel precisare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può essere considerato responsabile dei rilevanti e prevedibili oneri che hanno portato a una verifica negativa del testo da parte dei competenti uffici dell'amministrazione economico-finanziaria, comunica quindi che il Governo si rimette alle valutazioni che la Commissione intenderà svolgere circa le modalità di prosecuzione dell'iter, confermando la propria piena collaborazione, sempre nei limiti dettati dalla citata relazione tecnica.

  Massimiliano FEDRIGA (LNP) dichiara innanzitutto di comprendere il disagio del rappresentante del Governo, chiamato a pronunciarsi su provvedimenti il cui contenuto appare condizionato dalle valutazioni negative espresse da altri dicasteri, competenti sotto profili di natura economica e finanziaria. Nel ritenere, poi, che non vi siano ostacoli a tornare a deferire l'ulteriore nuovo testo unificato al Comitato ristretto, chiede alla presidenza di garantire – per converso – il sollecito inserimento nel calendario dei lavori della Commissione della sua proposta di legge in materia di abrogazione delle norme sulla ricongiunzione onerosa dei contributi previdenziali (originariamente esaminata congiuntamente alle proposte di legge in titolo e successivamente disabbinata), che giudica meritevole di un autonomo percorso di esame.
  Rivolge, infine, una specifica richiesta al Governo, segnalando l'esigenza di comprendere – possibilmente dalla stessa Ragioneria generale dello Stato – in quali capitoli di bilancio siano stati collocati i rilevanti risparmi di spesa che sembrerebbero essere derivati dall'attuazione delle norme sull'onerosità delle ricongiunzioni previdenziali: ricorda, infatti, che – quando si trattò di introdurre le «famose» disposizioni di cui all'articolo 12 della legge n. 122 del 2012 – la stessa Ragioneria generale dello Stato negò la produzione di qualsiasi effetto finanziario, mentre ora, per ostacolare eventuali cambiamenti in materia, fa riferimento ad oneri insostenibili, sui quali, in ogni caso, andrebbe svolta una seria riflessione, quantomeno per chiarire le finalità a cui siano stati eventualmente destinati i relativi proventi.

  Silvano MOFFA, presidente, con riferimento alla richiesta formulata dal deputato Fedriga circa la calendarizzazione della proposta di legge in tema di ricongiunzione onerosa dei contributi previdenziali, da questi richiamata, ricorda che l'ipotesi di avviarne l'esame, unitamente alle altre proposte di legge vertenti su analogo argomento, è già stata presa in considerazione nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di assicurarne un autonomo percorso istruttorio.

  Marialuisa GNECCHI (PD), nel soffermarsi sul contenuto della relazione tecnica, Pag. 141che il suo gruppo dichiara di non condividere per larghissima parte, osserva che il principio alla base dell'intervento normativo dovrebbe essere che un lavoratore o una lavoratrice devono poter godere della pensione, come se tutti i propri contributi fossero stati accreditati in un unico fondo; la misura della pensione deve attestarsi sull'importo che verrebbe determinato nell'AGO e, qualora la situazione permetta una ricongiunzione in un fondo che garantisca un trattamento più favorevole, la ricongiunzione è onerosa, come è sempre stata in base all'articolo 2 della legge n. 29 del 1979, che rimane assolutamente in vigore e utilizzabile. Dichiara di non comprendere la ragione per cui – fino a quando rimane il diritto al calcolo retributivo – si debbano creare discriminazioni e ingiustizie così significative, solo per il cambiamento di iscrizione ad un fondo previdenziale: l'INPS deve rimanere il pilastro del sistema previdenziale e deve continuare ad essere l'ente che liquida la prestazione di base, senza privilegi, ma che permette che ogni settimana contributiva venga valorizzata. Pertanto, ritiene che non si debba creare, né favorire, la contribuzione silente: questo, infatti, significa non rispondere al compito istituzionale dell'Istituto, che è quello di garantire la pensione. A suo giudizio, l'INPS dovrebbe proporre una soluzione per raggiungere questo obiettivo in alternativa alla proposta di legge sul cumulo di contributi, visto che coloro che avevano pensato l'articolo 12 della legge n. 122 del 2010 hanno riconosciuto il problema che si è creato, ammettendo che gli effetti sono andati oltre la stessa volontà del legislatore.
  Contesta, poi, la platea che è stata individuata dalla relazione tecnica: l'unica platea che si dichiara disponibile a prendere in considerazione è la serie storica degli ultimi dieci anni delle persone che hanno utilizzato la legge n. 322 del 1958, costituendo la posizione assicurativa all'INPS e che, altrimenti, non avrebbero potuto raggiungere il requisito contributivo per poter godere della pensione, nonché delle persone che hanno ricongiunto gratuitamente i contributi verso L'INPS. Poiché permane la possibilità di ricongiunzione onerosa verso gli altri fondi che possa comportare un vantaggio per la misura della pensione, osserva che la proposta di legge definita dalla XI Commissione prevede esplicitamente che non può verificarsi un vantaggio rispetto alla liquidazione nell'AGO.
  Giudica, altresì, inaccettabile che si calcoli, all'interno delle necessità di copertura, il fatto che – potendo utilizzarsi ogni settimana contributiva – non ci saranno contributi silenti e quindi aumenteranno i costi: come detto in precedenza, bisogna, infatti, evitare in ogni modo che esistano contributi silenti. Al contempo, rileva che la platea di 600.000 persone con posizioni in fondi diversi dimostra la necessità di legiferare; ma la platea da considerare per il calcolo dei costi da sostenere è quella che negli anni ha utilizzato la legge n. 322 del 1958 e non l'intera platea indicata nella relazione tecnica.
  Ricorda, da ultimo, che l'articolo 12 della legge n. 122 del 2010 è stato proposto dal precedente Governo; tuttavia, già il sottosegretario Bellotti, in Assemblea nel luglio 2011, aveva riconosciuto l'opportunità di correggere la norma con un'interpretazione autentica: le tabelle presentate dall'INPS in occasione di una risposta ad un'interrogazione dimostrano che la ricongiunzione dall'INPS verso altri enti – quindi vantaggiosa per la pensione e onerosa – è utilizzata dal triplo di persone, rispetto alle ricongiunzioni gratuite verso l'INPS. A suo avviso, anche questo dimostra che non si possono sommare nella platea da prendere a riferimento tutte le persone che hanno una doppia iscrizione, perché solo un terzo delle persone potenzialmente interessate storicamente utilizzava la legge n. 322 del 1958, per una media complessiva di 15.000 domande all'anno.
  In conclusione, dichiara la piena disponibilità del suo gruppo a confrontarsi su tali tematiche, in vista della formulazione di un testo condiviso, purché si faccia riferimento a dati numerici di partenza diversi da quelli individuati dalla Ragioneria Pag. 142generale dello Stato: a tale riguardo, invita lo stesso Istituto a fare chiarezza sul punto, eventualmente anche attraverso l'indicazione di proposte alternative che siano realmente risolutive della problematica in questione.

  Silvano MOFFA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, prende atto dell'orientamento dei gruppi intervenuti nel dibattito, ritenendo che, a partire dalla prossima settimana, l'esame dei provvedimenti in titolo possa tornare a svolgersi nell'ambito del Comitato ristretto. Precisa, inoltre, che nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sarà anche possibile individuare le più opportune modalità di esame delle altre proposte di legge in materia di norme relative alle ricongiunzioni onerose dei contributi previdenziali, al fine di definirne un iter autonomo e distinto.

  La Commissione conviene.

  Silvano MOFFA, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori.
C. 2438 Codurelli e C. 5382 Cazzola.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame delle abbinate proposte di legge, rinviato nella seduta di ieri.

  Silvano MOFFA, presidente e relatore, ricorda che nella seduta di ieri si è convenuto di proseguire oggi il dibattito di carattere generale sui provvedimenti in titolo, anche al fine di valutare gli elementi emersi nell'audizione informale svoltasi sempre nella giornata di ieri, che ha aperto taluni interrogativi e perplessità sull'utilità dello stesso intervento normativo proposto.
  Preso atto, tuttavia, che non vi sono richieste di intervento e considerati i margini temporali ristretti per riferire all'Assemblea dettati dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, che ha fissato all'unanimità il termine del 24 settembre per l'inizio della discussione, ritiene che la Commissione abbia il dovere di procedere nell'iter dei progetti di legge abbinati.
  Comunica, pertanto, di avere predisposto una proposta di testo unificato dei provvedimenti in titolo (vedi allegato 1), che illustra nei suoi tratti essenziali.

  Il viceministro Michel MARTONE fa presente che, in considerazione della natura delle specifiche tematiche trattate dalla proposta di testo unificato, il Governo si rimette alle determinazioni che la Commissione riterrà di adottare.

  Silvano MOFFA, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire e atteso che non vi sono obiezioni in tal senso, propone di adottare sin d'ora il testo unificato da lui elaborato come testo base per il seguito dell'esame in sede referente, fermo restando che nella successiva fase emendativa – che potrebbe avere luogo all'inizio della prossima settimana – si potranno verificare le più opportune modifiche e integrazioni del testo.

  La Commissione delibera, quindi, di adottare il testo unificato delle proposte di legge nn. 2438 e 5382, elaborato dal relatore, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

  Silvano MOFFA, presidente, propone che il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato delle proposte di legge in esame, appena adottato come testo base, sia fissato alle ore 11 di lunedì 17 settembre 2012.

  La Commissione concorda.

  Silvano MOFFA, presidente, nell'avvisare che – in conseguenza della fissazione del termine per la presentazione di emendamenti Pag. 143al testo unificato – la seduta sull'argomento, già prevista per domani, non avrà luogo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 12 settembre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

  La seduta comincia alle 14.30.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.
Ulteriore nuovo testo C. 4534 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), relatore, osserva che la XI Commissione è chiamata ad esprimere un nuovo parere, per quanto di propria competenza, sull'ulteriore nuovo testo della proposta di legge n. 4534, riguardante l'istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Ricorda, infatti, che il presente provvedimento – approvato in un testo unificato dal Senato a seguito di un iter parlamentare articolato, che ha avuto ad oggetto l'esame di due disegni di legge d'iniziativa parlamentare (S. 1223 e S. 1431) e del disegno di legge del Governo (S. 2720) – è stato adottato dalla I Commissione come testo base nella seduta del 3 novembre 2011 e successivamente modificato dalla stessa in fase di esame degli emendamenti: su tale testo sono stati quindi acquisiti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, sulla base dei quali, a fronte del rilievo di taluni forti elementi di criticità, si è proceduto ad ulteriori approfondimenti.
  In particolare, evidenzia che la XI Commissione, chiamata in quella occasione a pronunciarsi sul provvedimento, nel proprio parere, pur prendendo atto dell'importante missione affidata alla nuova Commissione in materia di diritti umani, rimarcò una certa complessità dell'impianto complessivo, esprimendo talune perplessità in tema di disciplina dei rapporti di lavoro del personale pubblico e di vincoli di finanza pubblica. Rammenta, peraltro, che, nella medesima direzione, anche la V Commissione (Bilancio) richiamò informalmente l'esigenza di riformulare quel testo secondo principi di maggior contenimento della spesa pubblica.
  Per tali ragioni, segnala che la Commissione di merito, approvando nuovi emendamenti, tesi proprio a recepire i suggerimenti pervenuti in sede consultiva, è giunta alla formulazione di un ulteriore nuovo testo, sul quale la Commissione XI è oggi chiamata a pronunciarsi nuovamente.
  Nel ricordare, in linea generale, che la proposta in esame mira a dare attuazione alla risoluzione n. 48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993, che impegna tutti gli Stati firmatari ad istituire organismi nazionali, autorevoli ed indipendenti, per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, fa notare anzitutto che, rispetto alla precedente versione del testo, il provvedimento in esame presenta significative novità, che appaiono in grado di superare le problematiche in origine evidenziate, a fronte di una razionalizzazione delle procedure e di una maggiore sostenibilità finanziaria delle misure ivi previste.
  Passando a esaminare nello specifico il contenuto dell'attuale formulazione del provvedimento, per quanto concerne i profili di più diretto interesse della XI Commissione, segnala, innanzitutto, l'articolo 2, che, nel disciplinare la composizione della Commissione per la promozione Pag. 144e la protezione dei diritti umani, prevede un regime di incompatibilità per i suoi componenti (un Presidente e da due componenti scelti, assicurando un'adeguata rappresentanza dei due sessi, tra persone altamente qualificate nel settore dei diritti umani): questi ultimi, infatti, oltre a non poter essere nominati o reclutati tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni, per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire cariche elettive o governative o altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né ricoprire incarichi per conto di un'associazione o di un partito o movimento politico.
  Sempre con riferimento ai componenti di tale Commissione, osserva che l'articolo 2, ai commi 7, 8 e 9, detta importanti disposizioni in materia di indennità di funzione e di sostituzione in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico ovvero grave violazione dei doveri inerenti all'incarico affidato.
  Sottolinea, poi, che l'articolo 3, nel prevedere le competenze della Commissione, al comma 8 rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, oltre che la disciplina della sua organizzazione interna e del suo funzionamento, anche la disciplina delle modalità di reclutamento del personale del relativo ufficio, ai sensi della normativa vigente, nonché la regolamentazione del trattamento economico e giuridico del personale addetto, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri, e le funzioni del direttore dell'ufficio della Commissione e dell'ulteriore personale ad esso assegnato.
  Si sofferma, altresì, sull'articolo 5, che, disciplinando proprio nel dettaglio l'ufficio di cui si avvale la Commissione per l'espletamento delle proprie funzioni – in ordine al quale il testo non prevede più l'istituzione di un ruolo organico del personale dipendente, sulla quale la XI Commissione aveva espresso più di una riserva – stabilisce che la sua composizione sia fissata in dieci unità, di cui sette funzionari esperti e tre fra amministrativi e tecnici, regolamentando inoltre le modalità di conferimento dell'incarico di direttore (su proposta del presidente della Commissione istituita con il provvedimento in esame). Inoltre, evidenzia che, oltre a disporre importanti principi in tema di responsabilità e autonomia dell'ufficio, esso prevede che il servizio presso l'ufficio della Commissione sia equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza che, all'atto del collocamento fuori ruolo e per la durata del medesimo, vengono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza i posti in dotazione organica lasciati vacanti.
  Rileva, altresì, che la Commissione di merito – sempre in accoglimento dei rilievi precedentemente espressi dalla Commissione in sede consultiva – ha soppresso l'articolo che originariamente prevedeva la creazione di un «Consiglio», del quale la Commissione si sarebbe avvalsa per lo svolgimento delle sue funzioni.
  Infine, fa notare che l'articolo 8 detta importanti disposizioni in materia di collaborazione di università, centri di studio e di ricerca, organizzazioni e associazioni, mentre l'articolo 9 prevede misure in materia di segreto d'ufficio per i componenti della Commissione e per i soggetti di cui la Commissione si avvale per espletare il proprio mandato.
  In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento, che appare notevolmente migliorato rispetto alla sua precedente formulazione sotto il profilo della disciplina dei rapporti di lavoro, presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Amalia SCHIRRU (PD) fa notare che il suo gruppo apprezza il contenuto della proposta di parere testé formulata dal relatore, soprattutto per quanto concerne l'indicazione della necessità di porre attenzione alle implicazioni di natura finanziaria di un provvedimento che, in ogni caso, giudica di grande importanza e delicatezza. Ritiene opportuno, infatti, intervenire nel campo della salvaguardia dei diritti umani, tenuto conto che ancora lunga è la strada da fare su tale versante, Pag. 145a fronte delle gravi violazioni poste in essere, anche in Italia, in danno di soggetti deboli quali bambini, donne, detenuti e cittadini extracomunitari. Esprime l'esigenza, quindi, che alla creazione di un nuovo specifico organismo di tutela dei diritti umani – che auspica non entri in conflitto con le altre figure istituzionali già operanti – non si accompagni un incremento dei costi di funzionamento dei relativi uffici, confidando che su tali profili di natura finanziaria anche la V Commissione sappia pronunciarsi con puntualità e competenza, in vista di un miglioramento complessivo del testo.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Promozione a titolo onorifico ai militari profughi a seguito dell'applicazione del trattato di Parigi del 10 febbraio 1947.
C. 4994 Villecco Calipari.

(Parere alla IV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Antonino FOTI (PdL), relatore, evidenzia che la XI Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza sulla proposta di legge in esame, che prevede il conferimento di una promozione a titolo onorifico ai militari profughi dai territori sui quali è cessata la sovranità dello Stato italiano, in seguito al Trattato di pace del 1947: la proposta prende le mosse dalle note vicende storiche che hanno riguardato il confine orientale italiano nell'immediato dopoguerra, quando, in base al Trattato di pace del 1947, tale confine è stato «retrocesso» in direzione occidentale, in favore della Jugoslavia, che aveva subito l'aggressione nazifascista e figurava in quel momento tra i vincitori, grazie anche all'appoggio sovietico e al movimento di resistenza guidato da Tito.
  Ricorda, in particolare, che l'articolo 19 del Trattato di pace stabiliva, per i cittadini italiani che al 10 giugno 1940 erano domiciliati nei territori passati alla Jugoslavia (ossia l'Istria, Fiume, Zara e parte del Friuli), l'obbligo di optare, entro un anno, tra la cittadinanza jugoslava e quella italiana, con l'ulteriore l'obbligo, nel secondo caso, di trasferirsi in Italia: in quegli anni, circa 350.000 persone lasciarono i territori passati sotto sovranità jugoslava, pur di restare cittadini italiani.
  Sottolinea, dunque, che la disciplina in esame intende riconoscere, analogamente a quanto già disposto per altre categorie di soggetti interessati da eventi tragici (legati alla partecipazione dell'Italia ai due conflitti mondiali), una promozione a titolo onorifico ai militari – in posizione di riserva o in congedo assoluto – di ogni ordine e grado che, a seguito dell'applicazione del Trattato di pace, siano tecnicamente da considerare «profughi».
  Al riguardo, considerato che già diverse disposizioni normative sono in passato intervenute sulla materia, ritiene preliminarmente opportuno segnalare che l'articolato della proposta di legge fornisce – attraverso una serie di richiami legislativi e di specifiche esclusioni (articoli 1 e 2) – una definizione della platea dei soggetti interessati che potrebbe essere suscettibile di più attente verifiche, ferma restando anche l'opportunità di chiarire in modo efficace la decorrenza dell'eventuale promozione a titolo onorifico. Evidenza, altresì, l'esigenza che – sebbene dalla norma in esame (articolo 4) sia previsto che non debbano derivare oneri, trattandosi di promozioni puramente onorifiche – venga comunque esclusa qualsiasi altra conseguenza sotto il profilo finanziario, con particolare riferimento ai trattamenti pensionistici e assistenziali eventualmente in essere in favore dei soggetti interessati dal provvedimento.
  In conclusione, osserva che la proposta in esame pone una questione di assoluta rilevanza, con il dichiarato obiettivo di assicurare un riconoscimento morale per cittadini italiani duramente colpiti dalle dolorose vicende, non solo legate alla seconda Pag. 146guerra mondiale, ma anche al turbolento periodo post-bellico che ha interessato il confine orientale dell'Italia. Al contempo, rileva che i profili problematici appena evidenziati e l'esigenza di valutare le diverse questioni in gioco richiedono, con ogni probabilità, un contributo di riflessione da parte dei gruppi, ai quali chiede di indicare se vi siano le condizioni per procedere sin d'ora all'espressione di un parere – la cui proposta sarebbe in senso favorevole – ovvero se si debba ulteriormente approfondire il provvedimento.

  Silvano MOFFA, presidente, fa notare che il relatore ha sostanzialmente rimesso alle valutazioni dei gruppi l'ipotesi di procedere da subito all'espressione del parere di competenza della Commissione, prospettando anche un possibile approfondimento di taluni aspetti del testo, che comporterebbe un rinvio del suo esame.

  Massimiliano FEDRIGA (LNP), alla luce dell'intervento introduttivo svolto dal relatore, concorda sull'opportunità di concedere ai gruppi un margine di tempo adeguato allo svolgimento dei necessari accertamenti di merito.

  Elisabetta RAMPI (PD) condivide l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, al fine di approfondire i profili emersi dalla relazione introduttiva.

  Silvano MOFFA, presidente, preso atto dell'orientamento dei gruppi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 12 settembre 2012.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

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