CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 settembre 2012
702.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 11 settembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 12.10.

Sull'ordine dei lavori.

  Gianfranco CONTE, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima, all'esame, in sede consultiva, del testo unificato delle proposte di legge C. 5103 e abbinate, recante modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico, quindi, all'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 5291, «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita», e, infine, all'audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico.
Testo unificato C. 5103 e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Bruno CESARIO (PT), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Lavoro, il testo unificato delle proposte di legge C. 5103 Damiano, C. 5236 Dozzo e C. 5247 Paladini, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, recante modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico.
  Il provvedimento, che si compone di 5 articoli, persegue sostanzialmente l'obiettivo di ampliare la platea dei lavoratori nei confronti dei quali continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di accesso e decorrenza dei trattamenti pensionistici previgenti all'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale ha innovato il sistema pensionistico posticipando la maturazione del diritto al trattamento.
  L'articolo 1 reca una serie di modifiche ed integrazioni all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011.
  Il comma 1 inserisce nel corpo del predetto articolo 24 i nuovi commi 10-bis e 10-ter.
  In particolare, il nuovo comma 10-bis consente in via sperimentale, per periodo indicati dalla norma, l'accesso anticipato alla pensione ai lavoratori che siano in possesso di alcuni requisiti:
   a) dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, l'accesso anticipato è consentito ai lavoratori con anzianità contributiva pari a 35 anni, ed età anagrafica pari o superiore a 57 anni, per le lavoratrici dipendenti, a 58 anni, per le lavoratrici autonome e per i lavoratori dipendenti, a 59 anni, per i lavoratori autonomi;
   b) dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, l'accesso anticipato è consentito ai lavoratori con anzianità contributiva pari a 35 anni, ed età anagrafica pari o superiore a 59 anni per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti e a 60 per anni per i lavoratori e le lavoratrici autonome.

  Il nuovo comma 10-ter specifica che nei casi previsti dal nuovo comma 10-bis il trattamento pensionistico è liquidato interamente con il sistema di calcolo contributivo, anche con riferimento all'anzianità contributiva maturata prima del 1o gennaio 1996. Inoltre si prevede che entro il 31 settembre 2017 il Governo trasmetta alle Camere una relazione sugli effetti della sperimentazione di cui al medesimo comma 10-bis, ai fini di una sua eventuale prosecuzione.
  Il comma 2 dell'articolo 1 apporta una serie di modifiche al comma 14 dell'articolo 24, del decreto-legge n. 201, recante una serie di ipotesi di deroghe rispetto all'applicazione del nuovo regime pensionistico dettato dal medesimo decreto-legge.
  In dettaglio, la lettera a) posticipa dal 4 dicembre 2011 al 31 dicembre 2011 il termine entro il quale possono essere stipulati gli accordi di mobilità che consentono ai lavoratori interessati di fruire del previgente regime pensionistico, ovvero il termine di riferimento per l'individuazione dei lavoratori titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà, autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, ovvero che hanno in corso l'esonero dal servizio, i quali sono anch'essi esonerati dall'applicazione del nuovo regime pensionistico.
  La lettera b) estende la deroga dal nuovo regime pensionistico ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge n. 243 del 2004 (lavoratori che, antecedentemente alla data del 20 luglio 2007, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; personale delle Forze di polizia e delle Forze armate e relativi dirigenti; personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e relativi dirigenti).
  La lettera c) estende la deroga relativa ai lavoratori in mobilità fino a ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base degli accordi sindacali e della data di effettivo collocamento in mobilità, anche qualora tale Pag. 49collocamento sia stato preceduto da un periodo di fruizione del trattamento di cassa integrazione guadagni.
  La lettera d) precisa che, per i lavoratori in mobilità lunga, la deroga si applica a prescindere dal fatto che l'effettivo collocamento in mobilità sia avvenuto entro il 31 dicembre 2011, data che rileva solo ai fini della stipula dei relativi accordi.
  La lettera e) estende la deroga anche ai lavoratori titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà, per i quali non siano trascorsi 24 mesi dal termine del periodo di fruizione della predetta prestazione straordinaria.
  La lettera f) sostituisce la lettera d) del comma 14, relativa alla deroga per lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, prevedendo che essa si applichi ai lavoratori che abbiano presentato la domanda di prosecuzione volontaria alla data del 31 gennaio 2012, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018, non rilevando l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione, né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile.
  Il comma 3 modifica l'alinea del comma 15-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201, estendendo anche ai lavoratori del settore pubblico la possibilità di accedere alla pensione a 64 anni, qualora abbiano un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e maturino i previgenti requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2012 (per i lavoratori) o se abbiano un'anzianità contributiva di almeno 20 anni ed un'anzianità anagrafica di almeno 60 anni al 31 dicembre 2012 (per le lavoratrici).
  Il comma 4 modifica il comma 18 dell'articolo 24, del decreto-legge n. 201, al fine di estendere il processo di armonizzazione dei requisiti pensionistici, oltre che ai lavoratori iscritti al Fondo speciale del personale delle Ferrovie dello Stato, anche ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi, riconoscendo al contempo a tali ultimi lavoratori il carattere usurante dell'attività svolta.
  L'articolo 2 modifica l'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011, ampliando innanzitutto, al comma 1, l'ambito dei soggetti che possono fruire delle previgenti disposizioni in materia di accesso e decorrenza dei trattamenti pensionistici: a tale riguardo si prevede che esse si applichino anche ai lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto unilateralmente, ovvero a causa del fallimento dell'azienda, ovvero ancora a seguito di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo, sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 (laddove la previsione attualmente vigente richiede, ai fini di tali benefici, che la risoluzione del rapporto di lavoro sia avvenuta entro il 31 dicembre 2011).
  Inoltre si stabilisce che il requisito anagrafico e contributivo richiesto per fruire della predetta deroga si riferisca alla maturazione del diritto al trattamento pensionistico e non già alla decorrenza del trattamento medesimo.
  Si specifica altresì che, ai fini della concessione dei predetti benefici, non rileva l'eventuale prestazione di altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo ai sensi del periodo precedente.
  Il comma 2 integra l'articolo 6, comma 2-quater, del medesimo decreto-legge n. 216, includendo anche i periodi di fruizione dei permessi per i genitori con figli minori di tre anni o che assistano persone con handicap (di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992), i periodi di congedo in favore di conviventi con persone in situazione di handicap ed i periodi di contribuzione figurativa riconosciuti ai lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento (di cui, rispettivamente, all'articolo 80, commi 2 e 3, della legge n. 388 del 2000), tra i periodi considerati come prestazione effettiva di lavoro, ai fini del calcolo dell'anzianità Pag. 50contributiva cui non si applica la riduzione del trattamento pensionistico prevista dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, nel caso di accesso al pensionamento in età anteriore ai 62 anni.
  L'articolo 3 riconosce validità agli accordi per la gestione di eccedenze occupazionali, con utilizzo di ammortizzatori sociali stipulati, anche in sede non governativa, dalle imprese entro il 31 dicembre 2011, ai fini dell'accesso al regime previdenziale previgente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
  L'articolo 4 introduce un meccanismo di monitoraggio degli effetti del nuovo sistema previdenziale introdotto dal decreto-legge n. 201 del 2011, prevedendo che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati dall'INPS, presenti semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione circa il numero complessivo dei lavoratori che periodicamente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico, al numero di lavoratori che hanno usufruito delle deroghe previste dall'ordinamento e ai relativi effetti finanziari.
  Per quanto riguarda i profili rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 5, il quale reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle legge, valutati dal comma 1 in 240 milioni di euro per il 2013, 630 milioni di euro per il 2014, 1.040 milioni di euro per il 2015, 1.220 milioni di euro per il 2016, 1.030 milioni di euro per il 2017, 610 milioni di euro per il 2018 e 300 milioni di euro a decorrere dal 2019.
  A tal fine il comma 2, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del già citato decreto-legge n. 216 del 2011 (ai sensi della quale ai maggiori oneri derivanti dall'estensione delle deroghe all'applicazione del nuovo regime pensionistico introdotto dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 si fa fronte, oltre un certo limite, attraverso un incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico dei datori di lavoro), prevede che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, adotti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, misure in materia di giochi pubblici on line, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, volti ad assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge stessa, il reperimento delle maggiori entrate necessarie alla copertura degli oneri indicati dal comma 1.
  In merito alla formulazione della disposizione segnala innanzitutto come essa sia formulata in termini generici, in quanto non specifica se tali maggiori entrate debbano essere reperite attraverso un innalzamento del prelievo erariale sui giochi, mediante modifiche delle modalità di gioco o introduzione di nuovi giochi, ovvero ancora attraverso un incremento dei canoni o di altre prestazioni finanziarie richieste ai concessionari dei giochi medesimi.
  In entrambe le ipotesi evidenzia come una modifica delle condizioni nelle quali opera il comparto dei giochi, se non valutata con attenzione, potrebbe avere effetti pericolosi per gli equilibri economici di tale mercato, giungendo anche a compromettere la realizzazione dell'ingente gettito che tale comparto assicura all'erario. Inoltre segnala come una modifica unilaterale dei rapporti negoziali con i concessionari potrebbe determinare un ampio contenzioso con tali soggetti, potenzialmente oneroso per l'erario.
  Rileva altresì come la disposizione intervenga su una tematica su cui è già intervenuto l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011, il quale ha previsto che con decreti dirigenziali dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato siano emanate disposizioni in materia di giochi pubblici finalizzate ad assicurare maggiori entrate allo Stato, in misura non inferiore a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Tali misure potevano riguardare, tra l'altro, l'introduzione di nuovi giochi, l'indizione di nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea, l'adozione di nuove modalità Pag. 51di gioco del Lotto, nonché dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, la variazione dell'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, della misura del prelievo erariale unico, nonché della percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. In attuazione delle predette previsioni il Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha adottato il decreto 12 ottobre 2011, il quale ha introdotto nuove modalità di gioco del Lotto e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, ha istituito nuovi giochi, ha variato la misura del prelievo erariale unico ed ha introdotto un diritto sulle vincite relative ad alcuni giochi.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI, con riferimento all'articolo 5, comma 2, del testo unificato delle proposte di legge in esame, il quale prevede che le maggiori entrate necessarie per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento siano reperite attraverso l'adozione, da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di misure in materia di giochi pubblici on line, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, evidenzia come tale disposizione, analogamente ad altre di simile tenore, la cui criticità ha già formato oggetto di specifico rilevo, in precedenti occasioni, presso la Commissione Bilancio, prospetti una forma di copertura del tutto inadeguata.
  Infatti, il calo delle giocate registratosi, per la prima volta negli ultimi anni, nel primo semestre del 2012 – da interpretare come un effetto, in tale settore, dell'elasticità della domanda rispetto al prezzo – induce a ritenere che un aumento del prelievo provocherebbe in questo momento, con molta probabilità, un'ulteriore diminuzione del gettito, che non soltanto impedirebbe di reperire le risorse necessarie per finanziare il provvedimento in esame, ma metterebbe anche a repentaglio la copertura prevista da precedenti provvedimenti a valere sulle entrate erariali derivanti dai giochi pubblici.

  Gianfranco CONTE, presidente, condivide le considerazioni svolte dal Sottosegretario, ritenendo che nel parere dovrebbe essere inserita una condizione con la quale invitare la Commissione di merito a individuare una forma di copertura diversa da quella indicata dall'articolo 5, comma 2.

  Alberto FLUVI (PD) ritiene opportuno rinviare ad altra seduta l'espressione del parere sul provvedimento, al fine di approfondire in maniera adeguata la questione sollevata dal relatore e dal Sottosegretario Ceriani.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI sottolinea come la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 5 non soltanto appaia molto problematica in relazione alla copertura degli oneri derivanti dal testo unificato in esame, ma rischi anche di determinare, e ciò è ancora più grave, sia la mancata copertura di oneri previsti da precedenti provvedimenti, per i quali si faceva riferimento alle entrate derivanti dai giochi, sia uno scostamento tra il gettito e le relative previsioni tendenziali di finanza pubblica già indicate nei documenti di bilancio.

  Marco CAUSI (PD) ritiene che il gettito nel settore dei giochi possa essere influenzato – con le conseguenze evidenziate dal Sottosegretario anche sulle indicazioni contenute nei documenti di bilancio – non soltanto dall'elasticità della domanda rispetto al prezzo, ma anche dall'andamento negativo del reddito, cui è probabilmente dovuta la riduzione registrata nel primo semestre dell'anno in corso.

  Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.25.

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SEDE REFERENTE

  Martedì 11 settembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 12.25.

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.
C. 5291 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto FLUVI (PD), relatore, rileva come la Commissione avvii nella seduta odierna l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 5291, recante delega al Governo per la revisione del sistema fiscale in un'ottica di maggiore equità, trasparenza e orientamento alla crescita.
  La relazione illustrativa del disegno di legge chiarisce che la delega è volta a realizzare gli stessi obiettivi di crescita ed equità già perseguiti attraverso il decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto decreto-legge «Salva Italia»), in quanto, perseguendo l'obiettivo dell'equità, vengono eliminate distorsioni e quindi il sistema economico viene reso più efficiente e competitivo.
  La proposta di riforma non si pone come un intervento volto ad attuare un particolare modello teorico di tax design, ma intende intervenire per correggere alcuni aspetti critici del sistema tributario, per renderlo più favorevole alla crescita e all'equità.
  In linea generale segnala, infatti, come la legislazione fiscale italiana sia il risultato di due esigenze contrapposte: da un lato, quelle, pressanti, di bilancio, volte a reperire, nell'immediato, il maggior gettito possibile; dall'altro, quelle, meno pressanti ma pur sempre necessarie, di sistema, volte a garantire, in prospettiva, un prelievo neutro ed equo. Ciò ha comportato, nel tempo, una stratificazione di norme – a volte anche contrastanti fra di loro – la cui prima caratteristica, messa in evidenza da tutti gli osservatori, anche internazionali, è la complessità.
  Numerosi sono stati i tentativi di mettere mano al sistema fiscale italiano: da ultimo, in questa legislatura, un tentativo è stato avviato con il disegno di legge recante delega per la riforma fiscale e assistenziale presentato il 29 luglio 2011 dal precedente Governo (disegno di legge C. 4566) il cui esame è stato avviato dalla Commissione Finanze il 7 settembre 2011, e sul quale è stato svolto un ampio ciclo di audizioni.
  Nonostante l’iter di tale ultimo provvedimento non sia arrivato a conclusione, alcuni interventi di carattere fiscale sono stati attuati attraverso provvedimenti d'urgenza adottati dal Governo precedente e dal Governo in carica.
  Nel corso del 2011 il progressivo deterioramento del quadro economico si è accompagnato all'intensificarsi delle tensioni sui mercati finanziari. In questo scenario, l'Italia ha perseguito l'obiettivo del risanamento dei conti pubblici, contemperando questa esigenza con interventi a favore della crescita economica e dell'equità e cercando di spostare il baricentro dell'imposizione dai mezzi di produzione – capitale e lavoro – al consumo e al patrimonio.
  Con riguardo alla tassazione del patrimonio, ricorda che il decreto-legge n. 201 del 2011 ha introdotto numerose misure di tassazione reale: la tassazione degli immobili situati in Italia, sostanzialmente con la reintroduzione, in forma di imposta municipale propria (IMU), dell'imposta patrimoniale sulla prima casa, che era stata abolita nel 2008 con riferimento all'ICI; l'imposta sugli immobili detenuti all'estero; la modifica, attraverso l'introduzione di aliquote differenziate «a scaglioni» dell'imposta di bollo, introdotta con la manovra dell'agosto dell'anno scorso (decreto-legge n. 138 del 2011) sui soli conti bancari e quindi estesa a fattispecie Pag. 53in precedenza escluse, come i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati; l'applicazione di un'imposta di bollo sulle attività rimpatriate mediante il cosiddetto «scudo fiscale»; la tassazione delle attività finanziarie detenute all'estero; la tassazione di alcune manifestazioni di ricchezza, quali i veicoli di grossa cilindrata (potenziando quanto già disposto con la citata manovra dell'agosto 2011), gli aerei e le imbarcazioni da diporto di maggiori dimensioni.
  Superando la distinzione tra «redditi di capitale» e «redditi diversi» a favore di un'unica categoria di «redditi finanziari», assoggettati ad un'imposta sostitutiva con una stessa aliquota, il decreto-legge n. 138 del 2011 ha unificato le precedenti aliquote del 12,50 per cento e del 27 per cento, previste sui redditi di capitale e sui redditi diversi, con un'unica aliquota pari al 20 per cento. Restano esclusi dall'ambito di applicazione della riforma, tra gli altri, i titoli di Stato ed equiparati, i titoli emessi da altri Stati (cosiddetti Paesi white list, vale a dire i Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia tributaria), i titoli di risparmio per l'economia meridionale, i piani di risparmio a lungo termine e le forme di previdenza complementare.
  Quanto all'imposizione sui consumi, il citato decreto-legge n. 138 del 2011 ha disposto un progressivo aumento delle aliquote IVA: l'aliquota ordinaria è passata dal 20 al 21 per cento dall'agosto 2011. L'articolo 18 del decreto-legge n. 201 del 2011, onde evitare il taglio lineare delle agevolazioni fiscali disposto dal decreto-legge n. 98 del 2011, aveva previsto che, dal 1o ottobre 2012, le aliquote IVA del 10 e del 21 per cento fossero incrementate di 2 punti percentuali e che a decorrere dal 1o gennaio 2014 le predette aliquote fossero ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali. Successivamente l'articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012 ha posticipato al 1o luglio 2013 il predetto incremento del due per cento delle aliquote IVA ed ha previsto che a decorrere dal 1o gennaio 2014 le due aliquote siano rideterminate nella misura dell'11 e del 22 per cento. Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo 21 ha stabilito che con la legge di stabilità 2013 siano indicate le misure di razionalizzazione della spesa pubblica e le disposizioni aventi ad oggetto l'eliminazione o riduzione di regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, al fine di determinare risparmi di spesa o maggiori entrate destinate ad evitare il predetto incremento delle aliquote IVA previsto a decorrere dal 1o luglio 2013.
  In tale ambito ricorda poi gli aumenti delle aliquote di accisa sia sui prodotti energetici (aventi lo scopo, tra l'altro, di far fronte alle spese sostenute a seguito di eventi calamitosi che hanno colpito l'Italia nel corso del 2011) sia sui tabacchi lavorati.
  Gli interventi sull'IRAP e sul costo del lavoro hanno riguardato, attraverso la legge di stabilità 2011, la proroga al 2012 del regime fiscale – oltre che contributivo – agevolato degli emolumenti correlati ad incrementi di produttività, il quale, sotto il profilo tributario, consiste nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali avente aliquota del 10 per cento. Sono inoltre intervenute (con il decreto-legge n. 201 del 2011) norme che prevedono l'integrale deducibilità delle imposte dirette – IRES e IRPEF – dalla quota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dovuta dalle imprese in rapporto al costo del lavoro, ferma restando la deducibilità di parte (10 per cento) della medesima imposta dovuta relativamente agli interessi passivi e agli oneri assimilati. Inoltre, per favorire l'accesso al lavoro da parte di donne e giovani, è stata aumentata la misura della deduzione IRAP disposta in caso di assunzione di tali tipologie di lavoratori, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno (misura poi prorogata con il decreto-legge n. 5 del 2012).
  L'articolo 1 del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011 – in considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita, mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento Pag. 54con capitale di rischio – ha introdotto nella tassazione del reddito di impresa un meccanismo tributario di sostegno alla crescita economica (ACE), rendendo deducibile il rendimento del capitale di rischio, valutato tramite l'applicazione di un rendimento nozionale al nuovo capitale proprio. Ciò è finalizzato anche a ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano.
  Per quanto riguarda le modifiche alle imposte di competenza degli enti territoriali, ricorda l'introduzione dell'imposta di scopo, dell'imposta sui servizi, vale a dire la nuova TARES, che entrerà in vigore dal 2013, dell'imposta di soggiorno e, da ultimo, dell'imposta di sbarco, alcune misure hanno cercato di introdurre elementi di semplificazione nel sistema: su quest'ultimo punto appare necessario insistere con particolare convinzione.
  In tale contesto segnala come la creazione di un sistema fiscale più semplice e comprensibile, quindi più immediato e controllabile, appaia necessaria per rispondere alle diffuse aspettative dei cittadini, delle famiglie, delle imprese, nonché per venire incontro alle esigenze delle istituzioni e del Paese nel suo complesso. La stessa lotta all'evasione può essere facilitata enormemente dalla semplificazione del sistema fiscale nazionale.
  Tra le misure adottate in quest'ambito, ricorda, in particolare, l'articolo 10 del decreto-legge n. 201 del 2011 che ha introdotto il nuovo regime tributario «della trasparenza», rivolto ai soggetti che svolgono attività artistica, professionale o di impresa, in forma individuale o associata (escluse le società di capitali): tale regime è congegnato in modo da abbinare la volontaria accettazione di adempimenti in grado di rafforzare fortemente i controlli e l'accertamento da parte del fisco a una serie di vantaggi di tipo premiale, quali: la drastica semplificazione degli adempimenti amministrativi; il tutoraggio prestato dall'Amministrazione fiscale, sia ai fini degli adempimenti Iva, sia ai fini degli adempimenti in qualità di sostituto d'imposta; una corsia preferenziale per i rimborsi e le compensazioni dei crediti IVA.
  In sostanza, secondo quanto emerge dalle norme sopra citate, oltre all'intento complessivo di spostare il baricentro dell'imposizione dal lavoro al consumo e al patrimonio, si può notare una tendenza, seppure non esplicitata in termini di modello di riferimento ideale, a far convergere il sistema di tassazione del reddito verso un modello «duale», in cui i redditi da capitale sono esclusi dalla progressività, che è limitata ai redditi da lavoro (dipendente e autonomo) e da impresa individuale. La tassazione «piatta» è stata adottata anche per i canoni delle abitazioni locate: l'articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (relativo al federalismo municipale), ha istituito infatti la cosiddetta «cedolare secca», con aliquota del 21 (o 19) per cento sui redditi derivanti da canoni di locazione, anche al fine di favorire l'emersione degli imponibili.
  Sotto altro profilo, ricorda che la legislatura è stata caratterizzata dall'approvazione e attuazione della legge sul federalismo fiscale, che ha importanti ricadute sul nostro sistema tributario. Occorre al riguardo considerare che con il decreto-legge n. 201 del 2011 (come modificato dal decreto-legge n. 16 del 2012) sono intervenute disposizioni che incidono su alcuni significativi assetti legislativi delineati dalla normativa federalista quali, in primo luogo, la citata IMU, il predetto tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, nonché la disciplina dei due fondi istituiti dal decreto legislativo n. 23 del 2011 per la fiscalità locale, vale a dire il fondo sperimentale d'equilibrio – di durata triennale e finalizzato a realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare – ed il fondo perequativo, che al termine della fase transitoria costituirà la sede finanziaria di perequazione della nuova fiscalità comunale e provinciale.
  Tali innovazioni sembrano in molti punti poter confliggere con la disciplina dettata in materia dai decreti legislativi Pag. 55attuativi della delega, o comunque necessitare di una ricomposizione del nuovo quadro finanziario risultante dalle modifiche dei flussi contabili determinati dalla nuova IMU introdotte dal decreto-legge n. 201 del 2011; sembrerebbe pertanto necessario un intervento di razionalizzazione e coordinamento normativo. In linea generale, occorre valutare la presenza di possibili elementi di distonia rispetto all'assetto vigente con riguardo, ad esempio, alla necessaria correlazione tra le funzioni esercitate da ciascun livello territoriale di governo e le risorse ad esso attribuite.
  Come si evince dai pochi cenni sugli ultimi interventi effettuati in materia fiscale, finalizzati, sostanzialmente, a incrementare il prelievo per fronteggiare le emergenze finanziarie, da un lato, e a rendere più efficiente il contrasto all'evasione, è urgente introdurre elementi di razionalità di un sistema normativo in continuo movimento.
  Uno dei settori ove si sente maggiormente l'esigenza di un intervento di sistema è quello immobiliare. Com’è noto, infatti, la disciplina dell'IMU è basata su rendite catastali, determinate sulla base di valori non aggiornati da oltre quindici anni, le quali fanno riferimento al numero dei vani come unità di valutazione dell'immobile, determinando in tal modo l'attribuzione di rendite diverse a immobili uguali ma strutturati diversamente.
  Occorre inoltre individuare gli ostacoli allo sviluppo del sistema economico, anche con riguardo allo sviluppo sostenibile per l'ambiente. La crescita guidata dai «settori verdi» (cosiddetta green economy) può essere incentivata attraverso un'appropriata «imposizione ecologica», che riduca l'impatto ambientale delle attività di produzione e consumo, correggendo i comportamenti che determinano lo sfruttamento delle risorse naturali o l'inquinamento, sulla falsariga di quanto suggerito dalla Commissione europea (Annual Growth Survey, 2011).
  Un altro settore di intervento riguarda la cosiddetta erosione fiscale: si tratta del fenomeno internazionalmente conosciuto come «tax expenditures», ossia delle spese fiscali. Il rapporto presentato nel novembre del 2011 dal gruppo di lavoro istituito dal precedente Governo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con la partecipazione di 32 organizzazioni sindacali, associazioni di categoria e ordini professionali, ha messo in evidenza un livello di erosione fiscale pari a oltre 250 miliardi di euro, ripartiti in un elenco ben 720 misure agevolative, può essere un buon punto di partenza per il riordino della materia.
  Al riguardo, la Corte dei conti ha sottolineato che la praticabilità di un'operazione di trasformazione del sistema per conferirgli un assetto «europeo» in grado di rilanciare competitività, efficienza e crescita economica resta subordinata, oltre che all'attuazione di una severa politica di contenimento e di riduzione della spesa, all'ampliamento strutturale della base imponibile soggetta a tassazione, affrontando in modo deciso le due grandi questioni della politica fiscale del nostro paese: l'erosione e l'evasione. Anche per questo la lotta all'evasione costituisce la leva più significativa a disposizione del policy maker per consentire di combinare due obiettivi della politica fiscale: garantire gli equilibri del bilancio pubblico e ridistribuire l'onere del prelievo.
  Tuttavia, l'evasione fiscale è difficilmente quantificabile, e le difficoltà di monitoraggio delle dimensioni di tale fenomeno rendono complicata e opinabile la stessa individuazione dei risultati dell'azione di contrasto all'evasione. Un contributo notevole allo studio del fenomeno è giunto dal gruppo di lavoro, presieduto dal Presidente dell'ISTAT Giovannini, che aveva il compito di analizzare le caratteristiche dell’«economia non osservata» e del suo impatto sui flussi finanziari. Nel corso dell'audizione svolta presso la Commissione Finanze, il Presidente Giovannini ha indicato alcune proposte volte a combattere tale fenomeno, tra le quali si può ricordare la predisposizione di un rapporto annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, l'introduzione di stime sull'economia non osservata, con una stima ufficiale dell'evasione contributiva e assicurativa, il miglioramento Pag. 56delle azioni di contrasto e di aumento della compliance fiscale, anche attraverso incentivi all'uso della moneta elettronica, la messa in comune delle informazioni sul sistema delle imprese e dei risultati delle azioni di controllo tra le diverse amministrazioni, l'uso appropriato di metodologie di tipo statistico-induttivo per migliorare i meccanismi di selezione dei comportamenti anomali per le PMI e i soggetti di lavoro autonomo, la compartecipazione degli enti locali all'attività di accertamento, la revisione degli studi di settore, l'ampliamento del redditometro all'insieme delle persone fisiche, il tutoraggio preventivo per le imprese medio-grandi; la riduzione dei margini di discrezionalità dei singoli governi nel varare condoni in materia fiscale e contributiva, la riduzione del numero di partite IVA, il rafforzamento del contrasto d'interessi, nonché lo sviluppo di campagne di informazione volte ad enfatizzare il comportamento dei contribuenti onesti.
  Alcuni di tali misure, com’è noto, sono state già trasformate in legge, altre sono presenti nei criteri direttivi del nuovo disegno di legge delega oggi in esame.
  Molto sentita, è infine, la questione del divieto di abuso del diritto, affermato in ambito comunitario, da sentenze della Corte di Giustizia, ma ampiamente sviluppato dalla giurisprudenza nazionale.
  Tale problematica ha animato il dibattito parlamentare di questa legislatura, nel corso della quale sono state sollecitate norme generali anti-abuso per tutte le imposte, non vincolate da un'elencazione tassativa di fattispecie; l'assimilazione tra elusione fiscale e abuso del diritto; la fissazione di regole procedurali volte a garantire il contribuente in ciascuna fase del confronto con l'Amministrazione.
  Numerosi atti di indirizzo parlamentari presentati alla Camera dei deputati hanno impegnato il Governo ad assumere iniziative legislative volte a disciplinare il divieto di abuso del diritto. Ricorda, al riguardo, tra le altre, le mozioni Leo n. 1-00843 e Donadi n. 1-00846, approvate il 7 febbraio 2012; l'interrogazione a risposta immediata in Commissione Fugatti n. 5-05602, svolta il 25 ottobre 2011; l'ordine del giorno Strizzolo 9/2561-A/165, accolto come raccomandazione dal Governo il 27 luglio 2009. Il dibattito svolto presso la Commissione Finanze della Camera ha evidenziato la necessità di definire in maniera esplicita il concetto di «abuso del diritto» all'interno del diritto positivo, rendendo distinguibile il risparmio d'imposta legittimo dal vantaggio fiscale indebito sulla base del concetto di aggiramento delle norme tributarie. La norma generale dovrebbe essere provvista di garanzie procedurali a favore del contribuente: attraverso la puntuale regolazione del principio potrebbero essere rimossi alcuni fattori di criticità emersi in sede giurisprudenziale, legati, fra l'altro, alla rilevazione d'ufficio dell'abuso e all'incertezza sulle sanzioni applicabili.
  Accanto alle suddette esigenze di razionalizzazione di un sistema tributario composto da un numero sempre maggiore di tributi, spiccano anche quelle di equità ed effettività, che spingono verso un miglioramento dell'azione dell'Amministrazione finanziaria, sia quando quest'ultima si pone alla ricerca dell'imponibile evaso, sia quando la stessa chiede la collaborazione del contribuente nella determinazione dell'imponibile tassato. Frequenti mutamenti del sistema tributario generano inevitabilmente ai contribuenti problemi di adempimento connessi all'apprendimento di nuove norme, ai possibili dubbi interpretativi, alla messa in atto di nuove procedure e, soprattutto, generano incertezza. L'incertezza nel settore fiscale rende problematiche le decisioni di investimento e, quindi, di crescita. In tal senso, anche organismi internazionali, quali ad esempio l'OCSE, raccomandano il miglioramento dei rapporti con i contribuenti attraverso una semplificazione dei regimi fiscali e degli adempimenti eccessivamente complessi, nonché l'introduzione di incentivi per i contribuenti più corretti.
  In tale contesto il disegno di legge delega mira a riordinare il sistema fiscale in un'ottica di maggiore razionalità ed equità, a contrastare i fenomeni dell'evasione, dell'elusione e dell'erosione ed a Pag. 57rendere migliore il rapporto con i contribuenti in un contesto di reciproca fiducia e collaborazione.
  L'obiettivo di riordino passa, oltre che attraverso la citata revisione del catasto, attraverso l'introduzione di un'unica imposta per imprese e professionisti; la razionalizzazione del settore dei giochi pubblici; un intervento in materia di fiscalità ambientale destinato ad introdurre nuove forme di prelievo; il riordino del settore delle «tax expenditures» e dell'istituto del 5 per mille; la revisione delle spese fiscali che appaiono superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche, ferma restando la prioritaria tutela della famiglia, della salute e delle persone economicamente o socialmente svantaggiate.
  Il provvedimento intende inoltre raggiungere l'obiettivo di migliorare il rapporto con il contribuente attraverso la regolamentazione delle richiamate questioni dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale, il miglioramento della cooperazione tra imprese e Amministrazione, l'ampliamento dell'assistenza ai contribuenti, soprattutto se persone fisiche, la revisione del meccanismo degli «interpelli» nonché della tipologia e dell'entità degli adempimenti richiesti, il rafforzamento del contraddittorio procedimentale.
  Per dare effettività al sistema tributario è, altresì, prevista la revisione delle sanzioni penali e amministrative e misure tese a velocizzare il contenzioso.
  Propedeutica al contrasto all'evasione fiscale è l'individuazione di una metodologia di rilevazione basata sul confronto tra i dati di contabilità nazionale e quelli acquisiti dall'anagrafe tributaria, utilizzando criteri trasparenti e stabili nel tempo, avallati da esperti scientifici. L'utilizzo «integrato» delle banche dati pubbliche, la tracciabilità dei pagamenti e l'utilizzo della fatturazione elettronica sono, invece, i principali strumenti che si intende rafforzare per dare nuova linfa alla lotta all'evasore.
  In conclusione, desidera sottolineare con forza la necessità che il disegno di legge delega sia esaminato e approvato con la collaborazione di tutte le forze politiche presenti in Commissione, affinché si riesca a realizzare un lavoro condiviso e duraturo nel tempo, in quanto una delle questioni che maggiormente affligge la nostra legislazione fiscale è la sua mancanza di certezza e stabilità nel tempo. Tale esigenza è stata confermata da tutte le parti sociali e dai numerosi esperti che sono stati auditi nel corso dell'esame del precedente disegno di legge delega.
  Pur rendendosi conto del ruolo diverso, delle diverse responsabilità di maggioranza e di opposizione, nonché dell'esistenza di diversità di orientamento su alcuni temi rilevanti anche all'interno della maggioranza – del resto, sono le condizioni straordinarie del Paese che hanno chiamato a sostenere il governo Monti le maggiori forze politiche –, trova tuttavia singolare che nel nostro Paese, ogni volta che cambia maggioranza, si modifichino parti significative del sistema fiscale, generando così costi per famiglie e imprese e complicazioni per contribuenti ed intermediari.
  Osserva, inoltre, come il disegno di legge in esame non proponga modifiche «rivoluzionarie», ma provi, invece, a introdurre criteri di equità e di certezza all'interno del nostro sistema fiscale.
  Preannuncia, quindi, che, come relatore, sarà sensibile al dibattito che si svilupperà in Commissione e farà il possibile per raccogliere, all'interno di un disegno unitario e coerente, le diverse sensibilità che si dovessero manifestare, sottolineando, tuttavia, l'opportunità di operare con accortezza, evitando di concorrere ad aumentare gli argomenti da trattare – il disegno di legge si compone di 17 articoli, che affrontano diverse problematiche – e facendo in modo, piuttosto, di «asciugare» il testo, per rendere più agevole la sua approvazione definitiva sia sul piano politico sia su quello temporale, essendo molto stretti i tempi per l'approvazione da parte dei due rami del Parlamento.
  In particolare, desidera attirare l'attenzione dei componenti della Commissione su alcune questioni specifiche.Pag. 58
  In primo luogo ricorda che il recente decreto-legge n. 87 del 2012 (poi confluito nel decreto-legge n. 95 del 2012) ha previsto, a decorrere dal 1o dicembre 2012, l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) nell'Agenzia delle dogane. Mentre si introduce, con la legge delega, la revisione del catasto, l'accorpamento dell'Agenzia del Territorio con l'Agenzia delle Entrate mette seriamente in discussione l'obiettivo di rivedere il sistema di valutazione del valore patrimoniale e delle rendite degli immobili.
  Al riguardo, la risoluzione n. 8-00185, approvata all'unanimità dalla Commissione Finanze il 4 luglio scorso, ha impegnato il Governo ad operare una complessiva riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione finanziaria, anche attraverso una revisione del numero delle Agenzie ed una redistribuzione delle relative competenze, da realizzare tuttavia nell'ambito della delega legislativa oggi in esame. In proposito, preannuncia la propria disponibilità a presentare un emendamento in tal senso, proponendo a tal fine, ove il Presidente ed i gruppi condividano, di istituire una sorta di comitato ristretto informale, per aiutare il relatore ad elaborare una proposta condivisa da sottoporre alla Commissione in tempi brevi.
  Inoltre, con riguardo alla revisione della disciplina relativa al catasto dei fabbricati, riterrebbe opportuno che la norma esplicitasse chiaramente che la riforma dovrà avvenire con una sostanziale invarianza di gettito, ad esempio con una formulazione analoga a quella prevista all'articolo 11 per la modifica dei regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni. Infatti, poiché le recenti manovre finanziarie – al di là dell'obiettivo annunciato di spostare la tassazione dal lavoro al patrimonio – hanno già aumentato in modo significativo la tassazione degli immobili, con particolare riferimento alla prima casa, non crede si possa ritenere sostenibile in questo momento per le famiglie italiane – soprattutto quelle più disagiate e colpite dalla crisi – un ulteriore aumento di tale tipologia di imposte. L'articolo 2 dovrà quindi provvedere a riportare maggiore equità nel sistema e non maggiori oneri sui cittadini.
  Infine, segnala come in queste settimane diversi esponenti del Governo abbiano dichiarato l'urgenza di intervenire sul cosiddetto «cuneo fiscale» per alleggerire la tassazione sulle imprese e sui lavoratori, al fine da rendere maggiormente competitivo il nostro sistema economico e rilanciare i consumi interni. Pur non essendovi preclusioni ad affrontare l'argomento, rileva come sussistesse l'impressione che l'assenza di ogni intervento in merito relativamente all'imposta personale (IRPEF) fosse motivata dalla mancanza di risorse finanziarie. Crede, pertanto, che la Commissione dovrebbe avere un chiarimento dal Governo su questo punto specifico e ricevere comunque l'assicurazione che eventuali interventi saranno definiti in questa sede, in quanto la delega fiscale rappresenta la sede propria per svolgere un dibattito costruttivo in Parlamento su questo tema e individuare le modalità più opportune per realizzare tale obiettivo.

  Gianfranco CONTE, presidente, con riferimento all'organizzazione dei lavori sul provvedimento, informa che la Conferenza dei Presidenti di gruppo, nella riunione del 6 settembre scorso, ha inserito il provvedimento all'ordine del giorno dell'Assemblea a partire dalla seduta di lunedì 24 settembre prossimo. Tale data non risulta, tuttavia, realistica, stante la complessità dell'intervento legislativo e la necessità di svolgere il ciclo di audizioni sul provvedimento già stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione. Pertanto, anche alla luce dei contatti informali già intervenuti con il Ministro per i rapporti con il Parlamento, appare ipotizzabile che la discussione in Assemblea sul disegno di legge abbia inizio nella seduta di lunedì 15 ottobre prossimo. Pag. 59
  In tale contesto avverte che, a partire dalla giornata odierna, e fino al 20 settembre prossimo, la Commissione procederà al predetto ciclo di audizioni.
  Propone quindi di fissare al pomeriggio del 25 settembre il termine per la presentazione degli emendamenti, i quali saranno esaminati dalla Commissione nella settimana compresa tra il 1o ed il 5 ottobre ed eventualmente in quella compresa tra l'8 ed il 15 ottobre, proponendo altresì di integrare il già citato ciclo di audizioni al fine di ascoltare anche il Direttore del dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

  La Commissione approva la proposta del Presidente.

  Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

  Francesco BARBATO (IdV) segnala di aver presentato, assieme ad alcuni deputati di altri gruppi, anche alla luce della recente audizione del Ministro dello sviluppo economico Passera sulle problematiche relative al settore assicurativo, la risoluzione n. 7-00972, che intende impegnare il Governo ad adottare misure più incisive per consentire la diminuzione del costo delle polizze assicurative RC auto, il quale ha subito negli ultimi anni un continuo aumento, contraddicendo l'impegno del Governo a realizzare una riduzione dei premi, nonché le previsioni delle stesse compagnie assicurative che indicavano una progressiva riduzione dei relativi oneri per gli utenti. Chiede quindi di inserire all'ordine del giorno della Commissione tale atto di indirizzo, e di dedicare una prossima seduta di interrogazioni a risposta immediata a queste tematiche, nonché di affrontare il tema della progressiva «desertificazione» dell'offerta assicurativa in alcune aree del Mezzogiorno, avviando l'esame, in sede referente, della sua proposta di legge C. 4791, recante introduzione dell'obbligo di garantire la presenza di agenzie delle compagnie di assicurazione in tutto il territorio nazionale.

  Gianfranco CONTE, presidente, in riferimento alle richieste del deputato Barbato, ritiene che la risoluzione n. 7-00972 potrà essere inserita all'ordine del giorno della Commissione nella seduta di mercoledì 26 settembre prossimo, giorno nel quale lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata sarà dedicato alle questioni in materia assicurativa.
  Rileva quindi come l'esame della proposta di legge C. 4791 potrà essere avviata dalla Commissione dopo la conclusione dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 5291, concernente delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

  La seduta termina alle 12.50.

AUDIZIONI

  Martedì 11 settembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

  La seduta comincia alle 12.50.

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5291, recante «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita».
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

  Gianfranco CONTE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, l'audizione.

Pag. 60

  Attilio BEFERA, Direttore dell'Agenzia delle entrate, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Cosimo VENTUCCI (PdL), Gianluca FORCOLIN (LNP), Marco CAUSI (PD), Francesco BARBATO (IdV), Maurizio LEO (PdL), Marco PUGLIESE (Misto-G.Sud-PPA), Bruno CESARIO (PT), Giampaolo FOGLIARDI (PD) e Alessandro PAGANO (PdL), ai quali risponde Attilio BEFERA, Direttore dell'Agenzia delle entrate, nel corso del cui intervento svolge ulteriori considerazioni Giampaolo FOGLIARDI (PD).

  Interviene Gianfranco CONTE, presidente, al quale replica Attilio BEFERA, Direttore dell'Agenzia delle entrate.

  Gianfranco CONTE, presidente, ringrazia il dottor Befera e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.15.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.