CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 settembre 2012
700.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 6 settembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

  La seduta comincia alle 13.10.

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini e C. 3009 Vitali.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 6 agosto 2012.

  Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che ieri è intervenuta l'onorevole Donatella Ferranti, correlatrice del provvedimento insieme all'onorevole Enrico Costa, per svolgere alcune considerazioni Pag. 54in tema di messa alla prova riservandosi di intervenire oggi relativamente alla materia della contumacia.

  Donatella FERRANTI (PD), relatore, ribadisce quanto già dichiarato nella seduta di circa la natura meramente personale delle osservazioni che si accinge a fare, essendo ancora oggetto di confronto con il correlatore, onorevole Costa. Nel caso delle modifiche alla disciplina della contumacia tale precisazione è ancora più doverosa in quanto alcune scelte da effettuare coinvolgono considerazioni extragiuridiche relative ad una sfera di politica giudiziaria.
  A suo vedere, tenendo conto anche delle audizioni svolte in materia dalla Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva relativa all'esame dei progetti di legge abbinati, la disciplina della contumacia si dovrebbe articolare essenzialmente attorno a tre ipotesi: conoscenza certa dell'udienza del processo (udienza preliminare o udienza dibattimentale); conoscenza presunta dell'udienza per conoscenza certa del procedimento, non conoscenza dell'udienza e del procedimento. A queste tre ipotesi dovrebbero poi corrispondere tre situazioni: a) processo in assenza; b) processo in assenza, ma con rimedi ripristinatori per l'imputato che dimostri la incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo; c) sospensione del processo.
  In caso di conoscenza certa da parte dell'imputato della celebrazione del processo (per avere ricevuto a mani la notifica dell'avviso di udienza o per altri indici da cui si evinca «con certezza» tale conoscenza), il processo dovrebbe proseguire in assenza dell'imputato che è rappresentato dal difensore.
  In caso di conoscenza presunta del processo per conoscenza certa del procedimento (per avere eletto domicilio, essere stato arrestato o fermato, o per avere nominato un difensore di fiducia), il processo dovrebbe proseguire in assenza dell'imputato, ammettendo questo a provare di non avere avuto conoscenza della celebrazione del processo (pur avendo avuto conoscenza del procedimento) e in tal caso all'imputato viene comunque garantito il diritto ad un giudizio di primo o di secondo grado (con eventuale rimessione in termini per la richiesta di riti speciali consensuali, se la mancata conoscenza dell'avviso di udienza era riferibile anche all'udienza preliminare). Qualora sia stata pronunciata condanna passata in giudicato, il giudicato potrebbe essere rescisso e il processo riprendere col dibattimento di primo grado.
  In caso di incertezza sulla conoscenza da parte dell'imputato del procedimento si dovrebbe prevedere la sospensione del processo.
  In caso di sospensione, il giudice dovrebbe disporre nuove ricerche almeno allo scadere di ogni anno. La sospensione sospenderebbe il corso della prescrizione, ma non potrebbe protrarsi per un periodo superiore ai termini massimi di prescrizione, decorsi i quali riprenderebbe a decorrere il termine di prescrizione.
  Si devono poi prevedere rimedi ripristinatori nel caso di processo svolto in assenza, ove si dimostri la incolpevole mancata conoscenza. In questi casi se l'imputato compare nel corso dell'udienza preliminare l'udienza dovrebbe essere rinviata e nel caso (infrequente) in cui siano state assunte prove (con incidente probatorio o prove ex articolo 422 che si siano poi rivelate all'atto dell'assunzione sfavorevoli all'imputato) avrebbe diritto alla rinnovazione delle prove assunte in udienza preliminare e comunque all'acquisizione di prove. Se l'imputato si presenta all'inizio del dibattimento, essendo stato assente nel corso dell'udienza preliminare, deve poter rendere dichiarazioni spontanee ed essere riammesso nel termine per richiedere i riti speciali consensuali. Se l'imputato compare nel corso del dibattimento, si deve rinviare l'udienza, l'imputato essere riammesso nel termine per richiedere i riti speciali e può chiedere l'acquisizione di prove rilevanti e la riassunzione delle prove già assunte, ferma restando la validità degli atti (prove incluse) già compiuti. Se l'imputato viene a conoscenza di una sentenza di condanna in primo grado deve poter presentare Pag. 55appello, chiedendo l'annullamento della sentenza e la trasmissione degli atti al giudice di primo grado (anche in questo caso è rimesso in termini per presentare richiesta di riti speciali). Se l'imputato viene a conoscenza di una condanna in appello, deve poter presentare ricorso per cassazione per l'annullamento della sentenza con trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Se l'imputato viene a conoscenza di una condanna passata in giudicato, deve poter chiedere alla Corte di cassazione la rescissione del giudicato (un istituto in cui si potranno poi innestare anche per i casi di processo dichiarato ingiusto dalla Corte europea dei diritti umani) e la ripartenza del processo dal giudizio di primo grado.

  Enrico COSTA (PdL), relatore, dichiara di condividere molte delle osservazioni fatte dall'onorevole Ferranti nel corso dei due interventi effettuati ieri ed oggi. Ritiene comunque che sia importante che il governo chiarisca il suo orientamento rispetto sia ai diversi interventi che si stanno svolgendo sul testo presentato sia agli stessi principi e criteri direttivi delle diverse deleghe, che in vari casi si prestano a diverse soluzioni applicative concrete. Tale apporto del Governo si dimostra ancora più necessario una volta che si dovesse intraprendere la via di trasformare le deleghe in norme direttamente precettive, considerate anche tutte le diverse questioni emerse nel corso delle audizioni. Auspica pertanto che si possa arrivare quanto prima all'adozione di un testo base sul quale il Governo assuma un atteggiamento di apertura nei confronti del Parlamento.

  Giulia BONGIORNO, presidente, nel ricordare che nel corso della riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi che si è svolta il 7 agosto scorso il Presidente della Camera aveva indicato anche il provvedimento in esame tra quelli che senza dubbio si sarebbero dovuti inserire nel calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di settembre, invita i relatori a presentare quanto prima una proposta di testo base affinché la Commissione avere tempi adeguati per esaminare gli emendamenti e quindi concludere l'esame del provvedimento in tempi utili per rispettare la programmazione dell'Assemblea.

  Enrico COSTA (PdL), relatore, assicura la presidenza che i relatori, dopo un approfondito lavoro di confronto dei vari testi anche all'esito delle audizioni, saranno presto in grado di formulare una proposta di testo base, la quale dovrà essere anche previamente confrontata con il Governo per evitare che si riproduca quanto appena avvenuto con la proposta di riforma dell'ordinamento forense approvata pressoché all'unanimità dalla Commissione, quando su alcuni punti essenziali della stessa si sono registrate in questi giorni sostanziali contrarietà da parte del Governo. Considerato che da tale contrarietà deriva di fatto l'impossibilità dell'esame della proposta in sede legislativa e che ancora non si è trovata una condivisione sul disegno di legge oggi in esame, ritiene che qualora la Commissione non riuscisse a concluderne l'esame secondo quanto auspicato dal Presidente, si possa inserire nel calendario dell'Assemblea la riforma dell'ordinamento forense.

  Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda ch oggi alle ore 15 è convocata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi per predisporre il calendario dei lavori per il mese di settembre e che in quella sede dovranno essere espresse dai diversi rappresentanti dei gruppi le considerazioni circa i tempi di esame in Commissione dei provvedimenti. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.
C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco.

(Rinvio del seguito dell'esame).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 2 agosto 2012.

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  Giulia BONGIORNO, presidente, dopo avere ricordato che si è in attesa dell'espressione del parere della V Commissione per concludere l'esame in sede referente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di misure cautelari personali.
C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota e C. 4616 Bernardini.
(Rinvio del seguito dell'esame).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 20 giugno 2012.

  Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, invita i commissari che vi abbiano interesse ad intervenire sul merito dei provvedimenti in titolo. Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina del settore della tutela del credito.
C. 4583 Mariarosaria Rossi.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 24 aprile 2012.

  Mariarosaria ROSSI (PdL), relatore, presenta una proposta di nuovo testo dalla proposta di legge n. 4583, che tiene conto di quanto emerso nel corso delle audizioni (vedi allegato 1). Esprime quindi l'auspicio che il testo in questione possa raccogliere un ampio consenso in Commissione e che possa quindi essere adottato come testo base.

  Giulia BONGIORNO, presidente, ritiene che la proposta della relatrice di adottare come testo base il nuovo testo da lei formulato possa essere posta in votazione la prossima settimana, consentendo così ai deputati di approfondirne l'esame. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 14.

INTERROGAZIONI

  Giovedì 6 settembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

  La seduta comincia alle 14.

5-06711 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere Le Vallette di Torino.

  Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Rita BERNARDINI (PD), replicando, dichiara di apprendere dalla risposta del Governo come il detenuto in questione, sottoposto a regime di massima sorveglianza ed a visite psichiatriche, si sia tolto la vita mentre era in stato di isolamento e che si sia ritenuto di porlo in stato di isolamento poiché affetto da sindrome influenzale. Esprime quindi forti perplessità su questo aspetto della risposta e dubita che tutti i detenuti affetti da sindrome influenzale siano posti in stato di isolamento.
  Sottolinea come dalla risposta emerga anche l'inadeguatezza delle misure adottate nel nostro Paese per far fronte al grave problema del sovraffollamento delle carceri, ricordando come invece in altri Paesi, quali la Germania e la California, sia stato disposto lo sfollamento delle carceri quando è stata superata la capienza regolamentare.
  Rileva inoltre come nella risposta vi sia l'ammissione che i fondi disponibili sono insufficienti a garantire un'adeguata assistenza psicologica ai detenuti e ritiene Pag. 57preoccupante che l'amministrazione confidi sull'apporto che potrà essere dato dai nuovi educatori assunti, atteso che non è in alcun modo possibile equiparare questi ultimi agli psicologi.
  Osserva infine come il DAP abbia reso noti i dati aggiornati circa la capienza regolamentare delle carceri che, rispetto al 2011, si è ridotta di 60 posti. Sottolinea quindi come se, da un lato, sono in corso di predisposizione nuovi padiglioni, dall'altro la mancanza di fondi adeguati non consente la manutenzione delle strutture esistenti.

5-06712 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere Buoncammino di Cagliari.

  Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Rita BERNARDINI (PD), replicando, stigmatizza l'uso ripetuto da parte del Governo dell'espressione «capienza tollerabile», posto che si tratta di un concetto non previsto in alcuna legge. Invita anzi il Governo a chiarire quali siano i criteri utilizzati per definire «tollerabile» la capienza di un carcere superiore a quella regolamentare, tenuto conto della generale situazione di grave e intollerabile sovraffollamento delle carceri italiane.

5-06713 Bernardini: Sull'incendio provocato da un detenuto nel carcere di Sanremo.

  Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Rita BERNARDINI (PD), replicando, rileva come il detenuto sia un caso psichiatrico dal quale era possibile attendersi quei comportamenti provocatori che, come si legge nella risposta del Governo, hanno costretto l'amministrazione a porlo in isolamento per dieci giorni. Lo stato di isolamento ha quindi spinto il soggetto a compiere il gesto incendiario. Risulta inoltre che il detenuto non sia stato prontamente curato per una frattura riportata.

  Giulia BONGIORNO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.15.

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