CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 settembre 2012
699.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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AUDIZIONI

  Mercoledì 5 settembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

  La seduta comincia alle 13.35.

Audizione del Direttore dell'Agenzia del demanio, sulle tematiche relative alla gestione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

  Gianfranco CONTE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Stefano SCALERA, Direttore dell'Agenzia del demanio, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Silvana Andreina COMAROLI (LNP), Francesco BARBATO (IdV), Pierluigi MANTINI (UdCpTP) e Pag. 35Gianfranco CONTE, presidente, ai quali risponde Stefano SCALERA, Direttore dell'Agenzia del demanio.

  Pongono ulteriori quesiti i deputati Gianfranco CONTE, presidente, a più riprese, Tea ALBINI (PD), Santo Domenico VERSACE (Misto-ApI), e Ivano STRIZZOLO (PD), ai quali risponde Stefano SCALERA, Direttore dell'Agenzia del demanio.

  Gianfranco CONTE, presidente, ringrazia il dottor Scalera e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.45.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 5 settembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

  La seduta comincia alle 14.45.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011.
C. 5324 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012.
C. 5325 Governo.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2012.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazione alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

  Cosimo VENTUCCI (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, ai fini della formulazione di relazioni alla Commissione Bilancio, il disegno di legge C. 5324, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011, ed il disegno di legge C. 5325, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012, relativamente alla Tabella n. 1 (stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2012) ed alla Tabella n. 2 (stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012), limitatamente alle parti di competenza.
  Ricorda preliminarmente che il Rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica (costituito dall'anno finanziario) adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria.
  Il rendiconto generale dello Stato è costituito:
   a) dal conto del bilancio, articolato nel conto consuntivo dell'entrata e, per la parte di spesa, nel conto consuntivo relativo a ciascun Ministero, con l'esposizione dell'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento;
   b) dal conto del patrimonio con le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato.

  Il disegno di legge di assestamento costituisce invece il mezzo attraverso il quale è possibile aggiornare, a metà esercizio, gli stanziamenti del bilancio dello Stato, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente.Pag. 36
  Rileva quindi come il disegno di legge di assestamento si connetta funzionalmente con il disegno di legge di rendiconto relativo all'esercizio precedente: l'entità dei residui, sia attivi che passivi, sussistenti all'inizio dell'esercizio finanziario, che al momento dell'elaborazione e approvazione del bilancio di previsione è stimabile solo in misura approssimativa, viene, infatti, definita in assestamento sulla base delle risultanze del rendiconto.
  Più in particolare, con il disegno di legge di assestamento le previsioni di bilancio sono adeguate in relazione:
   a) per quanto riguarda le entrate, all'eventuale revisione delle stime del gettito;
   b) per quanto riguarda le spese aventi carattere discrezionale, ad esigenze sopravvenute;
   c) per quanto riguarda la determinazione delle autorizzazioni di pagamento (in termini di cassa), alla consistenza dei residui accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.

  Per quanto concerne le previsioni di entrata, poiché esse sono il frutto di una valutazione di carattere tecnico, eventuali modifiche possono essere determinate dall'evoluzione della base imponibile e dagli effetti derivanti dall'applicazione della normativa vigente.
  In riferimento alle variazioni di spesa, la legge di assestamento presenta il medesimo vincolo che sussiste per il bilancio di previsione, cioè il rispetto della legislazione sostanziale vigente: non possono pertanto essere modificati, in sede di assestamento, gli stanziamenti di spesa direttamente determinati da norme vigenti.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge C. 5234, recante il Rendiconto 2011, ricorda preliminarmente che la legge di bilancio per il 2011 (legge n. 221 del 2010) recava entrate finali in competenza per 480,6 miliardi ed autorizzazioni di cassa per 441,7 miliardi. A seguito delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, gli stanziamenti sono stati determinati in 493,2 miliardi in competenza e in 454,3 miliardi quali autorizzazioni di cassa.
  Per le entrate complessive le previsioni definitive (pari a 736,5 miliardi di euro) sono diminuite dello 0,8 per cento rispetto a quelle iniziali (742,6 miliardi), a fronte di una riduzione del 4 per cento registrato nel 2010. Tali previsioni definitive rappresentano il 46,6 per cento del prodotto interno lordo (PIL), che è calcolato in 1.580.220 milioni di euro a prezzi di mercato, contro il 49,7 per cento del 2010 (il PIL di quell'anno è risultato pari 1.548.816 milioni a prezzi di mercato).
  Analizzando la gestione del bilancio, rispetto alle previsioni definitive di competenza, vi sono stati accertamenti di entrate correnti per 518,4 miliardi, con un incremento di 28,5 miliardi. Ciò costituisce il risultato di una sostanziale tenuta delle entrate tributarie rispetto alle previsioni, e di un incremento di oltre 28 miliardi delle entrate extratributarie.
  Per quanto riguarda la gestione in termini di cassa, invece, i versamenti (comprensivi della quota relativa ai residui attivi) sono risultati inferiori di 1,6 miliardi rispetto al dato definitivo, a causa di una riduzione delle entrate tributarie rispetto alle previsioni per 8,3 miliardi, e di un incremento di circa 6,7 miliardi delle entrate extratributarie.
  Gli incassi finali nel 2011 evidenziano come l'incremento rispetto all'esercizio precedente di circa 8,5 miliardi sia la risultante dell'aumento di gettito sia delle entrate tributarie sia di quelle extratributarie e delle entrate per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e di riscossione di crediti.
  In particolare, le entrate tributarie hanno registrato un incremento di 6.697 milioni di euro rispetto al 2010 (+1,6 per cento).
  Con riferimento alla gestione dei residui, i residui complessivi attivi al 1o gennaio 2011 provenienti dai precedenti esercizi ammontavano a 229,8 miliardi.Pag. 37
  Rispetto ai 229,8 miliardi di residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, al 31 dicembre 2011 i residui sono stati accertati per importi pari a 146,1 miliardi, di cui solo 19,4 miliardi incassati e 126,7 miliardi ancora da versare o riscuotere.
  A tale importo di residui pregressi si sono aggiunti 88,5 miliardi di residui di nuova formazione, per un totale di residui attivi, al 31 dicembre 2011, pari a 215,2 miliardi, di cui 30,7 miliardi relativi a somme rimaste da versare e 184,5 miliardi relativi a somme rimaste da riscuotere.
  Per quanto riguarda la gestione delle entrate tributarie (in termini di accertamenti), rispetto all'esercizio finanziario 2010, i dati evidenziano un rallentamento del flusso delle entrate: infatti il gettito IRPEF aumenta dello 0,8 per cento (nel 2010 era cresciuto del 4,9 per cento sul 2009), mentre il gettito IVA aumenta del 3,5 per cento (nel 2010 si era registrato un incremento del 4,6 per cento rispetto al 2009).
  Registrano inoltre un significativo incremento rispetto al 2010 le entrate da accisa sugli oli minerali (+5,9 per cento rispetto al +0,6 per cento evidenziatosi nell'anno precedente) e del gioco del lotto (+30,2 per cento, a fronte di una riduzione dell'8,3 per cento dell'anno precedente).
  Rispetto alle previsioni definitive di competenza si registrano invece riduzioni per quanto riguarda l'IRPEF (- 4,5 miliardi), le imposte sostitutive ricorrenti (- 3 miliardi), le imposte di bollo e registro (- 1 miliardo), le lotterie (- 500 milioni), mentre aumentano le entrate dell'IRES (+ 1,7 miliardi), dell'IVA (+ 1,3 miliardi) delle accise (+ 1,2 miliardi), delle imposte sostitutive non ricorrenti (+ 4,5 miliardi), del Lotto (+ 800 milioni).
  Tendenze analoghe si registrano nel raffronto tra versamenti e previsioni definitive di cassa, con l'unica significativa eccezione dei versamenti IVA, che risultano inferiori di 6,7 miliardi rispetto alle previsioni.
  Con riferimento al settore dei Monopoli, l'articolo 8 del disegno di legge riguarda l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, la quale, ai sensi dell'articolo decreto-legge n. 87 del 2012, confluito nell'articolo 23-quater del decreto-legge n. 95 del 2012 sarà incorporata nell'Agenzia delle dogane a decorrere dal 1o dicembre 2012.
  A tale riguardo il provvedimento indica che le entrate e le spese risultano pari a circa 16 miliardi.
  Con riferimento al settore dei giochi evidenzia come nel 2011, anche grazie al consolidamento del ruolo dello Stato quale gestore unico dello sviluppo e dell'assestamento del mercato e dell'industria dei giochi, sono stati raggiunti e superati gli obiettivi di entrata, sia in termini di volume di raccolta dei prodotti da gioco, che ha raggiunto 79,9 miliardi di euro, con un incremento del 30,1 per cento rispetto all'anno precedente, sia in termini di entrate erariali, che sono risultate pari a 8,7 miliardi di euro, con una sostanziale invarianza rispetto al 2010.
  Nel presidio del settore dei tabacchi lavorati sono state registrate entrate erariali pari a 14,1 miliardi di euro (di cui 10,9 miliardi a titolo di accisa e 3,2 miliardi a titolo di IVA), con un incremento del 3,2 per cento rispetto all'anno precedente.
  Passando quindi a sintetizzare il contenuto del disegno di legge C. 5235, recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2012, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze, rileva come esso proponga, in termini di competenza e al lordo delle regolazioni debitorie, un aumento di 447,5 milioni delle entrate complessive. Tale variazione è determinata da maggiori entrate per 6,1 miliardi da emissioni di titoli di Stato (accensione di prestiti), a fronte di una diminuzione delle entrate tributarie per 5,3 miliardi (di cui 2,5 miliardi di regolazioni debitorie relative a rimborsi IVA), e di circa 328 milioni delle entrate extratributarie.
  Variazioni minime riguardano l'alienazione e l'ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti.
  Analoga situazione si segnala per quanto riguarda le autorizzazioni di cassa, Pag. 38per le quali viene indicato un aumento delle entrate complessive di 5,5 miliardi (al lordo delle regolazioni debitorie), determinato da maggiori entrate da emissione di titoli di Stato per 11,4 miliardi di euro, a fronte di una diminuzione delle entrate tributarie per 5,6 miliardi e per circa 328 milioni da entrate extratributarie.
  Analizzando le entrate finali assestate, osserva come le variazioni per atto amministrativo intervenute nel periodo gennaio-maggio 2012 indichino aumenti per 5,9 miliardi delle entrate tributarie e per circa 368 milioni delle entrate extratributarie.
  A fronte di tale aumento per atto amministrativo, il disegno di legge di assestamento, al netto delle regolazioni debitorie (2,5 miliardi), reca, invece, una proposta di riduzione delle entrate finali per complessivi 3.147 milioni di euro, risultante dalla diminuzione sia delle entrate del comparto tributario (-2.819 milioni), sia delle entrate non tributarie (-328 milioni) ed una riduzione delle spese finali di 4.343 milioni.
  Nel complesso, le variazioni proposte dal disegno di legge comportano, rispetto alle previsioni iniziali, un miglioramento del saldo netto da finanziare che passa da -1.568 milioni a + 3.446 milioni, un miglioramento del risparmio pubblico di 1.134 milioni, un peggioramento dell'avanzo primario di circa 800 milioni (che comunque risulta superiore di circa 3 miliardi alle previsioni alla luce delle modificazioni già operate con atto amministrativo) ed un peggioramento del ricorso al mercato per circa 11 miliardi di euro, legato più che altro all'incremento di oltre 8 miliardi per rimborsi di buoni postali fruttiferi, di BTP, CCT e CTZ.
  In particolare, nell'ambito delle entrate tributarie assumono un particolare rilievo le variazioni in diminuzione relative all'IRPEF (-3.395 milioni), all'IRES (-3.674 milioni), all'IVA (-2.166 milioni), all'imposta sostitutiva sui contratti di locazione cosiddetta «cedolare secca» (-1.646 milioni), all'accisa sui prodotti energetici (-1.483 milioni). In dettaglio, per la quanto riguarda la cosiddetta «cedolare secca» (capitolo 1053) l'assestamento indica entrate per 714 milioni, a fronte di una previsione iniziale di 2.360 milioni.
  Per quanto riguarda le variazioni in aumento, segnala soprattutto quelle relative alla nuova IMU erariale (+8.638 milioni), ad altre imposte sostitutive sui tributi diretti (+1.471 milioni), all'imposta di bollo (+1.623 milioni), e ai proventi di lotterie e lotto (+85 milioni).
  Al riguardo la relazione illustrativa al disegno di legge di assestamento evidenzia come le variazioni proposte dal provvedimento di assestamento per quanto attiene alle entrate tributarie siano finalizzate – oltre che ad allineare le previsioni di bilancio 2012 al quadro macro-economico per il 2012, assunto a base nell'elaborazione delle stime contenute nel Documento di Economia e Finanza 2012 – a recepire gli effetti derivanti dal decreto – legge n. 201 del 2011 (cosiddetto decreto – legge «salva Italia») e dal decreto – legge n. 16 del 2012 (recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), nonché ad allinearsi all'andamento del gettito tributario.
  Sotto tale ultimo profilo, la relazione segnala come, per una puntuale quantificazione del gettito dell'esercizio finanziario 2012, non siano al momento conosciuti i dati definitivi concernenti l'autoliquidazione delle imposte sui redditi, considerato che i versamenti a saldo ed in acconto (prima rata) relativi alle dichiarazioni dei redditi possono essere effettuati fino al 9 luglio 2012, senza maggiorazione, e successivamente a tale data, entro il 20 agosto 2012, con una maggiorazione dello 0,40 per cento, a titolo di interesse corrispettivo. Pertanto, nella Relazione, il Governo ritiene possibile, in via successiva, la presentazione di apposito emendamento al disegno di legge di assestamento, qualora gli andamenti ipotizzati ai fini del bilancio di previsione 2012 non siano in linea con quelli effettivi, quando saranno disponibili i summenzionati dati.
  Per quanto riguarda le variazioni apportate dal disegno di legge di assestamento Pag. 39allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per quel che concerne gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, assumono principale rilevanza i dati relativi alle spese gestite dai centri di responsabilità «Dipartimento delle finanze» e «Guardia di finanza».
  Con riferimento al centro di responsabilità «Dipartimento delle finanze» assumono rilevanza, in particolare, i programmi: «Regolazione, giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità», «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali» e «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta» ricomprese nella missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio».
  Al riguardo segnala come il disegno di legge di assestamento non apporti presenti variazioni significative a tali programmi, ad eccezione della riduzione, per complessivi 2,5 miliardi del capitolo 3814, relativa a minori regolazioni contabili per rimborsi IVA (che scendono a 27 miliardi).
  Per quanto riguarda invece il centro di responsabilità «Guardia di finanza» appare rilevanti il programma «Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica» nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», rispetto al quale non si segnalano variazioni significative.
  In merito al bilancio dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, il disegno di legge di assestamento propone variazioni in competenza per 617 milioni sia per le entrate sia per le spese.
  Le entrate sono determinate da minori proventi dalle lotterie nazionali ed istantanee a fronte di maggiori assegnazioni dal Tesoro per il gioco del Lotto (+450 milioni) e maggiori proventi del Bingo (+85 milioni).
  Sul lato della spesa si riducono di 1.127 milioni le spese per il pagamento dei premi delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, mentre aumentano di 450 milioni le spese per la gestione del Lotto.
  L'avanzo di gestione (pari a 372 milioni) viene riversato all'entrata del bilancio dello Stato (nel capitolo 2954/E).
  Si riserva quindi di formulare proposte di relazione all'esito del dibattito.

  Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare la prossima settimana.

Apprendimento delle specificità antropologiche, culturali e storiche delle comunità territoriali.
Nuovo testo C. 1428.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Tea ALBINI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Cultura, il nuovo testo della proposta di legge C. 1428 Goisis, recante disposizioni in materia di apprendimento delle specificità antropologiche, culturali e storiche delle comunità territoriali.
  La proposta di legge, che si compone di un solo articolo, intende promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle culture delle comunità locali, inserendo nella legge n. 440 del 1997 un nuovo articolo 3-bis.
  Al riguardo ricorda che la citata legge n. 440 ha istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, destinato, in particolare, alla piena realizzazione dell'autonomia scolastica, all'introduzione dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle scuole medie, all'innalzamento del livello Pag. 40di scolarità e del tasso di successo scolastico, alla formazione del personale della scuola, alla realizzazione di iniziative di formazione postsecondaria non universitaria, allo sviluppo della formazione continua e ricorrente, agli interventi per l'adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi, ad interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico, alla realizzazione di interventi perequativi in favore delle istituzioni scolastiche tali da consentire l'incremento dell'offerta formativa.
  In tale contesto il nuovo articolo 3-bis stabilisce, al comma 1, che il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, in sede di definizione delle indicazioni nazionali che il Ministero definisce annualmente per la formazione dei curricula delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, preveda anche, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, nell'ambito dell'asse storico-sociale, l'approfondimento delle specificità antropologiche, culturali e storiche dei territori in cui sono ubicate le scuole.
  Ai sensi del comma 2 le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, provvedono ad integrare l'offerta formativa con moduli e unità di apprendimento dedicati alle specificità antropologiche, culturali e storiche e alle vocazioni artistiche delle singole realtà territoriali; a tal fine la norma contempla la possibilità di promuovere in materia attività di laboratorio, di ricerca, di produzione teatrale e di sperimentazione linguistica.
  Il comma 3 stabilisce che nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, le istituzioni scolastiche prevedono attività di formazione e di aggiornamento degli insegnanti in relazione agli approfondimenti e alle attività previsti dall'articolo.
  Rileva, quindi, come il provvedimento non presenti profili rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, proponendo pertanto di esprimere su di esso nulla osta.

  La Commissione approva la proposta del relatore.

Istituzione del sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni ad esso relative dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
Nuovo testo unificato C. 55 e C. 3371.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Elvira SAVINO (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Ambiente, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 55 Realacci e C. 3371 Bratti, recante istituzione del sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni ad esso relative dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  La proposta di legge, che si compone di 15 articoli, istituisce all'articolo 1, comma 1, il Sistema nazionale per la prevenzione e protezione dell'ambiente, del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria della salute pubblica.
  Ai sensi del comma 2 il Sistema nazionale concorre al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, di salvaguardia e di promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali, anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana.Pag. 41
  L'articolo 2 reca le definizioni dei principali termini utilizzati dall'intervento legislativo, tra i quali quello di livello essenziale di prestazione, definito come lo standard qualitativo e quantitativo di attività che deve essere garantito in modo omogeneo a livello nazionale, e di cui i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), costituiscono applicazione in materia ambientale.
  L'articolo 3 disciplina le funzioni del Sistema nazionale, il quale è chiamato a:
   monitorare lo stato dell'ambiente, delle risorse ambientali e la loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi;
   controllare i fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente derivanti da fenomeni di origine antropica o naturale;
   produrre informazioni e conoscenze sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sui fattori di inquinamento, sulle pressioni ambientali, sui relativi impatti, sui rischi naturali ed ambientali, trasmettendole ai diversi livelli istituzionali, nonché diffondendo al pubblico l'informazione ambientale;
   fungere da supporto tecnico-scientifico alle autorità competenti all'esercizio di funzioni amministrative previste dalla legislazione vigente in materia ambientale o da cui possano derivare conseguenze sull'ambiente, con particolare riferimento alla caratterizzazione dei determinanti ambientali degli effetti sanitari;
   collaborare con le amministrazioni competenti per la predisposizione e per l'attuazione di programmi di divulgazione, di educazione ambientale, nonché di formazione e di aggiornamento del personale di enti e di organismi pubblici;
   partecipare ai sistemi nazionali e regionali competenti nell'ambito degli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale, collaborando anche con gli organismi aventi compiti di vigilanza e ispezione;
   monitorare degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale;
   svolgere funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione di qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione.

  L'articolo 4 disciplina l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale il comma 1 riconosce la natura di persona giuridica di diritto pubblico, dotata di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  I commi 2 e 3 ridefiniscono i compiti dell'ISPRA, al quale è affidato, oltre alle funzioni già attribuite dalla normativa vigente, lo svolgimento di funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità, sia a supporto del Ministero dell'ambiente, sia in via diretta, in materia di monitoraggio, valutazione, controllo, gestione dell'informazione ambientali e coordinamento del Sistema nazionale.
  Conseguentemente si prevede l'adeguamento della struttura organizzativa e tecnica dell'ISPRA, il quale è chiamato, ai sensi del comma 5, ad operare in una logica di rete in raccordo con gli altri soggetti competenti in materia ambientale, nonché la revisione dei relativi regolamenti di funzionamento e organizzazione.
  In base al comma 4 l'ISPRA emana norme tecniche in materia di monitoraggio, valutazioni ambientali, controllo, gestione dell'informazione e coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'efficienza, nonché il continuo aggiornamento delle modalità operative del Sistema nazionale e degli altri soggetti tecnici operanti in materie ambientali.
  Il comma 6 prevede che i componenti del Consiglio di amministrazione, del Consiglio scientifico, il Direttore generale e il Pag. 42Presidente dell'ISPRA durano in carica per quattro anni e possono essere rinnovati per un solo mandato.
  L'articolo 5, specifica, al comma 1, che le funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico dell'ISPRA sono finalizzate a rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale.
  In particolare, tali funzioni comprendono:
   a) le procedure per la determinazione dei livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che costituiscono parametro di riferimento obbligatorio per la definizione dei piani di attività delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, al fine di garantire l'omogenea attività del Sistema nazionale;
   b) la definizione di procedure ufficiali, relative alle specifiche attività che l'ISPRA è chiamata a svolgere a supporto e/o in collaborazione con le Agenzie;
   c) la definizione degli strumenti, delle modalità operative e dei criteri di periodicità e di omogeneità per l'esecuzione delle attività di controllo, nonché la definizione di metodologie per le attività di raccolta, validazione e analisi dei dati ambientali e per la valutazione degli stessi;
   d) la promozione ed il coordinamento della rete laboratoristica nazionale fiduciaria accreditata;
   e) lo sviluppo e la gestione del sistema nazionale di qualità dei dati di monitoraggio ambientale;
   f) la realizzazione e la gestione del sistema informativo nazionale ambientale;
   g) le attività di coordinamento con l'Agenzia europea per l'ambiente e con gli organismi europei ed internazionali competenti in materia ambientale.

  L'articolo 6 disciplina le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, al quale il comma 1 riconosce la natura di persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile.
  Il comma 2 rinvia alla leggi regionali la disciplina della struttura, funzionamento, finanziamento e pianificazione delle attività delle Agenzie, nel rispetto dei LEPTA e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività previsto dall'articolo 8.
  Il comma 2-bis integra il comma 4 dell'articolo 03, del decreto-legge n. 496 del 1993, in materia di disciplina delle agenzie regionali, affidando ad un decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, la definizione delle procedure ad evidenza pubblica per il reclutamento dei direttori generali delle Agenzie, nonché delle procedure per l'istituzione e il costante aggiornamento di un'Anagrafe dei direttori delle agenzie regionali per l'ambiente che contenga le informazioni sullo stato patrimoniale dei direttori e per la predisposizione, da parte degli stessi, di un report periodico sulle attività delle Agenzie medesime.
  I commi 3 e 4 stabiliscono che le Agenzie devono prioritariamente svolgere le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza; inoltre esse possono svolgere livelli di attività istituzionali obbligatorie superiori rispetto alla pianificazione periodica, nonché altre attività istituzionali non obbligatorie, espressamente previste da fonti normative nazionali o regionali, sulla base degli specifici finanziamenti, a condizione che queste non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA.
  Ai sensi dei commi 5 e 6 le Agenzie possono svolgere altresì attività aggiuntive, in favore di soggetti pubblici o privati, sulla base di specifiche previsioni normative o accordi, applicando tariffari predefiniti a livello statale, a condizione che tali attività non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA, e sempre che le medesime attività siano compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo, con esclusione delle attività in favore di soggetti privati che presuppongono Pag. 43prestazioni consulenziali su tematiche soggette a vigilanza da parte del Sistema nazionale.
  In base al comma 7 le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano apportano entro un anno alle leggi istitutive delle rispettive Agenzie le necessarie modifiche per assicurare il rispetto della legge.
  L'articolo 7, comma 1, stabilisce che i LEPTA rappresentano livelli essenziali di prestazioni ai sensi del titolo V della Costituzione e costituiscono il livello minimo omogeneo su tutto il territorio nazionale delle attività che il Sistema nazionale è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di tutela sanitaria.
  In base al comma 2 le norme che stabiliscono i LEPTA, oltre a dettare un generale obbligo di prestazione, fissano gli standard funzionali ed operativi, strutturali e qualitativi delle prestazioni. Ai sensi di commi 3 e 4 i LEPTA sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale di ISPRA, di concerto con il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, ed aggiornati periodicamente.
  Il comma 5 fissa il principio secondo cui il Sistema nazionale è tenuto a prevedere, nella pianificazione delle proprie attività, lo svolgimento dei LEPTA, i quali individuano le attività istituzionali obbligatorie del Sistema medesimo.
  Ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, l'ISPRA, previo parere vincolante del Consiglio del Sistema nazionale predispone il programma triennale delle attività del Sistema nazionale, individuando le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare l'attuazione dei LEPTA sull'intero territorio nazionale.
  Tale programma, che è approvato con decreto del Ministero dell'ambiente, previo parere della Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività redatti dalle singole Agenzie.
  Il comma 3 prevede che il Presidente dell'ISPRA, entro il secondo trimestre di ciascun anno, trasmetta, al Presidente del Consiglio dei Ministri, alle competenti Commissioni parlamentari ed alla Conferenza Stato-Regioni e Province autonome un rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale.
  L'articolo 9 disciplina il Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), la cui realizzazione e gestione è affidata dal comma 1 all'ISPRA, ed i cui poli territoriali sono costituiti dai punti focali regionali (PFR).
  Ai sensi del comma 2 al SINA concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA), che sono attribuiti alle Agenzie territorialmente competenti, mentre in base al comma 3 SINA e PFR costituiscono la rete informativa nazionale ambientale SINANET.
  Il comma 4 prevede che per le gestione integrata del SINA l'ISPRA, in raccordo con le Agenzie, collabori con le amministrazioni statali, con le Regioni e con le Province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire l'efficace raccordo con le iniziative poste in essere da tali enti nella raccolta e organizzazione dei dati e il mantenimento dei flussi informativi tra i soggetti titolari delle medesime iniziative e la predetta rete SINANET.
  Il comma 5 stabilisce l'obbligo, per le amministrazioni dello Stato, per gli enti pubblici e le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva a livello nazionale che comunque raccolgono dati nel settore ambientale, di trasmettere tali dati alla rete SINANET secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
  L'articolo 10, comma 1, prevede che il Sistema nazionale organizzi i propri laboratori che si occupano di analisi ambientali in una rete laboratoristica nazionale accreditata, per armonizzare i sistemi di conoscenza, monitoraggio e controllo delle Pag. 44matrici ambientali, nonché per assicurare economie nelle attività laboratoristiche.
  Ai sensi del comma 2 i laboratori che appartengono alla rete laboratoristica nazionale devono applicare, come metodi ufficiali di riferimento, i metodi elaborati ed approvati dal Sistema nazionale.
  L'articolo 11 istituisce, al comma 1, il Consiglio del Sistema nazionale, presieduto dal Presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle Agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA, al quale è affidato il compito di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema nazionale.
  In base ai commi da 2 a 4 il Consiglio esprime il proprio parere obbligatorio su tutti gli atti di indirizzo e/o coordinamento per il governo del Sistema nazionale, segnala al Ministero dell'ambiente e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato-Regioni e Province autonome l'opportunità di interventi, anche legislativi, ai fini del perseguimento degli obiettivi previsti dalla legge, ed esprime al Ministero dell'ambiente il proprio parere sugli atti e sui provvedimenti d'interesse generale per il governo del Sistema nazionale.
  L'articolo 12 reca norme sul personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale, prevedendo, ai commi 1 e 2, che l'ISPRA, con il contributo delle Agenzie, elabora una proposta di regolamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, che stabilisce le modalità di individuazione di tale personale, ne indichi le competenze e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive.
  Il comma 3 specifica che il Presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle Agenzie individuano il personale incaricato degli interventi ispettivi, il quale, ai sensi del comma 4, può accedere agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari, senza che sia possibile opporre il segreto industriale.
  In base al comma 5 il Presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle Agenzie possono individuare e nominare il personale che, nell'esercizio delle sue funzioni, opera con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
  L'articolo 13, comma 1 introduce un contributo dello Stato per il finanziamento delle funzioni dell'ISPRA, quantificato periodicamente in relazione alle previsioni del piano annuale delle attività dell'Istituto, ad integrazione del fondo ordinario previsto per lo svolgimento delle altre attività istituzionali.
  In base ai commi 2 e 3 le Agenzie regionali per l'ambiente sono invece finanziate a valere sulle risorse dei rispettivi fondi sanitari regionali, per una quota non inferiore all'1 per cento di ciascun fondo, in misura determinata da ciascuna regione in relazione ai LEPTA da garantire nell'anno di riferimento.
  Inoltre, ai sensi del comma 4, le attività istituzionali non obbligatorie rispetto ai LEPTA sono oggetto di specifici finanziamenti, operati dal Ministero dell'ambiente in favore dell'ISPRA e dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in favore delle rispettive Agenzie.
  Il comma 5 stabilisce, in attuazione del principio di derivazione comunitaria «chi inquina paga», che le spese relative al rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e allo svolgimento dei successivi controlli programmati relativi agli impianti industriali o agricoli che presentano un notevole potenziale inquinante per i quali la Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (cosiddetta «direttiva IPPC») richiede il rilascio di un'autorizzazione, agli impianti ed opere soggette a valutazione di impatto ambientale, agli impianti a rischio di incidente rilevante, nonché alle convalide delle indagini analitiche prodotte dai soggetti tenuti alle procedure di bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati, sono poste a carico dei gestori stessi, sulla base di tariffari nazionali approvati dal Ministero dell'ambiente.
  Ai sensi del comma 6-bis gli introiti derivanti dal comma 5 sono assegnati alle Pag. 45Agenzie, così come quota parte dei proventi delle sanzioni amministrative comminate dalle medesime Agenzie nei casi di mancata ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa ambientale vigente, secondo modalità definite da un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome.
  L'articolo 14, comma 1, fa salve le attribuzioni di risorse economiche e di strutture tecniche all'ISPRA e alle Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano previste alla data di entrata in vigore della legge, «se più favorevoli» rispetto a quelle contemplate dalla legge stessa.
  Il comma 2 fa altresì salve, sino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni recate dalla legge, le vigenti disposizioni regionali e delle Province autonome.
  L'articolo 15 reca una clausola di abrogazione della legge n. 61 del 1994, per le parti non coerenti o configgenti con la legge.
  Rileva, quindi, come il provvedimento non presenti profili rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, proponendo pertanto di esprimere su di esso nulla osta.

  La Commissione approva la proposta del relatore.

  La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 5 settembre 2012.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.