CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 settembre 2012
699.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 5 settembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. – Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Antonino Gullo e Sabato Malinconico.

  La seduta comincia alle 15.10.

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini e C. 3009 Vitali.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 6 agosto 2012.

  Giulia BONGIORNO, presidente, nel rilevare che oggi riprende dell'esame del disegno di legge C. 5019 del Governo, recante la delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, e delle abbinate proposte di legge, ricorda che in Commissione si è già pervenuti all'intesa di chiedere all'Assemblea di stralciare la parte relativa alla materia della depenalizzazione ritenendo necessario procedere ad ulteriori approfondimenti che finirebbero per rallentare l'esame del disegno di legge nel suo complesso e quindi l'adozione delle disposizioni relative alle altre materie oggetto del medesimo. Proprio in relazione a queste ulteriori materie, ricorda che i relatori, onorevoli Costa e Ferranti, hanno dichiarato di essere al lavoro su delle ipotesi di proposte di un nuovo testo del disegno di Pag. 14legge, verificando la possibilità di trasformare le deleghe su tali materie in disposizioni direttamente precettive.
  Ritornando ad un eventuale stralcio delle parti del testo relative alla depenalizzazione, fa presente che, qualora si ritenesse di procedere in tal senso, occorrerà conferire previamente alle predette parti quella autonomia necessaria affinché possano poi essere trasformate in un nuovo progetto di legge. Ciò sarà possibile solo attraverso l'adozione, come testo base, di un nuovo testo del disegno di legge C. 5019 del Governo, nel quale la parte sulla depenalizzazione sia autonoma.
  In questa ottica l'adozione del testo base avrebbe una valenza sostanzialmente procedurale, essendo finalizzata unicamente ad una richiesta di stralcio che altrimenti non potrebbe essere presentata. Si tratterebbe, infatti, di ricondurre all'articolo 2, relativo ai principi e criteri direttivi in materia di depenalizzazione, tutte le altre disposizioni del testo relative all'esercizio della delega che nel disegno di legge sono state inserite negli articoli 6 e 7, quali parti comuni a tutte le deleghe previste dal medesimo.
  Chiede, quindi, ai relatori se ritengano di procedere immediatamente alla presentazione di una proposta di testo base finalizzata unicamente alla richiesta di stralcio ovvero se ritengano più opportuno presentare una proposta di nuovo testo del disegno di legge del Governo che, da un lato, consenta di stralciare la parte relativa alla depenalizzazione e, dall'altro, intervenga anche sulle altre disposizioni del disegno di legge, secondo quanto preannunciato.

  Enrico COSTA (PdL), relatore, dichiara che il lavoro di approfondimento dei relatori sul testo del Governo, al quale ha appena fatto riferimento la Presidenza, non si è ancora concluso rimanendo alcune questioni estremamente complesse ancora da risolvere. Una volta concluso tale lavoro si dovrà poi verificare quale sia la posizione del Governo sulle soluzioni eventualmente individuate. Solo allora, avendo un quadro completo delle diverse posizioni, si potrà procedere allo stralcio delle parti relative alla depenalizzazione.

  Federico PALOMBA (IdV) ritiene affrettato procedere allo stralcio di disposizioni relative ad un disegno di legge del Governo senza che il Ministro della Giustizia esprima il suo parere in merito.

  Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda all'onorevole Palomba che nella seduta del 5 giugno scorso è intervenuto in Commissione il Ministro della giustizia proprio per rappresentare alla Commissione l'intenzione del Governo di non insistere sulla parte del disegno di legge relativo alla depenalizzazione dei reati minori al fine di evitare che l'esame di tale parte possa rallentare l’iter legislativo dell'intero provvedimento ed in particolare l'approvazione di disposizioni particolarmente urgenti, considerata l'emergenza carceraria, quali quelle relative alla messa alla prova nonché alle misure alternative al carcere. In tale occasione il Ministro si è dichiarato favorevole allo stralcio della parte relativa alla depenalizzazione.
  Prendendo atto di quanto appena dichiarato da uno dei relatori, avverte che la questione dello stralcio sarà valutata in una prossima seduta.
  Dà la parola all'onorevole Ferranti, correlatore del provvedimento, che ha chiesto di intervenire sul merito del provvedimento.

  Donatella FERRANTI (PD), relatore, dichiara di intervenire per dare conto alla Commissione delle questioni affrontate al fine di individuare insieme al correlatore, onorevole Costa, delle discipline processuali direttamente precettive in merito alle materie della messa alla prova e della contumacia. Precisa che si tratta di considerazioni del tutto personali che sono ancora oggetto di confronto con il correlatore, ma che ritiene utile rappresentare alla Commissione anche al fine di poter cogliere l'orientamento della stessa in merito.
  Si sofferma, in particolare, sulla disciplina della messa alla prova riservandosi di intervenire domani sulla contumacia.Pag. 15
  In primo luogo, rileva che tanto dal testo del Governo che dai progetti di legge abbinati, tra i quali richiama il disegno di legge del Governo C. 3291-ter presentato dal Ministro pro tempore Alfano e le proposte di legge C. 879 Pecorella e C. 4824 Ferranti, nonché dalle audizioni svolte nel corso dell'indagine conoscitiva effettuata, possano ricavarsi elementi utili per predisporre un testo direttamente modificativo del codice penale e del codice di procedura penale.
  In primo luogo si potrebbe introdurre nel codice penale l'articolo 168-bis, volto a prevedere in via generale l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato.
   In tale articolo si potrebbe stabilire che nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.
  Si potrebbe poi precisare il contenuto dell'istituto, prevedendo che la messa alla prova comporta la prestazione di un lavoro di pubblica utilità nonché condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose derivanti dal reato, potendo inoltre comportare l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.
  In tale ambito si dovrebbe sancire in che cosa consisterebbe il lavoro di pubblica utilità, prevedendo che esso si tradurrebbe in una prestazione non retribuita, di durata non inferiore a dieci giorni, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. Sarebbe opportuno prevedere anche che la prestazione deve essere svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e che la sua durata giornaliera non possa superare le otto ore.
  Ritiene importante inoltre precisare, affinché l'istituto non sia strumentalizzato, prevedere che la sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non possa essere concessa più di due volte né più di una volta se si tratta di reato della stessa indole.
  In un ulteriore articolo del codice penale dovrebbero essere disciplinati gli effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova, prevedendo che durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso e che l'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede senza pregiudicare l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.
  Sempre con la finalità di evitare facili strumentalizzazioni dell'istituto, si dovrebbe inoltre stabilire la revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova sia in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte sia in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.
  Ai fini della revoca il giudice dovrebbe fissare apposita udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima dell'udienza.
  Un principio fondamentale che dovrebbe essere sancito è quello secondo cui in caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere riproposta. Il fatto che il destinatario della sospensione abbia subito la revoca della medesima è un fatto che di per sé dimostra, anche per il futuro, di non essere un soggetto meritevole di misure che comunque rappresentano un beneficio.
  Nel codice di procedura penale dovrebbero essere inserite che norme che disciplinano le modalità di applicazione dell'istituto.
   In primo luogo si potrebbe prevedere l'articolo 464-bis nel quale si prevede che nei casi previsti dall'articolo 168-bis del Pag. 16codice penale l'imputato può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.
  La richiesta dovrebbe essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta dovrebbe essere formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto la richiesta deve essere presentata con l'atto di opposizione.
  La volontà dell'imputato deve essere espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.
  Ritiene estremamente importante il ruolo da affidare all'Ufficio di esecuzione penale esterna affinché possa essere assicurata una efficace applicazione dell'istituto. In particolare, si dovrebbe stabilire che all'istanza dell'imputato sia allegato un programma di trattamento elaborato d'intesa con l'Ufficio di esecuzione penale esterna. Tale allegato dovrebbe prevedere necessariamente: le modalità di coinvolgimento dell'imputato, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario; le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità, nonché quelle comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato. A tale fine dovrebbero essere considerati il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. Nei procedimenti relativi a reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché a reati previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, tale indicazione dovrebbe essere richiesta a pena di inammissibilità dell'istanza; c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la conciliazione con la persona offesa.
  Al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice potrebbe acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.
  Dovrà essere disciplinata l'ipotesi di richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari, prevedendo che nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, fissi con decreto un termine al pubblico ministero per esprimere il consenso o il dissenso.
  Il consenso del pubblico ministero deve risultare da atto scritto unitamente alla formulazione della imputazione. Il pubblico ministero in caso di dissenso deve enunciarne le ragioni. In tal caso l'imputato dovrebbe poter rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado.
  Sarebbe poi necessario disciplinare il provvedimento del giudice e gli effetti della pronuncia, prevedendo che il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, decida con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione è dato contestuale avviso alle parti e alla persona offesa. Si dovrebbe prevedere che il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, possa disporre la comparizione dell'imputato.
  La sospensione del procedimento con messa alla prova dovrebbe essere disposta quando il giudice reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritenga che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. Pag. 17
  Il giudice dovrebbe poter integrare il programma di trattamento mediante la previsione di ulteriori obblighi e prescrizioni volti a elidere o ad attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, nonché, ove lo ritenga necessario, obblighi o prescrizioni di sostegno volti a favorire il reinserimento sociale dell'imputato. Si dovrebbe comunque precisare che le ulteriori prestazioni non possano essere disposte senza il consenso dell'imputato.
  Il procedimento non dovrebbe essere sospeso per un periodo: superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola o congiunta con la pena pecuniaria; superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.
  Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova devono poter ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa.
  Si dovrebbe inoltre disciplinare l'esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento prevedendo che il giudice debba stabilire il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi imposti devono essere adempiuti. Tale termine dovrebbe poter essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo quando ricorrono gravi e comprovati motivi. Il giudice potrebbe altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.
  Durante la sospensione del procedimento il giudice, con il consenso dell'imputato e sentito il pubblico ministero, dovrebbe poter modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, ferma restando la congruità delle nuove prescrizioni rispetto alle finalità della messa alla prova.
  Si dovrebbe inoltre prevedere che durante la sospensione del procedimento il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili ed eventualmente quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato.
   Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice dovrà dichiarare con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, riterrà che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine dovrà essere acquisita la relazione conclusiva dell'Ufficio di esecuzione penale esterna che aveva preso in carico l'imputato.
  In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso. Le informazioni acquisite ai fini e durante il procedimento di messa alla prova non dovranno essere considerate utilizzabili.
  Si dovrà poi disciplinare il computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, prevedendo che il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, debba detrarre un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, dieci giorni di prova dovrebbero essere equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a euro 75 di multa o di ammenda.
  Sarebbe poi opportuno introdurre un apposito dell'articolo nelle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, disciplinando l'attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova. In tale norma si dovrebbe stabilire che le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali dell'esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
  A tali fini l'imputato dovrebbe rivolgere richiesta all'ufficio di esecuzione penale esterna competente affinché predisponga un programma di trattamento. L'imputato depositerebbe gli atti rilevanti del procedimento penale nonché le osservazioni e le proposte che ritenga di fare.
  L'ufficio, all'esito di un'apposita indagine socio-familiare, dovrà verificare l'utilità e la praticabilità del programma di Pag. 18trattamento proposto dall'imputato integrandolo o rettificandolo, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato. L'ufficio trasmetterà quindi al giudice il programma, accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio dovrebbe riferire specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché, ove possibile, sulla possibilità di conciliazione con la persona offesa. Il programma deve essere integrato da prescrizioni di trattamento e di controllo che risultino utili, scelte tra quelle previste dall'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
  Quando sia disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'ufficio dovrà informare il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attività svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio dovrebbe trasmettere al giudice che procede una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima. Le relazioni periodiche e quella finale dell'Ufficio dell'Esecuzione penale dovrebbero essere depositate in cancelleria non meno di dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 464-septies con facoltà per le parti di prenderne visione ed estrarne copia.

  Manlio CONTENTO (PdL) ritiene che la questione di fondo sia rappresentata dalla scelta dello strumento normativo da adottare, ritenendo preferibile la delega legislativa piuttosto che una disciplina articolata e direttamente applicabile.
  Sottolinea infatti come la sospensione del procedimento per messa alla prova sia un istituto particolarmente complesso, che richiede adeguati tempi di studio e riflessione, anche sotto il profilo sistematico, per i riflessi che potrebbe produrre su altri istituti e che dovranno essere adeguatamente approfonditi. Ulteriore complicazione è data dal fatto che l'esperienza maturata nell'ambito del diritto minorile solo in minima parte può essere considerata come un parametro di riferimento, trattandosi di un istituto sostanzialmente diverso e sviluppatosi in un contesto sostanzialmente diverso. Occorre inoltre approfondire con attenzione il rapporto tra sospensione del procedimento per messa alla prova e l'azione civile: ritiene quindi preferibile che il Parlamento fissi i principi e criteri direttivi e rimettendo al Governo le ulteriori valutazioni circa la scelta tra le molteplici possibili soluzioni. Analogo discorso appare valido per delineare la posizione della parte civile che, anche in considerazione di quanto previsto dalla normativa comunitaria, non sembra poter essere estromessa dalla partecipazione ad un procedimento che determina l'estinzione del reato. Manifesta inoltre forti perplessità sull'opportunità di configurare l'istituto quale istanza reiterabile.
  Ritiene necessario approfondire l'aspetto dei presupposti, eventualmente integrandoli al fine di configurare l'istituto come applicabile quando vi sia il rischio della concreta applicazione della pena detentiva. Il che presuppone anche il coordinamento con l'istituto della sospensione condizionale della pena. Occorre altresì valutare la disciplina da prevedere per il caso in cui il reato per cui sia applicabile l'istituto in questione sia collegato ad altri reati di maggiore gravità e chiarire quale rilievo assuma un eventuale precedente reato estinto.
  Quanto alle prescrizioni, ritiene che il percorso della messa alla prova non debba essere caratterizzato da un eccesso di discrezionalità ma basarsi essenzialmente su criteri oggettivi. Occorre in particolare fare in modo che l'istituto sia applicabile su tutto il territorio ed in modo uniforme. Sottolinea infatti come non esista una disciplina che uniformi le prestazioni di lavoro di pubblica utilità in tutte le amministrazioni. Alcune si sono Pag. 19organizzate e, in questo caso, si pone il problema dell'obbligo di assicurazione. Altre non sono in grado di affrontare i relativi oneri.
  In ogni caso, ritiene che le pene sostitutive debbano essere sempre richieste dall'imputato, che la procedura della sospensione del procedimento per messa alla prova non possa essere attivata nel corso delle indagini preliminari e debba essere gestita dal giudice, preferibilmente dal giudice che ha in carico il procedimento penale.
  Nel disciplinare l'istituto della messa alla prova dovranno essere fatte delle scelte dal legislatore che dovranno tener conto di quelle fatte in merito ad un istituto diverso quale è il patteggiamento, ma che in alcuni elementi presenta punti di contatto.

  Giulia BONGIORNO, presidente, dichiara di condividere i rilievi dell'onorevole Contento, soprattutto per quanto concerne la necessità di evitare diseguaglianze con il patteggiamento.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di misure cautelari personali.
C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota, C. 4616 Bernardini e C. 5295 Papa.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 20 giugno 2012.

  Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, invita la Commissione ad entrare quanto prima nel merito delle diverse questioni relative alla riforma della disciplina delle misure cautelari personali affinché possano enuclearsi dei punti comuni sui quali iniziare a lavorare.
  Si dichiara profondamente dispiaciuta per le ingiuste ed inesatte affermazioni rilasciate agli organi di informazione dall'onorevole Alfonso Papa il 13 agosto scorso, quando ha affermato che il Presidente della Commissione Giustizia avrebbe mostrato sino ad allora un'inerzia totale non muovendo un dito per la calendarizzazione della proposta di legge C. 5295 da lui presentata. Si tratta di accuse ingiuste che si basano su inesattezze nelle quali l'onorevole Papa non sarebbe caduto qualora, pur non essendo componente della Commissione Giustizia, avesse partecipato alle sedute nelle quali le proposte di legge in materia di misure cautelari, compresa quella presentata dallo stesso onorevole Papa, erano state inserite all'ordine del giorno della Commissione. La stessa scelta da lei fatta di svolgere il ruolo di relatore in merito alle predette proposte di legge sta a significare quanto consideri importante la questione della riforma delle misure cautelari, comportando peraltro una ulteriore assunzione di responsabilità in merito all'esito della approvazione di un testo che serva a mantenere l'istituto da riformare nei margini della costituzione.

  Donatella FERRANTI (PD) ritiene che possa essere necessario svolgere poche ma mirate audizioni al fine di approfondire alcuni degli aspetti più delicati della disciplina delle misure cautelari.

   Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.05.

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 5 settembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. – Intervengono i sottosegretari di Stato per Pag. 20la giustizia Antonino Gullo e Sabato Malinconico.

  La seduta comincia alle 16.05.

5-06709 Bernardini: Sulla situazione del carcere di massima sicurezza di Paliano, Frosinone.

  Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Rita BERNARDINI (PD), replicando, rileva in primo luogo come il Governo ammetta tutte le criticità evidenziate nell'atto di sindacato ispettivo ed esprime l'auspicio che vengano superate nel più breve tempo possibile, con particolare riferimento all'impianto di videosorveglianza. Osserva peraltro come il Governo continui a fornire risposte insoddisfacenti sulla carenza di personale di polizia penitenziaria, che si trova a lavorare in condizione di sempre maggiore disagio e sofferenza.

5-06710 Bernardini: Sul decesso di un detenuto nel carcere di Trani.

  Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Rita BERNARDINI (PD), replicando, dopo avere osservato come nella risposta il Governo dichiari che il detenuto in questione è morto per cause naturali, ritiene che dalla medesima risposta non emerga con chiarezza in qual misura possa essere considerata naturale la morte di un ragazzo che, affetto da una grave patologia, continuava a deperire, chiedeva aiuto e non veniva creduto. Risulta quindi evidente l'inadeguatezza e l'inefficacia delle misure adottate. Ribadisce inoltre come, contrariamente a quanto più volte affermato dal Governo, la legge n. 199 del 2010, come recentemente modificata, non consentirà affatto di ridurre significativamente lo stato di tensione detentiva.

  Giulia BONGIORNO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 16.15.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.
C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco.

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