CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 agosto 2012
693.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 333

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 1o agosto 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

  La seduta comincia alle 12.15.

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.
C. 5389 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mario VALDUCCI, presidente e relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla Commissione Bilancio in merito al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 95 del 2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (cd spending review), come risultante dalle modifiche introdotte dal Senato.
  Per quanto riguarda le disposizioni di diretto interesse della Commissione, segnala gli articoli 5, comma 14, 6, comma 19, 7, commi 11 e 26, 12, commi da 80 a 86, 16-bis, 23, commi 1, 12-undecies e 12-terdecies.
  Passando ad una breve descrizione del contenuto delle disposizioni citate, rileva che il comma 14 dell'articolo 5 riduce di un ulteriore 5 per cento, a decorrere dal 1o gennaio 2013, il compenso dei componenti gli organi delle Autorità portuali, già ridotto del 10 per cento per effetto del decreto-legge n. 78 del 2010.
  Il comma 19 dell'articolo 6 approva ex lege le convenzioni stipulate con i soggetti che si sono aggiudicati i compendi aziendali Pag. 334delle società Tirrenia di navigazione S.p.A. e Siremar-Sicilia regionale marittima S.p.A (competente per i servizi di trasporto marittimo con la Sicilia). Viene altresì previsto che le convenzioni producano effetti a far data dalla sottoscrizione e che ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle suddette convenzioni è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, come previsto in seguito alle modifiche apportate dal Senato, sentite le regioni interessate. Al riguardo, ricorda che la procedura di privatizzazione di Tirrenia si è conclusa il 19 luglio 2012 con la sottoscrizione di una nuova Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e la compagnia di navigazione CIN, che ha rilevato la Tirrenia. Il contratto di cessione di Tirrenia alla CIN è stato stipulato il 25 luglio 2011, la CIN è risultata aggiudicataria della procedura di evidenza pubblica, grazie a un'offerta di 200 milioni di euro, a cui si aggiungeranno tre rate da 60 milioni ciascuna, da versare all'ottenimento dei contributi pubblici previsti in base alle convenzioni con lo Stato. Rammenta che la procedura di privatizzazione di Siremar risulta, invece, ancora in corso. Fa presente, infatti, che nell'ottobre 2011 si è aggiudicata la gara per la cessione la Compagnie delle isole, società controllata da Mediterranea Holding SpA, la quale a sua volta vede una significativa partecipazione azionaria della Regione Siciliana, oltre che di altri operatori del settore come Lauro, Isolemar, Acies. Tuttavia, la società di navigazione siciliana (composta dalle società Caronte & Tourist e Ustica Lines), che aveva partecipato alla gara, ha richiesto al TAR del Lazio l'annullamento della stessa. In particolare, oggetto di contestazione è stata la controgaranzia finanziaria offerta dalla Regione Siciliana alla Compagnie delle Isole, che potrebbe costituire un aiuto di Stato illegittimo. Il TAR del Lazio, con ordinanza del 7 luglio 2012, ha sospeso l'esito della gara; il Consiglio di Stato con sentenza del 18 luglio ha tuttavia revocato la sospensiva.
  Il comma 11 dell'articolo 7 riduce i contributi all'emittenza televisiva locale e radiofonica nazionale e locale. La riduzione, in seguito alle modifiche apportate nel corso dell'esame presso il Senato, è di 20 milioni di euro per l'anno 2013 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2014. Ricorda che l'articolo 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000), al sesto periodo, prevede che 82 miliardi di lire annui a decorrere dal 2000 siano destinati a interventi e incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale. In attuazione di tale previsione, il decreto del Ministro delle comunicazioni n. 292 del 2004 ha poi disposto che i termini procedimentali e le modalità di erogazione dei contributi siano specificati nel bando di concorso emanato dal Ministero delle comunicazioni, ora Ministero dello sviluppo economico, entro il 31 gennaio di ciascun anno e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il comma 26 dell'articolo 7 reca disposizioni concernenti alcune spese facenti capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare, la disposizione prevede l'acquisizione al bilancio dello Stato di una quota pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2012, degli introiti che affluiscono annualmente a titolo di contribuzione degli utenti dei servizi del soppresso Registro italiano dighe (RID), le cui funzioni sono state trasferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Inoltre, vengono soppressi i contributi agli enti ed istituzioni nazionali ed internazionali e a privati per attività dell'aviazione civile iscritti nello stato di previsione del citato Ministero, vale a dire l'Aero Club d'Italia e l'Istituto italiano navigazione.
  Il comma 26-bis dell'articolo 7, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, proroga – sino alla data di insediamento degli organi ordinari dell'Ente e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno – l'incarico di commissario straordinario dell'Aero Club d'Italia.
  Il comma 80 dell'articolo 12 modifica il sistema sanzionatorio in materia di contratti Pag. 335relativi all'autotrasporto di cose per conto di terzi, introducendo un sistema di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in occasione dei controlli sulle imprese da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza, in quanto, come evidenziato nella relazione governativa al provvedimento, il previgente sistema sanzionatorio è risultato «di difficile applicazione e di efficacia limitata».
  I commi da 81 a 86 dell'articolo 12 modificano la composizione, le attribuzioni ed il finanziamento del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori. In particolare, i finanziamenti sono ridotti di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2012-2014.
  L'articolo 16-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, demanda ad un D.P.C.M., da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, la definizione di criteri e modalità di ripartizione e trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle risorse del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, stabilendo altresì che le risorse di detto Fondo e quelle derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio, una volta emanato il predetto D.P.C.M., non possono essere destinate a finalità diverse dal finanziamento del trasporto pubblico locale, compreso quello ferroviario.
  Ricorda che la dotazione del suddetto Fondo era stata originariamente fissata in 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2011; successivamente l'articolo 30, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011 ha previsto, da un lato, un incremento della dotazione di 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, dall'altro, che il Fondo stesso a decorrere dal 2013 sia alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sui carburanti. L'aliquota di compartecipazione dovrà essere stabilita, con D.P.C.M., entro il 30 settembre 2012, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
  Il comma 1 dell'articolo 23 autorizza, per l'anno 2013, la spesa di 400 milioni di euro per misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci. Viene rimessa ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la successiva ripartizione delle risorse per le esigenze del settore.
  Il comma 12-undecies dell'articolo 23, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, prescrive che le compensazioni economiche per lo svolgimento degli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto pubblico regionale e locale debbano essere determinate secondo il criterio dei costi standard. Tale criterio dovrà essere osservato dagli enti affidanti per la quantificazione dei corrispettivi offerti ai soggetti che svolgono il servizio e posti come base d'asta per l'affidamento del servizio stesso. I corrispettivi, come sopra quantificati, dovranno essere indicati nel bando di gara o nella lettera di invito a partecipare alle procedure concorsuali. La norma in esame viene introdotta al fine di armonizzare la normativa di settore del trasporto pubblico regionale e locale con i principi e i criteri stabiliti dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, ed in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, che fissa il principio di autonomia di entrata e di spesa delle regioni e degli enti locali.
  Il comma 12-terdecies dell'articolo 23, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, ripristina la spesa di due milioni di euro, per l'anno 2013, per il completamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, con particolare riferimento all'efficientamento delle attività dell'autotrasporto, compreso il trasporto di merci pericolose. Tali fondi erano stati stanziati dalla legge finanziaria per il 2008, nella misura di 5 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010, per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti, finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale. Successivamente, l'autorizzazione di spesa era stata soppressa dal decreto-Pag. 336legge n. 93 del 2008, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.
  In conclusione, nell'esprimere una valutazione complessivamente positiva sul disegno di legge in esame, si riserva di formulare una proposta di parere sul provvedimento all'esito del dibattito.

  Daniele TOTO (FLpTP), in relazione alla disposizione di cui all'articolo 16-bis, concernente il Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, fa presente, come emerso anche in risposta ad alcuni atti di sindacato ispettivo, che il Governo ha un contratto quadriennale con Ferrovie dello Stato del valore di circa 128 milioni di euro annui da destinare al servizio universale cargo eseguito da Trenitalia, a fronte di una perdita annua di 256 milioni di euro. Nel fare presente inoltre che la Corte dei conti, nell'esaminare il bilancio delle Ferrovie dello stato, ha rilevato una criticità riguardo alla valutazione del servizio universale, chiede chiarimenti al Governo riguardo alla possibilità di far confluire nel Fondo citato, per l'anno 2012, i 128 milioni stanziati per l'anno 2011 per il trasporto ferroviario cargo, che, diversamente da quanto accade per il trasporto passeggeri, può essere garantito, oltre che da Trenitalia, anche da operatori privati. Chiede inoltre chiarimenti sulla durata della proroga del commissario straordinario dell'Aero club d'Italia, che, a suo giudizio, potrebbe essere ridotta, dal momento che è già stata avviata la procedura di sostituzione degli organi statutari.

  Mario LOVELLI (PD), nel rilevare che i tempi imposti per l'espressione del parere sul provvedimento in esame da parte non sono consoni ad un esame approfondito delle disposizioni di interesse della Commissione, sottolinea i risultati raggiunti attraverso il decreto-legge in esame, che giudica importanti, dal momento che il provvedimento interviene sul fronte della riduzione della spesa con un metodo innovativo, che giudica auspicabile, dal momento che si mettono le basi affinché il processo di revisione della spesa diventi uno strumento permanente di governo. Nell'evidenziare, inoltre, che attraverso le misure contenute nel provvedimento in esame si è potuto evitare l'aumento dell'IVA, cui sarebbe conseguito un inevitabile effetto depressivo sui consumi, non auspicabile per il periodo di crisi che il Paese sta attraversando, prende atto con favore del consistente intervento operato a favore dei cosiddetti «esodati», dal momento che sono state stanziate risorse per sostenere altre 55 mila salvaguardie, oltre alle 65 mila disposte in precedenza, pur rimanendo ancora sospese 2.000 posizioni che andranno successivamente valutate e per le quali si dovrà pervenire rapidamente ad una soluzione, in modo da escludere che vi siano lavoratori che possano trovarsi senza posto di lavoro, senza pensione e senza protezione sociale. Nell'evidenziare positivamente gli interventi recati dal provvedimento per le regioni terremotate, per le quali è stato previsto un sistema organico che comporterà un effetto positivo dal punto di vista della ripresa dell'economia, mettendo in moto un consistente volume di investimenti nel settore edilizio, fa presente tuttavia che ad alcune questioni non è stata applicata la nuova filosofia che anima la spending review, e sono stati previsti, come nel passato, tagli lineari che, incidendo sul patto di stabilità con gli enti locali e sui fondi perequativi destinati ai medesimi, giudica opportuno che vengano riesaminati in sede di legge di stabilità. Nel sottolineare, inoltre, positivamente gli interventi ordinamentali che riguardano il riordino delle province e la gestione associata delle funzioni fondamentali dei comuni fino a 5.000 abitanti, riguardo agli aspetti specifici di interesse della Commissione, giudica con favore le disposizioni introdotte al Senato con l'articolo 16-bis, concernente il finanziamento a regime del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, dal momento che l'assenza di una norma puntuale di regolamentazione della materia avrebbe potuto far considerare i fondi per il trasporto pubblico locale all'interno delle risorse complessive per le regioni, determinando Pag. 337gravi conseguenze per i bilanci regionali. Nel ricordare anche le altre disposizioni approvate al riguardo, come ad esempio quella relativa alle gare per il servizio pubblico locale o alle disposizioni che hanno istituito l'Autorità dei trasporti, ritiene che alla definizione di risorse certe debba accompagnarsi una modifica sostanziale del sistema di regolazione del servizio universale, che dovrà essere esaminata da Parlamento e Governo e che potrà costituire oggetto di un ordine del giorno in Assemblea. Quanto all'approvazione ex lege delle convenzioni stipulate con i soggetti che si sono aggiudicati i compendi aziendali di Tirrenia e Siremar e che portano a conclusione il processo di privatizzazione di queste società, fa presente che la disposizione prevede che eventuali modificazioni possano essere approvate con decreto dei Ministri competenti, sentite le regioni, determinando una forte responsabilizzazione sia del Governo sia del Parlamento, che in futuro dovrebbe essere adeguatamente informato sull'evoluzione della situazione. Infine, nel prendere atto della proroga di un anno disposta a favore del commissario dell'Aero club d'Italia e nel ricordare che l'emendamento approvato dal Senato porta la firma di un senatore che ricopre proprio l'incarico di commissario, giudica negativamente il fatto che l'Aero club prosegua nella fase di commissariamento. Ritiene pertanto necessaria su questo tema una forte attenzione da parte della Commissione.

  Marco DESIDERATI (LNP), nel preannunciare il voto contrario del gruppo della Lega Nord sul provvedimento in esame, che giudica poco efficace dal punto della riduzione della spesa e del recupero dell'efficienza degli enti pubblici, sottolinea che gli interventi a favore dei cosiddetti «esodati» costituiscono la mera correzione di un errore fatto in precedenza con l'approvazione della riforma delle pensioni. Quanto all'Aero club, ritiene che la proroga di un anno del commissario non possa incidere negativamente sul bilancio dello Stato e comunque rappresenti una questione del tutto priva di importanza se confrontata con questioni effettivamente rilevanti come quelle che riguardano la situazione finanziaria della Sicilia.

  Antonio MEREU (UdCpTP), nel preannunciare il voto favorevole del proprio gruppo, reso anche in ragione della situazione di emergenza che il Paese sta attraversando e cui si cerca di fare fronte con gli interventi concreti e incisivi contenuti nel provvedimento in esame, osserva tuttavia che non si tiene in adeguata considerazione, in questo come nei precedenti provvedimenti, la difficile situazione sociale del Paese, soprattutto in ordine al gran numero di disoccupati, che nessuna disposizione mira a risolvere. Quanto alla disposizione che riguarda la società Tirrenia, rileva che, pur disponendosi l'approvazione delle convenzioni ex lege, il problema non è giunto a soluzione perché alla vendita della Tirrenia da parte dello Stato, resasi necessaria per liberarsi delle passività da essa generate, e attuata a prezzi assai ridotti, non è conseguito un reale miglioramento per chi usufruisce dei relativi servizi di trasporto.

  Mario VALDUCCI, presidente, fa presente che, al di là degli aspetti di pertinenza della Commissione, il provvedimento ha finalità largamente condivisibili, come ad esempio, la riduzione della spesa per beni e servizi della pubblica amministrazione, la riduzione degli organici della pubblica amministrazione, la riduzione delle locazioni passive a carico delle amministrazioni pubbliche, la riduzione della presenza degli uffici statali sul territorio, interventi di riordino nel settore sanitario, l'acquisizione da parte della Cassa depositi e prestiti delle partecipazioni societarie dello Stato in alcune grandi società e la dismissione degli immobili pubblici. Nel sottolineare negativamente il metodo di approvazione del provvedimento presso la Camera, che non permette alle Commissioni parlamentari competenti, per ragioni di tempo, di contribuire positivamente all’iter legislativo, attraverso un esame approfondito delle disposizioni in esso contenute, Pag. 338ribadisce l'esigenza di approvare rapidamente il provvedimento. Tutto ciò considerato, formula una proposta di parere favorevole sul disegno di legge in oggetto.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.
Nuovo testo C. 5118 Governo e abb.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Antonio MEREU (UdCpTP), relatore, fa presente che la Commissione Trasporti è chiamata ad esprimere il parere di competenza sul nuovo testo del disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottato come testo base dalla III Commissione e modificato nel corso dell'esame in sede referente. Ricorda che la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie è stata redatta in seno al Consiglio d'Europa e aperta alla firma a Strasburgo il 5 novembre 1992 e che, dopo il raggiungimento delle cinque ratifiche previste, è entrata in vigore a livello internazionale. Rileva che attualmente la Carta è in vigore per 25 Paesi del Consiglio d'Europa, mentre altri 8 hanno firmato la Carta senza peraltro ancora ratificarla: tra questi ultimi vi è anche l'Italia, la cui firma risale al 27 giugno 2000. Sottolinea che la Carta è volta alla protezione e alla promozione delle lingue regionali e minoritarie storicamente radicate: essa riflette la preoccupazione da un lato di mantenere e sviluppare le tradizioni e il patrimonio culturale dell'Europa, e dall'altro di assicurare il rispetto del diritto universalmente riconosciuto e irrinunciabile di utilizzare una lingua regionale o minoritaria tanto nella vita privata che in quella pubblica.
  Passando ad un breve esame del contenuto della Carta, fa presente che essa consta di un Preambolo e di 23 articoli.
  L'articolo 1 contiene importanti definizioni su cui si impernia il seguito della Carta: con l'espressione «lingue regionali o minoritarie» si intendono le lingue tradizionalmente parlate nell'ambito del territorio di uno Stato da una minoranza di cittadini, con esclusione dei dialetti della lingua ufficiale e delle lingue di origine di eventuali gruppi di immigrati. D'altra parte, con l'espressione «territorio nel quale una lingua regionale o minoritaria viene usata» si intende l'area geografica nella quale l'uso di questa lingua ha una diffusione tale da giustificare l'adozione delle diverse misure di tutela e promozione previste dalla Carta. L'articolo in esame prevede anche il caso di «lingue sprovviste di territorio», minoritarie ma senza riferimento a una particolare area geografica.
  Gli articoli 2 e 3 riguardano specificamente gli impegni delle Parti contraenti di cui si è già fatto cenno: esse si impegnano ad applicare le disposizioni della Parte II a tutte le lingue regionali o minoritarie presenti nel proprio territorio e rispondenti alle definizioni dell'articolo 1. Per ciascuna lingua indicata al momento della ratifica ogni Parte si impegna ad applicare un minimo di trentacinque paragrafi scelti tra le disposizioni della Parte III della Carta, con obbligo di adottarne dieci di quelli facenti parte di un nucleo irrinunciabile, come enunciati agli articoli 8-13. Ognuna delle Parti potrà altresì notificare successivamente di voler applicare altri paragrafi, oltre a quelli comunicati al momento della ratifica, o di voler estendere ad altre lingue la tutela assicurata dalla Carta.
  Gli articoli 4 e 5 contengono clausole di salvaguardia del diritto internazionale esistente (diritto all'integrità degli Stati esistenti, Carta delle Nazioni Unite, diritti garantiti dalla Convenzione europea sui Diritti dell'Uomo), nonché delle eventuali Pag. 339previsioni nazionali già esistenti, negli Stati che diverranno Parti della Carta, in merito alla tutela e allo stato giuridico dei membri delle varie minoranze. Ai sensi dell'articolo 6, le Parti si impegnano a fornire debita informazione sui diritti e i doveri sanciti dalla Carta a tutti i destinatari di essa (pubbliche autorità, organizzazioni e individui).
  L'articolo 7 – che costituisce l'intera Parte II – concerne gli obiettivi e i principi da perseguire con l'applicazione dell'Accordo: prioritario è il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie quali espressione della ricchezza culturale.
  La Parte III è costituita dagli articoli da 8 a 14 e concerne propriamente le misure che devono favorire la conservazione e lo sviluppo delle lingue regionali e minoritarie nei settori dell'istruzione prescolare, primaria, secondaria o professionale, universitaria, della giustizia, della pubblica amministrazione e dei media. Per quanto riguarda quest'ultimo settore, che più direttamente interessa le competenze della Commissione Trasporti, l'articolo 11 prevede che le Parti si impegnano, nei limiti delle proprie competenze, a incoraggiare i tipi di espressione e le iniziative proprie delle lingue regionali o minoritarie, e a favorire i diversi mezzi di accesso alle opere prodotte in queste lingue, inclusa un'attività di traduzione da e verso le lingue regionali e minoritarie.
  La Parte IV si compone degli articoli da 15 a 17, in base ai quali le Parti presenteranno al Segretario Generale del Consiglio d'Europa rapporti periodici sull'attuazione della Carta.
  La Parte V, costituita dagli articoli da 18 a 23, reca le clausole finali del Trattato.
  Per quanto riguarda il disegno di legge di iniziativa governativa, segnala che le lingue oggetto di tutela sono quelle delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate nonché di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo che, a seguito della ratifica della Carta, saranno considerate «lingue regionali o minoritarie» sul territorio della Repubblica italiana, sulla base di quanto indicato dall'articolo 2 della legge n. 482 del 1999. Giudica importante segnalare, inoltre, che, nel corso dell'esame in sede referente presso la III Commissione, il 23 maggio 2012, è stato approvato un emendamento al testo d'iniziativa governativa, che estende l'ambito di applicazione della Convenzione non solo alle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2 della legge n. 482 del 1999, ma anche a quelle delle minoranze rom e sinti, integrando conseguentemente l'Allegato A annesso al disegno di legge.
  A questo riguardo, segnala che la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, all'articolo 1, lettera a), definisce quali «lingue regionali o minoritarie» le lingue: usate tradizionalmente sul territorio di uno Stato dai cittadini di detto Stato che formano un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione dello Stato e diverse dalla lingua ufficiale di detto Stato. Alcuni tra gli Stati firmatari che hanno dichiarato di voler estendere le previsioni della Carta anche alle lingue Rom e Sinti (tra gli altri, Germania, Austria, Polonia), hanno specificato, nelle proprie dichiarazioni, le singole disposizioni da applicare alle lingue sopracitate, tra le disposizioni previste nel Capo III.
  Ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge, l'elencazione delle minoranze è specificata in conformità a quanto sancito dall'articolo 3, paragrafo 1, della Carta. Secondo quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, della Carta, l'Italia s'impegna ad applicare alcuni paragrafi scelti fra le disposizioni contenute nella parte III della Carta ed elencati nell'Allegato A. Inoltre, come precisato nella relazione illustrativa, soltanto per la minoranza croata, si applica la lettera a) dell'articolo 14 (cooperazione transfrontaliera), in quanto la relativa misura è prevista dal Trattato italo-croato sui diritti delle minoranze, ratificato ai sensi della legge 23 aprile 1998, n. 129. Per le lingue delle minoranze presenti nelle regioni a statuto speciale (Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia) e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono stati individuati Pag. 340ulteriori paragrafi, corrispondenti alle più favorevoli disposizioni vigenti dei rispettivi statuti.
  Secondo quanto disposto dall'articolo 4, riguardante la programmazione radiotelevisiva, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della Carta, nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo devono essere introdotte misure dirette ad assicurare la diffusione di programmi radiotelevisivi nelle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 3 della presente legge, conformemente a quanto disposto dall'articolo 12 n. 482 del 1999.
  Ritiene che tali disposizioni, per quanto apprezzabili, non consentiranno di risolvere e migliorare la situazione di alcune lingue minoritarie che hanno larga diffusione sul territorio nazionale, quali la lingua sarda e la lingua friuliana. In particolare, per quanto riguarda il sardo, giudica opportuno sottolineare che esso rappresenta l'identità culturale di un'intera regione nonché la lingua minoritaria e regionale più diffusa sul territorio nazionale. Ciò nonostante, mentre per le lingue protette da accordi internazionali come il tedesco, lo sloveno, il francese e il ladino sono riconosciuti alti livelli di protezione, per le lingue di cui alla legge n. 482 del 1999, tra cui il sardo e il friulano sono previsti livelli di protezione più bassa, con particolare riguardo ai paragrafi concernenti l'istruzione scolastica, i media, la giustizia e la pubblica amministrazione. Estendere i medesimi livelli di protezione anche al sardo e al friulano rappresenterebbe il modo migliore per conservarne l'uso contribuendo così a mantenere e sviluppare le tradizioni e le identità culturali europee in conformità a quanto previsto dal preambolo della Carta europea in oggetto.
  Tutto ciò considerato, formula una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato).

  Mario LANDOLFI (PdL) preannuncia il proprio voto di astensione sul provvedimento in esame.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.10.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 1o agosto 2012.

Seguito dell'audizione del presidente di Alitalia-Compagnia Aerea Italiana SpA, Roberto Colaninno, e dell'amministratore delegato della medesima società, Andrea Ragnetti, sull'attuale situazione del trasporto aereo.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 15.30.

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