CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 agosto 2012
693.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e XI)
COMUNICATO
Pag. 27

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 1o agosto 2012. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Giovanni Ferrara, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea e il viceministro del lavoro e delle politiche sociali Michel Martone.

  La seduta comincia alle 11.10.

Modifiche agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di trattamenti economici erogati a carico delle finanze pubbliche.
C. 4901 Dal Lago, C. 5035 Bressa e C. 5170 Vassallo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 5170).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 aprile 2012.

  Donato BRUNO, presidente, comunica che è stata assegnata alle Commissioni I e XI la proposta di legge n. 5170 Vassallo ed altri: «Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di trattamenti economici erogati a carico delle finanze pubbliche». Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

  Pierluigi MANTINI (UdCpTP), relatore per la I Commissione, riferisce che la proposta di legge C. 5170 Vassallo, da ultimo abbinata, modifica innanzitutto l'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011 ampliando l'ambito di applicazione della disposizione. Più precisamente, il comma 1 dell'articolo in questione viene sostituito per prevedere che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – adottato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta di legge – sia definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo Pag. 28di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni per cariche pubbliche o nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le autorità amministrative indipendenti o con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto.
  Viene confermato come limite massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina in questione la proposta di legge stabilisce che siano computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.
  La proposta in questione abroga poi il comma 2 dell'articolo 23-ter, il quale prevede che il personale interessato dal limite di trattamento economico il quale sia chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.
  La proposta Vassallo modifica inoltre il testo unico delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, inserendo nell'articolo 53 un comma 5-bis, che reca una disciplina generale per i soggetti che ricevano a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni per lo svolgimento di cariche pubbliche o nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le autorità amministrative indipendenti e con le pubbliche amministrazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto stesso, e siano chiamati a ricoprire incarichi in uffici di organi politici o ad esercitare funzioni direttive, dirigenziali o equiparate presso le citate autorità o pubbliche amministrazioni ovvero, qualora sia consentito, presso società a totale o a parziale partecipazione pubblica.
  La proposta stabilisce che tale personale sia collocato in aspettativa senza assegni e che sia collocato fuori ruolo soltanto nel caso in cui una specifica disposizione di legge qualifichi l'incarico come attinente agli interessi dell'amministrazione di appartenenza o stabilisca che, per un interesse dell'amministrazione che lo conferisce, l'incarico deve essere necessariamente affidato alla specifica categoria di pubblici dipendenti cui appartiene il dipendente chiamato a ricoprire uno degli incarichi sopra detti: in entrambi i casi, la proposta prevede che gli oneri del trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza siano posti a carico dell'amministrazione che conferisce l'incarico.
  È previsto che il personale in questione possa essere autorizzato, di anno in anno, a rimanere in servizio presso l'amministrazione di appartenenza solo se l'incarico consiste in attività di consulenza che non crea pregiudizio al pieno assolvimento degli obblighi di servizio; non può essere comunque autorizzato a rimanere in servizio se l'incarico implica lo svolgimento di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate.
  La proposta stabilisce, poi, che il personale in questione, se collocato fuori ruolo o autorizzato a svolgere incarichi accessori, fermo restando il parametro massimo di riferimento economico fissato dall'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, non possa comunque ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità aggiuntiva, o anche soltanto per il rimborso delle spese, introiti annui superiori al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza.
  La proposta specifica infine che in nessun caso il personale in questione può Pag. 29conseguire adeguamenti del trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza fondati sul presupposto del trattamento economico percepito per altri incarichi, anche se a qualsiasi titolo autorizzati o consentiti. Infine, eventuali conferimenti di incarichi direttivi o semidirettivi riconosciuti in base all'anzianità di servizio maturata nel periodo trascorso fuori dal ruolo organico hanno efficacia dopo che siano trascorsi dodici mesi dal termine di detto periodo.
  La proposta conseguentemente abroga, all'articolo 68, comma 1, del testo unico il secondo periodo che prevede che i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.
  Inoltre, viene modificato il primo comma dell'articolo 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. L'attuale primo comma del citato articolo prevede che «All'impiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'articolo 57» che riguardano il personale «comandato presso altra amministrazione», i cui oneri retributivi si prevede restino «a carico dell'amministrazione di appartenenza». A tale disposizione viene aggiunto un periodo per specificare che, in ogni caso, gli oneri del comando presso altra amministrazione sono posti a carico dell'amministrazione che conferisce l'incarico. Infine, è previsto che le regioni adeguino i propri ordinamenti alla disciplina della proposta in esame relativa al personale delle pubbliche amministrazioni.

  Giuliano CAZZOLA (PdL), relatore per la XI Commissione, nell'associarsi alla relazione svolta dall'on. Mantini, chiede al Presidente quale sia l'organizzazione del prosieguo dell'esame del provvedimento in titolo.

  Gianclaudio BRESSA (PD), invita i presidenti a calendarizzare i progetti di legge in titolo in modo da concludere l'esame preliminare entro la seconda settimana di settembre.

  Raffaele VOLPI (LNP) si associa a quanto evidenziato dal collega Bressa, auspicando che alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva sia possibile prevedere una regolare organizzazione dei lavori, che non sia inficiata da continui decreti-legge da esaminare e questioni di fiducia da mettere in votazione.

  Mauro LIBÈ (UdCpTP) fa presente che anche il suo gruppo concorda sull'opportunità di accelerare quanto possibile l'esame dei progetti di legge in titolo, dando la giusta rilevanza alle tematiche dagli stessi poste.

  Giuseppe CALDERISI (PdL) concorda anch'egli, a nome del suo gruppo, sui tempi auspicati per il prosieguo dell’iter parlamentare.

  Donato BRUNO, presidente, prende atto di quanto testè evidenziato dai vari gruppi, facendo presente che l'organizzazione dei lavori potrà più puntualmente essere definita nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite I e XI.
  Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.25.