CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 agosto 2012
693.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 1o agosto 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. – Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Carlo De Stefano e Giovanni Ferrara.

  La seduta comincia alle 11.35.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.
Atto n. 490.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 luglio 2012.

  Mauro LIBÈ (UdCpTP), relatore, presenta una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 1) sul provvedimento in titolo, che illustra.
  Sottolinea, in primo luogo, l'esigenza di assicurare, preliminarmente, la tutela della sicurezza umana nell'ambito della disciplina dell'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.
  Ricorda che, come sottolineato anche dalla relazione illustrativa dello schema di decreto, l'intervento di modifica in esame è necessario per evitare l'apertura formale di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia; il 7 febbraio 2012, infatti, la Commissione europea ha inviato all'Italia richieste di informazioni sull'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.
  Ricorda, in particolare, che la Commissione europea ha ribadito, replicando alle informazioni ricevute, con riguardo alla necessità di un permesso/autorizzazione del Ministero dell'interno per tutti gli articoli pirotecnici, che dovrebbe essere sufficiente il certificato di omologazione CE per tipo.
  Rileva altresì che, in merito alle disposizioni relative al rilascio di licenze di importazione/esportazione, ritenute necessarie dalle autorità italiane per garantire la sicurezza dello stoccaggio, la Commissione europea ha sottolineato che tale motivazione non pare giustificare l'estensione dei controlli alle esportazioni/importazioni e al commercio intra UE in quanto tali.
  Ricorda, quindi, che la Commissione europea ha espresso inoltre perplessità per il ritardo nell'aggiornamento del sistema nazionale di classificazione, nonché per la mancata indicazione di scadenze certe per gli interventi correttivi delle norme relative alla registrazione, notifica, etichettatura e al sistema di identificazione e tracciabilità e ha ribadito le sue preoccupazioni per le conseguenze negative che le disposizioni transitorie sullo smaltimento delle scorte potrebbero avere sugli operatori.
  Evidenzia che disposizioni normative eccessivamente stringenti rischiano di danneggiare le imprese comunitarie nel mercato Pag. 33nazionale rispetto ad operatori extra-UE, che sono meno vincolati a norme restrittive.
  Sottolinea altresì l'opportunità di fare in modo che non ricadano sulle imprese operanti nel settore oneri burocratici eccessivi, che non siano direttamente richiesti dalla normativa dell'Unione europea e che non siano fondati su imprescindibili esigenze di tutela della sicurezza umana.
  Fa quindi presente che nella condizione posta nella proposta di parere si evidenzia l'esigenza che, attraverso il provvedimento correttivo in esame, la normativa nazionale relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici sia pienamente conforme alle disposizioni della direttiva 2007/23/CE, tenendo conto di quanto evidenziato dalla Commissione europea in sede di richiesta di informazioni all'Italia sull'attuazione della direttiva in questione.
  Evidenzia come il settore degli articoli pirotecnici coinvolga persone di tutte le età e numerose aziende operanti in Italia. La normativa nazionale è particolarmente stringente per rispondere all'esigenza di assicurare la tutela della sicurezza umana.
  Occorre, tuttavia, riuscire ad individuare un punto di equilibrio che consenta di conciliare le diverse esigenze del settore, anche tenuto conto degli eventi drammatici che si sono verificati in relazione all'utilizzo degli articoli in questione. Deve peraltro tenersi altresì conto dell'esigenza di non esporre in maniera eccessiva le imprese comunitarie operanti nel settore ad una situazione di «concorrenza favorita» per le imprese extra-UE in cui vigono regole meno rigide.

  Il sottosegretario Carlo DE STEFANO concorda con la proposta di parere testè presentata dal relatore e con le considerazioni svolte. Esprime in particolare apprezzamento per il fatto che il parere evidenzia la necessità di conciliare le diverse esigenze che investono il settore in questione e assicura che il Governo ne terrà conto nel prosieguo dell’iter del provvedimento.

  Pierguido VANALLI (LNP) fa presente che in questi giorni vi sono stati contatti informali con il relatore ed il Governo sul provvedimento in titolo. Prende atto di quanto evidenziato nelle premesse della proposta di parere, con particolare riguardo all'esigenza di fare in modo che non ricadano sulle imprese operanti nel settore oneri burocratici eccessivi e costi inutili, che non siano direttamente richiesti dalla normativa dell'Unione europea e che non siano fondati su imprescindibili esigenze di tutela della sicurezza umana.
  È a suo avviso quanto mai opportuno definire un sistema che consenta di premiare chi rispetta le regole, senza peraltro creare eccessivi appesantimenti burocratici, sanzionando efficacemente coloro che intervengono illegalmente sul mercato.
  Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Giuseppe CALDERISI (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.
  Evidenzia quindi l'opportunità, al penultimo capoverso delle premesse della proposta di parere, di sostituire le parole: «eccessivamente stringenti» con le seguenti «immotivatamente restrittive».

  Pierluigi MANTINI (UdCpTP), nell'esprimere la condivisione del suo gruppo rispetto al lavoro svolto dal relatore, concorda con il rilievo testé svolto dal collega Calderisi.

  Mauro LIBÈ (UdCpTP), relatore, alla luce delle precisazioni svolte dai colleghi, formula una nuova versione della proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come testè riformulata.

  La seduta termina alle 11.45.

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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 1o agosto 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. – Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Giovanni Ferrara e il sottosegretario di Stato agli affari esteri Marta Dassù.

  La seduta comincia alle 11.45.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.
Testo base C. 4534 Governo, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 maggio 2012.

  Donato BRUNO, presidente, avverte che, a seguito della richiesta della I Commissione, il Governo ha trasmesso la relazione tecnica sul disegno di legge C. 4534, approvato dal Senato, come modificato dalla Commissione nel corso dell'esame finora svolto in sede referente.

  Raffaele VOLPI (LNP) relatore, presenta alcune proposte emendative (vedi allegato 3) volte a rendere pienamente coerente il testo rispetto a quanto evidenziato nella relazione tecnica trasmessa dal Governo.
  Illustra quindi il contenuto, evidenziando che il proprio emendamento 2.200 è volto, come richiesto nella relazione tecnica, a superare la discrasia, attualmente presente nel testo, tra il comma 6 e il comma 2 dell'articolo 2. Quest'ultimo prevede infatti che il presidente e i componenti della Commissione non possano essere nominati o reclutati tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni mentre il comma 6 fa espresso riferimento al caso in cui siano professori universitari.
  Con riguardo al proprio emendamento 2.201, precisa che il limite annuo della retribuzione del presidente, ivi previsto, era già prevista nel testo. Si tratta solo di una riscrittura di carattere formale richiesta nella relazione tecnica.
  In merito al proprio emendamento 3.200, ricorda che nella relazione tecnica si evidenzia l'opportunità di reintrodurre il richiamo espresso al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per le spese del personale, parametro che è stato comunque utilizzato per la quantificazione delle spese nella relazione tecnica.
  Rileva poi che quanto previsto dal proprio emendamento 12.200 costituisce un aggiornamento della quantificazione di spesa del testo in discussione.
  Sottolinea, infine, che, come evidenziato nella relazione tecnica, vi è stata una riduzione della spesa complessiva pari al 24 per cento rispetto al testo approvato dal Senato, in aderenza con le sollecitazioni contenute nella lettera trasmessa dal presidente della V Commissione con riguardo al provvedimento in titolo.

  Il sottosegretario Marta DASSÙ esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore, ringraziando il presidente e l'intera Commissione per il lavoro svolto sul provvedimento in titolo.

  La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.200, 2.201, 3.200 e 12.200 del relatore.

  Donato BRUNO, presidente, avverte che il testo, come risultante dalle ulteriori modifiche approvate nella seduta odierna, sarà trasmesso alle competenti Commissioni in sede consultiva per l'espressione del parere di competenza.

  Gianclaudio BRESSA (PD) evidenzia l'opportunità di procedere, non appena possibile, al trasferimento del provvedimento in sede legislativa.

  Mario TASSONE (UdCpTP) concorda con quanto testè evidenziato dal collega Bressa, ricordando che il suo gruppo ha chiesto già da tempo che si proceda al Pag. 35trasferimento del provvedimento in sede legislativa.

  Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale.
C. 4664 cost. Palomba, C. 4711 cost. Consiglio regionale della Sardegna e C. 5149 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato.

(Rinvio del seguito dell'esame).

  Donato BRUNO, presidente, avverte che, a quanto risulta alla presidenza, il Consiglio regionale della Sardegna ha risposto alla lettera del ministro per gli affari regionali, con la quale si comunicava, ai sensi dell'articolo 54 dello statuto della regione, il testo della proposta di legge costituzionale C. 4664 Palomba. Osserva quindi che, se la comunicazione ufficiale perverrà in tempo utile, la Commissione potrebbe concludere l'esame del provvedimento in sede referente prima della sospensione dei lavori parlamentari.

  Mario TASSONE (UdCpTP) ribadisce come, a suo avviso, le regioni a statuto speciale rappresentino una disfunzionalità nel sistema ordinamentale italiano.

  Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.55.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 1o agosto 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Giovanni Ferrara.

  La seduta comincia alle 11.55.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011.
C. 5324 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012.
C. 5325 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2012.
(Relazioni alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato nella seduta del 31 luglio 2012.

  Donato BRUNO, presidente, avverte che l'esame dei provvedimenti in titolo si concluderà la prossima settimana e che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge di assestamento, limitatamente alle parti di competenza della Commissione, è fissato alle ore 12 di lunedì 6 agosto 2012.

  Pierguido VANALLI (LNP) rileva che sarebbe forse preferibile, prima di stabilire il termine per la presentazione degli emendamenti e di concludere l'esame del provvedimento, attendere lo svolgimento della indagine conoscitiva di approfondimento programmata dalla Commissione bilancio.

  Donato BRUNO, presidente, premesso che la questione potrà essere dibattuta nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, esprime comunque l'avviso che sia preferibile concludere l'esame dei provvedimenti in titolo prima della pausa estiva. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.

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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 1o agosto 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

  La seduta comincia alle 12.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa.
Atto n. 491.

(Rilievi alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Deliberazione di rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 luglio 2012.

  Roberto ZACCARIA (PD), relatore, dopo aver brevemente richiamato le considerazioni da lui svolte nella relazione introduttiva, formula una proposta di deliberazione di rilievi, la quale tiene conto di quanto da lui preannunciato in quell'occasione (vedi allegato 4). Sottolinea che l'ultimo periodo della sua proposta – nella quale si evidenzia come la brevità della proroga prevista dal decreto-legge n. 79 del 2012 comporti la necessità che la XII Commissione esprima il proprio parere sullo schema di decreto in esame in tempi tali da evitare che venga a scadenza anche il nuovo termine di esercizio della delega legislativa – eccede forse l'ambito di competenza della Commissione, ma è, a suo giudizio, importante in quanto sottolinea l'esigenza che l'espressione del parere della Commissione di merito avvenga in tempi quanto mai rapidi.

  Maurizio TURCO (PD) ritiene che la Commissione affari costituzionali non possa non rilevare come il termine della delega di cui lo schema in esame costituisce l'attuazione sia ormai scaduto e come la proroga prevista dal comma 2 dell'articolo 1 della legge di conversione del decreto-legge n. 79 del 2012 sia incostituzionale, avendo la Corte costituzionale chiarito nella sentenza n. 22 di quest'anno l'incostituzionalità della prassi di introdurre nei decreti-legge in sede di conversione disposizioni estranee all'oggetto proprio dei decreti stessi. Quanto al merito della questione politica, ricorda come il Governo proroghi ormai da anni senza fornire spiegazioni il commissariamento della Croce rossa. Preannuncia pertanto il proprio voto contrario sulla proposta di rilievi del relatore, qualora essa non sia riformulata con la soppressione degli ultimi due periodi.

  Pierguido VANALLI (LNP) ritiene che la Commissione affari costituzionali non possa esimersi dal rilevare che il termine di esercizio della delega legislativa è scaduto e che per poter procedere occorre pertanto una nuova delega. A suo avviso, affermare – come fa il relatore nella sua proposta di rilievi – che la rilevanza pratica della questione della scadenza del termine della delega risulterebbe venuta meno perché frattanto la legge di conversione del decreto-legge n. 79 del 2012 ha prorogato ulteriormente al 30 settembre 2012 il termine per l'esercizio della delega significa eludere il problema di fondo. Ricorda che il deputato Zaccaria non era altrettanto conciliante nei confronti del precedente Governo.

  Roberto ZACCARIA (PD), relatore, fa presente che il provvedimento in esame è stato deliberato dal precedente Esecutivo e che, in ogni caso, la sua proposta di rilievi non è affatto conciliante atteso che si orienta in senso contrario rispetto a quanto sostenuto dal Governo, che nei documenti allegati allo schema di decreto in esame difende la tesi secondo cui il comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 183 del 2010 si potrebbe interpretare nel senso che il termine per l'esercizio della delega sarebbe prorogato di due mesi anche nel caso in cui il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che seguono, e non soltanto nei trenta che precedono, la scadenza del termine iniziale della delega.Pag. 37
  Sottolinea pertanto come la sua proposta di rilievi non eluda affatto la questione di fondo, ma si limiti ad osservare che la sua rilevanza pratica nel caso di specie è venuta meno per effetto della riapertura della delega disposta dalla legge di conversione del decreto-legge n. 79 del 2012.

  Gianclaudio BRESSA (PD) ritiene che le argomentazioni del collega Zaccaria siano perspicue e convincenti e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla sua proposta di rilievi.

  Mario TASSONE (UdCpTP) dichiara che il suo gruppo reputa corretto il ragionamento svolto dal relatore e voterà quindi a favore della sua proposta di rilievi. Rimarca peraltro l'esigenza di affrontare seriamente i gravi problemi che affliggono la Croce rossa italiana.

  Giorgio CONTE (FLpTP), pur condividendo la proposta di rilievi avanzata dal collega Zaccaria, esprime le sue perplessità in merito alla proroga di una delega già scaduta inserita al Senato con la conseguenza del mancato rispetto della sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale.
  Ricorda che il problema della scadenza della delega per il riordino della Croce Rossa Italiana era stato già sollevato dal suo gruppo con la presentazione di atti di sindacato ispettivo e ribadisce la serietà dell'intera questione.

  Raffaele VOLPI (LNP) ritiene che la questione interpretativa posta dalla XII Commissione in relazione al termine di esercizio della delega relativa alla Croce rossa non possa considerarsi in alcun modo superata. A suo avviso, piuttosto che deliberare rilievi che eludono la questione, sarebbe meglio che la Commissione non si pronunciasse.

  Maurizio TURCO (PD) ribadisce che l'inserimento di una proroga di delega legislativa in un disegno di legge di conversione di un decreto-legge è incostituzionale alla luce dei chiarimenti resi dalla sentenza n. 22 del 2012.

  Donato BRUNO, presidente, sottolinea come nella proposta di rilievi del relatore la questione posta dalla XII Commissione venga affrontata nel terzultimo periodo, nel quale si dice che tale questione sembra doversi risolvere nel senso che il termine della delega «non può ritenersi prorogato oltre il 30 giugno 2012, in quanto l'articolo 2, comma 2, della legge n. 183, a differenza di altre norme analoghe, dispone la proroga del termine di delega esclusivamente nel caso in cui – come detto – il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono, e non anche nei trenta giorni che seguono, la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi».
  Fa presente, inoltre, che la norma inserita dal Senato nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 79 non può essere oggetto dei rilievi che la Commissione è chiamata a deliberare, dal momento che questi concernono lo schema di decreto in titolo, e non il decreto-legge n. 79, il quale è già stato esaminato proprio dalla Commissione affari costituzionali in sede referente.

  Roberto ZACCARIA (PD), relatore, sottolinea che la sua proposta di rilievi precisa in modo molto chiaro – nel passaggio richiamato dal presidente – che l'interpretazione inizialmente sostenuta dal Governo per considerare la delega ancora aperta, a legislazione invariata, dopo il 30 giugno 2012 non era condivisibile. Questo punto è importante in quanto vi si potrà fare riferimento interpretativo qualora in futuro dovessero sorgere questioni analoghe.
  Ribadisce d'altra parte che la Commissione affari costituzionali non può fingere nei suoi rilievi di ignorare che nel decreto-legge n. 79, che essa stessa Commissione ha esaminato in via principale, è contenuta una disposizione che, prorogando la delega di riferimento, «rimette in corsa» Pag. 38lo schema di decreto in esame e fa quindi venire meno la rilevanza immediata della questione posta dalla XII Commissione, che riguardava appunto la validità dello schema stesso.
  Quanto alla sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, osserva che si tratta di una pronuncia importante e fortemente condivisa dal Capo dello Stato, ma, a suo avviso, non del tutto convincente, come ha cercato di spiegare in un commento di dottrina. La sentenza infatti, in sostanza, limita il potere di emendamento dei parlamentari rispetto ai decreti-legge, il che potrebbe essere accettabile in un sistema nel quale i decreti avessero davvero il carattere di eccezionalità che la Costituzione annette loro, ma che non è accettabile nel momento in cui la legislazione si fa invece quasi interamente con decreti di urgenza: in queste condizioni limitare il potere emendativo dei parlamentari sui decreti equivale di fatto a limitarlo in assoluto.
  A parte questo, osserva che l'inserimento della norma di proroga della delega nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 79 è avvenuta al Senato, il cui regolamento, a differenza di quello della Camera, ammette la presentazione di emendamenti recanti deleghe o proroghe di deleghe legislative nei decreti-legge. Sul punto specifico della costituzionalità della introduzione, da parte del Parlamento, di deleghe legislative nei decreti-legge in sede di conversione, la Corte costituzionale non si è peraltro ancora pronunciata.
  In conclusione, conferma la sua proposta di rilievi, limitandosi a riformulare il penultimo periodo sopprimendo l'aggettivo «pratica», che può forse indurre in equivoco (vedi allegato 5).

  Maurizio TURCO (PD) chiede che la votazione della proposta di rilievi del relatore avvenga per parti separate, nel senso che gli ultimi due periodi della stessa siano posti in votazione separatamente.

  Donato BRUNO, presidente, avverte che la proposta di rilievi del relatore sarà posta in votazione per parti separate: dapprima tutta la proposta ad eccezione degli ultimi due periodi e quindi, ove questa sia approvata, anche gli ultimi due periodi. Chiarisce che, ove nella prima votazione la proposta di rilievi del relatore fosse respinta, non si procederà alla votazione degli ultimi due periodi, i quali non hanno rilievo autonomo.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva dapprima la proposta di rilievi formulata dal relatore ad eccezione degli ultimi due periodi e successivamente anche questi ultimi.

  La seduta termina alle 12.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 1o agosto 2012.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.30 alle 12.45.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 1o agosto 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

  La seduta comincia alle 12.45.

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.
C. 5389 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO (PD), relatore, illustra il testo del disegno di legge C. 5389 Pag. 39Governo, approvato dal Senato, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini».
  Sottolinea preliminarmente, come la particolare congiuntura economica internazionale, abbia imposto un esame estremamente rapido del predetto disegno di legge, con conseguente forte compressione dei tempi disponibili per l'approfondimento delle spesso assai delicate e complesse questioni poste dall'articolato.
  Rileva quindi che le numerose misure contenute nel decreto-legge sono riconducibili in via prevalente alle seguenti materie: coordinamento della finanza pubblica; sistema tributario e contabile dello Stato; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.
  Fa presente che singole disposizioni incidono inoltre su ambiti di intervento riconducibili alle seguenti materie: norme generali sull'istruzione; tutela della concorrenza; difesa e Forze armate; previdenza sociale; ordinamento civile; armi, munizioni ed esplosivi; protezione civile; tutela dei beni culturali; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; tutela della salute; governo del territorio.
  Evidenzia che le materie sopra ricordate sono attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni.
  Rileva quindi che l'articolo 5, che reca misure per la riduzione delle spese delle pubbliche amministrazioni, per le quali non sono previsti termini finali, è ricondotto dal suo comma 6 ai principi di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Segnala peraltro come la giurisprudenza costituzionale più recente, con la quale sono state scrutinate numerose disposizioni di contenimento della spesa pubblica, ha chiarito che possono essere ritenute principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione. le norme che «si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi» (sentenza n. 148 del 2012; conformi, ex plurimis, sentenze n. 232 del 2011 e n. 326 del 2010).
  Rileva che, con riguardo all'articolo 6, che incide sulla ridefinizione degli ambiti territoriali scolastici e sulla nomina dei revisori dei conti, la questione potrebbe essere oggetto di valutazione per la sua connessione con la programmazione della rete scolastica, argomento per il quale la Corte costituzionale, con sentenze 200 del 2009 e 147 del 2012, ha ribadito la competenza delle regioni.
  Evidenzia che, nell'ambito dell'articolo 9, riconducibile al coordinamento della finanza pubblica, materia di competenza concorrente ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, appare opportuno valutare le disposizioni che prevedono la soppressione automatica di organismi, anche regionali, per effetto dell'inutile decorso di un termine di nove mesi, alla luce della competenza regionale in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale e dell'orientamento della giurisprudenza costituzionale sul tema.
  Ricorda che l'articolo 16, relativamente agli obiettivi di risparmio assegnati alle autonomie speciali per il triennio 2012-2014, da realizzare secondo le procedure previste dalle norme statutarie delle autonomie medesime, stabilisce che in caso di mancato accordo tra le regioni a statuto speciale ed il Governo l'accantonamento è effettuato con decreto del Ministero dell'economia entro il 15 ottobre 2012, in proporzione alle spese per consumi intermedi per il 2011. Segnala, quindi, l'esigenza Pag. 40di valutare la congruità di tale norma rispetto a quanto stabilito dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, espressamente richiamato dalla disposizione in esame, il quale impone l'adozione di procedure concordate per l'applicazione delle disposizioni alle regioni a statuto speciale.
  Rileva, altresì, che la violazione del vincolo che impone l'adozione delle procedure «pattizie» di attuazione statutaria, è la motivazione principale alla base della recente sentenza (n. 178 del 2012) con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale di una norma del decreto legislativo n. 118 del 2011, recante disposizioni sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di regioni ed enti locali (adottato in base alla legge delega 42).
  Evidenzia che all'articolo 18, ove si prevedono competenze degli statuti metropolitani in materia elettorale, sembra opportuna una specifica valutazione alla luce dell'assegnazione allo Stato della competenza sul «sistema elettorale – tra l'altro – delle città metropolitane» effettuata dalla lettera p) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.
  Ricorda, con riferimento all'articolo 7, comma 42, e all'articolo 14, comma 3, che l'articolo 33 della Costituzione dispone che le università (nonché le istituzioni di alta cultura e le accademie) hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
  Sottolinea come l'articolo 15, comma 15, preveda che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza la prevista intesa con la Conferenza Stato-Regioni, emani un decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, per determinare le tariffe massime per l'assistenza ospedaliera e ambulatoriale.
  Richiama, a tale proposito, la sentenza della Corte Costituzionale del 4 luglio 2012, n. 147, che ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), nella parte in cui prevede l'emanazione di un regolamento ministeriale, per l'introduzione di misure di compartecipazione sull'assistenza farmaceutica (ticket), nel caso in cui non sia raggiunta l'intesa Stato-Regioni ivi prevista; secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, infatti, la potestà regolamentare dello Stato si può esercitare solo nelle materie di competenza esclusiva, non nei casi caratterizzati da competenze concorrenti.
  Con riferimento all'articolo 2, comma 6, fa presente che la disposizione non richiama espressamente, come sembrerebbe opportuno, anche l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n.165 del 2001, dove si prevede la possibilità di conferire incarichi di funzione dirigenziale a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, ovvero a personale pubblico non dirigente (anche appartenente all'amministrazione conferente), con contratto a tempo determinato.
  Segnala, sotto il profilo del coordinamento con la legislazione vigente, l'opportunità di verificare la coerenza della disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 20-bis, con il principio di trasparenza che ispira la più recente legislazione in materia di pubblica amministrazione e che trova tra i suoi strumenti di attuazione quello della pubblicazione di dati su siti istituzionali.
  Evidenzia, con riferimento all'articolo 8, comma 4-ter, che la norma dispone una rilegificazione in ordine alla struttura, al riparto ed all'entità della contribuzione dell'ENPAPI, prerogative rimesse, in base alla normativa sugli enti previdenziali privatizzati, agli organi degli enti stessi; si attua inoltre un aumento delle aliquote a decorrere dal 1o gennaio 2012, e cioè retroattivamente.
  Rileva, con riguardo all'articolo 17, che pone, in modo implicito, un divieto all'accorpamento di una o più province con le città metropolitane, come appaia opportuna una valutazione alla luce dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, che prevede la possibilità, senza specifici limiti, di mutare le circoscrizioni provinciali su iniziativa dei comuni; la stessa disposizione Pag. 41costituzionale dovrebbe costituire stregua di riferimento per la valutazione delle disposizioni dell'articolo 17 che stabiliscono un ruolo dei Consigli delle autonomie locali nel processo di riordino delle province.
   Rileva altresì, con riferimento al medesimo articolo 17, ove si prevede un «atto legislativo di iniziativa governativa» per il riordino delle province entro 60 giorni, che, qualora tale locuzione costituisca un implicito riferimento a strumento d'urgenza ex articolo 77 della Costituzione, si prefigurerebbero – sin d'ora – requisiti di necessità e urgenza privi del requisito della straordinarietà. Qualora invece la stessa locuzione sottintenda un richiamo a disegno di legge del Governo, il termine di 60 giorni dovrebbe riferirsi solo all'iniziativa del Governo e non anche all'esame parlamentare, perché i relativi termini sono materia riservata ai regolamenti delle due Camere ai sensi dell'articolo 64 della Costituzione.
  Evidenzia come, in ogni caso, i termini dell'intero procedimento di riordino delle province, pongono una questione di coordinamento dei termini: infatti, i termini delle prime tre fasi sono collegati alla data della pubblicazione della delibera del Governo sui criteri di riordino (24 luglio 2012) e il termine della terza fase cade il 25 ottobre 2012: entro tale data, al più tardi, devono essere presentate le proposte di riordino da parte delle regioni. Il termine dell'ultima fase, adozione del provvedimento di riordino del Governo, è, invece, parametrata sulla data di entrata in vigore della legge di conversione: entro 60 (sono 20 nel testo originario) giorni da tale data dovrà essere emanato il provvedimento in questione.
  Sottolinea dunque che se, come prevedibile, il decreto-legge in esame sarà convertito nei primi giorni di agosto, il termine per l'adozione dell'atto del Governo verrebbe a scadere prima di quello per la presentazione dei piani di riordino.
  Osserva, inoltre, che il termine per le regioni per deliberare le proposte di riordino in caso di mancata trasmissione delle ipotesi di riordino dei Consigli delle autonomie locali (CAL) viene a coincidere praticamente con il termine che questi hanno per presentare le medesime ipotesi.
  Evidenzia che l'articolo 18, ove rimette allo statuto metropolitano la possibilità di disporre sulla delega di funzioni, sia da parte dei comuni alla città metropolitana, sia da parte della città ai comuni, appare meritevole di valutazione alla luce dell'articolo 118 della Costituzione.
  Ricorda, infatti, che la competenza a disciplinare la titolarità di funzioni – quantomeno non fondamentali – spetta allo Stato o alle Regioni in funzione della relativa competenza legislativa e che pertanto l'attribuzione da parte della legge statale alla Città metropolitana di tale possibilità di delega appare da approfondire sotto il profilo della compatibilità costituzionale, specie per quanto riguarda funzioni eventualmente attribuite dalla legge regionale.
  Evidenzia che le modalità di attuazione dell'articolo 1, comma 11, e 20, comma 3, sono demandate ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
  Ricorda, con riferimento alla natura di tale atto, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (contenuto all'articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come «un atto statale dalla indefinibile natura giuridica».
  Presenta quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 6).

  Maria Piera PASTORE (LNP) sottolinea come i numerosi rilievi evidenziati dal relatore imporrebbero un parere della I Commissione favorevole con condizioni o un parere contrario. Prende invece atto che il relatore, evidenziando che l'urgenza dell'esame è correlata all'attuale fase di crisi economica, ha proposto di esprimere un parere favorevole con osservazioni.
  Si tratta peraltro di un decreto-legge privo dei necessari requisiti di necessità ed Pag. 42urgenza previsti dalla Costituzione, come si evince anche dal fatto che sono previsti rinvii a successivi provvedimenti, da adottare nel tempo.
  Con riguardo all'articolo 17, che attiene alle province, sottolinea come la previsione di un «riordino» anziché della «soppressione» delle province non fa venire meno le riserve già espresse con riguardo alle previsioni dell'articolo 133 della Costituzione. Le incongruenze e, quindi, l'incostituzionalità della norma permangono.
  Pur apprezzando i rilievi esposti dal relatore ritiene che non si possa consentire al Parlamento di lavorare con tempi così esigui e con queste modalità.
  Preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, che non consente di superare i problemi di costituzionalità degli articoli 17 e 18 e dell'intero provvedimento.

  Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) ricorda come l'osservazione di cui alla lettera a) investa la questione dei «decreti di natura non regolamentare» che in altre occasioni era stata posta dalla Commissione come condizione. Comprende che in questo caso la ristrettezza dei tempi non consentirebbe una ulteriore lettura da parte del Senato e sottolinea quindi l'opportunità di considerarla come eccezione, essendo importante che la I Commissione continui a porre la questione come condizione, così da scoraggiare tale modo di intervenire.

  Oriano GIOVANELLI (PD) ritiene che il parere che la Commissione affari costituzionali si accinge ad esprimere dovrebbe essere improntato a senso di responsabilità e quindi, pur senza negare l'evidenza quando c’è, dovrebbe evitare di ostacolare il processo di riforma che il provvedimento persegue. In quest'ottica, esprime l'avviso che l'osservazione di cui alla lettera e) della proposta di parere del relatore potrebbe essere eliminata, dal momento che non è affatto evidente un contrasto tra l'articolo 17 del decreto in esame e l'articolo 133 della Costituzione, il quale prevede il coinvolgimento dei comuni in fattispecie diverse da quella toccata dall'articolo citato, che reca norme per il riordino delle province.

  Pierluigi MANTINI (UdCpTP) condivide gli interventi dei deputati Stracquadanio e Giovanelli. A suo avviso, date le circostanze, è necessario formulare in termini di osservazione rilievi che altrimenti dovrebbero essere posti come condizioni. Quanto alle province, fa presente che il riordino delle stesse, anche mediante accorpamento, è ritenuto possibile dalla dottrina prevalente e dalla giurisprudenza costituzionale e non ha comunque a che vedere con l'articolo 133 della Costituzione; diverso sarebbe stato se si fosse voluto procedere alla soppressione dell'istituzione provinciale con legge ordinaria. Invita pertanto il relatore a sopprimere l'osservazione di cui alla lettera e).

  Giuseppe CALDERISI (PdL), premesso che il problema del riordino delle province dovrebbe, a suo avviso, essere affrontato nell'ambito di una più generale revisione dell'ordinamento della Repubblica, dichiara di condividere la proposta di parere del relatore, compresa l'osservazione relativa alle province, della quale chiede il mantenimento, ritenendo che la compatibilità dell'articolo 17 del decreto in esame con l'articolo 133 della Costituzione non sia affatto ovvia.

  Pierguido VANALLI (LNP) chiede il mantenimento nella proposta di parere della osservazione relativa alle province, sottolineando come l'articolo 133 della Costituzione chiaramente preveda per il procedimento di revisione delle circoscrizioni provinciali, e quindi per un riordino come quello previsto dall'articolo 17 del decreto in esame, una iniziativa dal basso, vale a dire dai comuni, la quale non può ritenersi validamente sostituita da un coinvolgimento dei consigli delle autonomie locali, che, tra l'altro, non sono organi rappresentativi delle popolazioni locali.

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  Alessandro NACCARATO (PD), relatore, ritiene che molte delle considerazioni svolte dai colleghi siano condivisibili. Ricorda che i margini per la modifica del provvedimento sono di fatto inesistenti e che questo obbliga il comitato a non insistere con troppa forza su rilievi che in circostanze normali dovrebbero essere formulati come condizioni. Quanto alle province, pur comprendendo le argomentazioni dei colleghi Giovanelli e Mantini, ritiene che l'osservazione di cui alla lettera e) debba essere conservata.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.
Nuovo testo C. 5118 Governo ed abb.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Pierluigi MANTINI (UdCpTP), relatore, illustra il provvedimento, ricordando che la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie è stata redatta in seno al Consiglio d'Europa e aperta alla firma a Strasburgo il 5 novembre 1992: dopo il raggiungimento delle cinque ratifiche previste, la Carta è entrata in vigore a livello internazionale – condizione per l'entrata in vigore nei singoli ordinamenti dei Paesi ratificanti – il 1o marzo 1998.
  Attualmente la Carta è in vigore per 25 Paesi del Consiglio d'Europa, mentre altri 8 hanno firmato la Carta senza peraltro ancora ratificarla: tra questi ultimi vi è anche l'Italia, la cui firma è del 27 giugno 2000.
  Ricorda inoltre che nella XIV Legislatura la Camera aveva approvato in un testo unificato, poi trasmesso al Senato, 4 proposte di legge di autorizzazione alla ratifica della Carta: il relativo iter parlamentare non è tuttavia terminato entro la fine della Legislatura. Analogamente, nella XV Legislatura un disegno di legge d'iniziativa governativa per l'autorizzazione alla ratifica della Carta era stato esaminato congiuntamente a quattro progetti di legge di iniziativa parlamentare ed adottato dalla Commissione Esteri della Camera come testo base, ma l'esame del provvedimento si era interrotto con la fine anticipata della Legislatura.
  Fa presente che la Carta è volta alla protezione e alla promozione delle lingue regionali e minoritarie storicamente radicate: essa riflette da un lato la preoccupazione di mantenere e sviluppare le tradizioni e il patrimonio culturale dell'Europa, e dall'altro di assicurare il rispetto del diritto universalmente riconosciuto e irrinunciabile di utilizzare una lingua regionale o minoritaria tanto nella vita privata che in quella pubblica.
  La Carta contiene anzitutto obiettivi e princìpi che impegnano le Parti con riferimento a tutte le lingue regionali o minoritarie esistenti sul loro territorio.
  Fa presente che il disegno di legge d'iniziativa governativa (A.C. 5118), adottato come testo-base dalla III Commissione nella seduta nel 9 maggio 2012, richiama un disegno di legge presentato nel corso della pregressa legislatura ed è analogo alla proposta di legge A.C. 38, anche se non contiene la norma di salvaguardia delle eventuali disposizioni nazionali vigenti più favorevoli, di cui all'articolo 5 della proposta Zeller.
  Le lingue oggetto di tutela sono quelle delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo che, a seguito della ratifica della Carta, saranno considerate «lingue regionali o minoritarie» sul territorio della Repubblica italiana, sulla base di quanto indicato dall'articolo 2 della legge n. 482 del 1999.
  Ricorda, a tale proposito, che la Corte costituzionale, con le sentenze n. 159 del 2009 e n. 170 del 2010, ha sottolineato come la legge n. 482 del 1999 costituisca Pag. 44nell'ordinamento interno il quadro di riferimento normativo per la disciplina e la tutela delle minoranze linguistiche.
  Ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge, l'elencazione delle minoranze è specificata in conformità a quanto sancito dall'articolo 3, paragrafo 1, della Carta. Secondo quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, della Carta, l'Italia s'impegna ad applicare alcuni paragrafi scelti fra le disposizioni contenute nella parte III della Carta ed elencati nell'Allegato A. Inoltre, come precisato nella relazione illustrativa, soltanto per la minoranza croata, si applica la lettera a) dell'articolo 14 (cooperazione transfrontaliera), in quanto la relativa misura è prevista dal Trattato italo-croato sui diritti delle minoranze, ratificato ai sensi della legge 23 aprile 1998, n. 129.
  Per le lingue delle minoranze presenti nelle regioni a statuto speciale (Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia) e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono stati individuati ulteriori paragrafi, corrispondenti alle più favorevoli disposizioni vigenti dei rispettivi statuti.
  Secondo quanto disposto dall'articolo 4, riguardante la programmazione radiotelevisiva, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della Carta, nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo siano introdotte misure dirette ad assicurare la diffusione di programmi radiotelevisivi nelle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 3 della presente legge, conformemente a quanto disposto dall'articolo 12 della legge n. 482 del 1999.
  Ritiene importante segnalare che, nel corso dell'esame in sede referente presso la III Commissione, il 23 maggio 2012, sono stati approvati due emendamenti al testo d'iniziativa governativa: il primo, all'articolo 3, d'iniziativa degli onn. Mecacci e Touadi, estende l'ambito di applicazione della Convenzione non solo alle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2 della legge n. 482 del 1999 ma anche a quelle delle minoranze rom e sinti, integrando conseguentemente l'Allegato A annesso al disegno di legge. Il secondo, d'iniziativa dell'on. Zeller, sostituisce, sempre all'Allegato A, ovunque ricordano le parole «Alto Adige» con le parole «Alto Adige/Südtirol».
  Ricorda che la tutela delle minoranze zingare è stata oggetto di attenzione a partire dalla XIII legislatura nel corso dell'iter parlamentare della legge n. 482 del 15 dicembre 1999, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche». All'articolo 1 del progetto di legge C. 2973 erano previste alcune disposizioni di tutela, a favore delle popolazioni zingare, poi stralciate (C. 2973-ter), poiché si era ritenuto che la tutela delle stesse dovesse essere approfondita in altro, specifico, provvedimento; ciò in ragione della loro peculiarità, costituendo gli zingari una minoranza non ancorata a un territorio.
  Successivamente, con la proposta di legge C. 2858, presentata alla Camera dei Deputati, nel luglio del 2007, si proponeva l'estensione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche-storiche, previste dalla Legge n. 482/99, alle minoranze dei Rom e dei Sinti, recependo i principi della «Carta europea delle lingue regionali o minoritarie», che riconosce le «lingue non territoriali» come lo yiddish e il romanè. Le ultime legislature, inclusa l'attuale, sono state e sono caratterizzate da intensi dibattiti sull'opportunità di includere le comunità Rom, Sinte e Caminanti tra le minoranze linguistiche nazionali in base alla legge n. 482 del 1999, o piuttosto di adottare delle misure legislative nazionali ad hoc e/o omnibus.
  Il 28 febbraio 2012 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha presentato la Strategia nazionale d'inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti che attua la comunicazione della Commissione europea del 5 aprile 2011 «Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020» nella quale sollecita gli Stati membri, in proporzione all'entità della popolazione Rom che vive sui rispettivi territori e tenendo conto dei loro Pag. 45diversi punti di partenza, ad adottare o sviluppare un'impostazione globale per l'integrazione dei Rom.
  Con riguardo alle previsioni contenute nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, segnala che l'articolo 1, lettera a) definisce quali «lingue regionali o minoritarie» le lingue: i) usate tradizionalmente sul territorio di uno Stato dai cittadini di detto Stato che formano un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione dello Stato; e ii) diverse dalla(e) lingua(e) ufficiale(i) di detto Stato; questa espressione non include né i dialetti della(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato né le lingue dei migranti. Secondo fonti ministeriali, riportate nella Strategia nazionale d'inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti, nel 2010 erano presenti in Italia circa 130.000/150.000 Rom e Sinti, di cui all'incirca 70.000 italiani. Le previsioni della Carta, pertanto, sembrerebbero potersi applicare soltanto al 50 per cento della popolazione Rom e Sinti dotata di cittadinanza italiana.
  Con riferimento alle «lingue non territoriali», che secondo l'articolo 1, lettera c) «...non possono essere ricollegate a un'area geografica particolare dello Stato», la natura e la portata delle misure da adottare per rendere effettiva la Carta devono essere determinate in modo flessibile, tenendo conto dei bisogni e dei desideri e rispettando le tradizioni e le caratteristiche dei gruppi che usano le lingue in questione (articolo 7, paragrafo 5). Su questo punto, ricorda che la Carta prevede la facoltà per ogni Stato, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, di formulare una o più riserve ai paragrafi 2-5 dell'articolo 7 della Carta.
  Secondo la lista delle dichiarazioni formulate in relazione alla Carta, pubblicata nel sito del Consiglio d'Europa (aggiornamento 30 maggio 2012). Alcuni tra gli Stati firmatari che hanno dichiarato di voler estendere le previsioni della Carta anche alle lingue Rom e Sinti (tra gli altri, Germania, Austria, Polonia), hanno specificato, nelle proprie dichiarazioni, le singole disposizioni da applicare alle lingue sopracitate, tra le disposizioni previste nel Capo III. Ad oggi non risultano presentate riserve da parte del Governo italiano.

  Isabella BERTOLINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.
Nuovo testo C. 4041, approvata dal Senato ed abb.

(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 luglio 2012.

  Isabella BERTOLINI, presidente, sostituendo il relatore, ricorda che la relatrice si era riservata di svolgere alcuni approfondimenti in relazione ad alcuni profili problematici del testo in esame. Tali approfondimenti hanno riguardato l'articolo 7, nel quale si prevede il diritto di ogni condomino a realizzare, anche sulle superfici comuni, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio della propria unità immobiliare e il correlato obbligo degli altri condomini di consentire l'accesso alle proprie unità immobiliari ove ciò sia necessario non solo per la progettazione ma anche per l'esecuzione delle opere connesse agli impianti in questione, con la sola limitazione che, qualora per tali opere siano necessarie modificazioni delle parti comuni – quindi non anche delle parti di proprietà individuale dei singoli condomini – l'interessato deve sottoporre queste modifiche all'assemblea dei condomini, la quale, a maggioranza qualificata, può imporre modalità alternative di esecuzione delle opere o cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio.
  Chiarisce che, all'esito degli approfondimenti condotti, è emersa l'opportunità di Pag. 46chiedere alla Commissione di merito di riformulare l'articolo 7, comma 1, capoverso articolo 1122-bis, in termini tali da contemperare l'interesse di ogni condomino a realizzare per sé impianti di energia rinnovabile con il diritto di proprietà del singolo condomino terzo sulla propria unità immobiliare individuale: in particolare, è apparso opportuno formulare una condizione per chiedere che siano previste garanzie idonee ad assicurare il minore sacrificio possibile del diritto di proprietà del condomino terzo. Presenta quindi una proposta di parere favorevole con una condizione in tal senso (vedi allegato 7).

  Maria Piera PASTORE (LNP) dichiara di condividere la proposta di parere del presidente e preannuncia il proprio voto favorevole.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana.
Emendamenti C. 1373-A Motta ed abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame emendamenti e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti al provvedimento.

  Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, dopo aver brevemente illustrato gli emendamenti approvati in linea di principio dalla VII Commissione al provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 8).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 13.25.

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