CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 luglio 2012
690.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 9

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Giovanni Ferrara, Carlo De Stefano e Saverio Ruperto.

  La seduta comincia alle 14.10.

DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa.
C. 5369 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 luglio.

  Donato BRUNO, presidente, comunica che sono stati presentati 66 emendamenti (vedi allegato 1) riferiti al testo del decreto-legge n. 79 del 2012, alcuni dei quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.
  In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
  Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo».
  Fa quindi presente che sono da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:
   gli articoli aggiuntivi Favia 2-quinquies.01 e 2-quinquies.02, che recano disposizioni in materia di finanziamento degli interventi di protezione civile;
   gli identici articoli aggiuntivi Catanoso 3-bis. 03 e Fallica 3-bis. 04, che recano disposizioni concernenti il procedimento negoziale relativo ai profili professionali amministrativo-contabile e tecnico-informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre a prevedere una delega legislativa per il riordino dei medesimi profili;
   gli identici articoli aggiuntivi Amici 4-ter.019, Bragantini 4-ter.018 e Favia 4-ter.020, volti a ripristinare per il personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco i benefici economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio;
   l'articolo aggiuntivo Favia 4-ter.024, volto a modificare disposizioni di rango regolamentare in materia di reclutamento, avanzamento e impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
   l'emendamento Favia 5.5, volto a destinare anche ai settori dell'interno e della giustizia gli stanziamenti previsti dal fondo Pag. 10per gli interventi urgenti e indifferibili disciplinato dall'articolo 7-quinquies del decreto-legge n. 5 del 2009;
   gli identici emendamenti Marinello Dis. 1.5, Fiano Dis. 1.6 e Favia Dis.1.7, volti a differire l'esercizio di una delega in materia di trattamento previdenziale per il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

  Comunica infine che è pervenuto il parere del Comitato per la legislazione sul provvedimento in esame.

  Ettore ROSATO (PD) intervenendo con riguardo alla valutazione di inammissibilità dell'emendamento Fiano Dis. 1.6, di cui comprende le ragioni, intende peraltro sottolineare come la delega legislativa in questione sia stata inserita nel corso dell'esame presso il Senato con un emendamento ivi presentato. Sottolinea, pertanto, come non sia accettabile che vi siano valutazioni così differenti nei due rami del Parlamento.

  Donato BRUNO, presidente, prima di passare all'esame degli emendamenti presentati, intende preliminarmente fare presente che sono in corso contatti tra il Governo ed i rappresentanti dei gruppi presso i due rami del Parlamento per valutare se ci sono le condizioni per modificare il provvedimento in titolo, ferma restando l'esigenza di assicurarne la conversione in legge. Considerato tuttavia che gli esiti di tali contatti saranno noti nei prossimi giorni, prospetta la possibilità che i rappresentanti dei gruppi ritirino in questa fase dell’iter tutti gli emendamenti presentati, rinviando l'esame nel merito ed ogni relativa valutazione ad un momento successivo.
  Ritira quindi il proprio articolo aggiuntivo 02.01.

  Mario TASSONE (UdCpTP) prende atto di quanto testè evidenziato dal presidente e fa presente che il suo gruppo non ha presentato proposte emendative al provvedimento in esame

  Maurizio TURCO (PD) prende atto di quanto testè evidenziato dal presidente ma rileva come da parte sua non sia possibile ritirare il proprio emendamento Dis 1.1, considerato che esso incide su una disposizione di cui sono evidenti i profili di incostituzionalità.

  Maurizio IAPICCA (Misto-G.Sud-PPA) ritira i propri emendamenti e, d'intesa con il collega Fallica, quelli presentati dallo stesso, di cui è cofirmatario.

  Jole SANTELLI (PdL) prende atto di quanto testè evidenziato dal presidente ma evidenzia come alcune perplessità manifestate con gli emendamenti presentati appaiano condivisibili. Dichiara quindi la disponibilità a ritirare gli emendamenti presentati dal suo gruppo solo se contestualmente lo stesso verrà fatto dagli altri gruppi, così da rinviare alla successiva fase dell’iter ogni valutazione sul merito.

  Gianclaudio BRESSA (PD) rileva come sia indiscutibile che alcune disposizioni recate dal provvedimento in esame ed introdotte nel corso dell'esame al Senato siano molto poco coerenti rispetto al contenuto originario del decreto-legge. Al contempo, è evidente che vi è la necessità di rivedere alcune palesi sviste. Resta peraltro la necessità di assicurare un coordinamento tra il Governo ed i rappresentanti dei gruppi affinché sia assicurata la conversione in legge del provvedimento nel momento in cui la Camera approvasse talune modifiche, a suo avviso auspicabili.
  Dichiara quindi la disponibilità a ritirare le proposte emendative del suo gruppo di fronte alla garanzia di poter modificare il provvedimento nella successiva fase di esame in Assemblea. Preso peraltro atto del percorso prefigurato dal presidente, sottoscrive e ritira tutte le proposte emendative presentate da deputati del suo gruppo.

  Giuseppe CALDERISI (PdL) sottoscrive e ritira tutte le proposte emendative presentate da deputati del suo gruppo.

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  David FAVIA (IdV) rileva come il decreto-legge in titolo dovrà essere convertito in legge entro il 19 agosto e vi sono quindi, a suo avviso, i tempi per una modifica in questo ramo del Parlamento.

  Matteo BRAGANTINI (LNP) rileva come il testo approvato dal Senato sia, ad avviso del suo gruppo, molto migliorativo rispetto a quello originario, soprattutto per quanto attiene alla materia delle armi, la cui previsione iniziale rischiava di dare luogo ad una grande confusione ed ad un aumento delle spese per gli enti locali senza risolvere la questione dei limiti al possesso delle armi.
  Sono stati quindi fatti passi in avanti importanti, anche per quanto attiene alle altre disposizioni. Rileva peraltro che, considerato che vi sono ulteriori nodi problematici su cui occorrerebbe intervenire, si potrebbero approvare alcune limitate modifiche alla Camera, previa intesa con il Senato, e convertire il provvedimento in tempo utile.
  Considerato quanto evidenziato dal presidente ed alla luce delle considerazioni testè esposte, ritira tutte le proposte emendative del suo gruppo.

  Giorgio CONTE (FLpTP) ritira le proposte emendative del suo gruppo.

  David FAVIA (IdV) fa presente che da parte del suo gruppo sono state presentate numerose proposte emendative al decreto-legge in esame, che ritiene l'ennesimo provvedimento d'urgenza presentato senza i necessari requisiti costituzionali e lesivo di principi fondamentali dell'ordinamento. Esso reca norme eterogenee senza nemmeno realizzare l'attesa riforma dei vigili del fuoco. Ribadisce quindi l'atteggiamento di particolare criticità del suo gruppo rispetto ad un provvedimento omnibus che non disciplina le materie ivi previste come dovrebbe e che interferisce su testi in itinere come il decreto-legge in materia di spending review, attualmente all'esame del Senato.
  Pe quanto attiene all'articolo 1, poi, diversamente da quanto testè sostenuto dal collega Bragantini, evidenzia l'opportunità di ripristinare il testo originario del decreto-legge relativamente alle armi da fuoco, che costituisce un ambito in cui la deregolamentazione è negativa.
  Preso peraltro atto del percorso prospettato dal presidente, ritira tutte le proposte emendative del suo gruppo, ribadendo la necessità di approvare, nella successiva fase dell’iter parlamentare, alcune necessarie modifiche al testo in esame.

  Alfredo MANTOVANO (PdL) rileva con preoccupazione il fatto che l'articolo 5 del decreto in esame introduce una forte limitazione sui fondi previsti dalla legge in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura. A suo avviso, se il provvedimento potrà essere modificato alla Camera, l'articolo 5 dovrà essere tra le disposizioni da rivedere; diversamente, invita il Governo a prevedere, in un prossimo decreto, un intervento correttivo di questa norma, che, a suo parere, non può essere considerata coerente con l'impegno delle istituzioni nella lotta contro la mafia e nel sostegno delle sue vittime.

  Il sottosegretario Giovanni FERRARA ricorda che l'articolo 5 è già stato esaminato dal Senato, che non ha ritenuto di apportarvi modificazioni e che, in ogni caso, la norma in questione prevede che, delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, siano destinate alle esigenze dei Ministeri soltanto le somme che risultano disponibili al termine di ogni esercizio finanziario. Fa presente che al termine di ogni esercizio finanziario risultano disponibili somme sul Fondo in questione, anche perché la procedura di attribuzione dei benefici previsti dalla legge per le vittime dei reati mafiosi è alquanto complessa. Dichiara comunque la disponibilità del Governo a riflettere sulla questione segnalata dal deputato Mantovano e lo invita, ove non fosse possibile modificare la norma in questa fase, a presentare un Pag. 12ordine del giorno per impegnare il Governo a intervenire in altro provvedimento.

  Donato BRUNO, presidente, avverte che sono stati ritirati tutti gli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati, ad eccezione dell'emendamento Turco dis. 1.2, che il presentatore insiste perché sia posto in votazione.

  Maria Elena STASI (PT), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Turco dis. 1.2.

  Il sottosegretario Giovanni FERRARA esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Maurizio TURCO (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, raccomanda l'approvazione del suo emendamento, volto a sopprimere la proroga della delega legislativa per il riordino della Croce rossa italiana e quindi a sanare quella che ritiene una vera e propria incostituzionalità del testo. Osserva che la Commissione affari costituzionali non può fingere di ignorare un problema che è stato segnalato anche dal Comitato per la legislazione e preannuncia che la sua parte politica, per impedire l'approvazione del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, sta valutando la presentazione di una pregiudiziale di costituzionalità sul decreto, anche se ne condivide il contenuto. Conclude affermando che con lo schema di decreto attuativo della delega scaduta si sta cercando di «socializzare» i costi del personale della Croce rossa e di privatizzarne gli immobili.

  La Commissione respinge l'emendamento Turco dis. 1.2.

  Donato BRUNO, presidente, propone che, in attesa che pervengano i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, la Commissione prosegua i propri lavori in sede referente.

  La Commissione concorda.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri.
C. 2431 Di Biagio, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai, C. 4236 Bressa, C. 4836 Livia Turco, C. 5274 Cazzola, C. 5356 Vassallo e C. 5370 Favia.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5370 Favia).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 luglio 2012.

  Donato BRUNO, presidente, comunica che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge n. 5370 Favia: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza». Considerato che la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge in titolo, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

  Sesa AMICI (PD), relatore, illustra la proposta di legge Favia, la quale novella la legge sulla cittadinanza al fine di prevedere – come altre proposte presentate – che il minore straniero che sia nato nel territorio della Repubblica e i cui genitori siano legalmente residenti in Italia da almeno cinque anni, anche se successivi alla sua nascita, acquisti la cittadinanza a seguito di una dichiarazione di volontà espressa in tal senso dai genitori di comune accordo tra loro. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana, se in possesso di altra cittadinanza, rendendone dichiarazione scritta all'autorità competente. In mancanza di dichiarazione di volontà dei genitori, il soggetto acquista la cittadinanza a seguito di una propria dichiarazione di volontà espressa entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.
  Osserva che la proposta Favia contiene anche una norma transitoria, ai sensi della quale i soggetti che alla data di entrata in vigore della legge abbiano raggiunto la maggiore età e per i quali sussistano i Pag. 13nuovi requisiti introdotti dalla proposta di legge stessa, acquistino la cittadinanza italiana se esprimono una dichiarazione in tal senso entro tre anni.

  Matteo BRAGANTINI (LNP) evidenzia la necessità di disporre di un tempo adeguato per approfondire i contenuti delle nuove proposte di legge che vengono presentate sulla materia in discussione, prima di passare alla fase emendativa.
  Evidenzia infatti, senza alcun intento provocatorio, che da parte del suo gruppo vi è l'intenzione di ponderare bene le questioni poste, valutandone tutti i profili. Ritiene pertanto opportuno che la discussione generale non si concluda nella giornata odierna, preannunciando l'intenzione di svolgere interventi da parte del suo gruppo la prossima settimana.

  Donato BRUNO, presidente, ricorda che la presentazione di nuove proposte di legge su una determinata materia è consentita in ogni momento della discussione in sede referente e anche successivamente e che l'abbinamento delle proposte che vertono sull'identica materia di proposte già all'ordine del giorno della Commissione è obbligatoria in base al regolamento. Fa inoltre presente che la Commissione sta svolgendo l'esame preliminare e che i commissari sono liberi di manifestare le proprie posizioni anche nelle fasi successive di esame del provvedimento.

  Mario TASSONE (UdCpTP) concorda con quanto testè evidenziato dal presidente, che appare pienamente corretto rispetto alle previsioni regolamentari. Rileva come la materia sia oggetto di esame da tempo da parte della Commissione e come, al contempo, sia indubbio il diritto di ciascun deputato di presentare una proposta di legge sul tema. Vi è peraltro la possibilità di proporre modifiche nella successiva fase emendativa.
  Occorre quindi, a suo avviso, un'intesa sul piano politico per definire il prosieguo dei lavori, sottolineando comunque la volontà del suo gruppo di giungere alla conclusione dell’iter.

  Pierguido VANALLI (LNP) ritiene che, fintantoché vengono abbinate nuove proposte di legge, la discussione di carattere generale debba essere mantenuta aperta in quanto anche chi è già intervenuto può voler prendere nuovamente la parola per potersi esprimere sulle nuove proposte di legge.

  Sesa AMICI (PD), relatore, richiama quanto evidenziato dalla collega Bertolini, relatrice anch'essa sui provvedimenti titolo, riguardo all’iter delle proposte di legge C. 103 e abbinate in materia di cittadinanza.
  Rispetto alla questione posta dai colleghi del gruppo Lega Nord Padania, sottolinea come la Commissione stia affrontando questioni la cui serietà non andrebbe mai sottovalutata. Si tratta di disposizioni che intervengono sulle persone e la serietà del tema ne richiede altrettanta da parte di tutti i gruppi.
  Evidenzia come tutte le proposte in titolo partano da una dato ben chiaro: la previsione di un diritto all'acquisto della cittadinanza italiana. Considerate le posizioni dei diversi gruppi, la questione fondamentale attiene quindi a questo: l'attribuzione di un diritto – più o meno temperato – al minore nato in Italia da genitori stranieri.
  È pertanto opportuno che da parte dei colleghi del gruppo Lega Nord Padania sia chiarito ulteriormente se vi è o meno la volontà di intervenire rispetto alla normativa vigente. Per quanto riguarda il gruppo del Popolo delle libertà, ricorda che, allo stato, sono state presentate e abbinate le proposte di legge C. 2904 Sbai e C. 5274 Cazzola e chiede quindi se tale sia la posizione del gruppo sulla materia.

  Pierguido VANALLI (LNP) fa presente alla deputata Amici che la posizione della Lega Nord Padania è stata più volte espressa in termini chiari e inequivocabili: il suo gruppo è contrario ad ogni modifica della vigente legge sulla cittadinanza, ritenendo che questa vada bene così com’è.

  Jole SANTELLI (PdL) ricorda di aver presentato la proposta di legge C. 1048 Pag. 14recante «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre norme in materia di cittadinanza», abbinata alle proposte di legge C. 103 e altre, che disciplinava nel complesso alla materia, ivi compreso il tema dei minori.

  Sesa AMICI (PD), relatore, rileva che se quella è la posizione del gruppo del Popolo delle libertà appare difficile poter giungere ad un testo unificato delle proposte di legge.
  Affronterà comunque la questione d'intesa con la collega Bertolini, relatrice anch'essa sui provvedimenti in titolo.

  Jole SANTELLI (PdL), intervenendo sulle proposte in esame, rileva che il tema della cittadinanza ai minori stranieri nasce da uno stralcio della materia più ampia della cittadinanza, ma ne rappresenta il centro e il cuore. È infatti il punto più dirompente dell'intera questione, con la proposta di introdurre il principio dello ius soli per l'acquisizione della cittadinanza. Non a caso si tratta del punto dove sono più ampie le divergenze di posizione tra le forze politiche.
  Inoltre osserva come in modo a suo avviso del tutto sbagliato si trasformi il discorso sulla cittadinanza in un discorso «pro o contro» l'immigrazione. Si crea così confusione nell'opinione pubblica, facendo credere che esistano rilevanti differenze tra chi è cittadino e chi non lo è. L'unica vera differenza è nell'ottenimento dei diritti politici, in particolare il diritto di voto.
  Riguardo alle proposte di legge all'esame, la proposta di cui è primo firmatario l'onorevole Bressa parte dal presupposto che la cittadinanza sia un diritto sociale, sviluppando una costruzione che rischia di ridurre la portata stessa del concetto di cittadinanza. La posizione del gruppo del Popolo della Libertà è al contrario che la cittadinanza non sia un diritto ma una concessione. Questo vuol dire che si può essere cittadini o dalla nascita o per scelta.
  Il problema vero, sulla cui risoluzione possono essere trovate convergenze, è costituito dagli intralci burocratici che allungano i tempi per la concessione della cittadinanza a quei ragazzi stranieri nati in Italia che ne fanno richiesta al compimento della maggiore età. Si potrebbe pensare, ad esempio, ad anticipare la data per la richiesta della cittadinanza, in modo da farla ottenere al compimento dei diciotto anni.
  Invita a guardare all'esperienza di altri paesi europei, come la Gran Bretagna e la Francia, anche se hanno alle spalle una lunga storia di colonialismo. In questi paesi, nelle seconde o terze generazioni di immigrati l'acquisizione della cittadinanza è infatti interpretata come un'imposizione dall'alto.
  Riprendendo il discorso della differenza tra immigrazione e cittadinanza, sottolinea come il tema vero siano le condizioni di vita degli immigrati che rappresentano un reale problema sociale. È la vera questione che va affrontata. Se si preferisce affrontare invece il tema della cittadinanza si rischia di creare una differenza sostanziale tra cittadini, di far nascere cittadini di «serie A» e di «serie B».

  Donato BRUNO, presidente, rilevato che vi sono altri iscritti a parlare, propone di rivedere gli accordi intervenuti e di proseguire la discussione di carattere generale ancora nella seduta di martedì 31 luglio.

  La Commissione concorda.

  Donato BRUNO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta, sospesa alle 15.15, riprende alle 15.45.

DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa.
C. 5369 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  Donato BRUNO, presidente, comunica che sono pervenuti i seguenti pareri: favorevole Pag. 15della Commissione giustizia e della Commissione finanze; favorevole con una condizione della Commissione cultura; favorevole con osservazioni della Commissione affari sociali; favorevole con una condizione della Commissione attività produttive e della Commissione ambiente; favorevole con un'osservazione della Commissione lavoro. Ricorda che la Commissione bilancio esprimerà il proprio parere direttamente all'Aula e che la Commissione parlamentare per le questioni regionali non si esprimerà.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire alla relatrice, deputata Stasi, il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Donato BRUNO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 15.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Giovanni Ferrara.

  La seduta comincia alle 15.50.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, nonché disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance.
Atto n. 487.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 luglio 2012.

  Donato BRUNO, presidente, comunica che sono pervenuti i rilievi della Commissione bilancio. Quindi, sostituendo la relatrice, che ha dovuto allontanarsi per concomitanti impegni istituzionali, presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Claudio D'AMICO (LNP), dopo aver riferito che lo schema di decreto in esame è stato oggetto di lunga e animata discussione nella Commissione bilancio, ai fini della deliberazione dei rilievi, si dice stupito che nella Commissione di merito si possa presentare una proposta di parere favorevole che non tiene conto degli aspetti problematici del provvedimento. Fa presente che lo schema in esame non soltanto non riduce l'onere di mantenimento degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'ambiente – come a suo avviso sarebbe invece doveroso in una congiuntura economica come quella attuale, nella quale il Governo chiede ai cittadini gravi sacrifici per il risanamento delle finanze pubbliche – ma addirittura, per effetto di alcune norme, potrebbe determinare perfino un aggravio di costi. Fa presente, per esempio, che il provvedimento comporta un costo per la costituzione dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, laddove questo organismo dovrebbe, nelle indicazioni della disciplina che lo prevede, essere istituito senza nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.
  Invita pertanto il presidente, nella sua funzione di relatore, a riformulare la proposta di parere, per porre come condizione del parere favorevole il recepimento di tutti i rilievi deliberati dalla Commissione bilancio, la quale, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, non si pronuncia per il Governo, ma per la Commissione di merito.

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  Pierguido VANALLI (LNP) sottolinea che, nella logica dell'articolo 96-ter del regolamento, i rilievi sono osservazioni che una Commissione formula ad altra Commissione, competente in via principale, e che non hanno esito se questa non li recepisce. Ritiene quindi che la Commissione affari costituzionali non possa ignorare i rilievi della Commissione bilancio e preannuncia quindi che il suo gruppo voterà contro una proposta di parere favorevole che non ponga come condizione quella del recepimento, da parte del Governo, dei rilievi formulati dalla Commissione bilancio.

  Donato BRUNO, presidente, fa presente che gli schemi di questo tipo sono assegnati alla Commissione affari costituzionali in quanto questa esamini i profili di ordine generale della organizzazione della pubblica amministrazione, mentre i profili di carattere finanziario sono oggetto specifico di esame della Commissione bilancio. Quanto poi all'organo destinatario dei rilievi della Commissione bilancio, fa presente che il regolamento, proprio in considerazione della speciale importanza dei rilievi attinenti ai profili finanziari di un provvedimento, ha previsto, all'articolo 96-ter, comma 5, che i rilievi della Commissione bilancio, oltre ad essere trasmessi alla Commissione di merito, siano comunque inoltrati al Governo.

  La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.
Atto n. 490.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 luglio 2012.

  Mauro LIBÈ (UdCpTP), relatore, preannuncia che nella prossima seduta intende presentare una proposta di parere sul provvedimento in esame, una volta svolti i necessari approfondimenti con gli altri gruppi, affinché si possa giungere ad un testo condiviso.

  Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 15.15.

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.
Nuovo testo C. 4041, approvata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  Maria Elena STASI (PdL), relatore, avverte che svolgerà la relazione introduttiva, riservandosi di presentare una proposta di parere nella prossima seduta, dopo aver svolto alcuni approfondimenti in relazione a determinati contenuti del testo in esame, ricorda che questo riordina complessivamente la disciplina in materia di condominio degli edifici, con importanti novità rispetto al testo originario approvato in prima lettura dal Senato il 26 gennaio 2011. In particolare, rispetto al testo approvato dal Senato, la Commissione ha soppresso alcune norme, ritenendo che potessero comportare un incremento del contenzioso giudiziario; ha modificato alcune disposizioni che riducevano eccessivamente i quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea (in particolare in relazione alla modifica delle destinazioni d'uso delle parti comuni e alle innovazioni); ha definito il concetto di «controversia in materia di condominio», al Pag. 17fine dell'applicazione della mediazione obbligatoria; ha disciplinato il tema della morosità del condomino; ha previsto l'istituzione, presso l'Agenzia del territorio, del Repertorio dei condominii e del Registro degli amministratori di condominio.
  Il provvedimento consta di 32 articoli, che novellano il Capo II del Titolo VII del Libro III del codice civile, gli articoli 63 e seguenti delle disposizioni di attuazione e alcune leggi speciali.
  L'articolo 1 sostituisce l'articolo 1117 del codice civile, introducendo una definizione più articolata di «parti comuni» dell'edificio; sono ora esplicitamente compresi nelle parti comuni le facciate, i parcheggi, i sottotetti, gli impianti di condizionamento, quelli per la ricezione radio TV, anche satellitare o via cavo.
  L'articolo 2 introduce due nuovi articoli nel codice civile. L'articolo 1117-bis chiarisce l'ambito applicativo della disciplina sul condominio, esteso a complessi immobiliari composti da unità unifamiliari (condominio «orizzontale», per esempio villette a schiera) nonché ai cosiddetto supercondomini. L'articolo 1117-ter detta una specifica procedura per la tutela contro le attività che incidano negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle parti comuni; non solo l'amministratore, ma anche il singolo condomino, può diffidare l'esecutore della condotta e chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione, anche attraverso azioni giudiziarie.
  L'articolo 3 interviene sull'articolo 1118 del codice civile per precisare che il singolo condomino può distaccarsi dall'impianto centralizzato di riscaldamento in presenza di due condizioni: che l'unità abitativa non goda della normale erogazione di calore, per problemi tecnici all'impianto condominiale, che non vengono risolti nel corso di una intera stagione di riscaldamento; e che il distacco non comporti squilibri tali da compromettere la normale erogazione di calore agli altri condomini o aggravi di spesa. In tali casi il rinunziante è tenuto a concorrere esclusivamente al pagamento delle spese di manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.
  L'articolo 4 modifica l'articolo 1119 del codice civile, in materia di indivisibilità del condominio prevedendo che le parti comuni possano essere soggette a divisione solo in presenza di una delibera unanime che le sottragga all'uso comune.
  L'articolo 5 novella l'articolo 1120 del codice civile, in materia di innovazioni. Il testo conferma che i condomini – a maggioranza degli intervenuti all'assemblea, che rappresentino almeno i 2/3 dei millesimi – possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni ma aggiunge che per le innovazioni che hanno ad oggetto sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti, abbattimento di barriere architettoniche, contenimento consumi energetici, parcheggi, installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, impianti centralizzati radiotelevisivi e telematici è sufficiente la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà dei millesimi.
  L'articolo 6 sostituisce l'articolo 1122 del codice civile escludendo che il condomino possa eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza e al decoro architettonico dell'edificio. L'amministratore deve in ogni caso essere avvisato prima dell'avvio dei lavori ai fini della relativa comunicazione in assemblea.
  L'articolo 7 introduce due nuovi articoli nel codice civile. L'articolo 1122-bis, disciplina le installazioni non centralizzate di impianti autonomi per la ricezione radiotelevisiva nonché l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. La disposizione riconosce il diritto del condomino a provvedere, senza un preventivo voto dell'assemblea, e prevede che, per la progettazione e l'esecuzione dell'impianto, i condomini debbano lasciare libero accesso alle loro proprietà individuali. L'intervento dell'assemblea condominiale è richiesto – con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino i 2/3 dei millesimi – soltanto quando siano Pag. 18necessarie modifiche alle parti comuni; in tal caso possono essere ordinate modifiche al progetto iniziale e richiesta garanzia per eventuali danni. L'articolo 1122-ter richiede, per l'installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni dell'edificio, la maggioranza degli intervenuti all'assemblea che rappresentino almeno la metà dei millesimi.
  L'articolo 8 novella l'articolo 1124 del codice civile sancendo l'equiparazione tra scale ed ascensori ai fini del riparto delle spese di manutenzione e sostituzione.
  Gli articoli 9 e 10 riguardano l'amministratore del condominio. In particolare, l'articolo 9 sostituisce l'articolo 1129 del codice civile e pone in capo all'amministratore una serie di specifici obblighi da assolvere (comunicazione di dati anagrafici, professionali e fiscali, obbligo di pubblicità della documentazione condominiale, assicurazione professionale) a fini di trasparenza, verifica della qualifica professionale e controllo del suo operato. La disposizione prevede l'apertura di un conto corrente bancario o postale a nome del condominio nonché il raddoppio (da uno a due anni) della durata in carica dell'amministratore. Infine, l'articolo 9 amplia e tipizza i gravi motivi alla base della revoca dell'incarico: si segnalano, in particolare, l'omissione del rendiconto di gestione per un anno, irregolarità nella tenuta della documentazione del condominio, la mancata apertura del conto del condominio, irregolarità fiscali, l'inerzia nel promuovere l'azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute dal condominio.
  L'articolo 10 integra l'attuale formulazione dell'articolo 1130 del codice civile, in materia di attribuzioni dell'amministratore, aggiungendo in particolare l'esecuzione degli adempimenti fiscali; la tenuta di due nuovi registri obbligatori; la conservazione di tutta la documentazione; la consegna al condomino che ne faccia richiesta dell'attestazione dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso; la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto annuale di gestione.
  L'articolo 11 inserisce nel codice civile l'articolo 1130-bis relativo al rendiconto condominiale annuale prevedendo che in particolari ipotesi l'assemblea possa nominare a fini consultivi e di controllo contabile un consiglio di condominio.
  L'articolo 12 modifica l'articolo 1131 del codice civile, in materia di rappresentanza del condominio da parte dell'amministratore, specificando che l'amministratore rappresenta anche i condomini assenti o dissenzienti.
  L'articolo 13 ha un duplice contenuto: da una parte riformula l'articolo 1134 del codice civile confermando, nella sostanza, il contenuto della norma vigente relativa all'esclusione del diritto al rimborso per le spese fatte dal condomino che ha assunto la gestione delle cose comuni senza autorizzazione; dall'altra parte novella l'articolo 1135 del codice civile, in materia di attribuzioni dell'assemblea condominiale, prescrivendo la costituzione di un fondo speciale, di importo pari all'ammontare dei lavori, in caso di deliberazione di opere di manutenzione straordinaria o di innovazioni.
  L'articolo 14 sostituisce l'articolo 1136 del codice civile, abbassando i quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea. In particolare, la disposizione prevede la validità della costituzione dell'assemblea in prima convocazione ove sia presente la maggioranza dei condomini (attualmente servono i 2/3 dei condomini) che rappresentano i 2/3 dei millesimi (primo comma). In tal caso la deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio (secondo comma); le deliberazioni dell'assemblea in seconda convocazione sono valide se ottengono un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti (anziché 1/3 dei partecipanti al condominio); rimane ferma la necessità che i voti favorevoli alla delibera costituiscano 1/3 dei millesimi (terzo comma); le deliberazioni sulla nomina e revoca dell'amministratore, sulle innovazioni di interesse sociale (sicurezza, barriere architettoniche, parcheggi, impianti centralizzati etc.) e sulle riparazioni straordinarie sono valide se prese a maggioranza degli intervenuti e Pag. 19almeno la metà dei millesimi (attualmente sono necessari i 2/3 dei millesimi) (quarto comma); le deliberazioni su tutte le altre innovazioni (articolo 1120, primo comma) e sulle installazioni non centralizzate di impianti autonomi (TV ed energia) sono adottate con la maggioranza degli intervenuti ed i 2/3 dei millesimi (quinto comma); l'accertamento della regolarità della convocazione all'assemblea (sesto comma) e l'obbligo di redigere il processo verbale (settimo comma).
  L'articolo 15 sostituisce l'articolo 1137 del codice civile, in materia di impugnazione delle deliberazioni assembleari attribuendo la legittimazione ad impugnare, oltre che al condomino dissenziente e all'assente, anche all'astenuto.
  L'articolo 16 coordina il terzo comma dell'articolo 1138 (sull'approvazione del regolamento di condominio), con le nuove disposizioni dell'articolo 1130 del codice civile (sulle attribuzioni dell'amministratore). Inoltre, con l'aggiunta di un comma all'articolo 1138, la Commissione ha specificato che le norme del regolamento di condominio non possono porre limiti alle destinazioni d'uso delle singole unità immobiliari né vietare di possedere animali da compagnia.
  L'articolo 17 novella l'articolo 2659, primo comma, del codice civile, stabilendo che chi domanda la trascrizione nei registri immobiliari di un atto tra vivi debba presentare al conservatore una nota nella quale devono essere indicati, per i condomini, anche l'eventuale loro denominazione, ubicazione e codice fiscale.
  Gli articoli da 18 a 27 della proposta di legge intervengono sulle disposizioni di attuazione del codice civile. In particolare, l'articolo 18 sostituisce l'articolo 63, in tema di riscossione dei contributi dai singoli condomini. La disposizione prevede che per la riscossione delle somme dovute dai condomini, l'amministratore può attivare la procedura d'ingiunzione senza autorizzazione dell'assemblea; che l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori del condominio i dati dei condomini morosi, affinché questi possano agire in prima battuta nei loro confronti (rivolgendosi solo in un secondo momento ai condomini in regola con i pagamenti); che l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato quando la mora nel pagamento dei contributi di sia protratta per un semestre (attualmente è necessaria una specifica disposizione del regolamento condominiale).
  L'articolo 19 interviene con finalità di coordinamento sull'articolo 64 delle disposizioni di attuazione, in tema di revoca dell'amministratore. L'articolo 20 novella l'articolo 66 di queste in ordine alle modalità di convocazione dell'assemblea di condominio. La disposizione stabilisce che l'avviso di convocazione dell'assemblea – che può essere trasmesso anche per posta elettronica certificata o fax – deve contenere l'ordine del giorno della stessa (principio già ampiamente affermato dalla giurisprudenza); che ogni omissione relativa alla convocazione dell'assemblea rende le delibere assunte annullabili; che l'assemblea in seconda convocazione non può tenersi lo stesso giorno nel quale era prevista l'assemblea in prima convocazione; che nessuna assemblea di condominio può essere convocata nei giorni in cui ricorre una festività religiosa (riconosciuta dalla Chiesa cattolica o dalle confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato); che per velocizzare la procedura è possibile già in sede di prima convocazione dell'assemblea indicare data e luogo delle eventuali successive convocazioni.
  L'articolo 21 sostituisce l'articolo 67 delle disposizioni di attuazione, relativo alle modalità di partecipazione all'assemblea condominiale (caratteristiche e limiti della delega). La riforma disciplina inoltre l'assemblea per la gestione delle parti comuni a più edifici o a più condominii (ogni condominio designa il proprio rappresentante che agisce su mandato e riferisce all'amministratore del proprio condominio gli esiti dell'assemblea).
  Con finalità di coordinamento, l'articolo 22 riscrive l'articolo 68 delle disposizioni di attuazione, in tema di tabelle millesimali mentre l'articolo 23 interviene sull'articolo 69 delle disposizioni di attuazione relativo Pag. 20alla revisione delle tabelle millesimali. In particolare, la proposta afferma il principio per cui la revisione delle tabelle può essere effettuata, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio, nelle seguenti ipotesi: errore di calcolo materiale e mutate condizioni dell'immobile.
  L'articolo 24 interviene sull'articolo 70 delle disposizioni di attuazione, per aggiornare il valore delle sanzioni pecuniarie per la violazione del regolamento di condominio.
  L'articolo 25 riscrive l'articolo 71 delle disposizioni di attuazione, per introdurre una compiuta disciplina del Repertorio dei condominii istituito presso ogni ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio. Il repertorio dovrà contenere l'anagrafe di ogni condominio comprensiva di tutte le principali delibere condominiali, i regolamenti, i bilanci e gli atti di contenzioso. Spetterà all'amministratore comunicare ogni atto soggetto ad annotazione all'Agenzia del territorio entro 30 giorni dal compimento, pena una sanzione amministrativa pecuniaria.
  L'articolo 26 inserisce tre nuovi articoli nelle disposizioni di attuazione. L'articolo 71-bis istituisce presso l'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio il Registro degli amministratori di condominio, disciplinando i requisiti per l'esercizio della professione (godimento dei diritti civili, assenza di specifici carichi penali, titolo di studio, formazione, assicurazione professionale), che viene consentito anche in forma societaria. Peraltro, la disposizione che prevede una sospensione dal registro per gravi negligenze professionali, consente l'esercizio della professione anche a coloro che non sono iscritti nel registro.
  L'articolo 71-ter prevede che l'assemblea possa disporre la creazione di un sito internet del condominio, ad accesso individuale e protetto, per consultare tutti gli atti e i rendiconti mensili. L'articolo 71-quater definisce le controversie in materia di condominio (al fine dell'applicazione della disciplina sulla mediazione obbligatoria), come quelle derivanti dalla violazione o errata applicazione del capo II del titolo VII del libro III del Codice civile (artt. 1117-1139) e degli articoli da 61 a 72 delle disposizioni di attuazione. La disposizione disciplina inoltre alcuni specifici aspetti della mediazione di queste controversie.
  L'articolo 27 introduce nelle disposizioni di attuazione l'articolo 155-bis che detta una disciplina transitoria per l'adeguamento degli impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva esistenti al momento dell'entrata in vigore della riforma.
  Gli artt. 28, 29 e 30 hanno finalità di coordinamento sostituendo in alcune leggi speciali (su abbattimento delle barriere architettoniche, risparmio energetico e installazione di impianti televisivi) il riferimento all'articolo 1136 del codice civile con l'articolo 1120, II comma del codice civile.
  L'articolo 31 definisce i contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per le innovazioni come crediti prededucibili in caso di procedura concorsuale (conseguentemente, se il condomino fallisce il condominio avrà diritto di essere soddisfatto prima degli altri creditori).
  Infine, l'articolo 32 novella l'articolo 23 del codice di procedura civile in tema di individuazione del giudice competente a conoscere delle controversie tra condomini e condominio.

  Alessandro NACCARATO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana.
Testo unificato C. 4698 Narducci ed abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Alessandro NACCARATO, presidente, sostituendo la presidente nelle funzioni di relatrice, illustra brevemente il provvedimento in esame e formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 3).

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  Il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Testo unificato C. 4662 Valducci ed abb.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  Maria Elena STASI (PdL), relatore, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 4).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano.

  La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa.
Atto n. 491.

(Rilievi alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 luglio.

  Roberto ZACCARIA (PD), relatore, preannuncia l'intenzione di affrontare compiutamente il tema in esame non appena sarà approvato definitivamente dal Parlamento il decreto-legge n. 79 del 2012, che reca, nel disegno di legge di conversione, una disposizione che investe il tema in discussione.

  Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.30.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

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