CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 luglio 2012
686.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 4

SEDE REFERENTE

  Giovedì 19 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Giovanni Ferrara, Carlo De Stefano e Saverio Ruperto.

  La seduta comincia alle 14.05.

Sull'ordine dei lavori.

  Donato BRUNO, presidente, propone di invertire l'ordine dei lavori, nel senso di cominciare dall'esame dei provvedimenti sui quali la Commissione è convocata in sede referente.

  La Commissione concorda.

Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
Testo base C. 5148 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato e C. 4834 cost. Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 luglio 2012.

  Donato BRUNO, presidente, comunica che è pervenuto il parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore, deputato Distaso, il mandato di riferire all'Assemblea sul provvedimento in senso favorevole. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Donato BRUNO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie.
Testo base C. 5150 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato e C. 4856 cost. Assemblea regionale siciliana.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 luglio 2012.

  Donato BRUNO, presidente, comunica che è pervenuto il parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore, deputato Distaso, il mandato di riferire all'Assemblea sul provvedimento in senso favorevole. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Donato BRUNO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Sulle proposte di legge costituzionale C. 5149 e abbinate.

  Donato BRUNO, presidente, con riferimento alle proposte di legge costituzionale all'esame della Commissione per la modifica dello statuto speciale della Sardegna (C. 5149 e abbinate), informa i commissari che il Ministro per i rapporti con il Pag. 5Parlamento ha comunicato al Consiglio regionale della Sardegna, ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, dello statuto della medesima regione, la proposta di legge C. 4664 Palomba («Modifica dell'articolo 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, concernente la riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale»).

  La seduta, sospesa alle 14.10, riprende alle 14.15.

DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa.
C. 5369 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Donato BRUNO, presidente, avverte che l'organizzazione dei lavori relativi al decreto in esame sarà definita nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di oggi.

  Maria Elena STASI (PT), relatore, introduce l'esame del provvedimento, ricordando che il decreto-legge in esame reca disposizioni che attengono a diversi settori.
  Nel corso dell'esame presso il Senato è stato introdotto nell'articolo 1 del disegno di legge di conversione un comma aggiuntivo e sono state approvate le seguenti modifiche al testo del decreto-legge: è stato soppresso l'articolo 1, sono stati approvati emendamenti recanti articoli aggiuntivi (articoli 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 3-bis, 4-bis, 4-ter, 6-bis e 6-ter) ed è stato introdotto un comma nell'articolo 4.
  In particolare, il comma 1-bis dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione differisce al 30 settembre 2012 il termine per l'esercizio della delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute scaduto il 30 giugno 2012.
  L'articolo 1 del decreto, recante disposizioni in materia di armi riguardanti sia la definizione di categorie di armi, sia l'attività del Banco di prova, è stato soppresso in sede di esame presso il Senato.
  L'articolo 2 modifica la disciplina relativa all'obbligo di comunicazione di cessione di fabbricati previsto dalla legislazione antiterrorismo, limitando tale obbligo. A tal fine, le norme in esame prevedono l'ampliamento dei casi in cui la registrazione dei contratti di trasferimento immobiliare assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza; per le residue ipotesi in cui sussiste il predetto obbligo, le stesse norme ne dispongono modalità semplificate di adempimento prevedendo la possibilità della trasmissione dei dati per via telematica.
  L'articolo 2-bis, novella il regio decreto n. 773 del 1931, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, prevedendo la comunicazione al questore e il controllo di pubblica sicurezza per la somministrazione di alcolici presso enti collettivi e circoli privati.
  L'articolo 2-ter, la cui rubrica qualifica urgenti le relative disposizioni, introduce alcune disposizioni relative alla formazione degli allievi agenti della Polizia di Stato. In particolare, viene anticipata da 9 mesi a 6 la nomina degli allievi agenti in agenti in prova, con la conseguenza che viene anticipata anche la frequenza di costoro del periodo di applicazione pratica.
  L'articolo 2-quater, la cui rubrica qualifica urgenti le relative disposizioni, interviene in tema di limiti di età per il concorso per l'accesso ai ruoli di operatori, collaboratori, periti tecnici, direttori tecnici, direttivi medici e revisori tecnici della Polizia di Stato, prevedendo altresì che il concorso per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di commissario avvenga non solo per esami, ma anche per titoli.
  L'articolo 2-quinquies rinvia a un decreto ministeriale la determinazione dell'equipollenza di titoli conseguiti all'esito Pag. 6di corsi di formazione, aggiornamento professionale, perfezionamento e specialistici del personale dei ruoli non dirigenziali e non direttivi della Polizia di Stato, con quelli rilasciati da istituti professionali, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturità professionale.
  L'articolo 3 stabilisce, per l'accesso alle qualifiche di capo reparto e capo squadra dei vigili del fuoco, procedure interne semplificate, applicabili in via transitoria fino al 31 dicembre 2013 riducendo la durata dei corsi di formazione da 3 mesi a 5 settimane e prevedendo che lo svolgimento delle predette procedure avvenga mediante selezione basata esclusivamente sui titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale.
  L'articolo 3-bis, al comma 1, stabilisce che il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno assicura il coordinamento tecnico e l'efficacia operativa sul territorio nazionale, a decorrere dal 2013, delle attività di spegnimento con la flotta aerea antincendio avvalendosi di un'apposita sezione del centro operativo nazionale del Corpo dei vigili del fuoco, integrata dai rappresentanti delle amministrazioni che partecipano a tali attività.
  I commi 1 e 2 dell'articolo 4 riducono il taglio della spesa per la retribuzione del personale volontario del corpo dei vigili del fuoco, che viene fissato a 30 milioni di euro in luogo dei 57 milioni previsti dalla normativa previgente. Le risorse che si rendono così disponibili dovrebbero consentire l'impiego di 12.800 volontari in più nel 2012. Il comma 2-bis estende al personale volontario il regime di assunzione per chiamata diretta dei familiari dei vigili del fuoco deceduti o invalidi per causa di servizio.
  L'articolo 4-bis, ai commi 1 e 2, dispone l'assegnazione a specifici programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno di somme da reperire quale corrispettivo per l'accesso ai servizi del sistema INA-SAIA ovvero mediante la stipula di convenzioni. Il comma 3 dispone che le attività antincendio rese dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco negli aeroporti di aviazione generale e nelle aviosuperfici, ai fini del rilascio della prescritta abilitazione ai servizi antincendio, siano prestate a titolo oneroso.
  L'articolo 4-ter proroga al 31 dicembre 2014 i termini di validità delle graduatorie relative a due procedure selettive indette per assunzioni nel Corpo dei Vigili del Fuoco.
  L'articolo 5 prevede la riassegnazione al Fondo esigenze urgenti e indifferibili e, in parte, al Fondo per il servizio civile nazionale, agli sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture e agli uffici immigrazione delle questure delle risorse del Fondo per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, disponibili al termine di ogni esercizio finanziario.
  L'articolo 6 trasforma l'ente pubblico «Fondazione Gerolamo Gaslini», con sede in Genova, in fondazione con personalità giuridica di diritto privato, facendo venire meno, conseguentemente, le funzioni di alta vigilanza attribuite al Ministro dell'interno.
  L'articolo 6-bis apporta una modifica alla disciplina sul cosiddetto election day, ossia la concentrazione delle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali in un'unica data, qualora si svolgano nello stesso anno, chiarendo che, per le elezioni degli organi degli enti locali sciolti per mafia, continuano ad applicarsi le disposizioni speciali previste dal testo unico degli enti locali.
  L'articolo 6-ter salvaguarda gli effetti delle deliberazioni del Consiglio dei ministri e delle dichiarazioni dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, nonché nel territorio dei comuni di Treviso e Vicenza. A tali gestioni commissariali non si applicano le modifiche introdotte all'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 dal decreto-legge n. 59 del 2012, relative alla disciplina dello stato di emergenza e del potere di ordinanza di protezione civile, nonché l'articolo 3, comma 2, del citato Pag. 7decreto-legge n. 59, che regola la proroga delle gestioni commissariali in corso.

  Maurizio TURCO (PD) rileva come al Senato sia stata introdotta nel disegno di legge di conversione del decreto in esame la proroga del termine di scadenza di una delega legislativa che, come rilevato dall'onorevole Zaccaria nella sua relazione sull'atto del Governo di riorganizzazione della Croce Rossa, era in realtà già scaduta. Che sia stato necessario prorogare ulteriormente il termine della delega è, da una parte, a suo avviso, la dimostrazione dell'incapacità del Governo di procedere a una reale riorganizzazione dell'ente. Dall'altra parte, la modifica approvata al Senato va palesemente in senso contrario a quanto chiesto al Parlamento dal Presidente della Repubblica, il quale, nella sua lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio del 23 febbraio 2012, rifacendosi alla sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale, aveva richiamato la necessità di mantenere il carattere omogeneo dei decreti-legge previsto dalla Costituzione, anche in sede di conversione. Il Presidente della Repubblica sottolineava anche che, diversamente, viene limitata una sua prerogativa, diventando impossibile per lui, entro il termine costituzionale dei sessanta giorni previsti per la conversione dei decreti, esercitare, ove lo ritenga necessario, il potere di rinvio alle Camere.
  Sottolinea che si è sanata un'illegalità con un'altra illegalità e che in questo modo il provvedimento corre il rischio di essere dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale. A suo giudizio tale norma non dovrebbe neanche essere considerata e preannuncia la presentazione di un emendamento soppressivo. Osserva, infine, che la Commissione Affari costituzionali non può non tenere conto della citata sentenza della Corte costituzionale.

  Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta, sospesa alle 14.25, riprende alle 15.05.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri.
C. 2431 Di Biagio, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai, C. 4236 Bressa, C. 4836 Livia Turco, C. 5274 Cazzola e C. 5356 Vassallo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5356).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 luglio 2012.

  Donato BRUNO, presidente, comunica che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 5356 Vassallo e altri, recante «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto e di concessione della cittadinanza». Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

  Isabella BERTOLINI (PdL), relatore, illustra la proposta di legge Vassallo (C. 5356), la quale prevede che il minore che sia nato in Italia da genitori stranieri residenti in Italia e che abbia successivamente risieduto in Italia senza interruzioni acquista la cittadinanza a partire dal compimento del quinto anno di età a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore, che deve essere legalmente residente in Italia. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età la persona in questione può rinunciare, se in possesso di un'altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.
  La proposta Vassallo prevede altresì che lo straniero entrato in Italia entro il quinto anno di età – ma anche lo straniero che vi è nato, ove non abbia acquistato la cittadinanza per richiesta dei genitori nel modo anzidetto – diviene cittadino italiano se ha risieduto in Italia fino al raggiungimento della maggiore età e se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento della maggiore età. Alle medesime Pag. 8condizioni diviene cittadino lo straniero legalmente residente in Italia che abbia regolarmente frequentato in Italia per almeno otto anni istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione ovvero abbia frequentato un percorso di istruzione e di formazione professionali e che abbia assolto l'obbligo di istruzione previsto dalla legge italiana.
  Per quanto riguarda gli stranieri che siano giunti in Italia oltre il quinto anno di età, la proposta di legge prevede la riduzione da dieci a otto anni del tempo di residenza minima in Italia che costituisce requisito per ottenere la cittadinanza italiana per concessione ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 91 del 1992. La proposta precisa, al riguardo, che l'istanza di concessione della cittadinanza può essere presentata a partire dal quindicesimo mese precedente il compimento degli otto anni di residenza e stabilisce che il procedimento deve essere concluso con la concessione della cittadinanza ovvero con un diniego motivato entro diciotto mesi dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora sia inutilmente decorso tale termine e l'interessato si rivolga al responsabile del procedimento perché concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario, come previsto in generale dalla legge n. 241 del 1990, il termine ulteriore per la conclusione del procedimento è di novanta giorni.

  Maria Piera PASTORE (LNP), dopo aver osservato che molte delle proposte di legge in esame prevedono sostanzialmente l'introduzione di un regime di attribuzione della cittadinanza basato sul principio dello ius soli, invita a riflettere sul fatto che i Paesi che hanno fatto questa scelta non conoscono fenomeni migratori imponenti come quelli che interessano l'Italia, che è una nazione di confine dell'Europa. Molte delle proposte presentate si basano sul presupposto che la cittadinanza debba servire all'integrazione dello straniero e danno per scontato che gli stranieri che vivono in Italia vogliano anche diventarne cittadini.
  A suo avviso, invece, l'integrazione è un percorso lungo e complesso, che si realizza mediante l'inserimento progressivo dello straniero nella comunità nazionale, attraverso le scuole, il lavoro e l'apprendimento della lingua, non attraverso la cittadinanza. La cittadinanza, in altre parole, non ha niente a che fare con l'integrazione. Facilitare l'acquisizione della cittadinanza quindi non favorisce l'integrazione, ma crea il rischio che della cittadinanza ci si serva strumentalmente per restare in Italia finché è utile e senza nessuna reale volontà di far parte della comunità nazionale.
  Sottolinea, d'altra parte, che i minori stranieri non sono in Italia oggetto di alcuna discriminazione normativa, salvo il diritto di voto, che però, in presenza dei requisiti, possono ottenere alla maggiore età sulla base della legge vigente, e quindi al termine del processo di integrazione. Condivide tale impostazione e si dice contraria alla proposta, contenuta in alcuni progetti di legge, di attribuire il diritto di voto alle elezioni amministrative agli stranieri residenti in Italia.
  In conclusione, dichiara che il suo gruppo è contrario ad una riforma della legge sulla cittadinanza ispirata al criterio delle ius soli e in generale alla modifica della legge vigente.

  Gianclaudio BRESSA (PD) sottolinea come il suo gruppo abbia chiesto di discutere della riforma della legge sulla cittadinanza fin dall'inizio della legislatura, promuovendo l'avvio dell'esame delle proposte di legge su questa materia (C. 103 e abbinate), e non possa quindi essere accusato di farlo solo ora per motivi di propaganda elettorale. L'insistenza della sua parte politica sulla necessità di questa riforma è legata alla convinzione che il riconoscimento della cittadinanza alle tante persone che vivono in Italia da anni e di fatto sono italiane equivalga al riconoscimento della loro dignità di persone e che il riconoscimento della dignità della persona sia un'acquisizione fondamentale della civiltà giuridica e uno dei fondamenti dello Stato di diritto e della democrazia. Pag. 9Per questo motivo, la sua parte politica ritiene che la cittadinanza sia un diritto, e non una concessione o un patto.
  Chiarisce che, dopo aver preso atto delle forti divergenze che esistono tra le forze politiche in relazione alla riforma della legge sulla cittadinanza, il suo gruppo ha scelto di concentrare l'attenzione del Parlamento su un tema più circoscritto, sul quale sembrava più facile raggiungere una intesa tra i gruppi: quello della cittadinanza per i minori che nascono in Italia o vi giungono in tenera età.
  Sottolinea che si parla di bambini che crescono e frequentano le scuole in Italia, che parlano soltanto o comunque principalmente l'italiano e che sono stranieri nel Paese di origine: in sostanza, di bambini che sono uguali ai bambini italiani e che non si vede per quale ragione non debbano essere riconosciuti come italiani.
  Dopo aver ricordato il contenuto della proposta di legge di cui è primo firmatario, sottolinea come la legge attuale preveda che lo straniero nato in Italia diviene cittadino se lo chiede entro un anno dal compimento della maggiore età, a condizione che abbia risieduto legalmente in Italia senza interruzioni fino ai diciotto anni: si tratta di una condizione estremamente gravosa, essendo tra l'altro difficile provare l'ininterrotta permanenza in Italia per diciotto anni. La norma in questione manca, a suo avviso, di riconoscere un diritto fondamentale delle persone e per questo è contraria alle acquisizioni più alte della cultura giuridica, che impongono di riconoscere come cittadini italiani, in quanto loro diritto, i migliaia di ragazzi che crescono in Italia e sono di fatto italiani.
  Conclude dicendosi non contrario a protrarre la discussione di carattere generale ancora per una seduta, ma ribadisce l'invito alla presidenza ad organizzare i lavori in modo tale che si possa presto passare alla fase successiva di esame del provvedimento in titolo, del quale preannuncia che il suo gruppo chiederà l'iscrizione nel programma dei lavori dell'Aula per il mese di settembre.

  Donato BRUNO, presidente, ricorda che la questione sarà affrontata nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  Pierguido VANALLI (LNP) interviene, sollecitato dall'intervento dell'onorevole Bressa, per raccontare un episodio di cui è stato testimone nella sua attività di sindaco. Una ragazza di origine marocchina nata in Italia è riuscita ad ottenere, poco prima del compimento dei diciannove anni, la cittadinanza italiana. Proprio a causa della nuova cittadinanza, non è però potuta entrare nel suo Paese di origine. Ha raccontato questo episodio per sottolineare come la discriminazione non sia in Italia, ma altrove. Ribadisce che, a suo avviso, la legge attuale va bene così come è e che non è necessario modificarla. Se poi si vuole farlo, andrebbe, a suo parere, verificato se esistano le condizioni in tal senso.

  Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.35.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 19 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano.

  La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa.
Atto n. 491.

(Rilievi alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 10

  Roberto ZACCARIA (PD), relatore, ricorda che la richiesta, da parte della Commissione di merito, di acquisire sullo schema in esame i rilievi della Commissione affari costituzionali è nata da una incertezza relativa alla data nella quale viene in scadenza il termine della delega legislativa di cui lo schema in esame costituisce l'esercizio. Al riguardo fa presente che il problema è di fatto venuto meno in quanto il Senato ha introdotto nell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 79 del 2012, attualmente all'esame di questa Commissione (C. 5369) un comma 1-bis, che differisce al 30 settembre 2012 il termine per l'esercizio della delega in questione. A suo avviso, quindi, la Commissione potrebbe anche astenersi dall'approvare un atto conclusivo.

  Donato BRUNO, presidente, fa presente che, essendo stato l'atto assegnato alla Commissione per la deliberazione di eventuali rilievi, è preferibile, compatibilmente con i tempi di esame della Commissione di merito, che il procedimento si concluda, quand'anche con la deliberazione che non vi sono rilievi.

  Pierguido VANALLI (LNP) concorda sull'opportunità di portare avanti il procedimento, anche per dar modo a tutti i commissari di valutare se le conclusioni del relatore siano condivisibili.

  Roberto ZACCARIA (PD), relatore, si riserva di presentare nella prossima seduta una proposta per la conclusione dell'esame dell'atto.

  Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

SEDE LEGISLATIVA

  Giovedì 19 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giovanni De Gennaro.

  La seduta comincia alle 14.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Donato BRUNO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che dal resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto.
C. 5284 D'Alema.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione).

  La Commissione prosegue la discussione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 17 luglio 2012.

  Donato BRUNO, presidente e relatore, ricorda che nella seduta di martedì 17 luglio sono state approvate in linea di principio le seguenti proposte emendative: 1.50 del relatore, Favia 4.1, 4.050 del relatore, Laffranco 5.1 (nuova formulazione), Santelli 9.2, 10.50 (nuova formulazione) del relatore, 11.50 (nuova formulazione) del relatore e Laffranco 12.3. Il testo della proposta di legge e gli emendamenti approvati in linea di principio sono stati quindi trasmessi alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'acquisizione del prescritto parere.
  Avverte che sono pervenuti i seguenti pareri: la Commissione affari esteri ha espresso parere favorevole sul testo della proposta di legge e sugli emendamenti approvati in linea di principio; la Commissione difesa ha espresso parere favorevole sul testo della proposta di legge e sugli emendamenti approvati in linea di principio con un'osservazione; la Commissione trasporti ha espresso parere favorevole sul testo della proposta di legge e sugli Pag. 11emendamenti approvati in linea di principio, ad eccezione che sull'emendamento 9.2, sul quale il parere è contrario.
  Sospende quindi la seduta in attesa che pervengano i pareri delle Commissioni giustizia e bilancio, le quali sono riunite per l'esame del provvedimento.

  La seduta, sospesa alle 14.30, riprende alle 14.35.

  Donato BRUNO, presidente e relatore, comunica che sono pervenuti i seguenti ulteriori pareri: favorevole della Commissione giustizia e favorevole con una condizione della Commissione bilancio.
  Presenta l'emendamento 7.50 (vedi allegato), teso a coordinare la proposta in esame col testo vigente della legge n. 124 del 2007, chiarendo che, trattandosi di un emendamento di coordinamento, non sarà necessario, in caso di sua approvazione, acquisire su di esso il parere delle Commissioni competenti in sede consultiva, ma si passerà direttamente alla votazione definitiva.
  Propone di riformulare l'emendamento Santelli 9.2 nei termini riportati in allegato (vedi allegato) al fine di tenere conto del parere della Commissione trasporti.
  Presenta, infine, l'articolo aggiuntivo 12.050 (vedi allegato), che recepisce la condizione posta dalla Commissione bilancio.

  Jole SANTELLI (PdL) riformula il suo emendamento 9.2 nei termini indicati dal relatore.

  Il sottosegretario Giovanni DE GENNARO esprime parere favorevole sugli emendamenti e articoli aggiuntivi del relatore, nonché sull'emendamento Santelli 9.2 riformulato.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 1.50 del relatore, l'articolo 1 come risultante dall'emendamento approvato e gli articoli 2 e 3.

  Donato BRUNO, presidente e relatore, avverte che, essendo l'emendamento Favia 4.1 soppressivo dell'intero articolo 4, in luogo dell'emendamento sarà posto in votazione, ai sensi dell'articolo 87, comma 2, del regolamento, il mantenimento dell'articolo.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge il mantenimento dell'articolo 4. Quindi approva l'articolo aggiuntivo 4.050 del relatore, l'emendamento Laffranco 5.1 (nuova formulazione), l'articolo 5 come risultante dall'emendamento approvato, l'articolo 6, l'emendamento 7.50 del relatore, l'articolo 7 come risultante dall'emendamento approvato, l'articolo 8, l'emendamento Santelli 9.2 (nuova formulazione), l'articolo 9 come risultante dall'emendamento approvato, l'emendamento 10.50 (nuova formulazione) del relatore, l'articolo 10 come risultante dall'emendamento approvato, l'emendamento 11.50 (nuova formulazione) del relatore, l'articolo 11 come risultante dall'emendamento approvato, l'emendamento Laffranco 12.3, l'articolo 12 come risultante dall'emendamento approvato e l'articolo aggiuntivo 12.050 del relatore.

  Donato BRUNO, presidente e relatore, propone, infine, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento, di apportare al testo le seguenti correzioni di forma:
   «all'articolo 1, comma 1, capoverso comma 3-bis, le parole: di cui all'articolo 4 sono soppresse e le parole: attività informative sono sostituite dalle seguenti: «attività di informazione;
   all'articolo 3, comma 1:
    all'alinea, dopo le parole: legge 3 agosto 2007, n.124, sono inserite le seguenti: e successive modificazioni;
    alla lettera c), capoverso lettera n-bis), le parole: delle Agenzie di cui agli articoli 6 e 7 sono sostituite dalle seguenti: dell'AISE e dell'AISI; Pag. 12
   all'articolo 4-bis, introdotto a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 4.050 del relatore:
    alla rubrica la parola: Modifiche è sostituita dalla seguente: Modifica;
    al comma 1, capoverso comma 2, le parole: della presente legge sono soppresse; dopo le parole: Al comma 1 sono inserite le seguenti: del presente articolo; e le parole: o di pubblica sicurezza, né quelle di polizia tributaria sono sostituite dalle seguenti: , di pubblica sicurezza o di polizia tributaria;
   all'articolo 5, comma 1, capoverso comma 2-bis, le parole: attività informative sono sostituite dalle seguenti: attività di informazione;
   all'articolo 9, capoverso comma 1-bis, le parole: La relazione di cui al comma 1 contiene in allegato sono sostituite dalle seguenti: Alla relazione di cui al comma 1 è allegato;
   all'articolo 12, comma 1, all'alinea, dopo le parole: 31 luglio 2005, n. 155, sono inserite le seguenti: e successive modificazioni».

  Il sottosegretario Giovanni DE GENNARO esprime parere favorevole sulle correzioni di forma proposte dal relatore.

  La Commissione approva le correzioni di forma proposta dal relatore.

  Donato BRUNO, presidente, dà conto delle sostituzioni comunicate alla presidenza.

  La Commissione, con votazione nominale finale, approva la proposta di legge C. 5284 D'Alema ed altri, nel testo risultante dalle modifiche apportate, autorizzando inoltre la presidenza al coordinamento formale del testo approvato.

  La seduta termina alle 15.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 19 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano e il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

  La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.
Atto n. 490.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 luglio 2012.

  Donato BRUNO, presidente, ricorda che nella seduta del 12 luglio il relatore ha chiesto al Governo chiarimenti sulle censure sollevate dalla Commissione europea in relazione alla materia oggetto del provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Carlo DE STEFANO, dopo aver premesso che la Commissione europea ha segnalato al Governo quelle che ritiene discrepanze tra la direttiva europea di riferimento e la normativa italiana su questa materia, chiarisce che il provvedimento in esame è teso ad eliminare tali discrepanze.
  In particolare, la Commissione europea lamenta la mancata indicazione di scadenze certe per gli interventi correttivi delle norme relative alla registrazione, notifica e etichettatura e al sistema di identificazione e di tracciabilità. Il provvedimento in esame interviene su questo punto eliminando il sistema di «identificazione univoca» degli articoli pirotecnici, la «registrazione Pag. 13aggiuntiva» e le ulteriori prescrizioni relative alla etichettatura dei prodotti, compresa l'indicazione della categoria nazionale dei depositi, attualmente previsti dalla normativa nazionale.
  Osserva che un'altra discrepanza riscontrata dalla Commissione europea consiste nel fatto che, nella disciplina italiana, tutti gli articoli pirotecnici immessi nel territorio nazionale sono soggetti ad un permesso ovvero a una autorizzazione del Ministero, laddove, in base alla direttiva di riferimento, sarebbe sufficiente il certificato di omologazione dell'Unione europea. Su questo punto, il Governo sta valutando gli interventi normativi per escludere dall'obbligo di autorizzazione gli articoli pirotecnici marcati CE.
  Riferisce, ancora, che secondo la Commissione europea, il rilascio di licenze di importazione e di esportazione, richieste dall'Italia anche per gli scambi nella Unione europea, ostacola senza giustificato motivo la libera circolazione di articoli pirotecnici. Anche qui, il Governo sta studiando un regime di circolazione che sia più conforme alle disposizioni comunitarie.
  Rileva, infine, che la Commissione europea ha mosso anche alcuni rilievi in relazione al sistema italiano di classificazione degli articoli pirotecnici in categorie, anche se in effetti la disciplina italiana recepisce integralmente la classificazione degli articoli pirotecnici stabilita dalla direttiva comunitaria e prevede che i soggetti competenti, ossia gli «organismi notificati» previsti dalla direttiva, verifichino e convalidino la classificazione dei prodotti pirotecnici effettuata dal fabbricante in conformità con quanto stabilito dalla direttiva europea.

  Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, nonché disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance.
Atto n. 487.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 luglio 2012.

  Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 19 luglio 2012.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.50.

COMITATO RISTRETTO

  Giovedì 19 luglio 2012.

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.
C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo, C. 4682 d'iniziativa popolare e C. 4887 cost. Lanzillotta.

  Il comitato ristretto si è riunito dalle 15.50 alle 16.

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