CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 luglio 2012
685.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 256

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

  La seduta comincia alle 8.15.

Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie.
C. 5150 approvata, in prima deliberazione, dal Senato e C. 4856.

(Parere alla I Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

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  Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, illustra il provvedimento in esame, di iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana, che provvede a ridurre il numero dei deputati regionali della regione Sicilia da 90 a 70. Osserva che la proposta è finalizzata a dare un segnale nella direzione di un contenimento della spesa per il funzionamento degli organi politici. Rileva che l'articolo 1 novella l'articolo 13 dello Statuto della Regione siciliana riducendo il numero dei deputati regionali da 90 a 70, mentre l'articolo 2, al comma 1, dispone in ordine all'entrata in vigore della riduzione operata, la cui applicazione è prevista a decorrere dal primo rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana successiva alla data di entrata in vigore della legge. Segnala che il comma 2 reca una disposizione transitoria che modifica la legge elettorale regionale siciliana al fine di renderla compatibile con la riduzione del numero dei deputati regionali. Infatti, osserva, la legge n. 29 del 1951 contiene diversi riferimenti alla determinazione numerica di quote di seggi incompatibili con la riduzione operata. Rileva che si tratta di una misura transitoria, destinata ad essere applicata unicamente nel caso non siano approvate le conseguenti modifiche alla legge elettorale prima dello svolgimento delle prossime elezioni che si terranno nel 2013.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica all'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
C. 5148 approvata, in prima deliberazione, dal Senato e C. 4834.

(Parere alla I Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, illustrando il provvedimento in esame, riferisce che l'articolo 1 modifica l'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, stabilendo che il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto. Segnala che il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati desunti dall'ultima rilevazione ufficiale dell'ISTAT Movimento e calcolo della popolazione residente annuale antecedente il decreto di convocazione dei comizi elettorali. La norma statutaria vigente, precisa, prevede un numero di consiglieri regionali individuato in rapporto alla popolazione (1 consigliere ogni 20.000 abitanti, in base ai dati ufficiali dell'ultimo censimento). Rammenta che la scelta originaria del legislatore costituzionale era conseguente alla necessità, in primo luogo, di tutelare adeguatamente le zone della Venezia Giulia rimaste all'Italia dopo la fine della II Guerra mondiale ed in secondo luogo di assicurare una adeguata rappresentanza alle minoranze linguistiche storiche presenti in questa regione (friulana, slovena e tedesca). Il testo in esame, fa notare, mantiene il principio originario della determinazione dei consiglieri regionali in base alla popolazione residente in regione, adottando un nuovo rapporto di 1 consigliere ogni 25.000 abitanti, al fine di consentire sia una adeguata riduzione dei consiglieri regionali che la necessità di limitare criticità riguardo la governabilità. Osserva che l'articolo 2 prevede che le disposizioni suddette si applicano a decorrere dalla legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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Apprendimento delle specificità antropologiche, culturali e storiche delle comunità territoriali.
Nuovo testo C. 1428.

(Parere alla VII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Il senatore Francesco BEVILACQUA (PdL), relatore, illustra il provvedimento in esame, rilevando che l'articolo 1, al comma 1, prevede che al fine di promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle culture delle comunità locali, il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, in sede di definizione delle Indicazioni Nazionali, dispone a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, nell'ambito dell'asse storico-sociale dei curricula delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, l'approfondimento delle specificità antropologiche, culturali e storiche dei territori in cui insistono le scuole. Al comma 2, segnala, si prevede che nell'ambito dell'autonomia, le istituzioni scolastiche provvedono ad integrare l'offerta formativa con moduli e unità di apprendimento dedicati alle specificità antropologiche, culturali e storiche e alle vocazioni artistiche delle singole realtà territoriali. Evidenzia che possono inoltre essere promosse, nell'ambito della quota dell'autonomia riservata alle scuole, attività di laboratorio, di ricerca, anche in ambienti multimediali e tecnologici, di produzione teatrale e di sperimentazione linguistica, relative agli approfondimenti di cui al comma 1. Precisa che al comma 3 si stabilisce che, nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, le istituzioni scolastiche prevedono attività di formazione e di aggiornamento degli insegnanti in relazione agli approfondimenti e alle menzionate attività del presente articolo.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Nuovo testo unificato C. 4662 e abb.

(Parere alla IX Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Il senatore Claudio MOLINARI (Per il Terzo Polo: ApI-FLI), relatore, illustra il provvedimento in esame, recante delega al Governo per la revisione della normativa dettata dal codice della strada in materia di motorizzazione e circolazione stradale. Rileva che l'articolo 1 delega il Governo ad adottare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per rivedere e riordinare la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, secondo i principi e criteri direttivi indicati dal successivo articolo. Riferisce che l'articolo 2, comma 1, stabilisce che i decreti legislativi dovranno disciplinare in particolare, secondo criteri di essenzialità, semplicità e chiarezza: il riassetto delle competenze tra gli enti istituzionali, in armonia con le modifiche legislative intervenute; la disciplina delle norme di comportamento e relativo sistema sanzionatorio, al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale. Il comma 2, precisa, detta i principi direttivi, fra i quali vanno segnalati: la riorganizzazione delle disposizioni del codice della strada secondo criteri di ordine e di coerenza, nonché coordinamento e armonizzazione delle stesse con le altre norme di settore nazionali, dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali; la delegificazione della disciplina riguardante le procedure e la normativa tecnica; la revisione dell'apparato sanzionatorio; la revisione e coordinamento del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali; l'introduzione di disposizioni atte a favorire, anche in relazione all'evoluzione del progresso tecnologico, la diffusione Pag. 259e l'installazione di sistemi telematici ed elettronici applicati ai trasporti ai fini della sicurezza della circolazione; il riassetto della disciplina concernente la classificazione, costruzione e tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale; l'attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale vigenti, linee guida e di indirizzo destinate alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani. Il comma 3, sottolinea, autorizza il Governo ad emanare regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, per disciplinare i procedimenti amministrativi relativi a una serie di materie specificamente indicate, fra le quali: classificazione delle strade; caratteristiche dei veicoli eccezionali; segnaletica stradale; classificazione, destinazione, e caratteristiche costruttive dei veicoli, ed accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione; misure di tutela dell'utenza debole sulle strade. Rileva che l'articolo 3 prevede che, entro tre anni, il Governo può adottare decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui all'articolo 1; il comma 2 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 4).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 95/12: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.
S. 3396 Governo.

(Parere alla 5a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) relatore, illustrando il provvedimento in esame, si sofferma sulle previsioni di interesse della Commissione. Riferisce che l'articolo 1 disciplina il mercato degli acquisti della pubblica amministrazione; si prevede un Programma per l'efficientamento delle procedure di dismissione di beni mobili. Evidenzia che l'articolo 2 dispone una riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni; l'articolo 3 detta disposizioni circa l'utilizzo degli spazi da parte delle pubbliche amministrazioni; l'articolo 4 prevede riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche. Rileva che l'articolo 5 reca disposizioni volte al contenimento di alcune voci di spesa delle pubbliche amministrazioni;. tra l'altro, ai commi da 7 a 9, pone una soglia per il valore dei buoni-pasto per il personale delle amministrazioni pubbliche, sopprime qualsivoglia monetizzazione delle ferie non fruite, pone una incompatibilità in merito all'affidamento di consulenze. Sottolinea che l'articolo 9 prevede, al comma 1, che le autonomie territoriali intervengano su enti, agenzie e organismi che esercitino funzioni fondamentali o funzioni amministrative spettanti agli enti locali, sopprimendoli o anche accorpandoli, in modo da garantire almeno il 20 per cento di risparmi. Alle regioni, osserva, si chiede, per le funzioni amministrative loro conferite, l'adeguamento agli stessi principi. Precisa che l'articolo 12, commi 21 e 22, regola i finanziamenti perequativi nei confronti dei comuni confinanti con le Province Autonome di Trento e di Bolzano, assegnando le relative funzioni direttamente alle due Province Autonome, mentre l'articolo 15 reca disposizioni per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica; il comma 13, lettera c), dispone che le regioni e le province autonome adottino provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri, a carico del Servizio sanitario regionale, nonché una coerente revisione delle dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici; il comma 20 concerne le possibilità di prosecuzione, Pag. 260oltre i termini già stabiliti, del piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale. Si sofferma quindi sull'articolo 16, che contiene norme per il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica. Le risorse destinate alle regioni a statuto ordinario, fa notare, sono ridotte di 700 milioni di euro per il 2012 e 1.000 milioni di euro per gli anni 2013 e successivi; la ripartizione delle riduzioni è effettuata in sede di Conferenza Stato-Regioni. Segnala che se la Conferenza non delibera, la ripartizione avviene proporzionalmente ai consumi intermedi per il 2011. Il comma 8, osserva, concerne le dotazioni organiche degli enti locali e prevede la determinazione della media nazionale del personale; gli enti che risultino oltre il 20 per cento della media, non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo. Il comma 9, rileva, vieta alle Province di assumere di personale a tempo indeterminato, nelle more dell'attuazione della loro razionalizzazione. Riferisce che l'articolo 17 prevede la soppressione o l'accorpamento delle province, mediante una deliberazione del Consiglio dei ministri sui relativi criteri, individuati nella dimensione territoriale e nella popolazione residente ed un parere della Conferenza unificata; il comma 5 riguarda le Regioni a statuto speciale chiamate ad adeguare i propri ordinamenti; il comma 6 trasferisce ai comuni le funzioni amministrative rientranti nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato; il comma 10 individua talune funzioni delle province quali enti con funzioni di area vasta con riferimento alla pianificazione territoriale, all'ambiente, ai servizi di trasporto provinciali, alle strade provinciali ed alla circolazione stradale inerente. Sottolinea che l'articolo 18 sopprime le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria e istituisce le relative città metropolitane a decorrere dal 1o gennaio 2014. L'articolo 19, osserva, concerne le funzioni fondamentali dei comuni e le modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali.

  Il deputato Remigio CERONI (PdL) avanza rilievi critici in ordine al riassetto dei livelli di governo del territorio come delineato dal provvedimento ed in particolare manifesta perplessità sulla prevista soppressione delle province. Reputa inopportuno procedere su tale versante attraverso una pluralità di provvedimenti disomogenei che contraddicono l'esigenza di definire un disegno organico dell'intera materia della riorganizzazione del perimetro di competenze e funzioni delle autonomie territoriali. Ravvisa l'opportunità che la Commissione possa ascoltare in audizione, su tali temi, il Ministro Patroni Griffi.

  Il deputato Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritiene necessario porre maggiore attenzione sulle competenze previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, che vengono del tutto disconosciute dal provvedimento in esame.

  Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL) segnala che le regioni a Statuto speciale dispongono di un autonomo fondo sanitario ed il Governo, in base a previsioni di rango costituzionale, è tenuto a negoziare la compartecipazione delle regioni a Statuto speciale al contributo degli obiettivi di finanza pubblica con le medesime regioni ad autonomia speciale. Lamenta che il decreto-legge in oggetto mortifica le peculiarità riconosciute dalle norme degli Statuti speciali e rammenta che recenti sentenze della Corte costituzionale hanno statuito l'illegittimità costituzionale di leggi ordinarie lesive delle prerogative delle regioni a Statuto speciale. Rileva che sul riassetto delle province la Costituzione riconosce piena competenza alle regioni ed i parametri da adottare relativamente al riordino del complessivo ordinamento provinciale dovrebbero, peraltro, basarsi sui dati forniti dall'ultimo censimento e non su quelli di censimenti risalenti nel tempo.

  Il senatore Claudio MOLINARI (Per il Terzo Polo: ApI-FLI) segnala che il Friuli-Venezia Giulia, la Valle d'Aosta e le province di Trento e Bolzano hanno inviato al Pag. 261presidente del Consiglio dei ministri un documento congiunto nel quale si avanza la richiesta di rispettare le procedure e le condizioni di intesa richiamate negli Statuti speciali in relazione ai finanziamenti ed ai trasferimenti di risorse dello Stato nelle materie di cui agli articoli 15 e 16 del decreto-legge. Valuta favorevolmente i contenuti dell'articolo 12, commi 21 e 22, sui fondi perequativi ivi contemplati, in cui si affida la competenza sui medesimi fondi alle regioni a Statuto speciale e non più ad organismi indipendenti.

  La senatrice Mariangela BASTICO (PD) valuta negativamente il mancato equilibrio tra il peso sostenuto dalle autonomie territoriali e l'onere dello Stato in materia di riduzione di risorse e tagli alle spese. Fa notare che la manovra di fatto varata con il decreto-legge in esame incide pesantemente sulla condizione economica degli enti locali. Ritiene opportuno modificare le previsioni dell'articolo 10, al fine di favorire una ulteriore spinta verso la riorganizzazione degli uffici periferici dello Stato. In merito alla riorganizzazione delle province, ritiene necessario che il nuovo ordinamento degli enti locali sia definito nel quadro dell'esame del provvedimento del codice delle autonomie, in corso di esame al Senato, che dovrebbe rappresentare la sede più idonea per realizzare un percorso organico di riforma complessiva delle autonomie locali. In relazione all'articolo 4, ravvisa l'esigenza di una maggiore flessibilità nella organizzazione delle società pubbliche controllate, nella prospettiva di una più approfondita valutazione sulla efficienza ed efficacia del loro impiego. Ritiene, quindi, opportuno precisare più attentamente i parametri di accorpamento delle province e verificare ulteriormente i compiti e le funzioni attribuite alle province stesse rispetto al modello prefigurato dal decreto-legge; in particolare, reputa opportuno che le funzioni inerenti all'edilizia scolastica siano assegnate all'ente provincia. Richiama quindi l'attenzione dei colleghi sulla questione dei ventiquattromila esuberi conseguenti ai processi di riorganizzazione della pubblica amministrazione.

  Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), nel condividere la relazione svolta dal relatore, ravvisa l'esigenza che gli interventi sulla sanità e la ridefinizione delle relative spese e risorse vadano attuati sulla base del parametro dei costi standard. In relazione al tema degli esuberi, evidenziato dalla senatrice Bastico, reputa utile al riguardo adottare criteri di efficienza e virtuosità nel verificare le modalità di attuazione della norma. Avanza rilievi critici in ordine alle riduzioni di spesa previste dal testo in relazione al sistema delle autonomie locali, su cui grava prevalentemente la manovra recata dal provvedimento. Sottolinea l'esigenza di definire parametri più chiari ed omogenei rispetto al riassetto delle province e delle città metropolitane. Paventa il rischio che in sede di accorpamento delle strutture periferiche statali si prefiguri una sottrazione di funzioni proprie degli enti locali, che potrebbero essere impropriamente trasferite agli uffici territoriali dello Stato. Fa notare che le regioni a Statuto speciale, pur nella loro autonomia costituzionalmente garantita, sono tenute a rispettare tutte le intese e convenzioni in essere, anche quelle con le regioni ordinarie, come l'accordo relativo al fondo ODI per lo sviluppo dei comuni di confine.

  Il deputato Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) precisa che, per quanto concerne le province autonome di Trento e Bolzano, le modalità di gestione del fondo ODI risultano pienamente legittime.

  La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (PD) valuta negativamente, in merito alle previsioni di cui all'articolo 19, il mancato coordinamento della disciplina sull'associazionismo intercomunale con i criteri enunciati dai decreti legislativi di attuazione del federalismo fiscale. Fa notare che la modifica dell'assetto ordinamentale degli enti locali incide direttamente sulla ripartizione delle funzioni fondamentali dei comuni e conseguentemente sui parametri Pag. 262dei fabbisogni e costi standard definiti dalla normativa sul federalismo fiscale. Ritiene, al riguardo, necessario prefigurare un disegno più organico e sistematico sul riassetto degli enti locali.

  Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), relatore, sostiene la necessità di potenziare le forme di collaborazione e coordinamento dello Stato con le regioni e gli enti locali in ordine alle misure volte a modificare l'ordinamento complessivo delle autonomie territoriali, nel pieno rispetto della disciplina sul federalismo fiscale. Paventa, in ordine all'articolo 4, rischi di lesione delle competenze regionali relativamente al riassetto delle società pubbliche, soprattutto per quanto concerne la disciplina della composizione degli organi interni. In relazione al tema del riassetto delle province, ritiene che occorra rimodulare i parametri utilizzati per definire il perimetro dell'ente provincia; fa notare che le norme costituzionali salvaguardano, tuttavia, il corretto iter di riforma dell'ordinamento degli enti locali. Valuta favorevolmente le considerazioni svolte dai colleghi Zeller e Gottardo in relazione al rispetto delle competenze delle regioni a Statuto speciale.
  Sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 74/12: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.
S. 3402 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alla 13a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Chiara BRAGA (PD) relatore, illustra il provvedimento in esame, rammentando che la Commissione ha espresso parere alla commissione VIII della Camera il 20 giugno 2012. Segnala quindi le modifiche apportate al testo nel corso dell'esame alla Camera. All'articolo 3, comma 6, evidenzia, in materia di costruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo, si estendono le deroghe alla disciplina vigente anche alle regioni Lombardia e Veneto. Osserva che l'articolo 4, al comma 5-bis, prevede che il Ministero dell'interno è autorizzato a porre a disposizione delle amministrazioni comunali i segretari comunali non titolari di sede, per un periodo non superiore alla durata dello stato di emergenza. Precisa che all'articolo 5, comma 1, si prevede, in adesione a osservazione formulata dalla Commissione, che sia acquisita la previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 1997 n. 281, anziché della Conferenza Stato-regioni. Il comma 1-bis, fa notare, dispone che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con i presidenti delle regioni, sono ripartite tra le regioni medesime le risorse destinate ad interventi a favore delle scuole. Rileva che l'articolo 7-bis dispone che la pubblica amministrazione, inclusi le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, provvede al pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi o esecutrici di opere pubbliche, ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012. Precisa che l'articolo 11-bis reca norme in materia di attivazione di una misura per le grandi imprese danneggiate dal sisma nel Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca. Evidenzia che l'articolo 12-bis interviene in materia di detassazione dei rimborsi per danni alle imprese, mentre l'articolo 14 prevede che le norme sul rilancio del settore agricolo ed agroindustriale si applicano alle regioni destinatarie del decreto-legge, non solo all'Emilia, in adesione alla condizione formulata dalla commissione nel predetto Pag. 263parere. Rileva che l'articolo 19-bis prevede che in via sperimentale nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, si applica la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sottolinea che l'articolo 19-ter prevede compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo in favore dei lavoratori autonomi e degli imprenditori che hanno cessato l'esercizio delle attività, residenti nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 6).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.30.

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