CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 luglio 2012
684.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 101

COMITATO RISTRETTO

  Martedì 17 luglio 2012.

Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.
C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14 alle 14.05.

SEDE REFERENTE

  Martedì 17 luglio 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

  La seduta comincia alle 14.05.

Pag. 102

Variazione nella composizione della Commissione.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, comunica che, per il gruppo Misto-Api (Alleanza per l'Italia), è entrato a far parte della Commissione il deputato Giuseppe VATINNO.

Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.
C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 gennaio 2012.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, avverte che, in esito ai lavori del Comitato ristretto nominato per lo svolgimento dell'attività istruttoria sul provvedimento in esame, è stato elaborato un testo unificato delle proposte di legge n. 55 e n. 3271.

  Roberto TORTOLI (PdL), relatore, illustra sinteticamente il contenuto del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto (vedi allegato 1), proponendo che la Commissione lo adotti come testo base.

  Alessandro BRATTI (PD), nel ringraziare il relatore per l'ottimo lavoro svolto, esprime un giudizio convintamente positivo sul testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, frutto di approfondito lavoro svolto in seno al Comitato e di un'ampia consultazione con le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e con l'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale. Sottolinea, quindi, i punti qualificanti del testo unificato, soffermandosi in particolare sulle norme che danno vita, finalmente, ad un vero e proprio sistema nazionale delle agenzie di protezione ambientale, su quelle che introducono i livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali (lepta), nonché su quelle che fanno chiarezza sul finanziamento pubblico del nuovo sistema agenziale e sui giusti limiti ai contributi provenienti dai soggetti privati.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, propone di adottare – secondo quanto prospettato dal relatore – il testo unificato delle proposte di legge in titolo, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

  La Commissione delibera, quindi, di adottare il testo unificato delle proposte di legge n. 55 e n. 3271, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente .

  Angelo ALESSANDRI, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, di fissare per martedì 24 luglio, alle ore 14, il termine per la presentazione di emendamenti ed articoli aggiuntivi al testo unificato adottato come testo base

  La Commissione concorda.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 17 luglio 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI, indi del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

  La seduta comincia alle 14.20.

Decreto-legge 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese.
C. 5312 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 luglio 2012.

Pag. 103

  Tino IANNUZZI (PD) evidenzia le criticità delle disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto-legge in esame, che innalzano al 50 per cento, fino al 30 giugno 2013, la soglia delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia (ex 36 per cento) e abbassano allo stesso livello, prorogandone l'efficacia solo fino al 30 giugno 2013, le agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ex 55 per cento).
  Al riguardo, infatti, esprime apprezzamento per il citato innalzamento al 50 per cento delle agevolazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, con contestuale aumento del tetto massimo di spesa, dal momento che si tratta di uno strumento anticiclico molto efficace, che va incontro alle esigenze ed alle richieste di tutti gli operatori del settore. Ritiene però insufficiente che il Governo non abbia stabilizzato a livello del 55 per cento la misura delle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e che non abbia previsto un'ulteriore, autonoma e incisiva misura agevolativa a favore degli interventi per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio rispetto al rischio sismico.

  Giuseppe VATINNO (Misto-ApI) segnala all'attenzione di tutti i colleghi della Commissione che i deputati di Alleanza per l'Italia hanno presentato specifici emendamenti presso le Commissioni di merito proprio allo scopo di differenziare il livello delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie da quello delle agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici che andrebbe invece stabilizzato trattandosi di una misura importante anche sotto il profilo dello sviluppo delle politiche ambientali.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Nuovo testo C. 4662 Valducci ed abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Franco STRADELLA (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 4662 Valducci e abbinate, come risultante dall'approvazione degli emendamenti in IX Commissione durante l'esame in sede referente.
  Il testo reca la delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale, in particolare prevedendo che tale delega debba essere attuata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
  Nell'esercizio della delega il Governo deve attenersi ai principi generali del riassetto delle competenze tra gli enti istituzionali e della revisione della disciplina delle norme di comportamento e relativo sistema sanzionatorio, al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e l'effettività degli istituti sanzionatori. Inoltre i decreti legislativi sono adottati nell'osservanza di diversi princìpi e criteri direttivi indicati dalla legge medesima, tra i quali figurano: la riorganizzazione delle disposizioni del codice della strada secondo criteri di ordine e di coerenza, nonché il coordinamento e l'armonizzazione delle stesse con le altre disposizioni nazionali e europee, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento ai poteri dello Stato nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade; la delegificazione della disciplina riguardante le procedure e la normativa tecnica; la revisione dell'apparato Pag. 104sanzionatorio secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione; la revisione e la semplificazione del procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, nonché l'individuazione dei casi che comportano l'applicazione di misure cautelari relative ai documenti di circolazione e di guida previste dal codice della strada, adeguandolo alle sentenze della Corte costituzionale, della Corte di giustizia dell'Unione europea e alla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione; la revisione del sistema dell'accertamento degli illeciti amministrativi previsti dal codice della strada, anche adeguandolo all'impiego dei nuovi strumenti di controllo a distanza; la revisione, il coordinamento del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali; la definizione delle norme di circolazione per veicoli atipici; la disciplina generale delle modalità di sosta dei veicoli adibiti al servizio di invalidi; l'introduzione di disposizioni atte a favorire, anche in relazione all'evoluzione del progresso tecnologico, la diffusione e l'installazione di sistemi telematici ed elettronici applicati ai trasporti ai fini della sicurezza della circolazione; la previsione di apposite disposizioni riguardanti la circolazione dei veicoli sulla rete autostradale nel periodo invernale, in presenza di manifestazioni atmosferiche di particolare intensità; il riassetto della disciplina concernente la classificazione, la costruzione e la tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e delle diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale.
  Il provvedimento in esame prevede poi l'emanazione di regolamenti di delegificazione – nel rispetto dei criteri generali della materia individuati negli stessi principi e criteri direttivi sopra richiamati – per disciplinare i procedimenti amministrativi relativi a specifiche materie tecniche previste dal codice della strada nonché dalle altre norme vigenti in materia.
  Ciò premesso, non rilevando profili problematici in relazione alle competenze della Commissione, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole, ferma restando la disponibilità a prendere nella dovuta considerazione i rilievi critici che dovessero emergere dal dibattito.

  Carmen MOTTA (PD) segnala al relatore l'opportunità di fare riferimento nel parere della Commissione ad alcuni temi, tradizionalmente affrontati dalla VIII Commissione, quali quello del sostegno della mobilità sostenibile, della sicurezza dei cosiddetti utenti deboli (pedoni e ciclisti), di una piena attuazione in ambito nazionale del IV Programma di azione europeo per la sicurezza stradale e, ultimo ma non per importanza, della copertura assicurativa degli infortuni in itinere dei lavoratori che usano la bicicletta come mezzo di trasporto per recarsi al lavoro.

  Ermete REALACCI (PD) sottolinea la particolare importanza dell'ultimo punto segnalato dalla collega Motta, vale a dire quello della necessità del riconoscimento della copertura assicurativa degli infortuni in itinere dei lavoratori che utilizzano la bicicletta, che, a suo avviso, rappresenta una misura di giustizia rispetto all'uso di altri mezzi di trasporto e, al tempo stesso, una misura che contribuisce concretamente, soprattutto nelle grandi aree urbane, al perseguimento dell'obiettivo della lotta all'inquinamento atmosferico, attraverso la riduzione del parco dei veicoli a motore in circolazione e, quindi, delle emissioni inquinanti.

  Alessandro BRATTI (PD) esprime piena condivisione per quanto detto dai colleghi Motta e Realacci sull'importanza di una completa equiparazione, sotto il profilo assicurativo, dei lavoratori che usano la bicicletta per recarsi al lavoro rispetto a quelli che usano altri mezzi di trasporto.

  Sergio Michele PIFFARI (IdV), pur comprendendo le ragioni che sono alla base delle considerazioni svolte dai colleghi fin qui intervenuti, segnala l'esigenza di approfondire la valutazione sulla proposta di una copertura assicurativa degli Pag. 105infortuni in itinere dei lavoratori che usano la bicicletta come mezzo di trasporto, tenendo anche conto degli effetti finanziari che, in un momento particolarmente difficile, tale proposta avrebbe, inevitabilmente, sui bilanci delle aziende o sulla fiscalità generale.

  Franco STRADELLA (PdL), relatore, ritiene che le osservazioni svolte dai colleghi intervenuti siano senz'altro meritevoli di essere attentamente valutate ed approfondite anche ai fini della predisposizione della proposta di parere sul provvedimento in esame, ferma restando, a suo avviso, l'opportunità che la Commissione concentri il parere sui profili di propria competenza, evitando di invadere il campo di attività delle Commissioni di merito.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
Nuovo testo unificato C. 2715 Damiano ed abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Carmen MOTTA (PD), relatore, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio, adottato dalla XI Commissione in sede referente.
  Preliminarmente, osserva che si tratta di un provvedimento diretto ad assicurare il rafforzamento degli enti previdenziali dei professionisti, dei margini di efficienza e di trasparenza delle loro gestioni, nell'interesse del miglioramento e dell'estensione delle prestazioni per gli associati.
  Osserva, inoltre, che la materia generale sulla quale interviene il provvedimento in esame, vale a dire quella previdenziale, è di esclusivo interesse della XI Commissione. Ciò nondimeno, sul provvedimento è chiamata ad esprimersi in sede consultiva anche la VIII Commissione, dal momento che esso si riferisce, fra gli altri, ad ordini e collegi professionali, quali quelli degli ingegneri, degli architetti e dei geometri, che rientrano nella competenza della VIII Commissione in ragione della specifica disciplina dell'attività professionale considerata.
  Ancora sul piano generale, fa presente che le casse previdenziali dei citati ordini e collegi professionali non presentano ad oggi, diversamente da altri casi, problemi immediati di sostenibilità dei sistemi previdenziali, ma anch'essi devono affrontare i temi dell'equilibrio fra contributi e prestazioni e, dunque, del rapporto fra professionisti in attività e professionisti in pensione; del contenimento dei costi degli organismi di gestione; di una urgente diversificazione del rischio per quanto riguarda gli investimenti e dell'adeguamento delle prestazioni legate al tasso di sostituzione e dunque al rapporto fra reddito e pensione. Si tratta di problemi complessi, comuni a tutte le cosiddette «casse previdenziali privatizzate», ma urgenti da affrontare con equilibrio e con scelte che garantiscano equità e sostenibilità dei sistemi previdenziali di tali organismi.
  Quanto allo specifico contenuto del testo all'esame della Commissione, fa presente che l'articolo 1 definisce il regime giuridico degli enti previdenziali in questione. In particolare, nel confermare sostanzialmente la vigente disciplina contenuta negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 509 del 1994, il provvedimento precisa che a tali enti previdenziali non sono immediatamente indirizzate le disposizioni in materia di finanza pubblica.
  L'articolo 2 prevede l'obbligo per gli enti di adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nell'esercizio della loro autonomia statutaria, appositi regolamenti riguardanti le modalità di attuazione dello statuto; la disciplina dei contributi e delle prestazioni; le regole di contabilità e di redazione dei bilanci di esercizio e preventivi; il limite massimo del numero dei componenti dei Pag. 106rispettivi organi di amministrazione e di controllo, le modalità di elezione, i rispettivi poteri e il contenuto del requisito di professionalità; i criteri e i limiti negli investimenti delle risorse gestite nell'interesse degli iscritti; le modalità di assegnazione, tramite procedure di evidenza pubblica, di lavori, servizi e forniture; la responsabilità amministrativa dei componenti degli organi di gestione; la disciplina dei casi di conflitto di interessi; le modalità di attivazione del procedimento amministrativo e di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi. I regolamenti devono essere adottati nel rispetto di linee guida definite con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza sugli Enti.
  L'articolo 3 reca disposizioni in materia di vigilanza, disponendo in primo luogo l'istituzione, nell'ambito della struttura amministrativa del Ministero del lavoro e del Ministero dell'economia e delle finanze, di apposite direzioni preposte alla vigilanza sugli enti. Inoltre, viene previsto un termine per la conclusione dei procedimenti inerenti l'approvazione dello statuto e dei regolamenti da parte delle autorità vigilanti (sessanta giorni dalla data di ricezione dei citati atti), nonché per le delibere in materia di contributi e prestazioni (trenta giorni dalla data di ricezione dei citati atti).
  L'articolo 4 demanda ad un apposito decreto interministeriale l'individuazione dei parametri necessari per la valutazione di stabilità delle gestioni previdenziali, nonché le modalità di redazione dei bilanci pluriennali di mandato, al fine di promuovere una maggiore efficienza nella gestione dei profili di rischio e di rendimento degli investimenti.
  L'articolo 5 estende agli enti previdenziali il regime tributario delle forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con applicazione di una tassazione sostitutiva dei rendimenti maturati con aliquota più bassa di quella ordinaria, nonché l'imposizione sostitutiva delle prestazioni erogate. Inoltre, si prevede l'applicazione di un trattamento fiscale di miglior favore agli enti che stipulano fra loro accordi di tipo consortile, con lo scopo di perseguire maggiore efficienza gestionale attraverso l'utilizzo congiunto della medesima struttura o attività di servizio, inerenti uno o più funzioni.
  L'articolo 6 istituisce in primo luogo un fondo di garanzia tra gli iscritti, al fine di assicurare stabilità finanziaria e certezza dei trattamenti previdenziali. Il fondo è finanziato direttamente delle Casse, per far fronte ad interventi straordinari in caso di insolvenza o di non sufficiente copertura delle riserve necessarie al pagamento delle prestazioni. Il fondo di garanzia, avente personalità giuridica e con gestione autonoma, è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze. I singoli enti hanno l'obbligo di riservare una quota delle risorse finanziarie gestite quale partecipazione al fondo di garanzia. Tali quote rimangono nella disponibilità dei singoli enti fino al momento dell'utilizzazione da parte del fondo di garanzia. L'entità delle quote da versare in rapporto all'ammontare delle risorse assistite dalla garanzia, nonché la determinazione dei criteri e dei limiti degli interventi del fondo di garanzia, sono rimesse ad un apposito decreto attuativo. L'organizzazione interna e il funzionamento del fondo di garanzia sono disciplinati da un apposito statuto, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Lo Stato si configura come prestatore di ultima istanza secondo criteri, condizioni e modalità da definire con successivo decreto.
  L'articolo 7 disciplina la possibilità per gli enti di accorparsi tra loro ed includere altre categorie professionali «similari» di nuova istituzione (comprese le professioni non regolamentate), nel caso in cui queste siano prive di una protezione previdenziale pensionistica.
  L'articolo 8 reca disposizioni volte a garantire l'adeguatezza delle prestazioni erogate dalle Casse professionali. A tal fine, in primo luogo si prevede la possibilità Pag. 107di adottare variazioni in aumento di carattere permanente delle aliquote contributive, attraverso il contestuale incremento dell'aliquota soggettiva (a carico del professionista e legata all'entità del suo reddito) e dell'aliquota integrativa (a carico della committenza, legata al volume d'affari annuale); inoltre, si consente l'utilizzo della percentuale di contributo integrativo eccedente la misura del 2 per cento per finalità previdenziali, tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni.
  L'articolo 9 reca disposizioni in materia di previdenza complementare, riconoscendo la possibilità di aderire alle forme pensionistiche istituite dagli enti anche ai professionisti non iscritti all'ente promotore e agli esercenti professioni non regolamentate.
  L'articolo 10 prevede la facoltà per gli enti di istituire prestazioni di natura solidaristica in favore dei propri iscritti, comprese forme di integrazione del reddito per sospensione o per cessazione dell'attività professionale.
  L'articolo 11 dispone la non applicabilità del massimale contributivo ai soggetti iscritti agli enti istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996.
  L'articolo 12 riduce del 50 per cento il numero dei componenti degli organi di indirizzo generale degli enti.
  L'articolo 13, che detta disposizioni finali, interviene, poi, sull'attività della Commissione di vigilanza degli enti previdenziali (COVIP). Al riguardo, fa tuttavia presente che l'articolo 13 del decreto-legge n. 95 del 2012 ha soppresso la COVIP, trasferendo al nuovo Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale (IVARP) tutte le funzioni e le competenze finora svolte dalla citata Commissione.
  L'articolo 14 delega, infine, il Governo all'adozione, entro un anno, di un testo unico delle disposizioni vigenti in materia.
  Conclude, quindi, preannunciando la predisposizione di parere favorevole sul provvedimento in esame, nel quale trovi posto, quantomeno, un'osservazione riferita al contenuto dell'articolo 4, comma 5, del testo in esame, con la quale, da un lato, si ribadisca l'importanza della norma che limita solo in casi eccezionali, e previa autorizzazione dei ministeri vigilanti, l'utilizzo dei patrimoni delle casse previdenziali in questione ai fini del perseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio finanziario e, dall'altro, si indichi l'opportunità, allo scopo di non intaccare il valore del patrimonio, di circoscriverne l'utilizzazione non al valore del capitale, ma unicamente al valore del suo rendimento reale e non nominale.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato.
Nuovo testo C. 4149 Comaroli e C. 4843 Moffa.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Vincenzo GIBIINO (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla VI Commissione, per quanto di propria competenza, sul nuovo testo della proposta di legge C. 4149 – a cui è stata abbinata, nel corso dell'esame, la proposta C. 4843 – come risultante dall'esame degli emendamenti: il provvedimento si pone in linea con le azioni di contenimento della spesa della pubblica amministrazione intraprese dagli ultimi Governi, inserendosi in un preciso quadro normativo, rappresentato da talune importanti disposizioni di legge introdotte di recente, tra cui occorre evidenziare l'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010) e l'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011.
  Secondo tali disposizioni legislative, le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di trasmettere una serie di comunicazioni Pag. 108all'Agenzia del demanio relativamente agli immobili da esse utilizzati, con l'obiettivo di unificare in capo alla stessa Agenzia le procedure riguardanti le locazioni passive e di razionalizzare gli spazi utilizzati dalle medesime amministrazioni; la violazione dei predetti obblighi di comunicazione, inoltre, è causa di responsabilità amministrativa.
  Il provvedimento in esame, composto da quattro articoli, intende porre rimedio a talune criticità emerse in sede di applicazione delle richiamate norme legislative, introducendo – peraltro dando seguito alle conclusioni emerse da una indagine conoscitiva svolta dalla stessa VI Commissione sull'argomento – misure volte alla riduzione ed ottimizzazione degli spazi, anche mediante la definizione di standard tecnici per l'assegnazione degli spazi in uso alle amministrazioni statali, l'attribuzione alle singole amministrazione di una quota pari al 25 per cento dei risparmi conseguiti, la possibilità di disdire i contratti in essere, l'individuazione di un facility manager per ciascuna amministrazione, nonché l'estensione dei principi di risparmio agli enti locali e alle regioni.
  In particolare, l'articolo 1 reca modifiche all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191(legge finanziaria 2010).
  Ricorda che tale norma ha introdotto l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di trasmettere una serie di comunicazioni all'Agenzia del demanio relativamente agli immobili da esse utilizzati, con l'obiettivo di unificare in capo alla stessa Agenzia le procedure riguardanti le locazioni passive e di razionalizzare gli spazi utilizzati dalle medesime amministrazioni. Le amministrazioni dello Stato sono quindi tenute a comunicare all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio di ogni anno, la previsione triennale del loro fabbisogno di spazio allocativo e delle superfici da esse occupate che non risultano più necessarie.
  In virtù delle novelle al citato comma 222, l'Agenzia del demanio e l'Agenzia del territorio promuovono congiuntamente tutte le iniziative, anche attraverso la stipula di apposita convezione con l'Associazione nazionale comuni italiani, per mettere a disposizione dei comuni, a titolo gratuito, strumenti di carattere tecnico e informatico, ai fini della predisposizione delle predette comunicazioni, nonché per finalità di razionalizzazione e ottimizzazione degli immobili di proprietà dei predetti enti. In tale ambito, la concessione del nulla osta da parte dell'Agenzia del demanio alla stipula di nuovi contratti di locazione, ovvero al rinnovo dei contratti in scadenza, viene subordinata all'effettiva comunicazione e trasmissione dei predetti dati, in mancanza dei quali, l'Agenzia del demanio procede comunque all'elaborazione del piano di razionalizzazione, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del territorio.
  Alle amministrazioni dello Stato è attribuita una percentuale pari al 25 per cento della quota di risparmi realizzati, da utilizzare per interventi di manutenzione, ristrutturazione e di ottimizzazione degli spazi.
  Viene quindi introdotto (nuovo comma 222-bis) un parametro di riferimento complessivo medio compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto, definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio, cui le amministrazioni possono derogare – previa comunicazione all'Agenzia del demanio – solo in presenza di specifiche, inderogabili esigenze funzionali o organizzative, ovvero qualora gli immobili utilizzati presentino caratteristiche strutturali, storiche o artistiche peculiari.
  Con l'inserimento di un nuovo comma 222-ter, si attribuisce poi all'Agenzia del demanio il compito di verificare l'effettiva necessità dell'utilizzo, da parte delle singole amministrazioni, di immobili in locazione passiva, disponendo, in caso di verifica negativa, la disdetta dei relativi contratti di locazione in essere. L'Agenzia del demanio, d'intesa con l'amministrazione utilizzatrice, procede all'elaborazione di Pag. 109piani di razionalizzazione degli spazi e adegua la distribuzione degli spazi stessi al predetto parametro, anche tenendo conto delle norme vigenti in materia di riduzione degli assetti organizzativi della PA. Ai sensi del nuovo comma 222-quater, le norme descritte costituiscono principi a cui le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti.
  L'articolo 2, al fine di ridurre ed ottimizzare gli spazi in uso da parte delle amministrazioni regionali e locali, prevede che il Governo, nell'ambito del disegno di legge di stabilità proponga norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo di accelerare il processo di valorizzazione territoriale.
  In materia di gestione e manutenzione degli immobili pubblici, l'articolo 3, mediante l'aggiunta di un nuovo comma 8-bis all'articolo 12 del decreto – legge 6 luglio 2011, n. 98, stabilisce che le pubbliche amministrazioni individuino al proprio interno uno o più soggetti responsabili della gestione e manutenzione degli immobili in uso da parte di ciascuna amministrazione (facility manager).
  Ai sensi dell'articolo 4, i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge, al netto della previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), sono conferiti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
  Prima di concludere, fa presente che l'articolo 3 del decreto-legge n. 95 del 2012 (c.d. spending review 2) reca disposizioni di modifica del richiamato comma 222 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 che presentano un contenuto analogo a quello recato da talune disposizioni del provvedimento in esame.
  In conclusione, non rilevando profili critici in relazione alle competenze della VIII Commissione, considerato che il provvedimento mira a conseguire notevoli risparmi di gestione di risorse pubbliche attraverso la razionalizzazione degli spazi pubblici, destinata, nel tempo, a contribuire all'obiettivo strategico di minor consumo del territorio, e quindi, di tutela dell'ambiente, propone di esprimere un parere favorevole sul nuovo testo del progetto di legge in esame.
  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 17 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

  La seduta comincia alle 14.45.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012.
Doc. LXXXVII-bis, n. 2.

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012.
COM(2011)777 def.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in esame, rinviato nella seduta del 12 luglio 2012.

  Armando DIONISI (UdCpTP), relatore, raccomanda l'approvazione della proposta di parere favorevole, con osservazioni, presentata nella seduta del 12 luglio 2012.
  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere Pag. 110favorevole, con osservazioni, formulata dal relatore (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 14.50.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2011, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia-Romagna.
Testo unificato C. 4258 Brandolini e C. 4467 Vannucci.

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