CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 luglio 2012
684.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 56

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 17 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 14.30.

DL 73/2012: Disposizioni in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione.
C. 5341 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 57

  Paola DE MICHELI (PD), relatore, illustra brevemente il contenuto del provvedimento, evidenziato che esso è già stato approvato con modifiche dal Senato e reca disposizioni di carattere ordinamentale in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione.
  Per quanto attiene alle implicazioni finanziarie del decreto-legge, rileva che le norme, modificando le disposizioni e le specifiche tecniche relative alla qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti pubblici, non appaiono suscettibili di determinare effetti diretti sui saldi di finanza pubblica. Reputa, comunque, necessaria una conferma circa la compatibilità delle norme in esame con la normativa di settore dell'Unione europea, al fine di escludere effetti onerosi connessi all'apertura di eventuali procedure di infrazione.

  Il sottosegretario Vieri CERIANI conferma la neutralità finanziaria del provvedimento.

  Paola DE MICHELI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 5341 di conversione del decreto-legge n. 73 del 2012, recante disposizioni in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
  esprime

NULLA OSTA».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 89/2012: Proroga di termini in materia sanitaria.
C. 5323-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto GIORGETTI (PdL), relatore, fa presente che il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, recante proroga di termini in materia sanitaria e che il testo originario del provvedimento, corredato di relazione tecnica, è stato modificato dalla Commissione di merito. Per quanto riguarda l'articolo 1, comma 1, recante attività intramuraria, con riferimento alla proroga di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 216 del 2011, fa presente di non avere rilievi da formulare atteso che con la disposizione in esame si intende prorogare le norme transitorie che consentono comunque di assicurare l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, anche in assenza del rispetto degli adempimenti regionali in materia. Con riferimento alla proroga di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 216 del 2011, rileva preliminarmente la necessità di chiarire quali effetti determini lo slittamento del termine in questione rispetto alla modulazione per cassa delle spese da effettuare. Infatti eventuali slittamenti di carattere non meramente infrannuale determinerebbero effetti di cassa da quantificare e da coprire. Osserva, inoltre, che le opere di ristrutturazione edilizia sono state previste dalla normativa vigente in coerenza con i piani di riqualificazione dei sistemi sanitari regionali e di rientro dai disavanzi, in un'ottica quindi di razionalizzazione e di contenimento della spesa sanitaria. Appare pertanto opportuno chiarire se e in quale misura ulteriori ritardi nell'espletamento delle suddette opere si ripercuotano sulla spesa delle regioni interessate. Con riferimento all'articolo 1, commi 1 e 3, recante disciplina degli organismi collegiali operanti presso il Ministero della salute, ritiene che andrebbe chiarito se il risparmio annuo, indicato dalla relazione tecnica in 116.000 euro, risulti già scontato nelle previsioni tendenziali e secondo quale decorrenza. Rileva in proposito che la norma in esame determina il mancato conseguimento del predetto risparmio nell'anno in corso, mentre per l'esercizio successivo il conseguimento dell'obiettivo è subordinato alla Pag. 58piena applicazione del regolamento di riordino a partire dall'inizio del 2013. Sul punto occorre acquisire l'avviso del Governo. Fa quindi presente che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 delle proposte emendative, nonché l'emendamento Palagiano 1.31. Riguardo all'emendamento Binetti 1.29, osserva che il Governo ha già presentato alle Camere lo schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (Atto n. 491), in attuazione della delega di cui agli articoli 2 della legge n. 183 del 2010 e 1, comma 2, della legge n. 14 del 2012. Rileva che i principi e criteri direttivi stabiliti dal suddetto articolo 2 della legge n. 183 del 2010, prevedono, in particolare, la semplificazione e lo snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa, la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento oltre che il divieto di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Evidenzia che la proposta emendativa, nel disciplinare la riorganizzazione del medesimo organismo, non prevede criteri o principi direttivi a tale scopo, né clausole di invarianza della spesa e che, in assenza di esplicite norme concernenti gli aspetti finanziari della riorganizzazione, appare opportuno che il Governo chiarisca se dall'emendamento possano derivare effetti negativi per la finanza pubblica. Riguardo all'emendamento Palagiano 1.1, osserva che secondo la relazione tecnica, il comma 3 dell'articolo 1 comporterebbe un risparmio di 28 mila euro proveniente dalla riduzione a quaranta dei componenti non di diritto del Consiglio superiore di sanità, sottolineando come tali risparmi, peraltro, non siano scontati nei saldi di finanza pubblica.

  Il sottosegretario Vieri CERIANI esprime parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento.

  Antonio BORGHESI (IdV) rileva come il Governo dovrebbe rispondere più puntualmente alle osservazioni svolte dal relatore, con particolare riferimento agli eventuali effetti finanziari della proroga di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 216 del 2011.

  Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene necessario approfondire le implicazioni dell'articolo 1, comma 2, del decreto, che proroga gli organi collegiali e gli altri organismi operanti presso il Ministero della salute fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 183 del 2010 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, consentendo al Ministro della salute, entro tale data, di rinnovarne la composizione. Al riguardo, osserva che, a fronte di risparmi minimi e, comunque, incerti, in quanto è comunque consentito non diminuire il numero dei componenti, si conferisce al Ministro della salute la possibilità di rinnovare la composizione di ben 31 organismi operanti presso il medesimo Ministero.
  Dal momento che si è a lungo discusso sull'inserimento nel provvedimento di un differimento del termine per l'esercizio della delega relativa al riordino della Croce rossa italiana, esprime la propria contrarietà alla prospettata privatizzazione della Croce rossa e alla conseguente costituzione di una sorta di bad company da mantenere in mano pubblica. Ritiene, in ogni caso, che potrebbe essere utile poter esaminare il bilancio della Croce rossa, anche al fine di verificare la destinazione delle risorse, segnalando che intende presentare un atto di sindacato ispettivo relativo alla destinazione di beni donati all'associazione.

  Il sottosegretario Vieri CERIANI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti sul testo del provvedimento, confermando tuttavia la valutazione positiva già espressa. Sull'emendamento Binetti 1.29 esprime parere contrario osservando, come lo schema di decreto legislativo presentato dal Governo è volto ad attuare la delega di cui agli articoli 2 della legge n. 183 del 2010 e 1, comma 2, della legge n. 14 del 2012, che, nell'ambito dei principi e criteri Pag. 59direttivi, prevede, in particolare, la semplificazione e lo snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa, la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento oltre che il divieto di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Evidenzia in proposito che la proposta emendativa, nel disciplinare la riorganizzazione del medesimo organismo, non prevede criteri o principi direttivi a tale scopo, né clausole di invarianza della spesa e che, in assenza di esplicite norme concernenti gli aspetti finanziari della riorganizzazione.

  Alberto GIORGETTI (PdL), relatore, preso atto di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad una seduta che sarà convocata nella giornata di domani.

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del paese.
C. 5312 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, illustra brevemente il contenuto del provvedimento, osservando che esso presenta un contenuto assai ampio e diversificato, articolato in 70 articoli, che recano misure volte a sostenere, sotto diversi profili, la crescita, lo sviluppo e la competitività. Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, nel rinviare per una più ampia disamina delle implicazioni delle diverse disposizioni alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, espone sinteticamente le principali norme onerose del provvedimento, evidenziando come gli oneri complessivi ammontino a circa 218,7 milioni di euro nel 2012, 222 milioni di euro nel 2013, 342,7 milioni di euro nel 2014, 527,9 milioni di euro nel 2015, 429,9 milioni di euro nel 2016 e 431,5 milioni di euro a decorrere dal 2017. Richiama, inoltre, le disposizioni recanti la copertura finanziaria di detti oneri, soffermandosi in particolare sulla clausola di copertura finanziaria contenuta nell'articolo 69.
  Al tale ultimo riguardo, con riferimento al rifinanziamento del Fondo interventi strutturali di politica economica ricorda che le relative risorse sono iscritte nel capitolo 3075 dello stato di previsione relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Segnala, inoltre, che quota parte delle risorse iscritte nel suddetto Fondo nell'anno 2012 sono utilizzate ai sensi dell'articolo 7, comma 17, del decreto-legge n. 95 del 2012. Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura ai sensi della lettera a), reputa opportuno che il Governo confermi quanto sembra potersi desumere dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e, in particolare, che l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 11, commi 1 e 2, è limitato all'anno 2012 e che con il richiamo all'articolo 14, comma 2, si fa riferimento alla compensazione degli effetti finanziari sui soli saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto, dal momento che le minori spese derivanti dal suddetto comma sono utilizzate, in termini di saldo netto da finanziare, per la copertura degli oneri derivanti dal medesimo articolo 14, comma 1. A suo avviso, è altresì necessario che il Governo confermi che le maggiori entrate derivanti dall'articolo 68 possano essere ricondotte non solo ai commi 1 e 2, ma anche al comma 3, che – prevedendo che i versamenti vengano effettuati entro il 16 novembre 2012 – consente l'acquisizione delle entrate utilizzate a copertura per il suddetto esercizio. Segnala, inoltre, che le risorse reperite a copertura ai sensi del comma 2, lettera a), sono superiori a quelle indicate esplicitamente dalla medesima lettera al fine di tenere conto dei differenti effetti delle disposizioni sui tre saldi di finanza pubblica. In ragione di ciò, Pag. 60evidenzia che nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, negli anni 2012 e 2013, si registra un leggero avanzo in termini di fabbisogno e di indebitamento netto pari, rispettivamente, a 4,8 e 16 milioni di euro.
  Con riferimento alla riduzione lineare delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge n. 225 del 1992, prevista dal comma 2, lettera b), ricorda che l'utilizzo di tale modalità di copertura è stato da ultimo previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 10 del decreto-legge n. 59 del 2012 e dall'articolo 2, comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 74 del 2012. Ricorda, peraltro, che, in seguito alle modifiche apportate al suddetto decreto-legge n. 74 del 2012 durante l'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati, tale modalità di copertura sarà utilizzata solo nel caso in cui la stessa si renda necessaria per integrare la diversa copertura finanziaria prevista dal decreto-legge n. 95 del 2012. In ogni caso, si rappresenta che la riduzione, in via permanente, di disponibilità di bilancio, ancorché riferita a spese rimodulabili, potrebbe pregiudicare il corretto funzionamento delle amministrazioni statali. Inoltre, in considerazione del fatto che solo una minima quota degli oneri previsti dalla disposizione, pari a circa 99,6 milioni di euro nell'anno 2012, 24 milioni di euro nell'anno 2013, 40 milioni di euro nell'anno 2014 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, presenta natura di conto capitale, ritiene necessario che il Governo assicuri che nella riduzione lineare si terrà conto della diversa natura degli oneri derivanti dal provvedimento al fine di evitare una dequalificazione della spesa. A tal fine, il Governo dovrebbe fornire, a suo avviso, una indicazione più dettagliata dei programmi, dei capitoli e delle autorizzazioni legislative di spesa sui quali graveranno le riduzioni. Infine, con riferimento all'ultimo periodo del comma 2, lettera b), che prevede che le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, osserva che la norma non chiarisce con quale atto normativo – predisposizione disegno di legge di stabilità o decreto ministeriale – e in quale momento dell'anno possano essere previste le suddette variazioni. Ricorda come un analogo chiarimento fosse stato richiesto, senza che il Governo fornisse indicazioni al riguardo, nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 16 del 2012, quando venne inserito il comma 1-quinquies dell'articolo 13, che reca una formulazione di identico tenore, evidenziando che il chiarimento ora richiesto appare necessario anche al fine di garantire alle Commissioni parlamentari competenti una adeguata informazione in merito.

  Il sottosegretario Vieri CERIANI deposita una nota predisposta dall'ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze volta a fornire chiarimenti rispetto a talune delle osservazioni formulate dal relatore (vedi allegato 1). Si riserva di fornire in altra seduta gli ulteriori chiarimenti richiesti, nonché le valutazioni sulle modifiche che le Commissioni stanno adottando.

  Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che, a fronte delle numerose richieste di chiarimento contenute nella documentazione predisposta dagli uffici, si renda necessaria una puntuale risposta da parte del rappresentante del Governo. In ogni caso, osserva come il provvedimento preveda un incremento delle entrate tributarie per effetto delle modifiche del regime impositivo sulle assicurazioni estere, che non potrà che ripercuotersi sui consumatori. Per quanto attiene alle riduzioni dei capitoli di spesa indicati nell'elenco allegato alla legge n. 225 del 1992, osserva che occorre valutare la sostenibilità dei tagli previsti, rilevando, su un piano più generale, l'esigenza che il Governo chiarisca se sia effettivamente possibile promuovere la crescita attraverso interventi che si limitano a riallocare le risorse disponibili all'interno del bilancio dello Stato.

  Massimo POLLEDRI (LNP) osserva come, tra le numerose questioni che si Pag. 61pongono svolgendo l'esame del provvedimento, sia particolarmente delicato l'articolo 37 relativo al gas naturale e al settore idroelettrico. Con riferimento al mercato del gas, rileva che il comma 1 interviene sul decreto legislativo n. 164 del 2000, in materia di liberalizzazione del mercato del gas, e in particolare sugli articoli riguardanti la partecipazione alle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, chiarendo, alla lettera a), che alle gare per ambito territoriale sono ammessi tutti i soggetti, con la sola esclusione di quelli che, a livello di gruppo societario, gestiscono al momento della gara servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Osserva, inoltre, che la lettera b) del medesimo comma 1, precisa che la partecipazione alle prime gare per ambito che stanno per essere bandite nel 2012 è invece più ampia, venendo aperta a tutti i soggetti, quotati e non quotati, anche se hanno affidamenti diretti, pure a livello di gruppo, in servizi pubblici diversi dalla distribuzione gas, mentre i commi 2 e 3 fanno salve alcune disposizioni in materia di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale. In proposito, rileva come le norme sembrano essere in contraddizione tra di loro e inciderebbero su società particolarmente delicate che, soprattutto al nord, hanno effettuato investimenti importanti. Con riferimento alle concessioni idroelettriche, come la riduzione della durata delle concessioni e le nuove regole potrebbero finire per danneggiare le imprese italiane che operano nel settore, che è invece da considerarsi strategico ai sensi della vigente normativa varata in seguito al caso della Parmalat. Inoltre, evidenzia come il Governo dovrebbe chiarire l'eventuale impatto finanziario sulle entrate per canoni delle amministrazioni interessate.

  Maino MARCHI (PD), con riferimento a quanto osservato dall'onorevole Borghesi, segnala che il provvedimento non determina un inasprimento della pressione fiscale, in quanto l'articolo 68, in materia di tassazione delle assicurazioni estere, costituisce una norma antielusiva, volta ad assimilare il trattamento fiscale di tali assicurazioni a quello delle assicurazioni italiane. Per altro verso, osserva che vi sono numerose altre disposizioni che prevedono agevolazioni di carattere tributario, che rappresentano la quota più consistente degli oneri derivanti dal provvedimento. Concorda, comunque, con il relatore sull'opportunità di verificare se la copertura finanziaria attraverso la riduzione delle voci di spesa contenute nell'elenco allegato alla legge n. 225 del 1992 sia suscettibile di determinare una dequalificazione della spesa. Quanto all'osservazione del collega Borghesi in ordine alla mera riallocazione delle risorse disponibili nell'ambito del bilancio dello Stato, rileva che il riutilizzo di risorse già esistenti per diverse finalità può di per sé agevolare la crescita, qualora le risorse reperite siano destinate a interventi che sostengano lo sviluppo economico. In questa ottica, a suo avviso, sarebbero stati necessari interventi più coraggiosi, ad esempio sul fronte delle detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico, osservando che si tratta di misure che, con un costo relativamente contenuto, sono suscettibili di determinare importanti effetti propulsivi per l'economia, sostenendo in particolare il settore edilizio, che sta affrontando una congiuntura particolarmente critica. Analogamente, si dovrebbe, a suo giudizio, valutare l'opportunità di un più efficace intervento di defiscalizzazione per la realizzazione di opere infrastrutturali attraverso la partnership tra pubblico e privato, segnalando che la rinuncia ad un eventuale maggior gettito sarebbe più che compensata dai benefici economici e sociali derivanti dalla realizzazione dell'opera finanziata. Conclusivamente, sottolinea come il tema della crescita economica sia cruciale per il futuro dell'Italia e dell'Europa, ed auspica pertanto che la valutazione della Commissione sugli effetti finanziari del provvedimento sia, come di consueto, seria, ma possa tener conto degli effetti economici delle diverse disposizioni, augurandosi che la partecipazione ai lavori delle Commissioni riunite VI e X di un rappresentante del Ministero dell'economia Pag. 62e delle finanze consenta di scongiurare in radice l'approvazione di proposte emendative che presentino profili finanziari problematici.

  Claudio D'AMICO (LNP) evidenzia come il provvedimento sia molto complesso e, come spesso accade, la Commissione non sarà messa nelle condizioni di svolgere un'adeguata istruttoria.

  Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, segnala che i lavori delle Commissioni di merito dovrebbero concludersi nella giornata di venerdì e che, pertanto, l'esame da parte della Commissione bilancio si dovranno svolgere entro un termine temporale assai ristretto. Osserva, peraltro, che nell'esame in sede referente si è espressamente evidenziata l'esigenza di acquisire una valutazione della Commissione bilancio su alcune possibili modifiche, quali quelle riferite all'articolo 52. Chiede, quindi, se sia possibile ipotizzare che la Commissione bilancio avvii l'esame delle proposte emendative approvate dalle Commissioni di merito, prima che esse abbiano concluso l'esame degli emendamenti.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva che la Commissione potrà proseguire nell'esame del testo presentato dal Governo e, quando le Commissioni di merito lo trasmetteranno, procedere all'esame del testo eventualmente emendato. Esprime quindi l'auspicio che, essendo i lavori seguiti direttamente da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, non vengano avallate proposte di modifica che possano mettere in imbarazzo la Commissione.

  Il sottosegretario Vieri CERIANI, nel richiamare quanto già più volte evidenziato dai ministri competenti e dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri in ordine alla filosofia di fondo del provvedimento, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, rispondendo alle osservazioni del deputato Marchi, assicura che il Governo ha tutto l'interesse a vigilare affinché nell'esame in sede referente non siano approvate proposte emendative che pongano a rischio il raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Per quanto attiene alle considerazioni del deputato Borghesi, fa presente che l'incremento del gettito derivante dalla nuova disciplina fiscale applicabile alle assicurazioni estere è pari, a decorrere dal 2013, a 100 milioni di euro, ma non costituisce propriamente un incremento della pressione fiscale, trattandosi di una disposizione con finalità antielusive, che intende assicura la parità di condizioni tra le assicurazioni italiane e quelle straniere. Per quanto attiene, comunque, alla filosofia del provvedimento, osserva come non si persegua la crescita attraverso una mera riallocazione delle appostazioni di bilancio, ma come si cerchi di raggiungere tale risultato anche attraverso disposizioni ordina mentali volte a creare le condizioni ambientali e giuridiche per sostenere lo sviluppo economico. Si riserva, comunque, di fornire ulteriori chiarimenti ed elementi informativi nel prosieguo dell'esame del provvedimento

  Maino MARCHI (PD) si associa all'auspicio del presidente e sottolinea come sarebbe spiacevole un atteggiamento differenziato del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze presso le Commissioni di merito, rispetto a quello che potrebbe tenere in Commissione.

  Massimo POLLEDRI (LNP) si dichiara insoddisfatto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, segnalando in primo luogo che la circostanza che altri componenti del Governo in altre sedi abbiano esposto le ragioni e le linee essenziali del provvedimento non lo esime dal fornire analoghe indicazioni anche in questa sede. Auspica, pertanto, che il Governo risponda puntualmente alle numerose richieste di chiarimento contenute nella documentazione predisposta dagli uffici, assicurando che la Commissione esaminerà con la dovuta attenzione il decreto in esame e le proposte emendative approvate dalle Commissioni riunite.

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  Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 17 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 15.30.

Sui lavori della Commissione.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che il Governo, essendo decorso il termine per l'espressione dei prescritti pareri da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ha manifestato l'intendimento di procedere comunque all'adozione degli atti n. 468, n. 470 e n. 480 e che, pertanto, il Presidente della Camera ha comunicato che si potrà procedere nell'esame dei provvedimenti anche in assenza dei tali pareri.

  La Commissione prende atto.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure.
Atto n. 480.

(Rilievi alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 27 giugno scorso.

  Rolando NANNICINI (PD) ribadisce la proposta di deliberazione già formulata nella seduta del 27 giugno 2012.

  La Commissione approva la proposta del relatore (vedi allegato 2).

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/60/UE che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale.
Atto n. 470.

(Rilievi alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 giugno scorso.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/60/UE che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale (atto n. 470);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
   nel presupposto che i costi integrali dei controlli e del monitoraggio, di cui, rispettivamente, all'articolo 7 e all'articolo 12 del provvedimento, effettuati dall'Amministrazione incaricata della certificazione delle sementi, siano sostenuti dalle ditte produttrici mediante pagamento diretto all'Amministrazione medesima che Pag. 64effettua i controlli o il monitoraggio, come riportato nella relazione tecnica allegata al presente schema di decreto;
   rilevato che l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, attualmente all'esame del Senato, ha disposto la soppressione dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, stabilendo che le competenze in materia di sementi elette attribuite a tale Istituto siano trasferite all'Ente risi;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo
  con la seguente osservazione:
   si valuti l'opportunità di coordinare le disposizioni del provvedimento in esame, che prevedono l'attribuzione di compiti e funzioni all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), con quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, attualmente all'esame del Senato, che ha disposto la soppressione di tale organismo e il trasferimento delle competenze in materia di sementi elette all'Ente risi».

  Claudio D'AMICO (LNP) rileva che il rappresentante del Governo avrebbe dovuto fornire chiarimenti, richiesti dal relatore, sulla struttura delle tariffe richiamate dalla relazione tecnica, allo scopo di verificare che esse possano essere estese anche alle attività in esame e possano garantire la copertura integrale – anche sotto il profilo del necessario allineamento temporale – degli oneri sostenuti dalle competenti amministrazioni.

  Il sottosegretario Vieri CERIANI, richiamando i chiarimenti già forniti nella seduta del 14 giugno 2012, conferma che le tariffe esistenti possono essere estese anche alle attività previste dal provvedimento in esame e possono garantire la copertura integrale degli oneri sostenuti dalle amministrazioni competenti.

  Massimo POLLEDRI (LNP), nel ricordare come in passato il Parlamento abbia affrontato a lungo il tema delle sementi, limitando fortemente l'utilizzo di organismi geneticamente modificati, osserva come il provvedimento in esame e la soppressione dell'INRAN determinino un affievolimento della sicurezza delle coltivazioni e della produzione agricola ed annuncia, pertanto, il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta del relatore.

  La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2012, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
Atto n. 468.

(Rilievi alla X Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 luglio scorso.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che, in risposta alle richieste di chiarimento formulate nel corso dell'esame, il Governo ha trasmesso una nota della ragioneria generale dello Stato. Alla luce dei chiarimenti forniti in tale nota, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2012, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (atto n. 468);Pag. 65
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui:
   l'applicazione dello strumento della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) comporterà, per le amministrazioni interessate, una riduzione delle entrate derivanti dal pagamento dei diritti di istruttoria e dei diritti di segreteria, attualmente corrisposti per il rilascio delle autorizzazioni, che sarà compensata dai minori costi sostenuti dalle amministrazioni stesse per lo svolgimento delle corrispondenti attività amministrative;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  La Commissione approva la proposta formulata dal presidente.

  La seduta termina alle 15.45.

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