CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 luglio 2012
684.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 20

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 17 luglio 2012.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.35 alle 10.40.

SEDE REFERENTE

  Martedì 17 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto e il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano.

  La seduta comincia alle 10.40.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri.
C. 2431 Di Biagio, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai, C. 4236 Bressa, C. 4836 Livia Turco e C. 5274 Cazzola.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 luglio 2012.

  Donato BRUNO, presidente, ricorda che, secondo quanto preannunciato, la discussione di carattere generale sul provvedimento in titolo proseguirà nelle giornate di oggi e di domani, per concludersi nella giornata di giovedì.

  Roberto ZACCARIA (PD), premesso che si limiterà a poche considerazioni essenziali, sottolinea che l'obiettivo sul quale, pur nelle differenze di dettaglio, convergono le diverse proposte di legge presentate da deputati appartenenti al suo gruppo, è quello di prevedere la cittadinanza per lo straniero che nasca in Italia o vi giunga in tenera età, vale a dire prima di iniziare il percorso scolastico, e i cui genitori progettino di vivere in Italia, fermo restando che si può discutere sui requisiti che provano l'esistenza di un progetto di permanenza di lungo periodo: ad esempio l'essere residenti da un certo numero di anni o l'essere titolari di un permesso di soggiorno di lunga durata.
  Rilevato quindi come alcune proposte di legge in esame prevedano il requisito aggiuntivo dell'aver frequentato le scuole in Italia, esprime l'avviso che su questo punto si possa discutere, anche se, a suo giudizio, si dovrebbe richiedere al massimo il completamento del ciclo di istruzione primario, e non dell'intero ciclo di istruzione obbligatoria. È importante, infatti, che i minori che sono nati in Italia o comunque vi vivono fin da piccoli siano riconosciuti cittadini italiani prima di raggiungere i dieci anni, età alla quale possono vivere come una discriminazione la loro condizione di stranieri in tutto e per tutto simili ai coetanei italiani.

  Pierluigi MANTINI (UdCpTP) sottolinea la necessità di trovare dei punti in comune tra le forze politiche al fine di permettere alle relatrici di elaborare un testo unificato condiviso. La tematica delle proposte di legge è chiara e i tempi sono maturi per affrontarla. A suo avviso, infatti, il Paese è in grave ritardo legislativo sulla questione della cittadinanza.
  Osserva che le questioni e le criticità da affrontare sono essenzialmente due. La prima concerne la messa in opera di una disciplina abbreviata per l'acquisto della cittadinanza per ridurre a sei o al massimo a otto anni i termini per ottenerla. La seconda riguarda i bambini figli di genitori stranieri nati in Italia. Molte delle proposte di legge all'esame propongono l'adozione di un modello di ius soli temperato dal requisito della residenza stabile e legale in Italia di uno dei genitori da almeno cinque anni, al fine di evitare usi strumentali e fraudolenti della norma. Ritiene che in questa prospettiva possano essere trovati punti di convergenza.
  A proposito dell'ulteriore requisito – posto da alcune delle proposte di legge all'esame – del completamento di un ciclo scolastico, rileva che il suo gruppo non l'ha previsto nella propria proposta in Pag. 21quanto non lo ritiene necessario: qualora rappresentasse un punto di mediazione, però, non si schiererebbe contro.
  Sottolinea che un elemento originale della proposta del suo gruppo è quello del giuramento sulla Costituzione e del rispetto da parte di chi richiede la cittadinanza dei diritti fondamentali delle donne. Può sembrare un deterrente relativo, ma si tratta di un campo dove la conflittualità tra culture diverse è molto accentuata. Il tutto va inquadrato in una visione che privilegia un processo di multiintegrazione nel rispetto delle differenti idee e culture invece di un semplice multiculturalismo o, al contrario, di un processo di assimilazione. Non possono essere accettate, infatti, visioni, modelli culturali e comportamenti che siano contrari ai nostri principi culturali e giuridici e che hanno condotto ad episodi delittuosi nei confronti di donne che non li accettavano, tentando di integrarsi nella nostra società.
  Si dichiara d'accordo con il gruppo della Lega Nord Padania nell'affermare che la concessione della cittadinanza non può essere gratuita, ma deve seguire un percorso di integrazione che passi attraverso la conoscenza della nostra lingua e della nostra Costituzione.
  D'altronde, però, rileva come sia inderogabile un allargamento della cittadinanza, in una società sempre più multietnica, a chi dà un rilevante contributo sul piano economico e lavorativo. Non si possono alzare steccati che sono fuori del tempo, ma occorre invece disciplinare il nuovo fenomeno che ci troviamo di fronte.
  In conclusione sottolinea la necessità che il Governo, pur nel doveroso rispetto dell'autonomia del Parlamento, svolga un ruolo di attiva interlocuzione.

  Giuseppe CALDERISI (PdL), rilevato come le posizioni delle diverse forze politiche sul delicato tema in esame siano assai distanti e come sia importante, per un sereno confronto, comprendere le posizioni di tutti, evitando di tacciare chi è in disaccordo di posizioni retrive e di sottocultura, ricorda che la legge sulla cittadinanza appartiene al nucleo fondamentale della legislazione di uno Stato, in quanto delinea l'identità della comunità statale, delimitando l'insieme dei titolari dei diritti politici, con conseguenze profonde per il futuro della comunità stessa. Ricorda altresì che altri Paesi, con esperienza più risalente di quella italiana, hanno compiuto in un primo tempo scelte nel senso dell'apertura e stanno ora tornando sui propri passi.
  Sottolinea che, con l'attribuzione della cittadinanza, si stipula tra la comunità statale e il nuovo cittadino un patto che presuppone l'avvenuta identificazione e la comunanza di principi e valori: la cittadinanza non può quindi essere strumento per promuovere l'integrazione culturale dello straniero, dovendo invece intervenire a riconoscimento dell'integrazione già avvenuta.
  Fa presente altresì che la cittadinanza apporta a un soggetto soltanto i diritti politici e la libertà di circolazione e di stanziamento, atteso che i diritti civili e sociali sono dall'ordinamento e dalla giurisprudenza riconosciuti anche ai non cittadini.
  Ricorda che le norme vigenti riconoscono già oggi al soggetto nato da genitori residenti in Italia da un congruo tempo il diritto di chiedere, al compimento della maggiore età, la cittadinanza italiana. In questo modo, basando l'acquisto della cittadinanza sulla personale manifestazione di volontà dell'interessato, si valorizza il carattere di scelta di identità insito nella richiesta di cittadinanza, a differenza di quanto avverrebbe attribuendo la facoltà di scelta ai genitori: tra l'altro non si vede per quale ragione dovrebbero chiedere la cittadinanza per i figli genitori stranieri che non la chiedono per sé pur avendone i requisiti. L'esser rimasti in Italia per un periodo anche lungo non implica infatti la volontà di costruire qui il proprio futuro. A suo avviso, si può semmai pensare di anticipare a sedici anni – età alla quale si ha una sufficiente maturità – la facoltà di chiedere la cittadinanza, in modo che, al compimento del diciottesimo anno, questa sia rilasciata, in presenza dei requisiti, senza ulteriori indugi e ritardi burocratici.Pag. 22
  Conclude esprimendo l'avviso che sia difficile per la Commissione arrivare a una proposta unitaria partendo da posizioni tanto diverse.

  Salvatore VASSALLO (PD) ritiene che il concetto di cittadinanza vada sfatato, nel senso che, se la cittadinanza implicasse un senso di appartenenza e di condivisione della comunità tanto profondo quanto suggeriscono alcuni interventi, andrebbe allora revocata a tanti italiani.
  A parte questo, sottolinea che il problema concreto che si tratta di affrontare è duplice. Da una parte, vi sono gli stranieri che si stanziano in Italia non temporaneamente ma con un progetto di vita, trasferendo i propri interessi e affetti: a costoro la legge attuale chiede, ai fini del rilascio della cittadinanza, un tempo di permanenza troppo lungo, reso ancor più lungo dalle lentezze burocratiche: questo tempo andrebbe abbreviato. Dall'altra parte vi sono i minori stranieri che nascono in Italia o vi giungono in tenera età, i quali non conoscono altra cultura oltre l'italiana. Per questi soggetti, il cui numero è ormai consistente, la questione non è quella della loro adesione ai valori della cultura italiana, che è scontata dal momento che si sono formati in Italia, bensì quella di evitare il rischio che possano sentirsi esclusi da qualunque comunità e per questo diventare ostili alla società ospitante: fenomeno noto come downward assimilation. Per questi soggetti, che sono una risorsa per il futuro del Paese e che non devono sentirsi emarginati, occorre prevedere la possibilità di diventare cittadini italiani anche prima della maggiore età: a questo fine, più che la permanenza dei genitori, si dovrebbe, a suo avviso, considerare l'età di arrivo in Italia e la permanenza del minore stesso.

  Giuseppe CALDERISI (PdL) fa presente che i minori di cui parla il deputato Vassallo apprendono culture diverse da quella italiana attraverso la famiglia di appartenenza.

  Salvatore VASSALLO (PD) obietta che il ruolo educativo della famiglia, nella società contemporanea, è fortemente ridotto rispetto al passato.

  David FAVIA (IdV), afferma di volersi limitare nel suo intervento al tema specifico all'esame della Commissione, quello della cittadinanza ai minori figli di stranieri, senza allargare il campo all'intera questione della cittadinanza. È d'accordo con il contenuto della proposta di legge di cui il collega Bressa è primo firmatario, ma ritiene necessario trovare aspetti di condivisione; in quest'ottica ha colto elementi di apertura nell'intervento del collega Calderisi.
  Sul tema specifico all'esame della Commissione, ritiene che si debba affrontare la questione sia dei minori nati in Italia che di quelli che sono cresciuti nel nostro Paese, assimilando, attraverso la scuola e i mezzi di comunicazione, la cultura italiana.
  Non lo preoccupa poi il fatto che i minori, divenuti cittadini italiani, possano in seguito lasciare il nostro Paese. Ricorda in proposito i tanti cittadini italiani che vivono da anni all'estero, senza che debbano rinunciare alla cittadinanza.
  Sottolinea il ritardo della legislazione sul tema dei minori stranieri. È assurdo, a suo avviso, e discriminatorio che per questi soggetti l'acquisizione della cittadinanza non sia automatica.
  Fa infine un accenno alla questione vergognosa della lentezza dei procedimenti burocratici che spesso raddoppiano i termini previsti per l'acquisizione della cittadinanza.

  Matteo BRAGANTINI (LNP) rinnova in premessa la richiesta già avanzata al rappresentante del Governo di conoscere i dati sugli stranieri che hanno scelto di ritornare al proprio paese d'origine.
  Riguardo al tema specifico della cittadinanza ai minori, rileva come, a suo avviso, la normativa potrebbe essere usata per altri scopi e come la stessa non riguardi solo le coppie regolarmente sposate. Fa l'esempio di una donna extracomunitaria incinta, che potrebbe arrivare in Italia con un viaggio della speranza e partorire nel nostro Paese. Qui potrebbe Pag. 23incontrare un extracomunitario residente da cinque anni in Italia, nei cui confronti potrebbe essere avviato un procedimento di espulsione per attività terroristiche e che riconosce il figlio come proprio. In questo modo, senza che lo Stato possa farci niente – dovrebbe essere fatto il test del DNA – rimarrebbero tutti in Italia.
  Un altro problema è rappresentato dal fatto che un bambino di età tra i due e gli otto anni non può, a suo parere, chiedere e ottenere la cittadinanza in modo consapevole. Ritiene inoltre che il ruolo della famiglia sia rilevante anche rispetto alla scuola e ai mezzi di comunicazione.
  Porta l'esempio di un cittadino romeno, da lui conosciuto, residente da tempo in Italia, che non ha fatto richiesta di cittadinanza per i figli, lasciando loro la scelta una volta maggiorenni, in quanto potrebbero decidere di tornare a vivere nel paese di origine. Ricorda infatti come molti ex- schiavi, ormai cittadini americani, ai primi del ’900 siano tornati in Africa alla ricerca delle proprie radici e come molti cittadini di origine islamica britannici o francesi, di seconda, terza o addirittura quarta generazione siano andati a combattere in Afghanistan con i musulmani.
  Osserva che non va fatta una legge in fretta perché qualche forza politica la vuole spendere in campagna elettorale. Non bisogna poi dare un pretesto a chi vuole usare i bambini per rimanere nel nostro Paese, alla stregua di quello che è avvenuto con i matrimoni di comodo. Solo che in quel caso c'erano due adulti consenzienti, mentre in questo si usano bambini indifesi. Se va fatta una legge, va fatta una buona legge, senza fretta. Proprio per questo ritiene di grande utilità i dati che ha richiesto al Governo.

  Il sottosegretario Saverio RUPERTO, rispondendo alla richiesta formulata dal deputato Bragantini nella seduta del 14 giugno scorso di conoscere il numero di stranieri che si trasferiscono all'estero, fa presente che non esiste una rilevazione al riguardo, per cui il dato deve essere ricavato indirettamente. Guardando alle richieste di cancellazione dalle anagrafi comunali per trasferimento all'estero, risulta che, al 31 dicembre 2010, le stesse sono 32.817. Precisa che non tutti coloro che si trasferiscono all'estero hanno cura di cancellarsi dall'anagrafe e che non è ancora disponibile il dato relativo al 2011.

  Giuseppe CALDERISI (PdL), rilevato come la proposta di legge C. 4236 Bressa preveda la cittadinanza per chi nasce nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni, osserva che una norma del genere ignora del tutto il fatto che risiedere per cinque anni in un Paese e avervi un figlio non significa avere un progetto di vita in quel Paese: si può rimanere a lungo in un posto, ma progettare di andarsene altrove o di tornare nel Paese di origine.

  Gianclaudio BRESSA (PD) invita il deputato Calderisi a leggere la proposta di legge C. 4236 per intero.

  Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.55.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 17 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano.

  La seduta comincia alle 11.55.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, nonché disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance.
Atto n. 487.

(Seguito dell'esame e rinvio).

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  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 luglio 2012.

  Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.
Atto n. 490.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 luglio 2012.

  Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.05.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 17 luglio 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

  La seduta comincia alle 12.15.

DL 89/2012: Proroga di termini in materia sanitaria.
Emendamenti C. 5323-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Doris LO MORO (PD), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011.
C. 5357 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO (PD), relatore, illustra il provvedimento in titolo, ricordando che la modifica all'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) è stata approvata con decisione del Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011, secondo la procedura semplificata di revisione dei trattati, la quale richiede, ai fini della entrata in vigore della decisione del Consiglio europeo, la previa approvazione da parte di tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. La decisione è in corso di ratifica presso i 27 Stati membri.
  L'articolo 136 reca alcune disposizioni riguardanti specificamente gli Stati membri la cui moneta è l'euro, volte a rafforzare il coordinamento delle politiche di bilancio e ad elaborare comuni orientamenti di politica economica.
  La decisione prevede l'aggiunta all'articolo 136 del seguente paragrafo: «Gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità.»
  Il procedimento di ratifica si è perfezionato in 12 Stati membri (Cipro, Danimarca, Grecia, Francia, Ungheria, Lituania, Pag. 25Lussemburgo, Lettonia, Portogallo, Romania, Slovenia e Svezia), mentre in altri 9 Paesi (Austria, Repubblica ceca, Germania, Spagna, Finlandia, Irlanda, Paesi Bassi, Polonia e Slovacchia) è intervenuta l'approvazione in sede parlamentare, senza tutta via che la relativa legge sia entrata in vigore.
  Il Consiglio europeo aveva inizialmente chiesto il rapido avvio delle procedure nazionali di approvazione, affinché la modifica potesse entrare in vigore il 1o gennaio 2013 (prima della scadenza dell'attuale meccanismo transitorio di stabilizzazione). Alla luce del perdurare della crisi del debito pubblico di alcuni Stati membri dell'area euro, il Consiglio europeo del 9 dicembre 2011 ha auspicato una accelerazione dell'entrata in vigore della modifica dell'articolo 136 e del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, concordando che quest'ultimo entri in vigore non appena gli Stati membri che rappresentano il 90 per cento degli impegni di capitale lo avranno ratificato.
  L'obiettivo è quello di rendere operativo il MES già nel luglio 2012, in modo da cumularne la capacità di intervento con quella del cosiddetto Fondo salva Stati (propriamente European Financial Stability Facility – EFSF) nella seconda metà del 2012, con una capacità di prestito combinata pari a 700 miliardi di euro.

  Isabella BERTOLINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012.
C. 5358 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO (PD), relatore, illustra il provvedimento in titolo, ricordando che il Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell'Unione economica e monetaria (cosiddetto fiscal compact) è stato firmato in occasione del Consiglio europeo dell'1-2 marzo 2012 da tutti gli Stati membri dell'UE ad eccezione di Regno Unito e Repubblica ceca. Il Trattato incorpora ed integra in una cornice unitaria alcune delle regole di finanza pubblica e delle procedure per il coordinamento delle politiche economiche in gran parte già introdotte o in via di introduzione in via legislativa.
  Tra i punti principali del trattato c’è l'impegno delle parti contraenti ad applicare e ad introdurre, entro un anno dall'entrata in vigore del trattato, con norme costituzionali o di rango equivalente, la «regola aurea» per cui il bilancio dello Stato deve essere in pareggio o in attivo. Su questo impegno l'Italia è in largo anticipo atteso che è stata approvata la legge costituzionale n. 1 del 2012 volta a introdurre nella Costituzione norme volte a garantire il pareggio di bilancio secondo i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. Il provvedimento modifica gli articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione, incidendo sulla disciplina di bilancio dell'intero aggregato delle pubbliche amministrazioni, compresi pertanto gli enti territoriali (regioni, province, comuni e città metropolitane).
  Il trattato prevede, ancora, che qualora il rapporto debito pubblico/Pil superi la misura del 60 per cento, le parti contraenti si impegnano a ridurlo mediamente di 1/20 all'anno per la parte eccedente tale misura. Il ritmo di riduzione, tuttavia, dovrà tener conto di alcuni fattori rilevanti, quali la sostenibilità dei sistemi pensionistici e il livello di indebitamento del settore privato. Nel caso dell'Italia, che ha un rapporto debito/PIL di poco più del 120 per cento, l'applicazione della nuova regola richiederà una riduzione annua del debito di circa il 3 per cento del PIL (circa 46 miliardi di euro).
  In base al trattato, le parti contraenti si impegnano a coordinare meglio la collocazione dei titoli di debito pubblico, riferendo preventivamente alla Commissione e Pag. 26al Consiglio sui piani di emissione dei titoli di debito. Qualsiasi parte contraente che consideri un'altra parte contraente inadempiente rispetto agli obblighi stabiliti dal patto di bilancio può adire la Corte di giustizia dell'UE, anche in assenza di un rapporto di valutazione della Commissione europea. Le parti contraenti possono a fare ricorso, alle cooperazioni rafforzate nei settori che sono essenziali per il buon funzionamento dell'eurozona, senza tuttavia recare pregiudizio al mercato interno. I Capi di Stato e di governo delle parti contraenti la cui moneta è l'euro si riuniscono informalmente in un Euro Summit, insieme con il Presidente della Commissione europea. Il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali delle parti contraenti, come previsto dal Titolo II del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali allegato al Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), determineranno insieme l'organizzazione e la promozione di una conferenza dei presidenti delle Commissioni competenti dei parlamenti nazionali e delle competenti Commissioni del PE, al fine di dibattere le questioni connesse al ordinamento delle politiche economiche.
  Il Trattato entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al deposito del dodicesimo strumento di ratifica di una Parte contraente la cui moneta è l'euro.
  Alla data del 12 luglio 2012, il Fiscal Compact è stato ratificato da 9 Paesi (Cipro, Danimarca, Grecia, Irlanda, Lituania, Lettonia, Portogallo, Romania e Slovenia); in due 2 Stati (Austria e Germania) è stato completato l'iter parlamentare della ratifica ma i relativi strumenti non sono stati ancora firmati dal Presidente della Repubblica.

  Isabella BERTOLINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012.
C. 5359 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO (PD), relatore, illustra il provvedimento in titolo, ricordando che una prima versione del trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità (MES), sulla base della modifica all'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'UE, è stata firmata dagli Stati membri della zona euro l'11 luglio 2011; tenuto conto della predisposizione del Fiscal compact e dell'esigenza di rafforzare il meccanismo alla luce delle tensioni sui mercati del debito sovrano, il 2 febbraio 2012 è stato firmato un nuovo Trattato poi sottoposto a ratifica.
  In base all'articolo 1 del Trattato, il MES è costituito dalle parti contraenti quale organizzazione finanziaria internazionale, nel quadro del diritto pubblico internazionale con l'obiettivo istituzionale di «mobilizzare risorse finanziarie e fornire un sostegno alla stabilità.
  A questo scopo è conferito al MES il potere di raccogliere fondi con l'emissione di strumenti finanziari o la conclusione di intese o accordi finanziari o di altro tipo con i propri membri, istituzioni finanziarie o terzi.
  In base all'articolo 41, il MES ha la propria sede e i propri uffici principali a Lussemburgo e può istituire un ufficio di collegamento a Bruxelles.
  In base all'articolo 4, il MES è dotato di un consiglio dei governatori e di un consiglio di amministrazione, di un direttore generale e dell'altro personale ritenuto necessario.
  Il consiglio dei governatori, composto da un componente per ciascuno degli Stati membri del MES responsabile delle finanze, nonché, in qualità di osservatori, dal Commissario europeo agli affari economici, dal Presidente e dell'Eurogruppo ed dal Presidente della BCE, assume le principali decisioni relative al meccanismo.
  Il Consiglio dei governatori decide o di essere presieduto dal presidente dell'Eurogruppo oppure elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente per una durata di due anni.Pag. 27
  Il Consiglio di amministrazione svolge invece i compiti specifici delegati dal consiglio dei governatori. Ogni governatore nomina un amministratore e un supplente, tra persone dotate di elevata competenza in campo economico e finanziario. Il membro della Commissione europea responsabile degli affari economici e monetari ed il presidente della BCE possono nominare ciascuno un osservatore. Tali nomine sono revocabili in qualsiasi momento.
  Il Direttore generale è nominato – per cinque anni (rinnovabili una volta) – dal consiglio dei governatori fra i candidati aventi la nazionalità di un membro del MES, dotati di esperienza internazionale pertinente e di elevato livello di competenza in campo economico e finanziario.
  Il Direttore generale presiede le riunioni del consiglio di amministrazione e partecipa alle riunioni del Consiglio dei governatori.
  Il Consiglio dei governatori ed il Consiglio di amministrazione decidono «di comune accordo» (senza contare le astensioni), a maggioranza qualificata o a maggioranza semplice, conformemente alle disposizioni del trattato.
  In particolare, il Consiglio dei governatori delibera all'unanimità su questioni di particolare rilevanza relative alla la concessione dell'assistenza finanziaria; alle modalità e le condizioni dell'assistenza finanziaria; alla capacità di prestito del MES; alle variazioni della gamma degli strumenti utilizzabili; alla delega di compiti al consiglio di amministrazione.
  Tuttavia, in base all'articolo 4, paragrafo 4, del Trattato nei casi in cui la Commissione europea e la BCE concludano che la mancata adozione di una decisione urgente circa la concessione o l'attuazione di un'assistenza finanziaria minacci la sostenibilità economica e finanziaria della zona euro, si ricorre a una procedura di votazione d'urgenza, nell'ambito della quale è sufficiente una maggioranza qualificata pari all'85 per cento dei voti espressi.
  Secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, del Trattato, ciascuno Stato membro ha un numero di diritti di voto pari alla quota di contribuzione al capitale versato.
  Il comma successivo stabilisce peraltro che, in caso di mancato versamento di parte della quota di contribuzione prevista, lo Stato membro inadempiente non potrà esercitare i propri diritti di voto per tutta la durata dell'inadempimento. I diritti di voto spettanti agli altri Stati membri verranno ricalcolati di conseguenza.
  Il MES avrà un capitale sottoscritto totale di 700 miliardi di euro, di cui 80 miliardi di capitale versato dagli Stati membri della zona euro e una combinazione di capitale richiamabile impegnato e di garanzie degli Stati membri della zona euro per un importo totale di 620 miliardi di euro.
  In base all'articolo 41, il versamento delle quote da corrispondere in conto del capitale inizialmente sottoscritto da ciascun membro del MES dovrebbe effettuato in cinque rate annuali, ciascuna pari al 20 per cento dell'importo totale. La prima rata è versata da ciascun membro del MES entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del trattato. Le restanti quattro rate sono corrisposte rispettivamente alla prima, seconda, terza e quarta data coincidenti con la data di pagamento della prima rata.
  Tuttavia, gli Stati aderenti al MES hanno già concordato, al fine di raggiungere già nel 2014 la piena capacità di prestito, di accelerare il versamento delle rate: dopo la prima rata che sarebbe corrisposta a luglio 2012, in caso di entrata in vigore del Trattato, la seconda rata sarebbe versata ad ottobre 2012, le terza e la quarta nel 2013 e la quinta nel 2014.
  Il Meccanismo si potrà avvalere di una capacità effettiva di prestito pari a 500 miliardi di euro, soggetta a verifica periodica almeno ogni cinque anni.
  Il MES potrà inoltre finanziarsi attraverso il collocamento di titoli di debito, attraverso la partecipazione del FMI alle operazioni di assistenza finanziaria.
  Gli Stati membri dell'UE che non fanno parte della zona euro potranno partecipare su una base di un accordo ad hoc.Pag. 28
  Il Capo 4 del Trattato disciplina gli strumenti e le procedure per la concessione del sostegno del MES. L'articolo 12 fissa i principi per l'assistenza ribadendo che essa può essere concessa: ove indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati membri; e sulla base di condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto, che possono spaziare da un programma di correzioni macroeconomiche al rispetto costante di condizioni di ammissibilità predefinite.
  Il paragrafo 3 del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che a partire dal 1o gennaio 2013 saranno incluse, in tutti i titoli di Stato della zona euro di nuova emissione e con scadenza superiore ad un anno, clausole d'azione collettiva (CAC).
  In base all'articolo 13, uno Stato membro del MES può rivolgere una richiesta di assistenza finanziaria al presidente del consiglio dei governatori che assegna alla Commissione europea, di concerto con la BCE, il compito di valutare l'esistenza di un rischio per la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso o dei suoi Stati membri, a meno che la BCE non abbia già presentato un'analisi al riguardo; la sostenibilità del debito pubblico. Se opportuno e possibile, tale valutazione dovrà essere effettuata insieme al FMI; le esigenze finanziarie effettive o potenziali del membro del MES interessato.
  Sulla base di tale valutazione, il consiglio dei governatori può decidere di concedere, in linea di principio, l'assistenza finanziaria affidando alla Commissione europea – di concerto con la BCE e, laddove possibile, insieme all'FMI – il compito di negoziare con il membro del MES interessato, un protocollo d'intesa che precisi le condizioni contenute nel dispositivo di assistenza finanziaria. Il contenuto del protocollo d'intesa riflette la gravità delle carenze da affrontare e lo strumento di assistenza finanziaria scelto.
  La Commissione europea firma il protocollo d'intesa in nome e per conto del MES, previa approvazione del consiglio dei governatori – e monitora di concerto con la BCE e, laddove possibile, insieme al FMI il rispetto delle condizioni cui è subordinato il dispositivo di assistenza finanziaria.
  I risultati del monitoraggio sono inseriti in una relazione che la Commissione Europea presenta al Consiglio di amministrazione del MES, sulla base della quale quest'ultimo decide, di comune accordo, il versamento delle rate del prestito successive alla prima.
  Il Trattato stabilisce che il Consiglio dei governatori possa decidere di concedere assistenza finanziaria a un membro del MES. Questa può assumere più forme: può avere luogo sotto forma di prestito (articolo 15), secondo condizioni contenute in un programma di aggiustamento macroeconomico precisato in dettaglio nel protocollo d'intesa. Al fine di ridurre il rischio di azzardo morale, i tassi di interesse fissati per l'erogazione dei prestiti saranno pari al costo di finanziamento del MES (inclusi i costi operativi), includendovi un margine adeguato (articolo 20). L'assistenza si può altresì concretare mediante l'acquisto dei titoli emessi sul mercato primario da un membro del MES, al fine di ottimizzare l'efficienza in termini di costi dell'assistenza finanziaria (articolo 17). L'assistenza può consistere, ancora, in operazioni sui mercati secondari in relazione alle obbligazioni di un membro del MES (articolo 18) oppure può avere luogo, in via precauzionale, sotto forma di linea di credito condizionale precauzionale o sotto forma di una linea di credito soggetto a condizioni rafforzate. Infine, l'assistenza può consistere nel ricorso a prestiti con l'obiettivo specifico di ricapitalizzare le istituzioni finanziarie di un membro del MES (articolo 16).
  Il MES, in base all'articolo 32 del Trattato, è dotato di piena personalità giuridica e capacità giuridica per acquisire e alienare beni mobili e immobili, stipulare contratti, convenire in giudizio e concludere un accordo e/o i protocolli eventualmente necessari per garantire che il suo status giuridico e i suoi privilegi e le sue immunità siano riconosciuti e che siano efficaci.Pag. 29
  I beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute, godono dell'immunità da ogni forma di giurisdizione, salvo rinuncia espressamente in pendenza di determinati procedimenti o in forza dei termini contrattuali e non possono essere oggetto di perquisizione, sequestro, confisca, esproprio e di qualsiasi altra forma di sequestro o pignoramento derivanti da azioni esecutive, giudiziarie, amministrative o normative.
  In base all'articolo 35 il Presidente del consiglio dei governatori, i Governatori ed i Governatori supplenti, gli Amministratori, gli Amministratori supplenti, nonché il Direttore generale e gli altri membri del personale godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti nell'esercizio ufficiale delle loro funzioni e godono dell'inviolabilità per tutti gli atti scritti e documenti ufficiali redatti.
  Il MES, i suoi attivi, le sue entrate, i suoi beni nonché le operazioni e transazioni autorizzate dal presente trattato sono esenti da qualsiasi imposta diretta.
  In base all'articolo 48 il trattato istitutivo entra in vigore non appena gli Stati membri che rappresentano il 90 per cento degli impegni di capitale lo avranno ratificato.
  Alla data del 12 luglio 2012 il Trattato MES è stato ratificato da 6 Paesi membri (Cipro, Grecia, Francia, Lussemburgo, Portogallo e Slovenia), che rappresentano il 26,55 per cento del capitale; in altri 9 Paesi (Austria, Belgio, Germania, Spagna, Finlandia, Irlanda, Malta, Paesi Bassi, Slovacchia) si è concluso l’iter di ratifica parlamentare e si è in attesa della firma del Capo dello Stato.

  Isabella BERTOLINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.25.

SEDE LEGISLATIVA

  Martedì 17 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giovanni De Gennaro.

  La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Donato BRUNO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che dal resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto.
C. 5284 D'Alema.

(Seguito della discussione e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 12 luglio 2012.

  Donato BRUNO, presidente e relatore, ricorda che nella seduta di giovedì 11 luglio sono state ritirate dai presentatori le seguenti proposte emendative: Laffranco 2.1 e 4.01, Pastore 8.1, Lo Moro 10.4, Pastore 10.5 e 10.6, Lo Moro 11.3 e Pastore 11.4.
  Avvisa che, in qualità di relatore, ha presentato una nuova formulazione degli emendamenti 10.50 e 11.50 (vedi allegato). Invita, quindi, al ritiro dell'emendamento Pastore 1.1, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.50, invita al ritiro dell'emendamento Pastore 3.1, esprime parere favorevole sull'emendamento Favia 4.1, raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 4.050, esprime parere favorevole sull'emendamento Laffranco 5.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato), nonché sull'emendamento Santelli 9.2, invita al ritiro degli emendamenti Santelli 9.1, Laffranco 10.1 e Tassone 10.2, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 10.50 (nuova formulazione), invita Pag. 30al ritiro degli emendamenti, Laffranco 10.3, 11.1 e 11.2, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 11.50 (nuova formulazione), invita al ritiro degli emendamenti Favia 12.1, 12.4 e 12.5 e Tassone 12.2, esprime parere favorevole sull'emendamento Laffranco 12.3.
  Chiarisce che, secondo la prassi invalsa per la discussione dei provvedimenti in sede legislativa, nella seduta odierna la votazione degli emendamenti avverrà solo in linea di principio, non determinando preclusioni, in modo da acquisire sugli stessi il parere delle Commissioni competenti, ai sensi dell'articolo 94, comma 3, del regolamento.

  Il sottosegretario Giovanni DE GENNARO esprime parere conforme a quello del relatore e parere favorevole sugli emendamenti del relatore stesso.

  Pierguido VANALLI (LNP) ritira l'emendamento Pastore 1.1, di cui è cofirmatario.

  La Commissione approva, in linea di principio, l'emendamento 1.50 del relatore.

  Pierguido VANALLI (LNP) ritira l'emendamento Pastore 3.1, di cui è cofirmatario.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva, in linea di principio, l'emendamento Favia 4.1 e l'articolo aggiuntivo 4.050 del relatore.

  Jole SANTELLI (PdL) riformula l'emendamento Laffranco 5.1, di cui è cofirmataria, nei termini indicati dal relatore.

  Mario TASSONE (UdCpTP) chiede chiarimenti sulla riformulazione dell'emendamento Laffranco 5.1.

  Donato BRUNO, presidente e relatore, fornisce i chiarimenti richiesti.

  La Commissione approva, in linea di principio, l'emendamento Laffranco 5.1 (nuova formulazione).

  Jole SANTELLI (PdL) ritira il suo emendamento 9.1.

  La Commissione approva, in linea di principio, l'emendamento Santelli 9.2.

  Gianclaudio BRESSA (PD), Carmelo BRIGUGLIO (FLpTP), Mario TASSONE (UdCpTP) e Pietro LAFFRANCO (PdL) intervengono sull'emendamento 10.50 (nuova formulazione) del relatore.

  Donato BRUNO, presidente e relatore, fornisce alcune precisazioni in relazione al suo emendamento 10.50 (nuova formulazione).

  Massimo D'ALEMA (PD) e Pierguido VANALLI (LNP) intervengono sull'emendamento 10.50 (nuova formulazione) del relatore.

  Pietro LAFFRANCO (PdL) ritira il suo emendamento 10.1.

  Mario TASSONE (UdCpTP) ritira il suo emendamento 10.2.

  La Commissione approva, in linea di principio, l'emendamento 10.50 (nuova formulazione) del relatore.

  Pietro LAFFRANCO (PdL) ritira i suoi emendamenti 10.3, 11.1 e 11.2.

  Carmelo BRIGUGLIO (FLpTP) interviene sull'emendamento 11.50 (nuova formulazione) del relatore.

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  La Commissione approva, in linea di principio, l'emendamento 11.50 (nuova formulazione) del relatore.

  David FAVIA (IdV) ritira i suoi emendamenti 12.4 e 12.5, insistendo per la votazione del suo emendamento 12.1.

  Mario TASSONE (UdCpTP) ritira il suo emendamento 12.2.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Favia 12.1 e approva, in linea di principio, l'emendamento Laffranco 12.3.

  Donato BRUNO, presidente e relatore, avverte che il testo della proposta di legge e gli emendamenti approvati in linea di principio saranno trasmessi alle commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del prescritto parere. Rinvia quindi la discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI

7-00809 Giorgio Conte: Sul trattamento economico del personale della Direzione Investigativa Antimafia.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

DL 73/2012: Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione.
Emendamenti C. 5341, approvato dal Senato.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 681 del 12 luglio 2012, a pagina 24, prima colonna, venticinquesima riga, le parole: «risultante dall'approvazione degli emendamenti» sono soppresse.

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