CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 luglio 2012
681.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 17 LUGLIO 2012

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 12 luglio 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

  La seduta comincia alle 9.50.

DL 67/2012: Disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero.
C. 5342 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Doris LO MORO (PD), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 12 luglio 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

  La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.
Emendamento nuovo testo C. 2800, approvato in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato ed abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame dell'emendamento.

  Isabella BERTOLINI , presidente, sostituendo il relatore, illustra l'emendamento 3.1 del relatore, approvato in linea di principio dalla Commissione di merito al nuovo testo della proposta di legge C. 2800. Propone quindi di esprimere parere favorevole sullo stesso.

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  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 89/2012: Proroga di termini in materia sanitaria.
Nuovo testo C. 5323 Governo.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

   Doris LO MORO (PD), relatore, illustra il provvedimento in titolo, che si compone di un unico articolo recante la proroga di alcuni termini in materia sanitaria e di un Allegato.
  Ricorda quindi che l'articolo 1, al comma 1 proroga al 31 dicembre 2012 il termine, per la facoltà di utilizzare, in via straordinaria e previa autorizzazione aziendale, il proprio studio professionale per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, termine già prorogato al 30 giugno 2012 dall'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.
  Il comma 2 dell'articolo 1 dispone poi che, fino a quando non sia stato completato il processo di riorganizzazione e razionalizzazione degli organismi operanti presso il Ministero della salute, ovvero, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 183 del 2010, e comunque, inderogabilmente, secondo una modifica introdotta dalla XII Commissione, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi organi collegiali e organismi elencati nell'Allegato 1, siano prorogati.
  Entro la medesima data il Ministro della salute, può, con propri decreti, rinnovarne la composizione, senza accrescere il numero dei componenti.
  In proposito, ricorda che l'articolo 2 della citata legge n. 183 del 2010 attribuisce al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi volti alla riorganizzazione degli enti, istituti e società rispettivamente vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute, nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza dei predetti Ministeri sugli stessi enti, ferme restando l'autonomia di ricerca e le funzioni attribuite a questi ultimi. Il richiamato comma 4 prevede l'emanazione di regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per il riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o con regolamento nell'amministrazione centrale della salute, nel rispetto di alcuni criteri.
  Il comma 3 attribuisce al Ministro della salute la facoltà di rinnovare con proprio decreto la composizione del Consiglio superiore di sanità – fatti salvi i componenti di diritto previsti dalla normativa vigente – nominando il Presidente e i componenti non di diritto e riducendo questi ultimi al numero di quaranta.
  Rileva quindi che le disposizioni recate dal provvedimento sono riconducibili alla materia «tutela della salute», oggetto di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Il provvedimento è altresì riconducibile, con riferimento al riordino degli organismi collegiali, alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che la lettera g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Osserva quindi che il Consiglio superiore di sanità, oggetto di una specifica disciplina ai sensi del comma 3, risulta anche compreso tra gli altri organismi inclusi nell'Allegato 1, e disciplinati dal precedente comma 2.
  Ritiene quindi opportuno segnalare alla Commissione di merito l'esigenza di coordinare le previsioni dei commi 2 e 3, con riguardo al Consiglio superiore di sanità, considerato che il comma 2 prevede la facoltà del Ministro di rinnovarne i componenti senza accrescerne il numero, mentre il comma 3 stabilisce la medesima facoltà Pag. 14limitandola al presidente e ai componenti non di diritto, riducendoli a quaranta.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 1)

  Pierguido VANALLI (LNP) esprime una valutazione favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.55.

SEDE LEGISLATIVA

  Giovedì 12 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giovanni De Gennaro.

  La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Donato BRUNO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che dal resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto.
C. 5284 D'Alema.

(Seguito della discussione e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione, rinviata, da ultimo, nella seduta dell'11 luglio 2012.

  Donato BRUNO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali e che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto alle ore 20 di ieri, mercoledì 11 luglio 2012. Comunica che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi (vedi allegato 2). Avverte che, in qualità di relatore, ha presentato gli emendamenti 1.50, 10.50 e 11.50, nonché l'articolo aggiuntivo 4.050 (vedi allegato 3).

  Jole SANTELLI (PdL) ritira l'emendamento Laffranco 2.1 e l'articolo aggiuntivo Laffranco 4.01, dei quali è cofirmataria.

  Maria Piera PASTORE (LNP) ritira i suoi emendamenti 8.1, 10.5, 10.6 e 11.4.

  Alessandro NACCARATO (PD) ritira gli emendamenti Lo Moro 10.4 e 11.3, dei quali è cofirmatario.

  Gianclaudio BRESSA (PD) chiede un chiarimento sull'articolo aggiuntivo 4.050 del relatore.

  Il sottosegretario Giovanni DE GENNARO fornisce il chiarimento richiesto.

  Donato BRUNO, presidente e relatore, fornisce chiarimenti aggiuntivi.

  Intervengono, sul complesso degli emendamenti, con particolare riguardo all'emendamento 10.50 del relatore, e sull'organizzazione dei lavori, Raffaele VOLPI (LNP), Mario TASSONE (UdCpTP), Pietro LAFFRANCO (PdL), Massimo D'ALEMA (PD), Jole SANTELLI (PdL), Carmelo BRIGUGLIO (FLpTP), Gianclaudio BRESSA (PD), Giuseppe CALDERISI (PdL), Maria Piera PASTORE (LNP) e Donato BRUNO, presidente e relatore.

  Donato BRUNO, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta, riservandosi di riformulare il suo emendamento 10.50 alla luce del dibattito odierno.

  La seduta termina alle 15.20.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 12 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano.

  La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, nonché disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance.
Atto n. 487.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Jole SANTELLI (PdL), relatore, illustra il contenuto dello schema di regolamento in esame, che è composto da tre soli articoli, coi quali vengono apportate alcune modifiche al vigente regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, e viene nel contempo disciplinato l'Organismo indipendente di valutazione della performance, istituito in tutti i ministeri dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009.
  Nell'attuale regolamento di organizzazione, gli uffici di diretta collaborazione nel Ministero dell'ambiente sono la Segreteria del ministro; la Segreteria tecnica del ministro; la Segreteria particolare del ministro; l'Ufficio di gabinetto; l'Ufficio legislativo; l'Ufficio stampa; il Servizio di controllo interno; e le Segreterie dei sottosegretari di Stato. Successivamente il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006 n. 183 ha ridefinito l'organizzazione di tali uffici, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di una segreteria e di un ufficio per il vice Ministro e assegnando a tale ufficio un contingente di 16 unità di personale, che rientra nel contingente complessivo di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, che è stato fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 245 in 90 unità.
  Il provvedimento in esame innanzitutto introduce la precisazione che la presenza degli uffici e delle segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato è subordinata alla loro effettiva nomina.
  Viene poi ridefinito l'assetto della Segreteria particolare del ministro, che opera alle dirette dipendenze del ministro stesso. Attualmente vi è preposto il Capo della Segreteria particolare, con le funzioni di Segretario particolare. Tale figura viene soppressa.
  Vengono espressamente attribuiti al Capo di Gabinetto i compiti di coordinamento degli Uffici di diretta collaborazione.
  Viene fissato un numero massimo di quattro Vice Capi di Gabinetto.
  Si prevede la figura di un Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie, nominato dal Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto.
  Viene stabilito un numero massimo di tre Vice Capi dell'Ufficio legislativo.
  Si prevede inoltre l'attribuzione dell'incarico di Vice Capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie da parte del Ministro, su proposta del Capo dell'Ufficio legislativo.
  Viene soppresso il Servizio di controllo interno (Secin), i cui compiti sono assunti dall'Organismo indipendente di valutazione.
  Viene abrogato l'articolo 7-bis del regolamento di organizzazione che attribuisce compiti di consulenza, studio e ricerca nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione ai dirigenti assegnati ai due posti di funzione di livello dirigenziale generale previsti dall'articolo 1, comma 3, del vecchio regolamento di organizzazione del Ministero (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 261 del 2003), il quale è stato nel frattempo abrogato dal nuovo regolamento di organizzazione, di cui al Pag. 16decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2009.
  Il contingente del personale degli Uffici di diretta collaborazione viene confermato in complessive novanta unità, ma viene prevista una diversa articolazione.
  Innanzitutto si conferma la possibilità di assegnare agli uffici di diretta collaborazione i dipendenti del Ministero.
  A tali uffici possono altresì essere assegnati, nel limite di ventitré unità, altri dipendenti pubblici anche in posizione di comando o collocamento fuori ruolo. Il vigente Regolamento prevede la stessa quota, ma espressa in quota percentuale: il 25 per cento di novanta unità.
  Nel limite di otto unità, possono essere assegnati consiglieri giuridici provenienti dalle carriere delle magistrature ordinaria, amministrativa e contabile o dall'Avvocatura dello Stato. Si tratta di una innovazione, in quanto questa previsione non è presente nel testo del vigente regolamento.
  Nel limite massimo di quindici unità, possono essere inoltre assegnati agli uffici collaboratori anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di specifici titoli di studio e professionali con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o con contratto avente ad oggetto affidamento di incarichi di studio o consulenza o altra attività professionale di durata non superiore alla scadenza del mandato del Ministro, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. L'attuale regolamento prevede la possibilità di assegnare agli uffici di diretta collaborazione collaboratori esterni fino al 10 per cento del contingente complessivo, ossia fino a un massimo di nove persone, e solo previa verifica dell'assenza delle necessarie professionalità tra il personale di ruolo previsto dal regolamento vigente; quest'ultima precisazione viene meno con lo schema in esame.
  Peraltro il Consiglio di Stato, nel parere interlocutorio del 21 aprile 2011, ha chiesto il mantenimento della norma che prevede che si possa ricorrere ai collaboratori esterni solo dopo la previa verifica dell'assenza delle necessarie professionalità tra il personale di ruolo. Il Consiglio di Stato ha inoltre richiesto chiarimenti in relazione all'asserita assenza di oneri aggiuntivi derivanti dall'aumento del personale estraneo alla pubblica amministrazione, cui il Ministero intenderebbe provvedere in fase di esecuzione del decreto stesso mediante una più idonea programmazione delle risorse disponibili.
  Con una nota del 26 marzo 2012 – riportata nel parere reso il 9 maggio 2012 dal Consiglio di Stato – il Ministero ha comunicato l'intenzione di rivedere lo schema in esame per mantenere invariato il numero massimo di nove unità di collaboratori esterni alla pubblica amministrazione, preannunciando quindi una proposta emendativa in sede di approvazione definitiva dello schema.
  Altre modifiche di rilievo sono la riduzione da sei a cinque dei dirigenti di livello dirigenziale non generale per gli uffici di diretta collaborazione. Peraltro la relazione tecnica precisa che, a fronte delle attuali 6 unità previste dal vigente regolamento, di cui 3 assegnate al Servizio di controllo interno, si prevede l'attribuzione di 5 unità agli uffici di diretta collaborazione, mentre un'unità sarà destinata alla struttura tecnica permanente dell'Organismo di valutazione della performance.
  Infine, viene ridotto, passando da sedici a sei unità, il contingente destinato al Vice Ministro. Le unità in questione rientrano comunque nel contingente complessivo delle novanta unità. Viene poi soppressa la figura del «responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti alle funzioni delegate». La relazione illustrativa sottolinea come nelle ultime tre legislature l'organizzazione del Governo non abbia più previsto la figura del Vice Ministro all'ambiente.
  L'articolo 2 istituisce l'Organismo indipendente di valutazione della performance previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009. La disciplina dell'organo è analoga a quella di altre amministrazioni che hanno già provveduto a introdurre tale organismo.
  Dal punto di vista operativo l'Organismo di valutazione si avvale, per il perfezionamento delle attività istruttorie e di quelle Pag. 17connesse con le funzioni di valutazione e misurazione delle performance, di un Ufficio di supporto che costituisce una struttura tecnica permanente. A tale Ufficio è assegnato il contingente di personale di livello non dirigenziale già appartenente al soppresso Servizio di controllo interno, cui si aggiunge, quale responsabile dell'Ufficio, un dirigente di seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'amministrazione, che è individuato con provvedimento del Direttore della Direzione generale degli affari generali e del personale, su proposta del Presidente dell'organo collegiale ovvero dell'unico componente dell'organismo e che deve essere in possesso di specifiche professionalità ed esperienza nel settore della misurazione della performance.
  Peraltro, la norma assegna all'Organismo indipendente di valutazione, dotato di autonomia operativa e valutativa, il contingente di personale già appartenente al soppresso Servizio del controllo interno che era ricompreso tra gli uffici di diretta collaborazione del Ministero. A tale assegnazione non corrisponde una rideterminazione della dotazione organica complessiva dei medesimi uffici, che viene riconfermata in novanta unità.
  L'articolo 3, infine, demanda ad un decreto interministeriale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, la determinazione dell'indennità accessoria di diretta collaborazione utilizzando, a tal fine, le risorse già disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del decreto non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

  Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.
Atto n. 490.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Donato BRUNO, presidente, avverte che sullo schema di decreto in esame è pervenuta la valutazione favorevole della V Commissione Bilancio.

  Mauro LIBÈ (UdCpTP), relatore, illustra il contenuto del provvedimento in titolo, che reca una serie di modifiche e integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.
  Ricorda che sul suddetto decreto legislativo n. 58 del 2010, oggetto dell'intervento correttivo, la I Commissione ha svolto un attento esame, approvando un parere articolato al Governo sullo schema trasmesso alle Camere. Tale decreto è volto a conciliare la libera circolazione degli articoli pirotecnici all'interno dell'Unione europea con le fondamentali esigenze di protezione della salute umana, della sicurezza ed incolumità pubblica, con particolare riferimento alla tutela dei consumatori, avuto, altresì, riguardo alla protezione ambientale, nel rispetto dei principi ispiratori della direttiva de qua.
  Lo schema in esame è quindi presentato in virtù della norma di delega conferita al Governo nell'articolo 1, comma 5, della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) che autorizza il Governo ad adottare con la medesima procedura di cui ai commi 2, 3 e 4, entro 24 mesi dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dal testo medesimo.
  Fa quindi presente che lo schema di decreto in esame, all'articolo 1, comma 1, lettera a), novella l'articolo 4 del decreto legislativo n. 58 del 2010, introducendo il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze nel caso di adozione del decreto di applicazione delle tariffe aggiornate a cadenza triennale. Inserisce, altresì, un nuovo comma 1-bis ai sensi del quale i corsi di formazione iniziale e di aggiornamento Pag. 18sono previsti anche per i direttori di fabbriche e stabilimenti di fuochi artificiali nonché per gli altri operatori.
  L'articolo 4 prescrive il superamento di un apposito corso di formazione sul tema della pirotecnica per ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di manipolazione ed utilizzazione degli articoli pirotecnici e la licenza per l'esercizio del mestiere di fochino ex articolo 27 del decreto Presidente della Repubblica n.302 del 1956. L'articolo 4 rimette, poi, al Ministro dell'interno il compito di definire con decreto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, le modalità di attuazione dei suddetti corsi con indicazione delle relative tariffe qualora vengano organizzati dalla pubblica amministrazione.
  Il medesimo articolo 1, alla lettera b), intervenendo sul comma 4 dell'articolo 6 del decreto, espunge il riferimento alle vigenti norme di pubblica sicurezza e inserisce il richiamo alla sola normativa vigente in materia di etichettatura.
  Il suddetto comma 4, obbliga attualmente i distributori a verificare che gli articoli pirotecnici resi disponibili sul mercato riportino, oltre alle etichettature previste dalle norme di pubblica sicurezza vigenti, le necessarie marcature di conformità e siano accompagnati dai documenti richiesti.
  Rileva che, secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa, la modifica è volta a corrispondere alle richieste della Commissione europea ad avviso della quale le norme armonizzate, che prevedono l'obbligo di etichettare gli articoli pirotecnici, già ottemperano al rispetto degli essenziali requisiti di sicurezza.
  La lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 interviene sull'articolo 7: al comma 1 si introduce la comunicazione al Ministro dello sviluppo economico anche nell'ambito della procedura di notifica comunitaria degli «organismi notificati».
  La ratio dell'intervento, come sottolineato dalla relazione illustrativa, tiene conto di quanto rilevato nella fase di prima applicazione del decreto n. 58 rispondendo all'esigenza di armonizzare alcune disposizioni concernenti la disciplina degli organismi notificati con quelle corrispondenti relative alla disciplina prevista per gli esplosivi per uso civile dal decreto legislativo n. 7 del 1997 e del relativo regolamento di esecuzione ex decreto ministeriale 19 settembre 2002.
  La novella, analogamente a quanto previsto per gli esplosivi per uso civile, investe anche il comma 2 dell'articolo 7, precisando che l'autorizzazione agli organismi notificati è rilasciata previo motivato parere del Comitato tecnico per vigilare sull'attività degli organismi notificati, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 7 del 1997.
  La lettera d) del comma 1 dell'articolo 1, novellando il comma 2 dell'articolo 11, sopprime il riferimento sull'etichetta alla «presa d'atto» ministeriale nonché all'indicazione delle corrispondenti categorie nazionali in materia di depositi e mantiene solo il riferimento all'indicazione del numero di registrazione attribuito al prodotto dell'organismo notificato considerato che lo stesso, ai fini della tracciabilità per l'identificazione dei tipi di articoli pirotecnici e de loro fabbricante, è richiamato anche dall'articolo 18, comma 2, lettera a), della direttiva 2007/23/CE.
  La novella, come specificato dalla relazione illustrativa, ottempera a quanto osservato dalla Commissione europea con particolare riferimento alle procedure di semplificazione in materia di etichettatura dei prodotti pirotecnici al fine di non ostacolarne la libera circolazione.
  Allo stesso modo, la lettera e) sopprime, al comma 5 dell'articolo 12, il riferimento alla medesima presa d'atto ministeriale.
  La lettera f) del comma 1 dell'articolo 1, sostituendo l'articolo 13, in ordine alla identificazione univoca dei fuochi e l'adozione di un sistema informatizzato per la loro tracciabilità, elimina il richiamo all'identificazione univoca dei prodotti pirotecnici, prevedendo la possibilità di istituire un sistema informatico di raccolta dei dati contenuti nei registri anche informatici previsti per l'importazione e la commercializzazione degli articoli pirotecnici. Pag. 19
  Rileva che la modifica in questione, come messo in evidenza dalla relazione illustrativa, è volta a superare il rilievo della Commissione europea, secondo cui la vigente previsione sarebbe in contrasto con la direttiva 2007/23/CE.
  In tale modo, la novella sarebbe conforme alla citata direttiva che, all'articolo 18, comma 2, lettera a), tra le misure di esecuzione, prevede la possibilità di istituire un sistema di tracciabilità per l'identificazione dei tipi di articoli pirotecnici e del loro fabbricante.
  La lettera g) del comma 1 dell'articolo 1 introduce due modifiche all'articolo 17, che reca la disciplina sanzionatoria. La prima modifica è riferita all'articolo 53, sopprimendo il riferimento alla sicurezza dei depositi e dei locali di vendita.
  Fa presente che la suddetta modifica è finalizzata, come sottolineato dalla relazione illustrativa, a eliminare l'attuale rigidità della previsione vigente. Infatti, l'attuale formulazione, che finalizza la classificazione dei prodotti esplodenti – da effettuare con il regolamento – ai soli fini della sicurezza fisica dei depositi e dei locali di vendita, risulta, sempre a detta della relazione, riduttiva rispetto ad altre finalità di classificazione dei prodotti, quale quella, in particolare, della sicurezza fisica delle fabbriche; oltre a ciò si consideri che l'articolo 53 fa riferimento non solo agli artifici pirotecnici ma anche agli esplosivi civili, per i quali si applica il già citato decreto legislativo n. 7 del 1997, e agli altri prodotti esplosivi che esulano dal campo di applicazione delle direttive comunitarie, riconosciuti e classificati direttamente dal Ministero dell'interno.
  Il successivo comma 3 dell'articolo 53 del TULPS viene modificato al fine di specificare che i prodotti esplosivi sono iscritti, a seguito di provvedimento del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, nell'Allegato A al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
  Viene, infine, modificato anche il comma 7 dell'articolo 17 del suddetto decreto legislativo, concernente l'applicazione di una sanzione amministrativa in caso di omissione totale dell'etichetta, anche su un singolo pezzo del prodotto pirotecnico comunque detenuto, aggiungendo la locuzione riferita a ciascuna confezione ancora integra, quando singoli pezzi non etichettati siano in essa contenuti.
  Rileva che la modifica, secondo quanto illustrato dalla relazione, è finalizzata a prevedere espressamente che tale sanzione si applichi una volta sola qualora i singoli pezzi privi dell'etichetta siano contenuti in un'unica confezione ancora integra, intervento resosi necessario per evitare applicazioni difformi sul territorio nazionale, con possibili disparità di trattamento ed effetti in contrasto con la finalità della stessa norma.
  Viene altresì precisato che la proposta di modifica è volta a specificare un aspetto della disciplina sanzionatoria onde evitare applicazioni disomogenee e, soprattutto, sproporzionate rispetto alla finalità della previsione normativa, nonché di eliminare una rigidità ai fini della predisposizione delle disposizioni regolamentari attuative derivanti dalla formulazione dell'articolo 53, comma 2, del TULPS come modificato dall'articolo 17 del decreto legislativo in argomento.
  La lettera h) prevede, anche al comma 2 dell'articolo 18, la soppressione del riferimento «ai fini della sicurezza fisica dei depositi».
  L'articolo 18 reca una specifica disciplina sanzionatoria in caso di violazione delle disposizioni di cui allo schema in esame e sostituisce il testo dell'articolo 53 del TULPS. La modifica, anche in questo caso, è tesa a evitare una interpretazione limitativa in contraddizione con la normativa nel suo complesso.
  L'articolo 2 del provvedimento in esame, infine, precisa che l'esercizio della delega non deve comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
  Sottolinea, infine, che la relazione illustrativa dello schema di decreto sottolinea che l'intervento di modifica in esame è necessario per evitare l'apertura formale di una procedura di infrazione Pag. 20nei confronti dell'Italia. Il 7 febbraio 2012, infatti, la Commissione europea ha inviato all'Italia richieste di informazioni sull'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.
  In particolare, nell'ambito delle questioni oggetto della richiesta di chiarimento, la Commissione europea svolge le seguenti osservazioni.
  In merito all'articolo 53 del regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), prevedendo che ciascun articolo pirotecnico immesso sul mercato debba ottenere il permesso/autorizzazione del Ministero dell'interno, sembrerebbe imporre un requisito supplementare che potrebbe eccedere quanto disposto dalla direttiva in questione.
  Riguardo l'articolo 11 del decreto legislativo n. 58 del 2010 – laddove prevede che le categorie 3 e 4 e gli articoli pirotecnici e teatrali delle categorie T2 e P2 devono rispondere a requisiti specifici di registrazione e notifica – nonché l'articolo 12 comma 5 – in base al quale ai fini della sicurezza dei depositi, l'etichetta esterna apposta all'imballaggio di articoli pirotecnici per autoveicoli deve essere integrata da informazioni supplementari (estremi della presa d'atto o del decreto ministeriale di iscrizione nell'allegato A al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) – parrebbero introdurre requisiti ulteriori che, eccedendo il contenuto della direttiva, ostacolerebbero la libera circolazione degli articoli pirotecnici. A giudizio della Commissione europea tali requisiti supplementari non appaiono peraltro giustificati dai motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza incolumità delle persone e protezione ambientale, previsti dall'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva per limitare o vietare la vendita o il possesso di prodotti pirotecnici.
  In merito all'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo n. 58 del 2010, laddove stabilisce che l'articolo pirotecnico deve riportare, oltre alla classificazione UE, anche la classificazione definita a livello nazionale conformemente alle leggi di pubblica sicurezza, mantiene in vigore il sistema tradizionale italiano di categorie; ciò potrebbe configurare un mancato recepimento dell'articolo 3 della direttiva 2007/23/CE (classificazione), creare confusione tra i due sistemi di classificazione (UE e nazionale) e ostacolare quindi l'accesso al mercato da parte degli operatori economici di altri Stati membri. Anche in questo caso la Commissione europea non ritiene che si possano evocare le esenzioni previste dall'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva, per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone e protezione ambientale.
  In ordine all'articolo 15 del decreto legislativo n. 272 del 2002, laddove prevede licenze per l'importazione e l'esportazione di fuochi d'artificio delle categorie 1 e 2 destinati al pubblico e che presentano un rischio basso, anche nel caso di scambi all'interno dell'Unione europea, costituirebbe un ostacolo alla libera circolazione degli articoli pirotecnici, come stabilita dall'articolo 6 paragrafo 1 della direttiva 2007/23/CE e non sarebbe giustificato dalle esenzioni previste dal già citato articolo 6 paragrafo 2.
  Riguardo l'articolo 13 del decreto legislativo n. 58 del 2010, laddove prevede che il fabbricante proceda all'identificazione univoca di ogni singolo articolo pirotecnico e all'utilizzo di un sistema informatico di gestione che ne permetta la tracciabilità, potrebbe rappresentare un onere eccessivo, rispetto a quanto previsto dall'articolo 18 paragrafo 2, lettera a) della direttiva. Rigorosi requisiti di identificazione e tracciabilità sono in effetti richiesti, nell'ambito della normativa europea, dalla direttiva 93/15/CE per gli esplosivi per uso civile che potrebbero essere oggetto di furti o uso improprio per attività terroristiche. La Commissione sottolinea tuttavia che per quanto riguarda i fuochi di artificio destinati al pubblico, un sistema che ne permetta la tracciabilità dal distributore/fabbricante/importatore italiano al consumatore finale potrebbe risultare sproporzionato poiché tali fuochi di artificio presentano una pericolosità inferiore agli esplosivi commerciali, quanto riguarda Pag. 21l'attuazione delle norme transitorie per lo smaltimento delle scorte dei prodotti già etichettati, potrebbero influenzare negativamente gli scambi commerciali, laddove limitano a 25 chilogrammi il quantitativo di scorte che è consentito detenere.
  Ricorda che la Commissione europea ha recentemente ritenuto non soddisfacenti le informazioni fornite dalle autorità italiane in relazione alla imminente adozione di norme volte a modificare le disposizioni contestate. Tale valutazione potrebbe dunque effettivamente preludere all'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dello Stato italiano, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  In particolare, con riguardo alla necessità di un permesso/autorizzazione del Ministero dell'interno per tutti gli articoli pirotecnici, la Commissione europea, replicando alle informazioni ricevute, ha ribadito che dovrebbe essere sufficiente il certificato di omologazione CE per tipo. In merito alle disposizioni relative al rilascio di licenze di importazione/esportazione, ritenute necessarie dalle autorità italiane per garantire la sicurezza dello stoccaggio, la Commissione ha sottolineato che tale motivazione non pare giustificare l'estensione dei controlli alle esportazioni/ importazioni e al commercio intra UE in quanto tali. La Commissione ha espresso inoltre perplessità per il ritardo nell'aggiornamento del sistema nazionale di classificazione, nonché per la mancata indicazione di scadenze certe per gli interventi correttivi delle norme relative alla registrazione, notifica, etichettatura e al sistema di identificazione e tracciabilità e ha ribadito le sue preoccupazioni per le conseguenze negative che le disposizioni transitorie sullo smaltimento dei scorte potrebbero avere sugli operatori.
  Alla luce dei suddetti elementi, segnala quindi l'opportunità che il Governo fornisca gli opportuni chiarimenti sulla idoneità delle norme contenute nello schema di decreto legislativo in esame a rispondere pienamente ai rilievi della Commissione europea.

  Il sottosegretario Carlo DE STEFANO fa presente che il Governo ritiene necessario approvare quanto prima le modifiche proposte con il provvedimento in esame per tenere conto dei rilievi emersi in sede comunitaria.

  Pierguido VANALLI (LNP), nel riservarsi di approfondire ulteriormente il merito del provvedimento, ricorda come, nella sua qualità di relatore presso la I Commissione sullo schema di decreto legislativo n. 58 del 2010, ha cercato di tenere conto, in sede di attuazione della normativa comunitaria, dell'esigenza di tutelare i produttori nazionali di fronte al proliferare di prodotti pirotecnici immessi sul mercato spesso illegalmente.
  Occorre infatti, a suo avviso, prevedere ogni utile misura affinché siano scoraggiate le vendite di prodotti illegali che invece, come dimostrano i dati sul numero di sequestri operati dalle forze dell'ordine, sembrano essere quanto mai diffusi soprattutto in alcune zone del paese ed in taluni periodi dell'anno. Prende invece atto che la Commissione europea, con le osservazioni formulate rispetto all'impostazione seguita dal Governo e dal Parlamento italiano, sembra volere un passo indietro.

  Mauro LIBÈ (UdCpTP), relatore, condivide quanto testè evidenziato e ricorda che la finalità del decreto in questione è quella di conciliare la libera circolazione degli articoli pirotecnici all'interno dell'Unione europea con le fondamentali esigenze di protezione della salute umana, della sicurezza ed incolumità pubblica, con particolare riferimento alla tutela dei consumatori, avuto, altresì, riguardo alla protezione ambientale, nel rispetto dei principi ispiratori della direttiva regolatrice della materia.
  Sottolinea quindi come, certamente, vi è la necessità di prevedere adeguate forme di tutela nei confronti di coloro che producono legalmente gli articoli in questione, nell'ambito della normativa dell'Unione europea di riferimento.

Pag. 22

  Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 12 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Carlo De Stefano e Saverio Ruperto.

  La seduta comincia alle 15.30.

Disposizioni per favorire la testimonianza e la conservazione della memoria storica sui fatti di mafia e terrorismo.
C. 2417 Picierno.

(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica al Governo).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 luglio 2012.

  Mario TASSONE (UdCpTP), relatore, avverte di aver predisposto alcuni ulteriori emendamenti (vedi allegato 4), rispetto a quelli già presentati nella precedente seduta, tenendo conto di quanto emerso dal dibattito e da un'ulteriore riflessione nel frattempo svolta.
  Raccomanda quindi l'approvazione dei propri emendamenti 1.10, 3.10, 6.10 (nuova formulazione), 6.11 e 7.10, che illustra.
  Invita quindi i presentatori a ritirare gli emendamenti Picierno 1.2, Favia 1.1, Picierno 4.2 e Favia 4.1, ritenendo che la questione posta sia di fatto superata con il testo del proprio emendamento 1.10. In particolare, fa presente che la formulazione del proprio emendamento 1.10 è analoga a quella di cui alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, recante «Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso» e richiama, essenzialmente, le previsioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale, così da evitare incertezze interpretative rispetto al testo in esame.
  Esprime, infine, parere favorevole sugli emendamenti Picierno 3.1 e Favia 5.1.

  Il sottosegretario Carlo DE STEFANO esprime parere conforme a quello del relatore.

  Pina PICIERNO (PD) alla luce di quanto evidenziato dal relatore, ritira i propri emendamenti 1.2 e 4.2.

  Mario TASSONE (UdCpTP), relatore, con riferimento agli emendamenti Favia 1.1 e 4.1 evidenzia come, a suo avviso, una estensione eccessiva dell'ambito di riferimento del provvedimento, rischia di vanificare la stessa ratio della proposta di legge in esame. Per queste ragioni ribadisce l'invito al presentatore a ritirare i suddetti emendamenti.

  David FAVIA (IdV) ringrazia il relatore per le precisazioni fornite, di cui comprende lo spirito, ma ribadisce come la sua preoccupazione sia quella di evitare discriminazioni tra vittime, soprattutto se si fa riferimento alle vittime del dovere.

  Mario TASSONE (UdCpTP), relatore, prendendo atto di quanto testè evidenziato dal collega Favia, lo invita – in questa fase dell’iter parlamentare – a ritirare gli emendamenti 1.1 e 4.1, riservandosi di svolgere ulteriori approfondimenti, che consentano in particolare di evitare formulazioni che possano dare luogo a difficoltà di applicazione.

  David FAVIA (IdV) alla luce di quanto testè evidenziato dal relatore, ritira i propri emendamenti 1.1 e 4.1, riservandosi di presentarli in una successiva fase dell’iter parlamentare.

  La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.10 del relatore, Picierno 3.1, 3.10 del relatore, Favia 5.1, 6.10, 6.11 e 7.10 del relatore.

Pag. 23

  Mario TASSONE (UdCpTP), relatore, al fine di evitare rallentamenti nel successivo iter parlamentare, con particolare riguardo all'espressione del parere di competenza da parte della Commissione Bilancio, prospetta l'opportunità di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la trasmissione della relazione tecnica sul testo in esame, come risultante dagli emendamenti approvati, entro un breve lasso di tempo.

  La Commissione delibera di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la trasmissione della relazione tecnica sul testo in esame, come risultante dagli emendamenti approvati, entro il 27 luglio 2012.

  Donato BRUNO, presidente, avverte che, una volta pervenuta la relazione tecnica, sarà prevista un'ulteriore seduta della Commissione per dare atto dei contenuti della stessa. Successivamente, il testo risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle competenti Commissioni in sede consultiva.

  Gianclaudio BRESSA (PD) prospetta l'opportunità di procedere, non appena possibile, al trasferimento alla sede legislativa della proposta di legge in esame, anche alla luce dell'intenso calendario dei lavori dell'Assemblea in questi mesi.

  Mario TASSONE (UdCpTP), relatore, comprende le ragioni della proposta testè formulata dal collega Bressa ma ritiene che su un tema quale quello affrontato dalla proposta di legge in titolo, che oltretutto prevede interventi nelle scuole e in varie sedi per non perdere la memoria di quanto accaduto, sia quanto mai importante prevedere un dibattito, ampio e condiviso, in una sede plenaria quale è l'Assemblea.

  Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
C. 5148 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato e C. 4834 cost. Consiglio regionale del Friuli- Venezia Giulia.
(Seguito dell'esame e rinvio)

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 luglio 2012.

  Donato BRUNO, presidente, ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative è scaduto alle ore 11 di martedì 10 luglio e avverte che sono stati presentati l'emendamento Favia 1.1 e l'articolo aggiuntivo Favia 1.01 (vedi allegato 5). Sostituendo il relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, invita il presentatore delle proposte emendative a ritirarle, avvertendo che altrimenti il parere si intende contrario. Precisa che il suo parere non è motivato da una contrarietà nel merito delle proposte emendative, ma dalla considerazione che una ulteriore lettura del provvedimento da parte del Senato in prima deliberazione potrebbe allungare i tempi di esame del testo e metterne a rischio l'approvazione.

  Il sottosegretario Saverio RUPERTO esprime parere conforme a quello del presidente.

  David FAVIA (IdV) insiste per la votazione delle sue proposte emendative.

  Gianclaudio BRESSA (PD), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Favia 1.1 e sull'articolo aggiuntivo Favia 1.01, chiarisce non c’è, da parte del suo gruppo, una contrarietà nel merito delle proposte emendative, ma soltanto il timore che, nella navette tra Camera e Senato, il provvedimento finisca per non essere approvato e non si ottenga il risultato di ridurre il numero dei consiglieri regionali.

  Mario TASSONE (UdCpTP), premesso di parlare a titolo personale, e non in nome del gruppo, preannuncia che si Pag. 24asterrà dalla votazione sulle proposte emendative in esame, nella convinzione che gli statuti speciali dovrebbero essere abrogati e che tutte le regioni dovrebbero essere disciplinate nello stesso modo.

  Maria Piera PASTORE (LNP), premesso che il suo gruppo voterà contro le proposte emendative in esame per le ragioni evidenziate dal presidente e dal deputato Bressa, osserva che anche lei vorrebbe che tutte le regioni fossero disciplinate nello stesso modo, ma nel senso che tutte dovrebbero godere dell'autonomia attualmente riservata alle regioni a statuto speciale.

  Giuseppe CALDERISI (PdL) dichiara che anche il suo gruppo è contrario a modificare il testo trasmesso dal Senato per evitare ritardi e rischi di una ulteriore lettura del provvedimento da parte dell'altro ramo del Parlamento.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Favia 1.1 e l'articolo aggiuntivo Favia 1.01.

  Donato BRUNO, presidente, avverte che il testo sarà trasmesso alla Commissione parlamentare per le questioni regionali competente in sede consultiva. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale.
C. 4664 cost. Palomba, C. 4711 cost. Consiglio regionale della Sardegna e C. 5149 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 luglio 2012.

  Donato BRUNO, presidente, ricorda che nella precedente seduta si era riservato di prospettare alla Commissione gli adempimenti procedurali necessari per il prosieguo dell'iter del provvedimento, alla luce di quanto disposto dall'articolo 54 dello Statuto speciale per la regione Sardegna.
  Ricorda che l'articolo 54 dello Statuto speciale per la regione Sardegna prevede al secondo comma che i progetti di modificazione dello statuto medesimo di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi. Alla luce di tale previsione risulta necessario acquisire il parere del Consiglio regionale della Sardegna sulla proposta di legge costituzionale C. 4664, d'iniziativa del deputato Palomba.
  Per quanto riguarda invece il progetto di legge costituzionale C. 5149, trasmesso dal Senato, ricorda che questo consiste nel testo unificato del disegno di legge S. 2991, d'iniziativa dello stesso Consiglio regionale della Sardegna, e del disegno di legge S. 2923, d'iniziativa del senatore Sanna e altri. Su tale ultimo disegno di legge, il parere del Governo è stato richiesto durante l'esame del provvedimento al Senato.
  Avverte quindi che, se non vi sono obiezioni, scriverà al Presidente della Camera perché segnali al Governo l'esigenza di acquisire il parere sulla proposta di legge C. 4664.

  David FAVIA (IdV) concorda con le valutazioni del presidente. Aggiunge che il suo gruppo ha avuto assicurazione, mediante contatti informali, che dal Consiglio regionale della Sardegna giungerà una risposta in tempi brevi.

  Donato BRUNO, presidente, preso atto non vi sono obiezioni e che nessun altro chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie.
C. 5150 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato e C. 4856 cost. Assemblea regionale siciliana.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 luglio 2012.

Pag. 25

  Donato BRUNO, presidente, ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative è scaduto alle ore 11 di martedì 10 luglio e avverte che non sono stati presentati emendamenti. Comunica che il testo in esame sarà quindi trasmesso alla Commissione parlamentare per le questioni regionali per l'acquisizione del relativo parere. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri.
C. 2431 Di Biagio, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai, C. 4236 Bressa, C. 4836 Livia Turco e C. 5274 Cazzola.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 luglio 2012.

  Donato BRUNO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il deputato Bressa ha chiesto che venisse previsto un congruo tempo per la trattazione delle proposte di legge in titolo e che a questo fine fosse convocata una seduta nella giornata di oggi, in modo da concludere l'esame preliminare e passare alla fase successiva. Fa presente che la seduta è stata convocata dalla presidenza, come richiesto dal deputato Bressa, ma che sono tuttavia assenti diversi deputati iscritti a parlare sulle proposte in esame.
  Propone pertanto di rinviare l'esame alla prossima settimana, prevedendo la prosecuzione della discussione di carattere generale nelle giornate di martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 luglio, e di attendere quindi nella settimana successiva la presentazione, da parte delle relatrici, di una proposta di testo base, rispetto al quale fissare il termine per la presentazione di emendamenti. Sottolinea che la previsione di tre sedute per la conclusione della discussione preliminare permette ai deputati che intendono intervenire di organizzarsi al meglio e va nel contempo incontro alla richiesta del deputato Bressa di concludere questa fase di esame per passare alla successiva. Fa presente, per inciso, che allo stato il provvedimento non è iscritto nel calendario dei lavori dell'Aula.

  Mauro LIBÈ (UdCpTP) dichiara la disponibilità del suo gruppo rispetto a questa organizzazione dei lavori.

  Salvatore VASSALLO (PD) preannuncia la imminente presentazione di una sua proposta di legge su questa materia e chiede di poter intervenire dopo che questa sia stata assegnata alla Commissione.

  David FAVIA (IdV) concorda sull'organizzazione dei lavori proposta dal presidente, sottolineando l'importanza del provvedimento in esame ed auspicando che possa essere approvato il prima possibile.

  Gianclaudio BRESSA (PD) si dichiara non contrario a protrarre di una ulteriore settimana la discussione di carattere generale, purché sia chiaro che dopo si passerà alla fase di esame successiva.

  Giuseppe CALDERISI (PdL) si dichiara non contrario a che si stabilisca preventivamente le sedute da dedicare al seguito dell'esame preliminare. Sottolinea che si tratta di un provvedimento importante e delicato ed esprime l'auspicio che si possa giungere a una soluzione condivisa. Preannuncia che svolgerà un intervento nel merito.

  Pierguido VANALLI (LNP) sottolinea l'importanza di assicurare tempi di discussione congrui e proporzionati alla delicatezza del tema in discussione e preannuncia che interverranno nel merito delle proposte tutti i deputati del suo gruppo componenti la Commissione.

  Sesa AMICI (PD), relatore, anche a nome della relatrice Bertolini, integra la relazione introduttiva con riferimento alle Pag. 26proposte di legge da ultimo abbinate. Ricorda che la proposta di legge C. 4836 Livia Turco consta di due articoli. L'articolo 1 prevede che acquistino la cittadinanza italiana i figli di stranieri che nascano in Italia, a condizione che almeno uno dei genitori sia residente legalmente in Italia da almeno cinque anni ovvero sia nato in Italia e vi risieda legalmente da almeno un anno e che vi sia la dichiarazione di volontà di uno dei genitori nell'atto di nascita. L'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dal compimento della maggiore età se in possesso di altra cittadinanza. Qualora manchi la dichiarazione di volontà dei genitori, gli stranieri nati in Italia con gli stessi requisiti – cioè almeno un genitore residente legalmente in Italia da almeno cinque anni ovvero nato in Italia e residente nel Paese legalmente da almeno un anno – acquistano la cittadinanza, senza ulteriori condizioni, se ne fanno richiesta entro due anni dal compimento della maggiore età.
  L'articolo 2 riguarda i minori che non hanno i predetti requisiti e consente al minore straniero nato in Italia o entratovi prima del compimento del quinto anno di età e che abbia risieduto legalmente in Italia fino al compimento della maggiore età di diventare cittadino mediante una dichiarazione da rendere entro un anno dal compimento della maggiore età.
  Per quanto riguarda il minore straniero legalmente residente in Italia, la proposta prevede che acquisti la cittadinanza italiana, su istanza dei genitori o del soggetto esercente la potestà genitoriale secondo l'ordinamento del Paese di origine, a condizione che abbia frequentato un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado ovvero secondaria superiore presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione ovvero un percorso di istruzione e di formazione professionali idoneo al conseguimento di una qualifica professionale. Entro un anno dal compimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare alla cittadinanza italiana, se in possesso di un'altra cittadinanza,. In mancanza dell'istanza dei genitori, il minore, alle medesime condizioni sopra dette, diviene cittadino italiano ove dichiari, entro due anni dal compimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
  Passando alla proposta di legge C. 5274 Cazzola, questa consta di due articoli. L'articolo 1 estende il diritto di cittadinanza per nascita ai nati sul territorio della Repubblica da genitori stranieri entrambi residenti nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni e titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. L'articolo 2 prevede che il minore nato da genitori stranieri acquisti la cittadinanza italiana, su istanza dei genitori, a condizione che abbia terminato il ciclo di istruzione obbligatoria in Italia.

  Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Giovedì 12 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

  La seduta comincia alle 16.05.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

  Donato BRUNO, presidente, comunica che, a seguito della riunione del 5 luglio 2012 dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto, ai sensi degli articoli 23, comma 3, e 25, comma 2, del regolamento, il seguente programma dei lavori per il trimestre luglio-settembre 2012:

PROGRAMMA DEI LAVORI PER IL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2012.

  Comunico che a seguito della riunione del 14 giugno 2012 dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Pag. 27gruppi, è stato predisposto, ai sensi degli articoli 23, comma 3, e 25, comma 2, del regolamento, il seguente programma dei lavori per il trimestre giugno-agosto 2012:

Sede legislativa:
  C. 5284 D'Alema: Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto

Sede referente:
  C. 18 cost. Zeller: Distacco dei comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia dalla regione Veneto e loro aggregazione alla regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.
  C. 23 cost. Zeller: Norme per il riconoscimento della riserva di posti nel consiglio provinciale di Belluno e nel consiglio regionale del Veneto in favore della minoranza linguistica ladina della regione Veneto presente nei territori dei comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia.
  C. 24 Zeller: Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto.
  C. 103 Angeli ed abb./A: Norme in materia di cittadinanza.
  C. 107 Angeli: Istituzione della «Festa nazionale dell'amicizia».
  C. 137 Ascierto ed abb.: Delega al Governo per il riordino delle carriere e altre disposizioni concernenti il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
Commissioni riunite (I e IV):
  C. 176 cost. Pini: Istituzione della Regione Romagna.
  C. 244 Maurizio Turco ed abb.: Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.
  C. 284 Sereni ed altri: Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica.
  C. 441 cost. Amici: Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
  C. 447 Zaccaria ed altri: Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria.
  C. 494 Capitanio Santolini e Volontè: Istituzione della «Giornata nazionale della famiglia».
  C. 588 Tassone: Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia.
  C. 609 Caparini ed altri: Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.
  C. 610 Caparini ed altri: Modifica all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle lingue storiche regionali.
  C. 650 cost. D'Antona e Vannucci: Modifiche agli articoli 56, 57 e 92 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Governo.
  C. 656 D'Antona ed abb.: Istituzione della Giornata della memoria per le vittime della mafia.
  C. 895 Consolo: Disposizioni per migliorare la redazione e la comprensibilità dei testi normativi.
  C. 962 cost. Gianfranco Conte ed altri: Modifica all'articolo 53 della Costituzione in materia di principi generali della legislazione tributaria e garanzia dei diritti del contribuente.
  C. 974 Bertolini ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione della donna di origine extracomunitaria presente in Italia.Pag. 28
  C. 1052 Santelli: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione delle donne e dei minori nelle comunità rom presenti in Italia.
  C. 1087 Romano e Tassone: Modifica dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e di altri organismi associativi degli enti locali per fenomeni di infiltrazione mafiosa.
  C. 1242 cost. Gibelli ed abb.: Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.
  C. 1246 Gibelli e Cota: Disposizioni concernenti la realizzazione di nuovi edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi.
  C. 1409 Calabria ed altri: Istituzione della Giornata nazionale della solidarietà sociale.
  C. 1456 Paglia: Legge quadro sulla polizia locale.
  C. 1475 Giorgio Merlo ed abb.: Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la presentazione di liste elettorali e candidature e per la richiesta di referendum.
  C. 1527 Cirielli: Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e all'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, e introduzione dell'articolo 7-bis della legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di riserve di posti in favore dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata e in ferma breve.

Commissioni riunite (I e IV):
  C. 1709 cost. Mantini ed altri: Modifica all'articolo 117 della Costituzione. Introduzione del turismo nell'elenco delle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni.
  C. 1850 Rondini: Norme in favore dei militari vittime del dovere in tempo di pace.
  C. 2053 cost. Calderisi ed altri: Introduzione dell'articolo 107-bis della Costituzione, concernente l'istituzione del procuratore di giustizia.
  C. 2136 Biancofiore: Norme per il sostegno della comunità di lingua italiana della provincia di Bolzano.
  C. 2375 Pianetta ed altri e C. 3538 Di Virgilio: Istituzione della Commissione parlamentare per la tutela e la promozione dei diritti umani.

Commissioni riunite (I e III):
  C. 2417 Picierno ed altri: Disposizioni per favorire la testimonianza e la conservazione della memoria storica sui fatti di mafia e terrorismo.
  C. 2431 Di Biagio ed abb.: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri.
  C. 2461 Rivolta ed altri: Nuove norme in materia di Servizio civile nazionale.
  C. 2505 Governo: Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili.

Commissioni riunite (I e XII) (Provvedimento rinviato alle Commissioni dall'Aula):
  C. 2538 Sbai: Modifiche all'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di tutela dei diritti dei minori stranieri.
  C. 3218 Galletti: Modifica all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, in materia di svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali.
  C. 3232 Angeli: Modifica all'articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di requisiti per la candidatura alla Pag. 29Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero.
  C. 3275 Angeli: Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.
  C. 3473 Bertolini: Modifiche agli articoli 115 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di intermediazione nel settore della vigilanza e dell'investigazione privata.
  C. 3518 Franceschini ed altri: Norme in materia di incompatibilità tra le cariche elettive e di governo appartenenti a diversi livelli territoriali.
  C. 3520 Vernetti: Modifica all'articolo 2 della legge 15 dicembre 199, n. 482, in materia di tutela della lingua storica piemontese.
  C. 3572 Reguzzoni: Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
  C. 3608 Gidoni ed altri: Trasformazione della «provincia di Belluno» in «provincia di Belluno – Dolomiti».
  C. 3658 Lupi: Istituzione della giornata nazionale del Calendario gregoriano di cui è autore Luigi Lilio.
  C. 3663 Franceschini ed altri: Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.
  C. 3672 Cazzola ed altri: Modifica dell'articolo 39 della Costituzione in materia di rappresentanza e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali.
  C. 3762 Cirielli ed altri: Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, in materia di accesso al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici della Polizia di Stato da parte dei congiunti di appartenenti alle Forze di polizia vittime del dovere.
  C. 3851 Binetti ed altri: Istituzione dell'Autorità garante dei diritti della famiglia.

Commissioni riunite (I e XII):
  C. 3861 Di Stanislao: Modifica all'articolo 5 del decreto del presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, in materia di accesso dei congiunti di appartenenti alle forze di polizia vittime del dovere al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici della polizia di stato.
  C. 4063 Bragantini: Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza.

Commissioni riunite (I e VIII):
  C. 4144 Governo ed abb.: Modifiche agli articoli 41, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione.
  C. 4151 Di Pietro: Sanzioni in materia di candidatura dei soggetti condannati o sottoposti a procedimenti penali per delitti di particolare gravità, ovvero sottoposti a misure di prevenzione, alle elezioni politiche, europee, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali.
  C. 4181 Cavallotto ed altri: Modifica all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di riconoscimento, tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico, risorgimentale, letterario e filologico della lingua regionale piemontese.
  C. 4228 Luciano Dussin: Modifica all'articolo 136 della Costituzione, concernente il quorum per l'adozione delle sentenze della Corte costituzionale che dichiarano l'illegittimità costituzionale di norme di legge o di atto avente forza di legge.
  C. 4229 Luciano Dussin: Modifica all'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di Pag. 30durata di validità della carta d'identità, nonché disposizioni in materia di iscrizione degli stranieri nell'anagrafe della popolazione residente.
  C. 4252 Di Pietro: Introduzione dell'articolo 4-bis della legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità tra il mandato parlamentare e l'esercizio della professione di avvocato.
  C. 4253 Di Pietro: Introduzione dell'articolo 4-bis della legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilita tra il mandato parlamentare e l'esercizio delle professioni intellettuali regolamentate.
  C. 4259 Tassone ed altri: Perequazione del trattamento economico e normativo del personale dirigente e direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del corrispondente personale delle Forze armate e di polizia.
  C. 4275 cost. Governo ed abb.: Riforma del Titolo IV della Parte II della Costituzione.

Commissioni riunite (I e II):
  C. 4448 Galletti e Libè: Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.
  C. 4502 Cassinelli ed altri: Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione delle patologie connesse ai disturbi del comportamento alimentare.
  C. 4534, approvata dal Senato ed abb.: Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.
  C. 4567 Governo: Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina della Conferenza permanente dei livelli di governo.
  C. 4568, approvata dal Senato ed abb.: Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse.
  C. 4659 Paglia: Istituzione della Giornata nazionale per la celebrazione dell'Unità d'Italia.
  C. 4664 cost. Palomba ed abb.: Modifica dell'articolo 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, concernente la riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale.
  C. 4806 cost. Libè ed altri: Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.
  C. 4834 cost. Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e abb.: Modifica dell'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).
  C. 4856 cost. Assemblea regionale siciliana e abb.: Modifica all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie e C. 5150 cost, approvata in 1a deliberazione, dal Senato.
  C. 4901 Dal Lago e abb.: Modifiche agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di trattamenti economici erogati a carico delle finanze pubbliche.

Commissioni riunite (I e XI):
  C. 4998, approvata dalla 1a Commissione permanente del Senato: Senatori DE TONI ed altri: «Modifiche all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché agli articoli 2, 28 e 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di determinazione della popolazione negli enti locali» (approvata dalla 1a Commissione permanente del Senato).
  C. 5210 Governo: Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre Pag. 312011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  C. 5246 Dozzo ed altri: Modifica all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di riconoscimento, tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico, storico, letterario e filologico della lingua regionale veneta.

  Proposte di legge costituzionale di modifica della Costituzione.

  Indagini conoscitive in corso di svolgimento.

  Indagine conoscitiva sui recenti fenomeni di protesta organizzata in forma violenta in occasione di manifestazioni e sulle possibili misure di prevenzione e di contrasto di tali fenomeni (Scadenza: 31 luglio 2012).

Atti del Governo:
  Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, nonché disciplina (Atto n. 487).
  Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici (Atto n. 490).

  La Presidenza si riserva di inserire all'ordine del giorno i progetti di legge assegnati alla Commissione in sede consultiva, gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere, gli eventuali disegni di legge di conversione di decreti-legge e gli atti dovuti, nonché sedute per lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo.

  La Commissione prende atto.

  La seduta termina alle 16.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 12 luglio 2012.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.25.

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