CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 luglio 2012
680.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 263

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del Presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 14.30.

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese.
C. 5312 Governo.
(Parere alle Commissioni VI e X).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 luglio 2012.

  Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, ad integrazione della relazione svolta lo scorso 4 luglio desidera richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che diverse misure contenute nel decreto legge in esame si inseriscono nelle raccomandazioni predisposte dalla Commissione europea in esito all'esame del programma di stabilità e del programma nazionale di riforma dell'Italia nell'ambito del Semestre europeo 2012 e, più in generale, nel quadro degli obiettivi ed indirizzi definiti dall'Unione europea in materia di crescita e occupazione.
  Per quanto riguarda invece la compatibilità del provvedimento con la normativa dell'Unione europea, le disposizioni che maggiormente investono i profili comunitari sono contenute negli articoli 17, 59, comma 3, 59, comma 14, e 60 del decreto-legge.
  In particolare, l'articolo 17 interviene in materia di autoservizi pubblici non di linea disponendo la proroga fino al 31 dicembre 2012 dei termini, previsti all'articolo 2, comma 3 del decreto-legge n. 40 del 2010, per l'emanazione del decreto ministeriale recante le disposizioni attuative per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. Come evidenziato nella Relazione governativa, la proroga si rende necessaria per evitare l'entrata in vigore di una disposizione che contiene elementi fortemente restrittivi della concorrenza, tra cui in particolare la nuova normativa introdotta dall'articolo 29, comma 1-quater del decreto-legge n. 207/2008 nella legge quadro n. 21 del 1992. Tali ultime disposizioni presentano infatti profili problematici in relazione al rispetto dei principi di libertà di stabilimento (articolo 49 TFUE) e tutela della concorrenza (articoli 101 e 102 TFUE). La proroga del termine disposta dall'articolo 17 del decreto legge in esame si rende pertanto necessaria attesa anche la pendenza, in sede di Corte di Giustizia dell'Unione europea di una domanda di pronuncia pregiudiziale avente ad oggetto la compatibilità comunitaria di alcune norme della legge quadro sui servizi pubblici non di linea (C-162/12). Ricorda, al riguardo, che le disposizioni introdotte con l'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207/2008, riguardano specificamente il servizio di noleggio con conducente, in relazione al quale sono stati ampliati gli obblighi a carico degli esercenti ed introdotte specifiche limitazioni, prevedendo una preventiva autocertificazione per l'accesso Pag. 264nel territorio di altri comuni; nuove modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni, con obbligatoria disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione; l'obbligo di inizio e termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente presso la rimessa; l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un «foglio di servizio»; il divieto di sostare in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia presente il servizio di taxi.
  Con riferimento alle disposizioni riguardanti gli aiuti di stato nel settore agricolo, il mercato ittico e gli aiuti di Stato nei settori della ricerca e sviluppo, segnala in primo luogo l'articolo 59, comma 3, che destina le somme presenti sul bilancio dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura al finanziamento di «misure a sostegno del settore agricolo e specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato». Il comma successivo attribuisce ad un decreto ministeriale il potere di definire le modalità di applicazione del comma 3 e di quantificare le risorse finanziare da destinare alle misure ed interventi suddetti «in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato». Ricorda in proposito che la Commissione europea ha adottato orientamenti relativi agli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale per il periodo 2007-2013, che fissano una serie di regole applicabili agli aiuti notificati dagli Stati membri. Si tratta di regole complementari a quelle previste dal Regolamento di esenzione (CE) n. 1857/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli. Nell'ambito degli orientamenti, gli aiuti di Stato sono suddivisi in quattro categorie (tra le quali figura quella delle «misure di sviluppo rurale») all'interno delle quali vi è un'ulteriore differenziazione di disciplina a seconda dello specifico settore di intervento.
  Si sofferma quindi sui contenuti dell'articolo 59, comma 14, in materia di prodotti della pesca, che stabilisce che «i soggetti che effettuano la vendita al dettaglio e la somministrazione dei prodotti della pesca possono utilizzare nelle etichette e in qualsiasi altra informazione fornita per iscritto al consumatore, la dicitura «prodotto italiano» o altra indicazione relativa all'origine italiana o alla zona di cattura più precisa di quella obbligatoriamente prevista dalle disposizioni vigenti in materia». Il comma 16, ai fini dell'attuazione del comma 14 (che per un evidente refuso viene indicato come comma 15), dispone che con successivo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ne vengano definiti i dettagli applicativi «anche in relazione alla identificazione delle zone di cattura e/o di allevamento, nonché alla conformità alle disposizioni del Regolamento 2065/01/CE». In proposito, il Regolamento 2065/01/CE stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. L'articolo 4 del Regolamento 104/2000, relativamente all'informazione dei consumatori, dopo aver fatto salva la direttiva 79/112/CE in materia di etichettatura – sostituita dalla direttiva 2000/13 – dispone che nell'indicazione o nell'etichetta sia riportata la denominazione commerciale della specie, il metodo di produzione (cattura in mare o nelle acque interne o allevamento) e la zona di cattura. L'articolo 5 del Regolamento 2065/01/CE reca la disciplina dell'indicazione della zona di cattura autorizzando comunque, nel comma 2, gli operatori a «menzionare una zona di cattura più precisa».
  Richiama infine l'articolo 60, che definisce il campo di applicazione della disciplina in materia di aiuti di Stato in favore dei settori della ricerca ed individua i soggetti ammissibili, le tipologie e gli strumenti di intervento. Ai fini della individuazione delle attività che possono definirsi come attività di «ricerca fondamentale», «ricerca industriale» e «sviluppo industriale», il comma 2 contiene un esplicito rinvio ai contenuti della Comunicazione Pag. 265della Commissione europea 2006/C-323 recante la «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione».
  Segnala quindi che, in materia di gare nel settore idroelettrico, di cui all'articolo 37, il 14 marzo 2011 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura d'infrazione 2011-2026) ritenendo in contrasto con gli obblighi previsti dall'articolo 49 TFUE l'articolo 15 comma 6-ter, lettere b) e d) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla L. 122/2010, che prevede una proroga automatica a favore del concessionario uscente nell'ambito della procedura di attribuzione delle concessioni idroelettriche. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 205 del 4 luglio 2011, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma, le autorità italiane sono impegnate a predisporre un decreto interministeriale – recante i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri e termini concernenti la procedura di gara prevista dall'articolo 12, comma 2, n. 79/1999 – per consentire alle Regioni di indire le gare per l'attribuzioni in scadenza e a trasmetterne alla Commissione la bozza e il relativo calendario di attuazione.
  Rinvia, infine, alla documentazione predisposta dagli uffici per quanto concerne l'illustrazione dei documenti all'esame dell'Unione europea nelle materie toccate dal provvedimento, con particolare riferimento alle disposizioni in tema di project bond (articolo 1), di affidamento lavori a terzi nelle concessioni (articolo 4), di piani nazionali per le città (articolo 12), di porti (articolo 14), di agenda digitale (articoli da 18 a 22), di contributi per nuove assunzioni di profili altamente qualificati (articolo 24), di riconversione e riqualificazione industriale (articolo 27), di finanziamenti alle imprese (articolo 32), di biocarburanti (articolo 34), di ricerca ed estrazione di idrocarburi (articolo 35), di bonifiche dei siti petroliferi contaminati (articolo 36), di infrastrutture energetiche (articolo 38), di imprese a forte consumo di energia (articolo 39), di internazionalizzazione delle imprese (articolo 42), di servizi pubblici locali (articolo 53), di sviluppo dell'occupazione nella green economy (articolo 57), di ricerca scientifica e tecnologica (articoli 60-63), di pratica sportiva (articolo 64) e di turismo (articolo 67).
  In considerazione del fatto che sono in corso di esame da parte delle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive numerosi emendamenti, riterrebbe opportuno rinviare l'espressione del parere sul provvedimento, al fine di poter deliberare sul testo come risultante dalle eventuali modifiche approvate.

  Enrico FARINONE (PD) condivide la proposta di rinvio del seguito dell'esame formulata dal relatore.

  Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese.
Testo unificato C. 3970 Dal Lago e abb.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 giugno 2012.

  Massimo NICOLUCCI (PdL), relatore, richiama i contenuti della relazione svolta lo scorso 20 luglio e formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1), che illustra nel dettaglio.

  Sandro GOZI (PD) sottolinea l'importanza del provvedimento, che va nella giusta direzione di una semplificazione dell'attività delle imprese, con particolare riferimento ai pagamenti nelle transazioni commerciali. Occorre tuttavia evitare – come la proposta di parere opportunamente mette in rilievo – di imporre aggravi Pag. 266ulteriori, che vanno al di là di quanto previsto dalla direttiva che si intende recepire e che possono tradursi in uno svantaggio competitivo per le aziende italiane.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato.
Testo unificato C. 3696 Antonino Foti e abb.
(Parere alle Commissioni X e XI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ricorda che il provvedimento in esame, risultante dall'unificazione di 6 proposte di legge di iniziativa parlamentare, si compone di 14 articoli recanti interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile.
  L'articolo 1 definisce le finalità della proposta di legge (promozione della ripresa del sistema produttivo, incremento dei livelli di occupazione e sviluppo dell'imprenditorialità diffusa), i soggetti beneficiari (tutte le donne e gli uomini di età inferiore a 38 anni), prevedendo l'incremento delle misure agevolative qualora i soggetti beneficiari operino in «zone assistite».
  L'articolo 2 prevede agevolazioni in materia previdenziale: una riduzione per il primo triennio di attività della contribuzione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233 per i soggetti di cui all'articolo 1 (con possibilità di riscatto della stessa e con disciplina particolare per quanti operino in «zone assistite»); una riduzione dei contributi previdenziali per le donne disabili, anche quando assunte con contratti di apprendistato.
  L'articolo 3 prevede per le lavoratrici autonome che hanno usufruito del congedo di maternità, la possibilità di scegliere tra i congedi parentali ed una indennità per un periodo di 6 mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino, nel caso si avvalgano, per lo svolgimento delle cure parentali, di un parente entro il terzo grado o di un affine entro il secondo grado, per un orario giornaliero di almeno 6 ore. Questi ultimi, solo se lavoratori dipendenti, hanno diritto al collocamento in aspettativa per l'intero periodo di durata delle cure parentali; e, anche se lavoratori autonomi o parasubordinati, altresì alla copertura figurativa per l'intero periodo in cui hanno prestato le cure parentali.
  L'articolo 4 stabilisce l'attribuzione di un credito d'imposta ai soggetti di cui all'articolo 1 che assumano con contratto a tempo indeterminato, nei primi 36 mesi di esercizio dell'attività d'impresa, fino a 2 lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati, disabili, precari con contratto di lavoro flessibile a tempo determinato, o con contratto di collaborazione continuata e continuativa, o a progetto in regime di monocommittenza. Nel caso di assunzioni con contratto a tempo determinato, il credito d'imposta è stabilito in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Sono quindi previste condizioni di operatività e di decadenza del diritto a fruire del credito d'imposta.
  L'articolo 5 contiene una delega al Governo per l'introduzione di un regime fiscale agevolato per le microimprese giovanili e femminili, stabilendo i relativi principi e criteri direttivi.
  L'articolo 6 detta disposizioni tendenti a favorire l'accesso al credito delle microimprese giovanili e femminili.
  L'articolo 7 detta disposizioni in materia di tutela e sostegno dell'autoimprenditorialità femminile.
  L'articolo 8 contiene disposizioni in materia di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro, disciplinando i casi di applicabilità del decreto legislativo 9 aprile Pag. 2672008, n. 81 ai titolari e soci delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 10 ed ai loro familiari.
  L'articolo 9 detta alcune norme a favore delle imprese sociali.
  L'articolo 10 disciplina le forme imprenditoriali, costituite dai soggetti di cui all'articolo 1, cui si riconoscono le agevolazioni previste. A tal fine, l'attività imprenditoriale è ammessa nella sua forma individuale, di impresa familiare, di società in nome collettivo o in accomandita semplice, di società cooperativa, di società a responsabilità limitata, purché i requisiti di sesso ed età anagrafica di cui all'articolo 1 siano posseduti dalla maggioranza dei soci oppure, per le società diverse dalle cooperative, da almeno uno solo in caso di due soci.
  L'articolo 11 novella in più punti l'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, relativo alla disciplina fiscale riguardante i soggetti che operano nei settori bancario, finanziario ed assicurativo.
  L'articolo 12 contiene una disposizione formulata in termini di interpretazione autentica della delega di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, il cui esercizio si intende riferito, in quanto compatibile, anche ai «lavoratori autonomi economicamente dipendenti».
  L'articolo 13 introduce, dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 42, l'articolo 6-bis, a norma del quale i contributi non utilizzati per il calcolo della pensione possono costituire, a domanda, una pensione supplementare.
  L'articolo 14 disciplina la copertura finanziaria del provvedimento.
  Ai fini dell'esame della compatibilità del provvedimento con la normativa comunitaria, segnala che l'articolo 1, comma 1 sancisce che lo Stato sostiene l'avvio di nuove micro imprese giovanili e femminili adottando le misure previste dalla presente proposta di legge in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione e nei limiti degli aiuti di importanza minore (de minimis) di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione. Il comma 2 del medesimo articolo dispone che gli aiuti concessi ai sensi della presente proposta di legge sono compatibili con il mercato interno UE, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE e che sono preventivamente notificati alla Commissione europea ai fini della verifica della compatibilità comunitaria, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato medesimo. Infine, l'articolo 9 prevede che le agevolazioni rispetto agli adempimenti previsti in materia di gestione dei rifiuti dal decreto legislativo 152/2006 devono essere previste in conformità alla normativa UE, e, in particolare, alla direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991.
  Per quanto riguarda, invece, i documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, ritenuti rilevanti nelle materie disciplinate dalla proposta di legge in esame, ricorda che la Commissione europea il 18 aprile 2012 ha presentato una comunicazione intitolata «Verso una ripresa fonte di occupazione» (COM(2012)173) nella quale invita gli Stati membri, in particolare, a: ridurre il cuneo fiscale sul lavoro; promuovere il lavoro autonomo, le imprese sociali e la creazione di nuove imprese, anche attraverso una maggiore disponibilità di servizi di microfinanziamento all'avviamento di imprese e regimi che convertano le indennità di disoccupazione in contributi per nuove imprese; sfruttare il potenziale di creazione di posti di lavoro in alcuni settori chiave quali: l'economia verde, l'assistenza sociale e sanitaria; le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
  Il 30 novembre 2011 la Commissione ha presentato una proposta (COM(2011)834) relativa al programma per la competitività delle imprese e PMI (COSME) che, con un bilancio di 2,5 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, intende aumentare la competitività delle imprese e delle PMI con particolare attenzione al miglioramento dell'accesso ai finanziamenti, con specifico riferimento ai giovani imprenditori e all'imprenditoria femminile.
  Il 20 giugno 2012 la Commissione europea ha avviato una consultazione sulla Pag. 268revisione del regolamento generale di esenzione per categoria (regolamento CE n. 800/2008), in scadenza il 31 dicembre 2013, che dichiara compatibili con il mercato comune, tra gli altri, gli aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI e altre forme di aiuto quali gli aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione e gli aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile.
  Con riferimento all'articolo 3, ricorda che la Commissione europea ha presentato nel 2008 una proposta di direttiva (COM(2008)637) concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. In particolare, la proposta della Commissione estende la durata minima del congedo di maternità da 14 a 18 settimane e, per quanto riguarda l'indennità corrisposta durante il congedo di maternità, stabilisce che essa possa essere ritenuta adeguata se assicura un reddito equivalente all'ultima retribuzione mensile percepita o a una retribuzione mensile media, entro il limite di un eventuale massimale stabilito dalle legislazioni nazionali. Segnalo che l'iter di approvazione della proposta risulta bloccato in seno al Consiglio poiché la maggioranza delle delegazioni ha ritenuto eccessivi gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in materia di durata e retribuzione dei congedi.
  Infine, con riferimento all'articolo 7, segnala che la promozione dell'imprenditorialità femminile e del lavoro autonomo rappresenta una delle priorità della nuova strategia 2010-2015 per la promozione della parità fra uomini e donne nell'Unione europea (COM(2010)491).
  Richiama infine l'attenzione dei colleghi sul fatto che il Consiglio dell'UE, il 10 luglio 2012, ha approvato le raccomandazioni all'Italia presentate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura del semestre europeo. In particolare, la Commissione ha invitato l'Italia a: assumere ulteriori iniziative per affrontare la disoccupazione giovanile attraverso incentivi per lo start up delle nuove imprese; prendere misure per incentivare la partecipazione delle donne al lavoro. Si tratta di tematiche molto importanza, rispetto alle quale occorre svolgere adeguato approfondimento.

  Sandro GOZI (PD) concorda sull'importanza dei temi richiamati dal relatore, con particolare riferimento alle raccomandazioni approvate dall'Ecofin il 10 luglio scorso. Riterrebbe altresì opportuno inserire un richiamo nel parere al tema, assai rilevante, del congedo di paternità e della sua remunerazione, su cui il Parlamento europeo è intervenuto in più occasioni, anche con finalità di promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro.

  Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del Presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
Atto n. 486.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Pag. 269

  Andrea RONCHI (Misto-FCP), relatore, illustra i contenuti dell'atto, ricordando che la XIV Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (Atto n. 486).
  Il citato decreto legislativo n. 141 del 2010, oltre a recepire la direttiva 2008/48/CE, in tema di contratti di credito ai consumatori, ha operato – in seno alla delega conferita dalla legge n. 88 del 2009 e successive modifiche – specifiche innovazioni all'interno del Testo unico delle leggi in materia bancaria a creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nonché nell'ambito della disciplina speciale in materia creditizia riguardante gli operatori del settore.
  È stato anzitutto ricondotto all'interno del TUB, l'insieme di disposizioni speciali intervenute, nel tempo, sulla materia della trasparenza contrattuale (Titolo II del decreto legislativo n. 141 del 2010).
  Il Titolo III del provvedimento ha operato la prevista revisione della disciplina degli intermediari finanziari, mentre il Titolo IV ha innovato la normativa su agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.
  Accanto alle modifiche al TUB, sono state inoltre emanate disposizioni in materia di incompatibilità e di requisiti (tecnico-informatici, patrimoniali, di professionalità ed onorabilità) richiesti ai citati soggetti. È stato poi compiutamente disciplinato l'organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi; infine, è stata introdotta la fattispecie criminosa di esercizio abusivo dell'attività di mediazione creditizia e di agenzia in attività finanziaria.
  Ricorda, inoltre, che un primo intervento correttivo al decreto legislativo n. 141 è stato operato dal decreto legislativo n. 218 del 2010, il quale ha riallineato e chiarito i tempi di entrata in vigore della disciplina dettata dal predetto decreto legislativo n. 141 ed ha ricondotto alla fonte legislativa parte della relativa disciplina di attuazione.
  In linea generale lo schema di decreto legislativo recepisce sostanzialmente alcuni rilievi formulati dalle Commissioni parlamentari in sede di esame dello schema di decreto legislativo n. 141 del 2010, nonché sullo schema di decreto legislativo n. 218, correttivo del decreto legislativo n. 141, ad esempio per quanto riguarda: una più incisiva disciplina sulla catena distributiva del settore della cessione del quinto dello stipendio o della pensione; la revisione del regime transitorio relativamente alla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi; l'esclusione dall'esercizio di agenzia in attività finanziaria o mediazione creditizia anche alle società di servizi controllate da associazioni di categoria; la revisione della disciplina in materia di mandati degli agenti in attività finanziaria (di cui all'articolo 128-quater del TUB).
  Prima di illustrare in dettaglio il contenuto dello schema di decreto legislativo, ritiene opportuno sottolineare il valore fondamentale del decreto legislativo n. 141 del 2010, che ha introdotto modifiche radicali nella materia del credito ai consumatori, la cui disciplina era caratterizzata da carenze tanto gravi da apparire profondamente inadeguata. A tale opera di perfezionamento della disciplina in materia di credito ai consumatori apporta un contributo aggiuntivo lo schema di decreto legislativo in esame, la cui presentazione al Parlamento è avvenuta in maniera non estemporanea, ma all'esito di una fase di pubblica consultazione durata alcuni mesi. In tal modo, il complesso lavoro avviato nel 2009 si arricchisce di un ulteriore tassello, che porrà la normativa italiana in materia all'avanguardia in Europa. Pag. 270
  Passa, quindi a illustrare i contenuti specifici dello schema di decreto legislativo, che si compone di 31 articoli.
  L'articolo 1 corregge alcuni riferimenti erronei contenuti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 141. Inoltre, con la lettera d) si integra l'articolo 125-bis del TUB, prevedendo che i contratti di credito ai consumatori debbano anche indicare il tasso effettivo globale (TAEG) praticato.
  L'articolo 2 dello schema di decreto modifica l'articolo 4 del decreto legislativo 141 del 2010. In particolare, il comma 1 integra l'articolo 117 del TUB, prevedendo che i contratti bancari debbano anche indicare il tasso effettivo globale (TAEG) praticato. Il comma 2, lettera a), individua nella Banca d'Italia l'Autorità preposta a dettare disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni, nell'ambito dei poteri ad essa affidati in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza dei rapporti con la clientela. Il comma 2, lettera b), specifica che le informazioni precontrattuali da fornire per l'erogazione di credito al consumo sono gratuite, ferme restando le eccezioni di legge. Il comma 3 apporta alcune modifiche al sistema sanzionatorio di cui all'articolo 144 del TUB. In luogo della sanzione pecuniaria comminata ad agenti e per l'inosservanza degli obblighi di legge, si prevede l'applicazione sia di sanzioni pecuniarie sia di quelle interdittive, di cui all'articolo 128-duodecies del TUB, tra cui la sospensione e la cancellazione dell'albo.
  L'articolo 3 dello schema modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 141. Il comma 1, lettere a) e b), novellando l'articolo 107 del TUB, chiariscono che, ai fini dell'iscrizione nell'albo degli intermediari ex articolo 106 del TUB e nell'elenco degli operatori del microcredito, le forme giuridiche richieste agli enti sono quelle di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa per azioni a responsabilità limitata. La lettera c), mediante una modifica all'articolo 108 del TUB, specifica che tra i poteri di vigilanza regolamentare della Banca d'Italia rientra anche l'emanazione di disposizioni concernenti il governo societario, i sistemi di remunerazione e di incentivazione degli intermediari abilitati. La lettera d) incide sulla definizione del perimetro del «gruppo finanziario» operata dall'articolo 109 del TUB ai fini dell'esercizio della vigilanza consolidata della Banca d'Italia; in particolare, si consente che, ai predetti fini, la società capogruppo possa essere sia un intermediario finanziario che una società finanziaria, prevedendo inoltre che all'interno del gruppo possa esservi anche una banca extracomunitaria. Le lettere da e) a i) modificano la disciplina del microcredito di cui all'articolo 111 del TUB, specificando in primo luogo che le società a responsabilità limitata semplificata e le associazioni sono ricomprese – alla pari di persone fisiche, società di persone e cooperative – tra i beneficiari dei finanziamenti erogabili dagli operatori del microcredito. La lettera g) elimina inoltre sostanzialmente la distinzione tra microcredito «per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa» (microcredito con finalità di impresa) e microcredito esercitato in via non prevalente «a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità sociale allo «scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario», prevedendo che tali attività siano prestate congiuntamente. In ordine all'attività di credito svolte dagli enti no profit, la lettera h) consente a tali soggetti di erogare finanziamenti senza necessità di essere iscritti nell'elenco degli operatori del microcredito alle persone fisiche che si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale. Le lettere da l) a t) modificano la disciplina degli altri soggetti che erogano finanziamenti (tra cui i confidi) recate dagli articolo 112 e 112-bis del TUB. In primo luogo la lettera l) esplicita che i Confidi tenuti ad iscriversi nell'albo di cui all'articolo 106 (albo intermediari) non hanno l'obbligo di iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo previsto all'articolo 112-bis del TUB. Inoltre la lettera m) elimina l'obbligo di iscrizione ad apposita sezione dell'elenco degli esercenti il microcredito per i soggetti diversi dalle Pag. 271banche che, costituiti prima della vigenza del decreto legislativo n. 141 del 2010, senza fine di lucro raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti (cosiddette «casse peota»). La stessa esenzione viene prevista per gli organismi costituiti tra i dipendenti di una medesima P.A. già iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del TUB, vigente alla data del 4 settembre 2010, che beneficiano di un regime specifico in materia di raccolta e di concessione di finanziamenti e di deroghe alla forma giuridica e al capitale; tale esenzione è motivata dal fatto che si tratta di un numero chiuso di soggetti e che non appare utile costituire altre tipologie di operatori. Modificando l'articolo 112-bis, recante la disciplina dell'Organismo istituito per tenere l'elenco dei confidi, la lettera n) elimina l'obbligo che tale soggetto debba costituirsi in forma di associazione, mentre la lettera o) affida al Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sia l'approvazione del relativo statuto, sia la nomina di un proprio rappresentante nell'organo di controllo e la lettera p) riduce l'ammontare dei contributi posti a carico degli iscritti, ridimensionandolo dall'uno per cento dei crediti garantiti al cinque per mille delle garanzie concesse. Inoltre la lettera q) specifica che, in caso di violazioni legislative o amministrative da parte degli iscritti all'elenco tenuto dall'Organismo, il medesimo (e non più la Banca d'Italia, previa istruttoria dell'Organismo) possa irrogare sanzioni, nella forma del divieto di intraprendere nuove operazioni o dell'obbligo di ridurre le attività. La lettera r) riformula la disciplina dello scioglimento dell'Organismo che, nell'attuale formulazione dell'articolo 112-bis, comma 7, è proposto dalla Banca d'Italia, qualora vi sia grave inerzia o malfunzionamento. Per effetto delle modifiche proposte si affida esplicitamente al Ministro dell'economia e delle finanze – su proposta della Banca d'Italia – il potere di scioglimento degli organi di gestione e di controllo dell'Organismo, qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dello stesso. Le lettere s) e t) specificano che spetta al MEF la disciplina dei requisiti degli organi di controllo dell'Organismo, prevedendo inoltre forme di collaborazione tra Autorità di vigilanza e Organismo per l'espletamento delle rispettive funzioni e per garantire adeguati flussi informativi. La lettera u) sostituisce l'articolo 113 del TUB, relativo all'elenco dei soggetti esercenti il microcredito, affidando anzitutto la tenuta del predetto elenco alla Banca d'Italia, cui viene anche demandata la vigilanza sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui essi sono sottoposti, affidando all'Autorità anche poteri ispettivi. Inoltre si prevede che la creazione di un apposito organismo per il microcredito sia rimandata ad un momento successivo, subordinatamente alla presenza, in elenco, di un numero di iscritti sufficiente.
  L'articolo 4, novellando l'articolo 9 del decreto legislativo n. 141, specifica, alla lettera a), che le norme sugli intermediari finanziari recate dal titolo V del TUB non trovano applicazione alle società cessionarie, o alle società emittenti titoli (se diverse dalle società cessionarie) nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione. Ciò in ragione delle modifiche operate dall'articolo 9, comma 3 del medesimo decreto legislativo n. 141, il quale ha tra l'altro novellato l'articolo 3, comma 3 della legge n. 130 del 1999, specificando che le società cessionarie (o i soggetti emittenti, se diversi dai cessionari) aventi per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti devono costituirsi esclusivamente in forma di società di capitali. La lettera b) modifica invece la disciplina delle società fiduciarie, sostituendo l'articolo 199 del Testo unico delle leggi in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. In particolare il comma 2 del nuovo articolo 199 prevede che le società fiduciarie svolgenti attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari dovranno essere autorizzate ed iscritte in apposita sezione dell'albo degli Pag. 272intermediari finanziari se, alternativamente: sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario; hanno adottato la forma di società per azioni ed hanno capitale versato di ammontare non inferiore a 240.000 euro (il doppio di quello richiesto dall'articolo 2327 del codice civile per la costituzione di una SPA). Il comma 3 del nuovo articolo 199 prevede adeguati flussi informativi tra il Ministero dello sviluppo economico e la Banca d'Italia.
  L'articolo 5 modifica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 141, introducendo in primo luogo, alla lettera a), alcune modifiche di coordinamento, volte a recepire la nuova prescrizione in ordine alla differita costituzione dell'Organismo del microcredito di cui all'articolo 112-bis del TUB. Inoltre, si specifica, alla lettera b), che l'esercizio dell'attività di cambiavalute sia sottoposta alla necessità di ottenere una licenza da parte della Questura, al fine di assicurare una forma di controllo su questi soggetti, ai sensi dell'articolo 36 della direttiva 2005/60/CE in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. La lettera d) intende precisare che l'Organismo dei confidi si intende costituito, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina, al momento quello in cui l'Organismo è in grado di avviare la gestione dell'elenco secondo le nuove norme, chiarendo quindi che tale momento non può essere identificato nella sua mera costituzione. La lettera e) prevede che la Banca d'Italia pubblichi l'elenco dei soggetti diversi dalle banche, operanti al momento di entrata in vigore del decreto legislativo n. 141, che senza fine di lucro raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti (cosiddette «casse peota»).
  L'articolo 6 modifica le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 141, che ha introdotto nel TUB il Titolo VI-bis, relativo alla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. In primo luogo, novellando il comma 1 dell'articolo 128-quater del TUB, la lettera a) ricomprende anche Poste italiane tra i soggetti che possono avvalersi degli agenti in attività finanziaria, e disciplina in modo omogeneo la distribuzione di contratti di finanziamento. La lettera b), modificando l'articolo 128-quinquies del TUB, specifica che, ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli agenti, non si è più tenuti a presentare polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale prima di avere certezza dell'iscrizione; si prevede invece che essa sarà stipulata solo in un momento successivo, come condizione di efficacia dell'iscrizione stessa. La lettera c), parallelamente alla modifica recata dalla lettera b), modifica l'articolo 128-septies del TUB, prevedendo che la stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale costituisca condizione per l'efficacia dell'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi. La lettera d) novella l'articolo 128-octies del TUB, per chiarire che i collaboratori di mediatori creditizi e di agenti in attività finanziaria non possono essere persone giuridiche, ma soltanto persone fisiche, in modo da evitare un allungamento della catena distributiva non adeguatamente presidiato e potenzialmente costoso per il consumatore. La lettera e) sostituisce l'articolo 128-decies del TUB, al fine di definire un quadro univoco dei poteri controllo sugli obblighi di trasparenza posti dal TUB a carico dell'agente in attività finanziaria e del mediatore creditizio. La lettera f), numero 1), corregge la formulazione dell'articolo 128-undecies del TUB, che disciplina l'Organismo deputato a tenere gli elenchi di mediatori ed agenti, eliminando la prescrizione secondo cui esso è ordinato in forma associativa, al fine di evitare che attraverso la menzione della forma associativa sia ravvisabile qualche forma di responsabilità in capo alle associazioni per l'attività dell'Organismo. La modifica è inoltre coerente con la modifica recata dal numero 2 della medesima lettera f) alle procedure di nomina dei componenti dell'Organismo, che coinvolgono il Ministero e la Banca d'Italia, e non prevedono quindi spazi per un ruolo degli associati nella governance dell'Organismo. La lettera g), modificando in più punti l'articolo 128-duodecies del Pag. 273TUB, intende rivedere il sistema sanzionatorio: in particolare si stabilisce una sanzione pecuniaria per le violazioni delle norme del Titolo VI del TUB da parte dei soggetti che svolgano funzioni di amministrazione e controllo, nonché dei dipendenti e collaboratori degli intermediari. La lettera h), sostituendo il comma 3 dell'articolo 128-terdecies del TUB, ridisegna i poteri di intervento della Banca d'Italia e del Ministero dell'economia e delle finanze sull'Organismo, disciplinando le modalità di rimozione e ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'Organismo stesso, anche attraverso la nomina di un commissario.
  L'articolo 7 interviene sulle disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 141, al fine di operare alcune correzioni e, soprattutto, per rendere il decreto compatibile con le disposizioni in materia di servizi di pagamento. In particolare, la lettera a) precisa che non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria o mediazione creditizia la promozione e la conclusione, anche da parte di istituti di moneta elettronica, di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento. Parimenti, ai sensi della lettera b), l'esclusione dall'esercizio di agenzia in attività finanziaria o mediazione creditizia è estesa anche alle società di servizi controllate da associazioni di categoria. La lettera c) esclude l'obbligo di iscrizione negli elenchi di agenti e mediatori per l'attività di incasso di fondi su incarico di soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento, a condizione che detta attività sia svolta sulla base di un contratto di esternalizzazione, che ne predetermini le modalità di svolgimento, abbia carattere meramente materiale, non determini l'insorgere di rapporti di debito o di credito e in nessun caso sia accompagnata da poteri dispositivi. La lettera d) specifica che l'obbligo di contribuzione previdenziale in favore della Fondazione Enasarco nonché dell'INPS sussiste in relazione all'attività di promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti a prescindere dal soggetto operante nel settore.
  L'articolo 8, incidendo sull'articolo 15 del decreto legislativo n. 141, dispone che tutti i requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione negli elenchi dei mediatori e degli agenti, ivi riferiti alle persone fisiche, si applichino a chi detiene il controllo in una società di agenzia o di mediazione creditizia, precisando che i requisiti di onorabilità si applicano agli esponenti aziendali nel caso in cui il controllante sia una persona giuridica.
  L'articolo 9 apporta modifiche di coordinamento, alla luce delle modifiche apportate dall'articolo 6 dello schema agli articoli 128-quinquies e 128-septies del TUB, in materia di polizze assicurative da stipulare per l'iscrizione negli elenchi di mediatori ed agenti.
  L'articolo 10 aggiunge sette nuovi commi all'articolo 17 del decreto legislativo n. 141. I commi da 4-bis a 4-quinquies sostituiscono le previsioni, contenute nell'articolo 128-quater, comma 8, del TUB, in materia di compatibilità tra l'esercizio delle attività di agente in attività creditizia e di mediatore creditizio e quelle di agenzia di assicurazione, promotore finanziario, mediazione di assicurazione e riassicurazione, consulenza finanziaria. Il comma 4-sexies assegna all'Organismo che tiene l'elenco di agenti e mediatori il compito di promuovere la collaborazione e lo scambio di informazioni con le altre autorità responsabili dei controlli nei confronti di agenti e broker assicurativi, promotori e consulenti finanziari, al fine di evitare sovrapposizioni negli adempimenti richiesti agli iscritti. Ai sensi del comma 4-septies, agli organismi adibiti alla gestione degli elenchi di agente in attività finanziaria, di mediatore creditizio e di promotore finanziario è fatta richiesta di concordare un unico modulo di formazione, di prova selettiva e di aggiornamento professionale, al fine di evitare duplicazioni e aggravi procedurali. Il comma 4-octies chiarisce che la nozione di «collaboratore», utilizzata in diverse parti del decreto legislativo n.141 e nelle nuove Pag. 274norme introdotte nel TUB, si riferisce ai soggetti che operano in base ad un mandato conferito dall'intermediario preponente, ai sensi dell'articolo 1742 del codice civile.
  L'articolo 11 intende ridisciplinare l'istituto dei cambiavalute, inserendo a tal fine un nuovo articolo 17-bis nel corpus del decreto legislativo n. 141. In particolare, il comma 1 del nuovo articolo 17-bis prevede che l'attività di cambiavalute sia riservata ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto presso l'Organismo relativo ad agenti e mediatori, mentre il comma 5 stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria per l'esercizio abusivo dell'attività. Ai sensi del comma 2 l'iscrizione è subordinata ad alcuni requisiti; inoltre, con finalità antiriciclaggio, i commi 3 e 4 obbligano i cambiavalute a trasmettere all'Organismo con cadenza periodica tutte le operazioni di cambio effettuate. I commi 6 e 7 attribuiscono all'Organismo il potere di irrogare sanzioni, mentre il comma 8 prevede la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze sull'Organismo.
  L'articolo 12 apporta talune modifiche di coordinamento, incidendo in particolare sull'articolo 19 del decreto legislativo n. 141.
  L'articolo 13 incide sull'articolo 20 del decreto legislativo n. 141. In primo luogo, la lettera a) ricomprende anche i dipendenti e i collaboratori che hanno contatto con il pubblico tra i soggetti obbligati al pagamento del contributo da versare all'Organismo deputato alla gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. La lettera b) estende l'obbligo del contributo anche ai cambiavalute, mentre la lettera c) chiarisce la natura privatistica dell'Organismo e la sua sottoposizione a norme di diritto privato.
  L'articolo 14 – novellando l'articolo 21 del decreto legislativo n. 141 del 2010, relativo all'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi promuove – al fine di evitare sovrapposizioni di controlli da parte dell'Organismo e della Guardia di finanza – il coordinamento delle attività ispettive rispettivamente esercitate.
  L'articolo 15 apporta alcune modifiche di coordinamento all'articolo 23 del decreto legislativo n. 141, relativo all'iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
  L'articolo 17 novella la disciplina transitoria dettata dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 141, in forza dell'esigenza di posticipare i tempi di entrata in vigore della riforma, sia con riferimento all'emanazione della normativa secondaria, sia con riferimento alla costituzione dell'Organismo relativo ad elenchi di agenti e mediatori.
  L'articolo 18 modifica l'articolo 27 del decreto legislativo n. 141, il quale ha a sua volta operato numerose novelle alla disciplina antiriciclaggio contenuta nel decreto legislativo n. 231 del 2007. In particolare si precisa l'ambito dei destinatari della normativa e degli obblighi del citato decreto legislativo n. 231, al fine di adeguarlo al nuovo assetto degli intermediari e degli altri operatori del settore finanziario. In relazione alle modifiche apportate dalla lettera c) del comma 1 all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 231, osserva come la disposizione non riporti più le lettere b) e c) del richiamato comma 2, introdotte nel predetto articolo 11 del decreto legislativo n. 231 da parte del decreto legislativo n. 141, che individuavano tra gli intermediari destinatari degli obblighi antiriciclaggio gli erogatori di microcredito (anche le «casse peota») e i confidi, nonché i cambiavalute. Occorrerebbe dunque verificare se tale omissione corrisponda ad un preciso intento del legislatore delegato, oppure corrisponda ad un mero errore materiale. La lettera i) modifica l'articolo 23 del decreto legislativo n. 231, integrando la disciplina relativa all'obbligo di astensione. Per effetto delle modifiche proposte, ove non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere, alle operazioni o alle prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli enti o le persone soggetti Pag. 275agli obblighi antiriciclaggio devono restituire al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo. La lettera l), modificando l'articolo 25 decreto legislativo n. 231, esclude i cambiavalute dai soggetti che possono avvalersi del regime semplificato di adeguata verifica della clientela, ammettendo invece a tale beneficio i soggetti esercenti microcredito e ai confidi. Novellando l'articolo 40 del decreto legislativo n. 231, la lettera n) esclude dall'obbligo di invio dei dati statistici aggregati, con finalità antiriciclaggio, le società di riscossione dei tributi; sono altresì escluse le società di revisione disciplinate dal TUF. La lettera o), modificando l'articolo 42 del decreto legislativo n. 231, esplicita la procedura di segnalazione di operazioni sospette (SOS) per quei soggetti (mediatori creditizi, agenti di Istituti di pagamento comunitari e broker assicurativi) per i quali non si ritiene facile l'individuazione di intermediario cui trasmettere la SOS per un successivo inoltro all'Unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca d'Italia, ovvero il cui intermediario di riferimento non è sottoposto alla disciplina antiriciclaggio italiana. La lettera p), modificando l'articolo 49 del decreto legislativo n. 231, ridefinisce la disciplina antiriciclaggio in ragione delle soglie massime di utilizzo del contante fissate, da ultimo, in 1.000 euro dall'articolo 12 del decreto-legge n. 201 del 2011. Sono annoverati tra i soggetti autorizzati a superare la predetta soglia anche gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento, quando prestano servizi di pagamento diversi dalla rimessa di denaro. Si eleva inoltre a 2.500 euro la predetta soglia in favore dei cambiavalute iscritti in apposito elenco. La lettera q), mediante una novella all'articolo 53 del decreto legislativo n. 231, consente alla Guardia di Finanza, previa intesa con l'Autorità di vigilanza (Banca d'Italia), di effettuare i controlli anche sugli istituti di pagamento e sulle fiduciarie vigilate, nonché nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione, in coerenza con quanto già previsto a legislazione vigente per altre categorie di operatori. La lettera r) inserisce un nuovo comma 5-bis nel predetto articolo 53, ai sensi del quale la mancata istituzione del punto di contatto centrale da parte di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari, ovvero, ove costituito, il loro mancato utilizzo da parte degli agenti che operano per conto dei predetti soggetti, è considerato «elemento di rischio» da tenere in considerazione ai fini dell'attività di selezione e controllo da parte delle autorità preposte. Le modifiche agli articoli 55, 56, 58 e 60 del decreto legislativo n. 231 intendono, come precisa la relazione illustrativa, allineare l'impianto sanzionatorio alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 141. Le lettere da aa) a ee) apportano modifiche agli articoli 58 e 60 del decreto legislativo n. 231. In dettaglio, si prevede di innalzare la misura minima delle sanzioni applicabili per la violazione dei limiti all'uso del contante stabiliti all'articolo 49 del decreto legislativo n. 231. La lettera ff) modifica l'articolo 63 del decreto legislativo n. 231 si apportano modifiche al Comitato di sicurezza finanziaria, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 109 del 2007, con la finalità di ottemperare agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto al finanziamento del terrorismo ed all'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale e al fine di dare attuazione alle misure di congelamento di beni disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea. Il comma 2 dell'articolo 18 contiene una norma di interpretazione autentica dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 231, recante disposizioni in materia di uso del contante. In particolare, si chiarisce che costituisce violazione delle norme sui limiti all'uso del contante l'emissione, il trasferimento e la presentazione all'incasso di assegni bancari e postali, di assegni circolari, vaglia postali e cambiari privi dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori a 1.000 euro. Inoltre, costituiscono violazione il trasferimento Pag. 276e la presentazione all'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente da parte di soggetto diverso.
  L'articolo 19 incide sull'articolo 28 del decreto legislativo n. 141, contenente l'elenco delle norme abrogate dal medesimo decreto, recando disposizioni di coordinamento volte ad allineare i termini di attuazione della disciplina ivi recata, mentre l'articolo 20 reca modifiche formali all'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 141, relativo all'emanazione delle disposizioni attuative del decreto.
  L'articolo 21 modifica la disciplina, di cui all'articolo 30-quinquies del decreto legislativo n. 141, relativa al riscontro (con i dati detenuti da organismi pubblici e privati) dei dati relativi a persone fisiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, ai fini della prevenzione dei furti d'identità nel settore del credito al consumo. In tale ambito si specifica che i predetti dati devono essere resi disponibili a titolo gratuito, onde evitare che, da parte degli enti pubblici e privati che detengono i dati stessi, sia avanzata una qualsiasi richiesta di pagamento a fronte del servizio di interscambio.
  Gli articoli 22 e 23 incidono, rispettivamente, sugli articoli 30-sexies e 30-septies del decreto legislativo n. 141, al fine di adeguare il testo del decreto legislativo alle modifiche apportate dalla Legge comunitaria 2010 (legge n. 217 del 2011) all'articolo 33, comma 1, lettera d-ter), quarto periodo, della legge n. 88 del 2009, che ha devoluto al titolare dell'archivio centrale informatizzato istituito per la prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo i contributi dei soggetti aderenti al sistema di prevenzione delle predette frodi.
  L'articolo 23 propone invece di versare all'entrata del bilancio dello Stato la quota delle somme introitate dall'ente gestore e non destinata a garantire le spese di progettazione e di realizzazione dell'archivio, nonché il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore, affinché sia riassegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare alla prevenzione dei reati finanziari.
  L'articolo 24, novellando l'articolo 30-octies del decreto legislativo n. 141, rinvia l'invio, da parte degli aderenti al sistema, delle informazioni sulle frodi subite e sul rischio di frode a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  L'articolo 25 reca alcune modifiche all'articolo 114-terdecies del TUB, in materia di patrimonio destinato degli istituti di pagamento che svolgono anche attività imprenditoriali, al fine di allineare la disciplina dei predetti istituti di pagamento alla nuova formulazione dell'articolo 53 del TUB in materia di poteri di vigilanza regolamentare, in coerenza con l'attuazione della direttiva 2010/76/CE, relativa alla governance e alle politiche di remunerazione nel settore creditizio.
  L'articolo 26 apporta alcune modifiche all'articolo 75, comma 3, al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, al fine di eliminare la necessità dell'autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze per il rilascio di fideiussioni da parte degli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB.
  L'articolo 27 modifica l'articolo 1 del decreto legislativo n. 87 del 1992, in materia di conti annuali degli istituti finanziari, al fine di limitare l'applicabilità del medesimo decreto ai casi in cui la società svolga attività finanziaria, ovvero detenga, anche al fine di successivi smobilizzi, partecipazioni in enti creditizi o in imprese finanziarie, tali quindi da farla rientrare nell'ambito della vigilanza della Banca d'Italia. Tali modifiche consentono alle holding che non detengano partecipazioni tali da configurare lo svolgimento di un'attività finanziaria di non essere soggette all'ambito di applicazione della disciplina speciale prevista per gli enti creditizi e le istituzioni finanziarie.
  L'articolo 28 modifica la disciplina degli agenti in attività finanziaria che svolgono l'attività cosiddetta di money transfer, imponendo a tali soggetti, alla lettera a), di Pag. 277conservare per dieci anni i dati del titolo di soggiorno (in luogo della copia del documento) di chi dispone il trasferimento, qualora l'ordinante sia un cittadino extracomunitario; a tal fine le lettere b) e c) adeguano al nuovo obbligo sia le modalità di conservazione dei suddetti dati, sia la loro mancata trasmissione alle autorità preposte.
  L'articolo 29 integra la disciplina alla relativa alla cessione di quote di stipendio o pensione (anche con finalità di finanziamento o di adempimento di obblighi finanziari nei confronti dell'erario), contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950, aggiungendovi un nuovo articolo 6-ter. Il comma 1 del nuovo articolo chiarisce, che le disposizioni del TUB relative al credito ai consumatori e l'articolo 28 del decreto-legge n. 1 del 2012, sulla libertà di scelta della polizza assicurativa da parte del consumatore nei contratti di finanziamento, trovano applicazione alla cessione di quote di stipendio o pensione disciplinata dal citato decreto del Presidente della Repubblica.
  Il comma 2 – sul quale richiama l'attenzione dei colleghi – reca disposizioni di coordinamento dell'attività di concessione di prestiti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione con la normativa vigente, come novellata dalle norme proposte dallo schema di decreto. In particolare, la norma prevede che la concessione di prestiti verso la cessione di quote dello stipendio o della pensione, qualora non esercitata direttamente da banche e/o da intermediari finanziari, sia consentita solo attraverso agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. In tal modo verrebbero esclusi tutti quei soggetti a cui il decreto legislativo 141 del 2010, articolo 12, comma 1, lettera b), riconosce la promozione e la conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento. Si tratta di un aspetto che ritiene meritevole di ulteriore approfondimento, anche in sede di esame del provvedimento presso la Commissione di merito.
  Il comma 3 demanda quindi alla Banca d'Italia il compito di dettare norme per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonché l'efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione. Il comma 4 prevede altresì che le risultanze dei controlli svolti da Banca d'Italia e la dinamica dei costi a carico dei consumatori debbano costituire oggetto della Relazione annuale alle Camere sull'attività di vigilanza della Banca d'Italia, prevista dalla legge n. 262 del 2005 (cosiddetta legge sul risparmio).
  L'articolo 30 specifica che la nuova disposizione di cui all'articolo 49, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 231 del 2007 introdotta dall'articolo 18 dello schema, la quale propone di elevare le soglie limite per l'uso del contante in favore dei cambiavalute, entri in vigore dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo. Analoga decorrenza è fissata per la norma di cui all'articolo 26, comma 4-quater del decreto legislativo n. 141 del 2010, come novellata dall'articolo 17 lettera g) dello schema, la quale implica l'immediato avviamento della gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, a prescindere dall'emanazione delle relative norme attuative.
  L'articolo 31 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del decreto legislativo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le pubbliche amministrazioni interessate devono provvedere con le risorse disponibili a legislazione vigente.

  Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del Presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 15.

Pag. 278

Proposta di regolamento relativo alla organizzazione comune dei mercati della pesca e dell'acquacoltura.
COM(2011)416.

Comunicazione della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca.
COM(2011)417.

Relazione della Commissione sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca.
COM(2011)418.

Comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca.
COM(2011)424.

Proposta di regolamento relativo alla politica comune della pesca.
COM(2011)425.

Proposta di regolamento relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
COM(2011)804.

(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 4 luglio 2012.

  Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, richiama i contenuti della proposta di parere formulata nella seduta dello scorso 4 luglio 2012.

  Sandro GOZI (PD) valuta condivisibile, a nome del gruppo del PD, l'impostazione complessiva data dal relatore alla proposta di parere favorevole.
  Richiama in particolare il tema del coordinamento tra la politica comune della pesca e le politiche dell'Unione riguardanti tra l'altro l'ambiente e la coesione territoriale, cui attribuisce grande rilievo, e che viene opportunamente richiamato nella prima osservazione formulata.
  Esprime invece perplessità quanto ai contenuti dell'osservazione di cui alla lettera b), laddove si sottolinea l'opportunità di fissare un termine di scadenza della delega di poteri alla Commissione, che è prevista, invece, a tempo indeterminato. Osserva infatti che, poiché quella della pesca è gestita dalla Commissione europea quale politica federale, la previsione di una delega sottoposta a rinnovo potrebbe essere impiegata strumentalmente per rallentare l'operato della Commissione medesima, laddove appare invece necessaria una gestione rapida, efficace e semplificata del settore.

  Marco MAGGIONI (LNP) illustra due considerazioni di ordine generale. La prima è che il provvedimento ha un baricentro che appare eccessivamente spostato sui mari del nord Europa, mentre il mare mediterraneo, ed il mare adriatico in particolare, appaiono poco difesi. Si tratta a suo parere del risultato di una eccessiva centralizzazione delle decisioni in capo alle istituzioni europee, ciò che rende difficile perseguire politiche adattate alle esigenze nazionali.
  Il secondo rilievo è riferito alla osservazione di cui alla lettera d), che opportunamente sottolinea – relativamente all'etichettatura di origine dei prodotti della pesca – che resta aperto il problema dei controlli ufficiali e della tutela a livello Ue degli schemi di certificazione e che, se si vuole tutelare il carattere distintivo dei prodotti di qualità, sia a difesa delle produzioni sia dei consumatori, è indispensabile che sia chiara l'indicazione di origine. Riterrebbe opportuno trasformare in condizione tale osservazione, al fine di renderla maggiormente incisiva.

  Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, condivide il rilievo formulato dall'onorevole Gozi e accoglie pertanto la proposta di sopprimere il riferimento, di cui alla lettera b), all'opportunità di fissare un termine di scadenza della delega di poteri alla Commissione.
  In ordine invece ai rilievi avanzati dal collega Maggioni, il cui spirito condivide, riterrebbe opportuno affrontare la questione in sede di esame del decreto legge Pag. 279n. 83 del 2012 recante Misure urgenti per la crescita del Paese, con riferimento ai contenuti dell'articolo 59, comma 14, in materia di prodotti della pesca, che stabilisce che «i soggetti che effettuano la vendita al dettaglio e la somministrazione dei prodotti della pesca possono utilizzare nelle etichette e in qualsiasi altra informazione fornita per iscritto al consumatore, la dicitura «prodotto italiano» o altra indicazione relativa all'origine italiana o alla zona di cattura più precisa di quella obbligatoriamente prevista dalle disposizioni vigenti in materia». Inoltre, i comma 16, ai fini dell'attuazione del comma 14, dispone che con successivo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ne vengano definiti i dettagli applicativi «anche in relazione alla identificazione delle zone di cattura e/o di allevamento, nonché alla conformità alle disposizioni del Regolamento 2065/01/CE». Intende pertanto mantenere i rilievo formulati alla lettera d) nella forma di osservazione.
  Formula, in conclusione, una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2), riformulata alla luce del dibattito svoltosi.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

Proposta di regolamento recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.
COM(2011)625 def.

Proposta di regolamento recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica).
COM(2011)626 def.

Proposta di regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
COM(2011)627 def.

Proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune.
COM(2011)628 def.

Proposta di regolamento recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.
COM(2011)629 def.

Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013.
COM(2011)630 def.

Proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori.
COM(2011)631 def.

(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 9 maggio 2012.

  Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 3) che sottopone alla valutazione della Commissione ai fini di una sua approfondita valutazione.

  Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

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