CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 luglio 2012
680.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 12 LUGLIO 2012

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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

  La seduta comincia alle 9.05.

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese.
C. 5312 Governo.
(Parere alle Commissioni VI e X).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 luglio 2012.

  Mario TULLO (PD), nel rilevare l'assenza del Governo, osserva che il dibattito sarebbe più proficuo se fosse presente il rappresentante del Governo, così da dare risposta alle osservazioni e ai chiarimenti posti dai commissari in ordine al decreto-legge.

  Mario VALDUCCI, presidente, nel ricordare che il provvedimento è in calendario anche nella seduta di domani e che la Commissione può esprimere parere anche la prossima settimana, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.10.

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ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

  La seduta comincia alle 9.10.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).
COM(2011)650 def. 3.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 giugno 2012.

  Mario VALDUCCI, presidente, ricorda che nella seduta del 6 giugno scorso il relatore ha presentato una proposta di documento finale, impegnandosi per altro, ad apportarvi alcune modificazioni, alla luce degli esiti della discussione. Ricorda altresì che, in data 27 giugno, è pervenuto il parere espresso dalla XIV Commissione.

  Vincenzo GAROFALO (PdL), relatore, fa presente di aver predisposto una nuova formulazione del documento finale, evidenziando che le modifiche apportate alla precedente versione del documento tengono conto sia della necessità di sottolineare maggiormente le esigenze relative alle regioni insulari sia dell'opportunità di implementare la rete globale per tenere conto della crescita degli scambi che coinvolgono l'intera area del Mediterraneo, i Paesi dell'Est Europa e quelli del Nord Africa, attraverso l'inserimento, tra le azioni finanziabili in forma di sovvenzioni, anche di quelle inerenti alla rete globale, nei limiti del 5 per cento della dotazione finanziaria complessiva. Presenta quindi una nuova formulazione della proposta di documento finale (vedi allegato 1).
  La Commissione approva la nuova formulazione della proposta di documento finale del relatore.

  Mario VALDUCCI, presidente, avverte che il documento testé approvato sarà trasmesso, oltre che al Governo, anche al Parlamento europeo e alla Commissione europea.

Sui lavori della Commissione.

  Mario VALDUCCI, presidente, fa presente di avere inviato – come convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della IX Commissione del 4 luglio scorso – una lettera al presidente della Camera riguardo all'interpretazione dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 481 del 1995, ai fini della determinazione del quorum necessario per l'approvazione, da parte delle Commissioni competenti, della proposta di nomina del presidente e dei componenti dell'Autorità dei trasporti.
  Dà quindi conto della lettera inviata, illustrandone i contenuti nei termini seguenti:
  «Onorevole Presidente,
  l'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, come sostituito dall'articolo 36 del decreto-legge n. 1 del 2012, ha previsto l'istituzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge n. 481 del 1995. Il comma 1-bis del citato articolo 37 prevede che l'Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da due componenti nominati secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 7, della predetta legge n. 481 del 1995. Tale disposizione, oltre a prevedere il parere favorevole vincolante delle Commissioni parlamentari a maggioranza dei due terzi dei componenti e la possibilità di procedere all'audizione delle persone designate, stabilisce che «in sede di prima attuazione della presente legge le Commissioni si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta.».
  Nella riunione dell'8 giugno 2012, il Consiglio dei ministri, in attuazione della Pag. 194menzionata disposizione, ha avviato la procedura per la nomina del professor Mario Sebastiani a presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti, nonché del presidente Pasquale de Lise e della dottoressa Barbara Marinali a componenti della medesima Autorità. In data 13 giugno 2012, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha conseguentemente inviato la richiesta di parere parlamentare allegando i curricula dei designati. Le proposte di nomina sono state deferite, in data 14 giugno 2012, alla competenza della IX Commissione della Camera e, in pari data, alla competenza della 8a Commissione Lavori pubblici del Senato.
  Come emerso nel corso della riunione tenutasi ieri dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della IX Commissione, l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 7, della predetta legge n. 481 del 1995, nell'ipotesi di un'autorità di nuova istituzione, qual è appunto l'Autorità di regolazione dei trasporti, pone delicate questioni di interpretazione che si è ritenuto opportuno sottoporre alla Sua attenzione.
  In particolare, si pone il dubbio se tale disposizione – nella parte in cui prevede che «in sede di prima attuazione della presente legge», decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta, il parere viene espresso a maggioranza assoluta – sia applicabile anche alla procedura per la nomina del presidente e dei componenti della nuova Autorità di regolazione dei trasporti, determinando per conseguenza la possibilità – in sede di prima costituzione – di procedere alle citate nomine, anche se il parere parlamentare non fosse approvato a maggioranza dei due terzi, ma a maggioranza assoluta.
  In senso contrario, milita indubbiamente la formulazione letterale della predetta norma la quale, facendo riferimento alla prima attuazione della legge n. 481 del 1995, potrebbe suggerire di confinarne l'applicazione alla sola prima attuazione della stessa legge n. 481 – fase evidentemente esaurita dato che la legge risale a 17 anni fa – ed alle sole Autorità in essa espressamente nominate (ossia le Autorità per l'energia e il gas e per le telecomunicazioni), con esclusione delle altre Autorità di regolazione previste da leggi successive.
  In senso favorevole, d'altra parte, potrebbe invocarsi – oltre al dato formale che il comma 1-bis dell'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011 rinvia alle procedure di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge n. 481, senza apporvi limitazioni espresse – la ratio complessiva della disposizione in questione: in particolare la previsione – per la fase costitutiva delle autorità disciplinate dalla legge n. 481 – di un meccanismo che ne favorisca una più rapida attivazione iniziale attraverso l'abbassamento del quorum ordinario dei due terzi richiesto per il parere parlamentare vincolante, potrebbe rispondere ad un'esigenza comune a tutte le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità. Ciò anche alla luce del comma 2 dell'articolo 2 della stessa legge n. 481, che prevede che le disposizioni recate da tale articolo costituiscono princìpi generali cui si ispira la normativa relativa appunto alle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.
  Le chiedo, pertanto, a nome dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della IX Commissione, una Sua autorevole decisione in ordine alla questione richiamata, al fine di consentire alla Commissione medesima di conoscere, prima di procedere alla votazione sulle predette proposte di nomina, le conseguenze procedurali che deriverebbero dall'eventuale mancato raggiungimento, entro trenta giorni dalla richiesta del parere, della maggioranza dei due terzi.»
  Fa presente che il Presidente della Camera ha dato riscontro alla citata lettera nei seguenti termini:
  «Onorevole Presidente,
  rispondo alla Sua lettera del 5 luglio scorso, con la quale mi sottopone una questione di interpretazione dell'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, come sostituito dall'articolo 36 del decreto-legge n. 1 del 2012, relativo all'istituzione, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge Pag. 195n. 481 dei 1995, dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Al riguardo Ella rappresenta che il comma 1-bis del citato articolo 37 prevede che la nomina dei membri della nuova Autorità avvenga secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, che stabilisce, in particolare, che non si può procedere alle nomine in mancanza del parere favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari a maggioranza dei due terzi dei componenti e che le Commissioni possono audire le persone designate. Viene al riguardo prospettato l'interrogativo se alla procedura di nomina dei componenti della istituenda Autorità sia applicabile anche l'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 2 della citata legge n. 481 del 1995; che pone una norma transitoria in base alla quale «in sede di prima attuazione della presente legge le Commissioni parlamentari si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta».
  Valutata attentamente la questione e considerate in particolare le argomentazioni che Lei espone a sostegno delle diverse tesi, è da ritenere che il dato letterale della formulazione della norma contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 2 della legge n. 481 (che parla di «prima applicazione delle presente legge»), nella sua univocità, costituisca un elemento insuperabile a favore dell'opzione interpretativa che esclude l'applicazione della disposizione alla nuova Autorità.
  La prima applicazione della suddetta legge si è infatti già verificata all'atto dell'istituzione delle due autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità espressamente menzionate da tale provvedimento legislativo, ossia quelle competenti per l'energia elettrica e il gas (istituita nel 1996) e quella per le telecomunicazioni (istituita nel 1998). Va ricordato in proposito che, proprio in sede di espressione del parere parlamentare in occasione della prima istituzione dell'Autorità per le telecomunicazioni, nella seduta della Commissione trasporti della Camera del 15 gennaio 1998 fu espressamente richiamata la possibilità di applicare la disposizione legislativa che prevede, decorso il termine di trenta giorni, l'abbassamento del quorum dalla maggioranza dei due terzi a quella assoluta dei componenti della Commissione: ciò evidentemente nel presupposto che si trattasse appunto della prima applicazione della legge n. 481.
  In tale situazione – essendo tra l'altro decorsi diciassette anni dall'approvazione della legge n. 481 – appare chiaro che il richiamo alle procedure di cui all'articolo 2, comma 7, non può che riguardare la modalità di espressione «a regime» del parere da parte delle Commissioni parlamentari e non anche la possibilità di applicare la disciplina transitoria ivi prevista, i cui effetti, come detto, si sono già interamente dispiegati. Va aggiunto che proprio la natura transitoria della previsione in oggetto la rende di per sé speciale e derogatoria rispetto al regime generale e, in quanto tale, di stretta interpretazione.
  Alla luce delle considerazioni svolte, è dunque conclusivamente da ritenere che la procedura di espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari nell'ambito del procedimento di nomina dei membri dell'Autorità di regolazione dei trasporti, prevista dall'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, come sostituito dall'articolo 36 del decreto-legge n. 1 del 2012, resti in ogni caso assoggettata al regime ordinario previsto dal citato comma 7 dell'articolo 2 della legge n. 481, che consente la nomina dei suddetti membri da parte del Governo solo a condizione che le Commissioni parlamentari abbiano espresso parere favorevole a maggioranza dei due terzi.»

  Jonny CROSIO (LNP), nell'esprimere una forte preoccupazione per i contrasti, di cui è stata data ampiamente notizia dalla stampa nella giornata di ieri, tra i vertici delle società NTV SpA e FS SpA, giudica importante e urgente l'istituzione dell'Autorità dei trasporti e auspica che la maggioranza che sostiene il Governo possa esprimersi favorevolmente sulle proposte Pag. 196di nomina del presidente e dei componenti dell'Autorità, consentendo così la nomina del collegio e l'avvio dei lavori di tale fondamentale organismo. Giudica altresì opportuno che venga avviata un'attività conoscitiva in ordine ai problemi emersi sulla stampa riguardo allo scarso traffico di passeggeri nella stazione di Roma Tiburtina, recentemente rinnovata per accogliere i treni ad alta velocità.

  La seduta termina alle 9.25.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 11 luglio 2012.

Audizione del presidente di Alitalia-Compagnia Aerea Italiana SpA, Roberto Colaninno, e dell'amministratore delegato della medesima società, Andrea Ragnetti, sull'attuale situazione del trasporto aereo.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 15.40.

SEDE LEGISLATIVA

  Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

  La seduta comincia alle 15.50.

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione.
C. 4574 Delfino.
(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione).

  La Commissione prosegue la discussione del provvedimento in oggetto, rinviata nella seduta del 21 giugno 2012.

  Mario VALDUCCI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Ricorda che in data 21 giugno 2012, il relatore, dopo la scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti, ha presentato l'emendamento 2.100 riferito all'articolo 2, rispetto al quale non sono stati presentati subemendamenti. Fa presente che su tale emendamento le Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio), X (Attività produttive) e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno espresso parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'articolo 1 del provvedimento.

  Antonio MEREU (UdCpTP), relatore, illustra l'emendamento a propria firma 2.100.

  Il sottosegretario Guido IMPROTA esprime parere favorevole sull'emendamento 2.100 del relatore.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 2.100 del relatore (vedi allegato 2) e l'articolo 3.

  Antonio MEREU (UdCpTP), relatore, propone la seguente correzione di forma, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento: al comma 1, dell'articolo 3, la parola: «derivano» è sostituita con le seguenti: «devono derivare».

  La Commissione approva la correzione di forma proposta dal relatore.

  Mario VALDUCCI, presidente, chiede che la presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.

  La Commissione acconsente.

Pag. 197

  La Commissione, con votazione nominale, approva il progetto di legge C. 4574.

Sui lavori della Commissione.

  Il sottosegretario Guido IMPROTA, in merito alle votazioni previste in Commissione per la giornata odierna riguardo alle proposte di nomina formulate dal Governo e concernenti l'Autorità dei trasporti, fa presente che le riflessioni che sono scaturite in Commissione e la lettera indirizzata al presidente Valducci dal presidente della Camera dei deputati, Gianfranco Fini, suggeriscono l'esigenza di svolgere un approfondimento.

  Sandro BIASOTTI (PdL) nel condividere la richiesta di approfondimento formulata dal Governo, giudica opportuno un rinvio della votazione in Commissione sulle proposte di nomina del Governo.

  Michele Pompeo META (PD), nel dichiarare che avrebbe preferito votare nella giornata odierna, rileva tuttavia che la risposta del Presidente Fini rappresenta una novità importante che chiarisce come per l'approvazione delle proposte di nomina sia comunque necessaria la maggioranza dei due terzi.
  Prendendo atto, quindi, dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, auspica che la Commissione sia messa in condizione di votare nei prossimi giorni la terna dei candidati designati per l'Autorità dei trasporti.

  Jonny CROSIO (LNP), nel ritenere imbarazzante il comportamento del Governo riguardo alle proposte di nomina dei candidati designati all'Autorità dei trasporti, auspica che si pervenga velocemente alla soluzione di tale questione.

  Antonio MEREU (UdCpTP) concorda con la richiesta formulata dal Governo di un approfondimento riguardo alle proposte di nomina dei componenti del collegio dell'Autorità dei trasporti.

  La seduta termina alle 16.05.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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