CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 luglio 2012
680.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 151

COMITATO DEI NOVE

  Mercoledì 11 luglio 2012.

Decreto-legge 63/12: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale.
C. 5322-A Governo, approvato dal Senato.

  Il Comitato si è riunito dalle 9.30 alle 9.45.

Pag. 152

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI, indi del vicepresidente Pierfelice ZAZZERA.

  La seduta comincia alle 14.

Sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e governance della medesima Società.
Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'informazione, comunicazione, editoria e coordinamento amministrativo, Paolo Peluffo.
(Svolgimento e conclusione).

  Manuela GHIZZONI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Dopo un intervento sull'ordine dei lavori dell'onorevole Emilia Grazia DE BIASI (PD), il sottosegretario Paolo PELUFFO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Dopo alcuni interventi sull'ordine dei lavori dei deputati Emerenzio BARBIERI (PdL) e Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP), ai quali risponde Manuela GHIZZONI, presidente, intervengono, per formulare domande ed osservazioni, i deputati Emilia Grazia DE BIASI (PD), Ricardo Franco LEVI (PD) e Giuseppe SCALERA (PdL), che illustra una nota che chiede di allegare al resoconto della seduta odierna.

  Manuela GHIZZONI, presidente, autorizza la pubblicazione della nota predisposta dal deputato Scalera, in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

  Intervengono, quindi, per formulare domande ed osservazioni, Enzo CARRA (UdCpTP), Pierfelice ZAZZERA (IdV), Emerenzio BARBIERI (PdL) e Giuseppe GIULIETTI (Misto).

   Risponde ai quesiti formulati il sottosegretario Paolo PELUFFO, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

  Pierfelice ZAZZERA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.25.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI.

  La seduta comincia alle 15.25.

Sull'ordine dei lavori.

  Manuela GHIZZONI, presidente, propone di passare dapprima all'esame dei provvedimenti n. 5342 e n. 5341.

  La Commissione concorda.

Decreto-legge 67/12: Disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero.
C. 5342 Governo, approvato dal Senato.

(Alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Pag. 153

  Eugenio MAZZARELLA (PD), relatore, osserva che il decreto-legge n. 67 del 2012 in esame reca disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero. Il contenuto del decreto-legge in esame si concentra nel solo articolo 1, notevolmente modificato nel corso dell'esame al Senato. Ivi, infatti, è stato riformulato il comma 1, e ad esso sono stati aggiunti due ulteriori commi (1-bis e 1-ter); dopo i commi 2 e 3, invariati, è stato infine aggiunto il comma 3-bis. Ricorda che gli emendamenti del Senato hanno aggiunto importanti previsioni sulle procedure di elezione degli organismi di rappresentanza, volte a rendere effettivamente possibile la partecipazione di tutti gli aventi diritto al voto e a garantire la segretezza di esso. Gli emendamenti in questione, inoltre, hanno inteso assicurare il futuro coordinamento della normativa attualmente in esame con la legge istitutiva dei COMITES – che sono organismi rappresentativi eletti direttamente dagli italiani residenti all'estero in ciascuna Circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila connazionali, ovvero nominati dall'Autorità diplomatico-consolare nelle circoscrizioni nelle quali vivono meno di tremila cittadini italiani – nonché prevedere sulla nuova normativa il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Infine, il Senato ha inteso intervenire anche sulla destinazione dei risparmi di spesa che il rinvio delle elezioni dei COMITES previste nel 2012 dovrà comportare. In ogni modo, il testo trasmesso alla Camera mantiene la ratio iniziale del decreto-legge, che mira, mediante ulteriore rinvio del termine per il rinnovo dei COMITES – e conseguentemente del CGIE (Consiglio generale degli italiani all'estero) –, alla razionalizzazione della spesa pubblica finalizzata all'operatività degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero, nel quadro del generale riordino della relativa normativa da tempo all'esame del Parlamento.
  Nel dettaglio, evidenzia che il comma 1 dell'articolo 1 del testo trasmesso dal Senato prevede un ulteriore rinvio del termine per il rinnovo dei COMITES, e conseguentemente del CGIE, rispetto alla scadenza quinquennale (marzo 2009) desumibile dall'articolo 8 della citata legge istitutiva dei COMITES – il comma 1 del richiamato articolo 8 prevede infatti una durata quinquennale per i membri dei COMITES, e le ultime elezioni si sono svolte il 26 marzo 2004. In ogni caso il rinnovo dei COMITES dovrà aver luogo entro la fine dell'anno 2014. Segnala, inoltre, che il comma 1 richiama le proroghe già in precedenza operate, al 31 dicembre 2010 dall'articolo 10, comma 1 del decreto-legge n. 207 del 2008, e al 31 dicembre 2012 dall'articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 63 del 2010. Il comma 1, tra l'altro, menziona espressamente la prospettiva del riordino della materia degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero, in relazione al quale la norma in esame intende intanto operare una razionalizzazione della spesa destinata a garantirne l'operatività. Il disposto del comma 1 prosegue con la previsione di un regolamento da adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni – si tratta dei cosiddetti regolamenti di delegificazione. Detto regolamento – la cui adozione avverrà su proposta del Ministro degli Affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato all'innovazione tecnologica e allo sviluppo della società dell'informazione – sarà volto a stabilire le modalità di votazione e scrutinio nei seggi costituiti presso la sede dell'Ufficio consolare e, se possibile, anche in ulteriori locali individuati dal comitato elettorale, tenendo conto del numero degli elettori, della loro dislocazione e delle disponibilità di personale, anche servendosi di tecnologie informatiche. Si dovrà in ogni caso assicurare il rispetto dei principi di personalità e segretezza del voto, nonché garantire che gli oneri collegati non eccedano il tetto di spesa di cui al successivo comma 3. Si dovrà inoltre assicurare che le tecnologie informatiche utilizzate per le procedure elettorali siano al sicuro da Pag. 154attacchi e intrusioni, nonché prive di problemi tecnici nei materiali e nei programmi informatici, e altresì che l'elettore possa ottenere conferma del voto espresso. Il regolamento in oggetto dovrà inoltre dettare posizioni per la partecipazione al voto mediante tecnologie informatiche degli elettori che non siano in possesso di un personal computer, o che si trovino in paesi nei quali non è possibile la trasmissione cifrata dei dati elettorali.
  Osserva, altresì, che il comma 1-bis stabilisce alcune modifiche alla legge istitutiva dei COMITES in conseguenza dell'entrata in vigore del regolamento previsto al comma 1, onde tener conto delle innovazioni da esso introdotte nelle procedure elettorali. In particolare, sono soppressi i riferimenti, in diversi articoli della legge n. 286 del 2003, alla costituzione di seggi e allo scrutinio dei voti al loro interno, evidentemente a fine di non contraddire le previsioni che il regolamento di cui al comma 1 dovrà contenere in ordine alle operazioni di voto con tecnologie informatiche. Evidenzia, inoltre, che il comma 1-ter prevede, per l'emanazione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il regolamento potrà essere comunque adottato anche in carenza di tali pareri. Osserva, poi, che il comma 2 prolunga il mandato degli attuali componenti dei COMITES e del CGIE, prevedendone la permanenza nella carica fino al momento dell'insediamento dei nuovi Comitati, successivamente alle elezioni il cui termine viene prorogato dal presente provvedimento. Ricorda, quindi, che il comma 3 autorizza, per le finalità di cui al comma 1, la spesa di 2 milioni di euro per il solo 2014. La copertura finanziaria si rinviene mediante corrispondente riduzione della proiezione per il 2014 dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri. Segnala, infine, che il comma 3-bis, come già accennato, è stato introdotto al fine di stabilire la destinazione dei risparmi di spesa che nell'anno 2012 deriveranno dal rinvio delle elezioni per il rinnovo dei COMITES, la cui entità è valutata complessivamente in 3.539.000 euro. Tali somme – per quanto riguardo le competenze della Commissione Cultura – verranno utilizzate per un importo di 2 milioni nel 2012 per interventi di sostegno degli enti che gestiscono corsi di lingua e cultura italiana all'estero (lettera a)), per un ammontare di 1.339.000 euro nel 2012 per il rifinanziamento delle attività assistenziali a favore degli italiani all'estero che versano in condizioni di indigenza (lettera b)) e per un importo pari a 200.000 euro nel 2012 per le spese di funzionamento dei COMITES.
  Propone, quindi, di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannunzia il voto contrario sul provvedimento in esame, segnalando ai colleghi che lo stesso, pur mirando ad introdurre disposizioni di razionalizzazione della spesa e di risparmio di somme di denaro, contiene in realtà norme che ne dispongono la destinazione a favore dei COMITES con un aggravio di risorse per le casse dello Stato.

  Emerenzio BARBIERI (PdL) segnala che, a seguito della riforma costituzionale che ha previsto l'elezione di dodici deputati e sei senatori da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, gli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero come il COMITES hanno ormai perso la loro ragion d'essere, come già in molte occasioni sostenuto anche dall'onorevole Marco Fedi. Tuttavia, essendo il testo del provvedimento il frutto di un complesso lavoro svolto al Senato, preannunzia, anche a nome del gruppo al quale appartiene, il voto favorevole sul provvedimento in discussione.

  Maria COSCIA (PD) preannunzia, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole Pag. 155sul provvedimento in esame, finalizzato ad introdurre importanti e significative norme sulle procedure di elezione degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero. Stigmatizza, tuttavia, l'inserimento, all'interno del provvedimento contenente disposizioni sulla cosiddetta spending review, in esame al Senato, di tagli drastici e, a suo avviso, eccessivi, dei docenti italiani all'estero. Osserva, quindi, che tali riduzioni di risorse rischiano di dequalificare profondamente il ruolo e l'importanza dell'insegnamento della lingua italiana all'estero. Auspica, pertanto, che la Commissione possa svolgere un'adeguata discussione in merito quando si troverà ad esaminare il provvedimento indicato.

  La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole del relatore.

Decreto-legge 73/12: Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione.
C. 5341 Governo, approvato dal Senato.

(Alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Bruno MURGIA (PdL), relatore, ricorda che il decreto-legge n. 73 del 2012 in esame, approvato dal Senato, reca disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione. Il decreto-legge in titolo, composto da un unico articolo, interviene su alcune disposizioni dell'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, decreto legislativo n. 163 del 2006, al fine di prorogare l'entrata in vigore delle norme che disciplinano la qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici e la garanzia globale di esecuzione.
  Osserva che il comma 1 dell'articolo 1 dispone la proroga di 180 giorni – vale a dire fino al 5 dicembre 2012 – dei termini previsti dall'articolo 357, commi 15, 16, 17, 22, 24 e 25, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 in materia di emissione di certificati di esecuzione dei lavori e attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA, nonché in materia di qualificazione. Il comma 2 dell'articolo 1 dispone la proroga di un anno – vale a dire fino all'8 giugno 2013 – del termine di entrata in vigore delle disposizioni in materia di garanzia globale di esecuzione recate dalla parte II, titolo VI, capo II, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010. Il testo del decreto-legge approvato dal Governo prevede, al comma 1, anche la proroga dei termini indicati ai commi 12 e 14 dell'articolo 357 del Regolamento e relativi alle attestazioni rilasciate e ai certificati di esecuzione dei lavori emessi fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni. A tale proroga si accompagna, nel testo iniziale del decreto, la disposizione recata dal comma 3 dell'articolo 1 che demanda ad apposito decreto ministeriale in materia di infrastrutture e trasporti, da adottarsi prima della scadenza della proroga, il compito di stabilire modalità semplificate per la riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici), relativi alle categorie di lavorazioni modificate ai sensi del nuovo regolamento, decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010. In luogo delle citate disposizioni il Senato ha provveduto ad introdurre, un nuovo comma 3 che reca un'articolata disciplina di dettaglio che, oltre a prevedere la proroga di ulteriori 180 giorni di cui al comma 1 del decreto-legge, modifica le disposizioni dettate dai commi 12 e 14 dell'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010. Rileva quindi che, ai sensi della lettera a) del comma 3, il comma 12 dell'articolo 357 del Regolamento Pag. 156provvede a chiarire quanto già previsto dal testo vigente, vale a dire la distinzione tra categorie non variate, per le quali le attestazioni rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n.  34 del 2000 hanno validità fino alla naturale scadenza e categorie variate. Per tali ultime categorie viene prevista la cessazione della relativa validità dal 546o giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento – di fatto si ripropone la proroga di 180 giorni, cioè fino al 5 dicembre 2012, che è prevista dal comma 1 del testo iniziale del decreto-legge. Rispetto al testo vigente del comma 12 viene poi specificato, alla fine, che tale cessazione opera per le imprese che hanno ottenuto, a seguito della riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del comma 14-bis, l'attestazione nelle corrispondenti categorie modificate dal regolamento. Ai sensi della lettera b) del comma 3, nei casi in cui non si perviene alla riemissione, viene in soccorso la disciplina dettata dal comma 12-ter, in base al quale le attestazioni relative alle categorie delle opere specializzate OS 12, OS 18, OS 21, OS 2, OS7 e OS8, rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nelle categorie indicate dal medesimo comma.
  Aggiunge che, per quanto di competenza della Commissione cultura, si fa riferimento in particolare alla categoria OS 2, per lavori riferiti ai beni culturali mobili di interesse archivistico e librario, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294. Il comma 12-ter prevede altresì che gli importi contenuti nelle attestazioni di cui al presente comma, dal 546o giorno dall'entrata in vigore del regolamento, cioè dal 5 dicembre 2012, si intendono sostituiti dai valori riportati all'articolo 61, commi 4 e 5. Rileva altresì che, ai sensi della lettera c) del comma 3, il nuovo testo del comma 14 riproduce la parte del testo vigente che disciplina la qualificazione nelle categorie OG10 e OS35, mentre la disciplina inerente i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie variate, che nel testo vigente è contenuta nel comma 14, viene modificata e confluisce nel nuovo comma 14-bis. Con riferimento alle categorie «variate» OS12, OS18, OS21, OS2, OS7 e OS8 ex decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, viene prevista – innovando rispetto al testo vigente – l'utilizzabilità dei certificati di esecuzione dei lavori ai fini della qualificazione, rispettivamente, nelle categorie OS12-A, OS18-A, OS21, OS2-A e OS7, in maniera analoga alla disposizione relativa alle attestazioni recata dal comma 12-ter. In tale caso, diversamente da quanto accade al comma 12-ter, viene prevista l'utilizzabilità anche per la categoria OG11 ex decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, a condizione di attribuire, in via convenzionale, l'importo delle lavorazioni eseguite, secondo le percentuali indicate dalla norma, alle categorie OS3 (20 per cento), OS28 (40 per cento) e OS30 (40 per cento). La parte del testo vigente del comma 14, che attualmente prevede la riemissione del certificato su richiesta dell'impresa interessata, viene sì trasposta nel nuovo comma 14-bis, ma limitatamente alle ipotesi in cui l'impresa abbia interesse a conseguire la qualificazione nella corrispondente categoria residuale prevista dal nuovo sistema di qualificazione. La parte finale del comma (ultimi due periodi) riproduce quanto già previsto dal testo vigente del comma 14 con riferimento all'allegato B, prevedendo, in particolare, che la riemissione del certificato avvenga secondo l'allegato B.1. Il comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legge prevede che resta ferma la validità dei certificati di esecuzione dei lavori, con le percentuali corrispondenti alle categorie di lavorazioni ivi indicate, già riemessi (alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto) ai sensi dell'articolo 357, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, nella formulazione Pag. 157vigente prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 1 aggiunge un comma 21-bis, all'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 207 del 2010, in base al quale, in sede di verifica triennale dell'attestazione SOA, si prevede, in via transitoria fino al 31 dicembre 2013, una maggiore tolleranza – dal 25 per cento al 50 per cento – nella verifica dell'attestato SOA relativamente alla congruità – prevista dall'articolo 77, comma 6 – tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente.
  Propone, pertanto, di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

Decreto-legge 83/12: Misure urgenti per la crescita del Paese.
C. 5312 Governo.
(Alle Commissioni riunite VI e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Enzo CARRA (UdCpTP), relatore, ricorda che il disegno di legge n. 5312 in esame reca la conversione in legge del decreto-legge n. 83 del 2012, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese». Il decreto-legge n. 83 del 2012 reca disposizioni per favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività nei settori delle infrastrutture, dell'edilizia e dei trasporti, nonché per il riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile, finalizzate ad assicurare, nell'attuale situazione di crisi internazionale, un sostegno al sistema produttivo del Paese, anche al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea.
  Osserva, in generale, che viene fra l'altro introdotto un regime fiscale agevolato per gli interessi derivanti dalle obbligazioni emesse dalle società di progetto per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica utilità (project bond), consistente nell'assimilazione ai titoli di Stato e, dunque, a tassazione sostitutiva con aliquota al 12,5 per cento. Al fine di assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico privato, viene esteso l'ambito di applicazione della normativa in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione, già introdotta dall'articolo 18 della legge di stabilità 2012 alla realizzazione di tutte le nuove opere infrastrutturali in partenariato pubblico-privato. Si introduce l'obbligo di indire sempre la conferenza di servizi preliminare nella procedura di finanza di progetto, che dovrà esprimersi sulla base del documento progettuale – studio di fattibilità o progetto preliminare – posto a base di gara, consentendo che esso sia modificato solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento. Al fine di favorire una maggiore partecipazione degli operatori economici, anche di medie e piccole dimensioni, nella realizzazione degli interventi presenti nel piano degli investimenti previsti nelle convenzioni di concessione, si eleva dal 50 al 60 per cento la percentuale minima che i titolari di concessioni sono tenuti ad affidare a terzi. Rileva che si elimina il limite massimo di 516 mila euro per la compensazione dei crediti d'imposta per gli enti locali che abbiano maturato il credito di imposta in relazione ai dividendi distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in società per azioni, introducendo un vincolo di destinazione alla realizzazione di infrastrutture necessarie al miglioramento dei servizi pubblici. Viene reintegrata l'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento «EXPO Milano 2015». Al fine di rendere disponibili risorse economiche attualmente immobilizzate, sono assoggettate all'imposizione IVA le operazioni relative a cessioni e locazioni di abitazioni effettuate dai costruttori anche oltre il limite dei cinque anni dall'ultimazione dei lavori. Per la ricostruzione e la ripresa Pag. 158economica nel territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, oltre all'apprestamento urgente di moduli abitativi provvisori e di moduli destinati ad uso scolastico ed edifici pubblici, si prevede il procedimento per la ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto dei nuovi insediamenti abitativi. In relazione alle spese documentate per le ristrutturazioni edilizie sostenute dal 26 giugno 2012 – data di entrata in vigore del decreto – fino al 30 giugno 2013, si dispone l'innalzamento della detrazione a fini Irpef dal 36 al 50 per cento e del limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro. È inoltre prorogata fino al 30 giugno 2013 la detrazione per le spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, abbassando la percentuale dall'attuale 55 per cento, prevista fino al 31 dicembre 2012) al 50 per cento. Sono infine istituiti un Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per le città per la riqualificazione di aree urbane, con particolare riguardo a quelle degradate e un Fondo per interventi infrastrutturali nei porti.
  Aggiunge che, con l'obiettivo prioritario di finanziare programmi ed interventi per la competitività e il sostegno dell'apparato produttivo sulla base di progetti di rilevante interesse nazionale, capaci di accrescere il patrimonio tecnologico del Paese, si provvede al riordino, alla razionalizzazione e alla riprogrammazione degli strumenti esistenti per l'incentivazione alle attività imprenditoriali, mediante abrogazione di norme, semplificazione di procedure e rimodulazione di precedenti normative. Inoltre il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT) di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, viene rinominato in Fondo per la crescita sostenibile e ad esso sono assegnate nuove finalità tra cui: promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, rafforzamento della struttura produttiva, in particolare del Mezzogiorno e, infine, promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero. Si istituisce quindi un credito di imposta a favore di tutte le imprese che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato di profili altamente qualificati. Rileva che sono rese più appetibili le obbligazione emesse dalle imprese per autofinanziarsi; si agevola la gestione delle crisi aziendali e, al contempo, si semplificano le procedure per gestire le crisi delle imprese da sovraindebitamento e favorire in tal modo la continuità aziendale. Nell'ambito delle misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico, sono introdotte norme volte alla semplificazione delle procedure per la realizzazione di infrastrutture energetiche e alla liberalizzazione nel mercato del gas naturale. Si prevede quindi la revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici per le imprese a forte consumo di energia nonché regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica. Tra le altre misure a sostegno delle imprese, si segnalano quelle volte alla promozione all'estero e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, l'istituzione della società a responsabilità limitata a capitale ridotto, le misure per l'occupazione giovanile nella green economy e per le imprese nel settore agricolo, le norme di semplificazione per l'accesso al contratto di rete, la cedibilità del tax credit digitale. Sono quindi previste misure in materia di giustizia civile volte a modificare la disciplina delle impugnazioni sia di merito che di legittimità, mediante l'introduzione di un filtro di inammissibilità incentrato su una prognosi di non ragionevole fondatezza del gravame, formulata dal medesimo giudice dell'appello in via preliminare alla trattazione dello stesso. Osserva che al fine di rendere più funzionale il sistema pubblico della ricerca allo sviluppo ed all'innovazione del Paese, sono ridefiniti gli interventi di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca diretti al sostegno delle attività di ricerca Pag. 159fondamentale e di ricerca industriale, estese ai processi di sviluppo sperimentale. Gli obiettivi – esplicitati nella relazione illustrativa – sono quelli di indirizzare le disponibilità finanziarie verso progetti collegati funzionalmente alle politiche economiche del Paese, specializzando la ricerca verso settori nel quale si intende raggiungere un'eccellenza a livello internazionale, rendere sempre più connessa la ricerca di base e quella applicata e rivedere le procedure di valutazione, semplificandole e accentuando l'importanza delle quelle ex post. Si individuano i soggetti che possono beneficiare degli interventi e le tipologie ammissibili degli stessi.
  Precisa che per rispondere alla particolare situazione di crisi economico-finanziaria, si prevede, nell'ambito del Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), una modalità di «copertura a garanzia» degli anticipi concessi alle imprese mediante la trattenuta dell'accantonamento di una quota del finanziamento dei progetti. È istituito il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero alla ristrutturazione di quelli esistenti, con una dotazione finanziaria, per l'anno 2012, fino a 23 milioni di euro. Si prevede, inoltre, il riconoscimento alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate svolgenti attività sportiva per disabili la natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Sottolinea, in dettaglio, che, per quanto riguarda le disposizioni che rientrano nelle competenze della Commissione cultura, l'articolo 10, comma 8, del provvedimento in esame dispone che alla realizzazione dei moduli temporanei destinati ad uffici pubblici o all'attività scolastica, provvedono i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, anche avvalendosi del competente provveditorato interregionale per le opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali, che operano nell'ambito delle proprie attività istituzionali, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'articolo 30 del provvedimento in esame detta disposizioni volte alla razionalizzazione dell'attuale quadro normativo relativo al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), istituito dall'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A.; da un lato, operando integrazioni alla disciplina che ha esteso l'ambito di operatività del FRI agli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione ovvero di competenza regionale (comma 1), e dall'altro consentendo l'utilizzo del FRI per le finalità del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del provvedimento in esame (commi 2-5). Rileva che l'articolo 30, dunque, letto in combinato disposto con l'articolo 23 del provvedimento, rientra nel quadro degli interventi – delineati dal decreto legge – volti al riordino, alla razionalizzazione e alla riprogrammazione degli strumenti nazionali vigenti di incentivazione alle attività imprenditoriali, anche mediante interventi di abrogazione di norme (comma 5). In particolare, il comma 1, novellando l'articolo 1, comma 855, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, consente alla Regioni di concedere, in alternativa al già previsto finanziamento agevolato a valere sul fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), un contributo in conto interessi a valere sulle risorse proprie, a fronte di un finanziamento deliberato da Cassa depositi e prestiti S.p.A. al tasso di interesse vigente pro tempore, determinato con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il comma 2 prevede l'utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) per agevolare la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, per il rafforzamento della struttura produttiva, in particolare del Mezzogiorno e, infine, per la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero (sono le finalità del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23). Il comma 3 detta criteri Pag. 160per la ricognizione delle suddette risorse non utilizzate e la ripartizione delle stesse a favore degli interventi attuativi del riordino, secondo una scansione temporale (con riferimento al 31 dicembre 2012 e, successivamente, al 31 dicembre di ciascun anno, prevedendo la possibilità di destinare, fino al 70 per cento delle stesse, alle finalità del Fondo per la crescita sostenibile). Il comma 4 affida ad un decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico la determinazione del meccanismo per la ricognizione e la ripartizione delle risorse del FRI non utilizzate. Il comma 5 opera l'abrogazione di alcune norme incompatibili con il sistema ora delineato. L'articolo 60 del provvedimento in esame – da leggere nel combinato disposto con gli articoli 61, 62 e 63 – ridefinisce le tipologie, gli strumenti di intervento nonché i soggetti ammessi ai contributi per la ricerca scientifica e tecnologica. L'obiettivo del complesso delle disposizioni – quale individuato dal comma 1 dell'articolo in esame – è quello di garantire la competitività della ricerca, per fa fronte alle sfide globali della società. Il comma 2 rinvia alla comunicazione della Commissione europea 2006/C323/01 in materia di aiuti di Stato legati alla ricerca, la definizione delle attività di «ricerca fondamentale», «ricerca industriale» e «sviluppo sperimentale». Il comma 3 specifica che possono accedere agli interventi: le imprese; le università; gli enti e gli organismi di ricerca; qualsiasi altro organismo giuridico avente i requisiti previsti dai bandi, purché residenti o con stabile organizzazione nel territorio nazionale. Il comma 4 specifica le tipologie di intervento: interventi di ricerca fondamentale per lo sviluppo della conoscenza; interventi di ricerca industriale, orientati a favorire la specializzazione del sistema industriale nazionale; appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo sperimentale, in risposta ad esigenze di particolare rilevanza sociale; azioni di innovazione sociale; sviluppo di grandi aggregazioni (cluster) tecnologiche pubblico-private di scala nazionale; interventi nazionali di ricerca fondamentale o di ricerca industriale inseriti in accordi e programmi comunitari ed internazionali. Il comma 5 definisce gli strumenti a sostegno degli interventi, individuati nei seguenti: contributi a fondo perduto; credito agevolato; credito di imposta ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 70 del 2011; prestazione di garanzie; agevolazioni fiscali di cui all'articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 123 del 1998.
  Evidenzia quindi che l'articolo 61 dispone che le tipologie di interventi di ricerca definite dall'articolo 60, comma 4, sono sostenute con le risorse del Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e prevede una forma di garanzia delle anticipazioni concesse a favore di progetti di ricerca presentati da soggetti privati. Si conferma, in tal modo – come sottolineato anche dalla relazione illustrativa – la scelta, già operata dall'articolo 1, comma 870, della legge n. 296 del 2006, di far confluire in un unico fondo vari strumenti finanziari a sostegno della ricerca, ferme restando – come evidenzia la relazione tecnica – le disposizioni relative al credito agevolato del FAR. Il comma 1, oltre al concetto già sopra esposto, prevede che il FIRST continua ad operare attraverso: la contabilità speciale già esistente, per l'erogazione di finanziamenti agevolati di cui sono previsti i rientri, ovvero per interventi, anche di natura non rotativa, che sono cofinanziati dall'Unione europea o dalle regioni; la gestione ordinaria in bilancio per tutti gli altri tipi di interventi. Il comma 2 dispone, a garanzia delle anticipazioni concesse a favore di progetti di ricerca presentati da soggetti privati, che, per ciascun intervento, una quota del finanziamento è trattenuta ed accantonata nella misura massima del 10 per cento dello stesso e nel limite complessivo del 10 per cento della dotazione annuale del FIRST. L'articolo 62 ridefinisce le procedure e le modalità di valutazione ed erogazione dei finanziamenti per la ricerca. In primo luogo si prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base del Programma nazionale della ricerca (PNR) Pag. 161e adotta, per ogni triennio di riferimento del PNR, indirizzi sugli obiettivi, le priorità di intervento e le attività di ricerca (comma 1). Il comma 2 stabilisce che con uno o più decreti di natura non regolamentare del medesimo Ministro, per la cui emanazione non è indicato un termine, sono definite le spese ammissibili (comprese, per i progetti svolti nel quadro di programmi europei o di accordi internazionali, quelle riguardanti la disseminazione dei risultati ottenuti ed il coordinamento del progetto): le caratteristiche specifiche delle attività e degli strumenti; le modalità ed i tempi di attivazione; le misure delle agevolazioni e le modalità della loro concessione ed erogazione; i tempi di definizione delle procedure, prevedendo adempimenti ridotti per attività di non rilevante entità; le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 61; le condizioni di accesso, utilizzo e rimborso delle somme accantonate a garanzia delle anticipazioni; l'amministrazione del Fondo; le modalità ed i requisiti di accesso al Fondo.
  Rileva quindi che dal punto di vista del coordinamento con la normativa vigente, segnalando che occorrerebbe valutare che l'articolo 1, comma 873, della legge n. 296 del 2006 – come di recente modificato dall'articolo 32 del decreto-legge n. 5 del 2012 – già prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto ex articolo 17, comma 3, legge n. 400 del 1988, definisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del FIRST per la concessione delle agevolazioni per la ricerca di competenza del MIUR, chiarendo, dunque, la connessione fra i due interventi normativi. Con riferimento al «decreto di natura non regolamentare», ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza n. 116 del 2006, ha qualificato lo stesso come «un atto statale dalla indefinibile natura giuridica». Ricorda, altresì, che l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che «deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di «fuga dal regolamento» – che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari – deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante «atti atipici» di natura non regolamentare». Il comma 3 dispone che per gli interventi di ricerca industriale è richiesto un parere tecnico-scientifico di esperti inseriti in un apposito elenco del Ministero e individuati «di volta in volta», dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNRG). Rileva, altresì, che potrebbe essere opportuno chiarire il significato dell'espressione «di volta in volta». Secondo quanto dispone il comma 4, per gli interventi di ricerca industriale orientati a favorire la specializzazione del sistema industriale, lo sviluppo di grandi aggregazioni tecnologiche (cluster) e quelli inseriti in accordi comunitari ed internazionali, il finanziamento è disposto, altresì, previo parere positivo di esperti tecnici sulla solidità e sulla capacità economico-finanziaria dei soggetti rispetto all'investimento proposto. Osserva peraltro, dal punto di vista della formulazione del testo, che il comma 4 dell'articolo 60 non è corredato di lettere. Per gli adempimenti di cui al comma 4 e per le connesse attività di monitoraggio, il Ministero può avvalersi di banche, società finanziarie e di altri soggetti qualificati dotati di competenza e risorse umane e tecniche adeguate, ex comma 5. Il comma 6 specifica che per i progetti già selezionati nel quadro dei programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali non è richiesta la valutazione preventiva degli aspetti tecnico-scientifici. La norma sostituisce il comma 4-bis dell'articolo 30 del decreto-legge n. 5 del 2012, che modificava il decreto legislativo n. 297 del 1999, ora abrogato dall'articolo 63. Secondo il comma 7, il decreto di natura non regolamentare di cui al comma 2 definisce i casi in cui il Ministero può ammettere al finanziamento anche i progetti di ricerca Pag. 162industriale di cui al comma 4 per i quali la valutazione ha avuto esito negativo; a tal fine, lo stesso decreto disciplina l'acquisizione di garanzie fideiussorie o assicurative o altre tipologie di garanzia rilasciate da uno dei soggetti proponenti. Il comma 8 definisce alcune regole per meglio facilitare la gestione dei rapporti istruttori dei programmi di ricerca industriale di cui al comma 4. A tal fine si richiede che per ciascun progetto i partecipanti individuino il soggetto capofila che è chiamato ad assolvere i seguenti obblighi: rappresentare tutti i proponenti nei rapporti con l'amministrazione; presentare la proposta di ricerca per l'ottenimento delle agevolazioni; richiedere le erogazioni; effettuare il monitoraggio periodico sullo svolgimento del programma. Sempre il decreto di cui al comma 2 deve definire i casi di variazioni soggettive e delle attività progettuali (comma 9). Le variazioni del progetto che non comportano un aumento di spesa sono automaticamente recepite in ambito nazionale (comma 10). Il Ministero dell'istruzione provvede ad iscrivere i progetti approvati ed i soggetti fruitori nell'Anagrafe nazionale della ricerca (comma 11).
  Aggiunge che l'articolo 63 reca talune modifiche ed abrogazioni alla normativa vigente, prevedendo, altresì, la notifica del decreti attuativi della riforma sulla ricerca scientifica e tecnologica alla Commissione europea e la clausola di invarianza economica delle disposizioni contenute nel Capo in esame. Tra le modifiche alla legislazione vigente, è inclusa la sostituzione dell'articolo 20 della legge n. 240 del 2010, in materia di tecniche di valutazione dei progetti di ricerca. Per quanto concerne i giovani ricercatori, si ripristina la previsione originariamente recata dall'articolo 2, comma 313, della L. finanziaria 2008 di destinare agli stessi una percentuale di «almeno» il 10 per cento del FIRST; l'articolo 31, comma 3, del decreto-legge n. 5 del 2012 aveva invece disposto che la percentuale fosse pari al 10 per cento.
  Sul punto segnala, tuttavia, che, con l'attuale sostituzione dell'intero articolo 20 della legge n. 240 del 2010 – il cui comma 1, secondo e terzo periodo, era stato sostituito dal comma 3 del decreto-legge n. 5 del 2010, che aveva rimesso ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione delle procedure per l'erogazione di tali finanziamenti – non appare più chiaro secondo quali procedure sarà regolata l'erogazione medesima. Dal punto di vista del coordinamento con la normativa vigente, segnala, inoltre, la necessità di abrogare l'articolo 31, comma 3, del decreto-legge n. 5 del 2012, legge n. 35 del 2012. L'articolo 64 istituisce il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi e alla ristrutturazione di quelli esistenti. In particolare, il Fondo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e con una dotazione finanziaria, per il 2012, fino a 23 milioni di euro – si tratta, dunque, di un limite massimo –, intende contribuire, attraverso l'intervento sugli impianti sportivi, alla diffusione della pratica sportiva per tutte le età e fra tutti gli strati della popolazione, ex comma 1. Osserva che, in relazione a tale istituzione, il comma 2 individua due adempimenti normativi, riferiti alla definizione dei criteri per l'erogazione delle risorse del Fondo e all'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento. Per la prima esigenza è previsto l'intervento di un decreto di natura non regolamentare del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il CONI e la Conferenza unificata. Non è indicato un termine per l'emanazione. Per la seconda esigenza è previsto l'intervento di un successivo decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali. Con riferimento alla procedura prevista per l'adozione del decreto, segnalo che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere un più adeguato coinvolgimento delle Regioni, attraverso un'intesa o un concerto della Conferenza unificata. Precisa che, con riferimento alla copertura degli oneri, il comma 3 dispone che si provvede nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili nel bilancio Pag. 163della Presidenza del Consiglio per il 2012, finalizzate alla diffusione della pratica sportiva. L'articolo 65, novellando l'articolo 2 della legge n. 189 del 2003 – che reca norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili – dispone che le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate che svolgono esclusiva attività sportiva per disabili sono associazioni con personalità giuridica di diritto privato. Si sancisce così a livello legislativo ciò che è già previsto negli articoli 19 e 23 dello Statuto del Comitato italiano paraolimpico, rispettivamente per le federazioni e per le discipline sportive paraolimpiche. In particolare, presupposto perché possa essere riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato, secondo le modalità del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, è che sia intervenuto il riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale del Comitato italiano paraolimpico. Si tratta dello stesso presupposto previsto dallo Statuto. Si dispone, inoltre, che agli organismi citati nel novellato articolo 2 della legge n. 189 del 2003 continuano ad applicarsi le misure di contenimento della spesa previste per le amministrazioni pubbliche. Il riferimento, pertanto, è al CIP, alle federazioni sportive paraolimpiche e alle discipline sportive paraolimpiche. Segnala che, dal punto di vista della formulazione del testo, che la rubrica dovrebbe fare riferimento alle discipline sportive «associate» e dovrebbe recare il riferimento «Paraolimpiche» per le Federazioni sportive e le discipline sportive associate. L'articolo 67 dispone l'istituzione, in una delle regioni dell'obiettivo Convergenza, di una Fondazione di Studi universitari e di perfezionamento sul turismo, volta – in base alla relazione illustrativa – a contribuire al superamento di specifiche criticità dell'impianto formativo di settore. In particolare, il comma 1 dispone che la regione in cui la Fondazione è istituita – tra Calabria, Puglia, Sicilia e Campania – è individuata dallo Statuto che, in base al comma 4, è adottato, in sede di prima applicazione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro degli affari regionali, turismo e sport, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Nella relazione illustrativa viene specificato che lo Statuto della Fondazione disciplinerà scopo, attività, organi e modalità di funzionamento della stessa.
  Al riguardo, osserva che non è indicato il soggetto fondatore, né chi può partecipare alla stessa, né la sua natura. Aggiunge che la relazione illustrativa sottolinea che il tentativo di avviare la realizzazione di un centro internazionale di alta formazione in turismo, da collocare preferibilmente nel Mezzogiorno d'Italia, era stato compiuto già a partire dagli anni ’90, anche considerate le potenzialità di crescita del settore. Fa presente, inoltre, che l'offerta formativa oggi in Italia si struttura in corsi avviati all'interno di classi di laurea fra loro anche molto diverse, che hanno determinato percorsi di studio non omogenei e di cui non è agevole la comparazione, con una conseguente duplice criticità: da una parte, di orientamento per gli studenti al momento della scelta del percorso di laurea e, dall'altra, di selezione da parte degli operatori al momento della scelta dei candidati per determinate posizioni professionali nel settore. Ciò ha determinato pertanto uno «scollamento» tra percorsi formativi e mercato del lavoro ed una minore competitività dell'Italia nel settore del turismo, se comparato con quello di altri Paesi. Gli ambiti di operatività della Fondazione sono individuati nei commi 2 e 3. Essa provvede alla progettazione, predisposizione e attuazione di corsi di formazione superiore e di formazione continua, anche tramite terzi, volti allo sviluppo di competenze imprenditoriali, manageriali e politico-amministrativo per il settore turistico, operando prioritariamente in collaborazione con le Università individuate dallo Statuto, nonché, in base alla relazione illustrativa, con altri interlocutori del mondo imprenditoriale; svolge attività di ricerca applicata sulle medesime tematiche e può avviare attività di promozione e sviluppo dell'imprenditorialità Pag. 164nel settore turistico ma la relazione illustrativa evidenzia, in particolare, che «la Fondazione deve qualificarsi come nodo di raccordo e ponte tra Istituti Superiori di eccellenza per il Turismo ed il mondo imprenditoriale, nonché promuovere l'interscambio culturale e produttivo con il settore pubblico del comparto. A tal fine, nell'offerta formativa è da prevedere l'attivazione di specifici corsi di aggiornamento con scambio di esperienze e reciproci stage formativi tra il settore pubblico ed il settore privato, volti a favorire l'acquisizione di conoscenze comuni per la conseguente riqualificazione del prodotto turistico nazionale e la costruzione di una consapevole cultura dell'accoglienza, al passo con le rinnovate istanze dei turisti consumatori anche stranieri». Al riguardo, ricorda che percorsi finalizzati alla formazione turistica sono stati attivati nell'ambito degli Istituti tecnici superiori – area delle «Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – avviati nello scorso autunno. In relazione ad alcuni degli ambiti di operatività della Fondazione, sembra, dunque, che essa costituisca una nuova tipologia di soggetto formativo che, in base alla relazione tecnica, accederà alle risorse finanziarie per il sistema universitario. Rileva che occorrerebbe, peraltro, valutare l'opportunità di chiarire già in questa sede i titoli di studio necessari per l'accesso ai corsi della Fondazione e che tipo di titoli/certificazioni/attestazioni la stessa potrà rilasciare, anche in rapporto ai titoli di studio rilasciati dai corsi attivati dalle università. Il comma 5 stabilisce, infine, che le attività indicate sono realizzate nel limite di spesa di 2 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014 e, comunque, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzate al settore del turismo. Da tali attività non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Segnala inoltre l'opportunità di specificare che il limite di spesa indicato riguarda «ciascuno» degli anni 2012, 2013, e 2014.
  Si riserva di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

  Manuela GHIZZONI (PD), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.40.

SEDE LEGISLATIVA

  Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il ministro per il turismo, lo sport e gli affari regionali Piero Gnudi.

  La seduta comincia alle 15.40.

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.
Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti, C. 2394 Ciocchetti e C. 4655 Giorgio Conte.

(Discussione e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 aprile 2012.

  Manuela GHIZZONI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del regolamento. Così rimane stabilito.
  Ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha definito l'organizzazione della discussione del provvedimento, stabilendo altresì il tempo disponibile, ripartito ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del Regolamento. La Commissione ha già esaminato in sede referente la proposta di legge in titolo, sulla quale le Commissioni competenti Pag. 165hanno espresso i prescritti pareri. È stato quindi richiesto il trasferimento alla sede legislativa, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 14 giugno 2012. Avverte che l'assenso del Governo al trasferimento alla sede legislativa del provvedimento in esame è subordinato al recepimento di una condizione di cui dà lettura.
  Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali.

  Claudio BARBARO (FLpTP), relatore, propone di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo unificato elaborato dalla Commissione in sede referente (vedi allegato 1) che illustra. Illustra quindi il suo emendamento 3.1 (vedi allegato 2) in recepimento della condizione posta dal Governo ai fini dell'assenso al trasferimento alla sede legislativa, di cui raccomanda l'approvazione.

  Il ministro Piero GNUDI segnala alla Commissione le rilevanti finalità del provvedimento in esame, che rappresenta un importante approdo normativo volto ad incentivare la realizzazione di nuovi impianti sportivi e la ristrutturazione di quelli già esistenti, in modo tale da garantirne la piena fruibilità. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento del relatore 3.1.

  Pierfelice ZAZZERA (IdV) apprezza il lavoro svolto dalla Commissione nell'approfondimento delle problematiche e nella risoluzione di alcune criticità. Evidenzia quindi come il provvedimento in discussione, incentivando le attività di promozione dello sport in spazi polivalenti, costituisca uno strumento attraverso il quale si potrà perseguire anche l'obiettivo del rispetto e della tutela del territorio.

  Giovanni LOLLI (PD) rileva il ritardo con cui, anche alla luce di sollecitazioni di vario tipo, la Commissione sta procedendo all'approvazione del provvedimento in esame, del quale evidenzia la natura equilibrata e la delicatezza della materia trattata. Porge, inoltre, i suoi ringraziamenti al Governo per il prezioso contributo fornito per l'approvazione del provvedimento in discussione.

  Manuela DI CENTA (PdL) condivide le considerazioni svolte dall'onorevole Lolli, evidenziando la delicatezza delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, il quale affronta tematiche strettamente intrecciate e connesse con la materia dello sport. Considera di grande interesse, quindi, le norme concernenti la realizzazione di nuovi impianti sportivi e la ristrutturazione di quelli esistenti secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività, auspicando che esse potranno contribuire a migliorare l'immagine dello sport in Italia.

  Manuela GHIZZONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, sulla base di quanto indicato dal relatore, propone di adottare come testo base per il prosieguo della discussione il nuovo testo della proposta di legge C. 2800, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato, elaborato nel corso dell'esame in sede referente, sul quale le Commissioni parlamentari competenti hanno espresso il prescritto parere.

  La Commissione delibera quindi di adottare come testo base per il seguito della discussione il nuovo testo della proposta di legge C. 2800, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato, adottato nel corso dell'esame in sede referente.

  Manuela GHIZZONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali. Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 15.55 della giornata odierna. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.
  Sospende quindi brevemente la seduta per consentire il decorso del termine.

  La seduta, sospesa alle 15.50, è ripresa alle 15.55.

Pag. 166

  Manuela GHIZZONI, presidente, dopo aver dato conto delle missioni, avverte che è stato presentato l'emendamento 3.1 del relatore. Avverte che alla presidenza della Commissione risulta che tutti i gruppi hanno rinunciato alla fissazione del termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

  Claudio BARBARO (FLpTP), relatore, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.1.

  Il ministro Piero GNUDI ribadisce il proprio parere favorevole sull'emendamento in esame, volto a recepire una condizione del Governo all'assenso al trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame.

  Paola GOISIS (LNP) preannuncia, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, l'astensione sull'emendamento in discussione.

  Manuela GHIZZONI, presidente, avverte che l'emendamento in esame sarà posto in votazione in linea di principio, per essere trasmesso, ove approvato, alle Commissioni di merito per l'espressione del parere di competenza.

  La Commissione approva quindi in linea di principio l'emendamento 3.1 del relatore.

  Manuela GHIZZONI, presidente, avverte che l'emendamento approvato in linea di principio sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 11 luglio 2012 — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI.

  La seduta comincia alle 15.50.

Disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali.
Nuovo testo C. 1428 Goisis.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 giugno 2012.

  Manuela GHIZZONI, presidente, avverte che sul nuovo testo della proposta di legge in esame non sono stati presentati emendamenti. Il testo sarà quindi inviato alle Commissioni di merito per l'espressione del parere di competenza.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.55.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ELEZIONE DI UN SEGRETARIO

SEDE LEGISLATIVA

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali.
C. 953 Aprea, C. 806, 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci, C. 4896 Capitanio Santolini e C. 5075 Di Pietro.

SEDE REFERENTE

Modifica all'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, per l'introduzione di una riserva di posti nell'accesso ai corsi universitari Pag. 167in favore dei cittadini italiani residenti all'estero.
Nuovo testo C. 121 Angeli

Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921.
Nuovo testo C. 4333 Distaso ed altri.

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