CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 luglio 2012
680.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 12 LUGLIO 2012

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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE, indi del presidente della X Commissione Manuela DAL LAGO. – Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti.

  La seduta comincia alle 13.45.

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese.
C. 5312 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 luglio scorso.

  Gianfranco CONTE, presidente, avverte, quindi, che sono state presentate circa 1.900 proposte emendative (pubblicate in un fascicolo a parte).
  Informa quindi che l'emendamento 32.2 Savino, l'articolo aggiuntivo 22.02 Pagano e l'articolo aggiuntivo 65.02 Fugatti, sono stati ritirati dai presentatori.
  Avverte, inoltre, che il deputato Casero ha ritirato la propria firma dalle proposte emendative 1.7, 2.18, 5.015, 6.011, 6.012, 6.09, 6.08, 6.010, 7.3, 7.014, 7.015, 7.016, 7.012, 7.013, 9.021, 10.23, 10.012, 11.4, 11.20, 11.40, 12.9, 12.24, 17.027, 18.10, 19.2, 20.5, 21.5, 23.23, 23.37, 23.29, 24.33, 32.4, 32.10, 32.11, 32.16, 32.17, 32.20, 33.2, 33.10, 33.23, 36.2, 36.04, 39.3, 39.09, 44.3, 45.1, 52.14, 52.071, 52.072, 52.070, 53.11, 53.04, 60.13, 62.2, 62.4, 62.7.
  Segnala altresì che, per mero errore materiale, l'emendamento Forcolin 11.12 è stato presentato privo della seconda parte consequenziale.
  Rileva quindi come alcune delle proposte emendative presentino profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità. In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili Pag. 15le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo». La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri ancor più si impone a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e della lettera del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2012. In particolare, nella recente sentenza n. 22 del 2012 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come «l'innesto nell'iter di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione». «Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge». Il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è altresì stato richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto legge 25 gennaio 2002, n. 4 e ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge. Da ultimo, il 23 febbraio scorso, il Presidente della Repubblica ha inviato una ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, in cui ha sottolineato «la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte Costituzionale per ragioni esclusivamente procedimentali». Pertanto, alla luce di quanto testé detto, i presidenti non possono che applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997. Con riferimento al provvedimento in esame, quindi, sono da considerarsi ammissibili solo gli emendamenti che intervengono sulle materie già oggetto del decreto-legge in esame o che siano strettamente connesse o consequenziali alle stesse. Sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:
   Beltrandi 1.01, che interviene in materia di partecipazioni di banche e intermediari finanziari che svolgono in misura rilevante attività di impresa in settori non bancari;
   Beltrandi 1.02, che impone alle fondazioni bancarie la dismissione delle partecipazioni in essere nelle società bancarie conferitarie; Pag. 16
   Ruggeri 1.03, che, con una modifica alla disciplina delle nuove assunzioni di apprendisti contenuta nella legge n. 92 del 2012 (recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), intende precisare che l'esclusione dalla predetta normativa per i datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unità opera se tali unità sono assunte con contratto a tempo indeterminato;
   gli identici Bernardo 2.6 e Fava 2.7, in quanto recano norme volte a introdurre modalità di pagamento del pedaggio stradale o autostradale con «telepedaggio», a tal fine modificando il Codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992;
   Moffa 2.07, che prevede l'introduzione di specifiche forme di garanzia in favore dei fondi pensione che investano le proprie risorse per il finanziamento di interventi volti alla crescita del Paese;
   Montagnoli 2.0.10, che intende modificare la disciplina dei «contribuenti minimi» contenuta nella legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007), ampliandone, tra l'altro, l'ambito operativo;
   Montagnoli 3.01, che prevede apposite procedure emergenziali in caso di gravi difficoltà nella realizzazione del Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001;
   Graziano 4.15, che introduce norme ordinamentali sulle procedure di svolgimento dei lavori dati in affidamento a terzi;
   Monai 4.011, che abroga una disposizione relativa all'aggiornamento delle entrate dell'Anas previsto dall'articolo 55, comma 23, della legge n. 449 del 1997;
   Mariani 4.017, che prevede una procedura per lo svincolo della garanzia di buona esecuzione per le opere poste in esercizio prima del collaudo tecnico amministrativo;
   gli identici Cambursano 4.04, Bernardo 4.02, Baretta 4.014 e Valducci 4.07, Bernardo 4.05 e Gava 4.010, che modificano la normativa relativa al contratto di disponibilità;
   Forcolin 4.018, che modifica una disposizione relativa all'aggiornamento delle entrate dell'ANAS previste dall'articolo 55, comma 23, della legge n. 449 del 1997;
   Soglia 4.021, che dispone l'irretroattività del comma 9-quater dell'articolo 10 del decreto legge n. 16 del 2012 in materia di divieto di intrattenere rapporti negoziali di natura commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti in forma espressa e regolati negli atti di gara;
   Rubinato 5.5, che interviene sulla durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate;
   Lulli 5.6 e Stradella 5.07, di contenuto analogo, che intervengono in materia di società tra professionisti e associazioni professionali;
   Stradella 5.7, che disciplina aspetti relativi all'affidamento del contratto nel caso di raggruppamenti e consorzi;
   Bernardo 5.03, che interviene in materia di procedure di affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
   Stradella 5.04, che disciplina aspetti relativi ai requisiti per svolgere le attività di progettazione e agli incentivi per la progettazione delle stazioni appaltanti;
   Stradella 5.05, che dispone in merito alla partecipazione di università ed enti di ricerca a procedure di affidamento di contratti pubblici;
   Stradella 5.06, che dispone in merito alla tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori;
   Bernardo 5.01 e 5.014, Duilio 5.013, Gava 5.09, Cambursano 5.02 e Valducci 5.08, di contenuto analogo, che intervengono in materia di centrali di committenza per il partenariato pubblico-privato;Pag. 17
   Galletti 5.010, che interviene in materia di responsabilità solidale negli appalti;
   Galletti 5.011, che interviene in materia di subappalto;
   Lulli 5.012 e Romani 5.015, di contenuto analogo, che intervengono in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione per le opere in esercizio nei settori speciali;
   Messina 6.1 e 6.2 che elevano a 1.000.000 di euro il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili;
   Frassinetti 6.3, recante modifiche alle disposizioni in tema di mancato rispetto del patto di stabilità;
   Fava 6.01 e Fugatti 6.02, che estendono la compensazione a tutte le somme dovute, in luogo di quelle iscritte a ruolo;
   Bitonci 6.03, modificativo del termine entro il quale le strutture alberghiere e ricettive devono comunicare alle questure le generalità delle persone alloggiate;
   Simonetti 6.013, che interviene sulla procedura di certificazione di crediti per forniture verso Regioni e enti locali;
   gli identici Lulli 6.04 e Romani 6.011, in materia di convenzioni per l'esecuzione di opere autostradali;
   gli identici Lulli 6.05 e Romani 6.012, relativi alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità;
   Romani 6.09, che novella l'articolo 160-ter del codice degli appalti relativamente al contratto di disponibilità;
   Romani 6.08, recante disposizioni sul concessionario unico di tratte contigue per nuovi investimenti di adeguamento tecnico;
   Romani 6.010, che, in materia di codice degli appalti, consente la conversione della tipologia contrattuale per un periodo di tre anni;
   Savino 7.06, che interviene in materia di inapplicabilità dei provvedimenti cautelari ad opere di rilevanza nazionale o regionale definitivamente autorizzate;
   Brugger 7.07 e 7.08, di contenuto analogo, che intervengono in materia di distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni;
   Romani 7.014, che reca disposizioni relative ai proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità previsti dal Codice della strada, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni;
   Romani 7.015 e Stradella 5.05, che dispongono in merito alla partecipazione di università ed enti di ricerca a procedure di affidamento di contratti pubblici;
   Romani 7.016, che reca disposizioni relative alla qualificazione delle imprese nella categoria di lavori OG11;
   Romani 7.012, che dispone in merito al prezzo dei materiali da costruzione;
   Stradella 7.03, che interviene in materia di compiti attribuiti all'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, con riferimento all'effettuazione, a pagamento, di consulenze e progettazioni per conto di altre amministrazioni od enti italiani e stranieri;
   Stradella 7.04, che interviene in materia di riorganizzazione dell'Anas e del relativo statuto;
   Lulli 7.05 e Romani 7.013, di contenuto analogo, che prevedono la possibilità per i privati di presentare in ogni caso alle pubbliche amministrazioni e alle società che forniscono servizi pubblici autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive;
   Stradella 7.01 e 7.02 e Lanzarin 7.017, di contenuto analogo, che recano disposizioni sui materiali di riporto;Pag. 18
   Lovelli 7.010, che prevede l'estensione ai cantieri delle grandi opere delle disposizioni previste dalla legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006) per le zone franche urbane;
   Brugger 7.09, che reca una disposizione transitoria relativa alla regolarizzazione di pendenze in merito a edifici o manufatti posti lungo il tracciato dell'autostrada del Brennero;
   Lovelli 7.011, che prevede l'istituzione dell'osservatorio per il terzo valico ferroviario dei Giovi;
   gli identici Cambursano 8.02, Gava 8.03, Causi 8.05, Valducci 8.06 e Bernardo 8.07, che riguardano la garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei prestiti rilasciati dalle università;
   gli identici Lorenzin 8.09 e Crosio 8.010, che introducono una nuova tipologia di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica;
   gli identici Mariani 8.012 e Galletti 8.04, in materia di certificazione dei crediti di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti vantati dalle pubbliche amministrazioni;
   gli identici Crosio 8.011 e Lorenzin 8.08, i quali prevedono l'obbligo di condivisione delle reti di comunicazione elettronica da parte di operatori diversi al fine di favorire la connettività a banda larga ed ultralarga;
   Fugatti 8.013, che modifica l'articolo 142 del Codice dei beni culturali al fine di disciplinare il trasferimento in via sperimentale alle regioni di tutte le funzioni in materia paesaggistica svolte dalle competenti soprintendenze;
   gli identici Lupi 9.0.3 e Saglia 9.017, nonché l'articolo aggiuntivo Abrignani 9.015 e gli identici Milanato 9.02, Abrignani 9.07, Marsilio 9.014, Fava 9.016, Romani 9.021, che esentano dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione dei lavori;
   Bertolini 9.06, che introduce agevolazioni IMU per le abitazioni in costruzione, per quelle di recente costruzione o affittate a titolo di abitazione principale, nonché per le aree fabbricabili possedute da imprese costruttrici;
   Marchignoli 9.012, che modifica la composizione delle Commissioni censuarie;
   Bertolini 9.04, che introduce agevolazioni in materia di imposta di registro e imposte ipocatastali per le cessioni di immobili a uso abitativo, poste in essere da privati, a imprese immobiliari che si impegnino a rivenderle entro il quinquennio;
   Bertolini 9.05, che introduce agevolazioni in materia di imposta di registro e imposte ipocatastali per le cessioni in permuta di immobili a uso abitativo, poste in essere da privati, a imprese immobiliari a fronte di immobili abitativi ceduti da queste ultime ai privati;
   Caparini 9.019, che propone di modificare il regime fiscale dei redditi derivante da contratti di locazione di immobili a uso abitativo;
   Lussana 9.020, che modifica la disciplina della tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, introducendo specifici obblighi in capo al notaio rogante gli atti di trasferimento e prevedendo, per la violazione dei medesimi, specifiche sanzioni amministrative;
   Beltrandi 9.08, che modifica la disciplina dell'IVA per cassa contenuta nel decreto-legge n. 185 del 2008;
   Rao 9.010, che modifica i termini per l'effettuazione dei lavori ai fini dell'efficacia temporale del permesso di costruire;
   Marchignoli 9.013, che reca la disciplina della revisione del catasto;
   Ghizzoni 10.27, volto a prevedere la sospensione dei termini amministrativi di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 74 del 2012 per le imprese del settore dello spettacolo ubicate nei territori colpiti dagli Pag. 19eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 e specifiche disposizioni per l'IMU da applicare ai loro immobili strumentali;
   Rainieri 10.30, che proroga i termini relativi alla riduzione dei costi della rappresentanza politica e al trasferimento delle funzioni fondamentali dei comuni per le aree colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012;
   Rainieri 10.31, che sospende i termini amministrativi, dei contributi previdenziali ed assistenziali di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 74 del 2012 anche ai soggetti danneggiati dal terremo noto nei comuni confinanti con l'area delimitata;
   Vaccaro 10.32, volto a prevedere un'ulteriore riduzione, per quanto concerne il concorso alla determinazione della base imponibile IRPEF dei redditi di lavoro autonomo dei soggetti che, rientrati in Italia, avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo nei territori interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012;
   Pizzolante 10.02 e Vannucci 10.014, che dispongono l'utilizzo di quota parte del Fondo di protezione civile da destinare alle province e ai comuni coinvolti nell'emergenza per il soccorso e lo sgombero della neve nel mese di febbraio 2012;
   Laffranco 10.08, che esentano dall'applicazione dell'IMU i fabbricati dei comuni maggiormente danneggiati dal sisma del 2009 in Umbria;
   Montagnoli 10.011, volti ad esentare dall'applicazione dell'IMU per il 2012 e il 2013 gli immobili accatastati nelle province interessate dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 e dichiarati inagibili;
   gli identici Marsilio 10.06, Fava 10.09 e Romani 10.013, che sopprimono il comma 28 dell'articolo 35 del decreto legge n. 223 del 2006 in materia di responsabilità solidale tra committente ed appaltatore in caso di appalti di opere o servizi;
   Cesario 11.63, che novella la normativa in tema di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire ai sensi del decreto legislativo n. 122 del 2005;
   Marchignoli 11.58, recante una diversa determinazione del reddito per le imprese localizzate nelle aree terremotate dell'Emilia impegnate nella ricostruzione degli immobili e per l'acquisto di nuovi macchinari;
   gli identici Di Biagio 11.64 e Saglia 11.73, recanti la riduzione al 10 per cento dell'IVA per i contratti di servizio energia Plus;
   Margiotta 11.01 e gli identici Antonio Pepe 11.05, Romani 11.025, Marsilio 11.019 e Lanzarin 11.022, recanti l'esenzione dall'IMU per tre anni in favore degli immobili invenduti;
   Mariani 11.04, in tema di responsabilità solidale negli appalti di opere e servizi;
   Bernardo 11.08 e Foti 11.011 concernenti la detassazione del reddito di impresa per gli investimenti funzionali all'esercizio dell'impresa;
   Taddei 11.09, che istituisce l'Agenzia per le risorse minerarie ed energetiche e per la sicurezza delle attività estrattive;
   Vaccaro 11.017, recante la disciplina di programmi di intervento per la riqualificazione energetica di edifici pubblici;
   Vaccaro 11.018, in tema di uso di superfici pubbliche per lo sviluppo delle fonti rinnovabili;
   Mariani 11.020, recante il differimento del termine per poter usufruire di incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili;
   Vaccaro 12.49, che reca disposizioni in materia di procedure di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di bike sharing;Pag. 20
   Morassut 12.51, che autorizza le regioni ad adottare leggi regionali affinché i comuni possano imporre contributi straordinari ai proprietari di aree oggetto di trasformazione urbanistica;
   Morassut 12.52, che autorizza le regioni a prevedere incentivi urbanistici e volumetrici in presenza di concorsi internazionali di architettura;
   La Loggia 12.01, che istituisce il Comitato interministeriale per le politiche urbane per coordinare le politiche centrali con quelle degli enti territoriali;
   Gioacchino Alfano 12.02 e 12.03, che prevedono la sospensione delle attività di demolizione dei fabbricati realizzati in violazione della normativa urbanistica;
   Morassut 12.04, che reca i criteri che le regioni devono adottare nel disciplinare gli strumenti della pianificazione locale, comunale e intercomunale;
   Lulli 12.05, che introduce e disciplina un piano territoriale degli orari dei servizi commerciali e artigianali rivolti al pubblico;
   Bertolini 13.9, che introduce una nuova disciplina transitoria dei titoli abilitativi all'attività edilizia fino all'entrata in vigore della normativa regionale prevista da alcune disposizioni relative alla liberalizzazione delle attività economiche;
   gli identici Lulli 13.10 e Romani 13.11, nella parte in cui dispongono in materia di raccordi procedimentali con strumenti urbanistici (comma 2-bis) e in materia di adeguamento dei piani paesaggistici e di autorizzazione paesaggistica (commi 2-ter e 2-sexies), e in materia di certificati da produrre al conservatore dei registri immobiliari (2-quinquies);
   Lulli 13.12, nella parte che semplifica l'accesso all'alloggio da parte di cittadini extracomunitari che abbiano fatto richiesta di ricongiungimento familiare (comma 2-ter);
   Maggioni 13.13, che novella l'articolo 142 sulle aree tutelate per legge dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;
   Villecco 13.16, che riguarda il ricorso, da parte dell'amministrazione della difesa, a personale qualificato nel settore edilizio nell'esecuzione dei lavori in economia;
   Cesario 13.20, che modifica la disciplina dell'acquisto per usucapione prevista dal codice civile;
   Saglia 13.21, che modifica la disciplina dell'esecuzione di nuove opere entro trenta metri dal ciglio dei terreni elevati sul mare recata dal Codice della navigazione;
   Morassut 13.22, che abolisce le categorie catastali relative alle abitazioni popolari e ultrapopolari;
   gli identici Pagano 13.08, 13.013 e Soglia 13.01, che estendono la disciplina sulla cedolare secca ai casi di sublocazione a studenti universitari ovvero di locazione a soci di cooperativa studenti universitari;
   Abrignani 13.05, che individua una procedura da parte delle Società organismi attestazione (SOA) in caso di mancato pagamento da parte delle imprese del corrispettivo relativo al rilascio dell'attestazione;
   Abrignani 13.04, che modifica la disciplina sulle verifiche degli attestati rilasciati delle Società organismi attestazione (SOA);
   Abrignani 13.02, che modifica le categorie di qualificazione delle imprese per partecipare alle gare pubbliche ai sensi del d.P.R. n. 207 del 2010;
   gli identici Zeller 13.09 e Causi 13.012, che introducono norme tecniche di semplificazione in materia di prevenzione incendi per le strutture ricettive fino a 50 posti letto;
   Fugatti 13.022, che semplifica le modalità di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza da parte dei gestori delle strutture ricettive;Pag. 21
   Montagnoli 13.024, che, attraverso una modifica al codice penale, rende non punibile la condotta formalmente autorizzata;
   Lorenzin 13.032, che proroga alcune norme sulla messa in sicurezza permanente dei rifiuti sino all'entrata in vigore di alcuni provvedimenti attuativi del Codice ambientale;
   gli identici Saglia 13.017, Lorenzin 13.028 e Alfano Gioacchino 13.029, che recano norme in materia di avvio di lavori edili sui siti oggetto di bonifica, la cui disciplina è recata dal Codice ambientale;
   gli identici Saglia 13.016, Lorenzin 13.030 e Bernardo 13.031, che modificano la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici;
   gli identici Bernardo 13.018, Bernardo 13.026 e Lorenzin 13.027, che introducono norme transitorie in materia di materiali da riporto sino all'entrata in vigore di alcuni provvedimenti attuativi del Codice ambientale;
   Romani 13.015, che subordina l'applicazione della disciplina in materia di responsabilità solidale sugli appalti all'adozione di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
   Saglia 13.011, che introduce una norma di semplificazione della procedura di estinzione dei mutui per le cooperative edilizie;
   Forcolin 13.019, che estende la disciplina della cedolare secca ai canoni di locazione per finalità turistiche;
   Forcolin 13.021, che istituisce un contributo di solidarietà sui contratti atipici da destinare a misure a sostegno del reddito, della maternità e ad altre misure di carattere sociale;
   Molteni 13.023, che reca nuovi interventi per l'edilizia carceraria al fine di fronteggiare l'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari;
   Montagnoli 13.025, che istituisce presso il Ministero per le infrastrutture e i trasporti un Fondo per le piccole opere;
   gli identici Toto 13.06 e Velo 13.03, che recano i principi fondamentali in materia di interporti e piattaforme logistiche territoriali;
   Fugatti 14.8, il quale prevede l'emanazione di regolamenti di delegificazione per l'accorpamento delle Autorità portuali, al fine di garantire che in ogni regione non sia presente più di un'Autorità portuale;
   Pagano 15.14, il quale prevede una riduzione dei canoni di beni del demanio marittimo aventi ad oggetto la realizzazione di strutture per la nautica da diporto;
   Pagano 15.15, il quale interviene in materia di variazione del contenuto delle concessioni demaniali marittime;
   gli identici Bernardo 15.01 e Saglia 15.02, i quali istituiscono l'archivio telematico centrale delle imbarcazioni da diporto e ne disciplinano il funzionamento;
   Garofalo 15.03, il quale interviene in materia di attuazione della cooperazione informatica nell'ambito dello sportello unico doganale;
   Fugatti 15.04, il quale reca una nuova classificazione dei porti;
   Fugatti 15.05, il quale istituisce l'Autorità portuale ligure;
   Montagnoli 16.2 il quale prevede un finanziamento per la depurazione delle acque del lago di Garda;
   Garofalo 16.8 e 16.9, di contenuto analogo, i quali stanziano 3.700.000 euro per il ripristino dei treni-notte a lunga percorrenza da e per la Sicilia;
   gli identici Marsilio 16.15 e Martella 16.11, i quali istituiscono un fondo alimentato dal gettito IVA degli acquisti di beni e servizi riferibili all'acquisto ed esercizio dei natanti e destinati all'esercizio del trasporto pubblico marittimo, lacuale, fluviale e lagunare;Pag. 22
   Marsilio 16.13 e 16.19, di contenuto analogo, i quali prevedono la destinazione vincolata dei proventi della compartecipazione regionale alle accise sulla benzina e sul gasolio per autotrazione ai servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale, ovvero ai servizi di trasporto automobilistico extraurbano;
   Marsilio 16.14 e Martella 16.20, di contenuto analogo, i quali intervengono in materia di applicazione ai servizi di trasporto pubblico locale lagunare delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, prevedendo, tra le altre cose, l'applicazione di tali disposizioni anche alle unità navali accessorie al servizio di trasporto pubblico lagunare;
   gli identici Martella 16.12 e Marsilio 16.16 i quali ricomprendono l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale tra le finalità del fondo per il miglioramento della mobilità dei pendolari;
   Pugliese 16.30, il quale prevede l'attuazione di un nuovo piano di trasporti nazionale, che prevede una strategia politico-industriale con il coinvolgimento del gruppo Finmeccanica;
   Marsilio 16.32, il quale interviene in materia di disciplina del requisito dell'acquisto del materiale rotabile ai fini della partecipazione alle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto ferroviario in esclusiva;
   Fallica 16.02, il quale prevede la «bancabilità» dei progetti di nuove autostrade;
   Garofalo 16.03, il quale stanzia 5.000.000 di euro per il sistema di trasporti e di mobilità delle merci della città di Messina;
   Montagnoli 16.04, il quale stabilisce la carta di circolazione come unico documento del veicolo;
   Fava 16.05, il quale attribuisce ad un regolamento di delegificazione la riforma della disciplina dei veicoli, prevedendo altresì la soppressione del pubblico registro automobilistico;
   Forcolin 16.06, il quale prevede la modifica del regolamento di esecuzione del codice della strada con l'introduzione di misure di semplificazione per i trasporti eccezionali su gomma;
   Comaroli 16.07, il quale sopprime il pubblico registro automobilistico;
   Montagnoli 16.08, il quale interviene in materia di determinazione delle entrate proprie della società ANAS;
   Marsilio 17.2, il quale aumenta fino a 600 euro per 1.000 litri l'esenzione dall'accisa sul gasolio per autovetture da noleggio da piazza e motoscafi sostitutivi delle autovetture da noleggio da piazza e lacuali;
   Marsilio 17.3, il quale sottopone all'aliquota ridotta IVA del 4 per cento le transazioni relative alle autovetture di prima immatricolazione adibite agli autoservizi pubblici non di linea;
   Vaccaro 17.5, il quale autorizza la vendita di libri e giornali su tutti i mezzi di trasporto pubblici;
   gli identici Galletti 17.01, Meta 17.04, Garofalo 17.022, i quali prorogano gli appalti in essere di Poste italiane con gli operatori privati titolari di concessioni per servizi di recapito;
   Brugger 17.03, il quale reca una disciplina transitoria in materia di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nella provincia autonoma di Bolzano;
   Marsilio 17.02, Galletti 17.05 Abrignani 17.06, Milanato 17.07, Froner 17.018, Fava 17.026, Romani 17.027, i quali modificano la cadenza temporale entro la quale è possibile richiedere il rimborso dell'accisa corrisposta dagli autotrasportatori, consentendola non solo entro il mese successivo alla scadenza di Pag. 23ciascun trimestre ma anche entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare;
   Messina 17.08, il quale inserisce l'aeroporto di Comiso tra gli aeroporti di interesse nazionale;
   Cimadoro 17.09, il quale contiene disposizioni di incentivazione della mobilità sostenibile;
   Cimadoro 17.010, il quale prevede accordi di programma con gli enti locali per lo sviluppo della rete di distribuzione delle colonnine di ricarica elettrica degli autoveicoli;
   Cimadoro 17.011, il quale reca incentivi all'acquisto veicoli a basse emissioni;
   Vico 17.012, il quale istituisce il piano nazionale del trasporto pubblico su gomma;
   Borghesi 17.013, il quale interviene in materia di liberalizzazione del mercato dell'autotrasporto;
   Valducci 17.015, il quale reca modifiche al codice della strada in materia di disciplina dei segway; calcolo della massa limite per gli autocaravan; accertamenti clinici in presenza di un ragionevole motivo per ritenere che un conducente abbia fatto uso di sostanze psicotrope o stupefacenti; pagamento in forma elettronica delle sanzioni; revoca della patente per i soggetti colpevoli di omicidio colposo;
   Velo 17.016, il quale reca modifiche al codice della strada in materia di calcolo della massa limite per gli autocaravan;
   gli identici Bernardo 17.014 e Abrignani 17.017, i quali consentono, a determinate condizioni, la stipula di contratti di fornitura senza ricorrere a gare di evidenza pubblica ovvero a procedure ristrette per l'approvvigionamento energetico della pubblica amministrazione;
   Lulli 17.019, il quale interviene in materia di caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore;
   Velo 17.020, il quale incrementa le sanzioni per violazione delle norme del Codice della strada in materia di pubblicità sulle strade e sui veicoli;
   Meta 17.021, il quale prevede la destinazione di una quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada alla promozione della mobilità ciclistica;
   Montagnoli 17.023, il quale consente ai comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti l'affidamento diretto a Poste italiane Spa dei servizi di tesoreria e di cassa;
   Maggioni 17.024, volto a consentire, attraverso una modifica del regolamento di esecuzione del Codice della strada, l'installazione di mezzi pubblicitari sulle rotatorie, sia all'interno che all'esterno dei centri abitati;
   Lulli 17.025, il quale reca disposizioni per incentivare lo sviluppo della mobilità attraverso veicoli a basse emissioni complessive;
   Palmieri 18.12, che introduce una disciplina in materia di accessibilità informatica;
   gli identici Lulli 18.13 e Saglia 18.14, che reca disposizioni per la prevenzione del gioco compulsivo e di localizzazione e orari di attività di sale e di apparecchi da intrattenimento o da gioco;
   Bitonci 18.15, che esclude dal patto di stabilità le spese dei comuni per incremento del personale assetto della sicurezza;
   Bitonci 18.16, che esclude dal patto di stabilità le spese dei comuni per il sostentamento de lavoratori colpiti dalla crisi economica;
   Bragantini 18.17, che esclude dai vincoli del patto di stabilità le risorse derivanti dalla vendita di quote societarie degli enti locali;
   Montagnoli 18.18, che riserva agli enti locali quota percentuale dell'IMU;Pag. 24
   Vanalli 18. 19, che interviene sulla definizione di pertinenze dell'abitazione principale a fini IMU;
   Vanalli 18.20, che dispone in tema di esenzione dal pagamento dell'IMU;
   Martini 18.21, che riduce l'aliquota base dell'IMU per persone non autosufficienti;
   D'Amico 18.22, che modifica le disposizioni in tema di tetto massimo dei trattamenti economici erogati a carico delle finanze pubbliche, sostituendo al parametro del trattamento del Primo Presidente di Cassazione quello del trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento;
   D'Amico 18.23, che dispone in tema di rimodulazione degli organici dei dipendenti delle regioni;
   D'Amico 18.24, che interviene in tema di eccessiva onerosità dei contratti in essere degli enti locali stipulati per servizi con società o aziende;
   D'Amico 18.25, che prevede la predisposizione di un piano per la riduzione degli organici degli uffici di diretta collaborazione dei Ministeri;
   Bitonci 18.26, che abroga disposizioni dirette a fissare limiti all'assunzioni di mutui da parte degli enti locali;
   Caparini 18.27, che sopprime le Prefetture Uffici territoriali del Governo;
   Bitonci 18.28, che deroga ai vincoli del patto di stabilità in favore dei comuni per residui passivi in conto capitale;
   Simonetti 18.29, che prevede una suddivisione dei costi per consumi pubblici tra amministrazioni e enti;
   Simonetti 18.30, che disciplina l'obbligo del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012 di riferire semestralmente alle Camere sull'attività di gestione delle società a partecipazione pubblica;
   Simonetti 18.31, che introduce un obbligo del Governo di riferire al Parlamento sui costi della partecipazione italiana a programmi di riduzione del debito pubblico di Paesi dell'Unione europea;
   Simonetti 18.32, che introduce l'obbligo del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012, di certificare i livelli di spesa degli enti locali, prevedendo riduzioni di organico in caso di spese superiori a livelli medi;
   Simonetti 18.33, disciplina l'obbligo del Commissario di cui al decreto-legge n. 52 del 2012 di riferire semestralmente alle Camere sui costi delle spese di rappresentanza del Ministero degli Affari esteri;
   Montagnoli 18.34, che prevede il conferimento della funzione di commissario ad acta al Commissario di cui al decreto-legge n. 52 del 2012 per i comuni che non provvedono nei termini alla determinazione di fabbisogni standard;
   Simonetti 18.35, che prevede la suddivisione per livelli amministrativi dei costi sostenuti per consumi pubblici;
   Montagnoli 18.36, il quale abroga la facoltà del Presidente del Consiglio o del Presidente di regione di disporre la sospensione, revoca o annullamento d'ufficio di singole procedure relative all'acquisto di beni e servizi anche per ragioni di opportunità;
   Comaroli 18.37, che abroga la previsione della facoltà del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012 di segnalare al Consiglio dei Ministri e al Consiglio regionale interessato le norme di legge o di regolamento o i provvedimenti amministrativi di carattere generale, che determinano spese o voci di costo delle singole amministrazioni, che possono essere oggetto di soppressione, riduzione o razionalizzazione e del relativo potere di proposta;Pag. 25
   Bitonci 18.38, che attribuisce al Commissario di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012 la competenza a rivedere i trattamenti economici erogati dalle finanze pubbliche stabilendo come parametro di riferimento il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento;
   Bitonci 18.39, che conferisce al Commissario di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012 una delega per la «definizione» di un decreto legislativo che preveda l'assunzione a tempo determinato dei dirigenti pubblici e ampli le fattispecie di licenziamento degli stessi già assunti a tempi indeterminato;
   Fava 18.01, che modifica la disciplina in tema di annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi;
   Torazzi 18.02, che modifica la disciplina in tema di revoca dei provvedimenti amministrativi;
   Montagnoli 18.03, che modifica la disciplina in tema di ritardo nell'emanazione di provvedimenti amministrativi ad istanza di parte;
   Forcolin 18.04, che interviene in tema di termini per le iscrizioni anagrafiche;
   Torazzi 18.05, che interviene in tema semplificazione di adempimenti burocratici;
   Fugatti 18.06, che modifica la vigente disciplina in tema di certificazioni amministrative;
   Beltrandi 18.07, che introduce una disciplina in tema di istituzione di un'anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati e interviene in materia di: pubblicazione dei dati relativi a «trasparenza valutazione e merito» di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009; pubblicazione on line da parte dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali dei documenti di bilancio, degli atti approvati e di quelli di sindacato ispettivo e di indirizzo, dell'archivio istituzionale, dei bandi e delle gare indetti, degli elenchi dei consulenti, dei lavori istituzionali; valore legale di copie su supporto informatico; archiviazione e spedizione di documenti; fruizione di dati detenuti da pubbliche amministrazioni; indicazione obbligatoria di dati sui siti istituzionali di amministrazioni centrali, erogazione di servizi in rete; limite della spesa annua delle pubbliche amministrazioni per studi, incarichi e consulenze;
   Di Biagio 18.08, che interviene in materia di mansioni di comandante e di direttore di macchine delle unità adibite alla pesca costiera ravvicinata;
   Abrignani 18.09, che estende ai servizi e alle forniture la disciplina in tema di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006;
   Lazzari 19.01 che prevede un bonus fiscale di 400 euro per gli abbonati residenziali ai servizi di accesso ad Internet su rete fissa o mobile;
   Saglia 20.23, che affida al Geoportale nazionale le funzioni del repertorio nazionale dei dati territoriali;
   Beltrandi 20.01, relativo al mercato della raccolta pubblicitaria operante nel sistema delle comunicazioni visive e sonore;
   Lorenzin 22.03, recante una novella in materia di servizi di pagamento nel mercato interno dell'UE;
   Beltrandi 22.04, che modifica la disciplina in materia di pratiche commerciali ingannevoli nell'ambito delle comunicazioni elettroniche;
   Beltrandi 22.05, recante norme in materia di pratiche commerciali scorrette e di pubblicità ingannevole e comparativa;
   Beltrandi 22.06, relativo al settore della tutela dei diritti degli autori;
   Fugatti 22.08, in materia di retribuzioni e trattamento economico dei dirigenti di banca;Pag. 26
   gli identici Fugatti 22.09 e Comaroli 22.018, in materia di retribuzioni ed emolumenti;
   Fugatti 22.010, in materia di monitoraggio di trattamenti economici, retribuzioni e emolumenti;
   Fugatti 22.011, in materia di divieto di cumulo trattamenti di quiescenza con retribuzioni;
   Montagnoli 22.013, che prevede il deposito presso il registro delle imprese dei contratti sottoscritti con firma digitale;
   Torazzi 22.014, che intende sopprimere della Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e scuole regionali e interregionali;
   Comaroli 22.015, in materia di funzioni di segretario comunale e provinciale;
   Fugatti 22.016, volto a disciplinare l'utilizzo della posta elettronica certificata nel processo civile;
   Montagnoli 22.020, relativo a processi di semplificazione dell'accesso ai servizi al cittadino e alle imprese;
   D'Antoni 23.3, che, tra le finalità del Fondo per la crescita, prevede la concessione di un credito di imposta per la ricerca scientifica, nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno e per investimenti nelle aree sottoutilizzate;
   Marchioni 23.24, che, introducendo una nuova finalità di finanziamento a carico del Fondo per la crescita, reca disposizioni di carattere settoriale per il miglioramento degli standard qualitativi delle strutture turistico-ricettive;
   Cenni 23.26, che reca misure di ristrutturazione e adeguamento degli stabilimenti termali;
   Borghesi 23.28, che, per il perseguimento delle finalità del Fondo per la crescita prevede l'istituzione di un credito d'imposta corrispondente al 30 per cento dei costi sostenuti dall'azienda;
   Forcolin 23.44, che sopprime la proroga del termine già scaduto relativo al riparto del 5 per mille;
   Pagano 23.47, che prevede la proroga di un termine già scaduto per la programmazione negoziata di incentivi alle imprese;
   Vanalli 23.48, che interviene in materia di liberalizzazione degli orari negli esercizi commerciali dei comuni turistici;
   Lazzari 23.49, che reca misure settoriali a favore dei settori tessile, abbigliamento e calzaturiero del Salento;
   Fallica 23.01, che reca misure a favore del Mezzogiorno prevedendo la revisione del contratto nazionale di lavoro;
   Savino 23.02, che reca misure in materia di tutela del contribuente e delle attività economiche, interessi di mora, dilazione del pagamento e limiti al pignoramento e all'espropriazione immobiliare;
   Crosetto 23.016, che reca disposizioni in materia di riscossione, pignoramento ed espropriazione immobiliare;
   Bitonci 23.03, in materia di razionalizzazione della spesa pubblica;
   Pagano 23.07 e 23.017, che prevedono misure di carattere organizzativo per l'accelerazione della spesa comunitaria e l'utilizzo dei fondi strutturali;
   gli identici Pisicchio 23.05, Di Pietro 23.08, Pugliese 23.014, Lo Sacco 23.020, Caparini 23.025, che prevedono il rifinanziamento dei patti territoriali di cui all'articolo 61 della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del 2002);
   Pagano 23.06, che istituisce un soggetto gestore degli incentivi statali;
   Testa 23.011, che istituisce un Fondo rotativo per il servizio idrico integrato presso la Cassa depositi e prestiti;
   Vaccaro 23.012, che prevede la finalizzazione di una quota del FAS in favore del sistema produttivo;Pag. 27
   Vaccaro 23.013, che reca disposizioni a favore dell'imprenditoria femminile;
   Lulli 23.019, che prevede risorse finanziarie a favore dei distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature;
   Lulli 23.022, che prevede misure a favore dell'imprenditorialità giovanile e femminile e del Mezzogiorno;
   Fava 23.023, che prevede l'istituzione di un Fondo di garanzia per favorire l'acquisto della casa da parte di giovani coppie e nuclei familiari monogenitoriali;
   Caparini 23.026, che prevede versamenti alle regioni in conformità alla normativa sul federalismo fiscale;
   gli identici Pisicchio 23.04, Di Pietro 23.010, Pugliese 23.015, Lo Sacco 23.021 e Caparini 23.024, nonché gli identici Boccia 23.018 e Di Pietro 23.09, che prevedono misure in favore dell'emittenza locale;
   gli identici Milanato 24.03, Fugatti 24.13, Marsilio 24.016, Fava 24.021, Abrignani 24.07, Romani 24.020, Galletti 24.08 recanti il rafforzamento patrimoniale dei Confidi;
   gli identici Foti 24.04 e Bernardo 24.05, modificativi della legge n. 92 del 2012 di riforma del mercato del lavoro, in tema di ammortizzatori sociali;
   Lulli 24.012, recante misure per promuovere l'occupazione e l'emersione del lavoro irregolare;
   Maria Rosaria Rossi 24.014 e 24.015, in tema di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
   Comaroli 24.019, recante una disciplina sperimentale per la trasformazione a tempo indeterminato di contratti di lavoro a termine;
   gli identici Abrignani 24.022, Romani 24.010 e Fava 24.011 recanti agevolazioni dell'accisa sui prodotti petroliferi in favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio;
   Berardi 24.023, recante norma in materia di specifici contratti di insegnamento universitario;
   Pizzolante 24.02, il quale interviene in materia di apprendistato;
   Antonio Pepe 25.3, che introduce una norma interpretativa volta a precisare le condizioni per la concessione di benefìci al settore alle emittenti televisive locali;
   Montagnoli 25.01, che intende innalzare a 10.000 euro i limiti all'uso del contante previsti dalla normativa antiriciclaggio;
   Fugatti 25.02, che interviene in materia di sanzioni previste per la mancata continuativa emissione di ricevuta scontrino fiscale;
   Bitonci 25.03, che esclude da imposizione fiscale parte delle spese sostenute dal contribuente per beni di prima necessità;
   Beltrandi 26.01, che prevede interventi normativi in relazione al mancato pagamento nei termini di imposte;
   Messina 26.02, che prevede la sospensione delle azioni di recupero di crediti, fiscali, contributivi e per sanzioni, nonché delle procedure esecutive relative a crediti bancari a favore di aziende agricole e di imprenditori agricoli;
   Di Biagio 27.8, che dispone che la riattivazione di siti industriali dismessi o in crisi sia considerata di pubblica utilità e le relative opere siano dichiarate indifferibili ed urgenti;
   Lazzari 27.9, che fa salvi i finanziamenti di 20 milioni di euro già disposti per l'attuazione dell'accordo di programma per i settori tessile abbigliamento e calzaturiero del salentino;
   Marinello 27.10, che reca misure in materia di utilizzo da parte di datori di lavoro pubblici di personale delle società totalmente controllate o partecipate dalle pubbliche amministrazioni;Pag. 28
   Bitonci 27.01, che reca disposizioni in materia di organizzazione delle strutture di pronto soccorso;
   Saglia 28.01, che reca disposizioni in materia di protezione accordata dal diritto di autore alle opere del disegno industriale;
   Fogliardi 28.02, che dispone la proroga di semplificazioni fiscali in materia di rivalutazione di beni d'impresa;
   Vico 29.2, che prevede non possano essere applicati limiti temporali differenziati per i programmi di investimento dei patti territoriali e dei contratti d'area;
   Pugliese 29.01, Graziano 29.03 e Romani 29.04, che prevedono l'utilizzo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa, in qualità di centrale di committenza per favorire interventi destinati alle aree sottoutilizzate;
   Bitonci 29.02, che interviene su misure di razionalizzazione della spesa sanitaria;
   Munerato 30.3, che prevede la proroga agli anni 2013 e 2014 dello strumento del credito di imposta a favore di imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca;
   Lazzari 30.01 e 30.02, che recano disposizioni in materia di finanziamento del sistema televisivo locale;
   Raisi 30.03, in materia di IVA sui libri elettronici;
   Raisi 30.04, in materia di IVA sui prodotti audiovisivi;
   Raisi 30.05, in materia di IVA su oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione;
   Caparini 31.28, che prevede l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento ad arredi forniti in sede di costruzione dei fabbricati e delle costruzioni rurali, al fine di favorire il rilancio del settore del legno arredo e per il riavvio delle attività nell'ambito dell'edilizia abitativa;
   Fugatti 31.21, che innalza a 70 milioni di euro l'onere finanziario a carico dello Stato per ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzina situate nei territori confinanti con l'Italia ed estende benefici fiscali anche ai territori confinanti con l'Austria al fine di introdurre nuove agevolazioni per l'acquisto di gasolio per autotrazione;
   Montagnoli 31.41, che reca disposizioni volte a rilanciare lo strumento delle carte commerciali e in materia di cambiali finanziarie;
   Montagnoli 31.40, che reca disposizioni in materia di attività di prestazione di garanzia in favore di imprese destinatarie di fondi di venture capital;
   Caparini 31.29, che reca disposizioni in materia di aumento della percentuale di ammortamento relativamente ai mobili d'ufficio;
   Caparini 31.30, che reca disposizioni in materia di spese sostenute da famiglie di nuova costituzione per l'acquisto di mobili destinati all'arredo dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
   Molteni 31.20, recante disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione;
   Cavallotto 31.4, che reca agevolazioni fiscali al fine di evitare il trasferimento di aziende italiane in Stati confinanti con l'Italia;
   Fugatti 31.39, che prevede un'aliquota di imposta sui redditi delle società nella misura del 32,5 per cento per le banche che destinano una percentuale inferiore al 70 per cento su base annua delle risorse ricevute dalla Banca centrale europea nell'erogazione del credito alle PMI;
   Montagnoli 31.42, che eleva dal limite di 30.000 euro a 250.000 euro la soglia di censimento della Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia;
   Gidoni 31.18, che prevede l'istituzione di un Fondo di garanzia presso il Pag. 29Ministero dello sviluppo economico per le imprese italiane operanti in Libia prima della crisi del 2011;
   Fugatti 31.22, che prevede l'elaborazione da parte dell'Agenzia delle entrate di un piano di valutazione delle società di riscossione operanti sul territorio nazionale;
   Fava 31.9, che prevede l'istituzione di un'imposta antievasione;
   Fedriga 31.10, che prevede l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di un Fondo per il finanziamento della riduzione della pressione fiscale per le imprese;
   Caparini 31.11, che prevede, in via sperimentale, la parziale esenzione dall'imposta sui redditi per i lavoratori cassaintegrati inoccupati che intraprendono un'attività imprenditoriale;
   Caparini 31.12, che prevede agevolazioni, in via sperimentale, per le imprese straniere che aprono una nuova attività in Italia;
   Fugatti 31.8, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico di un Fondo per il finanziamento della riduzione della pressione fiscale per le PMI;
   Fugatti 31.24, limitatamente alla parte che istituisce un Fondo per il finanziamento di interventi urgenti per il sostegno della crescita economica e la salvaguardia delle PMI;
   Cavallotto 31.17, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo per il finanziamento della riduzione della pressione fiscale a favore delle imprese;
   Bragantini 31.25, che prevede agevolazioni in materia di imposta di registro e di IVA in caso di acquisto di immobili in corso di costruzione destinati ad abitazione principale dal momento in cui il comune rilascia il certificato di agibilità dell'immobile;
   Fugatti 31.23, che prevede l'abrogazione o la riduzione di sanzioni accessorie in materia di imposte dirette e di IVA;
   Fugatti 31.31, che stabilisce che il Fondo Strategico Italiano è autorizzato ad acquisire partecipazioni nelle banche italiane considerate di importanza strategica;
   Fedriga 31.32, che reca disposizioni relative a transazioni inferiori ai 2.500 euro regolate con carta di credito;
   Fugatti 31.34, che reca disposizioni in materia di individuazione delle modalità di compensazione da parte della Banca d'Italia dell'eventuale differenziale tra il valore di mercato dei titoli italiani detenuti dagli istituti di credito e il valore a scadenza dei medesimi titoli pubblici, con la finalità di erogare maggiori quote di finanziamento a famiglie e piccole imprese;
   Fugatti 31.35, volto a privilegiare le banche che svolgono attività di credito tradizionale rispetto alle banche di investimento nella valutazione della concessione di garanzie da parte della Banca d'Italia;
   Fugatti 31.33, che reca disposizioni in materia di premi di produttività e di voci variabili della retribuzione dei militari della Guardia di finanza e del personale dell'Agenzia delle entrate;
   Maggioni 31.19, che stabilisce l'istituzione di un tavolo di confronto con il Ministro dell'economia e i rappresentanti delle categorie imprenditoriali al fine di proporre alla Commissione e al Consiglio dell'Unione europea l'adozione di un regolamento per l'introduzione di dazi antidumping sulle importazioni extra UE;
   Comaroli 31.5, che prevede la somministrazione obbligatoria di corsi di formazione tecnica e professionale a operatori commerciali non italiani o comunitari operanti su aree pubbliche di entrambi i settori merceologici;
   Fugatti 31.37, che prevede, in materia di trattamento economico, l'applicazione ai dipendenti degli organi costituzionali di Pag. 30un limite stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione;
   Fugatti 31.36, che reca disposizioni volte a contenimento della spesa attraverso l'eliminazione di ogni forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza per incarichi istituzionali non previsti dalla Costituzione;
   Comaroli 31.6, che attribuisce alle regioni la possibilità di chiedere un certificato attestante il superamento dell'esame di base della lingua italiana per l'autorizzazione all'esercizio di attività di commercio al dettaglio qualora il richiedente sia un cittadino extracomunitario;
   Comaroli 31.7, che prevede la possibilità per le regioni di stabilire che l'autorizzazione da parte dei comuni alla posa di insegne esterne dell'esercizio commerciale sia condizionata all'uso di una delle lingue ufficiali di Paesi appartenenti all'Unione europea ovvero al dialetto locale;
   Caparini 31.13, il quale stabilisce che tutti i software di controllo dell'Agenzia delle entrate devono essere resi disponibili entro il 31 gennaio del periodo di imposta da verificare;
   Caparini 31.14, volto a prevedere che, in via residuale, possono fare parte dei confidi anche persone fisiche;
   Fava 31.15, in materia di deducibilità a fini fiscali dei costi e delle spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il giudice abbia emesso sentenza di condanna penale;
   Torazzi 31.27, volto ad escludere dall'imposizione sul reddito d'impresa il 20 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature comprese nella divisione 28 della tabella ATECO dalla data di entrata in vigore del decreto-legge fino al 30 giugno 2013;
   Saglia 31.16, in materia di valorizzazione delle risorse energetiche nazionali e di incentivazione dello sviluppo dei giacimenti a mare, che prevede benefici fiscali per la realizzazione di nuove installazione di coltivazione, con riferimento alle piattaforme marine assimilabili, ai pozzi di sviluppo, alle condotte e agli sviluppi sottomarini;
   Montagnoli 31.43, il quale interviene sulla disciplina del TUF, estendendo gli obblighi di comunicazione al pubblico dei conflitti di interesse anche alle società di rating;
   Montagnoli 31.44, il quale interviene sull'ambito temporale di applicazione del contributo di solidarietà per i redditi superiori a 300.000 euro;
   Montagnoli 31.45, che riduce da 300.100 a 150.000 euro il limite oltre il quale si applica il contributo di solidarietà;
   De Girolamo 31.46, il quale modifica la legge n. 92 del 2012, estendendo l'operatività dei fondi di solidarietà bilaterale;
   Cavallotto 31.033, il quale istituisce un regime fiscale agevolativo per le nuove iniziative imprenditoriali, basato sull'applicazione di un'aliquota sostitutiva, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, del 20 per cento, istituendo inoltre il fondo per il finanziamento della pressione fiscale per le nuove imprese;
   Borghesi 31.04 e 31.05, i quali prevedono l'esclusione da imposizione fiscale degli aumenti di capitale effettuati da persone fisiche in società, nonché l'esclusione dal reddito d'impresa degli utili reinvestiti in macchinari, prevedendo a copertura (l'articolo aggiuntivo 31.04) la riduzione degli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese;
   Barbato 31.06, il quale elimina i limiti temporali per l'applicazione del meccanismo di pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo, in favore dei contribuenti con volume di affari fino a un milione di euro, Pag. 31prevedendo a copertura la riduzione degli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese;
   Borghesi 31.07, il quale elimina i limiti temporali per l'applicazione del meccanismo di pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo, per i contribuenti con volume di affari fino a un milione di euro;
   Nastri 31.08, il quale integra l'elenco delle cessioni di beni che possono essere effettuate in esenzione dall'IVA, nel caso di introduzione in deposito IVA, relativamente alle cessioni di latte fresco da fornitori nazionali;
   Fava 31.012, il quale abolisce l'imposta sugli intrattenimenti, introducendo un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero;
   Froner 31.01, Galletti 31.03 e Lazzari 31.038, i quali intervengono sulla disciplina delle società finanziarie pubbliche (istituite utilizzando le risorse del fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione) che possono assumere partecipazioni di minoranza nelle società cooperative;
   Galletti 31.02, Froner 31.039 e Lazzari 31.040, i quali destinano contributi relativi ai fondi mutualistici per la cooperazione alle società finanziarie pubbliche che possono assumere partecipazioni di minoranza nelle società cooperative;
   De Girolamo 31.09, il quale interviene sulla disciplina relativa al finanziamento delle forme pensionistiche complementari;
   De Girolamo 31.010, il quale estende l'ambito di attività dei fondi paritetici professionali, comprendendovi anche iniziative di sostegno al reddito in occasione di congedi parentali; l'articolo aggiuntivo interviene inoltre sulla disciplina relativa al finanziamento delle forme pensionistiche complementari;
   Lorenzin 31.014, il quale riconosce un credito di imposta in favore dei fornitori di reti e servizi che effettuano investimenti per l'acquisto di apparati trasmissivi ai fini della banda larga mobile;
   Lorenzin 31.015, il quale prevede la riduzione della base imponibile IRES in favore dei fornitori di reti e servizi che effettuano investimenti per l'acquisto di apparati trasmissivi ai fini della banda larga mobile;
   Fugatti 31.016, il quale conferisce una delega legislativa al Governo per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari;
   Fugatti 31.017, il quale stabilisce un termine entro il quale deve essere emanato il decreto ministeriale per la riduzione dell'accisa sui carburanti, al fine di compensare gli incrementi di prezzo;
   Fugatti 31.018, il quale prevede l'istituzione di una commissione per introdurre sgravi fiscali in favore delle banche che sostengono l'economia reale attraverso il credito;
   Torazzi 31.019, il quale introduce un meccanismo di definizione agevolata dei ruoli degli omessi versamenti per debiti tributari e previdenziali, in favore delle piccole imprese, istituendo a tal fine un apposito fondo;
   Fugatti 31.020, il quale prevede la stipula di un protocollo d'intesa con le banche per aumentare gli affidamenti in favore della PMI che vantino crediti verso la PA;
   Fugatti 31.022, il quale riscrive il regime tributario di favore cosiddetto «dei minimi», istituendo inoltre un'imposta patrimoniale antievasione;
   Bragantini 31.023, il quale esenta da imposizione le eventuali plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni degli enti locali negli enti o società partecipate poste in liquidazione; l'articolo aggiuntivo stabilisce a copertura l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero;Pag. 32
   Forcolin 31.024, il quale interviene sui requisiti per l'iscrizione nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalle camere di commercio;
   Forcolin 31.025, il quale estende a tutti gli intermediari fiscali autorizzati l'esercizio dell'attività fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e di impresa;
   Forcolin 31.026, il quale interviene sulla disciplina della rappresentanza dinanzi agli uffici finanziari;
   Forcolin 31.027, il quale interviene sulla disciplina degli studi di settore, estendendo la possibilità di rilasciare attestazioni delle cause di non congruità tra ricavi dichiarati e studi di settore a tutti gli intermediari fiscali;
   Forcolin 31.029, il quale estende a tutti gli intermediari fiscali la possibilità di rilasciare il visto di conformità richiesto per poter utilizzare in compensazione crediti di imposta IVA superiori a 15.000 euro;
   Fugatti 31.0.31, il quale istituisce un'imposta patrimoniale antievasione;
   Pini 31.032, il quale prevede che i beni del demanio marittimo su cui insistano opere di facile rimozione siano conferiti in diritto di superficie;
   Caparini 31.034, il quale interviene sulla disciplina del codice civile, al fine di semplificare la tenuta dei libri e della documentazione sociali;
   Fugatti 31.035, il quale esclude l'applicazione della disciplina autorizzatoria in materia di servizi il commercio al dettaglio su aree pubbliche, prevedendo inoltre la definizione di criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione di posteggi per l'esercizio di tale attività commerciale;
   Consiglio 31.036, il quale interviene sul testo unico delle accise, prevedendo che l'amministrazione finanziaria sia tenuta a comunicare al contribuente interessato la sussistenza di crediti per accise indebitamente pagate;
   Pini 31.030, il quale prevede il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato, e la successiva vendita, dei beni del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistico-ricreative;
   Quartiani 32.28, che esclude dall'applicazione dell'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche le comunicazioni relative ai piani di azionariato diffuso e di partecipazione dei dipendenti agli utili d'impresa, così come l'emendamento Quartiani 32.34, di analogo tenore;
   gli identici Baretta 32.29, Poli 32.23, Graziano 32.32 e Raisi 32.37, che escludono dall'applicazione dell'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche le comunicazioni relative ai piani di partecipazione rivolti alla generalità dei dipendenti;
   Bobba 32.26, che esclude dall'applicazione dell'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche le comunicazioni relative alle azioni di società non quotate;
   Baretta 32.30, che intendono introdurre agevolazioni per i piani di partecipazione azionaria rivolti alla generalità dei dipendenti, così come Bobba 32.27, Gioacchino Alfano 32.24 e Graziano 32.31, di analogo tenore;
   Pagano 32.42, che prevede la partecipazione della Cassa depositi e prestiti alle operazioni di cartolarizzazione sintetica realizzate da banche e confidi;
   Pagano 32.21, che modifica il testo unico bancario, estendendo ai crediti vantati dai confidi le disposizioni in materia di privilegio sui crediti per finanziamenti a medio e lungo termine erogati dalle banche alle imprese;
   Montagnoli 32.39, che affida ad un regolamento della Consob l'individuazione dei piani di risparmio a lungo termine sottoposti ad imposta sostitutiva in misura agevolata al 12,5 per cento;Pag. 33
   Fugatti 32.40, che prevede l'istituzione di un rating di liquidità per le banche e gli intermediari finanziari operanti nel territorio nazionale;
   Pagano 32.22, che deroga agli ordinari limiti alle emissioni obbligazionarie ove gli strumenti finanziari non siano destinati a clienti al dettaglio;
   Cesario 32.38, che rende ipotecabili i diritti edificatori;
   Pagano 32.41, che consente ai confidi di imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva, i fondi rischi e gli altri fondi costituiti da contributi concessi dallo Stato, dalle regioni e dagli altri enti pubblici;
   Lulli 32.05, che reca una disciplina volta a contrastare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e pubblica amministrazione;
   Beltrandi 32.04, che reca una disciplina volta a contrastare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e pubblica amministrazione;
   Bernardo 32.03, che reca disposizioni sul finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
   Bernardo 32.01, che estende le deroghe ai limiti di utilizzo del contante, previste dal decreto-legge n. 16 del 2012 in favore dei cittadini stranieri per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, anche all'acquisto di merci all'ingrosso nei mercati agro-alimentari da parte di operatori non italiani;
   Bernardo 32.02, che intende applicare alcune semplificazioni di adempimenti alle imprese del settore petrolifero aventi fatturato superiore a 258,228 milioni di euro anziché a quelle aventi fatturato inferiore al predetto limite;
   Fedriga 32.06, che reintroduce norme abrogate in materia pensionistica;
   Caparini 32.08, che intende introdurre misure di detassazione a favore delle emittenti televisive locali, così come l'articolo aggiuntivo Caparini 32.07, di analogo tenore;
   Fugatti 32.011, che consente di considerare non dovuta l'IVA relativa a fatture insolute;
   Bernardo 33.17, volto ad abrogare l'articolo 233 della legge fallimentare che punisce il delitto di mercato di voto;
   Graziano 33.22, che interviene in tema di misure straordinarie di integrazione salariale per i lavoratori in mobilità;
   Saltamartini 33.21, che modifica la disciplina per la riduzione dell'imponibile IVA, anche in relazione all'assoggettamento a procedure concorsuali o di ristrutturazione dei debiti;
   Gioacchino Alfano 33.01, volto a determinare il tasso per il calcolo degli interessi di mora sui debiti tributari;
   Gioacchino Alfano 33.02, volto a consentire all'amministrazione finanziaria un concordato per il pagamento delle cartelle esattoriali già notificate;
   Saltamartini 33.03, concernente l'accesso al credito bancario da parte di disoccupati che intendano avviare un'attività imprenditoriale;
   Forcolin 33.04, che novella il codice antimafia con riguardo alla vendita dei beni confiscati;
   Bertolini 34.01, che dispone contributi per la sostituzione dei veicoli di categoria «euro 0», «euro 1» e «euro 2» e per l'acquisto di veicoli ad alimentazione elettrica o a idrogeno;
   Abrignani 34.05, che differisce dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 la data di entrata in esercizio degli impianti ai quali si applica il nuovo sistema di incentivazione dell'energia da fonti rinnovabili previsto dal decreto legislativo n. 28 del 2011 e disciplina il ritiro trimestrale dei certificati verdi da parte del GSE;
   Bernardo 34.02, che, novellando il decreto legislativo n. 141 del 2010, esclude Pag. 34dall'attività di mediazione creditizia la promozione o presentazione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti e offre agli agenti che abbiano svolto attività di promozione e conclusione di tali contratti la possibilità di iscriversi all'elenco degli agenti in attività finanziaria senza dover superare il relativo esame;
   Fogliardi 35.32, che prevede, a favore dei titolari di concessione di coltivazione, una deduzione, ai fini dell'imposizione sul reddito di impresa e delle relative addizionali, pari al 30 per cento dei costi relativi alle installazioni di coltivazione;
   Saglia 35.33, che introduce il coinvolgimento delle regioni interessate e l'adozione di misure volte a ridurre i rischi derivanti dall'estrazione di idrocarburi nel Mediterraneo quali principi ai quali il Governo deve attenersi nell'attuazione della parte relativa al rilancio della produzione nazionale di idrocarburi del Programma nazionale di riforma 2012;
   Torazzi 35.01, che prevede la possibilità, previa autorizzazione del Ministro dell'ambiente, di riutilizzare per usi produttivi aree in corso di bonifica;
   gli identici Bernardo 36.5 e Antonino Foti 36.6, che introducono modifiche alle disposizioni in materia di liberalizzazione della distribuzione dei carburanti recate dal decreto-legge n. 1 del 2012, volte in particolare a escludere in via generale la possibilità di subordinare l'installazione ed esercizio di impianti di distribuzione all'obbligo di presenza contestuale di più tipologie di carburante e ad estendere la possibilità di utilizzo continuativo delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato;
   gli identici Lazzari 36.8 e Lulli 36.9, gli identici Lazzari 36.7 e Marchioni 36.10, nonché gli identici Romani 36.2 e Lulli 36.3, che introducono modifiche alla disciplina della procedura di indagine preliminare relativa ai siti oggetto di contaminazione e alla disciplina della procedura di messa in sicurezza operativa dei siti contaminati;
   gli identici Saglia 36.13 e Di Biagio 36.14, che estendono ai crediti vantati dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici nei confronti dei cessionari dei prodotti il privilegio di cui gode l'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 504 del 1995;
   gli identici Saglia 36.12 e Di Biagio 36.20, i quali prevedono che l'attività di vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sul divieto di traslazione a carico dei consumatori dell'addizionale relativa all'imposta sul reddito delle società applicabile ai soggetti del settore energetico ai sensi del comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008 sia esercitata esclusivamente sui soggetti con fatturato superiore a 10 milioni di euro;
   Abrignani 36.27, che disciplina una procedura semplificata per la realizzazione delle modifiche di impianti di produzione di energia elettrica e delle relative opere connesse;
   Lazzari 36.1, che sostituisce la rubrica dell'articolo 36, introducendo il riferimento anche ai siti soggetti a bonifica, senza recare modifiche al testo dell'articolo;
   Baretta 36.02, il quale dispone che le limitazioni previste per l'esercizio degli impianti termici ed industriali situati nella Venezia insulare e nelle altre isole della laguna non si applichino agli impianti di produzione di calore da biomassa legnosa aventi determinate caratteristiche;
   gli identici Peluffo 36.01, Lazzari 36.03 e Romani 36.04, che estendono da quattro a sei anni la validità dell'autorizzazione relativa agli scarichi di acque reflue e prevedono la possibilità di modificare le prescrizioni connesse all'autorizzazione in relazione all'evoluzione della tecnologia;
   Saglia 37.68, che introduce disposizioni finalizzate alla ripresa della piena attività del polo petrolifero di Gela;Pag. 35
   Nicola Molteni 37.93, che prevede l'incremento dei contributi a favore del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini;
   Montagnoli 37.94, che prevede il parere del Ministero dell'ambiente, con il supporto dell'ISPRA, relativamente al rilascio delle concessioni per grandi e piccole derivazioni di acque ad uso idroelettrico sul fiume Oglio, a fini di salvaguardia degli equilibri ambientali;
   gli identici Romani 38.23, Santori 38.25 e Delfino 38.27, che ampliano l'ambito degli impianti fotovoltaici collocati a terra in aree agricole che possono beneficiare degli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 28 del 2011, includendovi anche quelli per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo abilitativo entro il 24 gennaio 2012;
   gli identici Romani 38.28, Santori 38.31, Delfino 38.32 e Zucchi 38.29, che prevedono l'obbligo, per i proprietari di strade private, di consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori;
   Verini 38.30, che dispone che la localizzazione e realizzazione di oleodotti e gasdotti superiori a determinate dimensioni non possa aver luogo nelle aree sismiche classificate di prima categoria;
   gli identici Saglia 38.04 e Abrignani 38.05, che prevedono l'applicazione della segnalazione certificata di inizio attività per le operazioni finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi;
   Saglia 38.06, che disciplina una procedura per l'individuazione degli impianti di produzione di energia elettrica necessari per situazioni di emergenza e delle relative condizioni di esercizio e funzionamento;
   Cosenza 38.02, che introduce disposizioni per lo sviluppo dell'energia geotermica nel Mezzogiorno;
   Fava 39.11, che demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la determinazione del valore del quoziente perequativo da applicare alle tariffe incentivanti relative alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, in modo da uniformare il valore dell'incentivo su tutto il territorio nazionale;
   Fava 39.12 e Comaroli 39.01, che prevedono un contributo a carico degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e dagli altri impianti che beneficiano della priorità nell'accesso alla rete, il cui gettito è destinato alla riduzione della componente tariffaria A3, per quanto concerne l'aliquota applicata ai clienti domestici e alle imprese con consumi ridotti;
   Testa 39.03, che introduce modifiche alla disciplina delle reti interne di utenza;
   gli identici Testa 39.04 e Realacci 39.019, che estendono lo scambio sul posto agli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 10 MW;
   gli identici Saglia 39.07 e Di Biagio 39.08, che modificano l'aliquota di accisa per il gasolio usato come combustibile per riscaldamento e per il metano utilizzato per usi civili;
   Di Biagio 39.014, che estende il regime di esenzione dall'accisa sui combustibili nel caso di produzione di energia termica da oli vegetali non modificati chimicamente;
   Torazzi 39.020, che prevede l'istituzione di un fondo di garanzia per la copertura dei rischi derivanti da operazioni di credito a favore delle ESCO (società di servizi energetici);
   Abrignani 39.05, che prevede la deducibilità degli interessi passivi per le piccole e medie imprese che gestiscono reti ed impianti per la fornitura di acqua ed energia;
   Abrignani 39.022 e 39.023, che introducono disposizioni per l'individuazione delle utenze danneggiate, per le quali si Pag. 36applica la sospensione dei pagamenti, e per la compensazione dei relativi oneri;
   Bragantini 40.2, che affida al Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi il compito, in collaborazione con l'Agenzia del Demanio, di verificare ed attuare il completamento del percorso del federalismo demaniale;
   Comaroli 40.01, che prevede il trasferimento dell'esercizio e le funzioni di polizia provinciale alle Regioni entro il 1o settembre 2012;
   Caparini 40.02, che dispone la soppressione dei consorzi di bonifica;
   Caparini 40.03, che intende sopprimere i consorzi tra comuni compresi nei bacini imbriferi montani;
   Montagnoli 40.04, che affida all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la determinazione del metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato;
   Oliverio 41.7, Delfino 41.8 e Saglia 41.18, che trasferiscono le risorse umane e strumentali della società Buonitalia S.p.a, attualmente in liquidazione, all'ICE;
   Vico 41.11, Schirru 41.13, Galletti 41.15, Vico 41.12, Schirru 41.14, Galletti 41.16, i quali fanno rientrare nei rapporti giuridici attivi e passivi da trasferire all'ICE e al Ministero dello sviluppo economico le graduatorie di alcuni concorsi svolti dal vecchio istituto per il commercio estero;
   Pagano 41.17, che dispone il trasferimento a Simest delle attività gestite da Invitalia Spa;
   Servodio 41.01, che aggiunge un nuovo articolo 41-bis, volto al riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali;
   Saglia 41.02, che istituisce il Garante del consumatore e delle PMI presso l'Antitrust;
   Bernardo 42.01 e 42.02, recanti disposizioni organizzative in tema di servizi di Bancoposta, ampliando le possibilità per Poste italiane S.p.a. di stabilire succursali all'estero;
   Lupi 43.03 e 43.04, che consentono la deduzione delle spese sostenute da famiglie di nuova costituzione per l'acquisto di mobili destinati all'abitazione principale;
   Brugger 43.05, in tema di esenzione dal diritto annuale delle Camere di Commercio;
   gli identici Fava 43.07 e Romani 43.09, recanti disposizioni in materia di poteri sanzionatori dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con riguardo alla materia del diritto d'autore e di quella del commercio elettronico;
   Forcolin 43.08, recante norme tese a posticipare l'entrata in vigore di disposizioni in tema di orari di apertura degli esercizi commerciali;
   Scanderebech 44.05, che novella la disciplina sul riconoscimento giuridico dei quadri intermedi, prevedendo la contrattazione collettiva territoriale integrativa;
   Fava 44.06, che modifica il testo unico di intermediazione bancaria e il codice civile in tema di aumenti di capitale per le società con azioni quotate, riducendo le maggioranze prescritte a tal fine;
   Romani 45.12, Oliverio 45.13, Delfino 45.14 e Santori 45.15, i quali intervengono sul decreto legislativo n.276 del 2003, prevedendo che le imprese agricole appartenenti a gruppi di impresa ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o collegate con contratto di rete possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti;
   Bernardo 45.01, il quale, aggiungendo l'articolo 45-bis, prevede che Poste Italiane possa svolgere attività di promozione e collocamento di prodotti e servizi bancari e finanziari fuori sede;Pag. 37
   Pagano 45.02, 45.03, 45.04, che, aggiungendo nuovi articoli dopo l'articolo 45, dettano norme in materia di Confidi;
   Brugger 45.06, che, aggiungendo l'articolo 45-bis, equipara le microimprese ai consumatori nell'ambito delle tutele disposte dal Codice del consumo e dà la facoltà alle camere di commercio di diminuire la misura del diritto annuale per alcune tipologie di imprese agricole.
   Brugger 45.07, che, aggiungendo l'articolo 45-bis, modifica il decreto legislativo n.81 del 2008 in materia di partecipazione ai corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro;
   gli identici Anna Teresa Formisano 46.7 e Pagano 46.5, volti a prevedere che le riduzioni di aliquota IMU deliberate dai Comuni a beneficio delle cooperative sociali possono riguardare anche la quota di imposta riservata allo Stato;
   Moffa 46.4 e Gatti 46.01, Miglioli 46.02, Madia 46.03, Moffa 46.04, Fedriga 46.011, 46.012, 46.013, 46.014 e Fugatti 46.015, i quali modificano la recente legge di riforma del mercato del lavoro (legge n. 92 del 2012), nonché Fedriga 46.07 e Pini 46.023, 46.029, i quali, pur senza novellare la legge n.92 del 2012, intervengono in materia di rapporti di lavoro;
   Fedriga 46.05, 46.06, 46.09, 46.010 e Fugatti 46.016 e 46.024, i quali intervengono in materia pensionistica;
   Fugatti 46.019, concernente l'intervento degli enti territoriali nell'azione di contrasto alle frodi in materia di trattamenti di invalidità civile;
   Fugatti 46.018 e Fedriga, 46.020, 46.021 e 46.022, riguardanti, rispettivamente, la spesa delle P.A. per distacchi e permessi sindacali, l'abolizione della trattenuta automatica per il versamento delle quote sindacali di lavoratori e pensionati, nonché l'introduzione dell'obbligo per i sindacati di redigere bilanci di esercizio;
   Polledri 46.030, volto ad escludere la possibilità di deroghe al blocco del turn over del personale sanitario delle regioni in deficit;
   D'Amico 46.031, volto a prevedere che i dirigenti della P.A. non possono svolgere più di un incarico dirigenziale;
   Bitonci 46.032, volto ad abrogare norme finalizzate a facilitare l'impiego del lavoratore straniero nelle more del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno;
   Fugatti 46.025, volto ad abrogare interamente la legge n. 252 del 1974, concernente la regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione;
   Fugatti 46.017, volto a ridurre i compensi a favore dei centri di assistenza fiscale (CAF) per ciascuna dichiarazione dei redditi elaborata;
   Fugatti 46.08, volto ad introdurre un contributo di perequazione del 2 per cento a carico dei dirigenti della P.A.;
   Caparini 46.026 e 46.027, riguardanti semplificazioni, rispettivamente, in materia di tenuta dei libri sociali e di denuncia di malattia o infortunio professionale;
   Marchioni 46.028, riguardante l'iscrizione al registro delle imprese e misure di semplificazione per le società di mutuo soccorso;
   Fugatti 47.01, che aggiunge un articolo aggiuntivo 47-bis, volto a riaprire i termini per la rivalutazione dei beni di impresa;
   Torazzi 47.02, che aggiunge un articolo aggiuntivo 47-bis, prevedendo l'autocertificazione per le imprese con numero di addetti non superiore a cinque per gli adempimenti in materia di antincendio, antinfortunistico e di tutela della privacy;
   Lo Moro 48.1, che impedisce ai magistrati di ogni ordine e agli avvocati dello Stato di partecipare ad arbitrati;
   Bitonci 48.3, che, novellando la disciplina antiterrorismo, intende subordinare alla licenza del questore, fino al 31 dicembre 2014, l'apertura di attività che Pag. 38comportino la messa a disposizione del pubblico di apparecchi utilizzabili per comunicazioni telematiche;
   gli identici Fogliardi 48.01 e Abrignani 48.03, che intervengono sulla disciplina che in caso di appalto di opere o di servizi, obbliga il committente imprenditore o datore di lavoro in solido con l'appaltatore al versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA inerenti alle prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto;
   Del Tenno 48.02, che modifica il codice degli appalti per quanto concerne la definizione di fornitura di servizi postali;
   Torazzi 48.04, che novella la legge notarile per quanto concerne il versamento dei tributi dovuti dal notaio in relazione ad atti da lui rogati o autenticati;
   Fugatti, 48.05, che dispone in ordine alle modalità dei trasferimenti intracomunitari di merci, al fine della non sottoposizione dello scambio a tassazione;
   Fava 48.06, che impedisce alle società pubbliche di erogare contributi per la partecipazione ad associazioni di categoria;
   Montagnoli 48.07, che vincola il recepimento delle direttive dell'Unione europea nel nostro ordinamento al rispetto dei livelli di regolazione minimi fissati dagli stessi atti europei;
   Bernardo 49.2, Valducci 49.3, Gava 49.4, Cambursano 49.5, Baretta 49.7, Lanzarin 49.8 e 49.9 e 49.10, che intervengono in merito alla gestione commissariale di alcune emergenze nel settore della mobilità e del traffico e alla relativa proroga;
   Borghesi 50.2, Aniello Formisano 50.3 e Borghesi 50.1, i quali intervengono sui requisiti necessari per accedere alla procedura di amministrazione straordinaria;
   Scandroglio 50.01 e Bernini 50.02, che aggiungono due nuovi articolo all'articolo 50, prevedendo modifiche alla legge n. 92 del 2012, recante norme sulla riforma del mercato del lavoro;
   Lazzari 51.1, recante modifiche all'articolo 490 del codice di procedura civile in materia di pubblicità degli avvisi nei casi di espropriazione forzata;
   Vico 51.05, relativo alla qualifica delle imprese del settore creativo e culturale;
   Vico 51.02, che reca interventi per il contenimento della delocalizzazione delle produzioni cinematografiche e audiovisive italiane;
   Ceccacci Rubino 51.06, in tema di tax credit e tax shelter in favore delle attività di spettacolo dal vivo;
   De Biasi 51.03, relativo ai compensi dei componenti degli organi societari delle istituzioni culturali;
   Albini 51.07, che reca disposizioni sulle farmacie comunali;
   De Biase 51.09, in tema di contributi all'editoria e agevolazioni tariffarie;
   Barani 52.7 e 52.3, che recano disposizioni relative al termovalorizzatore di Acerra e alla realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti nella Regione Campania;
   Russo 52.4, Zeller 52.5, Oliverio 52.10, Delfino 52.19, Brugger 52.8, di contenuto analogo, che recano disposizioni in materia di deposito temporaneo e trasporto dei rifiuti;
   Bonciani 52.021 e 52.022 e 52.023 e 52.024 e 52.025 e 52.026, Abrignani 52.034 e 52.035 e 52.036 e 52.037 e 52.039 e 52.040 e 52.044 e 52.045 e 52.046 e 52.047 e 52.052, Di Biagio 52.073 e 52.074 e 52.075 e 52.076 e 52.078 e 52.087 e 52.089 e 52.090 e 52.091 e 52.092, Lazzari 52.060 e 52.080 e 52.081 e 52.082 e 52.083 e 52.084 e 52.086 e 52.0109 e 52.0110 e 52.0111, Di Biagio 52.088, Scanderebech 52.063 e 52.065 e 52.067 e 52.068 e 52.069 e 52.094 e 52.095 e 52.096 e 52.097 e 52.098 e 52.099, recanti disposizioni correttive Pag. 39dell'articolo 2 del decreto-legge n. 2 del 2012, in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci (cosiddetti shoppers);
   Mura 52.08, che reca norme in favore delle donne imprenditrici, nonché disposizioni per il sostegno all'autoimprenditorialità e all'occupazione femminile;
   Cimadoro 52.09, che introduce disposizioni volte a contrastare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese;
   Scandroglio 52.012, che apporta numerose modifiche ordina mentali alla disciplina del mercato del lavoro di cui alla legge n. 92 del 2012;
   Zeller 52.01, che modifica la disciplina del contratto di apprendistato, consentendo di accedervi anche mediante contratti stagionali a tempo determinato;
   Zeller 52.02, 52.03 e 52.04, che intervengono sulla disciplina relativa alla conferma in servizio degli apprendisti;
   Zeller 52.011, che interviene sulla materia della conversione dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, così come Zeller 52.010, che interviene sulla stessa materia;
   Zeller 52.014, che reca semplificazioni delle assunzioni nel settore del turismo e dei pubblici esercizi;
   Zeller 52.015, che reca semplificazioni delle comunicazioni inerenti i lavoratori stranieri alloggiati presso il datore di lavoro;
   Zeller 52.07, che reca norme in materia di prestazioni lavorative extrascolastiche svolte dai docenti di istituti tecnici e professionali;
   Zeller 52.05, che reca semplificazioni delle comunicazioni concernenti i rapporti di lavoro nel settore del turismo e dei pubblici esercizi;
   Raisi 52.06, che reca disposizioni in materia di locazioni di immobili strumentali allo svolgimento di attività industriali;
   gli identici Galletti 52.016, Abrignani 52.029, Marsilio 52.042, Fava 52.057 e Romani 52.071, che introducono un regime opzionale di determinazione dei redditi dei soggetti in contabilità semplificata;
   Zeller 52.013, che stabilisce una modalità convenzionale di determinazione del valore dell'alloggio fornito dal datore di lavoro al dipendente di aziende alberghiere, ai fini dell'imposizione sui redditi;
   gli identici Galletti 52.017, Abrignani 52.031, Marsilio 52.043, Fava 52.058 e Romani 52.072, che esentano dall'IRAP le persone fisiche esercenti attività commerciali ove non si avvalgano, se non in modo occasionale, di lavoro altrui e non utilizzino beni strumentali eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività;
   gli identici Marsilio 52.041, Abrignani 52.030, Galletti 52.019, Fava 52.056 e Romani 52.070, che prevedono l'applicazione del regime IVA di cassa alla cessione di beni e alla prestazione di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro nei confronti di altri titolari di partita IVA;
   gli identici Sanga 52.049 e Lazzari 52.0104, che semplificano le procedure doganali per qualificare le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio UE come cessioni all'esportazione non imponibili a fini IVA;
   Ruggeri 52.027, che dispone il differimento dei termini per il versamento periodico dell'IVA;
   Galletti 52.018, che introduce agevolazioni sull'accisa sui carburanti utilizzato per l'azionamento delle autovetture degli agenti e dei rappresentanti di commercio;
   Froner 53.13, che sopprime il primo termine (dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto) entro il quale gli enti locali sono tenuti a trasmettere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la delibera quadro relativa ai settori sottratti alla liberalizzazione, per il parere obbligatorio;Pag. 40
   Lo Presti 53.17, che pone un vincolo nel determinare le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico, con riferimento al trasporto pubblico regionale e locale, nella parte in cui estende lo stesso alle Regioni a Statuto Speciale;
   gli identici Lo Presti 53.19, Saltamartini 53.26, che, nel porre il medesimo vincolo circa la determinazione delle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico, con riferimento al trasporto pubblico regionale e locale, lo estende anche alle Regioni a Statuto Speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano;
   Lanzarin 53.22, volto a consentire l'affidamento in house del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nella parte in cui, con l'articolo 32-ter, si esclude l'applicazione, nei confronti delle società affidatarie, delle norme concernenti: il patto di stabilità interno (articolo 4, comma 14 del decreto-legge n. 138 del 2011); il reclutamento del personale delle società pubbliche (articolo 18, comma 2-bis del decreto-legge n. 112 del 2008); il contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, nonché il patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali (articoli 9 e 14 del decreto-legge n. 78 del 2010);
   Morassut, 53.25, che attiene a nomine di amministratori, sindaci e componenti di consigli di sorveglianza di S.p.a.;
   Bertolini 53.01, che reca norme relative a associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;
   Borghesi 53.03, che reca norme ordinamentali in materia di tutela della concorrenza nel settore delle assicurazioni;
   Romani 53.04, che reca norme in tema di dismissione degli enti locali e patto di stabilità interno;
   Comaroli 53.05, che reca norme concernenti le competenze del Prefetto relative ai procedimenti di cui alla legge n. 689 del 1981;
   Torazzi 53.06, che modifica la disciplina dei rimborsi fiscali ultradecennali e dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione;
   Comaroli 53.07, relativo alla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo;
   Bernardo 53.08, relativo ai mercati degli strumenti finanziari;
   gli identici Losacco 54.7, Di Pietro 54.8, Pisicchio 54.12 e Pugliese 54.9 che introduce una modifica alla pubblicità degli avvisi nel procedimento di espropriazione forzata;
   Causi 54.10, che modifica la disciplina dell'interrogatorio formale;
   Rao 54.15, che novella il codice civile e il codice di procedura civile in tema di espropriazione forzata;
   Rao 54.19, che novella il codice di procedura civile, attribuendo al notaio il potere di assumere mezzi di prova in luogo del giudice e ampliando i poteri del notaio nel procedimento di divisione ereditaria o di scioglimento della comunione;
   Rao 54.18, che novella il codice civile in tema di divisione ereditaria;
   Cesario 54.14, che novella la legge sul notariato sui compiti del notaio in relazione ad atti di cui sia parte un minore o un incapace o un beneficiario dell'amministrazione di sostegno;
   Rao 54.16, che novella il codice di procedura civile, valorizzando il ruolo del notaio nelle procedure di espropriazione forzata;
   Forcolin 54.01, volto a modificare alcuni termini per l'interpello dell'amministrazione finanziaria da parte del contribuente;
   Forcolin 54.02, che introduce un autonomo contributo unificato nel processo civile a carico di chi modifichi la domanda o proponga domanda riconvenzionale;
   gli identici Lupi 55.01, Lorenzin 55.02, Saglia 55.03, che estendono alle liti Pag. 41fiscali pendenti di valore superiore a 20.000 euro, quando l'amministrazione sia risultata soccombente nei giudizi di primo e secondo grado, le procedure di definizione agevolata delle controversie previste dal decreto-legge n. 98 del 2011;
   Montagnoli 55.04, che novella la disciplina sul risarcimento diretto contenuta nel Codice delle assicurazioni private;
   Fugatti 56.01, volto a modificare uno schema di decreto legislativo sulla geografia giudiziaria;
   Laffranco 56.02, volto a modificare il sistema sanzionatorio in materia di antiriciclaggio;
   Bernardo 56.04, volto a modificare le disposizioni antielusione in materia di accertamento sulle imposte sui redditi;
   Comaroli 56.05, volto a modificare il procedimento di delegificazione relativo alla riforma degli ordinamenti professionali;
   Caparini 56.06, che introduce una modifica alla pubblicità degli avvisi nel procedimento di espropriazione forzata;
   Molteni 56.07, volto a raddoppiare i termini per l'esercizio della delega per la revisione della geografia giudiziaria;
   Mario Pepe (PD) 57.10, che introduce un regime di agevolazioni contributive per l'avvio di attività imprenditoriali da parte di giovani e donne con vocazione o attestazioni professionali nella green economy o nelle attività dell'agrofiliera residenti in zone assistite, nonché un credito d'imposta per i datori di lavoro operanti nelle medesime zone, che assumono soggetti svantaggiati, donne e lavoratori precari;
   Marchioni 57.11, che modifica la disciplina dell'apprendistato, prevedendo che per la qualifica e per il diploma professionale lo stesso possa realizzarsi anche mediante contratti stagionali a tempo determinato;
   Bitonci 57.12, che esclude dal patto di stabilità le spese sostenute dai comuni per l'utilizzo di sistemi e tecnologie relative alle energie rinnovabili;
   Lupi 57.01, che prevede agevolazioni contributive e fiscali per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti;
   Lusetti 57.02, il quale prevede che il Ministero dello sviluppo economico garantisca un adeguato livello di incentivazione agli interventi di riconversione di impianti alimentati da fonti fossili in impianti alimentati da biomasse;
   Cosenza 57.03, che prevede l'avvio di un programma nazionale per lo studio di sistemi di fiscalità ambientale;
   Faenzi 59.17, che prevede uno stanziamento per la prosecuzione degli interventi di opere infrastrutturali irrigue e le attività di progettazione del Piano irriguo nazionale;
   Marrocu 59.22, che qualifica come attività agricola connessa la produzione di energia elettrica o termica derivante da fonti rinnovabili nella potenza massima di 200 KWp da parte di imprenditori agricoli;
   Delfino 59.30 e Agostini 59.35, di contenuto analogo, che regolamentano l'attività di vendita diretta da parte degli imprenditori ittici e degli acquacoltori;
   Delfino 59.31, Lazzari 59.01 e Marinello 59.03, di contenuto analogo, che disciplinano le taglie minime delle specie ittiche;
   gli identici Delfino 59.32 e Lazzari 59.34, che dettano disposizioni in merito alle risorse assegnate alle società cooperative esercenti attività di garanzia collettiva fidi per la realizzazione di iniziative di intervento strutturale nell'ambito del programma SFOP 1994 del 1999;
   Agostini 59.33, che estende al personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima la normativa sulla integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli;Pag. 42
   Burtone 59.40, che introduce l'obbligo di etichettare come «prodotto italiano» i prodotti dell'olivicoltura e dell'agrumicoltura nazionali;
   gli identici Romani 59.44, Zucchi 59.48, Santori 59.59 e Delfino 59.66, che modificano la normativa relativa alle modalità di applicazione delle agevolazioni sull'accisa per i carburanti ad uso agricolo;
   Trappolino 59.45, che introduce nella disciplina della gestione di rifiuti, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, la definizione di «digestato da non rifiuto»;
   Servodio 59.53 e Delfino 59.58, che disciplinano l'utilizzazione agronomica del digestato proveniente da impianti di biogas alimentati con effluenti di allevamento o biomasse agricole di origine vegetale;
   Bernardo 59.63 e Paolo Russo 59.65, che recano modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 e ulteriori disposizioni in materia di disciplina del digestato;
   Brandolini 59.46 e Delfino 59.016, che prevedono agevolazioni fiscali per le operazioni di concentrazione delle imprese agricole cooperative a mutualità prevalente;
   Crosetto 59.47, che introduce un regime speciale ai fini dell'IVA per la trasformazione dei prodotti agricoli;
   Agostini 59.49 e Delfino 59.74, che modificano il decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante istituzione di abilitazioni di coperta su unità adibite a navigazione costiera nonché per il settore di macchina, relativamente alle norme transitorie sulla conversione dei titoli professionali;
   gli identici Oliverio 59.50 Delfino 59.67 e Paolo Russo 59.70, che modificano le norme sulla determinazione del corrispettivo per la cessione volontaria dei terreni agricoli, nell'ambito di procedure di esproprio;
   Agostini 59.54, che reca norme sui rifiuti speciali provenienti dai pescherecci;
   gli identici Marco Carra 59.52 e Delfino 59.57 e gli analoghi Paolo Russo 59.71 e 59.72, che dettano norme per l'aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e per l'applicazione alle stesse delle disposizioni previste per le zone non vulnerabili;
   Agostini 59.55, che modifica la composizione delle commissioni di riserva delle aree marine protette e le norme sui soggetti cui può essere affidata la gestione delle medesime aree;
   Brandolini 59.56, che disciplina la costituzione delle «banche della terra» da parte delle cooperative di conferimento di prodotti agricoli;
   Oliverio 59.60, che detta disposizioni per la vendita di quote azionarie dell'Istituto sviluppo agroalimentare (ISA Spa);
   Brugger 59.61, che modifica la normativa sulle opzioni previste per il versamento dei contributi previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e degli imprenditori agricoli professionali;
   gli identici Soglia 59.2, Del Tenno 59.62 e Fugatti 59.81, che disciplinano un progetto sperimentale di garanzia della tracciabilità degli oli extravergini di oliva prodotti da olive coltivate e raccolte sul territorio nazionale, tramite uno speciale contrassegno;
   gli identici Delfino 59.64 e Paolo Russo 59.69, che recano norme sulla compagine sociale delle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo;
   gli identici Delfino 59.68 e Paolo Russo 59.73, che esentano le imprese agricole in possesso di determinati requisiti dalla registrazione prevista dalla normativa comunitaria sull'igiene dei prodotti alimentari;
   Fogliato 59.80, che prevede incentivi fiscali per gli investimenti in macchine agricole innovative effettuati dagli imprenditori agricoli;
   Delfino 59.75, Marinello 59.78 e Lazzari 59.79, che dettano norme speciali sui Pag. 43requisiti dei contratti per la cessione di prodotti ittici, in presenza di sistemi di tracciabilità del prodotto;
   Fiorio 59.51, che prevede che i centri e le unità di ricerca del settore vitivinicolo ed enologico del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura possano accedere ai contributi finalizzati alla promozione sui mercati dei Paesi terzi;
   Fiorio 59.76, che modifica la disciplina del piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, riservando una quota delle entrate ai progetti di ricerca per il settore vitivinicolo ed enologico;
   gli identici Marinello 59.02, Delfino 59.014 e Lazzari 59.030, che introducono un'agevolazione fiscale sui carburanti impiegati per la pesca nelle acque interne;
   gli identici Marinello 59.05, Delfino 59.015 e Lazzari 59.028, che recano norme in materia di licenze di pesca e della relativa tassa di concessione governativa;
   gli identici Marinello 59.06 e Lazzari 59.027, che recano una delega al Governo per l'estensione al settore della pesca professionale delle forme di integrazione salariale previste per i lavoratori agricoli e per il sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria; in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima;
   gli identici Marinello 59.07, Delfino 59.012 e Lazzari 59.025, che prevedono l'istituzione presso le capitanerie di porto del registro elettronico dei pescatori marittimi;
   gli identici Marinello 59.010, Delfino 59.011 e Lazzari 59.024, che prevedono l'istituzione presso le capitanerie di porto del registro elettronico delle imprese di pesca;
   gli identici Marinello 59.08, Delfino 59.013 e Lazzari 59.026, che recano una norma di interpretazione autentica in materia di canoni di concessione demaniale e altre agevolazioni per l'attività di acquacoltura a mare;
   Fugatti 59.021, che prevede l'adozione di sistemi di sicurezza contro le contraffazioni dei prodotti agricoli e alimentari, basati su elementi elettronici o telematici;
   Fugatti 59.022, che prevede l'introduzione di un regime di etichettatura facoltativa sull'origine dei prodotti agricoli e agroalimentari;
   Marco Carra 59.017, che disciplina l'attività dell'agromeccanico professionale;
   Di Biagio 59.018, che modifica l'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), in materia di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, con particolare riferimento alla definizione del motivo illecito del licenziamento;
   Di Biagio 59.019, che modifica le norme in materia di prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo, introdotte dalla legge n. 92 del 2012, con particolare riferimento al regime delle presunzioni;
   Di Biagio 59.020, che modifica le norme in materia di contratto di lavoro a progetto, introdotte dalla legge n. 92 del 2012;
   Di Biagio 59.023, che detta disposizioni sulla liquidazione dei trattamenti di fine servizio per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
   Picierno 60.01, che, aggiungendo l'articolo 60-bis, prevede la stabilizzazione del personale ricercatore in attesa di assunzione;
   Fava 60.02, Simonetti 60.04 e 60.03, che, aggiungendo nuovi articoli dopo l'articolo 60, intervengono sul decreto-legge n.52 del 2012 (cosidetto spending review 1) prevedendo, rispettivamente, misure per piano per la redistribuzione dell'organico docente delle istituzioni scolastiche tra le regioni, un modello per la valutazione annuale delle performance delle università, una relazione per le spese sostenute per i dipendenti pubblici impiegati del MIUR;Pag. 44
   Abrignani 61.3, che riconosce come Centro di eccellenza nel campo delle neuroscienze l'EBRI (European brain research institute) Fondazione Levi-Montalcini, assegnando allo stesso risorse finanziarie;
   Bitonci 61.01, che esclude dal Patto di stabilità interno le spese sostenute dai comuni in materia di edilizia scolastica;
   Abrignani 61.02, che reca modifica sull'imposta di registro per le cessioni di credito con garanzia concesse dal debitore;
   Grimoldi 62.5, che prevede l'erogazione di un sussidio a favore delle reti scientifiche di ricercatori per incontri, convegni, viaggi e strumentazioni;
   Garagnani 63.3, che esclude il Comune di Bologna da quelli nei quali possono essere istituite le città metropolitane ai sensi dell'articolo 23 della legge n.42 del 2009 sul federalismo fiscale;
   Marchioni 63.4, che estende ad alcune tipologie di prestazione di lavoro dei docenti degli istituti tecnici e professionali il regime sulle prestazioni di lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
   Garagnani 63.7, che incrementa le dotazioni finanziarie del Fondo per le scuole paritarie di cui all'articolo 15 della legge n. 62 del 2000;
   Zazzera 63.6, recante norme in tema di abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari;
   Raisi 63.01, recante disposizioni in tema di domanda di registrazione semplificata per medicinali omeopatici;
   Raisi 64.2, il quale, modificando l'articolo 69, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), eleva da 7.500 euro a 10.000 euro la soglia entro cui non concorrono a formare il reddito le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81 dello stesso TUIR (fra l'altro, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto);
   Lazzari 64.8, il quale destina cinque milioni di euro al fondo di garanzia istituito, ai sensi dell'articolo 90, commi 12 e 13, della legge n. 289 del 2002, presso l'Istituto per il Credito Sportivo per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, modificandone nel contempo anche la disciplina;
   Pagano 64.01, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio l'Osservatorio crocieristico;
   Fugatti 64.02, che reca disposizioni in materia di promozione e incremento dell'attività sportiva nonché a tutela dei diritti e dell'integrità fisica degli sportivi dilettanti;
   Caparini 64.03, che reca disposizioni in materia di esercizio nella pratica del tiro a segno;
   Fugatti 65.01, il quale istituisce, fra l'altro, uno sportello informativo per la promozione dell'attività motoria degli studenti abili e disabili delle scuole primarie e secondarie di primo grado di ogni regione;
   Desiderati 65.03, il quale delega il Governo ad adottare uno o più decreti per disciplinare l'utilizzo di targhe sostitutive per motoveicoli impegnati in competizioni sportive;
   Desiderati 65.04, i quali modificano le disposizioni in materia di Aero Club d'Italia recate dall'articolo 1 del d.P.R. 5 maggio 2010, n. 188, disponendo la cancellazione delle Federazioni sportive;Pag. 45
   Pugliese 66.01 e Foti 66.02, che dettano disposizioni in materia di uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e dell'ENIT;
   Causi 67.8, che introduce disposizioni relative alla disciplina dei servizi di visita e assistenza didattica e della professione di guida e accompagnatore turistico;
   Causi 67.01, volto a introdurre nuove norme relative alla disciplina della professione di guida e accompagnatore turistico;
   Rosato 67.03, che dispone, con specifico riferimento al Comune di Lampedusa, il differimento dei termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi sospesi in conseguenza all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, nonché la definizione di zona franca urbana del medesimo ente locale;
   Codurelli 67.02 e 67.04, i quali recano misure agevolative di carattere fiscale specificamente rivolte alle piccole e medie imprese con sede e attività prevalente nel Comune di Campione d'Italia;
   Caparini 67.05, che introduce disposizioni modificative della legge fondamentale sul diritto d'autore volte a consentire la libera pubblicazione attraverso internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione per uso didattico e scientifico;
   Caparini 67.06, che dispone la soppressione dell'IMAIE (Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori) e modifiche alla legge fondamentale sul diritto d'autore volte, tra l'altro, ad attribuire l'esercizio del diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo ai titolari dei diritti d'autore e ai detentori dei diritti connessi, esclusivamente attraverso la SIAE (Società italiana degli autori ed editori);
   Caparini 67.07, che dispone la soppressione delle comunità montane;
   Montagnoli 67.08, in materia di federalismo demaniale relativo ai beni culturali;
   Garofalo 67.010, in materia di disciplina igienica, della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
   Caparini 67.011, volto a introdurre modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici con riferimento a talune definizioni relative alle opere cinematografiche e audiovisive;
   Caparini 67.012, che introduce disposizioni modificative della legge fondamentale sul diritto d'autore in relazione, tra l'altro, a misure di protezione dei diritti d'autore da parte dei titolari;
   Caparini 67.013, che introduce norme procedurali volte alla dismissione della partecipazione dello Stato nella Rai-Radiotelevisione italiana Spa, nonché all'abolizione del canone radiotelevisivo;
   Caparini 67.014, che dispone modifiche al regime IVA relativo ai libri con particolare riferimento ai libri su supporto elettronico;
   Caparini 67.015, che reca misure per la promozione e la vendita di libri su supporto elettronico e l'inclusione di questi ultimi nel regime IVA di favore relativo ai libri;
   Pizzolante 67.016, volto a introdurre norme per il conseguimento dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale anche mediante contratti stagionali a tempo determinato;
   Pizzolante 67.017, volto ad includere le prestazioni lavorative extrascolastiche dei docenti degli istituti tecnici e professionali svolte presso le aziende turistico ricettive, tra le attività lavorative di natura meramente occasionale;
   Borghesi 68.1, che reca norme ordinamentali in materia di tutela della concorrenza nel settore delle assicurazioni;
   Borghesi 68.2, che modifica le aliquote per il calcolo del prelievo erariale unico sui giochi;
   Montagnoli 68.3 e 68.4, di analogo tenore, che intervengono sulle norme riguardanti Pag. 46l'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria, già abrogate;
   Montagnoli 68.5, che intende innalzare i vigenti limiti all'uso del contante;
   Fugatti 68.01, che destina le risorse derivanti dagli interventi di revisione della spesa pubblica in favore delle fusioni di comuni;
   Fava 68.02, che prevede la soppressione degli enti pubblici cosiddetti «inutili»;
   Froner 68.03, che reca disposizioni interpretative volte a definire le farmacie soprannumerarie;
   Fugatti 68.04, che autorizza la rinegoziazione dei mutui degli enti locali contratti con Cassa depositi e prestiti;
   Lulli 68.05, che reca norme in materia di ferie dei farmacisti;
   Leo 68.06, che reca la disciplina dell'abuso del diritto e contiene norme di contrasto all'elusione fiscale;
   Leo 68.07, che modifica la disciplina del regime sanzionatorio per ritardati od omessi versamenti fiscali;
   Leo 68.08, che reca modalità di definizione agevolata di importi iscritti a ruolo non versati;
   Leo 68.09, che disciplina modalità agevolate di applicazione dell'Irap a professionisti e piccole imprese, nonché norme in materia di definizione accelerata di liti fiscali pendenti;
   Leo 68.010, che subordina il raddoppio dei termini di accertamento fiscale previsto nel caso di commissione di reati tributari al fatto che la relativa denuncia penale sia inviata nei termini di legge;
   Pagano 69.018, in tema di oneri deducibili per erogazioni liberali a sostegno delle manifestazioni culturali, la cui copertura è disposta con alcune riduzioni di spesa indicate nell'emendamento stesso;
   Laffranco 69.017, che include tra gli oneri deducibili i premi di assicurazione versati ai fondi integrativi del SSN;
   Laffranco 69.03, che interviene in ordine alla disciplina in tema di premi assicurativi, nonché di alcune connesse norme procedurali, recate dal Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005;
   Laffranco 69.05, 69.07, 69.06, 69.015, 69.016, i quali modificano in vari punti alcune disposizioni del decreto legislativo n. 252 del 2005, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, recando interventi sia di natura finanziaria che, in misura maggiore, di carattere prevalentemente ordinamentale;
   Ceroni 69.01 e 69.02, che recano diverse modifiche alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali dettata dall'articolo 31 della legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011);
   gli identici Cambursano 69.020, Laffranco 69.012, Gava 69.022, Valducci 69.023, Bernardo 69.024 e Quartiani 69.026, i quali escludono dal vincolo del patto di stabilità interno i proventi derivanti da dismissioni azionarie in società esercenti servizi pubblici locali;
   Cambursano 69.025, che reca modifica al contratto di disponibilità disciplinato dall'articolo 160-ter del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.
  Segnala inoltre come l'emendamento Rainieri 10.30 rechi, al comma 15-bis, un riferimento normativo incongruo.
  Avverte, quindi, che il termine di scadenza per la presentazione di eventuali richieste di riesame in ordine a emendamenti dichiarati inammissibili è fissato alle ore 17.
  Avverte, infine, che il Governo ha preannunciato la presentazione di una proposta emendativa recante misure relative agli eventi sismici occorsi in Abruzzo nel 2009, del quale, dopo l'eventuale deposito formale, le Presidenze si riservano di vagliare, come di norma, l'ammissibilità.

Pag. 47

  Andrea LULLI (PD) lamenta come le Presidenze abbiano seguito criteri eccessivamente rigidi nella valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative. Il decreto-legge in esame reca misure urgenti per la crescita e molte delle proposte dichiarate inammissibili hanno la finalità di sostenere i processi di sviluppo del sistema Paese. Preannuncia quindi che il proprio gruppo presenterà numerose richieste di revisione del giudizio di una ammissibilità, per consentire l'esame di proposte utili al miglioramento del testo, riservandosi di utilizzare tutti gli spazi a disposizione per l'esame del provvedimento.

  Manuela DAL LAGO, presidente, sottolinea come le Presidenze, nella valutazione delle proposte emendative, si siano attenuta ai rigorosi criteri in materia di ammissibilità delle proposte emendative ai decreti legge, indicati dalle norme regolamentari, anche alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012 e dalla lettera del Presidente della Repubblica inviata alle Camere nello scorso mese di febbraio.

  Giovanni FAVA (LNP) si associa ai rilievi dell'onorevole Lulli, sottolineando come la valutazione di ammissibilità mostri evidenti forzature che hanno portato all'esclusione di proposte emendative le quali intervengono nel merito del testo in esame. Preannuncia che, come gruppo di opposizione, i deputati della Lega Nord Padania utilizzeranno tutti i tempi democraticamente concessi per opporsi a metodi che giudica lesivi dell'azione politica e parlamentare.

  Stefano SAGLIA (PdL), nel preannunciare ricorso avverso la dichiarazione di inammissibilità di proposte emendative presentate dal proprio gruppo, invita le presidenze a valutare con attenzione i ricorsi.
  Per quanto riguarda l'annunciata presentazione da parte del Governo di un emendamento recante misure relative agli eventi sismici occorsi in Abruzzo nel 2009, pur condividendo il nobile obiettivo di sostenere quella regione nel faticoso processo di ricostruzione, sottolinea come il proprio gruppo valuterà con grande attenzione la congruità della proposta emendativa con il testo in esame.

  Marco PUGLIESE (Misto-G.Sud-PPA), a nome del suo gruppo, manifesta perplessità sul fatto che il Governo abbia preannunciato la presentazione di un emendamento recante misure relative agli eventi sismici occorsi in Abruzzo nel 2009, in quanto, pure condivisibile nel merito, non appare congruo con il testo in esame.

  Fabio GARAGNANI (PdL) si associa alle considerazione del deputato Fava, giudicando incomprensibili i criteri eccessivamente rigorosi utilizzati nella valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative.

  Alberto FLUVI (PD), relatore per la VI Commissione, chiede se la proposta emendativa recante misure relative agli eventi sismici occorsi in Abruzzo nel 2009 sia stato già presentato dal Governo.

  Gianfranco CONTE, presidente, rispondendo al deputato Fluvi, ribadisce come la proposta emendativa non sia stata ancora formalmente presentata, sottolineando di aver comunque già richiesto che esso venga corredato di apposita relazione tecnica sui relativi oneri finanziari. In tale contesto di procedere, nella seduta di domani all'audizione del Ministro per la coesione territoriale, Barca, al fine di acquisire gli orientamenti del Governo in materia.

  Ludovico VICO (PD), pur essendo consapevole dell'elevatissimo numero di proposte emendative presentate al testo del decreto-legge, invita le presidenze a rivalutare con particolare attenzione gli emendamenti dichiarati inammissibili.

Pag. 48

  Maurizio FUGATTI (LNP) invita le presidenze a valutare con particolare attenzione le proposte emendative, dichiarate inammissibile che riguardano temi centrali della crescita, disciplinati dal provvedimento in esame.

  Gabriele CIMADORO (IdV), nel condividere le osservazioni dei colleghi precedentemente intervenuti, auspica che le presidenze riconsiderino in maniera più opportuna i criteri di valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative.

  Gianfranco CONTE, presidente, rispondendo al deputato Cimadoro, ricorda che proprio al fine di condurre un'attenta valutazione è stato fissato alle 17 il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame, onde consentire un'accurata istruttoria delle stesse.

  Antonio PEPE (PdL) evidenzia come l'avvenuta presentazione di oltre 1.900 proposte emendative dia l'idea dell'importanza che il Paese, in generale, riconnette al provvedimento in esame. Invita, pertanto, le presidenze a valutare con particolare attenzione gli emendamenti dichiarati inammissibili.

  Federico TESTA (PD) dichiara di non comprendere la motivazione di inammissibilità del suo articolo aggiuntivo 39.03, volto a ridurre i costi dell'energia per le PMI nei distretti produttivi.

  Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia alla seduta prevista al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea il seguito dell'esame.

  La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.30.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE, indi del presidente della X Commissione Manuela DAL LAGO. – Intervengono il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti ed il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

  La seduta comincia alle 20.40.

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese.
C. 5312 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta pomeridiana odierna.

  Gianfranco CONTE, presidente, comunica che il Governo ha presentato l'articolo aggiuntivo 67.018 (vedi allegato), il quale introduce nel corpo del decreto – legge un nuovo Capo X-bis, suddiviso in sei articoli, recante misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 2009, nonché norme per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati.
  La proposta emendativa, la quale è corredata della relazione tecnica verificata dalla Ragioneria, presenta profili di complessità che inducono le Presidenze a riservarsi di valutarne l'ammissibilità.
  Alla luce delle richieste di revisione dei giudizi di ammissibilità dichiarati nell'odierna seduta, avverte che le Presidenze hanno approfondito ulteriormente il contenuto delle proposte emendative.
  In tale contesto, sono state considerate ammissibili le misure che volte ad operare direttamente finalità di rilancio o sostegno allo sviluppo o al sistema economico nazionale, anche attraverso interventi di semplificazione e di trasparenza dell'azione Pag. 49amministrativa, purché le misure proposte risultino comunque aderenti ai contenuti specifici del decreto-legge.
  Inoltre sono state considerate ammissibili tutte quelle proposte che, anche incidendo sulla legge n. 92 del 2012, intervengono sulla disciplina dei rapporti di lavoro in una prospettiva di crescita, in considerazione del fatto che tale tematica rappresenta un elemento fondamentale per le prospettive di rilancio dell'economia nazionale.
  A seguito di tale approfondimento le Presidenze ritengono di rivedere la valutazione delle seguenti proposte emendative, che devono pertanto considerarsi ammissibili:
   Ruggeri 1.03, che, con una modifica alla disciplina delle nuove assunzioni di apprendisti contenuta nella legge n. 92 del 2012, precisa che l'esclusione dalla predetta normativa per i datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unità opera se tali unità sono assunte con contratto a tempo indeterminato;
   gli identici Cambursano 4.04, Bernardo 4.02, Baretta 4.014 e Valducci 4.07, Bernardo 4.05 e Gava 4.010, che modificano la normativa relativa al contratto di disponibilità;
   Galletti 5.010, il quale interviene in materia di responsabilità solidale negli appalti;
   Fava 6.01 e Fugatti 6.02, in materia di compensazione di somme dovute;
   Lussana 9.020, che modifica la disciplina della tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire;
   gli identici Marsilio 10.06, Fava 10.09 e Romani 10.013, in materia di responsabilità solidale tra committente ed appaltatore in caso di appalti di opere o servizi;
   Mariani 11.04, sempre in tema di responsabilità solidale negli appalti di opere e servizi;
   La Loggia 12.01, che istituisce il Comitato interministeriale per le politiche urbane per coordinare le politiche centrali con quelle degli enti territoriali;
   gli identici Martella 16.12 e Marsilio 16.16, i quali ricomprendono l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale tra le finalità del fondo per il miglioramento della mobilità dei pendolari;
   Cimadoro 17.010, il quale prevede accordi di programma con gli enti locali per lo sviluppo della rete di distribuzione delle colonnine di ricarica elettrica degli autoveicoli;
   Cimadoro 17.011, il quale reca incentivi all'acquisto veicoli a basse emissioni;
   Lulli 17.019, il quale interviene in materia di caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore;
   Lulli 17.025, il quale reca disposizioni per incentivare lo sviluppo della mobilità attraverso veicoli a basse emissioni complessive;
   Palmieri 18.12, che introduce una disciplina in materia di accessibilità informatica ai siti delle amministrazioni pubbliche;
   D'Antoni 23.3, che, tra le finalità del Fondo per la crescita, prevede la concessione di un credito di imposta per la ricerca scientifica, nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno e per investimenti nelle aree sottoutilizzate;
   Borghesi 23.28, che, per il perseguimento delle finalità del Fondo per la crescita prevede l'istituzione di un credito d'imposta corrispondente al 30 per cento dei costi sostenuti dall'azienda;
   Lulli 24.012, recante misure per promuovere l'occupazione e l'emersione del lavoro irregolare;
   Maria Rosaria Rossi 24.014 e 24.015, in tema di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;Pag. 50
   Comaroli 24.019, recante una disciplina sperimentale per la trasformazione a tempo indeterminato di contratti di lavoro a termine;
   Marinello 27.10, che reca misure in materia di utilizzo da parte di datori di lavoro pubblici di personale delle società totalmente controllate o partecipate dalle pubbliche amministrazioni;
   Vico 29.2, che prevede non possano essere applicati limiti temporali differenziati per i programmi di investimento dei patti territoriali e dei contratti d'area;
   Pugliese 29.01, Graziano 29.03 e Romani 29.04, che prevedono l'utilizzo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa, in qualità di centrale di committenza per favorire interventi destinati alle aree sottoutilizzate;
   Fugatti 31.39, che prevede un'aliquota di imposta sui redditi delle società nella misura del 32,5 per cento per le banche che destinano una percentuale inferiore al 70 per cento su base annua delle risorse ricevute dalla Banca centrale europea nell'erogazione del credito alle PMI;
   Fugatti 31.8, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico di un Fondo per il finanziamento della riduzione della pressione fiscale per le PMI;
   Fugatti 31.24, il quale istituisce un Fondo per il finanziamento di interventi urgenti per il sostegno della crescita economica e la salvaguardia delle PMI;
   Froner 31.01, Galletti 31.03 e Lazzari 31.038, i quali intervengono sulla disciplina delle società finanziarie pubbliche che possono assumere partecipazioni di minoranza nelle società cooperative;
   Galletti 31.02, Froner 31.039 e Lazzari 31.040, i quali destinano contributi relativi ai fondi mutualistici per la cooperazione alle società finanziarie pubbliche che possono assumere partecipazioni di minoranza nelle società cooperative;
   Fugatti 31.018, il quale prevede l'istituzione di una commissione per introdurre sgravi fiscali in favore delle banche che sostengono l'economia reale attraverso il credito;
   Fugatti 31.020, il quale prevede la stipula di un protocollo d'intesa con le banche per aumentare gli affidamenti in favore della PMI che vantino crediti verso la PA;
   Caparini 31.034, il quale interviene sulla disciplina del codice civile, al fine di semplificare la tenuta dei libri e della documentazione sociali;
   Abrignani 36.27, che disciplina una procedura semplificata per la realizzazione delle modifiche di impianti di produzione di energia elettrica e delle relative opere connesse;
   Saglia 38.06, che disciplina una procedura per l'individuazione degli impianti di produzione di energia elettrica necessari per situazioni di emergenza e delle relative condizioni di esercizio e funzionamento;
   Oliverio 41.7, Delfino 41.8 e Saglia 41.18, che trasferiscono le risorse umane e strumentali della società Buonitalia S.p.a, attualmente in liquidazione, all'ICE;
   Saglia 41.02, che istituisce il Garante del consumatore e delle PMI presso l'Antitrust;
   Moffa 46.4 e Gatti 46.01, Miglioli 46.02, Madia 46.03, Moffa 46.04, Fedriga 46.011, 46.012, 46.013, 46.014 e 46.015, i quali modificano la recente legge di riforma del mercato del lavoro (legge n. 92 del 2012), nonché Fedriga 46.07 e Pini 46.023, 46.029, i quali, pur senza novellare la legge n.92 del 2012, intervengono in materia di rapporti di lavoro;
   Fedriga 46.010 il quali interviene in materia di trattamento dei lavoratori esodati;
   Caparini 46.026 e 46.027, riguardanti semplificazioni, rispettivamente, in materia Pag. 51di tenuta dei libri sociali e di denuncia di malattia o infortunio professionale;
   gli identici Fogliardi 48.01 e Abrignani 48.03, i quali intervengono sulla disciplina che, in caso di appalto di opere o di servizi, obbliga il committente imprenditore o datore di lavoro in solido con l'appaltatore al versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA inerenti alle prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto;
   Bernardo 49.2, Valducci 49.3, Gava 49.4, Cambursano 49.5, Baretta 49.7, Lanzarin 49.8 e 49.9 e 49.10, che intervengono in merito alla gestione commissariale di alcune emergenze nel settore della mobilità e del traffico e alla relativa proroga;
   Borghesi 50.2, Formisano 50.3 e Borghesi 50.1, i quali intervengono sui requisiti necessari per accedere alla procedura di amministrazione straordinaria;
   Scandroglio 50.01 e Bernini 50.02, che aggiungono due nuovi articolo all'articolo 50, prevedendo modifiche alla legge n. 92 del 2012, recante norme sulla riforma del mercato del lavoro;
   Marchioni 57.11, che modifica la disciplina dell'apprendistato, prevedendo che per la qualifica e per il diploma professionale lo stesso possa realizzarsi anche mediante contratti stagionali a tempo determinato;
   Lusetti 57.02, il quale prevede che il Ministero dello sviluppo economico garantisca un adeguato livello di incentivazione agli interventi di riconversione di impianti alimentati da fonti fossili in impianti alimentati da biomasse;
   gli identici Soglia 59.2, Del Tenno 59.62 e Fugatti 59.81, che disciplinano un progetto sperimentale di garanzia della tracciabilità degli oli extravergini di oliva prodotti da olive coltivate e raccolte sul territorio nazionale, tramite uno speciale contrassegno;
   gli identici Marinello 59.07, Delfino 59.012 e Lazzari 59.025, che prevedono l'istituzione presso le capitanerie di porto del registro elettronico dei pescatori marittimi;
   Fugatti 59.021, che prevede l'adozione di sistemi di sicurezza contro le contraffazioni dei prodotti agricoli e alimentari, basati su elementi elettronici o telematici;
   Fugatti 59.022, che prevede l'introduzione di un regime di etichettatura facoltativa sull'origine dei prodotti agricoli e agroalimentari;
   Di Biagio 59.018, che modifica l'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), in materia di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, con particolare riferimento alla definizione del motivo illecito del licenziamento;
   Di Biagio 59.019, che modifica le norme in materia di prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo, introdotte dalla legge n. 92 del 2012, con particolare riferimento al regime delle presunzioni;
   Di Biagio 59.020, che modifica le norme in materia di contratto di lavoro a progetto, introdotte dalla legge n. 92 del 2012;
   Lazzari 64.8, il quale destina cinque milioni di euro al fondo di garanzia istituito, ai sensi dell'articolo 90, commi 12 e 13, della legge n. 289 del 2002, presso l'Istituto per il Credito Sportivo per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, modificandone nel contempo anche la disciplina;

  Le Presidenze ritengono invece di confermare i giudizi di inammissibilità su tutte le altre proposte emendative per le quali sono stati presentati ricorsi.
  Devono altresì considerarsi inammissibili, oltre a quelli già dichiarati inammissibili:
   l'articolo aggiuntivo Polidori 9.01, di contenuto analogo all'emendamento Caparini Pag. 5231.28, che prevede l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento ad arredi forniti in sede di costruzione dei fabbricati e delle costruzioni rurali, al fine di favorire il rilancio del settore del legno arredo e per il riavvio delle attività nell'ambito dell'edilizia abitativa;
   l'articolo aggiuntivo Pizzolante 22.021, identico all'articolo aggiuntivo Lazzari 19.01, che prevede un bonus fiscale di 400 euro per gli abbonati residenziali ai servizi di accesso ad Internet su rete fissa o mobile, già dichiarato inammissibile.

  Avverte inoltre che devono considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative che, per un disguido, non figurano nei fascicoli posti in distribuzione:
   Ciccanti 52.028, che interviene in materia di proroga delle concessioni demaniali lacuali e portuali;
   Abrignani 52.032, che interviene sul testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, ed in particolare, sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali;
   Santelli 52.048, che interviene sulle norme riguardanti le aziende di distribuzione di lampade professionali;
   Vico 52.050, che prevede misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale e della concorrenza nelle attività svolte dai call center;
   Caparini 52.053, che interviene in materia di promozione della distribuzione e della produzione di opere europee;
   Fava 52.0102, che interviene sull'articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2012 recante un'interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che esclude alcuni materiali dall'applicazione della parte quarta del codice ambientale;
   Gottardo 52.0103, che interviene in materia di produzione dello yogurt;
   Romani 52.0106 e Lazzari 52.0105 e Scarpetti 52.051, che, aggiungendo l'articolo 52-bis, intervengono sui valori limite per le emissioni di composti organici volatili;
   Caparini 52.054, 52.055, 52.059, 52.061, 52.062, 52.0101, che intervengono in materia di opere cinematografiche di espressione originale italiana, di piano di numerazione automatica della televisione digitale terrestre, di modifiche alla riforma sulle attività cinematografiche, ed emittenza radiotelevisiva locale;
   Bonciani 52.020, Abrignani 52.033, Scanderebech 52.066, Lazzari 52.079, Di Biagio 52.093, Fava 52.0113, che intervengono in materia di proroga del divieto di commercializzazione dei sacchetti di plastica;
   Bernardo 52.085, che interviene in materia di procedure degli uffici doganali;
   Fava 52.0112, che interviene in materia di definizione delle matrici materiali di riporto;
   Montagnoli 61.2, che interviene in materia di autosnodati adibiti a servizi di linea per il trasporto di persone.

  Informa altresì che i presentatori hanno ritirato i seguenti emendamenti: 35.34, 35.14, 35.15 e 35.16.

  Pier Paolo BARETTA (PD), rilevando come, in seguito ai ricorsi presentati, siano stati giudicati ammissibili numerosi emendamenti in materia di lavoro, lamenta come incomprensibilmente sia stato invece confermato il giudizio di inammissibilità sui suoi emendamenti 32.29 e 32.30.

  Walter VERINI (PD) giudica incomprensibile la conferma del giudizio di inammissibilità del suo emendamento 38.30, in materia di localizzazione di oleodotti in aree sismiche, che ripropone il testo di una legge già approvata dal Consiglio regionale dell'Abruzzo.
  Sollecita quindi il Governo ad una rapida convocazione del tavolo richiesto Pag. 53all'unanimità dalla Commissione Ambiente della Camera per discutere la questione.

  Mario LOVELLI (PD), nel prendere atto che è stata confermata l'inammissibilità dei suoi articoli aggiuntivi 7.010 e 7.011, a suo giudizio strettamente attinenti alle disposizioni del decreto-legge, in quanto recano misure per la crescita attraverso il potenziamento delle infrastrutture. In particolare, l'articolo aggiuntivo 7.011, che prevedeva l'istituzione dell'osservatorio per il terzo valico ferroviario dei Giovi risulta di importanza strategica per il territorio. Sollecita, pertanto, il Governo a convocare un tavolo istituzionale che coinvolga le regioni e gli enti locali interessati per affrontare la questione.

  Marco CAUSI (PD) chiede al sottosegretario De Vincenti di considerare con attenzione le questioni sollevate dal suo emendamento 67.8 e dal suo articolo aggiuntivo 67.01, sulla disciplina della professione di guida e accompagnatore turistico. Ricorda che fin dall'approvazione delle liberalizzazioni cosiddette «Bersani» si è venuta a creare una situazione di incertezza sullo status giuridico dei laureati in storia dell'arte e archeologia che lavorano presso i siti museali statali. Auspica, quindi, una tempestiva soluzione del problema, anche per consentire una gestione ottimale dei servizi offerti all'interno delle strutture museali.

  Ignazio ABRIGNANI (PdL) chiede se sia possibile presentare ricorso sugli emendamenti dichiarati inammissibili all'inizio della seduta che, per un disguido, non sono stati esaminati nella precedente seduta pomeridiana.

  Gianfranco CONTE, presidente, avverte che sugli emendamenti di cui è stata dichiarata l'inammissibilità all'inizio della seduta in corso, è possibile presentare ricorso fino alle ore 10 di domani.

  Stefano SAGLIA (PdL), nel ringraziare le Presidenze per l'accurato esame delle numerose proposte emendative, osserva come sia stato riammesso l'emendamento D'Antoni 23.3, che prevede tra le finalità del Fondo per la crescita interventi analoghi a quelli recati dagli emendamenti Lazzari 23.49 e 27.9, per i quali è stato invece confermato il giudizio di inammissibilità.

  Ignazio MESSINA (IdV) esprime perplessità sulla mancata riammissione delle proposte emendative contenenti disposizioni comunque connesse al tema della crescita.
  Al riguardo, fa riferimento in particolare al suo articolo aggiuntivo 17.08, il quale inserisce l'aeroporto di Comiso tra gli aeroporti di interesse nazionale, le proposte emendative a sostegno dell'emittenza locale, il suo articolo aggiuntivo 26.02, che prevede la sospensione delle azioni di recupero di crediti fiscali, contributivi e per sanzioni, oltre che delle procedure esecutive relative a crediti bancari a favore di aziende agricole e di imprenditori agricoli, nonché l'articolo aggiuntivo Mura 52.08, che reca norme in favore delle donne imprenditrici, nonché disposizioni per il sostegno all'autoimprenditorialità e all'occupazione femminile. Chiede, quindi, che per il futuro vi sia una maggiore chiarezza nei criteri seguiti nella valutazione di ammissibilità delle proposte emendative.

  Gianfranco CONTE, presidente, ricorda come i criteri seguiti nella valutazione di ammissibilità delle proposte emendative siano stati chiaramente enunciati dalle Presidenza, in piena aderenza ai precedenti in materia costantemente seguiti.

  Manuela DAL LAGO, presidente, con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Messina, ricorda, che è attualmente in corso di esame presso la Commissione attività produttive la proposta di legge C. 3696, in materia di imprenditoria giovanile e femminile.

  Savino PEZZOTTA (UdCpTP), pur condividendo lo spirito e il contenuto del decreto-legge in esame, manifesta perplessità Pag. 54sulla valutazione di inammissibilità dell'articolo aggiuntivo Ciccanti 52.028, che interviene in materia di proroga delle concessioni demaniali lacuali e portuali, al fine di evitare il protrarsi di una situazione di incertezza che non aiuta assolutamente gli operatori del settore.

  Marco PUGLIESE (Misto-G.Sud-PPA) manifesta perplessità sul giudizio di inammissibilità del suo emendamento 16.30, che interviene in materia di politica industriale nel settore dei trasporti, secondo una linea di intervento già preannunciata dal Ministro Passera nella sua recente audizione in Parlamento, al fine di salvaguardare l'Irisbus, l'unica azienda italiana rimasta attiva nella produzione di autobus. Preannuncia, quindi, la presentazione di un apposito ordine del giorno sulla questione.

  Ludovico VICO (PD) manifesta perplessità sul giudizio di inammissibilità dell'emendamento Villecco 13.16, che riguarda il ricorso da parte dell'amministrazione della Difesa a personale qualificato nel settore edilizio nell'esecuzione dei lavori in economia.

  Alessandro MONTAGNOLI (LNP) lamenta la conferma del giudizio di inammissibilità del suo articolo aggiuntivo 13.025, che tende ad istituire presso il Ministero delle infrastrutture dei trasporti un Fondo per le piccole opere

  Luigi LAZZARI (PdL), pur prendendo atto delle valutazioni delle Presidenze, segnala la rilevanza degli interventi proposti a sostegno delle emittenti locali, che rappresentano un importante fattore di sviluppo per il Paese. Osserva altresì che debbono ritenersi strettamente connessi alle finalità di sostegno alla crescita e al rilancio dell'economia le misure proposte in propri emendamenti, dichiarati inammissibili, a favore dei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero del Salento.

  Alessandro PAGANO (PdL) richiama l'attenzione sulle proprie proposte emendative 15.14, 15.15 e 64.01, che affrontano il tema dei beni demaniali marittimi e delle strutture portuali. Osserva che la questione dei porti è oggetto di interventi contenuti nel testo del decreto-legge. Più in generale, segnala la rilevanza che assume il trasporto marittimo per le prospettive di crescita del sistema economico del Paese.

  Gianfranco CONTE, presidente, con specifico riferimento all'articolo aggiuntivo 64.01, osserva che le Presidenze hanno seguito con coerenza il criterio di non ritenere ammissibili interventi volti all'istituzione di nuovi osservatori.

  Federico TESTA (PD) rileva con rammarico come sia stato confermato il giudizio di inammissibilità sul proprio articolo aggiuntivo 39.03, con il quale si intendeva introdurre misure di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento, attraverso una limitazione di rendite di posizione di cui beneficiano soggetti produttivi facilmente individuabili. Segnala altresì come la decisione delle Presidenze di ritenere inammissibili le proposte emendative concernenti gli investimenti nel settore idrico impedisce di affrontare, nell'ambito dell'esame del provvedimento, un tema essenziale per lo sviluppo del Paese.

  Gianfranco CONTE, presidente, nel ribadire come il criterio seguito nella valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti sia stato quello dell'attinenza agli interventi contenuti nel testo del decreto-legge adottato dal Governo, osserva che questioni di indubbia rilevanza quali quelle segnalate dal deputato Testa potranno essere affrontate con altri strumenti legislativi, a tali questioni specificamente dedicati.

  Manuela DAL LAGO, presidente, condivide l'importanza delle questioni indicate dal deputato Testa e sollecita il Governo ad affrontare in una sede specifica, e in modo organico, i temi attinenti al settore dell'energia.

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  Salvatore RUGGERI (UdCpTP) richiama gli emendamenti a sua firma, dichiarati inammissibili, relativi all'applicazione dell'IVA di cassa e al differimento di 60 giorni del versamento periodico dell'IVA, osservando come tali interventi avrebbero potuto produrre consistenti effetti di semplificazione e di agevolazione per le imprese.

  Gianfranco CONTE, presidente, rileva come siano stati dichiarati inammissibili un elevato numero di proposte emendative recanti interventi di natura fiscali non strettamente attinenti alle misure contenute nel decreto-legge.
  Invita quindi i rappresentanti dei gruppi nelle Commissioni ad indicare, entro le ore 12 di domani, le proposte emendative che intendono segnalare perché siano in ogni caso poste in votazione.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia infine l'esame del provvedimento alla seduta già convocata per la giornata di domani, al termine dell'audizione del Ministro per la coesione territoriale, che avrà luogo alle ore 13,30.

  La seduta termina alle 21.20.

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