CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 luglio 2012
680.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

  La seduta comincia alle 13.50.

DL 63/2012: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale.
Emendamenti C. 5322-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive.
Ulteriore nuovo testo unificato C. 2844 Lulli ed abb.
(Parere alle Commissioni riunite IX e X).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Pierangelo FERRARI (PD), relatore, illustra il provvedimento in titolo che, all'articolo 1, reca le definizioni del provvedimento. Vengono definiti veicoli a basse emissioni complessive, oggetto del provvedimento, i veicoli a trazione elettrica, ibrida, GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili ed a idrogeno che producono emissioni di anidride carbonica non superiori a 120 g/Km.
  L'articolo 2 indica le finalità del provvedimento nell'incentivazione della mobilità sostenibile attraverso la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei Pag. 66veicoli alimentati ad energia elettrica, la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive e l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida.
  L'articolo 3 prevede che entro sei mesi il Governo promuova un'intesa con le Regioni per assicurare l'armonizzazione degli interventi sul territorio nazionale in materia di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica; entro il medesimo termine le regioni emanano le disposizioni legislative di loro competenza, nel rispetto dei principi fondamentali del Capo I in commento, nonché dei contenuti dell'intesa.
  L'articolo 4 prevede che le reti infrastrutturali di ricarica siano rispondenti agli stendardi fissati dagli organismi di normazione europea ed internazionale IEC (International Electrotechnical Commission) e CENELEC (Comité Européèn de Normalisation Electrotechnique). Sono comunque fatte salve le competenze dell'Unione europea in materia di norme e regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva 98/34/CE e l'individuazione degli standard è affidata all'Ente nazionale italiano di unificazione e al Comitato elettrotecnico italiano, organismi designati come organismi nazionali di normalizzazione dalla medesima direttiva.
  L'articolo 5 prevede che entro il 1o giugno 2014 i comuni adeguino i propri regolamenti sull'attività edilizia in modo da prevedere che per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale di superficie superiore ai 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli sia obbligatoria ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio.
  L'articolo 6 prevede che le opere per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica negli edifici in condominio siano approvate con la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresentino anche la metà del valore dell'edificio. In caso di mancata deliberazione dell'assemblea entro tre mesi dalla richiesta, il condomino interessato può installare a proprie spese le infrastrutture di ricarica.
  L'articolo 7 prevede che le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica costituiscano opere di urbanizzazione primaria realizzabili su tutto il territorio comunale in regime di esenzione dal contributo di costruzione.
  Il Capo II reca disposizioni per la realizzazione di un piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
  In particolare, l'articolo 8 prevede che con DPCM, previa deliberazione del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, venga approvato un piano nazionale per definire le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica sul territorio nazionale.
  L'articolo 9 prevede che il piano sia finanziato da un apposito fondo, con una dotazione di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, mentre per gli anni successivi il piano sarà finanziato dalla Tabella D della legge annuale di stabilità.
  L'articolo 10 prevede l'attivazione di un'apposita linea di finanziamento, a valere sulle risorse del fondo rotativo per il sostegno delle imprese e gli investimenti in ricerca, istituito presso la gestione separata dalla Cassa depositi e prestiti, per programmi di ricerca finalizzati, tra le altre cose, alla pianificazione delle stazioni di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica; alla realizzazione di unità di bordo per la comunicazione con le stazioni di ricarica; allo sviluppo dell'interoperabilità tra unità di bordo e sistemi di ricarica, da un lato, e piattaforme di infomobilità per la gestione del traffico in ambito urbano; alla ricerca sulle batterie ricaricabili.
  L'articolo 11 prevede che entro un mese dall'approvazione del piano nazionale il Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formuli indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con particolare riguardo, tra le altre cose, all'individuazione Pag. 67di un sistema tariffario idoneo ad incentivare l'uso dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
  Il Capo III prevede incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive.
  In particolare, l'articolo 12 prevede un contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo nuovo a basse emissioni complessive previa consegna di un veicolo per la rottamazione immatricolato da almeno dieci anni (ma cfr. anche l'eccezione prevista all'articolo 13). Il contributo sarà pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 5.000 euro, per il 2013 e il 2014, ovvero al 15 per cento, fino ad un massimo di 3.500 euro, per il 2015 per i veicoli a basse emissioni complessive con emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km; al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 4.000 euro, per il 2013 e il 2014, ovvero al 15 per cento fino ad un massimo di 3.000 euro, per il 2015 per i veicoli a basse emissioni complessive con emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km; al 20 per cento del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 2.000 euro, nel 2013 e 2014, ovvero al 15 per cento fino ad un massimo di 1.800 euro, nel 2015, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km. Il contributo è inteso come ripartito in parti uguali tra un contributo statale ed uno sconto praticato dal venditore.
  L'articolo 13 istituisce un Fondo di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'erogazione dei contributi statali, prevedendo altresì la ripartizione per l'anno 2013. Per tale anno si prevede infatti che 20 milioni di euro siano destinati all'erogazione di contributi statali per l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km ovvero a 95 g/km, disponendo che una quota del 70 per cento sia destinata alla sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi (quali i taxi, il servizio di noleggio con conducente, o la locazione senza conducente) ovvero alla sostituzione di veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni. Inoltre una quota non inferiore a 5 milioni di euro dovrà essere destinata all'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km. Per l'acquisto da parte di privati per uso personale di tali veicoli, come per l'acquisto di quelli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km il contributo è erogato anche in assenza della previa consegna di un veicolo per la rottamazione. Una quota di 50 milioni per il 2013 dovrà invece essere destinata all'acquisto di veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km destinati alla sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi (quali i taxi, il servizio di noleggio con conducente, o la locazione senza conducente) ovvero alla sostituzione di veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di erogazione e le condizioni per la fruizione dei contributi per l'anno 2013, in modo da assicurare il rispetto del limite di spesa. Per gli anni 2014 e 2015 con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 15 gennaio di ciascun anno, vengono rideterminate le ripartizioni del fondo, sulla base del monitoraggio degli incentivi relativo all'anno precedente.
  L'articolo 14 prevede che le regioni possano disporre l'esenzione dei veicoli a basse emissioni dalla tassa di proprietà. Si prevede inoltre che le amministrazioni locali possano consentire la circolazione dei veicoli alimentati ad energia elettrica e da carburanti alternativi nelle aree a traffico limitato e possano escluderli dai blocchi anche temporanei della circolazione. Si prevede infine che le regioni e le amministrazioni locali possano inserire nei bandi di gara per il trasporto pubblico locale specifici punteggi per le società o per le organizzazioni che utilizzano veicoli a basse emissioni. Pag. 68
  Il Capo IV, composto dal solo articolo 15, reca le disposizioni finanziarie. In particolare, l'articolo 15 prevede che alla copertura finanziaria del finanziamento del piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e del Fondo per l'erogazione degli incentivi, per un onere complessivo di 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell'ambiente.
  Fa quindi presente che le disposizioni del provvedimento appaiono riconducibili alle materie «trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione», entrambe attribuite alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Le specifiche disposizioni contenute negli articoli 5 (Semplificazione dell'attività edilizia) e 7 (Disposizioni in materia urbanistica) sono riconducibili alla materia «governo del territorio», anch'essa attribuita dalla Costituzione alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Rileva che la giurisprudenza della Corte costituzionale ammette l'intervento legislativo statale in ambiti formalmente attribuiti alla competenza legislativa concorrente (o addirittura a quella residuale delle regioni) quando, per assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative relative a quegli ambiti, si renda necessario conferire queste ultime allo Stato, ai sensi del primo comma dell'articolo 118 della Costituzione (cosiddetta «attrazione in sussidiarietà»).
  La Corte costituzionale ha al riguardo precisato che «l'attrazione in sussidiarietà» comporta la necessità che lo Stato coinvolga le regioni stesse «poiché l'esigenza di esercizio unitario che consente di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà» (sentenza n. 303 del 2003).
  Al riguardo, la previsione, all'articolo 3 e all'articolo 8 del testo in esame, della stipula di apposite intese per la realizzazione degli obiettivi del provvedimento nonché ai fini della stipulazione del piano nazionale infrastrutturale appare coerente con la giurisprudenza costituzionale. Peraltro, all'articolo 3, comma 4, in cui si prevede una «intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131», appare opportuno chiarire se l'intesa in questione debba essere stipulata in seno alla Conferenza Stato-regioni ovvero alla Conferenza unificata, essendo entrambe le sedi previste dal richiamato articolo 8, comma 6.
  Sempre con riferimento all'articolo 3, appare altresì necessario prevedere per l'adozione dell'intesa di cui al comma 4 un termine anteriore a quello per l'adeguamento della legislazione regionale ai contenuti dell'intesa medesima, ai sensi del comma 2, laddove entrambi questi termini risultano ora fissati a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 1).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
Nuovo testo C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO (PD), relatore, illustra il provvedimento in esame, volto, Pag. 69in particolare, ad assicurare il rafforzamento degli enti e dei margini di efficienza e di trasparenza delle gestioni, nell'interesse del miglioramento e dell'estensione delle prestazioni per gli associati.
  Il provvedimento si compone di 14 articoli. L'articolo 1 definisce il regime giuridico degli enti previdenziali dei professionisti (di seguito «enti»), peraltro ribadendo il contenuto di molte disposizioni vigenti, recate dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 509 del 1994.
  L'articolo 2 prevede l'obbligo per gli enti di adottare, nell'esercizio della loro autonomia statutaria, appositi regolamenti riguardanti le modalità di attuazione dello statuto; la disciplina dei contributi e delle prestazioni; le regole di contabilità e di redazione dei bilanci di esercizio e preventivi; il limite massimo del numero dei componenti dei rispettivi organi di amministrazione e di controllo, le modalità di elezione, i rispettivi poteri e il contenuto del requisito di professionalità, in analogia con le norme che regolano le forme pensionistiche complementari; i criteri e i limiti negli investimenti delle risorse gestite nell'interesse degli iscritti; le modalità di assegnazione, tramite procedure di evidenza pubblica, di lavori, servizi e forniture; la responsabilità amministrativa dei componenti degli organi di gestione; la disciplina dei casi di conflitto di interessi; le modalità di attivazione del procedimento amministrativo e di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi. I regolamenti devono essere adottati nel rispetto di linee guida definite con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza sugli Enti.
  L'articolo 3 reca disposizioni in materia di vigilanza, disponendo in primo luogo l'istituzione, nell'ambito della struttura amministrativa del Ministero del lavoro e del Ministero dell'economia e delle finanze, di apposite direzioni preposte alla vigilanza sugli enti. Inoltre, viene previsto un termine per la conclusione dei procedimenti inerenti l'approvazione dello statuto e dei regolamenti da parte delle autorità vigilanti (sessanta giorni dalla data di ricezione dei citati atti), nonché per le delibere in materia di contributi e prestazioni (trenta giorni dalla data di ricezione dei citati atti).
  L'articolo 4 demanda ad un apposito decreto interministeriale l'individuazione dei parametri necessari per la valutazione di stabilità delle gestioni previdenziali, nonché le modalità di redazione dei bilanci pluriennali di mandato, al fine di promuovere una maggiore efficienza nella gestione dei profili di rischio e di rendimento degli investimenti.
  L'articolo 5 estende agli enti previdenziali il regime tributario delle forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con applicazione di una tassazione sostitutiva dei rendimenti maturati con aliquota più bassa di quella ordinaria, nonché l'imposizione sostitutiva delle prestazioni erogate. Inoltre, si prevede l'applicazione di un trattamento fiscale di miglior favore agli enti che stipulano fra loro accordi di tipo consortile, con lo scopo di perseguire maggiore efficienza gestionale attraverso l'utilizzo congiunto della medesima struttura o attività di servizio, inerenti uno o più funzioni.
  L'articolo 6 istituisce in primo luogo un fondo di garanzia tra gli iscritti, al fine di assicurare stabilità finanziaria e certezza dei trattamenti previdenziali. Il fondo è finanziato direttamente delle Casse, per far fronte ad interventi straordinari in caso di insolvenza o di non sufficiente copertura delle riserve necessarie al pagamento delle prestazioni. Il fondo di garanzia, avente personalità giuridica e con gestione autonoma, è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze. I singoli enti hanno l'obbligo di riservare una quota delle risorse finanziarie gestite quale partecipazione al fondo di garanzia. Tali quote rimangono nella disponibilità dei singoli enti fino al momento dell'utilizzazione da parte del fondo di garanzia. L'entità delle quote da versare in rapporto all'ammontare delle risorse assistite dalla garanzia, nonché la determinazione Pag. 70dei criteri e dei limiti degli interventi del fondo di garanzia, sono rimesse ad un apposito decreto attuativo. L'organizzazione interna e il funzionamento del fondo di garanzia sono disciplinati da un apposito statuto, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Lo Stato si configura come prestatore di ultima istanza secondo criteri, condizioni e modalità da definire con successivo decreto.
  L'articolo 7 disciplina la possibilità per gli enti di accorparsi tra loro ed includere altre categorie professionali «similari» di nuova istituzione (comprese le professioni non regolamentate), nel caso in cui queste siano prive di una protezione previdenziale pensionistica.
  L'articolo 8 reca disposizioni volte a garantire l'adeguatezza delle prestazioni erogate dalle Casse professionali. A tal fine, in primo luogo si prevede la possibilità di adottare variazioni in aumento di carattere permanente delle aliquote contributive, attraverso il contestuale incremento dell'aliquota soggettiva (a carico del professionista e legata all'entità del suo reddito) e dell'aliquota integrativa (a carico della committenza, legata al volume d'affari annuale); inoltre, si consente l'utilizzo della percentuale di contributo integrativo eccedente la misura del 2 per cento per finalità previdenziali, tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni.
  L'articolo 9 reca disposizioni in materia di previdenza complementare, riconoscendo la possibilità di aderire alle forme pensionistiche istituite dagli enti anche ai professionisti non iscritti all'ente promotore e agli esercenti professioni non regolamentate.
  L'articolo 10 prevede la facoltà per gli enti di istituire prestazioni di natura solidaristica in favore dei propri iscritti, comprese forme di integrazione del reddito per sospensione o per cessazione dell'attività professionale.
  L'articolo 11 dispone la non applicabilità del massimale contributivo ai soggetti iscritti agli enti istituiti ai sensi del decreto legislativo n.103 del 1996.
  L'articolo 12 riduce del 50 per cento il numero dei componenti degli organi di indirizzo generale degli enti.
  L'articolo 13 detta disposizioni finali, intervenendo in particolare sull'attività della Commissione di vigilanza degli enti previdenziali (COVIP).
  L'articolo 14 delega il Governo all'adozione, entro un anno, di un testo unico delle disposizioni vigenti in materia.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 2), al fine di evidenziare la necessità di rivedere la previsione del comma 3 dell'articolo 5, che demanda integralmente ad un decreto ministeriale i criteri e le modalità di attuazione del medesimo articolo 5, alla luce della riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese.
C. 5312 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite VI e X).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e una osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Isabella BERTOLINI, presidente, avverte che la Commissione è chiamata, in questa fase, ad esprimere il parere sul testo del decreto-legge in titolo, considerato che l'avvio della discussione in Assemblea è previsto per lunedì 16 luglio. Resta inteso che, ove il provvedimento fosse modificato dalla Commissioni di merito, il Comitato – compatibilmente con i tempi a disposizione – si convocherà nuovamente per esprimere il parere di competenza sul testo risultante dagli emendamenti approvati.

  Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, illustra il decreto-legge in esame, che reca disposizioni per favorire Pag. 71la crescita, lo sviluppo e la competitività nei settori delle infrastrutture, dell'edilizia e dei trasporti, nonché per il riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile, finalizzate ad assicurare, nell'attuale situazione di crisi internazionale, un sostegno al sistema produttivo del Paese, anche al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea.
  Fa presente che gli articoli da 1 a 22 recano le misure per le infrastrutture, l'edilizia ed i trasporti.
  Viene in primo luogo introdotto un regime fiscale agevolato per gli interessi derivanti dalle obbligazioni emesse dalle società di progetto per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica utilità (project bond), consistente nell'assimilazione ai titoli di Stato e, dunque, a tassazione sostitutiva con aliquota al 12,5 per cento.
  Al fine di assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico privato, viene esteso l'ambito di applicazione della normativa in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione, già introdotta dall'articolo 18 della legge di stabilità 2012 alla realizzazione di tutte le nuove opere infrastrutturali in partenariato pubblico-privato.
  Si introduce l'obbligo di indire sempre la conferenza di servizi preliminare nella procedura di finanza di progetto, che dovrà esprimersi sulla base del documento progettuale (studio di fattibilità o progetto preliminare) posto a base di gara, consentendo che esso sia modificato solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento.
  Al fine di favorire una maggiore partecipazione degli operatori economici, anche di medie e piccole dimensioni, nella realizzazione degli interventi presenti nel piano degli investimenti previsti nelle convenzioni di concessione, si eleva dal 50 al 60 per cento la percentuale minima che i titolari di concessioni sono tenuti ad affidare a terzi. Si elimina il limite massimo di 516 mila euro per la compensazione dei crediti d'imposta per gli enti locali che abbiano maturato il credito di imposta in relazione ai dividendi distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in società per azioni, introducendo un vincolo di destinazione alla realizzazione di infrastrutture necessarie al miglioramento dei servizi pubblici.
  Viene reintegrata l'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento «EXPO Milano 2015».
  Al fine di rendere disponibili risorse economiche attualmente immobilizzate, sono assoggettate all'imposizione IVA le operazioni relative a cessioni e locazioni di abitazioni effettuate dai costruttori anche oltre il limite dei cinque anni dall'ultimazione dei lavori.
  Per la ricostruzione e la ripresa economica nel territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, oltre all'apprestamento urgente di moduli abitativi provvisori e di moduli destinati ad uso scolastico ed edifici pubblici, si prevede il procedimento per la ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto dei nuovi insediamenti abitativi.
  In relazione alle spese documentate per le ristrutturazioni edilizie sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto) fino al 30 giugno 2013, si dispone l'innalzamento della detrazione a fini Irpef dal 36 al 50 per cento e del limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro. È inoltre prorogata fino al 30 giugno 2013 la detrazione per le spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, abbassando la percentuale dall'attuale 55 per cento (prevista fino al 31 dicembre 2012) al 50 per cento.
  Sono infine istituiti un Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per le città per la riqualificazione di aree urbane, con particolare riguardo a quelle degradate e un Fondo per interventi infrastrutturali nei porti.Pag. 72
  Gli articoli da 23 a 59 recano le misure per lo sviluppo economico. Con l'obiettivo prioritario di finanziare programmi ed interventi per la competitività e il sostegno dell'apparato produttivo sulla base di progetti di rilevante interesse nazionale, capaci di accrescere il patrimonio tecnologico del Paese, si provvede al riordino, alla razionalizzazione e alla riprogrammazione degli strumenti esistenti per l'incentivazione alle attività imprenditoriali, mediante abrogazione di norme, semplificazione di procedure e rimodulazione di precedenti normative. Inoltre il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT) di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, viene rinominato in Fondo per la crescita sostenibile e ad esso sono assegnate nuove finalità tra cui: promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, rafforzamento della struttura produttiva, in particolare del Mezzogiorno e, infine, promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero.
  Si istituisce quindi un credito di imposta a favore di tutte le imprese che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato di profili altamente qualificati. Sono rese più appetibili le obbligazione emesse dalle imprese per autofinanziarsi; si agevola la gestione delle crisi aziendali e, al contempo, si semplificano le procedure per gestire le crisi delle imprese da sovraindebitamento e favorire in tal modo la continuità aziendale.
  Nell'ambito delle misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico, sono introdotte norme volte alla semplificazione delle procedure per la realizzazione di infrastrutture energetiche e alla liberalizzazione nel mercato del gas naturale.
  Si prevede quindi la revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici per le imprese a forte consumo di energia nonché regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica.
  Tra le altre misure a sostegno delle imprese, richiama quelle volte alla promozione all'estero e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, l'istituzione della società a responsabilità limitata a capitale ridotto, le misure per l'occupazione giovanile nella green economy e per le imprese nel settore agricolo, le norme di semplificazione per l'accesso al contratto di rete, la cedibilità del tax credit digitale.
  Sono quindi previste misure in materia di giustizia civile volte a modificare la disciplina delle impugnazioni sia di merito che di legittimità, mediante l'introduzione di un filtro di inammissibilità incentrato su una prognosi di non ragionevole fondatezza del gravame, formulata dal medesimo giudice dell'appello in via preliminare alla trattazione dello stesso.
  Gli articoli da 60 a 63 recano le misure per la ricerca scientifica e tecnologica. Al fine di rendere più funzionale il sistema pubblico della ricerca allo sviluppo ed all'innovazione del Paese, sono ridefiniti gli interventi di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale, estese ai processi di sviluppo sperimentale. Gli obiettivi – esplicitati nella relazione illustrativa – sono quelli di indirizzare le disponibilità finanziarie verso progetti collegati funzionalmente alle politiche economiche del Paese, specializzando la ricerca verso settori nel quale si intende raggiungere un'eccellenza a livello internazionale, rendere sempre più connessa la ricerca di base e quella applicata e rivedere le procedure di valutazione, semplificandole e accentuando l'importanza delle quelle ex post. Si individuano i soggetti che possono beneficiare degli interventi e le tipologie ammissibili degli stessi.
  Per rispondere alla particolare situazione di crisi economico-finanziaria, si prevede, nell'ambito del Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), una modalità di «copertura a garanzia» degli anticipi concessi alle imprese mediante la trattenuta dell'accantonamento di una quota del finanziamento dei progetti.Pag. 73
  Infine, le misure per il turismo e lo sport sono definite dagli articoli da 64 a 67. È istituito il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero alla ristrutturazione di quelli esistenti, con una dotazione finanziaria, per l'anno 2012, fino a 23 milioni di euro. Si prevede, inoltre, il riconoscimento alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate svolgenti attività sportiva per disabili la natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni e una osservazione (vedi allegato 3), al fine di evidenziare, in primo luogo, agli articoli 23, comma 3, 26, comma 1, 27, comma 8, 34, comma 7, 42, commi 1, lettera b), 50, comma 1, lettera d), 62, 64, comma 2), la necessità di rivedere il riferimento a «decreti di natura non regolamentare», alla luce di quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale e dal Consiglio di Stato riguardo ad «un atto statale dalla indefinibile natura giuridica».
  Al contempo, al comma 2 dell'articolo 13, che prevede l'adozione di un regolamento di delegificazione, è necessario indicare le norme generali regolatrici della materia e le disposizioni da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, in aderenza con il modello delineato dall'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988.
  All'articolo 34, comma 3, capoverso 5-quater, ed all'articolo 57, comma 4, appare infine opportuno che sia richiamata espressamente la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, trattandosi di decreti interministeriali che possono incidere su disposizioni disciplinate da fonti primarie del diritto.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato.
Nuovo testo C. 4149 Comaroli.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Maria Elena STASI (PT), relatore, illustra il nuovo testo della proposta di legge C. 4149 Comaroli, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato».
  Rileva che il provvedimento interviene in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma 2, lettera g) della Costituzione.
  Evidenzia che, con riguardo all'ottimizzazione degli spazi in uso da parte delle amministrazioni regionali e locali, l'articolo 2 interviene nella materia del «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», che rientra tra quelle di competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni, in base all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Osserva che l'articolo 1, comma 1, lettera b), del testo in esame prevede adempimenti in carico, tra l'altro, all'Agenzia del territorio.
  Ricorda che l'articolo 3 del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87 («Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario»), attualmente in corso di conversione, dispone l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate.
  Rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, Pag. 74formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 67/2012: Disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero.
C. 5342 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

   Doris LO MORO (PD), relatore, illustra il disegno di legge in esame, che si concentra nel solo articolo 1, notevolmente modificato nel corso dell'esame al Senato. Ivi, infatti, è stato riformulato il comma 1, e ad esso sono stati aggiunti due ulteriori commi (1-bis e 1-ter); dopo i commi 2 e 3, invariati, è stato infine aggiunto il comma 3-bis.
  Fa presente che gli emendamenti del Senato hanno aggiunto importanti previsioni sulle procedure di elezione degli organismi di rappresentanza, volte a rendere effettivamente possibile la partecipazione di tutti gli aventi diritto al voto e a garantire la segretezza di esso. Gli emendamenti in questione, inoltre, hanno inteso assicurare il futuro coordinamento della normativa attualmente in esame con la legge istitutiva dei COMITES, nonché prevedere sulla nuova normativa il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Infine, il Senato ha inteso intervenire anche sulla destinazione dei risparmi di spesa che il rinvio delle elezioni dei COMITES previste nel 2012 dovrà comportare.
  In ogni modo, il testo trasmesso alla Camera mantiene la ratio iniziale del decreto-legge, che mira, mediante ulteriore rinvio del termine per il rinnovo dei COMITES – e conseguentemente del CGIE (Consiglio generale degli italiani all'estero) – alla razionalizzazione della spesa pubblica finalizzata all'operatività degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero, nel quadro del generale riordino della relativa normativa da tempo all'esame del Parlamento.
   Considerato che il provvedimento interviene in una materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato.
Nuovo testo unificato C. 3696 Antonino Foti e abb.
(Parere alle Commissioni riunite X e XI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, illustra il provvedimento in esame, evidenziando che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato» e «previdenza sociale» che le lettere e) ed o) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Rileva che talune disposizioni rientrano altresì nelle materie «tutela e sicurezza del lavoro» e «sostegno all'innovazione per i settori produttivi», che rientrano tra gli ambiti di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.
  Fa presente che l'articolo 3, al comma 1 riconosce alle lavoratrici autonome la possibilità di scegliere tra i congedi parentali Pag. 75ed una indennità, nel caso in cui le medesime si avvalgano – per lo svolgimento delle cure parentali – di un parente o di un affine.
  Ritiene che la suddetta disposizione vada valutata tenendo conto delle previsioni dell'articolo 3 della Costituzione, evitando il rischio di introdurre una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratrici autonome che affidano le cure parentali al coniuge, ad un parente o ad un affine e coloro che affidano le cure parentali a persone non legate da vincoli coniugali o familiari, considerato che solo nel primo caso alla lavoratrice autonoma verrebbe riconosciuto il diritto alla scelta tra congedo parentale e indennità, che risulta negato nel secondo caso.
  Evidenzia che la sussistenza di vincoli di parentela o affinità, in tale ambito, sembra rappresentare un criterio inidoneo a giustificare tale disparità di trattamento tra lavoratrici autonome.
  Ricorda che, al contempo, l'articolo 3, al comma 3 prevede specifici benefici in capo al coniuge, ai parenti o agli affini che prestato le cure parentali a beneficio delle lavoratrici autonome, riconoscendo ai medesimi il diritto al collocamento in aspettativa e il diritto alla copertura figurativa dei periodi contributivi.
  Rileva l'esigenza di valutare la suddetta disposizione tenendo conto delle previsioni della vigente normativa in materia di congedi per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, di cui alla legge n. 53 del 2000, considerato che la disciplina del congedo per eventi e cause particolari, prevista all'articolo 4, comma 2, della citata legge, appare infatti applicabile anche ai casi di congedo per la prestazione di cure parentali.
  Evidenzia che, a differenza di quanto proposto nel provvedimento in esame, la disciplina in vigore non riconosce il diritto alla copertura figurativa dei periodi contributivi, bensì la possibilità, per il lavoratore, di procedere a contribuzione volontaria per il periodo corrispondente al congedo e che pertanto, come per la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 3, occorre evitare profili di ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori.
  Ricorda inoltre che è stato approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati, il 27 giugno 2012, il disegno di legge di riforma del mercato del lavoro (C. 5256 Governo, già approvato dal Senato) che, all'articolo 4, comma 24, lettera b), prevede – come misura sperimentale – la corresponsione di voucher alla madre lavoratrice per l'acquisto di servizi di baby sitting ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accrediti, in alternativa al congedo parentale.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 6) in cui si evidenzia la necessità di riconsiderare le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, tenendo conto delle previsioni dell'articolo 3 della Costituzione, al fine di evitare il rischio di introdurre una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratrici autonome che affidano le cure parentali al coniuge, ad un parente o ad un affine e coloro che affidano le cure parentali a persone non legate da vincoli coniugali o familiari.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 73/2012: Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione.
C. 5341 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Isabella BERTOLINI, presidente, sostituendo il relatore, illustra il decreto-legge in titolo, che interviene su alcune disposizioni dell'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti Pag. 76pubblici, al fine di prorogare l'entrata in vigore delle norme che disciplinano la qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici e la garanzia globale di esecuzione.
  Fa presente che il comma 1 dell'articolo 1, modificato nel corso dell'esame al Senato, dispone la proroga di 180 giorni (vale a dire fino al 5 dicembre 2012) dei termini previsti dall'articolo 357, commi 15, 16, 17, 22, 24 e 25, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 in materia di emissione di certificati di esecuzione dei lavori e attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA, nonché in materia di qualificazione.
  Il comma 2 dell'articolo 1 dispone la proroga di un anno (vale a dire fino all'8 giugno 2013) del termine di entrata in vigore delle disposizioni in materia di garanzia globale di esecuzione recate dalla parte II, titolo VI, capo II, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.
  Nel corso dell'esame al Senato è stato sostanzialmente modificato il comma 3 dell'articolo 1, che, nel testo vigente, demanda ad apposito decreto ministeriale infrastrutture e trasporti (da adottarsi prima della scadenza della proroga), il compito di stabilire modalità semplificate per la riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici), relativi alle categorie di lavorazioni modificate ai sensi del nuovo regolamento (decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010).
  Il comma 3 modificato dal Senato reca un'articolata disciplina di seguito dettagliata sulla base delle disposizioni contenute nelle singole lettere. A seguito dell'introduzione di tale disciplina che novella, tra l'altro, i commi 12 e 14 dell'articolo 357 del Regolamento, è stato soppresso il riferimento alla proroga dei termini indicati in tali commi che era contenuto nel comma 1 dell'articolo 1 del testo approvato dal Governo in quanto tale proroga è confluita nelle novelle ai medesimi commi.
  Rileva quindi che, ai sensi della lettera a) del comma 3 dell'articolo 1, si modifica il comma 12 dell'articolo 357 del Regolamento provvedendo a chiarire quanto già previsto dal testo vigente, vale a dire la distinzione tra categorie non variate, ossia non modificate dal Regolamento (per le quali le attestazioni rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 hanno validità fino alla naturale scadenza) e categorie variate. Per tali ultime categorie viene prevista la cessazione della relativa validità dal 546o giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento (di fatto si ripropone la proroga di 180 giorni, cioè fino al 5 dicembre 2012, che è prevista dal comma 1 del testo iniziale del decreto-legge). Rispetto al testo vigente del comma 12 si specifica infine che tale cessazione opera per le imprese che hanno ottenuto, a seguito della riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del comma 14-bis, l'attestazione nelle corrispondenti categorie modificate dal regolamento.
  Ai sensi della lettera b) del comma 3, che introduce il comma 12-ter dell'articolo 357 del Regolamento, nei casi in cui non si perviene alla riemissione dei certificati di esecuzione lavori, le attestazioni relative alle categorie delle opere specializzate OS 12, OS 18, OS 21, OS 2, OS7 e OS81, rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nelle categorie indicate dal medesimo comma, ossia OS 12-A, OS 18-A, OS 21, OS 2-A, OS 7. Il comma 12-ter prevede altresì che gli importi contenuti nelle attestazioni di cui al presente comma, dal 546o giorno dall'entrata in vigore del regolamento (cioè dal 5 dicembre 2012), si intendono sostituiti dai valori riportati all'articolo 61, commi 4 e 5.
  Rileva quindi che ai sensi della lettera c) del comma 3, si modifica il comma 14 Pag. 77dell'articolo 357 del Regolamento, riproducendo la parte del testo vigente che disciplina la qualificazione nelle categorie delle opere generali OG10 e OS35, mentre la disciplina inerente i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie variate viene modificata e confluisce nel nuovo comma 14-bis.
  Con riferimento alle categorie «variate» OS12, OS18, OS21, OS2, OS7 e OS8 ex decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, viene prevista – innovando rispetto al testo vigente – l'utilizzabilità dei certificati di esecuzione dei lavori ai fini della qualificazione, rispettivamente, nelle categorie OS12-A, OS18-A, OS21, OS2-A e OS7, in maniera analoga alla disposizione relativa alle attestazioni recata dal comma 12-ter.
  In tale caso, diversamente da quanto accade al comma 12-ter, viene prevista l'utilizzabilità ai fini della qualificazione anche per la categoria OG11 ex decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, a condizione di attribuire, in via convenzionale, l'importo delle lavorazioni eseguite, secondo le percentuali indicate dalla norma, alle categorie OS3 (20 per cento), OS28 (40 per cento) e OS30 (40 per cento).
  La parte del testo vigente del comma 14, che attualmente prevede la riemissione del certificato su richiesta dell'impresa interessata, viene sì trasposta nel nuovo comma 14-bis, ma limitatamente alle ipotesi in cui l'impresa abbia interesse a conseguire la qualificazione nella corrispondente categoria residuale prevista dal nuovo sistema di qualificazione.
  La parte finale del comma 14-bis (ultimi due periodi) riproduce quanto già previsto dal testo vigente del comma 14 con riferimento all'allegato B, prevedendo, in particolare, che la riemissione del certificato avvenga secondo l'allegato B.1. del Regolamento.
  Il comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legge, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che resta ferma la validità dei certificati di esecuzione dei lavori, con le percentuali corrispondenti alle categorie di lavorazioni ivi indicate, già riemessi (alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto) ai sensi dell'articolo 357, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
  Evidenzia infine che la lettera d) del comma 3 dell'articolo 1 aggiunge un comma 21-bis, all'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, in base al quale, in sede di verifica triennale dell'attestazione SOA, si prevede, in via transitoria fino al 31 dicembre 2013, una maggiore tolleranza (dal 25 per cento al 50 per cento) nella verifica dell'attestato SOA relativamente alla congruità (prevista dall'articolo 77, comma 6) tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente.
  Considerato che il provvedimento interviene in una materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 7).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.05.

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. – Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Carlo De Stefano e Saverio Ruperto.

  La seduta comincia alle 14.10.

5-06732 Bernardini: Identificazione delle prostitute a Bologna da parte dei carabinieri.

  Il sottosegretario Carlo DE STEFANO risponde alla interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8).

  Rita BERNARDINI (PD) si dichiara non soddisfatta, ritenendo che il Governo non Pag. 78abbia in effetti fornito risposta all'interrogazione. Sottolinea come quella posta in essere dai carabinieri a Bologna nei confronti delle prostitute sia stata una vera e propria schedatura, ingiustificata in quanto l'ordinamento italiano non prevede il reato di prostituzione e in quanto le informazioni investigative possono essere reperite per altra via. Sottolinea altresì come il problema del rischio che la prostituzione rappresenta per il mantenimento dell'ordine pubblico si possa risolvere soltanto legalizzando la prostituzione, il che permetterebbe anche di assicurare alle prostitute migliori condizioni di vita e maggiori tutele sia dal punto di vista igienico-sanitario, sia da quello della sicurezza personale.

5-05750 Pes: Sulla gestione di flussi migratori dal Nord Africa, con particolare riguardo a quelli dall'Algeria.

  Il sottosegretario Saverio RUPERTO risponde alla interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 9).

  Caterina PES (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita della quale si dichiara soddisfatta, anche se avrebbe gradito maggiori informazioni riguardo alle intenzioni del Governo, soprattutto nei confronti delle istituzioni dell'Unione europea, in merito a quanto sta accadendo.
  Ricorda infatti come anche dall'ultima relazione trasmessa al Parlamento dai Servizi di informazione si evidenzia come la persistente crisi africana dia luogo all'individuazione di nuove rotte ed a costanti sbarchi di extracomunitari nelle diverse zone del paese. È quindi quanto mai importante che il Governo «non abbassi la guardia» in merito a tale fenomeno e si adoperi per assumere ogni idonea iniziativa.

5-06782 Bernardini: Misure di protezione per un collaboratore di giustizia.

  Il sottosegretario Carlo DE STEFANO risponde alla interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 10).

  Rita BERNARDINI (PD) sottolinea come i collaboratori di giustizia siano spesso impiegati utilmente nei processi come testimoni e in alcuni casi siano addirittura decisivi per arrivare alla condanna di pericolosi criminali. A suo avviso, il fatto che spesso, essendo quello che sono, tornino a delinquere non giustifica la scelta di revocare le misure di protezione personale nei loro confronti, atteso che questo mette a serio rischio la loro incolumità. Nel far poi presente che il collaboratore di giustizia di cui parla la sua interrogazione è atteso come testimone anche in altri processi, esprime l'avviso che non si possa ricorrere a questa persona come testimone senza nel contempo assicurarle la necessaria protezione.

5-06612 Bobba: Sui consiglieri di minoranza del comune di Tricerro.

  Il sottosegretario Saverio RUPERTO risponde alla interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 11).

  Luigi BOBBA (PD) replicando, prende atto con soddisfazione del fatto che il sindaco del comune di Tricerro abbia mostrato segni di ravvedimento ed esprime l'auspicio che ciò non sia dovuto alla presentazione di una interrogazione parlamentare, il cui intento era, in ogni caso, quello di richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità che anche le autorità di governo locale rispettino i diritti delle minoranze nei consigli comunali e, in generale, quelli dei cittadini.

5-05635 Fiano: Gare per la gestione di centri di accoglienza per immigrati, centri di identificazione ed espulsione e centri di accoglienza per richiedenti asilo.

  Il sottosegretario Saverio RUPERTO risponde alla interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 12).

Pag. 79

  Emanuele FIANO (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la dettagliata risposta fornita. Sottolinea quindi la delicatezza degli argomenti in questione, ricordando come si faccia riferimento al criterio del prezzo più basso per gare che riguardano il trattamento di persone umane.
  Si riserva quindi di utilizzare ulteriori strumenti di sindacato ispettivo, dopo avere attentamente approfondito la risposta del sottosegretario, alla luce della gravità della situazione in essere.

5-05923 Livia Turco: Cittadini tunisini in Italia dopo la rivolta del febbraio 2011 in Tunisia.

  Il sottosegretario Saverio RUPERTO risponde alla interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 13).

  Gianclaudio BRESSA (PD) cofirmatario dell'interrogazione in titolo, replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la completezza delle informazioni fornite. Sottolinea come il problema non vada ricercato in quanto si fa a livello amministrativo quanto piuttosto, come si evince dagli elementi forniti dal sottosegretario, da quanto stabilito a livello legislativo per affrontare il tema posto dall'interrogazione in titolo.

Sui lavori della Commissione.

  Gianclaudio BRESSA (PD) prende atto che anche oggi non sarà verosimilmente possibile proseguire l'esame delle proposte di legge C. 2431 e abbinate, recanti modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri, in quanto il tempo disponibile per i lavori della Commissione sarà verosimilmente assorbito per intero dal seguito della discussione sulle linee generali della proposta di legge C. 5284, su cui la Commissione è convocata in sede legislativa. Invita pertanto il presidente a prevedere un congruo tempo per la trattazione delle proposte anzidette (C. 2431) nella giornata di domani, in modo che si possa concludere l'esame preliminare e passare alla fase successiva.

  Mauro LIBÈ (UdCpTP) concorda con la richiesta del deputato Bressa.

  Donato BRUNO, presidente, risponde che provvederà ad aggiungere le proposte di legge C. 2431 e abbinate tra gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta di domani. Sottolinea, peraltro, che le proposte in questione non sono al momento previste nel calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di luglio. Assicura, in ogni caso, che i lavori saranno organizzati in modo tale da permettere la conclusione dell'esame del provvedimento in tempo utile perché la Commissione sia pronta alla data che la Conferenza dei presidenti di gruppo deciderà di fissare per l'inizio della discussione del provvedimento stesso in Assemblea.

  La seduta termina alle 15.

SEDE LEGISLATIVA

  Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giovanni De Gennaro.

  La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Donato BRUNO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che dal resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

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Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto.
C. 5284 D'Alema.

(Seguito della discussione e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 5 luglio 2012.

  Donato BRUNO, presidente e relatore, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito della discussione in sede legislativa della proposta di legge C. 5284, D'Alema ed altri, «Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto».
  Ricorda che la discussione generale, iniziata nella seduta di mercoledì 4 luglio e proseguita nella seduta di giovedì 5 luglio, terminerà nella seduta odierna, come convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
  Comunica che il termine per la presentazione di emendamenti è stato prorogato alle ore 20 della giornata odierna.

  Intervengono Sesa AMICI (PD), Carmelo BRIGUGLIO (FLpTP), Pietro LAFFRANCO (PdL), Maria Piera PASTORE (LNP), David FAVIA (IdV) e Jole SANTELLI (PdL).

  Donato BRUNO, presidente e relatore, rinuncia ad intervenire in sede di replica. Lascia dunque la parola al sottosegretario De Gennaro.

  Il sottosegretario Giovanni DE GENNARO interviene in sede di replica.

  Donato BRUNO, presidente, dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, giovedì 12 luglio.

  La seduta termina alle 15.55.
  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.
Nuovo testo C. 5118 Governo ed abb.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

RISOLUZIONI

7-00809 Giorgio Conte: Sul trattamento economico del personale della Direzione Investigativa Antimafia.

SEDE REFERENTE

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse.
Nuovo testo base C. 4568 approvato, in un testo unificato, dalla 1a Commissione permanente del Senato, C. 705 Villecco Calipari, C. 3214 Carlucci, C. 3728 Carlucci e C. 4187 Galati.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri.
C. 2431 Di Biagio, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai, C. 4236 Bressa, C. 4836 Livia Turco e C. 5274 Cazzola.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.
Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone.

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