CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 luglio 2012
679.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 60

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 10 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Cecilia Guerra.

  La seduta comincia alle 12.45.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali.
Atto n. 489.
(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Gero GRASSI, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere entro il 17 luglio il parere di competenza al Governo sullo schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali.
  La V Commissione è convocata per l'espressione dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario mercoledì 11 luglio.
  Dà, quindi, la parola al relatore, on. Mosella, per lo svolgimento della relazione.

  Donato Renato MOSELLA (Misto-ApI), relatore, ricorda che lo schema di decreto ministeriale in esame è stato emanato in attuazione delle disposizioni di cui al Pag. 61comma 6 dell'articolo 11 della legge n. 383 del 2000, recante «Disciplina delle associazioni di promozione sociale». La citata disposizione prevede che «entro tre anni dall'entrata in vigore della legge il Ministro per la solidarietà sociale – oggi Ministro del lavoro e delle politiche sociali –, sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali». Il regolamento in questione avrebbe quindi dovuto essere emanato entro l'11 gennaio 2004. Attualmente il funzionamento dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo è disciplinato dal regolamento interno dell'organo, approvato nella seduta del 23 ottobre 2002.
  Fa presente che l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, istituito ai sensi del richiamato articolo 11 della legge n. 383 del 2000, è un organo operante presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali composto da 26 membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti. Esso dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati. Tale organo svolge prevalentemente funzioni di: assistenza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella tenuta e nell'aggiornamento del registro nazionale; promozione di studi e ricerche sull'associazionismo in Italia e all'estero; sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla legge n. 383 del 2000.
  Entrando nel merito dello schema di decreto in oggetto, che si compone di 5 articoli complessivamente, rileva che l'articolo 1 prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali indica, con propria comunicazione adeguatamente pubblicizzata, l'elezione di venti membri dell'Osservatorio, rappresentativi delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nella comunicazione devono essere indicati la data, l'orario, il luogo e le modalità di svolgimento delle elezioni. Il termine tra la data di comunicazione dell'avvenuta indizione delle elezioni e lo svolgimento delle stesse non può essere inferiore a novanta giorni.
  Rileva, poi, che l'articolo 2 regola l'elettorato attivo e passivo per le associazioni a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale. A tal fine si prevede che le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale che risultino maggiormente rappresentative in relazione al numero degli aderenti concorrano ad eleggere dieci membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo mediante l'espressione di una preferenza. Il diritto di voto può essere esercitato da coloro che, secondo le norme statutarie, hanno la rappresentanza legale delle associazioni. Ai fini dell'individuazione del requisito della maggiore rappresentatività, la Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni Sociali del Ministero richiedono idonea dichiarazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, relativa al numero degli aderenti alle associazioni. In tale computo, non vengono considerati i circoli affiliati e le articolazioni territoriali iscritti ai registri di cui all'articolo 7 della legge n. 383 del 2000. Gli esiti di tali dichiarazioni sono adeguatamente pubblicizzati sul sito istituzionale del Ministero e in base ad essi la Direzione stessa provvede all'indizione delle elezioni, invitando le prime trenta associazioni con un maggior numero di aderenti a designare almeno un candidato. Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, non possono essere candidati coloro che abbiano rivestito la carica di componente dell'Osservatorio per due mandati.
  Osserva, quindi, che l'articolo 3 regola l'elettorato attivo e passivo per le associazioni iscritte nei registri regionali e delle Pag. 62province autonome di Trento e di Bolzano, disponendo che tali associazioni concorrano ad eleggere dieci membri dell'Osservatorio, esprimendo una preferenza. Per le associazioni regionali e provinciali vale, per la maggiore rappresentatività e il diritto di voto, quanto detto per le associazioni nazionali: l'elettorato attivo spetta infatti ai rappresentanti legali delle prime trenta associazioni iscritte nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Anche rispetto all'elettorato passivo vale quanto stabilito per le associazioni nazionali: non possono essere rieletti coloro che sono stati componenti dell'Osservatorio per due mandati.
  L'articolo 4 dispone in materia di svolgimento delle elezioni, da tenersi in un'unica data, a Roma, previa convocazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti rispetto agli aventi diritto al voto e sono effettuate con l'istituzione di due distinti seggi, uno relativo all'elezione dei dieci membri rappresentativi delle associazioni a carattere nazionale, l'altro relativo all'elezione dei restanti dieci membri rappresentativi delle associazioni provinciali e regionali. Ciascun avente diritto al voto attesta il proprio titolo nell'ambito del seggio di relativa pertinenza.
  Infine, l'articolo 5 dispone su: proclamazione degli eletti, nomina degli esperti e durata in carica di tutti i componenti. Esaurite le procedure di elezione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede, con decreto, alla proclamazione degli eletti, tenuto conto che ciascuna associazione non può conseguire un numero di componenti eletti superiore ad uno. Nel caso in cui più candidati abbiano riportato un numero uguale di voti, l'individuazione del membro o dei membri dell'Osservatorio avviene tramite sorteggio. Il Ministro provvede, inoltre, a nominare membri dell'Osservatorio sei esperti qualificati, scelti nel campo della ricerca scientifica universitaria o appartenenti alla pubblica amministrazione. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di uno dei membri dell'Osservatorio, il Ministro provvede alla sostituzione con proprio decreto, nominando il primo dei non eletti nell'ambito del seggio presso il quale era risultato eletto il membro da sostituire.
  Fa altresì presente che la relazione illustrativa al provvedimento sottolinea che per la stesura dello schema in esame è stato sentito lo stesso Osservatorio; sono stati inoltre acquisiti i pareri della Conferenza Stato-regioni nonché il prescritto parere del Consiglio di Stato.
  A questo proposito rileva che il Consiglio di Stato si è espresso in via interlocutoria il 27 gennaio 2011, chiedendo chiarimenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Successivamente, lo stesso Ministero ha trasmesso un nuovo testo, modificando le parti che erano state giudicate poco conformi allo spirito della normazione primaria e non in grado di assicurare una rappresentatività adeguata al vasto mondo delle associazioni. Il Consiglio di Stato, nel parere del 13 gennaio 2012, reso sul secondo testo, pur apprezzando gli sforzi compiuti per eliminare incongruenze e illegittimità, evidenzia come non sia stato raggiunto un adeguato bilanciamento tra la rappresentatività dell'Osservatorio e la funzionalità dei meccanismi che sovrintendono alla sua formazione, in quanto l'attribuzione dell'elettorato passivo ad ogni associazione potrebbe determinare una posizione predominante delle associazioni minori rispetto a quelle di maggiore consistenza. Il Consiglio inoltre segnala una serie di problemi irrisolti, in particolare: il mancato coordinamento dello schema con il decreto ministeriale 14 novembre 2001, n. 471, per la parte relativa alla fissazione dei criteri per il giudizio di maggiore o minore rappresentatività di una associazione nazionale nonché per l'esclusione delle articolazioni territoriali/circoli dal computo per la maggiore rappresentatività delle associazioni nazionali (riferimento all'articolo 2, comma 3); la poco puntuale disciplina dell'elettorato passivo; l'assenza di una adeguata regolamentazione delle modalità di svolgimento delle operazioni elettorali Pag. 63(computo dei voti, redazione delle schede, presentazione delle candidature, eccetera).
  Il Consiglio di Stato ha quindi espresso parere favorevole condizionatamente alla soluzione delle criticità qui riassunte.
  Nella relazione illustrativa del provvedimento viene sottolineato che le questioni poste dal Consiglio di Stato, non costituendo rilievi, sono da ritenersi superabili in sede di attuazione del regolamento. Fa presente, inoltre, che le indicazioni formulate dallo stesso Consiglio di Stato, concernenti rispettivamente la necessità di assicurare adeguata rappresentatività all'Osservatorio nonché l'assenza di un'apposita disciplina dell'elettorato passivo, sono state recepite nel nuovo testo dello schema di regolamento.

  Il sottosegretario Cecilia GUERRA, sottolineando l'importanza del provvedimento in esame che, come ricordato dal relatore, avrebbe dovuto essere emanato fin dal 2004, rileva che l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo si trova attualmente in una posizione di carenza di rappresentatività.
  Fa, inoltre, presente che, come già ricordato dal relatore, il testo dello schema di regolamento è stato riscritto a seguito delle indicazioni formulate dal Consiglio di Stato, in particolare per quanto riguarda le questioni della rappresentatività dell'Osservatorio e della disciplina dell'elettorato passivo.
  Pertanto, pur essendovi piena disponibilità da parte del Governo nei confronti degli eventuali suggerimenti che emergeranno nel corso del dibattito parlamentare, evidenzia come quelle parti del testo che sono state riscritte al fine di adeguarlo al parere del Consiglio di Stato non possono essere evidentemente stravolte.

  Anna Margherita MIOTTO (PD), in considerazione del termine fissato al 17 luglio prossimo per l'espressione del parere da parte della Commissione, chiede alla presidenza di assicurare un ampio spazio al dibattito sullo schema di decreto ministeriale in oggetto. Con riferimento al contenuto di quest'ultimo, poi, osserva che le richieste provenienti dal mondo delle associazioni rischiano di non trovare accoglimento, stante la considerazione svolta dal sottosegretario Guerra, per cui il testo non può essere modificato in maniera sostanziale in quanto volto a recepire indicazioni formulate dal Consiglio di Stato.

  Il sottosegretario Cecilia GUERRA ribadisce la disponibilità da parte del Governo a tenere conto di eventuali suggerimenti che dovessero emergere in sede parlamentare e che consentano effettivamente di addivenire a soluzioni migliorative dell'attuale formulazione del testo, ferma restando l'esigenza di tenere conto di quanto rilevato dal Consiglio di Stato.

  Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.10.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 10 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

  La seduta comincia alle 13.55.

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese.
C. 5312 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite VI e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Gero GRASSI (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alle Commissioni riunite VI e X il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 5312, di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (A.C. 5312), recante «Misure urgenti per la crescita del Paese». Pag. 64
  Fa presente, quindi, che il decreto-legge in esame, che si compone di ben 70 articoli, reca disposizioni per favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività nei settori delle infrastrutture, dell'edilizia e dei trasporti, nonché per il riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile, finalizzate ad assicurare, nell'attuale situazione di crisi internazionale, un sostegno al sistema produttivo del Paese, anche al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea.
  Rileva poi che, dato il numero degli articoli nonché delle materie trattate, il provvedimento reca evidentemente un contenuto estremamente vasto e complesso, senza che peraltro vi sia un capitolo ad hoc dedicato ad un ambito materiale di competenza della Commissione Affari sociali. Vi sono, tuttavia, poche singole disposizioni sparse nel testo riconducibili a vario titolo alla competenza della Commissione e che possono, dunque, essere esaminate in questa sede.
  In questo contesto, richiama il comma 13 dell'articolo 10 (Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012), che contiene reca disposizioni finalizzate a consentire l'espletamento da parte dei lavoratori delle attività in condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal fine viene disposto il trasferimento alle contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni (istituite dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012) colpite dal sisma del 35 per cento delle risorse destinate nell'esercizio 2012 dall'INAIL al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro – bando ISI 2012 – ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
  Osserva che un'altra disposizione rilevante è quella di cui al comma 9 dell'articolo 16 (Disposizioni urgenti per la continuità di alcuni servizi di trasporto) laddove si prevede, a decorrere dall'anno 2013, un meccanismo di copertura che consente di destinare al finanziamento del sistema di trasporto regionale su ferro la possibilità di aumento dell'aliquota IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF introdotta per porre rimedio alla situazione di disavanzo sanitario della regione Campania.
  A questo proposito fa presente che l'articolo 2, comma 86 della legge finanziaria 2010, ha disposto che il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo sanitario, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta per le Regioni anche l'incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le procedure previste dal citato articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, come modificato dal comma 76 dell'articolo in esame.
  Sempre con riferimento alle competenze della Commissione Affari sociali, richiama altresì il comma 5 dell'articolo 31 (Ulteriori disposizioni finanziarie) il quale consente che l'erogazione dei 70 milioni di euro per l'anno 2012, già previsti dalla legge di stabilità 2012, in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali, avvenga senza la sottoscrizione del protocollo d'intesa tra università e regione, comprensivo della regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi.
  Rileva poi che un'ulteriore disposizione significativa per le competenze della Commissione è contenuta all'articolo 58 (Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti), il cui comma 2 consente di incrementare le dotazioni del programma annuale di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti mediante erogazioni liberali e donazioni (finanziarie o in prodotti alimentari) da parte di soggetti privati. A fini fiscali, trova applicazione il regime agevolato per le erogazioni alle ONLUS di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997. Le medesime agevolazioni si applicano, secondo il comma 3, alle derrate Pag. 65attribuite al programma da parte degli operatori della filiera agroalimentare.
  A tale proposito fa presente che, in primo luogo, il comma 2 del richiamato articolo 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997 concerne il trattamento fiscale delle cessioni gratuite alle ONLUS di derrate alimentari e prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa nel caso in cui essi vengano così trasferiti in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale.
  Il comma 3 del predetto articolo 13 prevede un regime specifico per la cessione gratuita alle ONLUS di beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, purché diversi da derrate e prodotti farmaceutici, ove presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che, pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione. Il regime fiscale di favore opera (dunque tali beni non sono tassati come ricavi) per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto, complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato. Tali beni, si considerano distrutti a fini IVA, dunque non vi sono assoggettati.
  Il comma 4 dell'articolo 13 reca le condizioni e gli adempimenti per usufruire dei suesposti trattamenti agevolativi.
  Osserva, poi, che i successivi commi da 5 a 7 del richiamato articolo 13 disciplinano i limiti e le condizioni di deducibilità dal reddito delle erogazioni liberali.
  Si riserva, in conclusione, di formulare una proposta di parere alla luce delle considerazioni svolte e di quelle che emergeranno nel corso del dibattito, nonché delle modifiche che saranno eventualmente apportate al testo del decreto-legge dalle Commissioni di merito.

  Laura MOLTENI (LNP) chiede al relatore di chiarire il senso della disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 31, ai sensi del quale l'erogazione dei fondi già previsti dalla legge di stabilità 2012 in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali avvenga senza la sottoscrizione del protocollo d'intesa tra università e regione.

  Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che le Commissioni di merito avvieranno l'esame dei numerosi emendamenti presentati al decreto-legge in esame nella giornata di domani. Pertanto, la Commissione può anche valutare l'ipotesi di esprimere il parere sul testo originario del decreto-legge, riservandosi poi di intervenire con un nuovo parere nel caso in cui fossero apportate delle modifiche alle parti del provvedimento che rientrano nella sua competenza. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

  Martedì 10 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il ministro della salute, Renato Balduzzi.

  La seduta comincia alle 14.10.

DL 89/2012: Proroga di termini in materia sanitaria.
C. 5323 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 5 luglio 2012.

  Carla CASTELLANI (PdL) rileva come la proroga al 31 ottobre 2012 della facoltà di esercitare la cosiddetta intramoenia allargata, prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in oggetto, sia troppo breve, considerato che tale termine era già stato prorogato al 30 giugno 2012 dal decreto-legge di proroga di termini previsti Pag. 66da disposizioni legislative. Chiede, dunque, al Ministro se ritenga sufficiente il termine così fissato o se non sarebbe più opportuno prevedere una proroga più ampia.
  Chiede altresì di poter conoscere lo stato di avanzamento relativo agli adempimenti, da parte delle varie regioni, finalizzati a consentire ai medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale di esercitare la libera professione intramuraria in strutture di proprietà o individuate dalle aziende sanitarie. A questo proposito, fa presente che spesso il problema riguarda non tanto la carenza di spazi quanto piuttosto l'assenza di strumentazione adeguata nonché di personale dedicato.
  Infine, chiede chiarimenti in ordine ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge, circa la volontà da parte del Ministro di esercitare i poteri ivi previsti, di rinnovo della composizione di diversi organi collegiali operanti presso il Ministero della salute, tra cui il Consiglio superiore di sanità.

  Lucio BARANI (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente al ministro Balduzzi che nella precedente seduta era emersa la proposta di presentare al decreto-legge in esame un emendamento volto ad incorporare in esso la disciplina dell'attività libero-professionale dei medici, come concordata tra i gruppi di Camera e Senato nel corso di incontri informali svoltisi, in modo da non limitarsi a prevedere un'ennesima proroga che molto probabilmente sarà disattesa, come è avvenuto per quelle precedenti.

  Marco RONDINI (LNP) chiede al ministro della salute di potere avere elementi tesi a verificare quali siano le regioni che non hanno ancora realizzato le strutture per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria e, in particolare, quali sono le somme che esse hanno ricevuto dal Governo a tal fine.

  Paola BINETTI (UdCpTP), alla luce delle notizie concernenti l'ultimo decreto-legge presentato dal Governo al Senato, sulla revisione della spesa pubblica, domanda al ministro Balduzzi se, anziché prevedere la chiusura dei piccoli ospedali, questi ultimi non potrebbero essere utilizzati per l'esercizio della libera professione intramuraria.
  Con riferimento alla proposta dell'onorevole Barani, ribadisce la propria disponibilità a considerare eventuali proposte emendative tese a disciplinare in maniera organizzata l'attività libero-professionale dei medici piuttosto che limitarsi a prevedere una proroga così breve del termine per l'esercizio della cosiddetta intramoenia allargata. Fa presente che, procedendo in questo modo, si darebbe al Paese l'impressione per cui tutti i problemi afferenti alla sanità siano affrontati in maniera organica.

  Giuseppe PALUMBO, presidente, ribadisce quanto rilevato nella seduta precedente a proposito del fatto che occorrerebbe prevedere una proroga più ampia del suddetto termine, evidenziando come tale proroga di fatto non avrebbe più senso una volta che sia approvato un disegno di legge volto a disciplinare in maniera organica la materia.

  Il ministro Renato BALDUZZI, precisando di voler far riferimento, nella sua replica, agli interventi svolti non solo nella seduta odierna ma anche in quella precedente, ricostruisce brevemente il percorso – peraltro a tutti noto – attraverso cui il Governo ha previsto un'ulteriore proroga, al 30 ottobre prossimo, del termine che consente l'esercizio della cosiddetta intramoenia allargata. Essa è stata determinata dalla scadenza della precedente proroga, anticipata al 30 giugno 2012 in sede di conversione del decreto-legge n. 216 del 2011, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
  Fa presente che, di fronte a tale situazione, l'intenzione iniziale del Governo sarebbe stata quella di inserire la suddetta proroga nell'ambito di un più vasto decreto-legge volto a disciplinare numerosi aspetti concernenti la materia sanitaria, ciò che non è stato concretamente possibile in quanto avrebbe determinato un Pag. 67ulteriore aggravio dell'attività parlamentare, in questo periodo totalmente incentrata sui procedimenti di conversione dei numerosi decreti-legge presentati dal Governo. Peraltro, non sarebbe stato possibile rinviare neanche di poco la presentazione di tale decreto in quanto incombeva la scadenza del 30 giugno.
  Con riferimento ai diversi interventi che si sono succeduti in Commissione, fa presente che, pur se spostato avanti di qualche mese, il percorso resta comunque quello concordato, per cui l'ulteriore proroga del termine più volte richiamato è da intendere come una sorta di dilazione tecnica, in attesa della presentazione di un provvedimento che rechi una disciplina organica dell'attività libero-professionale dei medici oltre che di altri temi connessi alla materia sanitaria.
  Replicando alle richieste concernenti lo stato di attuazione delle strutture volte a consentire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria nelle diverse regioni, richiama i dati contenuti nella «Relazione sull'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria aggiornata al 31 dicembre 2010», presentata dal ministro della salute e trasmessa alla presidenza della Camera il 20 gennaio 2012 (Doc. CCXVI, n. 3), dichiarandosi peraltro disponibile a fornire eventualmente aggiornamenti riguardanti i dati ivi contenuti.
  Per quanto riguarda, infine, la questione sollevata dall'onorevole Binetti in relazione ai piccoli ospedali, fa presente di avere personalmente osteggiato il fatto che dovesse essere il decreto-legge a decidere quali fossero gli ospedali da chiudere. Nel decreto-legge n. 95 del 2012, sulla revisione della spesa pubblica, sono, pertanto, contenute disposizioni tese a razionalizzare la rete dei piccoli ospedali da parte delle regioni.

  Anna Margherita MIOTTO (PD) rileva come non ci sia stata da parte del ministro Balduzzi risposta alla questione da lei stessa sollevata nella precedente seduta, per cui sarebbe stato opportuno inserire, al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, la proroga del termine per l'esercizio della delega concernente il decreto legislativo sul riordino dell'Associazione italiana della Croce rossa.

  Carmine Santo PATARINO (FLpTP), relatore, preannuncia la presentazione di un emendamento volto a prorogare il termine cui ha fatto riferimento, da ultimo, l'onorevole Miotto.

  Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che, in realtà, diversi colleghi hanno rivolto critiche rispetto all'inserimento, nel decreto-legge in esame, delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1.

  Luciana PEDOTO (PD), con riferimento al chiarimento fornito dal presidente Palumbo, ricorda di aver sollevato nella seduta precedente alcune perplessità concernenti la composizione del Consiglio superiore di sanità, in particolare sulla nomina dei componenti di diritto di tale organismo.

  Il ministro Renato BALDUZZI fa presente che al comma 2 si dispone la proroga di organismi collegiali di grande rilievo, operanti presso il Ministero della salute, fino all'adozione del regolamento governativo di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. del 2010 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, stante la mancata adozione del predetto regolamento a causa di alcuni problemi che sono insorti e dell'oggettiva complessità della relativa procedura, trattandosi di un regolamento di delegificazione.
  Rileva altresì che il comma 3 si sofferma, in particolare, sul Consiglio superiore di sanità, prevedendo che il ministro della salute possa rinnovarne la composizione nel rispetto di un vincolo costituito dalla riduzione del numero dei componenti, in linea con l'orientamento generale che viene seguito per tutti gli organi e le strutture che svolgono la propria attività nell'ambito del ministero della salute.

  Anna Margherita MIOTTO (PD) precisa che il quesito da lei posto al ministro Pag. 68Balduzzi concerne specificamente la mancata previsione, nel testo del decreto-legge in oggetto, della proroga della delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 183 del 2010, differito al 30 giugno 2012 dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 14 del 2012, per i soli enti vigilati dal ministero della salute. L'inserimento di tale proroga al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge consentirebbe alla Commissione, a suo avviso, di esaminare lo schema di decreto legislativo di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (Atto n. 491) superando i dubbi che allo stato si pongono in ordine alla scadenza della delega, che sarebbe avvenuta il 30 giugno scorso.

  Giuseppe PALUMBO, presidente, fa presente all'onorevole Miotto che il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge fa riferimento ad organismi diversi dagli enti vigilati dal ministero della salute quale è, appunto, la Croce rossa.

  Anna Margherita MIOTTO (PD) ritiene che, nonostante la precisazione fornita dal presidente Palumbo, la proroga del termine per l'esercizio della delega concernente la riorganizzazione della Croce rossa, per affinità di materia, potrebbe comunque essere inserita nel comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, in quanto recante proroga di termini in materia sanitaria.

  Il ministro Renato BALDUZZI considera accettabile la proposta avanzata dall'onorevole Miotto, in considerazione del fatto che si pongono oggettivamente dei dubbi in ordine all'avvenuta scadenza della delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 183 del 2010.

  Giuseppe PALUMBO, presidente, avendo constatato la conclusione della discussione generale, con la rinuncia da parte del relatore ad intervenire in replica, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di giovedì 12 luglio 2012.

  La Commissione concorda.

  Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.35 alle 20.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci contenenti gliadina e l'indicazione della presenza di lattosio, a tutela delle persone affette dal morbo celiaco.
C. 4894 Palagiano.

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica.
Testo unificato C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri.

Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati.
C. 3303 Lucà e C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte.

Norme per il riconoscimento della guarigione e per la piena cittadinanza e l'integrazione sociale delle persone affette da epilessia.
C. 2060 Saltamartini e C. 4753 Nunzio Francesco Testa.

PETIZIONI

Petizione n. 1403 del 2012 della sig.ra Maria Grazia Breda, da Torino, che chiede interventi per assicurare le risorse necessarie per l'attuazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria per le persone non autosufficienti.