CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 5 luglio 2012
677.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 31

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 5 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. – Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto, e il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano.

  La seduta comincia alle 12.45.

DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.
C. 5263 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 4 luglio 2012.

  Fulvio FOLLEGOT, presidente, in sostituzione del Presidente Bongiorno, relatrice del provvedimento in oggetto e impossibilitata a partecipare all'odierna seduta in sede consultiva, nell'illustrare il contenuto del provvedimento si sofferma sulle parti di competenza della Commissione giustizia e, in particolare, sull'articolo 6.
  L'articolo 6 dispone la sospensione fino al 31 luglio 2012 dei processi civili, penali e amministrativi pendenti presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma ed il rinvio a data successiva di ogni udienza relativa a procedimenti nei quali la parte (o il difensore) risulti – alla data del 20 maggio 2012 – residente nei comuni terremotati. La disposizione reca inoltre una disciplina specifica per i procedimenti penali e per le cause urgenti.In particolare, l'articolo 6 sospende fino al 31 luglio 2012 i processi civili, penali e amministrativi nonché quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 20 maggio 2012 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma (comma 1). La disposizione è pressoché identica all'articolo 5 del decreto-legge n. 39 del 2009, con il quale furono dettate disposizioni urgenti in relazione al sisma nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009.
  La sospensione, tuttavia, non si applica alle cause di competenza del tribunale dei minorenni, nonché alle cause relative: ad alimenti; ai procedimenti cautelari; ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; a provvedimenti sulla sospensione (parziale o totale) in appello dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado (articolo 283 c.p.c.); alle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In tale ultima ipotesi, il presidente dichiara l'urgenza (per iscritto) in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.
  La norma in esame, nell'elencare i procedimenti ai quali non si applica la sospensione in questione, in parte riprende l'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario (R.D. gennaio 1941, n. 12), che elenca i procedimenti ai quali non si applica la sospensione feriale dei termini processuali di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742. A differenza del suddetto articolo 92, il comma in esame non prevede la sospensione per i procedimenti di sfratto, quelli di opposizione all'esecuzione e quelli relativi alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti (sul punto però, cfr. anche il comma 3).
  In base al comma 2, fino al 31 luglio 2012 sono sospesi anche i termini per il compimento di qualsiasi atto relativo a procedimenti che debbano svolgersi presso gli uffici giudiziari dei comuni terremotati.
  Il comma 3 dispone il rinvio d'ufficio, a data successiva al 31 luglio 2012, delle udienze dei processi civili, amministrativi e davanti ad ogni altra giurisdizione speciale (per i processi penali, cfr. il comma 6) in cui le parti o i loro difensori nominati Pag. 32prima del 20 maggio erano residenti (o avevano sede) nei comuni terremotati alla data del 20 maggio 2012. La disposizione fa salva la facoltà delle parti interessate di rinunciare al rinvio.
  I commi 4 e 5 dispongono la sospensione di numerosi termini a favore dei soggetti che, al 20 maggio 2012, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività professionale nei comuni e nei territori terremotati. I termini restano sospesi, salva espressa rinuncia degli interessati, dal 20 maggio al 31 luglio 2012.
  Si tratta di: termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione; termini per gli adempimenti contrattuali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo (quindi al 1o agosto 2012).
  Il comma 4 sospende, in particolare: i termini relativi ai processi esecutivi; i termini relativi alle procedure concorsuali; i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. La disposizione in commento è mutuata dal decreto-legge n. 39/2009 sul sisma in Abruzzo; si segnala peraltro che i precedenti decreti-legge 364/1997 sul terremoto Umbria-Marche (articolo 1, comma 1) e 180/1998 sugli eventi franosi a Sarno e Quindici in Campania (articolo 3, comma 1), che contenevano disposizioni analoghe, facevano riferimento entrambi ai «termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali», ma limitavano l'operatività della sospensione ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e prevedevano inoltre che fossero comunque eseguite immediatamente le contestazioni dell'illecito e le consegne dei relativi processi verbali al trasgressore.
  Il comma 5 sospende i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo 20 maggio-31 luglio 2012, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, nei confronti degli stessi soggetti che, al 20 maggio 2012, risiedevano, avevano sede operativa o lavoravano nei comuni terremotati. La suddetta sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli interessati di rinunciarvi espressamente.
  Il comma 6 sospende fino al 31 luglio 2012 i processi penali pendenti alla data del 20 maggio 2012 davanti agli uffici giudiziari dei comuni terremotati. Sono altresì sospesi fino alla stessa data i termini per la fase delle indagini preliminari e quelli di proposizione della querela.
  La disposizione prevede, in quanto compatibile, l'osservanza della disciplina dell'articolo 240-bis delle disposizioni di attuazioni al codice processuale penale, relativo alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Si osserva come il riferimento più corretto sembra essere quello all'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni. La legge 742 concerne infatti la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale e il contenuto del suo articolo 2 è stato integralmente novellato dal citato articolo 240-bis.
  Il comma 7 disciplina le sorti dei processi penali in cui, al 20 maggio 2012, una parte o un difensore (nominato prima di tale data) risultasse residente nei comuni terremotati, prevedendo che: il giudice li rinvia d'ufficio a data successiva al 31 luglio 2012 – fatte salve le ipotesi di cui al comma 8 – quando una delle parti o uno dei loro difensori risulti contumace o assente; sono sospesi fino alla stessa data i termini previsti dal c.p.p. a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni.
  Il comma 8 stabilisce che la sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera: per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo; per il giudizio direttissimo; per la Pag. 33convalida dei sequestri; nei processi con imputati in stato di custodia cautelare.
  La medesima disposizione prevede, inoltre, che: la sospensione di cui al comma 6 non opera nei processi a carico di imputati minorenni; la sospensione dei termini di svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni non opera, altresì, qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori vi rinuncino.
  Il comma 9 sospende il corso della prescrizione per il periodo in cui – ai sensi dei commi 6 e 7 – il processo penale o i termini procedurali sono sospesi o il processo è rinviato.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole.

  Manlio CONTENTO (PdL), Lorenzo RIA (UdCpTP), Angela NAPOLI (FLpTP) e Donatella FERRANTI (PD) preannunciano il voto favorevole dei rispettivi gruppi sulla proposta di parere.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

  Fulvio FOLLEGOT, presidente, sospende la seduta in sede consultiva per consentire l'esame degli atti del Governo.

  La seduta, sospesa alle 12.55, è ripresa alle 13.

DL 83/12 recante misure urgenti per la crescita del Paese.
C. 5312 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite VI e X).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 4 luglio 2012.

  Fulvio FOLLEGOT, presidente, ricorda che nella precedente seduta la relatrice, onorevole Capano, ha illustrato, anche a nome del correlatore, onorevole Contento, le disposizioni del provvedimento che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione, ed ha inoltre svolto alcune considerazioni a titolo personale.

  Mario CAVALLARO (PD) esprime forti perplessità sulle disposizioni che intervengono in materia di gravame, ritenendo estremamente difficile poter ritenere le relative misure idonee rispetto alla finalità di rendere più rapidi i giudizi di appello. Esprime un generale apprezzamento sulle norme che riguardano le procedure concorsuali. Esprime infine perplessità sulle disposizioni modificative della «Legge Pinto».

  Fulvio FOLLEGOT, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive.
Ulteriore nuovo testo C. 2844 Lulli ed abb.
(Parere alle Commissioni riunite IX e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Manlio CONTENTO (PdL), relatore, osserva che il nuovo testo in esame si compone di 15 articoli ed è finalizzato allo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida (articolo 2).
  Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, si segnala l'articolo 6, che prevede e disciplina il «diritto ai punti di ricarica» in ambito condominiale.Pag. 34
  Il primo comma prevede che, fatto salvo il regime di cui all'articolo 1102 del codice civile (che detta le regole generali per l'uso della cosa comune), le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall'assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio).
  Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, il condomino interessato può installare, a proprie spese, i dispositivi di cui al citato comma 1, secondo le modalità ivi previste (comma 2).
  In base al comma 3, resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma (divieto di innovazioni pregiudizievoli), e 1121, terzo comma (disciplina delle innovazioni gravose o voluttuarie), del codice civile.
  Esprime quindi talune perplessità sulla formulazione della disposizione. Evidenzia, in particolare, il rapporto fra il comma 1 e il comma 2, ritenendo singolare che il condomino debba tentare di ottenere una delibera assembleare se poi può comunque agire autonomamente in base a quanto disposto dal comma 2. Non è poi chiaro con quali modalità questi possa agire, non essendo chiaro il riferimento alle «modalità ivi previste» previsto dal comma 2. Al comma 1, inoltre, sembra opportuno sostituire le parole «opere edilizie» con le seguenti «opere e interventi», non sembrando sempre necessarie delle opere edilizie per l'installazione dei dispositivi di ricarica.
  Ritiene pertanto che la Commissione debba approfondire con attenzione la disposizione in questione.

  Fulvio FOLLEGOT, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse.
Ulteriore nuovo testo C. 4568, approvata dal Senato, ed abb.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 4 luglio 2012.

  Fulvio FOLLEGOT, presidente, avverte che il relatore, onorevole Sisto ha presentato una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 1), sulla quale la Presidenza della Commissione si è riservata il giudizio di ammissibilità in riferimento alle parti relative ai compiti spettanti al prefetto, rientrando queste nell'ambito di competenza della Commissione di merito.

  Mario CAVALLARO (PD) esprime perplessità sulle condizioni apposte alla proposta di parere del relatore.

  Donatella FERRANTI (PD) non condivide la condizione n. 1) ritenendo del tutto appropriato ricorrere al termine «denuncia» sotto il profilo tecnico-giuricdico e sistematico. Non condivide inoltre la condizione di cui al n. 2) non solo nel merito, ma perché riguarda una materia non rientrante negli ambiti di competenza della Commissione giustizia.

  Manlio CONTENTO (PdL) si dichiara perplesso sull'utilità stessa della proposta di legge. Ritiene in ogni caso necessario che la denuncia del privato sia sottoposta ad una valutazione di fondatezza e attendibilità, senza che vi siano automatismi che inneschino obbligatoriamente il meccanismo delle ricerche in seguito alla presentazione della denuncia.

  Fulvio FOLLEGOT, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.35.

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ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 5 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto.

  La seduta comincia alle 12.55.

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace.
Atto n. 455.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato il 4 luglio 2012.

  Fulvio FOLLEGOT, presidente, avverte che alle ore 14 il Ministro della giustizia interverrà sul provvedimento in esame. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata alle ore 14.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.
Atto n. 483.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato il 28 giugno 2012.

  Donatella FERRANTI (PD) ritiene necessario lo svolgimento di un ciclo di audizioni e si riserva di indicare i nominativi dei soggetti che potrebbero essere auditi nel corso della prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  Luigi VITALI (PdL) esprime forti perplessità sul fatto che il Governo reintroduca le cosiddette «informative atipiche». Ricorda come la questione sia stata ampiamente discussa in Commissione, nella quale è emerso un orientamento contrario alle predette informative, che sono peraltro foriere di incertezze e contenzioso giudiziario.

  Fulvio FOLLEGOT, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguiti dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 5 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto.

  La seduta comincia alle 13.35.

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.
C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 20 giugno 2012.

  Giulia BONGIORNO, presidente, invita il relatore a completare l'espressione dei pareri sulle proposte emendative presentate.

  Salvatore TORRISI (PdL), relatore, invita al ritiro degli emendamenti Bernardini 12.1 e Cilluffo 12.2; esprime parere contrario sull'emendamento Duilio 12.3; parere favorevole sugli emendamenti Cassinelli 12.4 e 13.1 del relatore; parere contrario sull'emendamento Cilluffo 13.2; parere favorevole sugli identici emendamenti Vitali 13.3 e D'Ippolito Vitale 13.4; parere contrario sugli emendamenti Cilluffo 14.1, Bernardini 14.2 e Duilio 14.3; invita al ritiro dell'emendamento D'Ippolito Vitale 14.4; esprime parere favorevole sugli emendamenti Vitali 16.1, ove riformulato, Pag. 36Giammanco 16.2 e Vitali 18.1; invita al ritiro dell'emendamento Bernardini 18.2; raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 18.100; invita al ritiro degli emendamenti Vitali 18.3 e Baccini 18.4; esprime parere favorevole sull'emendamento Vitali 20.1, invita al ritiro degli emendamenti Vitali 21.1 e D'Ippolito Vitale 21.2; esprime parere favorevole sull'emendamento Vitali 21.3; parere contrario sull'emendamento Baccini 23.1; parere favorevole sull'emendamento Vitali 23.2; invita al ritiro dell'emendamento Vitali 25.1; esprime parere favorevole sugli emendamenti Duilio 25.2, ove riformulato, e Cilluffo 25.3; invita al ritiro dell'emendamento D'Ippolito Vitale 25.4; esprime parere contrario sugli emendamenti Cilluffo 25.5 e Duilio 25.6; parere favorevole sull'emendamento Duilio 25.7; invita al ritiro dell'emendamento D'Ippolito Vitale 26.1; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Angela Napoli 26.2, Cesario 26.3 e Carfagna 26.4; invita al ritiro dell'emendamento Cassinelli 26.5 e dell'articolo aggiuntivo Duilio 32.01; esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Duilio 32.02 ed invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Bernardini 32.03.

  Il Sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore e parere conforme a quello del relatore su tutte le ulteriori proposte emendative, fatta eccezione per l'emendamento Cilluffo 2.3, sul quale esprime parere favorevole ove riformulato nel senso di prevedere che le modificazioni delle destinazioni d'uso e gli atti dispositivi delle parti comuni siano approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio, e per gli emendamenti D'Ippolito Vitale 9.17, Vitali 25.1 e Cassinelli 26.5, sui quali esprime parere contrario.

  Giulia BONGIORNO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

INTERROGAZIONI

  Giovedì 5 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto.

  La seduta comincia alle 14.

5-06746 Bernardini: Sul decesso di un detenuto nel reparto penale del carcere della Dozza di Bologna.

  Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta, dalla quale emergono la lentezza nell'attivazione delle procedure volte ad accertare le cause del decesso e la genericità e vaghezza delle indicazioni circa il funzionamento dell'impianto di riscaldamento.

  Giulia BONGIORNO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 5 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. – Interviene il Ministro della giustizia Paola Severino Di Benedetto.

  La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace.
Atto n. 455.
(Seguito dell'esame e rinvio)

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta odierna.

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  Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che sono previsti interventi prima che il Ministro prenda la parola.

  Luigi VITALI (PdL) sottolinea che a suo parere il Governo sta affrontando la riforma della geografia giudiziaria procedendo a scelte che sicuramente non porteranno a risparmi di spesa anche in considerazione del fatto che non si sono tenute in debito conto tutte le questioni relative ai locali degli uffici giudiziari che dovranno assorbire il personale degli uffici giudiziari soppressi. Ritiene altresì grave che il Governo, al fine di mantenere degli uffici di giudice di pace che intende sopprimere, non faciliti la possibilità per gli enti locali di fare accordi volti a sostenerne le spese secondo quanto previsto dalla lettera o) del comma 2, dell'articolo 1 della legge n. 148.

  Marilena SAMPERI (PD) auspica che non corrispondano al vero le anticipazioni dei mezzi di informazione in merito al taglio di una serie di uffici giudiziari, ritenendo che altrimenti si verificherebbe un grave contraccolpo a discapito dell'efficienza degli uffici giudiziari e dell'istanza di legalità che proviene da territori afflitti dalla criminalità organizzata.

  Angela NAPOLI (FLpTP) chiede al Ministro di chiarire se vi sia la possibilità di un esercizio congiunto delle deleghe relative ai giudici di pace ed agli uffici giudiziari. Inoltre chiede quali siano le ragioni per le quali si intende procedere alla soppressione di 674 sedi di giudice di senza tener conto dei principi e criteri direttivi della delega ed in particolare della lettera b), del comma 2 dell'articolo 1.

  Lorenzo RIA (UdCpTP) pur apprezzando lo sforzo del Governo che si trova ad affrontare una materia estremamente delicata che comporta necessariamente scelte dolorose ed impopolari, rileva che lo schema di decreto in esame non sembra rispondere ai principi di delega ed in particolare a quelli previsti dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 148, in quanto molte scelte sembrano essere incoerenti tra loro e non tenere conto che si lascerebbero territori con alta densità abitati senza alcun presidio giurisdizionale.

  Nicola MOLTENI (LNP) sottolinea la forte preoccupazione del suo gruppo per una riforma della geografia giudiziaria che sembra assumere un assetto che non può che indignare. Ritiene estremamente grave che il Governo proceda ad una riforma tanto importante senza una vera interlocuzione con il Parlamento, preferendo invece rapporti privilegiati con gli esponenti di alcune forze politiche di maggioranza, come risulta dagli incontri, riportati dagli organi di informazione, che il Ministro ha fatto nella giornata di lunedì scorso. Evidenzia che il Governo non intende assolutamente rispettare i principi di delega, come risulta chiaro dalla scelta di sopprimere, ad esempio, il tribunale di Bassano del Grappa, inaugurato solo pochi mesi fa.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ritiene assolutamente necessario evitare la falcidia di uffici di giudice di pace che il Governo intende effettuare a discapito dei cittadini.

  Marco PUGLIESE (Misto-G.Sud-PPA) sottolinea come il Governo in realtà non abbia in alcun modo tenuto conto dei reali effetti economici connessi alla riforma della geografia giudiziaria.

  Donatella FERRANTI (PD), preliminarmente ricorda che la delega è stata prevista in una legge approvata dalla maggioranza di centro destra senza alcun dibattito parlamentare. Auspica che nel prossimo schema di decreto legislativo verrà comunque affrontata la questione dei moduli organizzativi conseguenti al nuovo assetto territoriale degli uffici giudiziari.

  Enrico COSTA (PdL), relatore, evidenzia come alcuni criteri di delega non siano stai tenuti in debito conto dal Governo e come invece si sia fatto ricorso a criteri non Pag. 38risultanti dalla delega, come ad esempio relativamente a quello della soglia minima dei 100 mila abitanti per circondario e comunque tutti gli altri richiamati dal Governo nella relazione illustrativa dello schema di decreto, in base ai quali si sarebbe attuato il criterio relativo all'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro. A suo parere, inoltre, le scelte fatte sulla soppressione di uffici di giudice di pace non determineranno alcun beneficio per il bilancio dello Stato. Per quanto attiene alla prossima riduzione dei tribunali sottolinea come le scelte non possano tener conto unicamente di criteri prettamente economici.

  Giulio CALVISI (PD), dopo aver ricordato al Ministro che il CSM ha espresso un parere sostanzialmente negativo sullo schema di decreto in esame, chiede se vi sia l'intenzione di modificarlo con l'obiettivo di comunque mantenere su tutto il territorio nazionale dei presidi di legalità anche alla luce delle scelte che verranno fatte in merito alla soppressione di tribunali.

  Manlio CONTENTO (PdL), dopo aver sottolineato l'opportunità di procedere alla soppressione degli uffici di giudice di pace solo dopo aver fatto le scelte in merito alla soppressione dei tribunali, chiede al ministro una serie di chiarimenti circa l'attuazione dei criteri di delega relativi all'estensione e peculiarità del territorio, la sorte dei dipendenti che lavorano presso le sedi da sopprimere nonché la distribuzione degli organici sulla base del nuovo assetto territoriale degli uffici giudiziari.

  Il Ministro Paola SEVERINO DI BENEDETTO preliminarmente avverte che in primo luogo si soffermerà sui vari temi oggetto di domande da parte dei deputati per poi affrontare le questioni di contenuto tecnico-giuridico.
  Per quanto attiene alla questione del risparmio di spesa e dell'efficienza sollevata dall'onorevole Vitali e da altri deputati, fa presente che la con testualità tra l'attuazione della spending review e la riforma della geografia giudiziaria dipende dalla circostanza che nel mese di settembre scade la delega sulla riforma della geografia giudiziaria, prevista dalla legge n. 148 del settembre 2011 ed attesa da anni.
  Si tratta comunque di una riforma volta a razionalizzare il servizio giustizia anche attraverso una razionalizzazione e ad un contenimento della spesa, che comunque deve essere prenotato anche in prospettiva futura.
  A tale proposito fa presente che in alcuni casi la soppressione di tribunali potrà determinare degli immediati aggravi di spesa che tuttavia nel futuro si trasformeranno in risparmi di spesa.
  Non si può poi non tener conto che dall'accorpamento degli uffici giudiziari deriveranno anche risparmi di spesa relativamente all'edilizia giudiziaria ed in particolare alle spese di gestione.
  Dichiara di non condividere assolutamente le preoccupazioni dell'onorevole Samperi in merito ai possibili contraccolpi negativi che subirebbe il servizio giustizia, ritenendo piuttosto che dall'attuazione delle deleghe relative ai giudici di pace ed agli uffici giudiziari deriverà sicuramente un incremento dell'efficienza degli uffici giudiziari. Il mantenimento di uffici di giudice di pace con un limitato carico giudiziario non renderebbe assolutamente un servizio alla giustizia né a coloro che vi sono addetti.
  Condivide le osservazioni di coloro che ritengono importante mantenere comunque un presidio di legalità sul territorio, rilevando tuttavia che in tale ambito non devono essere ricompresi solamente gli uffici giudiziari, ma anche altri uffici pubblici, come ad esempio le stazioni dei carabinieri o della polizia di Stato.
  In relazione ai territori dove vi è un maggior tasso di criminalità organizzata ritiene che la scelta di sopprimere o meno uffici giudiziari debba sempre essere fatta tenendo conto dell'esigenza di mantenere solo quegli uffici giudiziari che negli anni hanno dimostrato di essere concretamente funzionali al servizio della giustizia.
  Per quanto attiene alle diverse critiche che le sono state fatte, come ad esempio dall'onorevole Molteni, per l'aver incontrato Pag. 39nella giornata di lunedì alcuni deputati in relazione sia allo schema di decreto in esame che a quello che verrà a breve approvato relativamente agli uffici giudiziari, fa presente di aver parlato sulle medesime questioni anche con altri parlamentari in diverse giornate – anche telefonicamente – avendone questi fatto richiesta. Ritiene importante sottolineare di aver ascoltato tutti coloro che ne abbiano fatto richiesta in maniera del tutto trasparente, sempre negli uffici del Ministero o comunque utilizzando utenze ufficiali. Precisa comunque che tutti questi incontri hanno avuto per oggetto le modalità di attuazione dei principi e criteri direttivi di delega e non, come invece affermato da qualcuno, la sorte di specifiche sedi giudiziarie.
  Ritiene fondamentale che la scelta finale, che deve essere fatta in solitudine e secondo la propria coscienza, debba essere preceduta da un confronto più ampio possibile secondo regole di trasparenza. A tale proposito fa presente all'onorevole Molteni che avrebbe incontrato anche lui qualora lo avesse richiesto.
  Per quanto attiene alla questione relativa all'attuazione della delega in materia di revisione degli uffici giudiziari si riserva di intervenire in Commissione una volta che sarà presentato il relativo schema di decreto legislativo, non ritenendo corretto fare riferimento al contenuto di un atto ancora da emanare.
  In relazione allo sciopero indetto dagli avvocati contro la riforma della geografia giudiziaria ne prende atto dichiarandosi fortemente dispiaciuta. Tuttavia non può non fare presente che in un momento in cui sono stati chiesti sacrifici a tutti i cittadini e le categorie per superare una drammatica crisi economica gli avvocati non possono considerarsi esenti. Nel caso in questione si tratterebbe di dover fare qualche chilometro in più per raggiungere gli uffici giudiziari con la consapevolezza comunque che dalla razionalizzazione della distribuzione territoriale degli stessi deriverà una giustizia più efficiente.
  In merito alla sorte del personale addetto agli uffici giudiziari che saranno soppressi, dichiara che i lavoratori in esubero saranno assegnati all'ufficio giudiziario accorpante, secondo il criterio dell'assorbimento.
  Si sofferma quindi sul rapporto tra l'attuazione della delega relativa agli uffici del giudice di pace ed l'attuazione della delega relativa agli uffici giudiziari, facendo presente che quando lei ha assunto l'incarico di Ministro lo schema di decreto legislativo relativo alla prima era in stato di avanzata stesura. Ha quindi ritenuto di presentarlo per non dover disperdere tutto il lavoro proficuamente fatto fino ad allora. La circostanza che lo schema di decreto legislativo in materia di uffici giudiziari venga presentato in un secondo momento non significa in alcun modo che tra i due schemi non vi sarà coordinamento che sarà garantito dall'incrocio dei due provvedimenti.
  Relativamente alla preoccupazione che in alcuni circondari non vi sarà più alcun ufficio giudiziario qualora dovessero essere soppressi i tribunali che hanno sede in circondari rispetto ai quali è mantenuto l'ufficio di giudice di pace da parte dello schema di decreto in esame, fa presente che in realtà la delega stabilisce, come principio di chiusura, che dovranno comunque rimanere le sedi di giudice di pace in tutte quelle circoscrizioni ove verrà soppresso il tribunale. Ciò significa che sulle 846 sedi ne dovranno comunque rimanere in funzione come minimo 165.
  In relazione alla modalità di attuazione dei principi e criteri direttivi della delega, osserva che i criteri direttivi indicati dal legislatore per attuare la riduzione degli uffici del giudice di pace sono stati dettati, in particolare, dall'articolo 1, comma 2, lett. 1) della legge delega, che prevede che venga previamente operata, relativamente gli uffici in questione, una specifica analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro.
  Per conseguire l'obiettivo di una razionalizzazione nella distribuzione degli uffici del giudice di pace e delle risorse umane a questi afferenti si è reso necessario effettuare un'analisi statistica multivariata, caratterizzata, da un lato dall'individuazione della capacità di smaltimento effettivo, Pag. 40a livello nazionale, dei giudici in servizio nel periodo di riferimento e, dall'altro, dall'individuazione dei carichi di lavoro del singolo ufficio, ottenuta suddividendo le iscrizioni rilevate perla dotazione organica prevista.
  L'analisi condotta si è distinta in più fasi successive.
  Nella prima fase (FASE A) si è provveduto ad individuare l'effettivo smaltimento pro capite realizzato dai giudici di pace su base quinquennale.
  Successivamente (FASE B) si è provveduto alla individuazione dei carichi di lavoro pro capite dei singoli uffici rapportando per ciascuno di essi i procedimenti sopravvenuti alla relativa pianta organica.
  Si è quindi provveduto (FASE C) alla individuazione degli uffici con carico di lavoro inferiore alla media nazionale di produttività annuale pro capite dei giudici di pace.
  Tale metodologia ha consentito infine (FASE D) la generazione di un elenco di 674 uffici con un numero di iscrizioni pro-capite inferiori al valore soglia (568,3), cioè alla capacità di smaltimento di un singolo giudice ed un bacino di utenza inferiore alle 100.000 unità.
  Si sono poi presi in considerazione i principi e criteri direttivi contenuti nella lettera b) del medesimo comma 2, considerato che il richiamato principio di delega di cui alla lettera l) prevede espressamente che la riduzione degli uffici del giudice di pace da operare, come si è detto, sulla base dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro in coerenza con i criteri di cui alla lettera b). Ciò significa che il legislatore delegante ha posto come principio e criterio principale quello dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro prevedendo comunque che le scelte debbano essere fatte in coerenza con i principi di cui alla lettera b). Nel caso in cui questi principi fossero stati ritenuti dal legislatore delegante di pari grado rispetto al principio relativo ai costi si sarebbe precisato nella delega che il criterio della economicità si sarebbe dovuto attuare in applicazione dei criteri di cui alla lettera b) o comunque restando questi fermi.
  Conclude sottolineando come il provvedimento in esame sia pienamente rispettoso dei criteri di delega.

  Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE

  Giovedì 5 luglio 2012.

Incontro con una delegazione della Commissione Giustizia dell'Assemblea nazionale della Repubblica popolare cinese.

  L'incontro informale si è svolto dalle 14.50 alle 16.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese.
Testo unificato C. 3970 Dal Lago ed abb.

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INTERROGAZIONI

5-06747 Bernardini: Sul decesso di un detenuto nel carcere di Campobasso.

5-06751 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere di Opera di Milano.

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